Sospeso disciplinarmente l’avvocato che, sfrattato per morosità, si appropri indebitamente di alcuni beni del locatore e ne incendi dolosamente altri
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 298 del 24 ottobre 2025
FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare avanti al Consiglio
Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d’appello di Bari (di séguito, più
brevemente, CDD di Bari) sui seguenti capi di incolpazione.
«
Per aver violato gli artt. 9 e 10 Codice Deontologico Forense (già artt. 5, 6 e 7 CDF 1997)
e segnatamente per avere violato i doveri di probità, dignità, lealtà, correttezza, decoro e
fedeltà per i fatti contenuti della denunzia penale del 17.06.2011, sporta dal sig. [AAA], nato
a [OMISSIS] il [OMISSIS] e ivi residente alla Via [OMISSIS] ed in relazione ai quali la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha esercitato nei confronti di esso
avv. [RICORRENTE] l’azione penale, imputandolo dei seguenti reati:
A) Art. 646 c.p. perché per procurarsi un
[in] giusto profitto, asportandoli, si appropriava di tutti i mobili e gli arredamenti, i sanitari, i termosifoni, le porte a vetro, le finestre, il forno a muro che arredavano il fabbricato sito in Contrada “[OMISSIS]” di proprietà di [AAA], cose delle quali aveva il possesso essendo il conduttore del predetto fabbricato.
Con l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 c.p. per aver commesso il fatto con l’abuso di relazioni domestiche (quelle di conduttore di un immobile) in [OMISSIS] in data antecedente e prossima al 26.05.2011, allorché dopo vari rinvii provocati dal [RICORRENTE], si eseguiva lo sfratto ai suoi danni per inadempimento;
B) Art. 424 c.p. perché, al solo scopo di danneggiare le cose di proprietà di [AAA], faceva sì che due persone, su suo mandato, appiccassero il fuoco all’erba e agli alberi della tenuta sita in Contrada “[OMISSIS]” di proprietà del predetto [AAA] in [OMISSIS] il 25.05.2011 ».
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI AL COA DI FOGGIA
E AL CDD DI BARI
La vicenda disciplinare trae origine da un esposto datato 20.6.2011 e presentato in data
22.6.2011 da [AAA] al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia (di séguito, più
brevemente, COA di Foggia), con allegata copia della denunzia-querela da lui sottoscritta
in data 17.6.2012 e presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia il
20.6.2011 nei confronti dell’avv. [RICORRENTE], adducendo che: «
il comportamento del predetto legale mi sembra gravissimo
e quindi il vostro intervento dovrebbe essere immediato al
fine di evitare che possa ancora nuocere alla utenza che
a lui, inconsapevolmente, si affida ».
Nell’atto di denunzia-querela, l’esponente chiedeva che l’avv. [RICORRENTE] ed altre due
persone, delle quali egli dichiarava di non conoscere le generalità, fossero perseguiti
penalmente
e
condannati
alla
pena
di
giustizia
«
per
i
reati
di
incendio
doloso,
danneggiamento e furto
», nonché per ogni altro reato ravvisabile dall’esposizione dei fatti.
In particolare, il querelante [AAA] esponeva:
a) di essere proprietario del fabbricato ubicato in agro di [OMISSIS] (FG) alla Contrada
“
[OMISSIS]”,
con annesso terreno di pertinenza esclusiva di circa mq. 2.500, e di aver
3
concesso in locazione tale immobile (in ottimo stato manutentivo, arredato e provvisto di
ogni suppellettile), in data 1.7.2005, ad [BBB], moglie dell’avv. [RICORRENTE];
b) di non aver ricevuto, già sùbito dopo la stipulazione del contratto, il pagamento del canone
mensile di locazione e di aver intimato in conseguenza di tanto, nei confronti della
conduttrice, sfratto per morosità, avverso il quale era stata proposta opposizione innanzi al
Tribunale di Foggia dalla stessa [BBB] a mezzo del proprio marito in qualità di avvocato
difensore.
Inoltre, il querelante evidenziava che:
c) il citato procedimento di opposizione allo sfratto per morosità, iscritto al n. [OMISSIS]/07
R.G. Trib. Foggia, si era concluso con sentenza n. [OMISSIS]/2007, che aveva dichiarato la
risoluzione del menzionato contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, e
avverso la suddetta sentenza era stato proposto appello dalla conduttrice per un vizio
formale di notifica;
d) a séguito di tanto, [AAA], al fine di evitare l’alea del giudizio, decideva di addivenire ad
una transazione con la conduttrice e con il marito di quest’ultima, per la definizione bonaria
della controversia, stipulando scrittura privata di transazione, in cui si stabiliva l’obbligo delle
parti di stipulare un nuovo contratto di locazione dell’immobile, con indicazione dell’avv.
[RICORRENTE] quale conduttore;
e) l’avv. [RICORRENTE] effettuava il pagamento del canone di locazione solo per il mese
di giugno 2010, «
ripetendo lo stesso cliché accaduto cinque anni prima
».
