Responsabilità civile – Dipendenza della patologia da causa di servizio – Lesione multifattoriale – Determinazione frazionata del contributo causale – Consumo di tabacco – Esposizione ad amianto – Riduzione del risarcimento
Consiglio di Stato, sezione II, 24 febbraio 2025, n. 1526 – Pres. Poli, Est. Filippini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3043 del 2022, proposto da Paolo -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2, scala B, int. 3;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Udito l’avvocato Laura Ostili per Ezio Bonanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla domanda, proposta al T.a.r. per la Liguria da -OMISSIS-(già ufficiale della Marina militare addetto alla condotta, riparazione e manutenzione di apparati e impianti navali dal 1 novembre 1966 al 31 dicembre 1996), volta a ottenere la condanna del Ministero della difesa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente a lui cagionati dalle elevate concentrazioni di polveri e fibre di amianto cui sarebbe stato sottoposto nel corso del proprio lavoro.
1.1. In punto di fatto, l’allora ricorrente esponeva che:
i) con decreto n. 81/M del 26 novembre 2011, il Ministero della difesa ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui il -OMISSIS- è affetto «minimi ispessimenti pleurici ai campi medi bilateriali in soggetto con funzionalità respiratoria normale e anamnesi positiva per esposizione all’amianto»;
ii) con decreto n. 2°/M/19-2019/Dpos, l’Amministrazione ha riconosciuto l’aggravamento di questa infermità;
iii) con d.m. n. 144 del 19 settembre 2012, è stata riconosciuta al -OMISSIS- la qualità di vittima del dovere in relazione ai «minimi ispessimenti pleurici ai campi medi bilaterali in soggetto con funzionalità respiratoria normale e anamnesi positiva per esposizione all’amianto»;
iv) in esito ad esame tac ad alta risoluzione, del 12 novembre 2018, è emerso «un moderato incremento degli ispessimenti pleurici a livello del segmento posteriore del lobo superiore bilateralmente con calcificazioni nel contesto, a destra in sede parascissurale, del lobo inferiore a livello della pleura diaframmatica e a livello del recesso azigos esofageo […] La formazione nodulare di 4 mm al lobo inferiore di sinistra al controllo attuale misura 15 mm, rilievo che necessita di controllo evolutivo (follow up a tre mesi) e di valutazione con MdC»;
v) in esito a visita specialistica del 4 giugno 2019 è stata emessa la seguente diagnosi: «paziente con probabile esposizione all’amianto, ha un nodulo polmonare del lobo inferiore di sinistra che è in sorveglianza da diversi anni […] l’ultima tac di marzo 2019 mette in evidenza un significativo incremento della nodulazione identificando pertanto un tumore del polmone primitivo a lenta ricrescita»;
vi) nel luglio 2019 è stato sottoposto a un intervento chirurgico di «resezione atipica lesione lobo polmonare inferiore sinistro con linfoadenectomia ilo-mediastinica e biopsie pleura parietale»;
vii) nell’esame istologico svolto in occasione del ricovero, è stato riscontrato un «parenchima polmonare con nodulo di iperplasia adenomatosa atipica di 1 cm di diametro; in periferia, sparse aree di ossificazione; i margini exeresi chirurgica appaiono indenni», ed è stato evidenziato un «nodulo lobo inferiore al polmone sx-pregresso invio di estemporaneo asportazione di micronodulo lobo superiore e sampling linfonodale – pleura in nota asbestosi».
viii) in successivi esami è stata formulata la diagnosi di «iperplasia adenomatosa atipica di 1 cm» in paziente con asbestosi e di «moderata alterazione ventilatoria restrittiva».
2. L’amministrazione ha resistito al ricorso eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria e comunque chiedendo nel merito il rigetto delle domande di parte attrice.
