Ordinamento giudiziario - Magistrati (in genere) - Consiglio superiore della magistratura - Mancato reintegro del magistrato nelle funzioni - Responsabilità - Colpa - Sussistenza.
A fronte della revoca della misura cautelare e del proscioglimento in sede disciplinare, a sua volta determinato dall’esito del giudizio penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, il magistrato ha diritto di essere reintegrato nelle funzioni semidirettive in precedenza svolte. Il diritto alla reintegrazione nelle funzioni, derivante dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, non è sottoposto infatti alle norme ordinarie sul conferimento delle stesse, di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ma solo alla disponibilità del posto, ovvero a uno equivalente, laddove quello originariamente ricoperto non sia rimasto vacante. È pertanto configurabile la colpa grave del Consiglio superiore della magistratura che non abbia provveduto in tal senso pur dopo il giudicato di annullamento formatosi sul provvedimento di trasferimento, adottato applicando la normativa in tema di conferimento. (1).
Ordinamento giudiziario - Conferimento incarichi direttivi, semidirettivi, alternativo - Mancato conferimento - Danno patrimoniale - Esclusione - Danno non patromimoniale - Demansionamento del magistrato - Sussitenza.
A fronte dell'illegittimo demansionamento del magistrato, non reintegrato nelle sue funzioni a seguito dell'assoluzione irrevocabile in sede penale e del conseguente proscioglimento in sede disciplinare, non sono ravvisabili danni patrimoniali in quanto nella magistratura ordinaria l’incarico di direzione di uffici o di ripartizioni interne di essi non comporta il riconoscimento di alcuna indennità o di emolumenti ulteriori rispetto al trattamento economico complessivamente spettante al magistrato in base alla qualifica e all’anzianità maturata. Sono per contro ravvisabili e risarcibili i danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c., costituendo dato incontroverso che l’ingiusta perdita delle funzioni e l’effetto di demansionamento da esso derivante si traduce nella perdita della professionalità, con privazione di quelle capacità che sul presupposto del valore costituzionale del lavoro (art. 4 Cost.) connotano la personalità dell’individuo, ed essendo ravvisabile uno stato di sofferenza ulteriore, connesso al vissuto del danneggiato, costretto ad allontanarsi dal luogo di lavoro e dunque a modificare le proprie abitudini di vita. (2).
Atto amministrativo - Illegittimità - Responsabilità - Illecito aquiliano - Colpa - Onere prova - Riparto.
In tema di responsabilità da provvedimento illegittimo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., se è vero che la prova dell’elemento soggettivo è a carico del danneggiato è anche vero che questo onere può essere assolto sulla base della presunzione che fa derivare la colpa dall’illegittimità, mentre spetta poi all’amministrazione dimostrare l’esistenza di fattori esimenti, riconducibili alla nozione dell’errore scusabile. (3).
Atto amministrativo - Illegittimità - Responsabilità - Illecito aquiliano - Colpa lieve - Sussistenza.
La responsabilità dell’amministrazione da illegittimità provvedimentale va inquadrata nel paradigma generale della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., nella quale rileva anche la colpa lieve. (4).
Atto amministrativo - Illegittimità - Responsabilità - Illecito aquiliano - Danni non patrimoniali - Liquidazione - Omnicomprensività
Il danno non patrimoniale va liquidato unitariamente e, in coerenza con la funzione reintegratrice della sfera giuridica del danneggiato, tipica della responsabilità civile, esige una quantificazione personalizzata, che tenga cioè conto del danno alla persona in tutte le sue componenti: tanto quella biologica, accertabile sul piano medico-legale, quanto quella esistenziale, riferita alla componente dinamico-relazionale dell’individuo, quando si prestino ad una considerazione unitaria le conseguenze dannose patite a causa dell’illecito che non superino la normale tollerabilità. (5).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Il precedente della prima parte, del pari riferibile all'appellante, risulta oscurato per ragioni di privacy.
