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Sentenza

Sulla rilevanza disciplinare dell’autocertificazione falsa...
Sulla rilevanza disciplinare dell’autocertificazione falsa
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 274 del 6 ottobre 2025
R.G. N. 90/24 RD n. 274/25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero
della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Francesco NAPOLI Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON Segretario f.f.
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO Componente
- Avv. Paola CARELLO Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Biancamaria D’AGOSTINO Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA’ TASCONA Componente
- Avv. Mario NAPOLI Componente
- Avv. Francesca PALMA Componente
- Avv. Alessandro PATELLI Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI Componente
- Avv. Giovanni STEFANI’ Componente
- Avv. Antonello TALERICO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS], nato a [OMISSIS] il
[OMISSIS], iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia, residente in [OMISSIS], con
studio professionale in [OMISSIS], avverso la sentenza 6 dicembre 2023 (depositata il 14
marzo 2024) del Consiglio Distrettuale di Brescia.
Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, regolarmente citato, nessuno è
presente;
Il Consigliere relatore avv. Mario Napoli svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale si riporta ai motivi di ricorso ribadendo che nella
fattispecie difetta l’elemento soggettivo della responsabilità disciplinare, conclude
chiedendo l’annullamento della sanzione disciplinare o in subordine l’applicazione del
richiamo verbale
FATTO
L’avv. [RICORRENTE] veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD di Brescia per
rispondere del seguente capo di incolpazione:
“Per aver compilato e sottoscritto in modo inveritiero l’autocertificazione ex art. 76 DPR n.
445/2000 inviata al Direttore Generale dell’[OMISSIS] di Brescia in data 06/05/2019 al fine
di essere inserito nell’elenco di avvocati cui detto ente pubblico avrebbe potuto conferire
incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio, falsamente attestando inesistenza a proprio
carico di provvedimenti disciplinari nel quinquennio antecedente, così violando gli artt. 2,
comma 4, 3, comma 2, e 17, comma 1 lett. H, della Legge n. 247/2012 in relazione agli
articoli 4, 9, 20 e 63 CDF.
In Brescia in data 6 maggio 2019”
Il procedimento disciplinare traeva origine da una segnalazione del COA di Brescia del
28/6/2019 con la quale si riferiva che, nell’evadere la richiesta pervenuta dall’[OMISSIS] di
Brescia di verificare le autocertificazioni trasmesse da alcuni avvocati al fine di essere
inseriti nell’elenco per il conferimento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio, era
emersa la falsità della dichiarazione presentata dall’avv. [RICORRENTE]. Infatti,
l’[OMISSIS] di Brescia aveva pubblicato un avviso pubblico per la formazione di un elenco
di avvocati che, in particolare, conteneva la richiesta di dichiarare l’assenza di procedimenti
disciplinari conclusi nei precedenti 5 anni con l’irrogazione di una sanzione: nell’aderire alla
richiamata procedura l’avv. [RICORRENTE] aveva presentato una dichiarazione in cui
affermava di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni e si dichiarava
altresì consapevole che ai fini della suddetta dichiarazione “il/la sottoscritto/a consapevole
che ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali”.
L’[OMISSIS] chiedeva una verifica al COA di Brescia e da questa emergeva che l’incolpato
era stato attinto nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda dalla sanzione
dell’avvertimento con sentenza irrevocabile ed esecutiva dal 2/1/2017. Il fatto oggettivo della
non veridicità della dichiarazione non è stato contestato dall’incolpato, il quale, notiziato del
procedimento disciplinare da parte del CDD di Brescia, ha contestato tuttavia la sussistenza
di un illecito deontologico sulla base di tre argomenti.
In primo luogo l’avv. [RICORRENTE] attribuiva l’errore nella compilazione del modulo ad
una disattenzione imputabile all’impiegata del proprio studio professionale, incaricata della
predisposizione nelle domande di partecipazione simili a quella dell’[OMISSIS] di Brescia;
in secondo luogo l’incolpato evidenziava la mancata applicazione della procedura di
esclusione da parte della stessa [OMISSIS] di Brescia che, al contrario di quanto poteva
ritenersi all’esito della verifica del COA, aveva richiesto al professionista i dati necessari per
l’inserimento nell’elenco fornitori; in terzo luogo l’avv. [RICORRENTE] aveva affermato che
la violazione disciplinare sarebbe stata integrata dalla sola “falsità documentale” e che tale
falsità non sarebbe stata constatabile nel caso in esame stante la natura innocua della
dichiarazione.
All’esito del procedimento disciplinare il CDD di Brescia riconosceva la responsabilità
dell’avv. [RICORRENTE] con riferimento all’articolo 22, comma 1 del Codice Deontologico
vigente e gli applicava la sanzione dell’avvertimento, invitandolo dall’astenersi dal compiere
altre infrazioni disciplinari.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione l’avv. [RICORRENTE], con ricorso
sottoscritto in proprio, chiedendo che il Consiglio Nazionale volesse annullare il
provvedimento o in subordine rideterminare la sanzione in un richiamo verbale.