3. Con sentenza non definitiva n.-OMISSIS- il T.a.r. ligure ha qualificato l’azione proposta come di natura contrattuale (e non extracontrattuale come sostenuto dall’Avvocatura erariale), ha respinto l’eccezione di prescrizione e, al fine di decidere il merito della controversia, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio (affidata al prof. dott. -OMISSIS-), chiedendo al perito di accertare e descrivere la patologia di cui il ricorrente soffriva nonché la dipendenza causale, in termini di aggravamento o meno rispetto a quella riconosciuta dipendente da causa di servizio, evidenziando e quantificando l’incidenza di eventuali concause nell’insorgenza della patologia e quantificando il grado invalidante della patologia nonché, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, il danno da lesione dell’integrità psicofisica patito dal -OMISSIS-.
3.l. All’esito della consulenza e dell’espletamento delle successive attività difensive delle parti, con la sentenza del -OMISSIS-, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, ha respinto il ricorso, sulla base delle considerazioni che possono condensarsi nei termini seguenti:
i) nella specie, la sussistenza del rapporto di lavoro, l’esistenza del danno e la stessa nocività dell’ambiente di lavoro non sono messi in dubbio e sono comunque dimostrati, tra l’altro, dai provvedimenti con cui l’amministrazione ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui è affetto il ricorrente, riconoscendogli anche lo status di “vittima del dovere”, nonché dalle attestazioni rilasciate dall’INAIL circa i periodi di esposizione all’amianto;
ii) l’indagine volta alla verifica dell’esistenza di un danno risarcibile doveva dunque concentrarsi sul nesso causale tra esposizione all’amianto sulle navi e danno alla salute, profilo contestato dal Ministero della difesa; al riguardo, sulla base delle risultanze della c.t.u., ritenuta dal T.a.r. pienamente condivisibile, la patologia di cui il ricorrente è portatore «è costituita da ispessimenti pleurici in parte calcifici, bilaterali ma più evidenti a destra, da una piccola placca pleurica a sinistra e da un nodulo che è stato diagnosticato come iperplasia nodulare atipica», con esclusione di una diagnosi di asbestosi polmonare e definizione della lesione riscontrata in sede operatoria come “precancerosa”, non già carcinoma; quanto alla genesi di tale infermità, il ctu ha riconosciuto il «ruolo concausale della esposizione ad amianto», precisando tuttavia come siano intervenuti «fattori professionali ed extraprofessionali (di cui il principale è il fumo) e che la interazione sinergica tra questi ha aumentato percentualmente il rischio»;
iii) sussiste dunque un nesso causale tra patologia ed esposizione ad amianto sul luogo di lavoro, che tuttavia è solo “concausa dell’attuale situazione patologica del ricorrente” e rimane rilevante, ai sensi dell’art. 41 cod. pen., pur a fronte della riscontrata presenza di altri fattori causali (preesistenti o simultanei o sopravvenuti) indipendenti dall’azione od omissione dell’amministrazione;
iv) nella determinazione del contributo causale, il condiviso giudizio del consulente ha indicato «il ruolo dell’asbesto minoritario rispetto al fumo», individuando un rischio relativo pari a 5 per il fumo (avendo l’interessato smesso di fumare nel 1992, ossia a 47 anni) e pari a 2 per l’amianto, cosa che ha portato il collegio giudicante a fissare nel 70% per il fumo e nel 30% per l’esposizione all’amianto il contributo causale di detti fattori rispetto al danno complessivamente patito dal -OMISSIS-;
v) a fronte di una quantificazione peritale del danno permanente da questi subito «pari all’11% (undici per cento) della totale validità» e dell’applicazione di tutti i criteri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, il danno complessivo (comprensivo di quello non patrimoniale, del biologico/dinamico-relazionale e della sofferenza soggettiva interiore o “danno morale”), pur aumentato fino al 48% del danno biologico a titolo di personalizzazione della liquidazione tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, deve quantificarsi in 31.455 euro che, sommati al danno patrimoniale documentato pari a 1.826 euro, porta alla quantificazione del totale del danno in 33.281 euro;
vi) tale importo, ai sensi dell’art. 1227 c.c. e in considerazione del citato riparto causale, deve essere diminuito del 70% e dunque rideterminato in 9.984 euro;
vii) tuttavia, avendo il -OMISSIS- già beneficiato di importi (pari ad euro 13.238,30) a titolo di speciale elargizione quale “vittima del dovere”, vi è la necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario (come affermato da Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2018), sicchè il quantum dovuto dall’amministrazione risulta in sostanza azzerato. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.