(2) Conformi: Quanto alla risarciblilità dei danni riferiti a beni di rilievo costituzionale, ex multis Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n 26972 e n. 26975.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 20 giugno 2023, n. 6054; sez. III, 12 aprile 2023, n. 3664; sez. V, 17 gennaio 2023, n. 591; sez. VI, 24 ottobre 2022, n. 9039; sez. II, 12 gennaio 2022, n. 226; sez. VI, 2 aprile 2021, n. 2734 .
(4) Conformi: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 23 aprile 2021, n. 7.
(5) Conformi: Cass, sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975; Cassazione civile, sez. III, 7 febbraio 2023, n.5119 ; ord. 30 novembre 2018, n. 30997; ord. 27 marzo 2018, n. 7513; 17 gennaio 2018, n. 901; 13 gennaio 2016, n. 336; 16 maggio 2013, n. 11950; 9 ottobre 2010, n. 24864; sez. VI, ord. 3 marzo 2021, n. 5865; ord. 7 maggio 2018, n. 10912; ord. 14 maggio 2013, n. 11514.
Consiglio di Stato, sez. VII, 18 dicembre 2024, n. 9318 - Pres. Lipari, Est. Franconiero;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3893 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via degli Avignonesi 5;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione prima) n. -OMISSIS-/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della Magistratura;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2024 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per la parte appellante l’avvocato Abbamonte, sull’istanza di passaggio in decisione delle amministrazioni intimate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione, già magistrato ordinario, agisce nel presente giudizio per il risarcimento dei danni da demansionamento, in tesi subiti fino al suo collocamento a riposo d’ufficio (a decorrere dal -OMISSIS-), per effetto dei provvedimenti di trasferimento e assegnazione adottati nei suoi confronti dal Consiglio superiore della Magistratura in relazione al procedimento disciplinare cui era stato sottoposto -OMISSIS-per addebiti relativi a condotte contrarie a doveri d’ufficio, in ipotesi consistite nella rivelazione di attività di indagine a carico di appartenenti ad organizzazioni malavitose.
2. Sulla base delle contestazioni disciplinari formulate nei suoi confronti l’appellante, che all’epoca di quei fatti ricopriva l’incarico semidirettivo requirente di procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, veniva dapprima trasferito in via cautelare al Tribunale di -OMISSIS-, settore penale, con funzioni di giudice (ordinanza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura del 6 giugno 2014, -OMISSIS-. Nel parallelo giudizio penale per i medesimi fatti di rilievo disciplinare, che portavano alla sospensione di quest’ultimo procedimento, l’appellante riportava in primo grado l’assoluzione per la quasi totalità delle imputazioni formulate a suo carico (sentenza del Tribunale penale di Roma in data -OMISSIS-).
3. In ragione di ciò domandava in sede disciplinare di essere reintegrato nelle sue funzioni semidirettive requirenti. La domanda era tuttavia respinta dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, che ne disponeva invece il trasferimento al Tribunale di -OMISSIS-, settore civile, con funzioni di giudice (ordinanza della sezione disciplinare del Consiglio superiore del 13 luglio 2017, -OMISSIS-).
4. Seguiva l’assoluzione da tutte le imputazioni, ed in particolare dal reato di cui all’art. 326 cod. pen., per insussistenza del fatto, conseguita nel secondo grado del giudizio penale, con sentenza della Corte d’appello di Roma in data -OMISSIS-, in conseguenza della quale la misura cautelare del trasferimento d’ufficio era revocata.
5. Alla revoca ora menzionata (disposta con ordinanza della sezione disciplinare dell’11 giugno 2018, -OMISSIS-) faceva seguito l’assegnazione dell’odierno appellante alla Procura generale presso la Corte d’appello di -OMISSIS-, con funzioni di sostituto procuratore generale (delibera del Consiglio superiore in data 19 settembre 2018, recepita con decreto del Ministro della giustizia del -OMISSIS-).