Nella sua denunzia-querela, [AAA] precisava altresì che:
f) a séguito della nuova morosità, era stata proposta altra procedura di sfratto innanzi al
Tribunale di Foggia, regolarmente convalidato, con fissazione della data di esecuzione del
rilascio per il giorno 11.1.2011;
g) non avendo l’avv. [RICORRENTE] provveduto a rilasciare l’immobile, [AAA] notificava, a
mezzo del suo legale, atto di precetto per rilascio di immobile e successivo avviso di sloggio
ex art. 608 c.p.c. per il giorno 10.5.2011;
h) nella data fissata l’Ufficiale giudiziario (dott.ssa [OMISSIS]) si recava presso il fabbricato
per eseguire lo sfratto, unitamente alla moglie di [AAA] ([OMISSIS]), accompagnata dalla di
lei madre e da una sua amica, nonché dall’avv. [OMISSIS] del Foro di Foggia, ma non fu
possibile eseguire lo sfratto perché l’avv. [RICORRENTE] era assente dall’immobile, nel
quale furono rinvenuti due cani da guardia di grosse dimensioni che rendevano impossibile
l’ingresso;
i) l’Ufficiale giudiziario, non avendo a disposizione i mezzi necessari per procedere oltre,
rinviava le operazioni al giorno 26.5.2011 e si provvedeva a contattare il responsabile della
ASL Veterinaria competente, mentre l’avv. [OMISSIS], difensore di [AAA], a mezzo fax del
4
11.5.2011, invitava l’avv. [RICORRENTE] ad allontanare i due cani dall’immobile entro la
data fissata per l’esecuzione dello sfratto;
l) lo stesso giorno dell’inoltro del suddetto fax, l’avv. [RICORRENTE] contattava [AAA] sul
suo
cellulare,
dicendogli
che
qualche
tempo
prima
alcuni
ladri
si
erano
introdotti
nell’immobile locato, rubando tutto ciò che si trovava al suo interno, ma che egli era disposto
a pagare tutti i danni e a ripristinare lo
status quo antea,
purché il locatore rinunziasse
all’esecuzione, omettendo – però – di avvertire dell’accaduto [OMISSIS] e il suo difensore;
m)
[AAA]
rifiutava
la
proposta,
non
ritenendo
verosimile
quanto
affermato
dall’avv.
[RICORRENTE], che mai in precedenza gli aveva parlato di furti o di danneggiamenti subiti;
o) il giorno 25.5.2011, precedente a quello fissato per l’esecuzione dello sfratto, [AAA],
recatosi nelle ore pomeridiane, unitamente al fratello e ad un amico, presso l’immobile di
sua proprietà, si imbatteva in due persone, che stavano dando fuoco all’erba, agli alberi e a
tutto ciò che si trovava all’interno del perimetro della sua proprietà;
p) [AAA] chiamava l’avv. [RICORRENTE], per chiedergli spiegazioni, e i Carabinieri, mentre
sua moglie contattava i Vigili del Fuoco;
q)
l’avv.
[RICORRENTE],
giunto
sul
posto,
intimava
il
silenzio
alle
citate
persone,
affermando che egli aveva solo in animo di rendere presentabile l’immobile per l’esecuzione
dello sfratto, fissata per il giorno seguente, e che per questa ragione aveva incaricato degli
operai di procedere a bruciare “
tutto il verde”
, che si trovava all’esterno dell’abitazione;
r) i Carabinieri, nel frattempo giunti sul posto, provvedevano a raccogliere le generalità dei
presenti e ad interrogarli sui fatti e, una volta spento l’incendio dai Vigili del Fuoco, venivano
verificati i danni al perimetro esterno al fabbricato, nel cui ambito erano stati bruciati i tronchi
di alcuni alberi, il roseto nonché le centraline elettriche poste nel giardino;
s) i Carabinieri rinvenivano le taniche di benzina, ormai vuote, utilizzate per appiccare
l’incendio e, successivamente, invitavano l’avv. [RICORRENTE] ad aprire l’abitazione e,
una volta all’interno, i presenti si rendevano conto del fatto che non esisteva più alcun mobile
o arredamento, ivi comprese le tende, ad eccezione di alcuni tavoli in legno e sedie in
pessimo stato di conservazione, e che erano stati asportati e/o distrutti anche tutti i sanitari
presenti nell’immobile, nonché i termosifoni, alcune finestre e i forni a muro;
t) constatavano inoltre che i muri presentavano enormi crepe, che la porta a vetri sul fianco
dell’abitazione era stata asportata unitamente a quanto contenuto nel locale caldaie e che
parte delle mattonelle in marmo, che ricoprivano il muro dell’abitazione, era stata distrutta;
u) tale stato di cose veniva accertato anche il giorno seguente (26.5.2011) dall’Ufficiale
giudiziario in sede di esecuzione dello sfratto, in presenza dello stesso avv. [RICORRENTE].
In relazione a quanto esposto, [AAA] sottolineava, nella sua denunzia-querela, di aver subito
danni pari a circa 150.000,00 euro, oltre al mancato incasso di intere annualità di canone di
locazione, mai a lui corrisposte.
