La formazione di falsi atti giudiziari costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 273 del 24 settembre 2025
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R.G. N. 219/24 RD n. 273/25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Giampiero CASSI Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI Componente
- Avv. Giovanni STEFANI’ Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella
persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo ha emesso la
seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato in data 10 luglio 2024 dall’Avv. [RICORRENTE], nato a
[OMISSIS] in data [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], pec:
[OMISSIS], iscritto all’Ordine degli Avvocati di Avellino, rappresentato e difeso dall’Avv.
[OMISSIS] del Foro di Santa Maria Capua Vetere, C.F. [OMISSIS], con studio in
[OMISSIS], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultima e cioè
presso il seguente domicilio digitale: [OMISSIS]
avverso
la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli, Prima Sezione,
n. 34/2024, pronunciata in data 15 aprile 2024 e depositata in data 20 maggio 2024,
comunicata a mezzo pec in data 14 giugno 2024, emessa nel procedimento
disciplinare n. 135/2020, cui era riunito il n. 361/2022, con la quale veniva applicata al
suddetto Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dell’attività
professionale per un anno.
Il ricorrente, Avv. [RICORRENTE] è presente;
è presente il suo difensore Avv. [OMISSIS];
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Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, regolarmente citato, nessuno è
comparso.
Udita la relazione del Consigliere Avv. Giampiero Cassi;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’Avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio
Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli, nel prosieguo “CDD di Napoli”, nei
procedimenti disciplinari riuniti n. 135/2020 e n. 361/2022, per rispondere dei fatti di
cui ai seguenti capi di incolpazione:
“1) Per avere l'incolpato, in violazione degli artt. 9, 12, 26 c. 3 e 30 c. 1 e 2 del vigente
codice Deontologico, dopo aver assunto l’incarico da parte del sig. [AAA] nell'aprile del
2018 di proporre azioni giudiziarie contro la [BBB] Srl conduttrice di un immobile di
proprietà [AAA] e contro l'amministrazione del condominio - azioni consistenti in a)
intimazione di sfratto nei confronti della società conduttrice; b) esecuzione del relativo
sfratto; c) accertamento tecnico preventivo sul relativo immobile: d) atto di citazione e
relativa procedura di mediazione nei confronti dell’Amministratore Condominio [CCC]
ritenuto responsabile dall’Avv. [RICORRENTE] di un ingente danno per non aver
segnalato le morosità della Società; e) ricorso per sequestro conservativo nei confronti
dell’Amministratore del Condominio; f) ricorso per sequestro conservativo nei confronti
della Società - e pur avendo ricevuto acconti in misura di €uro 13.601,00 tramite
bonifici oltre ad altri ricevuti in diverse occasioni in contanti, ingiustificatamente
ometteva di dare esecuzione i predetti incarichi così, altrettanto ingiustificatamente,
trattenendo le somme ricevute per gli incarichi non eseguiti;
2) Per avere l'incolpato, in violazione degli artt. 9, 12, 26 c. 3 e 27 c. 6 del vigente
Codice Deontologico, a richiesta dell’esponente circa l’esito delle procedure da
avviarsi (e non avviate) di cui al precedente capo, riferiva: a) che in data 05/01/2019 il
legale dell'amministratore del Condominio [CCC], Avv. [DDD], all'esito della proposta
mediazione, avrebbe sottoscritto un riconoscimento del debito per ben 190.000,00
euro a titolo di risarcimento danni in ragione delle omissioni informative lamentate; b)
in data 29/02/2019 sarebbe stata emessa dal Tribunale di Roma ordinanza di sfratto
ai danni della Società. Circostanze, queste rivelatesi, a seguito di accertamenti
dell’esponente, completamente false.
3) Per avere I’incolpato, in violazione degli artt. 9 e 12 del vigente Codice
Deontologico, in violazione dei fatti di cui al precedente capo 2, rappresentato
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all'esponente la necessità di porre in essere le successive azioni esecutive e sequestri,
così ottenendo il conferimento di successivi incarichi ed anticipazioni delle relative
somme pur nella consapevolezza che non avrebbe portato a compimento alcun
incarico ma solo aII’evidente scopo di lucrare ulteriori acconti.
4) Per avere l'incolpato, in violazione degli artt. 9,12 e 30 c. 1 e 2 del vigente Codice
Deontologico, a sua richiesta, percepito dal segnalante, in due diverse occasioni, la
somma di €uro 2.100,00 e quella di €uro 565,00 giustificando la richiesta con la
destinazione delle predette somme al pagamento di oneri condominiali trasmettendo
al segnalante il relativo bonifico del quale, successivamente, è stata accertato
l'inesistenza. Invero l’incolpato, rispetto all’importo ricevuto per i predetti oneri aveva
provveduto, con un ritardo di circa quattro mesi, a versare al condominio la sola
somma di €uro 1.507,00 così indebitamente trattenendo per sé la somma di €uro
658,00 pari alla differenza.
5) Per avere l'incolpato, in violazione degli artt. 9, 12 e 30 c. 1 e 2 del vigente Codice
Deontologico, contrariamente al vero, riferito al segnalante di aver tenuto una seduta
di mediazione che, in effetti era stata rinunciata prima della prima seduta da tenersi in
data 13/12/2018; mediazione, della quale, però l'incolpato avevo trasmesso falso
verbale al [AAA] così come false si sono rilevate le sottoscrizioni apposte in calce al
fantomatico verbale da parte degli avvocati [EEE] (mediatrice) e dalI'avv. [DDD] (legale
della controparte) che hanno entrambi disconosciuto le sottoscrizioni loro imputate ma,
in realtà, false come il verbale.