6. I richiamati provvedimenti di assegnazione erano impugnati dall’interessato nella presente sede giurisdizionale amministrativa. Il ricorso, inteso a sostenere il suo diritto ad essere reintegrato nei termini poc’anzi esposti, era respinto in via definitiva da questo Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-. Con questa pronuncia si affermava che per essere accolta la pretesa azionata in giudizio avrebbe richiesto l’assoluzione in sede penale con sentenza irrevocabile, quod non nel caso di specie, posto che la sopra menzionata assoluzione riportata in appello era stata impugnata dal pubblico ministero con ricorso per cassazione.
7. Dichiarato infine inammissibile quest’ultimo mezzo dalla Suprema Corte (dispositivo del -OMISSIS- e successiva sentenza in data -OMISSIS-, n. -OMISSIS-), veniva pertanto pronunciato il proscioglimento in sede disciplinare (ordinanza del -OMISSIS-, -OMISSIS-).
8. Sulla base della sentenza resa a definizione del giudizio penale l’odierno appellante chiedeva nuovamente di essere reintegrato nelle funzioni ricoperte, ma ancora una volta la sua istanza era respinta dal Consiglio superiore (delibera del 6 maggio 2020). Pur a fronte della revoca della misura cautelare e del proscioglimento in sede disciplinare, a sua volta determinato dall’esito del giudizio penale, l’organo di autogoverno negava che l’interessato potesse essere reintegrato nelle funzioni semidirettive requirenti in allora svolte. Ciò in ragione del fatto che l’incarico era stato nel frattempo attribuito ed era ricoperto da altri, e che l’attribuzione dello stesso incarico in favore dell’interessato avrebbe richiesto l’ordinaria procedura di conferimento ai sensi delle norme sullo status giuridico e la carriera dei magistrati ordinari.
9. L’impugnazione contro quest’ultimo provvedimento era infine accolta, con sentenza della stessa V sezione di questo Consiglio di Stato, del -OMISSIS-.
10. Con la pronuncia da ultimo menzionata veniva statuito che il diritto alla reintegrazione nelle funzioni, derivante dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150), non era sottoposta alle norme ordinarie sul conferimento delle stesse, ma solo alla disponibilità del posto; e che laddove quello originariamente ricoperto non fosse rimasto vacante era obbligo dell’organo di autogoverno di assegnare l’istante ad uno equivalente.
11. Su quest’ultimo giudicato si fonda la domanda risarcitoria da quest’ultimo azionata nel presente giudizio. Si sostiene che quanto meno dalla data di irrevocabilità della pronuncia di assoluzione in sede penale il ricorrente avrebbe avuto titolo ad essere reintegrato nelle funzioni semidirettive requirenti; l’illegittima mancata reintegrazione fonderebbe quindi il diritto al ristoro per equivalente monetario. Secondo la prospettazione ora esposta i pregiudizi dedotti sarebbero di natura patrimoniale e non patrimoniale, rispettivamente ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.: sotto il primo profilo vengono riferiti alla professionalità acquisita e alla preclusione della possibilità di avanzamenti di carriera; in relazione al secondo si deducono danni di carattere biologico, esistenziale e di immagine.
12. La domanda la cui causa petendi può essere così sintetizzata è stata respinta in primo grado dall’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma con la sentenza indicata in epigrafe.
13. La pronuncia di rigetto si fonda sull’assenza di colpa nell’operato dell’organo di autogoverno. Nello specifico, si è statuito che la delibera del Consiglio superiore del 6 maggio 2020 era conforme ai principi enunciati nella sopra menzionata sentenza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, di questo Consiglio di Stato, il quale invece «si è discostato» da essi con la successiva pronuncia del -OMISSIS-, allorché ha affermato che «la procedura di conferimento dell’incarico di cui all’articolo 23 del d. lgs. n. 109/2006 non doveva considerarsi una nuova attribuzione delle funzioni in precedenza sospese». La sentenza di primo grado ha inoltre precisato nessun addebito nei confronti del Consiglio superiore può essere ricavato da quest’ultimo precedente, intervenuto invece «per chiarire i dubbi interpretativi discendenti da un quadro giuridico-fattuale del tutto incerto».
