La rilevanza deontologica della dichiarazione dei redditi non corrispondente al vero. Costituisce illecito (anche) deontologico il comportamento dell’avvocato che presenti una dichiarazione dei redditi non corrispondente al vero, e ciò indipendentemente dall’eventuale sanzione che l’ordinamento ricolleghi alla condotta stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 288 del 20 ottobre 2025
R.G. N. 323/19 RD n. 288/25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Francesco NAPOLI Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI Componente
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO Componente
- Avv. Giampiero CASSI Componente
- Avv. Claudio CONSALES Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Antonino GALLETTI Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA’ TASCONA Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI Componente
- Avv. Alessandro PATELLI Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Federica SANTINON Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI Componente
- Avv. Antonello TALERICO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte
d’Appello di Trieste nel procedimento disciplinare n. 37/2017 di data 17 luglio – 11 ottobre
2019 che ha ritenuto l’avv. [RICORRENTE] del Foro di Gorizia responsabile delle violazioni
di cui ai capi di incolpazione e gli ha inflitto la sanzione della sospensione per mesi dieci.
Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia, regolarmente citato, nessuno è
presente;
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Il Consigliere relatore avv. Carolina Rita Scarano svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTO
L’avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio
Distrettuale di Disciplina di Trieste per rispondere dei fatti di cui ai seguenti capi di
incolpazione:
«1) per avere violato gli articoli 5-6 e 43 del previgente codice deontologico, avendo richiesto
compensi sproporzionati per l’attività svolta ed in particolare per la posizione di [AAA]
45.000,00 euro in assegni circolari, oltre alla somma di 145.000,00 euro versati in contanti;
riguardo [CCC] 30.000,00 euro in assegni circolari, oltre ad un versamento in contanti di €
20.000,00; in riferimento alla posizione di [BBB] 40.000,00 euro in assegni circolari e
versamento in contanti di 250.000,00;
2) per avere violato gli articoli 5-6 e 15 del previgente codice deontologico, per avere indicato
nella dichiarazione fiscale relativa all’anno di imposta 2006 (modello unico 2007) elementi
attivi inferiori a quelli effettivamente conseguiti, occultato in particolare introiti almeno pari a
euro 415.000,00 ricevuti in contanti dai clienti [AAA] per 145.000,00 euro, [CCC] per €
20.000,00 e [BBB] per € 250.000,00. Fatti accaduti nel corso dell’anno 2006 e con la
dichiarazione dei redditi 2007”.».
Il procedimento disciplinare ha tratto origine dalla vicenda che segue.
Con segnalazione del 23-27.10.09, il PM presso la Procura della Repubblica di Udine,
rappresentava al COA di Udine di aver esercitato l’azione penale nei confronti dell’avv.
[RICORRENTE] per il reato di evasione fiscale, in riferimento a fatti commessi all’atto della
presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2006, nonché per il reato di truffa
aggravata, in merito a fatti commessi nel 2006.
Conseguentemente, il COA comunicava all’avv. [RICORRENTE] che, stante la
segnalazione del PM, si rendeva necessaria l’apertura della fase cautelare, secondo la
disciplina vigente ratione temporis. In data 29.06.12, poi, il COA disponeva l’apertura del
procedimento disciplinare contro l’avv. [RICORRENTE]; detto provvedimento veniva da
questi impugnato al CNF, il quale, essendo iscritto all’ordine degli avvocati di Gorizia,
eccepiva l’incompetenza del COA di Udine e chiedeva la sospensione del procedimento
disciplinare in ragione della pregiudiziale pendenza del processo penale a suo carico.
L’impugnazione veniva rigettata dal CNF, indi la competenza del COA di Udine risultava
confermata.
Con sentenza n. 822/2012 del 24.05.2012, il Tribunale penale di Udine riteneva l’Avv.
[RICORRENTE] colpevole del reato fiscale, assolvendolo dal reato di truffa aggravata; a
seguito dell’impugnazione dell’imputato, la Corte di Appello di Trieste, con sentenza n.
681/2014, riformava la decisione di primo grado assolvendo l’Avv. [RICORRENTE] anche
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dal reato fiscale. La sentenza della Corte di Appello veniva impugnata dalla Procura
Generale; tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza n. [OMISSIS]/2017, dichiarava il
ricorso inammissibile, siccome teso ad ottenere una riqualificazione nel merito della
responsabilità penale, la quale è preclusa in sede di legittimità.
Nelle more, il fascicolo del procedimento disciplinare veniva trasmesso al CDD di Trieste;
pertanto, in data 04.05.18, il C.I. nominato comunicava all’Avv. [RICORRENTE] la riapertura
del procedimento disciplinare e l’avvio dell’istruttoria predibattimentale per i fatti già
contestati in sede penale. In data 18.12.18, il consigliere istruttore proponeva l’approvazione
del capo di incolpazione già indicato.
Citato per l’udienza del 17.07.19, l’incolpato compariva assistito da difensore, depositava
un documento attestante l’assenza di pendenze fiscali e deduceva sia la nullità endo-
procedimentale, che la prescrizione dell’azione disciplinare.