6) Per avere l'incolpato, in violazione degli artt. 9 e 12 del vigente Codice Deontologico,
contrariamente al vero, rassicurato il sig. [AAA] di aver ottenuto il sequestro
conservativo contro l'Amministratore del Condominio con sequestro della somma di
euro 190.000,00 oltre spese ed interessi pari al debito dichiarato precedentemente, e
non veritieramente, riconosciuto di cui all'atto di riconoscimento mai sottoscritto;
sequestro, in effetti, mai ottenuto non essendo stato neppure proposto il relativo
ricorso.
7) Per avere l'incolpato, in violazione degli artt. 9 e 12 del vigente Codice Deontologico,
contrariamente al vero, trasmesso al [AAA] con mail del 07/03/2019 la falsa
dichiarazione di debito asseritamente (e non veritieramente) sottoscritta dall’Avv.
[DDD] e falsamente dichiarata allegata al verbale di mediazione del 05/02/2019.
Fatti tutti accertati nel periodo dall’aprile del 2018 (di affidamento degli incarichi)
all’08/07/2019 (di invio della mail autoconfessoria) con effetti permanenti”.
Il primo procedimento, iscritto al n. 135/2020, prendeva avvio a seguito dell’esposto
presentato dal Sig. [AAA], il cui cognome nei capi di incolpazione, è stato indicato
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erroneamente come “[AAA]”, che, sostanzialmente, riportava i fatti oggetto di
un’ordinanza del GIP di Roma, dalla quale era scaturito anche il secondo
procedimento disciplinare, quello recante il n. 361/2022, per cui i due procedimenti
disciplinari venivano riuniti con la richiesta di citazione a giudizio dell’incolpato.
I fatti contestati nei suindicati esposti erano, in buona sostanza, quelli analiticamente
descritti nei suddetti capi di incolpazione e cioè che:
- l’Avv. [RICORRENTE], dopo avere assunto l’incarico da parte del Sig. [AAA],
nell’aprile 2018, di proporre alcune azioni giudiziarie contro la [BBB] S.r.l., conduttrice
di un immobile di proprietà del Sig. [AAA] stesso (intimazione di sfratto, esecuzione del
medesimo, ATP sull’immobile, atto di citazione con relativa procedura di mediazione
nei confronti dell’amministratore di condominio, Sig. [CCC], ritenuto responsabile per
non avere segnalato la morosità della società conduttrice, ricorso per sequestro
conservativo nei confronti dell’amministratore del condominio e nei confronti della
società conduttrice) e dopo avere ricevuto acconti in misura di Euro 13.601,00 tramite
bonifici e contanti, aveva omesso ingiustificatamente di eseguire gli incarichi predetti
e aveva trattenuto le somme ricevute dal cliente per gli incarichi poi non eseguiti;
- alle richieste del proprio cliente, Sig. [AAA], circa i risultati delle procedure da avviarsi
(e non avviate), l’Avv. [RICORRENTE] aveva riferito che: (i) in data 5 febbraio 2019 il
legale dell’amministratore del condominio, all’esito della mediazione, aveva
sottoscritto un riconoscimento di debito per Euro 190.000,00 a titolo di risarcimento del
danno per omesse informazioni, circostanza questa non rispondente al vero; (ii) in data
29 febbraio 2019 il Tribunale di Roma aveva emesso ordinanza di sfratto ai danni della
società conduttrice (in realtà, nel provvedimento trasmesso in copia al cliente la data
di emissione è indicata nel 21 febbraio 2019 e la data di deposito non si legge bene
perché potrebbe essere il giorno 28 e non il giorno 29), circostanza questa rivelatasi
anch’essa completamente falsa; (iii) era necessario intraprendere ulteriori azioni
esecutive e sequestri a carico della società conduttrice, così ottenendo il conferimento
di ulteriori incarichi nonché ulteriori somme a titolo di acconto, ma poi omettendo l’Avv.
[RICORRENTE] di porre in essere qualsiasi attività;
- sostenendo che era necessario corrispondere al condominio, a titolo di oneri
condominiali, la somma di Euro 2.100,00 e successivamente quella di Euro 565,00,
l’Avv. Spagnolo si era fatto versare dette somme dal Sig. [AAA], trasmettendo sul
momento al cliente un falso bonifico, e provvedendo poi, solo dopo quattro mesi, a
versare al condominio l’importo di Euro 1.507,00, ma trattenendosi, tuttavia,
indebitamente la somma di Euro 658,00;
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- si era tenuta una seduta di mediazione della quale l’Avv. [RICORRENTE] aveva
trasmesso al Sig. [AAA] un falso verbale con le sottoscrizioni altrettanto false dell’Avv.
[EEE] (mediatrice) e dell’Avv. [DDD] (legale della controparte), i quali, infatti,
disconoscevano entrambi le loro firme sul verbale in questione;
- l’Avv. [RICORRENTE] rassicurava il proprio cliente di avere ottenuto il sequestro
conservativo contro l’amministratore del condominio per la somma di Euro 190.000,00
oltre spese e interessi, pari alla somma precedentemente oggetto del riconoscimento
di debito, in realtà mai sottoscritto, sequestro mai ottenuto non essendo stato neppure
proposto il relativo ricorso;
- l’incolpato, con mail del 7 marzo 2019, trasmetteva al cliente, Sig. [AAA], la falsa
dichiarazione di debito sottoscritta dall’Avv. [DDD] (legale della controparte) e
falsamente dichiarata allegata al verbale di mediazione del 5 febbraio 2019.