14. Per la riforma della sentenza i cui contenuti sono così sintetizzabili l’originario ricorrente ha proposto il presente appello, in resistenza del quale si sono costituiti il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della Magistratura.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure l’appello deduce innanzitutto che la colpa del Consiglio superiore della Magistratura sarebbe insita nella «violazione, palese ed accertata con sentenze passate in giudicato, da parte del C.S.M., dell’art. 23 del D.Lgs. 109/2006», dalla quale si sostiene sarebbe derivato per l’interessato il «pieno ed incondizionato diritto» ad essere reintegrato nelle funzioni ricoperte prima del trasferimento d’ufficio in via cautelare, una volta prosciolto con sentenza irrevocabile in sede penale. A fondamento del giudizio di non colpevolezza dell’amministrazione - si aggiunge - la sentenza avrebbe erroneamente supposto un mutamento di indirizzo giurisprudenziale tra la prima pronuncia di questo Consiglio di Stato resa sulla vicenda controversa, e cioè la sopra menzionata sentenza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, e quella successiva del -OMISSIS-. In contrario viene sottolineato che entrambe sarebbero invece convergenti nel senso di affermare il diritto del magistrato prosciolto in sede penale ad essere reintegrato nelle proprie funzioni, ai sensi del sopra citato art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, con l’unica differenza che nel primo caso l’assoluzione in sede penale non era ancora divenuta irrevocabile. La differenza in questione sarebbe comunque irrilevante ai fini del giudizio di colpa nei confronti dell’operato del Consiglio superiore, che la stessa sentenza del -OMISSIS-, di questo Consiglio di Stato ha giudicato di «particolare gravità», laddove con la delibera impugnata in quel giudizio l’organo di autogoverno ha preteso di sottoporre il ricorrente alle ordinarie procedure di attribuzione degli incarichi di direzione di uffici giudiziari. Ne sarebbe derivata la lesione del suo «pieno diritto ad essere ricollocato nel medesimo incarico semi-direttivo in precedenza coperto» e il suo diritto ad essere reintegrato per equivalente monetario del demansionamento subito «quanto meno» dal -OMISSIS-, data in cui la Cassazione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM contro l’assoluzione da tutte le imputazioni ottenuta in appello.
2. Con un secondo motivo d’appello viene poi prospettato un ulteriore profilo di colpa del Consiglio superiore nell’adozione degli «ultimi due trasferimenti di ufficio (…) (da -OMISSIS- a -OMISSIS-, da -OMISSIS- a -OMISSIS-)», adottati «nonostante la sopravvenuta assoluzione dell’appellante in sede penale e nonostante la successiva archiviazione del procedimento disciplinare», in questo secondo caso pronunciato dallo stesso organo di autogoverno. Denoterebbe la colpa grave di quest’ultimo anche il fatto che il diritto alla reintegrazione ai sensi del citato art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, del magistrato prosciolto in sede penale costituiva acquisizione pacifica presso la giurisprudenza.
3. Quindi, sono prospettati gli elementi costitutivi della responsabilità azionata in questo giudizio. Dapprima il nesso causale, in tesi pacificamente derivante dai provvedimenti a suo tempo impugnati, per effetto dei quali il ricorrente è stato privato delle sue funzioni e assegnato: dal giugno 2014 a -OMISSIS-, dal luglio 2017 a giugno 2018 a -OMISSIS-, dal giugno 2018 sino al pensionamento, avvenuto -OMISSIS-, a -OMISSIS-, sempre senza la reintegrazione nell’incarico semidirettivo in precedenza ricoperto.