4. Avverso la sentenza in epigrafe indicata la difesa del -OMISSIS- ha proposto appello, affidandolo ai seguenti motivi (estesi da pagina 22 a pagina 35 del gravame) che vengono così rubricati:
“I - ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO;
- ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITA’ E CARENZA DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: ECCESSO DI POTERE; - ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITA’ NELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE; -ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITA’ NELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE E NON, OVVERO NELL’ APPLICAZIONE DELL’ART 1227 c.c. E DELLA “COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO”;
II. ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITA’ NELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, OVVERO NELL’APPLICAZIONE DELLA “COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO” PER VIOLAZIONE ANCHE DELL’ART. 20, L.183/10, CHE SOMMA IL RISARCIMENTO ALLE PRESTAZIONI QUALI VITTIMA DEL DOVERE, E PER LA FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1243 C.C.
III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SOLIDARISTICO DI CUI ALL’ART. 2 DELLA COSTITUZIONE.”
Nella sostanza:
i) nell’ambito della prima complessa censura, si lamenta la mancata valutazione dei “danni morali nell’accezione più preponderante della paura futura” e del danno esistenziale, che sono stati dedotti in primo grado e non sono stati contestati del tutto, sicché deve trovare applicazione il principio di non contestazione (art. 64, comma 2 c.p.a.); si insiste poi per la determinazione della percentuale invalidante al 20%, come da ctp del dr. Canepa, poi da personalizzarsi; si lamenta la violazione delle norme di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009 in relazione alla determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del servizio; si contesta la falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e la violazione dell’art. 41 c.p., poiché non vi è l’eziologia da fumo di sigaretta per l’asbestosi, ovvero per gli ispessimenti pleurici e per lo stato di adenocarcinoma, in quanto, questa lesione, istologicamente non può essere ricondotta al fumo di sigaretta, e in ogni caso il fumo ha potuto solo potenziare gli effetti dell’amianto; comunque l’Amministrazione deve rispondere per l’intero, atteso che in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. in caso di concorso tra cause, il responsabile dell’illecito risponde per l’intero; inoltre, nella valutazione del danno patrimoniale non sono stati considerati la rivalutazione monetaria e interessi legali né il c.d. danno da ritardo;
ii) con il secondo motivo si contesta che le prestazioni della speciale elargizione, consistendo in indennità previdenziali e assistenziali, che rientrano nella logica di cui all’art. 38 Cost., nulla hanno a che vedere con il risarcimento del danno, specie morale, sicchè non possono essere portate in compensazione;
iii) con il terzo mezzo di gravame, anche alla luce dei principi solidaristici di cui all’art. 2 Cost., si insiste per il riconoscimento di adeguato risarcimento.
In via istruttoria è stata chiesta ammettersi, ove ritenuta necessaria, c.t.u. medico legale.
4.1. In data 27 dicembre 2024 parte appellante ha depositato documentazione consistente nella relazione medico legale del dott. -OMISSIS-datata 3 dicembre 2024 e nel verbale bl/b sp 12000 del 10 dicembre 2020 della C.M.O. -OMISSIS-, oltre a referti della tac torace del 4 marzo 2020, della spirometria dell’11 dicembre 2019 e 3 certificati della Asl 5 -OMISSIS- relativi ad assistenza psichiatrica.
4.2. In data 10 gennaio 2025 l’appellante ha depositato memoria con la quale ha insistito sui propri assunti, soffermandosi sulla presenza di aggravamenti (almeno sino al 20%) della patologia, attesa la sua natura ingravescente (attestata anche dai nuovi documenti medici depositati con la nota del 27 dicembre 2024), e quindi di un danno sopraggiunto e successivo all’atto di appello, ma legato alla stessa controversia, e alla stessa domanda giudiziale; ha poi insistito in relazione alla pretesa violazione delle norme di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009, in merito all’erronea considerazione del fumo di sigaretta quale fattore idoneo a ridurre la responsabilità del datore di lavoro, in merito alla quantificazione delle voci di danno, alla illegittimità della compensazione e alle richieste istruttorie.