All’esito della discussione, il CDD rilevava la fondatezza dell’eccezione di prescrizione
sollevata dall’incolpato, ma solo con riferimento al punto 1) del capo di incolpazione,
trattandosi di violazioni commesse nel 2006 e contestate soltanto nel 2012; stessa cosa non
poteva dirsi per il punto 2), avente ad oggetto gli stessi fatti contestati all’avv.
[RICORRENTE] in sede penale. Al riguardo, il CDD evidenziava che il punto 2) riguardava
fatti costituenti reato e risalenti al 2006 per i quali già nel 2009 era stata esercitata l’azione
penale, dunque prima che fosse maturata la prescrizione disciplinare, la quale poteva
decorrere soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale. Il giudice
disciplinare precisava, poi, che l’assoluzione dell’avv. [RICORRENTE] dal reato fiscale non
poteva ritenersi rilevante, non essendo stata impiegata la formula assolutoria “perché il fatto
non sussiste/l’imputato non lo ha commesso”, bensì quella “perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato”.
Quanto alle eccezioni di nullità del capo di incolpazione, il CDD decideva per il rigetto,
siccome considerate generiche e, comunque, destituite di fondamento.
Nel merito, il giudice disciplinare riteneva che la responsabilità disciplinare dell’avv.
[RICORRENTE] per i fatti di cui al punto 2) del capo di incolpazione fosse pacifica ed
incontestabile, in quanto, per un verso, l’incolpato non aveva neppure contestato il fatto
relativo agli oltre € 200.000,00 non dichiarati e, per altro verso, “le risultanze delle due
sentenze penali di merito costituiscono prova irrevocabile del fatto”. Valutati tutti gli elementi
del caso, la sezione disciplinare irrogava nei confronti dell’avv. [RICORRENTE] la
sospensione dall’esercizio della professione della durata di dieci mesi.
L’Avv. [RICORRENTE] ha impugnato ritualmente la decisione del CDD chiedendo che il
CNF voglia accogliere il ricorso e proscioglierlo, ovvero, ove venisse confermata la
violazione, dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, ovvero ancora,
disporsi nei suoi confronti la sanzione della censura.
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Nel ricorso, innanzitutto, il ricorrente sostiene che il CDD avrebbe dovuto assolverlo anche
dall’addebito di cui al punto sub 2) del capo di incolpazione, dal momento che il fatto ivi
contestato non integra più reato, né, dunque, illecito disciplinare; inoltre, anche laddove
ritenuta sussistente, anche tale violazione risulterebbe prescritta.
L’avv. [RICORRENTE] lamenta, dunque, il rigetto delle eccezioni sollevate nelle proprie
difese da parte del CDD, il quale le avrebbe ritenute inammissibili, generiche, destituite di
fondamento ed inconsistenti. adoperando principi che, secondo il ricorrente, benché corretti
non si adatterebbero al caso di specie.
Al contrario, secondo la Difesa consterebbero una serie di elementi dai quali emergerebbe
la nullità dell’addebito, come la formula assolutoria adoperata dalla Corte di Appello di
Udine, la quale lo aveva prosciolto “perché il fatto non costituisce reato”, o la previsione
dell’art. 3, c. 3 della L.P. in relazione alla tipizzazione della condotta.
Insomma, a detta dell’avv. [RICORRENTE] nel procedimento disciplinare gli sarebbe stato
contestato un addebito meramente mutuato dal capo di incolpazione penale, relativo a
condotta depenalizzata. Il ricorrente sostiene, dunque, che la sua condotta sarebbe potuta,
al più, ricadere nell’ipotesi di cui all’art. 29, c. 3 NCDF, a mente del quale, per ogni
pagamento ricevuto, l’avvocato deve emettere il relativo documento fiscale. Tale tesi
sarebbe suffragata, non smentita, dalla modifica dell’art. 20 del CDF, tesa a chiarire il
principio di tipicità solo tendenziale del nuovo codice ed in virtù del quale le sanzioni si
applicano solo alle violazioni riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli I, II, IV, V e VI del CDF.
L’avv. [RICORRENTE] ribadisce, poi, che la comunicazione del 10.05.18 non conteneva
elementi utili alla propria difesa, poiché con essa veniva solo notiziato della apertura della
fase istruttoria a seguito dell’esposto. Tale lacuna non potrebbe considerarsi colmata dalla
conoscenza, da parte del ricorrente, della pregressa apertura della formale istruttoria del
procedimento disciplinare, già comunicata il 10.07.12; e ciò in ragione delle circostanze
sopravvenute, a partire dalle sentenze penali.
Ne conseguirebbe l’inattualità dei capi di incolpazione formulati dal COA nel 2012, in
considerazione:
- dell’impossibilità di ricavare richiami, anche impliciti, ai capi di incolpazione, dalla
comunicazione del 10.05.18;
- dell’indeterminatezza degli addebiti contestati;
- della sua assoluzione in sede penale.