Il COA di Avellino, con pec del 28 maggio 2020, comunicava all’iscritto l’avvenuta
presentazione dell’esposto che aveva dato vita al procedimento n. 135/2020 e, con
pec del 1 settembre 2020, dell’esposto che aveva dato vita al procedimento n.
361/2022.
L’Avv. [RICORRENTE] richiedeva l’audizione ed il CDD di Napoli, dopo avere
comunicato l’avvio della fase istruttoria preliminare, in data 17 gennaio 2022,
comunicava all’incolpato i capi di incolpazione e, in data 14 novembre 2022 disponeva
la citazione a giudizio dell’Avv. [RICORRENTE] per l’udienza del 20 marzo 2023, poi
rinviata al 17 aprile 2023, per l’insediamento del nuovo CDD.
All’udienza del 17 aprile 2023 il CDD di Napoli disponeva il rinvio per la documentata
impossibilità dell’Avv. [RICORRENTE] di presenziare, a causa di un intervento di
angioplastica eseguito pochi giorni prima.
Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Roma trasmetteva la copia del verbale
dell’interrogatorio reso dall’Avv. [RICORRENTE] nell’ambito del procedimento penale
pendente a suo carico.
All’udienza del 19 giugno 2023 compariva l’esponente, Sig. [AAA], il quale, alla
domanda se avesse notato qualcosa di strano nell’atteggiamento dell’Avv.
[RICORRENTE], che aveva allegato l’esistenza della patologia del disturbo bipolare
come elemento giustificante della propria condotta, che avrebbe escluso la volontà di
commettere i fatti denunciati, rispondeva di non avere mai notato nulla di strano
nell’atteggiamento dell’incolpato e che, anzi, lo stesso forniva ogni volta descrizioni
molto dettagliate e precise al punto di persuaderlo della veridicità di quanto riferitogli.
All’udienza del 16 ottobre 2023 compariva per l’incolpato l’Avv. [OMISSIS], che
insisteva sulle patologie e terapie dell’Avv. [RICORRENTE], depositando la relativa
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documentazione sanitaria; riferiva anche che il proprio assistito non svolgeva più la
professione se non in modo marginale e, pur volendosi cancellare dall’albo, a ciò
ostava la pendenza del procedimento disciplinare.
Il CDD di Napoli rinviava il procedimento al 20 novembre 2023 e, successivamente, su
richiesta dell’incolpato, rinviava per legittimo impedimento al 15 aprile 2024.
A detta udienza del 15 aprile 2024 compariva personalmente l’Avv. [RICORRENTE],
il quale ammetteva gli addebiti contestati, precisando che, comunque, alcune attività
professionali erano state poste in essere.
L’Avv. [RICORRENTE] incentrava la sua difesa sull’esistenza di una patologia che lo
affliggeva, e cioè un disturbo bipolare, con trattamento farmacologico quotidiano, che
avrebbe determinato le condotte de quibus, facendo venire meno la volontarietà
dell’azione e il controllo sul proprio comportamento.
L’Avv. [RICORRENTE] affermava, inoltre, che era sua intenzione risarcire il Sig. [AAA]
e che erano pendenti trattative, in virtù delle quali si era offerto di corrispondere al Sig.
[AAA] medesimo la somma complessiva di Euro 15.000,00.
L’incolpato precisava, altresì, di percepire una pensione di invalidità dalla Cassa
Forense, che costituiva il suo unico reddito, e, contrariamente a quanto affermato dal
proprio legale all’udienza del 16 ottobre 2023, dichiarava di svolgere ancora la
professione forense e di avere avuto, di recente, alcuni incarichi.
Il CDD di Napoli, ripercorrendo i fatti e lo svolgimento del processo, ed analizzando la
documentazione, giungeva all’affermazione della responsabilità dell’Avv.
[RICORRENTE].
In particolare il CDD di Napoli, evidenziava che l’Avv. [RICORRENTE], a fronte di
pagamenti successivi effettuati dal cliente [AAA] (sei ricariche PostePay e dodici
bonifici) per un complessivo importo di Euro 13.601,00, che erano stati effettuati per
plurimi incarichi professionali conferiti all’incolpato, non aveva mai eseguito alcuno
degli incarichi che gli erano stati affidati, adducendo scuse, dicendo bugie al cliente e
mostrando al medesimo falsi documenti con false sottoscrizioni delle controparti.
Ad ogni richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Sig. [AAA] circa lo svolgersi
delle pratiche affidate all’Avv. [RICORRENTE], quest’ultimo adduceva scuse di vario
genere, al fine di prendere tempo e di nascondere la realtà delle cose e cioè che non
aveva promosso alcuna delle cause che aveva promesso al cliente di instaurare.
L’Avv. [RICORRENTE] avrebbe dovuto promuovere uno sfratto per morosità nei
confronti della società conduttrice di un immobile di proprietà del Sig. [AAA] con
successiva fase esecutiva di rilascio, ma alle richieste di informazioni mentiva al
cliente, inviando dapprima allo stesso un’ordinanza di convalida di sfratto falsa e, poi,
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comunicandogli la data del primo accesso dell’Ufficiale Giudiziario, anch’essa risultata
ovviamente falsa; l’Avv. [RICORRENTE] ha successivamente comunicato al cliente
che era stata fissata la data del 9 luglio 2019 per il rilascio ma poi, poiché il cliente gli
aveva detto che avrebbe presenziato in detto giorno personalmente all’esecuzione
dello sfratto, ormai messo alle strette, ha inviato in data 8 luglio 2019 al Sig. [AAA] una
mail nella quale ammetteva di avere mentito su tutto.