5
Il
COA
di
Foggia
comunicava
all’avv.
[RICORRENTE],
con
nota
del
4.7.2011,
la
proposizione dell’esposto inoltrato nei suoi confronti da [AAA].
Su richiesta del COA di Foggia in data 26.9.2012, con
nota del 9.10.2012 (prot. n. 3353) la
Procura
della
Repubblica
di
Foggia
comunicava
allo
stesso
di
aver
esercitato,
nel
procedimento
n.
[OMISSIS]/2011
R.G.N.R.,
azione
penale
nei
confronti
dell’avv.
[RICORRENTE],
proponendo
decreto
di
citazione
a
giudizio
davanti
al
Tribunale
monocratico di Foggia, per i seguenti reati:
«
A) art. 646 c.p. perché, per procurarsi un ingiusto profitto, asportandoli si appropriava di
tutti i mobili e gli arredamenti, i sanitari, i termosifoni, le porte a vetri, le finestre, il forno a
muro che arredavano il fabbricato sito in contrada [OMISSIS] e di proprietà di [AAA], cose
delle quali aveva il possesso essendo il conduttore del predetto fabbricato.
Con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 per aver commesso il fatto con abuso di relazioni
domestiche (quelle di conduttore di un immobile).
In [OMISSIS], in data antecedente e prossima al 26.5.2011, allorché, dopo vari rinvii
provocati da [RICORRENTE], si eseguiva lo sfratto ai suoi danni per inadempimento.
B) art. 424 c.p. perché, al solo scopo di danneggiare le cose di proprietà di [AAA], faceva sì
che due persone, su suo mandato, appiccassero il fuoco all’erba ed agli alberi della tenuta
sita in contrada [OMISSIS] e di proprietà del predetto [AAA].
In [OMISSIS], il 25.5.2011
».
I
n
data 2.12.2014 il COA di Foggia
comunicava all’avv. [RICORRENTE]
l’avvio del
procedimento
disciplinare
nei
suoi
confronti,
contestandogli
il
seguente
capo
di
incolpazione: «
violazione degli artt. 5, 6 e 7 CDF 1997, per aver violato i doveri di probità,
dignità, lealtà, correttezza, decoro e fedeltà per i fatti contenuti della denunzia penale del
17.06.2011, sporta dal sig. [AAA], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e per i quali la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha esercitato nei confronti di esso avv.
[RICORRENTE] l’azione penale. Accertato in Foggia fino al 25.5.2011
».
In data 22.1.2015 l’avv. [OMISSIS], nominato difensore dell’incolpato, depositava presso il
COA di Foggia deduzioni difensive, con le quali, evocando la pendenza nei confronti del suo
assistito di un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto dell’esposto, chiedeva la
sospensione del procedimento disciplinare sino alla definizione del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare a carico dell’avv. [RICORRENTE], in quanto pendente alla data
del 31.12.2014, veniva trasmesso a mente del Reg. CNF n. 2/2014 al
CD
D di Bari, nel
frattempo insediatosi, che lo iscriveva al n. 536/2015.
Assegnato il procedimento alla Sezione e nominato il Consigliere istruttore, questi in data
4.3.2016 comunicava all’interessato l’avvio della fase istruttoria pre-procedimentale, in
relazione alla quale il difensore depositava in data 4.4.2016 una memoria difensiva datata
1.4.2016.
6
In data 12.4.2018, Il Consigliere istruttore, a mente del capo IX del Regolamento funzionale
del CDD di Bari (approvato il 29.1.2015) e viste la nota del Presidente del CDD di Bari del
21.10.2016 e la disposizione contenuta nell’art. 65, comma 5, della l. 247/2012, proponeva
di rettificare il capo di incolpazione formulato dal COA di Foggia, essendo necessario
indicare le norme violate del nuovo Codice Deontologico Forense e l’avvenuto esercizio
dell’azione penale a carico di Michele [RICORRENTE].
In data 12.06.2018 la Sezione, «
ritenuto che il capo d’incolpazione elevato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Foggia
» non appariva «
sufficientemente circostanziato riguardo
ai fatti presuntivamente attribuibili all’Avvocato [RICORRENTE]
», deliberava di rimettere gli
atti al Consigliere istruttore per le necessarie rettifiche e integrazioni.
Con nota del 20.11.2018, il Consigliere istruttore proponeva alla Sezione l’approvazione
del capo d’incolpazione rettificato ed integrato e la Sezione in data 4.12.2018 deliberava
l’approvazione del capo d’incolpazione, così come proposto dal Consigliere istruttore nella
succitata nota del 20.11.2018, capo di incolpazione comunicato all’avv. [RICORRENTE] in
data 11.12.2018.
Nella successiva consiliatura, il nuovo Consigliere istruttore designato in data 3.7.2019
chiedeva alla Sezione di disporre la citazione a giudizio dell’avv. [RICORRENTE] in
relazione all’approvato capo di incolpazione e la Sezione il 12.9.2019 provvedeva in
conformità, rimettendo il fascicolo al Presidente, ai sensi dell’art. 20 Reg. CNF n. 2/2014,
per la fissazione della data del dibattimento.