4. Sono infine indicati i pregiudizi risarcibili per effetto dell’illegittimo demansionamento subito. Si prospetta innanzitutto una componente patrimoniale, consistente nella perdita della professionalità inerente alle funzioni semidirettive esercitate al momento del trasferimento cautelare e delle possibilità di ulteriore progressione di carriera. Sarebbero in secondo luogo derivati danni di carattere non patrimoniale, sia sul versante biologico che esistenziale, rispettivamente consistenti nel «permanente disturbo -OMISSIS- -OMISSIS-, in forma grave complicata» diagnosticato dal perito medico-legale a mezzo della sua relazione specialistica depositata nel giudizio di primo grado; e sul piano dinamico-relazionale nelle «rilevanti modificazioni nella propria vita privata», sia all’interno della cerchia familiare che in quella della «propria cerchia di amici»; in aggiunta si prospetta un danno all’immagine derivato dal clamore mediatico della vicenda.
5. Le censure sono fondate nei termini che seguono.
6. Nell’escludere profili di colpa nell’operato del Consiglio superiore della Magistratura la sentenza appellata ha erroneamente supposto che tra la prima e la seconda delle menzionate pronunce la V sezione di questo Consiglio di Stato abbia mutato indirizzo rispetto alla pretesa dell’odierno appellante ad essere reintegrato nelle funzioni semidirettive ricoperte prima della sua sottoposizione ai procedimenti disciplinare e penale per fatti dai quali è stato prosciolto in entrambe le sedi. Al contrario, come si deduce nel primo motivo d’appello, a base delle due decisioni di opposto tenore si pone non già una contraddizione interpretativa, bensì un oggettivo mutamento delle circostanze di fatto tra i due giudizi, consistente, in particolare, nell’intervenuta irrevocabilità dell’assoluzione dell’attuale appellante in sede penale da tutte le imputazioni.
7. Nel primo caso, deciso dalla sentenza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, quest’ultimo presupposto non si era ancora verificato, al contrario di quello deciso dalla successiva sentenza del -OMISSIS-, che ha dunque riconosciuto le ragioni dell’odierno appellante, senza porsi in contraddizione con il precedente giudicato. In quest’ultima pronuncia si è più nello specifico affermato che la reintegrazione del magistrato nelle funzioni all’esito del proscioglimento in sede penale, ai sensi del sopra richiamato art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è consentito nel «solo caso della non ulteriore impugnabilità della decisione favorevole», poiché «la definitività del proscioglimento, in ragione dell’oggettiva e giuridica immodificabilità, è atta a far venir meno, non retroattivamente, il pericolo per il pubblico interesse che impone l’allontanamento cautelare». Nella seconda pronuncia, quando il presupposto della irrevocabilità dell’assoluzione era definitivamente integrato, la contraria posizione dell’organo di autogoverno è stata considerata illegittima, ed in particolare inficiata da «un presupposto logico assolutamente scorretto, ossia l’assimilabilità della fattispecie della reintegrazione nelle funzioni (…) con quella del conferimento (ex novo) delle medesime, trattandosi invece di due situazioni ontologicamente diverse e non sovrapponibili». Sul punto la sentenza da ultimo richiamata ha aggiunto che le due ipotesi si caratterizzano «per la totale diversità dell’oggetto, nel caso del reintegro non essendosi in presenza di conferimento di (nuove) funzioni, bensì di restitutio di funzioni già regolarmente possedute, ma eccezionalmente sospese in applicazione di una norma di legge (parimenti eccezionale) di carattere cautelativo». In ragione della premessa così enunciata si è statuito che nel caso dell’odierno appellante «difettano totalmente i presupposti di applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 160 del 2006»; e che questi aveva pertanto maturato il «pieno diritto ad essere ricollocato nel medesimo incarico semi-direttivo in precedenza coperto, nel caso di scopertura dell’ufficio al momento del venir meno della causa di sospensione dall’esercizio delle funzioni», o in caso contrario un incarico equivalente.