L’incolpato aveva, altresì, comunicato al Sig. [AAA] che aveva ottenuto il sequestro
conservativo sui beni dell’amministratore del condominio e che aveva già eseguito
detto sequestro sul conto corrente dell’amministratore stesso su Intesa Sanpaolo,
dicendo addirittura al cliente che gli sarebbero stati accreditate il giorno 2 luglio 2019
le somme oggetto del sequestro eseguito, ma anche questo fatto si è rivelato del tutto
falso e nessuna somma è mai stata accreditata al cliente; pure relativamente a tale
vicenda il Sig. [AAA] aveva informato l’Avv. [RICORRENTE] che si sarebbe recato
personalmente presso la banca per chiedere delucidazioni circa il mancato accredito
delle somme in questione, ma in data 8 luglio 2019 è pervenuta al suddetto Sig. [AAA]
la mail dell’incolpato con la quale quest’ultimo confessava le proprie malefatte.
Successivamente alla “confessione” dell’incolpato, il Sig. [AAA] ha proceduto ad
effettuare gli opportuni accertamenti a seguito dei quali ha potuto verificare che presso
il Tribunale Civile di Roma non risultava iscritto a ruolo alcun procedimento in cui egli
fosse parte, come attestato dalla certificazione in tal senso rilasciatagli in data 11 luglio
2019 dall’Ufficio Ruolo Generale Contenzioso Civile di detto Tribunale, da lui allegata
alla sua denuncia-querela quale documento n. 18.
L’Avv. [RICORRENTE] aveva inviato al cliente, anche, un falso verbale di conciliazione
con il quale l’amministratore riconosceva al Sig. [AAA] la somma di Euro 190.000,00,
pure esso falso, così come false erano le sottoscrizioni della mediatrice e del legale di
controparte.
Il quadro sopra descritto, secondo il CDD di Napoli, evidenziava, senza ombra di
dubbio, la piena responsabilità dell’incolpato nella vicenda oggetto del procedimento
disciplinare.
Per quanto riguarda la patologia e la conseguente imputabilità di un soggetto, il CDD
di Napoli, rilevato che si può ritenere non imputabile il soggetto con disturbo della
personalità quando ricorrono i requisiti dell’intensità e della gravità della patologia tali
da incidere sulla capacità di intendere e di volere e quando esiste un nesso tra la
patologia e la condotta criminosa, nonché quando l’illecito è esclusiva conseguenza
del disturbo mentale, ha ritenuto che, nel caso di specie, doveva escludersi la
ricorrenza dell’impulso irrefrenabile, anche perché l’illecito commesso dall’Avv.
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[RICORRENTE] non consisteva in un singolo episodio o in un’azione temporalmente
isolata, ma in una complessiva condotta posta in essere dall’incolpato, con plurime
conseguenziali azioni successive nel tempo, l’una propedeutica alla successiva, e non
era plausibile che ogni volta a determinare tali azioni fosse stato l’impulso irrefrenabile
dovuto alla patologia.
Il CDD di Napoli ha, altresì, sottolineato che l’Avv. [RICORRENTE] si era dimostrato
disponibile ad accettare gli incarichi, aveva richiesto somme di denaro, aveva
predisposto atti e documenti falsi per mostrarli al cliente, aveva rappresentato man
mano lo svolgimento degli incarichi, adducendo scuse e giustificazioni per mascherare
la realtà, avendo quindi in testa un disegno ben preciso, volto a carpire il consenso e
la fiducia del proprio cliente.
Tutto questo, secondo il CDD di Napoli, non poteva, essere riconducibile ad un impulso
irrefrenabile ed essere determinato esclusivamente dalla patologia, mentre, invece,
era stata una condotta ben precisa, studiata, fatta di inganni ripetuti e ben articolati;
basti pensare al verbale di conciliazione falso, ma con i soggetti partecipanti realmente
esistenti e davvero coinvolti in quella procedura di mediazione, oppure all’ordinanza di
convalida falsa ma credibile, in quanto conforme alle prescrizioni di legge, con tanto di
intestazione del Tribunale, timbri, firma del Giudice esistente.
Dunque, il CDD di Napoli - rilevato che non fosse possibile ravvisare in tutti questi
comportamenti una mancanza di cosciente volontà, ma piuttosto un disegno
complessivo intenzionale, ritenuto, quindi, l’incolpato responsabile delle condotte
contestate, commesse con la necessaria e sufficiente suitas, considerata la sanzione
edittale prevista per ognuna delle violazioni (articoli 9, 12, 26, c.3, 27, c. 6, e 30, c. 1 e
2, CDF), ritenute le condotte unificate sotto il vincolo della continuazione - ha inflitto
all’Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della
professione della durata di anni uno.
Tramite il proprio difensore di fiducia, l’Avv. [RICORRENTE] ha impugnato
tempestivamente la decisione del CDD di Napoli, chiedendo al Consiglio Nazionale
Forense l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accogliere il presente appello ed, in riforma della decisione impugnata, previa
declaratoria dell’inconfigurabilità dell’illecito deontologico previsto e sanzionato
dall’art. 30 commi 1 e 2 CDF con riferimento alle condotte contestate ai capi 1 e 5
dell’incolpazione e dell’illecito deontologico previsto e sanzionato dall’art. 30 comma 2
CDF con riferimento alla condotta contestata al capo 4 dell’incolpazione, nonché
dell’irrilevanza deontologica della condotta di ritenzione dei compensi contestata al
capo 1 dell’incolpazione, prosciogliere l’Avv. [RICORRENTE] da tutti gli addebiti
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al procedimento disciplinare la categoria dell’imputabilità penale, ritenendo che, nel
caso concreto, potesse “
escludersi la ricorrenza dell’impulso irrefrenabile che la
giurisprudenza penale ritiene necessario per la non imputabilità, e la diretta ed
immediata correlazione tra patologia e fatto costituente reato
”.