Quest’ultimo, con provvedimento del 13.9.2019, fissava la data del 26.11.2019 per il
dibattimento, mandando alla Sezione per la citazione, ai sensi dell’art. 21 del citato
Regolamento.
Con PEC del 9.12.2019, l’incolpato comunicava al CDD la nomina a difensore, in aggiunta
all’avv. [OMISSIS], dell’avv. [OMISSIS] del Foro di Foggia.
All’udienza del 10.12.2019, l’avv. [OMISSIS] depositava copia della sentenza della Terza
Sezione Penale della Corte d’Appello di Bari, resa in data 12.7.2019, che aveva definito il
processo penale a carico dell’avv. [RICORRENTE].
Il procedimento penale n. [OMISSIS]/2011 R.G.N.R. incardinatosi innanzi al Tribunale
monocratico di Foggia si era concluso con sentenza n. 549 del 9.2.2017, che dichiarava
l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti - riqualificato quello di cui al capo B) ai sensi
dell’art. 635 cpv c.p. ed unificati per continuazione - con condanna dello stesso alla pena di
mesi otto di reclusione e di € 1.200,00 di multa (pena sospesa), oltre al pagamento delle
spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da
liquidarsi in separata sede, con assegnazione a quest’ultima della somma di € 10.000,00 a
titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.
7
Avverso la sentenza di primo grado l’imputato aveva proposto appello innanzi alla Corte di
Appello di Bari, processo iscritto al n. [OMISSIS]/2017 R.G. ed assegnato alla Terza
Sezione Penale, che, c
on sentenza n. [OMISSIS]/19, pronunciata il [OMISSIS].7.2019 e
motivazione depositata in Cancelleria in data [OMISSIS].10.2019, preliminarmente, in
riforma della pronuncia del Tribunale, aveva dichiarato di non doversi procedere nei
confronti dell’avv. [RICORRENTE] per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione,
entrando comunque nel merito della responsabilità dell’imputato, in considerazione della
sua condanna in primo grado al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
A tali fini, la Corte di Appello con la citata pronuncia, valutando la piena sussistenza, al di là
della prescrizione dei reati, dei profili di responsabilità dell’avv. [RICORRENTE], così come
accertati dal Tribunale di Foggia, aveva confermato le statuizioni civili rese dall’impugnata
sentenza.
Non
essendo
stata
recapitata
all’esponente
l’intimazione
a
comparire
per
rendere
testimonianza, la Sezione disponeva il rinvio del procedimento al giorno 25.2.2020.
In data 20.2.2020 il Presidente disponeva un rinvio al 16.4.2020 della seduta dibattimentale
già fissata per il giorno 25.2.2020, perché non risultava ancora notificata all’esponente la
citazione testimoniale nel suo domicilio anagrafico, comunicato dal Comune di [OMISSIS].
In data 24.3.2020, visto il provvedimento del Presidente del CDD, con il quale si decretava
la sospensione sino al 31.5.2020 delle attività, in ragione dell’emergenza da Covid-19, il
dibattimento già fissato per il 16.4.2020 veniva rinviato d’ufficio a nuovo ruolo.
Il 2.9.2021 il Presidente rifissava il dibattimento per il giorno 7.10.2021, e in tale sede veniva
escusso quale teste [OMISSIS], fratello dell’esponente, e il procedimento veniva rinviato al
16.12.2021
per
l’escussione
dell’esponente
–
dato
che
l’avviso
di
ricevimento
della
raccomandata allo stesso inviata non era ancora pervenuto al CDD – con avvertimento alle
parti che, all’esito dell’eventuale escussione del teste, la Sezione avrebbe potuto riservarsi
di decidere.
Nella seduta del 16.12.2021, a séguito dell’escussione del teste [AAA], il Collegio si ritirava
in Camera di consiglio per la decisione, in assenza dell’incolpato, dei suoi difensori (oltre
che del P.M.), non comparsi alla seduta dibattimentale senza addurre alcun motivo, pur
essendo stati gli stessi regolarmente citati.
Il Collegio rendeva la decisione, come da dispositivo letto in seduta dibattimentale.
La
decisione,
completa
di
motivazione,
veniva
depositata
il
28.4.2022
e
notificata
all’incolpato in pari data.
La decisione impugnata, dopo aver riepilogato i fatti e lo svolgimento del procedimento
disciplinare, affermava preliminarmente che l’azione disciplinare non si era prescritta,
perché vertente su fatti oggetto anche di processo penale e, quindi, con
dies a quo
8
prescrizionale
decorrente
dalla
irrevocabilità
ovvero
dal
passaggio
in
giudicato
della
sentenza penale (nella specie, avvenuto nell’anno 2019).