4.3. Con memoria definita “di replica” depositata in data 21 gennaio 2025, l’appellante ha ulteriormente insistito sui propri assunti.
5. Con nota del 23 gennaio 2025 si è costituita l’amministrazione appellata per resistere al gravame.
6. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 11 febbraio 2025.
7. L’appello risulta ampiamente reiterativo di argomenti già adeguatamente contrastati dal primo giudice, rispetto ai quali non si introducono profili idonei a scardinarne il ragionamento, sicché risulta in buona parte inammissibile per violazione dell’obbligo di specificità delle censure per come sancito dall’art. 101 comma 1 c.p.a.
7.1. Comunque il gravame è anche infondato nel merito.
7.2. Preliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità della “memoria di replica” dell’appellante in data 21 gennaio 2025 in quanto priva del necessario presupposto della produzione di memoria difensiva da controparte (Cons. Stato, sez. IV, n. 4759 del 2020, n. 5676 del 2017, sez. V, n. 5656 del 2015).
7.3. Risulta poi inammissibile, per violazione dell’art. 104 c.p.a., la produzione da parte della difesa del -OMISSIS-, di nuovi documenti in appello, neppure preceduta da specifica richiesta di ammissione.
8. Fermo restando il profilo di cui al punto 7, gli argomenti riproposti nel primo motivo di appello, anche in maniera confusa (in quanto non singolarmente scanditi), sono infondati.
8.1. Prendendo le mosse, per evidenti ragioni di logica, dalla contestazione relativa al tipo di patologia riscontrata in capo al sig. -OMISSIS-, alla relativa causalità e alla percentuale di invalidità riconoscibile, il collegio ritiene che non siano state addotte valide ragioni per discostarsi dalle risultanze, già condivise dal T.a.r., della relazione di c.t.u. a cura del dr. -OMISSIS-, datata 21 giugno 2021, che è comprensiva anche di dettagliate risposte alle osservazioni formulate dai c.t.p. nominati dalle parti in primo grado (il dr. -OMISSIS-per conto dell’allora ricorrente) e ora riproposte dall’appellante.
Secondo l’elaborato peritale del dr. -OMISSIS-, che appare particolarmente accurato, documentato e analitico:
-l’insieme dei dati radiologici ed istopatologici esaminati consente di escludere una diagnosi di asbestosi polmonare; sono però confermati e presenti gli ispessimenti pleurici in parte calcifici compatibili con pregressa esposizione ad asbesto, della quale peraltro la stessa amministrazione ha ammesso l’esistenza, oltre a placca pleurica sinistra sottoposta a biopsia;
- quanto alla natura del nodulo rilevato a carico del lobo polmonare inferiore di sinistra, risulta esclusa la natura carcinomatosa, avendo l’esame istologico estemporaneo al congelatore diagnosticato un quadro compatibile con iperplasia nodulare atipica, che ha guidato la condotta chirurgica evitando la lobectomia e procedendo ad ampia resezione atipica della lesione; è stata dunque esclusa la presenza di un carcinoma del polmone, seppure la lesione asportata viene in letteratura considerata “in qualche modo precancerosa”;
- quanto alla causa, si è spiegato come, allo stato delle conoscenze scientifiche, il cancro del polmone deve ritenersi di origine multifattoriale, laddove il fumo di tabacco rappresenta il maggiore fattore di induzione; nella specie, la lesione asportata in sede chirurgica, pur ammettendo che rappresenti una lesione pre-invasiva/precursore dell’adenocarcinoma, è ragionevole ritenere che i meccanismi ezio-patogenetici della stessa siano i medesimi e che pertanto anche per questa tipologia di lesione si possa invocare la multifattorialità, rispetto alla quale, comunque, il rischio derivante dall’essere stati fumatori di sigarette risulta preponderante rispetto al rischio minoritario derivato dall’esposizione professionale ad amianto sulle navi da guerra, anche volendo tenere conto dell’effetto sinergico fumo/amianto (bisogna infatti tenere conto, in un individuo con doppia esposizione, del rischio attribuibile a fumo, asbesto, alla doppia esposizione e del rischio residuo dovuto ad altro background); in tale logica, il c.t.u. ha indicato, sulla base della migliore letteratura scientifica, «il ruolo dell’asbesto minoritario rispetto al fumo», individuando un rischio relativo pari a 5 per il fumo (avendo l’interessato smesso di fumare nel 1992, ossia a 47 anni) e pari a 2 per l’amianto (pp. 43-45 della relazione -OMISSIS-);
- quanto alla percentuale di invalidità riconoscibile, e considerando l’aggravamento rispetto a quanto già riconosciuto dalla C.M.O. nella misura del 6%, il danno permanente che deriva (non dalla sommatoria bensì) dalla valutazione complessiva delle menomazioni a carico sistema respiratorio è da ritenere pari all’11% della totale validità.