Ebbene, a detta del ricorrente, il riacutizzarsi della patologia integrerebbe la causa
esterna idonea ad escludere l’attribuzione psichica delle condotte in capo al medesimo
Avv. [RICORRENTE], con conseguente insussistenza dell’elemento psicologico della
suitas
.
4)
“
In via subordinata – Del trattamento sanzionatorio e della sua dosometria
”
Infine, con il quarto e ultimo motivo del suo ricorso, il ricorrente lamenta “
evidenti
criticità nella scarna motivazione della decisione in punto di scelta e dosimetria del
trattamento sanzionatorio
”.
Ciò, in quanto, a suo avviso, nessuna delle condotte contestategli sarebbe sussumibile
nella previsione dell’art. 30 comma 2, CDF, unica fattispecie punita con la sanzione
edittale della sospensione dall’esercizio della professione forense.
Il ricorrente aggiunge, inoltre, che il CDD di Napoli:
- avrebbe applicato l’istituto della continuazione in contrasto con la consolidata
giurisprudenza domestica e di legittimità;
- non avrebbe motivato la scelta di irrogare, quale sanzione complessiva, quella
massima edittalmente prevista per violazione dell’art. 30, comma 2, CDF;
- non avrebbe motivato la scelta di ritenere irrilevanti elementi significativi ai fini
dell’attenuazione del trattamento sanzionatorio,
- avrebbe omesso, in violazione del disposto di cui all’art. 29, comma 1, lett. c), del
Reg. CNF n. 2/2014, di computare nella sospensione inflitta la durata della misura
cautelare dell’interdizione dall’esercizio professionale per la durata di mesi sei disposta
in proprio danno dal GIP di Roma con ordinanza del 27 agosto 2022, eseguita in data
1 settembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
I quattro motivi del ricorso dell’Avv. [RICORRENTE] risultano infondati e devono,
quindi, essere rigettati, salvo che per la determinazione della durata della sanzione
nella
quale,
come
richiesto
dall’incolpato,
deve
essere
computato
il
periodo
dell’interdizione dall’esercizio della professione per la durata sei mesi disposta in suo
danno dal GIP di Roma.
2
. Con il primo motivo del suo ricorso l’Avv. [RICORRENTE] contesta gli addebiti
contenuti nei capi di incolpazione da
1 a 5, sostenendo, in buona sostanza, di avere
eseguito parzialmente alcuni degli incarichi conferitigli dal Sig. [AAA] e di avere, quindi,
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il diritto di trattenere le somme corrispostegli a titolo di acconto per gli stessi, nonché
ammettendo la ritenzione indebita della sola somma di Euro 658,00.=., dato che, su
sua richiesta il cliente gli aveva versato il complessivo importo di Euro 2.665,00.=. da
corrispondere al Condominio di Via delle [OMISSIS] 26, per asseriti oneri condominiali
e lui, anche se in ritardo, aveva versato a detto Condominio unicamente l’importo di
Euro 1.507,00.=..
Le argomentazioni del ricorrente si rivelano, peraltro, inconsistenti in quanto non si
confrontano con il reale svolgimento dei fatti, ben rappresentati nella motivazione della
decisione del CDD di Napoli, che mette in risalto come l’incolpato non solo non abbia
concretamente svolto gli incarichi professionali, che gli erano stati affidati dal Sig.
[AAA], ma abbia anche predisposto ed esibito al cliente una serie di atti falsi e
continuato per molto tempo a dare al cliente stesso notizie inveritiere circa lo sviluppo
e l’esito dei fantomatici procedimenti che assumeva (falsamente) di avere instaurato.
In particolare, la decisione del CDD di Napoli ha evidenziato in modo molto dettagliato
che l’Avv. [RICORRENTE]:
- ha predisposto e rimesso in data 8 febbraio 2019 al Sig. [AAA] un verbale di
conciliazione
falso,
con
il
quale
sarebbe
stato
riconosciuto
al
cliente
da
parte
dell’amministratore del condominio l’importo di Euro 190.000,00, facendo pervenire al
cliente stesso anche la copia di una richiesta di bonifico sul suo IBAN, che chiaramente
non ha poi avuto alcun seguito;
- ha inviato al cliente in data 7 marzo 2019 la copia di una falsa dichiarazione di debito,
che l’incolpato assumeva essere stata sottoscritta per l’amministratore del condominio
dal legale di quest’ultimo;
-
dopo aver trasmesso al cliente nel maggio, giugno e luglio 2018 tre versioni di uno
sfratto per morosità nei confronti della società conduttrice, ha predisposto e rimesso al
cliente in data 7 marzo 2019 un’ordinanza di convalida di sfratto falsa, che riportava il
nome del Giudice e perfino il timbro della Cancelleria del Tribunale di Roma, con tanto
di timbro del Funzionario Giudiziario, rappresentando la necessità di provvedere
all’esecuzione dell’ordinanza, con anticipo di spese e competenze;
- in data 13 marzo 2019 ha detto al cliente, Sig. [AAA], di avere notificato l’ordinanza
alla controparte e poi lo ha notiziato di accessi effettuati dall’Ufficiale Giudiziario, in
realtà mai avvenuti;
- nel contempo, ha rappresentato al cliente che era opportuno procedere al sequestro
conservativo, facendosi rilasciare il mandato e rimettendo al cliente il testo di un ricorso
per sequestro conservativo (mai depositato), con richiesta di bonifico;
- in data 14 marzo 2019 ha riferito al cliente che il procedimento per sequestro era
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stato assegnato ad un giudice che avrebbe provveduto nella medesima mattinata e
con il quale si sarebbe incontrato;
- ha, quindi, comunicato al cliente di avere ottenuto il sequestro e di averlo eseguito
sul c/c della controparte, informando il cliente stesso che, per tale motivo, entro il
giorno 2 luglio 2019 le somme sarebbero state accreditate sul c/c del Sig. [AAA],
accredito questo che poi, ovviamente, non vi è mai stato;
- solo quando il Sig. [AAA] comunicò all’incolpato che il giorno 9 luglio 2019 avrebbe
presenziato all’esecuzione dello sfratto e che si sarebbe anche recato presso la filiale
di Banca Intesa Sanpaolo per chiedere delucidazioni in merito al mancato accredito
delle somme oggetto dell’asserito sequestro, l’Avv. [RICORRENTE] inviò in data dell’8
luglio 2019 al cliente una mail dove ammise di avere mentito su tutto.