8. Le ora richiamate ragioni a base dell’accertamento dell’illegittimità dell’operato del Consiglio superiore sono sufficienti ad integrare il coefficiente soggettivo della responsabilità dell’organo di autogoverno. Nelle proprie difese le amministrazioni intimate assumono che sia a questo riguardo necessario il carattere manifesto e grave della violazione e che la prova sul punto sia a carico del danneggiato.
9. Sennonché, la deduzione può essere considerata condivisibile nella misura in cui non sottenda una limitazione del grado della colpa ad ipotesi di maggiore gravità, la quale non avrebbe fondamento normativo, posto che per giurisprudenza amministrativa ormai consolidata (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7) la responsabilità dell’amministrazione da illegittimità provvedimentale va inquadrata nel paradigma generale della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., nella quale rileva anche la colpa lieve. Ma anche a volere per ipotesi richiedere un grado di colpa più elevato di quest’ultimo, lo stesso risulta integrato nel caso di specie. La gravità della colpa del Consiglio superiore è infatti ricavabile sulla base del giudicato di cui alla sentenza del -OMISSIS-, della V sezione di questo Consiglio di Stato, in relazione alla quale si rinvia ai brani motivazionali sopra riportati.
10. Ancora sul punto, se è vero che ai sensi della ora citata disposizione civilistica la prova dell’elemento soggettivo è a carico del danneggiato è anche vero che questo onere può essere assolto sulla base della presunzione che fa derivare la colpa dall’illegittimità, mentre spetta poi all’amministrazione dimostrare l’esistenza di fattori esimenti, riconducibili alla nozione dell’errore scusabile (in giurisprudenza, cfr.: Cons. Stato, II, 20 giugno 2023, n. 6054; 12 gennaio 2022, n. 226; III, 12 aprile 2023, n. 3664; V, 17 gennaio 2023, n. 591; VI, 24 ottobre 2022, n. 9039; 2 aprile 2021, n. 2734; VII, 14 novembre 2023, -OMISSIS-66). Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto nel caso di specie, per cui la colpa del Consiglio superiore può essere definita manifesta.
11. In ragione di tutto quanto finora esposto, l’agire colposo del Consiglio superiore consistito nel negare all’appellante la reintegrazione nelle funzioni semidirettive in precedenza ricoperte sulla base di motivazioni palesemente errate costituisce nel caso di specie fonte di responsabilità dell’organo di autogoverno per i danni subiti da quest’ultimo a decorrere dal -OMISSIS-, quando l’assoluzione in sede penale è divenuta definitiva. Da questo momento nessun ostacolo di carattere giuridico poteva infatti porsi all’accoglimento dell’istanza dell’interessato, per cui sono risarcibili i pregiudizi verificatisi in danno di quest’ultimo fino al momento del suo collocamento a riposo, avvenuto come in precedenza esposto nell’-OMISSIS-.
12. Per quanto concerne l’individuazione dei danni risarcibili, devono essere esclusi quelli di ordine patrimoniale allegati dall’appellante. Come infatti controdeducono le amministrazioni resistenti, nella magistratura ordinaria l’incarico di direzione di uffici o di ripartizioni di interne di essi non comporta il riconoscimento di alcuna indennità o emolumenti di sorta ulteriori rispetto al trattamento economico complessivamente spettante al magistrato in base alla qualifica e all’anzianità maturata. Ad opposta conclusione deve invece pervenirsi in relazione ai pregiudizi di carattere non patrimoniale, con l’unica esclusione del danno all’immagine, correlata alla vicenda penale dell’appellante - e di cui vi è documentazione agli atti di causa - che nondimeno ha dato luogo al legittimo esercizio di poteri cautelari in sede disciplinare da parte dell’organo di autogoverno, adottati quando ancora pendevano le imputazioni penali e prima che fosse accertata in via definitiva la sua non colpevolezza.