Il ricorso è articolato in un unico motivo, il quale tuttavia evidenzia diversi profili di censura,
tutti volti a dimostrare l’irrilevanza deontologica della condotta contestata. Il ricorrente
evidenzia che:
a) l’errore non sarebbe consistito nella compilazione del modulo bensì nel non essersi av-
veduto che la dichiarazione precompilata dall’ente prevedeva la ricordata dichiarazione
“di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni”, dichiarazione ritenuta
inusuale dal ricorrente;
b) la falsa attestazione non integrerebbe tuttavia alcuna responsabilità penale secondo un
orientamento della giurisprudenza di merito ed a tal fine il ricorrente richiama in partico-
lare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5662/2018, la quale ha escluso la configura-
bilità del reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico ritenendo che la
dichiarazione resa non possa essere qualificata come atto pubblico ai fini dell’applica-
zione dell’articolo n. 483 CP;
c) a prescindere dall’eventuale rilevanza penale la condotta sarebbe priva di rilievo deon-
tologico in quanto non rientrerebbe tra i compiti dell’avvocato l’obbligo di controllo su un
documento precompilato e ciò particolarmente in assenza di un danno alla reputazione
dell’iscritto o all’immagine dell’Avvocatura;
d) alla luce della giurisprudenza in materia di “falso innocuo” la mancata menzione di pre-
cedenti disciplinari non sarebbe rilevante ai fini della valutazione dell’affidabilità profes-
sionale degli operatori economici che partecipano a gare di rilevanza pubblica e per-
tanto, a fortiori, non dovrebbe esserlo in una mera richiesta di iscrizione in elenchi della
PA che non ha funzione di affidamento di opere o di servizi;
e) diversamente ritenendo, come ha fatto il CDD di Brescia, ogni svista o errore del pro-
fessionista, o della sua segretaria, potrebbe assumere rilievo di violazione deontologi-
ca;
f) infine, nel caso in esame, difetterebbe la “suitas” della condotta in ragione della circo-
stanza che si trattava di dichiarazioni precompilate dall’Ente e che non vi era la possibi-
lità di modifica. Il ricorrente inoltre ribadisce nuovamente l’assenza di responsabilità in
quanto l’errore era da imputarsi all’impiegata dello studio professionale.
Il ricorso presentato in proprio dall’avv. [RICORRENTE] concludeva, dunque, per
l’annullamento o la revoca della decisione del CDD di Brescia impugnata, con la
conseguente assoluzione da ogni responsabilità disciplinare ovvero, in subordine,
l’applicazione del semplice richiamo verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non pare fondato e andrà respinto.
Complessivamente considerando le critiche del ricorrente, pare opportuno anticipare che
l’orientamento che esclude l’applicabilità dell’art. 843 CP alle dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà risulta del tutto minoritario in giurisprudenza e la sentenza richiamata superata
da numerose decisioni di legittimità (così ad esempio Cass. Penale 04/04/2023 n. 17419;
Cass. Penale 19/10/2022 n. 377).
Ma a prescindere da tale considerazione, la rilevanza penale della condotta non è affatto
determinante ai fini della valutazione sulla conformità deontologica o meno delle condotte
contestate e ciò in linea con il principio della autonomia di valutazione e giudizio dei fatti in
sede penale e in sede disciplinare: al Giudice della deontologia è, comunque, riservata la
valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale e tale
valutazione può prescindere da qualunque valutazione di carattere penale.
In secondo luogo è stato da lungo tempo chiarito da codesto Consiglio Nazionale Forense
la personale responsabilità dell’avvocato per le condotte ascrivibili ai suoi associati,
collaboratori e sostituti, in coerenza con quanto disciplinato dall’art. 7 del Codice
Deontologico: trattasi di culpa in vigilando, in coerenza con la quale ricadono sul soggetto
che avrebbe dovuto vigilare e non l’ha fatto la responsabilità di quanto accaduto.
Occorre ancora aggiungere che appare evidente che la precompilazione del questionario
risulti circostanza del tutto irrilevante, sia perché tale questionario poteva essere modificato
dall’utente con utilizzo di appositi software di videoscrittura, sia attraverso la stampa di un
diverso documento con annotazione autografa, sia infine perché l’attribuibilità al soggetto
sottoscrivente tale documento deriva anche dalla possibilità di non presentazione dello
stesso.
L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza e tali requisiti sono
richiesti non soltanto nei rapporti con la parte assistita, ma anche in genere verso tutti i terzi,
giacché tali canoni deontologici devono costituire la regola nell’agire dell’avvocato a tutela
dell’affidamento che la collettività in lui ripone, in ogni ambito della propria attività.
Da ultimo non sembra dubitabile la presenza nel caso in esame della “suitas” intesa come
volontà consapevole dell’atto che si compie dovendo la coscienza e volontà essere
interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo
finalistico e quindi la possibilità di dominarlo; non pare dunque dubitabile che la condotta
attribuita all’incolpato risultasse del tutto evitabile, con ogni conseguenza sotto il profilo
dell’attribuibilità della stessa.
Per tali motivi il ricorso non appare fondato ed è respinto.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025;
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Federica Santinon f.to Avv. Francesco Napoli
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Antonino Sugamele

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