L’Avv. [RICORRENTE], nel suo ricorso al Consiglio Nazionale Forense, non nega le
sue condotte sopra indicate, che, del resto, egli aveva già ammesso con la sua
succitata mail dell’8 luglio 2019 ed anche con le sue dichiarazioni rese dinanzi al CDD
di Napoli nella seduta del 15 aprile 2024, ma, come sopra detto, sostiene di avere
eseguito parzialmente alcuni degli incarichi conferitigli e di avere, quindi, il diritto di
trattenere le somme corrispostegli per gli stessi, ammettendo la ritenzione indebita
della sola somma di Euro 658,00.
Relativamente agli ulteriori importi corrispostigli dal Sig. [AAA], l’incolpato richiama la
giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale Forense secondo cui l’avvocato avrebbe
diritto di trattenere gli importi incassati a titolo di acconto, non potendo prefigurarsi, nel
caso in cui gli si contesti di non avere adempiuto correttamente al suo incarico, un suo
obbligo a restituire quanto abbia legittimamente incassato e sarebbe tenuto alla loro
restituzione
solo
successivamente
ad
una
declaratoria
giudiziale
che
lo
abbia
dichiarato inadempiente e lo abbia condannato a provvedere a detta restituzione (in
questo senso Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 66 del 13 marzo 2024).
Nel nostro caso, peraltro, tale giurisprudenza non è pertinente, atteso che è pacifico,
in
quanto
provato
dalle
dichiarazioni
dell’esponente,
Sig.
[AAA],
nonché
dalla
documentazione allegata al suo esposto-querela ed ammesso, se pur parzialmente,
dalle dichiarazioni dello stesso Avv. [RICORRENTE], che quest’ultimo non soltanto
non ha adempiuto agli incarichi ricevuti, ma addirittura ha pure predisposto una serie
di atti falsi, che ha rimesso al Sig. [AAA], e ha comunicato al cliente innumerevoli
notizie false, anche al fine di farsi corrispondere gli acconti in questione.
Dunque, sotto il profilo deontologico, non serve alcun ulteriore accertamento giudiziale
per ritenere l’Avv. [RICORRENTE] responsabile delle condotte contestategli, incluse
quelle concernenti la richiesta e l’incasso di acconti risultati non dovuti nonché la loro
14
mancata restituzione, oltre al fatto che l’indebito trattenimento da parte sua dell’importo
di Euro 658,00, che, per stessa ammissione dell’Avv. [RICORRENTE], non avrebbe
fatto parte degli acconti da lui ricevuti, bensì della somma da rimettere al condominio,
integra senza dubbio anch’esso un illecito deontologico.
Né potrà sostenersi che l’aver predisposto un atto di sfratto o un ricorso per sequestro,
senza poi aver instaurato o senza avere portato avanti (non su indicazione del cliente,
ma solo per la condotta totalmente omissiva dell’incolpato) i relativi procedimenti,
possa essere considerata un’esecuzione parziale della prestazione, atteso che, se è
pur vero che quella dell’avvocato è un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è
altrettanto vero che, in questo
caso, l’incompletezza equivale a mancata esecuzione
della prestazione, perché se l’atto giudiziario redatto dall’avvocato non viene poi da
quest’ultimo
notificato
o
depositato
o
il
relativo
procedimento
non
viene
da
lui
proseguito, senza alcuna giustificazione e, anzi, notiziando il cliente circa inesistenti
procedimenti e/o provvedimenti giudiziari, l’atto stesso è
tamquam non esset
.
Ad ogni buon conto l’incolpato, al quale incombeva l’onere di provare di avere eseguito
gli incarichi in questione non ha prodotto alcun suo atto giudiziario con l’attestazione
dell’avvenuta notifica e/o dell’avvenuto deposito e le copie degli atti giudiziari inviate
dall’incolpato al Sig. [AAA], e da questi allegate al suo esposto-querela, risultano
essere tutte copie di mere bozze, dalle quali non è possibile desumere alcun elemento
circa il loro avvenuto deposito o circa la loro avvenuta notifica, ragione per cui
l’asserzione dell’incolpato di avere eseguito parzialmente le prestazioni si rivela priva
di qualsiasi supporto probatorio.
A definitiva conferma del fatto che l’Avv. [RICORRENTE] non ha dato esecuzione agli
incarichi conferitigli, si rileva che il Sig. [AAA] ha allegato alla sua denuncia- querela la
certificazione rilasciata in data 11 luglio 2019 dall’Ufficio Ruolo Generale Contenzioso
Civile del Tribunale di Roma, che attesta che non risulta iscritto a ruolo alcun
procedimento civile in cui è parte il Sig. [AAA] medesimo.