Infine, l’avv. [RICORRENTE] eccepisce anche l’eccessività della sanzione irrogata, al
cospetto dell’atteggiamento processuale tenuto e del reale ammontare degli importi non
dichiarati al fisco
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento con riferimento alla dosimetria della sanzione.
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Per ragioni di ordine logico va, in primo luogo, rigettata l’eccezione di prescrizione e
confermata la decisione del CDD sul punto.
Alla fattispecie trova applicazione il vecchio regime prescrizionale secondo il quale l’azione
disciplinare si prescriveva in 5 anni suscettibili di interruzione con decorso di un ulteriore
termine quinquennale senza la previsione di un termine finale. Nel caso di specie, a fronte
dell’esercizio dell’azione penale nel 2009, il COA di Udine ha aperto nel 2012 il
procedimento disciplinare a fronte di fatti di rilievo penale commessi nel 2006. In base a
costante giurisprudenza nel caso in cui, come nella specie, il procedimento disciplinare
abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale
il termine di prescrizione «non può̀ + decorrere che dalla definizione del processo penale,
ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo
decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale» (tra le tante
SS.UU, sentenza n. 35461 del 19 novembre 2021). Nel caso di specie, come anticipato, il
processo penale si è concluso con sentenza irrevocabile del 2017.
Il principio è destinato ad operare anche con riferimento al caso di specie in quanto la
formula di assoluzione adottata nei confronti dell’Avv. [RICORRENTE] non stabilisce che il
fatto non sussista o che l’imputato non l’abbia commesso ma soltanto che il fatto –
materialmente accertato – non costituisce (più) reato per essere stato «depenalizzato».
Neppure può trovare accoglimento il motivo secondo il quale le contestazioni elevate dal
COA di Udine nel 2012 non risulterebbero attuali, in quanto, come ripercorso in narrativa,
nel 2018 il CDD, nel frattempo subentrato ex lege nelle funzioni disciplinari,
successivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione ha
comunicato la notizia di illecito co il dettaglio del fatto materiale e completa di tutti gli elementi
previsti per legge e, successivamente, elevato un nuovo capo di incolpazione, ritualmente
comunicato all’incolpato il quale, dunque, ha avuto modo di esplicare tutte le proprie facoltà
difensive sia nella fase pre procedimentale che nel corso del dibattimento. La censura
relativa alle norme del vecchio CDF richiamate in tali comunicazioni non ha pregio alcuno,
dunque, attesane l’irrilevanza con riferimento alle prerogative difensive spendibili (da ultimo,
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 29 Gennaio 2025).
Superati i profili preliminari, si può valutare il merito delle censure avanzata dall’incolpato.
Ugualmente privo di pregio è l’argomento secondo il quale il CDD avrebbe dovuto tenere
conto del giudicato penale di assoluzione in quanto, come poco sopra anticipato, la formula
utilizzata esclude la sola rilevanza penale del fatto, ma non già quella disciplinare. La
condotta accertata in sede giudiziaria riguarda la dichiarazione fiscale di elementi attivi
inferiori a quelli effettivamente percepiti pari a € 415.000,00 fatto che non assume più
rilevanza penale a seguito del mutamento della soglia di punibilità disposta dall’art. 4, c.1
lett. a del Dlgs. n. 74/2002. Tale modifica normativa non incide sul disvalore deontologico
della condotta dell’Avv. [RICORRENTE]. Ai sensi dell’art. 15 del previgente codice
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deontologico, vigente al momento del fatto, come pure del primo comma dell’art. 16 di quello
vigente l’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle
norme in materia. Presentare una dichiarazione dei redditi fedele al vero costituisce obbligo
fiscale prescritto ex lege indipendentemente dalla sanzione che l’ordinamento vi ricolleghi,
di talché la condotta accertata (nonché ammessa) nel giudizio penale era ed è fonte di
responsabilità disciplinare con conseguente rigetto delle eccezioni del ricorrente sia
relativamente agli effetti del giudicato penale sia con riferimento alla asserita atipicità e
conseguente irrilevanza del comportamento tenuto.
Può al contrario trovare accoglimento la richiesta del ricorrente relativamente alla
mitigazione del trattamento sanzionatorio. Questo Collegio non condivide il riferimento
effettuato all’art. 29, c. 3 del vigente CDF relativo all’omessa fatturazione dei compensi
percepiti quale disposizione dalla quale ricostruire il quadro sanzionatorio. La violazione dei
doveri generali, infatti, anche nel vigente sistema non è accompagnata dalla determinazione
del quadro sanzionatorio sicché, nonché per il principio dell’applicazione della norma più
favorevole al reo, conduce a ritenere congrua, per le stesse ragioni addotte dal CDD
(l’avvenuta definizione del contenzioso fiscale l’assenza di precedenti di rilievo) la sanzione
della censura.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso applica la sanzione della
censura in luogo di quella della sospensione per mesi dieci.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2023;
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Carolina Rita Scarano f.to Avv. Francesco Napoli
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
03-03-2026 05:45
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