Aggiungeva,
ad abundantiam
, che - anche in assenza di processo penale - la prescrizione
non sarebbe comunque maturata, trattandosi di illecito deontologico permanente ancora in
corso ed essendo pacifico che i beni sottratti dall’avv. [RICORRENTE] a [AAA] non erano
stati restituiti, sicché il termine di prescrizione non aveva ancora preso abbrivio.
Nel merito, il CDD di Bari riteneva comprovata la responsabilità disciplinare dell’avv.
[RICORRENTE] per i fatti ascrittigli, per violazione delle disposizioni deontologiche indicate
(artt. 5, 6 e 7 del Codice Deontologico previgente e artt. 9 e 10 CDF vigente), in forza della
documentazione agli atti (contratti di locazione ed inventario dei beni presenti nell’immobile,
verbali dell’Ufficiale giudiziario, fotografie, verbale di esecuzione dello sfratto), degli elementi
acquisiti
(testimonianze),
dell’andamento
del
processo
penale
(interrogatorio
dell’avv.
[RICORRENTE]) e dell’esito dello stesso, con statuizione motivata (in entrambi i gradi di
giudizio) di responsabilità dell’imputato in relazione alla condanna al risarcimento dei danni
a beneficio della parte civile, divenuta definitiva.
Sotto il profilo sanzionatorio, il CDD di Bari riteneva di poter discrezionalmente individuare,
nella fattispecie atipica in esame, la sanzione adeguata e proporzionata, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 20, 21 e 22 CDF, tra la sospensione dall’esercizio della
professione da mesi due ad anni cinque e la radiazione (non essendo più prevista la
sanzione disciplinare della cancellazione).
In considerazione della gravità dei fatti e della compromissione dell’immagine e del decoro
della professione forense e alla luce di una precedente condanna alla sanzione disciplinare
della censura, il CDD di Bari reputava di dover infliggere la sospensione dall’esercizio della
professione per la durata di anni due, a mente dell’art. 22, comma 1 lett. c), del CDF vigente,
«
sanzione comunque più favorevole rispetto al quella espulsiva della cancellazione
», non
essendo invocabile il limite massimo di un anno di cui all’art. 40 del R.D.L. n. 1578 del 1933,
perché non è consentito «
procedere ad una combinazione della disposizione più favorevole
della nuova legge con quella più favorevole della vecchia, ma occorre applicare, sinanco
nella misura massima – se ritenuta congrua – quella delle due che nel suo complesso risulti
più favorevole (in tal senso SS.UU. Cass. nelle sue pronunce n. 30993 del 27.12.2017 e
n. 14131 del 01.06.2018)
».
Con ricorso al CNF datato 18.5.2022 e presentato a mezzo PEC in pari data, il ricorrente
impugnava tempestivamente e ritualmente la citata decisione del CDD di Bari.
Dopo aver espressamente riconosciuto che «
a fronte di una sentenza penale passata in
cosa giudicata che se pure ha dichiarato estinto il reato per prescrizione ha affermato la
sussistenza dei fatti addebitati davvero c’è poco da dire in ordine alla responsabilità
9
disciplinare
»,
il
ricorrente
si
rimette
innanzitutto
alla
valutazione
del
Collegio
circa
l’applicabilità alla fattispecie dell’istituto della prescrizione.
Deduce poi:
- che la questione per cui è stato processo è stata descritta nella decisione impugnata con
toni di gravità esagerata;
- che i fatti per i quali si è proceduto dapprima in sede penale e poi in sede disciplinare sono
datati 25.5.2011 e che la sanzione è intervenuta a tale distanza di tempo da aver inciso (e
incidere) su una persona del tutto diversa e che si trova alla fine della carriera, che ha auto
un percorso esente da incidenti disciplinari dopo la decisione impugnata.
In punto di diritto, il ricorso si incentra sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente censura la decisione impugnata, là dove - a suo dire, disattendendo le regole
della successione delle leggi nel tempo e il principio del
favor rei
- ha ritenuto di non poter
applicare
la
sanzione
disciplinare
della
cancellazione,
in
quanto
non
più
prevista
dall’ordinamento vigente, ed ha inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio della
professione per la durata di anni due, ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. c), del vigente CDF.
Secondo il ricorrente, la sanzione applicabile è da rinvenire nelle disposizioni anteriori al
vigente CDF, più favorevoli all’incolpato, e segnatamente da individuare nella sospensione
per la durata massima di anni uno, prevista dall’art. 40 del R.D.L. n. 1578 del 1933.
Il ricorrente conclude, chiedendo che «
in riforma della decisione impugnata l’On.le Consiglio
Nazionale Forense ed in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere:
1)- dichiarare prescritto l’illecito disciplinare;
2)- ritenere applicabile la sanzione prevista dalla previgente normativa e conseguentemente
ridurre la sanzione inflitta;
3)- ritenere in ogni caso eccessiva la sanzione inflitta e contenerla nel minimo
».