Pertanto, nella sostanza, risultano provati tutti gli addebiti formulati nei confronti
dell’Avv. [RICORRENTE] nei capi di incolpazione da 1 a 5.
4.
L’analitica descrizione delle condotte dell’Avv. [RICORRENTE] contenuta nella
decisione del CDD di Napoli comporta l’assoluta inconsistenza anche del secondo
motivo del ricorso del suddetto Avv. [RICORRENTE], con il quale quest’ultimo lamenta
che la decisione da lui impugnata non “
ha mostrato le ragioni per le quali ha
(aprioristicamente) ritenuto di poter sanzionare l’Avv. [RICORRENTE] per non aver
dato esecuzione alcuna ai mandati conferiti, nonostante agli atti vi fossero le prova del
contrario, e per non aver restituito gli acconti ricevuti e fatturati, nonostante tale
15
condotta…..non
integri
alcun
illecito
disciplinare;
inoltre
non
ha
motivato
la
sussumibilità
delle
condotte
contestate
ai
capi
1
e
4
dell’incolpazione
sotto
la
previsione dell’art. 30 commi 1 e 2 CDF e della condotta contestata al capo 5
dell’incolpazione sotto la previsione dell’art. 30 comma 2 CDF
”.
Come già evidenziato al precedente paragrafo 2, in sede di esame del primo motivo
del ricorso dell’incolpato, non vi è alcuna prova che gli incarichi conferiti all’Avv.
[RICORRENTE] siano stati da quest’ultimo eseguiti; anzi, anche per le ammissioni
effettuate
dallo
stesso
Avv.
[RICORRENTE],
nonché
sulla
base
della
succitata
certificazione rilasciata in data 11 luglio 2019 dall’Ufficio Ruolo Generale Contenzioso
Civile del Tribunale di Roma, che attesta che non risulta iscritto a ruolo alcun
procedimento civile in cui è parte il Sig. [AAA], vi è la piena prova del contrario, così
come vi è la piena prova sia che l’incolpato non avrebbe dovuto richiedere e/o
trattenere gli acconti da lui indebitamente richiesti e incassati, sia che il medesimo ha
fornito al cliente plurime notizie false.
Per di più vi è la piena prova che l’Avv. [RICORRENTE] ha predisposto e consegnato
al cliente un verbale di mediazione falso e un provvedimento di convalida di un sfratto
anch’esso falso, con tanto di indicazione del Giudice e di timbri della Cancelleria, pure
essi falsi, condotte queste che, per la loro gravità e per la violazione dei doveri di
probità, dignità e decoro determinata dalle stesse, già di per sé, avrebbero giustificato
più che ampiamente la sanzione irrogata all’incolpato dal CDD di Napoli.
5.
Dunque, sia il primo che il secondo motivo del ricorso dell’Avv. [RICORRENTE]
devono essere rigettati in quanto, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che
l’incolpato abbia violato il disposto degli articoli 9, 12, 26, comma 3, e 27, comma 6,
CDF, e che, per quanto riguarda il correlato addebito di avere incassato e trattenuto
somme non dovute, tale condotta, se pur non è inquadrabile negli illeciti tipici delineati
dall’articolo 30, commi 1 e 2, CDF, integra, comunque, la violazione del dovere di lealtà
e
probità
di
cui
all’art.
9
CDF,
che
è
stata
contestata
al
suddetto
Avv.
[RICORRENTE] in tutti i capi di incolpazione.
6.
Con il terzo motivo del proprio ricorso l’Avv. [RICORRENTE] censura la decisione
del
CDD
di
Napoli
relativamente
all’elemento
soggettivo
dell’illecito
perché
tale
decisione,
a
detta
del
ricorrente,
avrebbe
ritenuto
applicabile
al
procedimento
disciplinare la categoria dell’imputabilità penale, anziché, come avrebbe dovuto, quella
della “
suitas
”.
In realtà non è così, in quanto l’Avv. [RICORRENTE], relativamente alla lunga e
articolata parte della motivazione della decisione del CDD di Napoli, nella quale viene
trattata la questione concernente la sussistenza dell’elemento soggettivo e che si
16
sviluppa per ben cinque pagine, estrapola dal contesto una frase di sei righi in cui si fa
riferimento all’imputabilità penale, ma omette di considerare le ulteriori quattro pagine
e mezzo di detta motivazione nelle quali, con il richiamo alla giurisprudenza del
Consiglio Nazionale Forense, si fa riferimento esclusivamente alla “
suitas
” e si illustrano
in modo circostanziato le ragioni per le quali si ritiene che le condotte dell’incolpato
siano state commesse con la necessaria e sufficiente volontarietà.
