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Sentenza

Sull’obbligo di adempiere con correttezza alle obbligazioni...
Sull’obbligo di adempiere con correttezza alle obbligazioni
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 286 del 20 ottobre 2025
R.G. N. 156/23 RD n. 286/25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero
della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Francesco GRECO Presidente
- Avv. Federica SANTINON Segretario f.f.
- Avv. Patrizia CORONA Componente
- Avv. Francesco NAPOLI Componente
- Avv. Enrico ANGELINI Componente
- Avv. Leonardo ARNAU Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO Componente
- Avv. Giampiero CASSI Componente
- Avv. Claudio CONSALES Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Biancamaria D’AGOSTINO Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Francesca PALMA Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso presentato dall’Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione emessa dal Consiglio
Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d’Appello di Perugia nel
procedimento disciplinare n. 29/2019 di data 6 dicembre – 19 dicembre 2022 che ha ritenuto
l’avv. [RICORRENTE] del Foro di Terni responsabile delle violazioni di cui ai capi di
incolpazione e gli ha inflitto la sanzione della sospensione per mesi due.
Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, regolarmente citato, è presente il
Presidente Avv. Andrea Colacci;
Il Consigliere relatore avv. Carolina Rita Scarano svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
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Inteso il difensore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni il quale ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso richiamando la sentenza CNF 116/2023.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Nel procedimento disciplinare sub RG 29/19, il CDD di Perugia contestava all’Avvocato
[RICORRENTE] il seguente capo di incolpazione:
“Il comportamento dell’Avv. [RICORRENTE] nei confronti della sua collaboratrice Dott.ssa
[AAA] determina la violazione degli articoli 12 e 19 CDF, per aver lo stesso sottoscritto un
contratto nel suo interesse ma a nome della Dott.ssa [AAA], la quale, suo malgrado, si è
ritrovata a dover pagare le rate della casa editrice [BBB], per la consultazione della banche
dati on line, essendo ignara di ciò, contravvenendo, pertanto, l’Avv. [RICORRENTE] ai doveri
di fedeltà e correttezza imposti dai precetti deontologici e tenuti ad essere osservati sia in
generale che nei confronti dei propri colleghi e collaboratori”.
All’esito del dibattimento, il CDD, rilevata la responsabilità disciplinare dell’Avv.
[RICORRENTE] per i fatti di cui al capo di incolpazione, irrogava nei suoi confronti la sanzione
della sospensione dall’esercizio della professione della durata di mesi due.
Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al CNF contro la decisione del CDD di Perugia,
chiedendo, previa eventuale acquisizione dei documenti oggetto di richiesta nel procedimento
di primo grado, la revoca o l’annullamento del provvedimento impugnato, formulando i seguenti
motivi di censura: 1) “Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla L. 247/12 al
Regolamento n. 2/14 CNF, (art. 59, lett. n) L. 247/12 e degli articoli 97 e 24 della Costituzione”;
2) “Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla L. 247/12 al Regolamento n.
2/14 CNF ed agli articoli 97 e 24 della Costituzione. Motivazione ingiusta e contraddittoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, trattandosi di questione rilevabile anche d’ufficio, confermata la decisione del CDD con
riferimento alla prescrizione: nella fattispecie in esame ricorre un’ipotesi di inadempimento
delle obbligazioni, condotta permanente che cessa con l’adempimento (nel caso non avvenuto)
ovvero in alternativa alla data di deposito della decisione disciplinare.
Venendo all’esame dei motivi, Con il primo il ricorrente sostiene di essere stato condannato
per un fatto del tutto diverso rispetto a quello enunciato nel capo di incolpazione. In particolare,
il giudice disciplinare avrebbe integrato l’originario capo di incolpazione, contestando – solo
nella citazione a giudizio - l’esistenza di un’intesa verbale tra il ricorrente e la praticante, in
virtù della quale la Dott.ssa [AAA] avrebbe sottoscritto il contratto, mentre l’Avv.