Con PEC del 9.7.2025, il difensore del ricorrente comunicava alla Segreteria del CNF
quanto segue: «
nello scusarmi per la mancata comparizione alla udienza di domani
10.07.2025 per concomitanti impegni (non intendo avanzare alcuna richiesta di rinvio per
legittimo impedimento) e quella dell'incolpato che non avrebbe nulla da aggiungere, mi
riporto integralmente al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Ritengo infatti che entrambe le questioni proposte (assoluta esagerazione della pena inflitta
e prescrizione) abbiano sicuro fondamento
».
All’udienza
del
10.7.2025,
il
Collegio,
dopo
la
discussione,
tratteneva
il
processo
in
decisione sulle già riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve affrontare in via preliminare, per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo
carattere potenzialmente impediente ed assorbente, la questione dell’intervenuta
prescrizione dell’azione disciplinare, questione che il ricorrente ha evidenziato e sottoposto
10
alla decisione del Collegio e che comunque è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio.
Come è pacifico, la prescrizione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in
considerazione della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale
dello Stato e della comunità intermedia quale è l’ordine professionale (in tal senso, in sede
di legittimità, ex multis, Cass., SS.UU., 31 maggio 2025 n. 14701; Cass., SS.UU., 12 marzo
2025 n. 6549; Cass., SS.UU., 25 febbraio 2025 n. 4839; Cass., SS.UU., 2 dicembre 2024
n. 30782; Cass., SS.UU., 15 novembre 2024 n. 29546; Cass., SS.UU., 14 novembre 2024
n. 30694; Cass., SS.UU., 7 novembre 2024 n. 28705; Cass., SS.UU., 22 ottobre 2024 n.
27284; Cass., SS.UU., 10 ottobre 2024 n. 26368; Cass., SS.UU., 10 settembre 2024 n.
24279 e n. 24268; Cass., SS.UU., 21 agosto 2024 n. 22986; Cass., SS.UU., 26 luglio 2024
n. 20867; Cass., SS.UU., 19 luglio 2024 n. 19972; Cass., SS.UU., 19 giugno 2023 n. 17496;
Cass., SS.UU., 4 novembre 2022 n. 32634; Cass., SS.UU., 8 luglio 2020 n. 14233.
Conformi, CNF 2 dicembre 2024 n. 440 e n. 441; CNF 23 novembre 2024 n. 429, n. 433, n.
434, n. 437 e n. 439; CNF 18 novembre 2024 n. 425; CNF 13 novembre 2024 n. 418; CNF
6 novembre 2024 n. 408; CNF 25 ottobre 2024 n. 390 e n. 391; CNF 21 ottobre 2024 n. 373
e n. 383; CNF 9 ottobre 2024 n. 364, n. 367 e n. 370; CNF 7 ottobre 2024 n. 358; CNF 27
settembre 2024 n. 342 e n. 344; CNF 21 settembre 2024 n. 332; CNF 5 settembre 2024 n.
315; CNF 5 luglio 2024 n. 295; CNF 28 giugno 2024 n. 282 e n. 283; CNF 20 giugno 2024
n. 270 e n. 271; CNF 27 maggio 2024 n. 218; CNF 13 maggio 2024 n. 187; CNF 18 aprile
2024 n. 137; CNF 8 aprile 2024 n. 125; CNF 27 marzo 2024 n. 109; CNF 13 marzo 2024 n.
77; CNF 26 febbraio 2024 n. 38 e n. 34; CNF 22 gennaio 2024 n. 2).
Ciò premesso, l’addebito formulato con il capo di incolpazione nella sua articolazione sub
A), relativo all’appropriazione indebita, configura un illecito deontologico di natura
permanente ancora in essere al momento della decisione impugnata, come ha
correttamente stabilito il CDD di Bari con l’impugnata decisione, in quanto l’incolpato non
aveva restituito i beni altrui di cui si era appropriato.
Come è noto, «in tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito
deontologico permanente, il dies a quo va individuato nel momento cui il professionista
ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2)
sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio
contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei
confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la
pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3)
in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite
alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di
primo grado» (Cass., SS.UU., 31 maggio 2025 n. 14701; Cass., SS.UU., 20 marzo 2025 n.
11
7473; Cass., SS.UU., 25 febbraio 2025 n. 5079 e n. 4840; Cass., SS.UU., 2 dicembre 2024
n. 30782; Cass., SS.UU., 29 agosto 2023 n. 25440; Cass., SS.UU., 14 aprile 2023 n. 10085;
Cass., SS.UU., 30 settembre 2022 n. 28468; Cass., SS.UU., 26 luglio 2022 n. 23239; CNF
31 dicembre 2024 n. 479 e n. 482; CNF 25 ottobre 2024 n. 387; CNF 9 ottobre 2024 n. 364;
CNF 27 settembre 2024 n. 343).
Nella fattispecie, difettando le situazioni sub 1 e sub 2, soccorre il criterio sub 3,
rappresentato dalla decisione impugnata, emessa CDD di Bari il 16.12.2021, depositata il
28.4.2022 (nel procedimento disciplinare n. 536/2015 R.R.) e notificata in pari data, che
determina la cessazione della permanenza.