13. Per i profili in cui sono invece ravvisabili danni risarcibili costituisce dato incontroverso che l’ingiusta perdita delle funzioni e l’effetto di demansionamento da esso derivante si traduce nella perdita della professionalità, con privazione di quelle capacità che sul presupposto del valore costituzionale del lavoro (art. 4 Cost.) connotano la personalità dell’individuo. Contrariamente a quanto supposto dalle amministrazioni resistenti, secondo i principi affermatisi presso la giurisprudenza civile (per tutte: Cass., sez. unite civili, 11 novembre 2008, nn. 26972 - 26975), il descritto pregiudizio è pertanto inquadrabile nel danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., quale ipotesi di danno a beni giuridici di rilevanza costituzionale. Al descritto pregiudizio consistente nella perdita della professionalità proprio della dimensione socio-relazionale si aggiungono nella presente vicenda contenziosa quelli di carattere più intimo, insiti nello stato di sofferenza connesso al vissuto del danneggiato, costretto ad allontanarsi dal luogo di lavoro e dunque a modificare le proprie abitudini di vita. Non è per contro configurabile l’ulteriore conseguenza pregiudizievole consistente nella perdita di occasioni di progressione, pure dedotta, in ragione del ristretto arco temporale intercorrente tra la maturazione del diritto alla reintegrazione nelle funzioni e il collocamento a riposo dell’interessato.
14. In relazione ai profili poc’anzi esposti in relazione ai quali sono ravvisabili danni risarcibili, vi sono agli atti del giudizio di primo grado due relazioni di consulenza tecnica, una medico-legale e l’altra psicologica, che hanno rispettivamente accertato danni di carattere biologico «di natura -OMISSIS-», con diagnosi di «Disturbo --OMISSIS-, forma grave e complicata» manifestatasi a decorrere-OMISSIS- ed esistenziale, «in relazione alle modificazioni all’assetto di vita del soggetto».
15. Con riguardo ai danni accertati sul piano medico-legale va peraltro dato atto della tendenza della giurisprudenza di legittimità a ricondurli all’unitaria categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., risarcibili ai sensi della disposizione ora menzionata in caso di reato o, come nel caso di specie, di illecito lesivo di diritti fondamentali della persona, quale è incontestabilmente il diritto al lavoro, di cui si è sopra richiamato il riconoscimento a livello costituzionale; cui nella presente controversia si aggiungono anche i diritti di solidarietà che si affermano nella famiglia (artt. 2 e 29 - 31 Cost.). La riconduzione ad unità comporta la liquidazione unitaria del danno, che, in coerenza con la funzione reintegratrice della sfera giuridica del danneggiato, tipica della responsabilità civile, esige una quantificazione personalizzata, che tenga cioè conto del danno alla persona in tutte le sue componenti: tanto quella biologica, accertabile sul piano medico-legale, quanto quella esistenziale, riferita alla componente dinamico-relazionale dell’individuo. Ciò quando nello specifico si prestino ad una considerazione unitaria le conseguenze dannose patite a causa dell’illecito, sulla base di tecniche di liquidazione del danno non patrimoniale improntate ad un principio di personalizzazione, o comunque tra quelle complessivamente dedotte ve ne siano alcune che non superano la soglia di normale tollerabilità, secondo i principi enunciati in materia dalla Cassazione in sede nomofilattica, con le sopra richiamate sentenze a Sezioni unite dell’11 novembre 2008, nn. 26972 – 26975, come peraltro ricordato dalle amministrazioni resistenti (in questi termini, tra le altre: Cass. civ., III, 9 ottobre 2010, n. 24864; 16 maggio 2013, n. 11950; 13 gennaio 2016, n. 336; 17 gennaio 2018, n. 901; ord. 27 marzo 2018, n. 7513; ord. 30 novembre 2018, n. 30997; 17 febbraio 2023, n. 5119; VI, ord. 14 maggio 2013, n. 11514; ord. 7 maggio 2018, n. 10912; ord. 3 marzo 2021, n. 5865).