[RICORRENTE] si sarebbe impegnato a restituirle i canoni mensili di abbonamento alla banca
dati. A detta del ricorrente, invece, nella prima qualificazione del fatto gli era stata contestata
la falsificazione della firma della Dott.ssa [AAA], la quale – per l’effetto – si era ritrovata
obbligata a pagare le rate del contratto. Si tratterebbe, secondo l’Avv. [RICORRENTE], di
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fattispecie diverse sia in termini soggettivi che oggettivi. Da tanto deriverebbe la violazione dei
principi in tema di procedimento disciplinare, in particolare quelli mutuati dal codice di
procedura penale in tema di riqualificazione del fatto e di correlazione tra accusa e sentenza
con conseguente nullità del procedimento. L’argomento è presente anche nel secondo motivo,
in seno al quale, l’Avv. [RICORRENTE] sostiene che nella decisione impugnata sarebbe stato
articolato un addebito diverso da quello originario, senza operare una vera e propria
qualificazione di tale condotta; pertanto, egli ipotizza che, nel caso di specie, il CDD avrebbe
prefigurato l’esistenza di interposizione reale di persone, fattispecie diversa da quella di cui al
capo di incolpazione.
La doglianza non merita pregio atteso che, come rilevato dallo stesso CDD, nel rigettare
l’identica eccezione formulata in sede amministrativa, la vicenda fattuale era ben nota all’Avv.
[RICORRENTE] fin dalla fase pre- istruttoria nonché oggetto del dibattimento nel corso del
quale lo stesso ha potuto ampiamente difendersi con riferimento all’inadempimento
dell’obbligazione assunta con intesa verbale senza che si sia mai discorso dell’episodio del
falso inizialmente ipotizzato. D’altronde, «Per aversi violazione del principio di correlazione tra
fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei
suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto
dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti
della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto
non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e
sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto
insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza
dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi» (CNF n. 8 del 9 febbraio
2023).
Con la seconda censura il ricorrente sostiene che, dal quadro fattuale emerso nella fase
dibattimentale, non sarebbe possibile affermare con certezza la sua responsabilità disciplinare.
In primo luogo, egli avrebbe contestato in diverse occasioni la ricostruzione storica della
Dott.ssa [AAA], la quale, per un verso, sarebbe stata confusa e contraddittoria nel proprio
esposto e, per altro verso, avrebbe reso dichiarazioni false. Inoltre, nel corso del dibattimento
sarebbe emerso che l’esponente aveva sottoscritto il contratto con la casa editrice.
Conseguentemente, il ricorrente afferma che avrebbe dovuto essere assolto dal CDD per non
aver commesso il fatto.
Il ricorrente sottolinea che il CDD avrebbe posto a fondamento della propria decisione
l’esistenza di un’intesa sulla restituzione dei canoni di abbonamento, che, tuttavia, avrebbe
trovato riscontro solo nelle dichiarazioni dell’esponente.
In conclusione, l’Avv. [RICORRENTE] ritiene che non sia stato provato con certezza che egli
avesse assunto l’onere di restituzione dei canoni e che, al cospetto di tanto, il CDD abbia errato
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nell’affermare la sua responsabilità disciplinare, basandosi unicamente su dichiarazioni
rivelatesi, a suo dire, non veritiere e su documenti contestati. Al contrario, il CDD non avrebbe
affatto valutato il mutamento di rapporto con la Dott.ssa [AAA], che dal settembre 2015 aveva
cessato la collaborazione con l’Avv. [RICORRENTE] ed iniziato un rapporto di lavoro
subordinato.
La ricostruzione del CDD appare al contrario credibile attesa l’esistenza di un principio di
adempimento dell’obbligazione nei confronti della Esponente risultante dalle fatture e dagli
estratti conto di fine 2014 e aprile 2015, del tutto congruenti con gli importi dovuti alla casa
editrice (e non con altri rapporti peraltro non documentati in questa sede né nella precedente).
La condotta accertata risulta inoltre non soltanto dalle dichiarazioni della dott.ssa [AAA] ma
altresì confermata da quella di altro teste nonché da elementi concordanti come l’impossibilità
dell’incolpato di concludere un contratto a suo nome con la [BBB] per via di un contenzioso in
atto con la stessa nonostante l’iniziativa in tal senso dell’agente, la pluralità di accessi alla
banca dati a disposizione dello Studio legale (e non già della sola dott. [AAA], praticante dello
stesso). Il CDD ha dunque fatto buon governo della propria discrezionalità, anche
nell’ammissione delle prove, di talché anche tali censure vanno rigettate con conferma
integrale della decisione impugnata.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2023;
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE
f.to Avv. Federica Santinon f.to Avv. Francesco Greco
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Antonino Sugamele

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