Ne consegue che alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis (secondo il consolidato
orientamento della Suprema Corte, a cui questo Consiglio si è conformato, si deve applicare
la disciplina normativa prescrizionale vigente all’epoca dei fatti) l’art. 56 della l. 31.12.2012
n. 247, che stabilisce in anni 6 il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, termine non
ancora decorso dal dies a quo (28.4.2022).
L’addebito formulato con il capo di incolpazione nella sua articolazione sub B), relativo
all’incendio, è invece di carattere istantaneo, consumato il 25.5.2011, per cui si applica
ratione temporis (essendosi consumato prima dell’entrata in vigore della l. 31.12.2012 n.
247) l’art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933 e non il regime più favorevole introdotto dall’art. 56
della l. 31.12.2012 n. 247, il quale prevede eventi interruttivi tipizzati e (in caso di più eventi
interruttivi) un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei
mesi.
In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno
natura amministrativa sicché, con riferimento alla disciplina della prescrizione, per un verso
non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata
l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla
sanzione, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime
della prescrizione rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione
(cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 16 maggio 2025 n. 13081; Cass., SS.UU., 30 novembre
2023 n. 33412; Cass., SS.UU., 31 ottobre 2023 n. 30312).
Dall’applicabilità dell’art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933, vigente all’epoca delle indicate
condotte, discendono le conseguenti regole applicative di carattere generale.
a) In caso di procedimento disciplinare vertente su fatti in relazione ai quali sia stata
esercitata l’azione penale, il termine quinquennale di prescrizione decorre, stante
l’operatività della c.d. sospensione necessaria per pregiudizialità penale, che si realizza ipso
jure, anche senza una delibera in tal senso (Cass., SS.UU., 4 novembre 2024 n. 28316),
dalla data di passaggio in giudicato/irrevocabilità della sentenza che definisce il processo
penale. La decorrenza del termine prescrizionale prende abbrivio dal giudicato penale,
12
dovendosi distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili
solo in tale sede, in quanto violano esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura
professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti
anche reato e per i quali sia iniziata l’azione penale; nel primo caso, in cui l’azione
disciplinare è collegata ad ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale
comincia a decorrere dalla commissione del fatto (o dalla cessazione della permanenza),
mentre nel secondo caso l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia
penale (che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non
lo ha commesso), ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una
imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato
il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui la
potestà disciplinare può essere esercitata, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza
penale, costituente un fatto esterno alla condotta (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 4 novembre
2024 n. 28316; Cass., SS.UU., 4 gennaio 2023 n. 165; CNF 11 novembre 2022 n. 212; CNF
28 ottobre 2022 n. 195; CNF 25 giugno 2022 n. 112; CNF 1 giugno 2022 n. 82; CNF 29
aprile 2022 n. 32; CNF 22 marzo 2022 n. 15; CNF 23 febbraio 2022 n. 4).
b) Gli atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare ex art.
51 del R.D.L. n. 1578/1933 non sono tipizzati (a differenza di quanto stabilisce l’art. 56 della
l. n. 247/2012), ma - secondo giurisprudenza consolidata in materia - ogni atto di natura
propulsiva o istruttoria o decisoria del procedimento è idoneo ad interrompere il decorso del
termine prescrizionale e a dar abbrivio ad un nuovo termine di prescrizione (sempre di
durata quinquennale), anche a prescindere dalla sua successiva notificazione, essendo
sufficiente il solo compimento dello stesso quale manifestazione di volontàM (“punitiva”) di
procedere disciplinarmente nei confronti del professionista (in senso conforme, Cass.,
SS.UU., 13 maggio 2021 n. 12902; Cass., SS.UU., 20 settembre 2013 n. 21591; Cass.,
SS.UU., 12 agosto 2001 n. 12176; CNF 1° giugno 2017 n. 61; CNF 20 aprile 2015 n. 64;
CNF 10 novembre 2014 n. 153; CNF 25 febbraio 2013 n. 16; CNF 15 dicembre 2011 n. 206;
CNF 27 novembre 2009 n. 130; CNF 20 dicembre 2008 n. 178); ugualmente interruttivi sono
i comportamenti del soggetto passivo e gli atti provenienti dallo stesso, pur diretti non a
riconoscere il diritto ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione
del Consiglio territoriale (CNF 23 settembre 2020 n. 167; CNF 19 dicembre 2014 n. 191).
c) L’interruzione del termine di prescrizione dell’azione disciplinare, decorrente dalla data di
realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente
disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel
procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio territoriale, la prescrizione è soggetta ad
interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell’atto di apertura del procedimento ed
anche di tutti gli atti procedimentalí di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase
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giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense, opera invece il principio dell’effetto
interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c.,
effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive
dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del giudizio di rinvio
fino al passaggio in giudicato della sentenza (cfr. CNF 16 settembre 2022 n. 134; CNF 5
novembre 2021 n. 197).