Quest’ultimo giudizio è stato confermato dal c.t.u. anche all’esito della disamina delle osservazioni del c.t.p. dr. -OMISSIS-(nominato dal -OMISSIS-), che invece riteneva “più congrua ed attendibile una valutazione non inferiore al 20%”, osservandosi da parte del dr. -OMISSIS- che -in relazione alla voce di danno “Esiti di exeresi polmonare segmentaria tipica, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”- la percentuale riconosciuta dalle Linee guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico oscilla tra il 3% e l’8% sulla base della ripercussione funzionale che, nella specie, anche dai referti del 2019, risulta essere solo moderata (cfr. copia di esame funzione respiratoria del 11 dicembre 2019 dell’Ospedale -OMISSIS-: “Moderata alterazione ventilatoria restrittiva. DLCO: Moderata riduzione della diffusione”); aspetto, quest’ultimo, che pare al collegio essere alla base della elevazione sino all’11% della percentuale di invalidità riconosciuta dal c.t.u. in relazione al complesso patologico oggetto di causa.
Tali considerazioni del consulente d’ufficio, del tutto puntuali e motivate consentono anche di disattendere il motivo di appello incentrato sulla quantificazione (al 20% piuttosto che all’11%) del grado di invalidità, proprio perché basate sulla concreta valutazione, a fine 2019, del danno alla funzionalità polmonare, risultante ancora moderato.
Né a diverse conclusioni può portare quanto dedotto dall’appellante con la memoria del 10 gennaio 2025 a proposito del preteso aggravamento della patologia, che si vorrebbe documentare con la relazione medica in data 3 dicembre 2024 a firma del dr. Buono Francesco; invero, fermo restando quanto sopra detto a proposito della inammissibilità dei nuovi documenti in appello, quest’ultima relazione medica, quand’anche valutabile, si fonda essenzialmente sull’esame della funzionalità respiratoria del 11 dicembre 2019 che risulta essere stata già considerato dal c.t.u. (cfr. pag. 30, portante il giudizio di “Moderata alterazione ventilatoria restrittiva. DLCO: Moderata riduzione della diffusione”) e, per di più, basa le proprie conclusioni su una vistosa incongruenza circa il dato della DLCO preso a riferimento (cfr. pag. 6 della relazione del dr. Buono dove il dato della DLCO è pari al 40% mentre a pag. 8 si parla di una DLCO pari al 60%).
8.2. Quanto alle doglianze relative alla individuazione della percentuale di causalità riconoscibile a ciascun fattore causale, del tutto corretto appare il ragionamento del primo giudice che, sulla base dei dati diagnostici obiettivi e delle valutazioni offerte dal c.t.u. in merito all’entità dell’aumento del rischio di malattia attribuibile ai due fattori in questione, lo ha portato ad affermare che il danno complessivamente patito sia stato determinato per il 70% dal fumo e per il 30% dall’esposizione all’amianto, con la conseguenza che il risarcimento cui è tenuta l’amministrazione deve essere diminuito del 70%.