16. Poste queste premesse, è evidente la stretta correlazione tra i due aspetti nella vicenda che ha visto l’odierno appellante impedito non solo nello svolgimento delle funzioni magistratuali in precedenza ricoperte, ma anche di riavvicinarsi agli affetti familiari, da cui sono derivati sia i traumi di carattere psichico, accertati sul piano medico-legale, che la rottura delle quotidiane relazioni familiari e dei rapporti sociali nel proprio consolidato contesto di vita. A quest’ultimo riguardo, il pregiudizio è poi tanto più evidente nel caso di specie, a causa della situazione -OMISSIS-dell’unico figlio, ufficialmente riconosciuta e documentata in primo grado.
17. La menzionata consulenza di parte, effettuata da uno specialista -OMISSIS- ha stimato nel 45% il danno di carattere esistenziale subito dal ricorrente. Il dato non è stato ex adverso contestato e, in conformità all’approccio unitario affermatosi presso la giurisprudenza civile, ad esso può essere ricondotto ogni pregiudizio dedotto dalla parte che ha subito il pregiudizio, ivi compreso il danno psichico oggetto di separata analisi e quantificazione nella medesima consulenza, invece ricondotto da quest’ultima al danno biologico.
18. In base alle vigenti tabelle impiegate per la quantificazione in termini monetari, secondo il criterio del “punto variabile”, tenuto conto dell’età del ricorrente (-OMISSIS- all’epoca della relazione peritale), il danno biologico si attesterebbe ad € 171.221,00; quello non patrimoniale ad € 256.832,00; mentre il danno biologico “personalizzato”, in ragione della situazione di vita del danneggiato (con un massimo fino al 25% del danno biologico), porterebbe ad una quantificazione fino ad € 299.637,00.
19. In ragione delle premesse in precedenza enunciate si ritiene equo, ai sensi dell’art. 2056 cod. civ., elevare il danno biologico in cui si sostanzia lo stato -OMISSIS- diagnosticato in sede di esame specialistico fino alla cifra di € 200.000,00, con la quale per un verso si tiene conto della sfera relazionale, familiare e sociale, connessa all’allontanamento dalla sede di lavoro, ed inoltre delle negative ricadute di carattere professionale a causa della mancata reintegrazione nelle funzioni semidirettive in precedenza ricoperte; e per altro verso si considera nondimeno che la condotta del Consiglio superiore della Magistratura è divenuta illecita (id est ingiustamente lesiva della sfera giuridica del danneggiato) solo quando è divenuta irrevocabile l’assoluzione di quest’ultimo in sede penale, per cui il periodo in cui questo ha sofferto un danno non patrimoniale risarcibile si è protratto dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, data di collocamento a riposo.
20. Al capitale così liquidato devono essere aggiunti gli accessori tipici del credito di valore, dati dalla rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT FOI tempo per tempo vigente e degli interessi compensativi al saggio legale, anche in questo caso in base alle modifiche intervenute nel periodo da considerare l’adeguamento monetario del capitale dovuto al tempo intercorso tra quando il danno si è verificato e l’effettivo ristoro patrimoniale del danneggiato. A quest’ultimo riguardo la decorrenza del computo può essere individuata nell’epoca di collocamento a riposo di quest’ultimo, quando il pregiudizio si è consumato, mentre la scadenza va fissata all’effettivo pagamento.
21. L’appello deve pertanto essere accolto nei sensi finora esposti. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il solo Consiglio superiore della Magistratura, cui è imputabile in via esclusiva il fatto illecito, va condannato a risarcire il ricorrente dei danni subiti, come sopra liquidati. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso e condanna il Consiglio superiore della Magistratura a rifondere al ricorrente i danni subiti, liquidati in € 200.000, oltre agli accessori, come specificato in motivazione.
Condanna il Consiglio superiore della Magistratura a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate complessivamente per il doppio grado di giudizio in € 10.000,00, oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra il medesimo ricorrente e il Ministero della giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero Marco Lipari
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. 22-03-2026 17:59
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