Applicando tali regole alla fattispecie in esame, l’azione disciplinare non risulta prescritta,
sotto ogni profilo considerato, in quanto è sufficiente rilevare, rispetto alla consumazione
dell’illecito avvenuta data 25.5.2011 (con conseguente prescrizione quinquennale al
25.5.2016), i seguenti atti interruttivi al compimento di ciascuno dei quali ha preso abbrivio
un nuovo termine quinquennale di prescrizione: dopo l’avviso dell’esposto all’avv.
[RICORRENTE] in data 4.7.2011, il COA di Foggia ha deliberato l’apertura del procedimento
disciplinare (con relativo capo di incolpazione), comunicandolo all’incolpato il 2.12.2014; in
data 12.4.2016 il Consigliere istruttore del CDD di Bari ha significato all’avv. [RICORRENTE]
l’avvio della fase istruttoria pre-procedimentale; il 4.12.2018 la Sezione ha approvato il capo
di incolpazione rettificato, notificandolo all’incolpato in data 11.12.2018; in data 12.9.2019 il
CDD di Bari, su richiesta del Consigliere istruttore del 3.7.2019, ha rinviato a giudizio
disciplinare l’incolpato per la seduta dibattimentale del 26.11.2019; dopo varie sedute
dibattimentali (ripetutamente rinviate, per svariati motivi) in data 16.12.2021 il CDD di Bari
ha emesso la decisione n. 15/2022 R.D., depositata il 28.4.2022 e notificata mezzo PEC in
data 28.4.2022; l’avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione con ricorso datato
18.5.2022 e presentato a mezzo PEC in pari data.
Per altro verso, il procedimento penale a carico dell’avv. [RICORRENTE] per le medesime
condotte contestategli in sede disciplinare è stato irrevocabilmente definito nell’anno 2019,
con decorrenza da tale data del primo termine quinquennale di prescrizione, termine
ripetutamente interrotto dagli atti sopra ricordati.
II) Superata la questione della prescrizione dell’azione disciplinare, si può passare alla
disamina del merito del ricorso, che concerne esclusivamente il trattamento sanzionatorio
(il ricorrente ha ammesso esplicitamente la propria responsabilità disciplinare e non ha
impugnato tale capo della decisione del CDD di Bari).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e in linea con la motivazione e la
statuizione del CDD di Bari, va riaffermato che, una volta individuato il regime sanzionatorio
più favorevole per l’incolpato (nella fattispecie, il regime vigente, dato che la disciplina
previgente avrebbe consentito al CDD di Bari di irrogare la sanzione della cancellazione, a
suo giudizio più appropriata rispetto al caso concreto), non è consentito «procedere ad una
combinazione della disposizione più favorevole della nuova legge con quella più favorevole
della vecchia, ma occorre applicare, sinanco nella misura massima – se ritenuta congrua
14
– quella delle due che nel suo complesso risulti più favorevole (in tal senso SS.UU. Cass.
nelle sue pronunce n. 30993 del 27.12.2017 e n. 14131 del 01.06.2018)».
Anche la successiva giurisprudenza della S.C. ha consolidato tale orientamento, stabilendo
che «In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art. 65, comma
5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del favor rei in luogo di quello del tempus
regit actum, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31
gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore,
se più favorevoli per l’incolpato; ne consegue che l’individuazione del regime giuridico più
favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda
disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’integrale
applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all’esito
dell’individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo
escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa
ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e
parti dell’altra» (Cass., SS.UU., 5 settembre 2023 n. 25940; Cass., SS.UU., 19 luglio 2023
n. 21311; Cass., SS.UU., 10 giugno 2021 n. 16296; Cass., SS.UU., 17 maggio 2021 n.
13168; Cass., SS.UU., 12 aprile 2021 n. 9545; Cass., SS.UU., 31 luglio 2018 n. 20344).
Pertanto, tra la sospensione dall’esercizio della professione da mesi due ad anni cinque e
la radiazione (non essendo più prevista dall’ordinamento vigente la sanzione disciplinare
della cancellazione), il principio del favor rei ha indotto ad optare per la sanzione sospensiva
per la durata, ritenuta equa e proporzionata, di anni due, in considerazione della gravità dei
fatti e della compromissione dell’immagine e del decoro della professione forense e alla luce
di una precedente condanna alla sanzione disciplinare della censura, a mente dell’art. 22,
comma 1 lett. c), del CDF vigente, «sanzione comunque più favorevole rispetto al quella
espulsiva della cancellazione», non essendo invocabile il limite massimo di un anno di cui
all’art. 40 del R.D.L. n. 1578 del 1933.
Infine, ad avviso del Collegio, il CDD di Bari ha fatto buon governo dei criteri dosimetrici di
cui all’art. 21 CDF, sicché la sanzione comminata appare adeguata e proporzionata alla
violazione (atipica) contestata.
III) In conclusione, per i suesposti motivi il ricorso dell’avv. [RICORRENTE] va rigettato,
sotto ogni profilo.
P.Q.M.
visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D.
22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37,
comma 1, l. n. 247/2012),
Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.
15
Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Federica Santinon f.to Avv. Francesco Napoli
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
08-03-2026 21:57
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