Invece, quanto alla legittima applicazione, nella vicenda di specie, della previsione di cui all’art. 1227 c.c., la condivisa giurisprudenza di legittimità afferma (cfr. Cass. civ., sez. un., 21 novembre 2011, n. 24406), stante la genericità della formulazione dell'art. 1227 c.c., che la colpa del creditore può configurarsi non solo in ipotesi di violazione, da parte del creditore-danneggiato, di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Mentre, in giurisprudenza, del tutto consolidato è l’orientamento secondo cui i danni subiti dal fumatore in seguito al consumo di tabacco devono essere ricondotti all’area normativa della disponibilità e della evitabilità, presa in considerazione dall’art. 1227 c.c., in quanto potevano essere evitati usando l’ordinaria diligenza (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1165).
8.3. A proposito poi degli argomenti difensivi incentrati sulla pretesa svalutazione o mancata considerazione del danno morale e del danno esistenziale, pare al collegio sufficiente svolgere le seguenti considerazioni:
- in merito alla inesistenza della categoria giuridica del danno esistenziale è doveroso considerare che costituiscono oramai jus receptum i principi secondo cui, ancorché il danno non patrimoniale vada risarcito integralmente, ciò non deve dar luogo a duplicazioni risarcitorie, costituendo le varie voci di danno (biologico, morale, esistenziale) soltanto aspetti “descrittivi” dell’unica voce di danno costituita dal danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975; Cons. Stato, sez. IV, n. 5413 del 2022);
- come noto le tabelle milanesi, nel valore di punto, incorporano anche la voce relativa al danno morale (cfr., Cass. civ., sez. III, n. 25164 del 2020, n. 24473 del 2020);
- nella specie il T.a.r. ha già espressamente riconosciuto l’aumento della quantificazione del danno morale-esistenziale per la personalizzazione dello stesso (cfr. punto 22 della sentenza appellata) in considerazione delle “conseguenze dannose anomale e peculiari, quali la depressione per cui il ricorrente ha dovuto rivolgersi a uno specialista”.
8.4. In merito agli insistiti richiami alla pretesa necessità di dare ingresso, rispetto alle richieste non accolte dell’appellante, al meccanismo della mancata contestazione ex art. 64 c.p.a., giova ricordare che la consolidata giurisprudenza relativa al principio di non contestazione afferma che l’onere gravante sul convenuto di contestazione dei fatti allegati da controparte si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. civ., sez. VI, ordinanza 26 novembre 2020 n. 26908; in relazione all’art. 64 c.p.a., Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2024, n. 5767, sez. IV, nn. 2057 del 2022 e 5560 del 2021); e, nella specie, neppure nell’atto di appello si individuano esattamente quali sarebbero le specifiche circostanze fattuali sulle quali sarebbe mancata la contestazione in primo grado da parte dell’amministrazione.
9. Quanto al secondo motivo di appello, circa l’obbligo del giudice di procedere alla compensazione tra quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno e quanto percepito a titolo indennitario, è sufficiente fare rinvio a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 23 febbraio 2018, n. 1 (secondo cui la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario).
10. Del tutto generico e reiterativo è il terzo motivo di appello che, dopo aver richiamato il principio solidaristico che intesse le previsioni, anche di rango costituzionale, a tutela della salute, non sviluppa alcuna specifica censura, ulteriore rispetto a quelle di cui si è già detto.
11. L’appello va dunque integralmente rigettato sulla base delle ragioni sopra esposte, che assorbono ogni ulteriore deduzione dell’appellante, non trattata espressamente in quanto non dirimente ai fini di causa.
12. Nella novità delle questioni sottese al presente giudizio, il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti, ex art. 26, comma 1, c.p.a., le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello (r.g. 3043 del 2022), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Filippini Vito Poli
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. 22-03-2026 17:53
Richiedi una Consulenza