La motivazione addotta dal CDD di Napoli per ritenere sussistente, nel caso di specie,
la “
suitas
” risulta pienamente convincente e condivisibile, anche perché sottolinea i
seguenti aspetti che si rivelano decisivi per pervenire a detta valutazione:
- l’Avv. [RICORRENTE] ha posto in essere le proprie condotte con plurime azioni che
si sono susseguite per molto tempo (dall’aprile 2018 al luglio 2019), l’una propedeutica
a quella successiva, per cui non è plausibile che ogni volta a determinare le sue azioni
sia
stato
l’impulso
irrefrenabile,
né
che
tali
condotte
siano
state
causate
in
via
determinante dalla patologia;
- in particolare, nel suindicato lungo periodo di tempo, egli ha manifestato al Sig. [AAA]
la disponibilità ad accettare gli incarichi, richiesto somme di denaro, riferito di attività
mai
espletate,
predisposto
atti
e
documenti
falsi
per
mostrarli
al
cliente,
rappresentando a quest’ultimo, di volta in volta, il regolare svolgimento degli incarichi
e mascherando la realtà, al fine di carpire il consenso, la fiducia e il denaro del cliente
stesso;
- l’Avv. [RICORRENTE] ha posto in essere le sue condotte con credibili bugie, ben
rappresentate, agendo non in preda ad incontrollabili esterni impulsi, bensì al fine di
conseguire guadagni facili;
- nella redazione degli atti falsi egli ha dato prova di una particolare accortezza,
impiegando, per realizzare l’ordinanza di sfratto, falsa timbri che apparivano essere
quelli della Cancelleria del Tribunale e rappresentando, per realizzare il verbale di
mediazione
falso,
la
presenza
di
avvocati
realmente
esistenti
e
coinvolti
nella
procedura;
- quando ha capito di essere alle strette, perché il Sig. [AAA] stava per scoprire le sue
malefatte, l’Avv. [RICORRENTE] ha immediatamente confessato le malefatte stesse
al cliente, manifestando assoluta consapevolezza delle proprie azioni e delle connesse
responsabilità;
- stante anche la particolare tipologia delle condotte, con particolare riferimento alla
predisposizione di atti e provvedimenti falsi (l’ordinanza di sfratto ed il verbale di
conciliazione), non è possibile ravvisare nell’evolversi delle condotte stesse una
mancanza della cosciente volontà di porle in essere.
17
A ciò si aggiunga che, dalla documentazione medica prodotta dall’incolpato, non si
evince in alcun modo che le sue azioni non fossero volontarie e coscienti.
Tale documentazione è costituita (i) da alcuni fogli informativi con indicazioni di
carattere generale sui farmaci asseritamente assunti dall’Avv. [RICORRENTE], ma
senza alcun effettivo riferimento alle condotte dell’Avv. [RICORRENTE] medesimo e,
quindi, prive di concreta rilevanza, (ii) da alcune ricette mediche, in larga parte
successive ai fatti, prive anche esse di concreta rilevanza, e (iii) da tre certificazioni
redatte rispettivamente in data 1 aprile 2006, 9 febbraio 2016 e 11 luglio 2019, nelle
quali viene dato atto della patologia bipolare, che da lungo tempo avrebbe afflitto
l’incolpato, ma dal cui contenuto non è assolutamente possibile desumere che tale
patologia escludesse la volontarietà delle azioni da lui compiute.
Infatti, le conclusioni delle suddette certificazioni, inclusa l’ultima dell’11 luglio 2019,
sono alquanto generiche ed il fatto che l’incolpato avesse sbalzi di umore che potevano
determinare “
scelte impulsive ed incongrue, senza la necessaria ponderazione circa
le conseguenze a medio e lungo termine delle sue condotte
”, come indicato in questa
ultima certificazione, non è certo sufficiente ad escludere la volontarietà delle sue
azioni, anche perché, notoriamente, il disturbo bipolare provoca un’alternanza di stati
di umore e la relativa patologia è caratterizzata da periodi di depressione e periodi di
mania o ipomania, intervallati da una fase di umore normale e di benessere, ragione
per cui il fatto che l’incolpato, a causa della malattia, potesse avere fasi di depressione
o maniacali che lo portavano a tenere condotte inappropriate, non gli avrebbe certo
impedito, nelle fasi di umore normale e di benessere, di rimediare a quanto compiuto
per effetto di dette condotte.
Ad ogni buon conto, si ribadisce che dalle suindicate certificazioni mediche prodotte
dall’incolpato, il quale, del resto, non ha richiesto, né nel procedimento svoltosi dinanzi
al CDD di Napoli, né nel presente giudizio, che venissero disposti accertamenti medici
sulla sua patologia, non è possibile desumere la non volontarietà delle sue condotte.
Inoltre, la produzione da parte dell’incolpato di una certificazione medica del 2006 e di
un’altra certificazione medica del 2016, che attestano la presenza della patologia in
questione, dimostra che egli era consapevole di essere soggetto agli effetti della
stessa e questo fatto avrebbe dovuto indurlo a non esercitare la professione, se vi era
il rischio che il suo stato di salute potesse rivelarsi pregiudizievole per la sua attività
forense e/o per i suoi clienti, e, comunque, dato che la patologia bipolare determina,
come sopra evidenziato, l’alternanza tra periodi di depressione e periodi di benessere,
a prestare, nelle fasi di benessere, grande attenzione agli atti compiuti nelle fasi di
depressione per ovviare ad eventuali condotte da lui poste in essere durante dette fasi
depressive.
Nel caso in esame, come evidenziato anche nella decisione del CDD di Napoli,
risultano determinanti per escludere la non volontarietà delle condotte dell’Avv.
[RICORRENTE] non solo il fatto che le stesse si siano sviluppate in un periodo
temporale durato per ben sedici mesi, ma anche il fatto che l’Avv. [RICORRENTE]
abbia cessato dette sue condotte e “confessato” al cliente, trincerandosi dietro la sua
patologia, le plurime falsità da lui commesse e riferite al cliente medesimo soltanto
quando ha avuto la certezza che quest’ultimo stava ormai per scoprirle da solo.
Una diversa valutazione avrebbe potuto essere effettuata se l’Avv. [RICORRENTE]
avesse interrotto le sue condotte di propria iniziativa e senza esserci costretto dalla
consapevolezza che sarebbe stato scoperto, ma così non è stato ed anche questo
fatto costituisce un chiaro indice della volontarietà e della consapevolezza delle sue
condotte stesse.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, menzionata
anche nella decisione del CDD di Napoli, ai fini della sussistenza dell’elemento della
suitas della condotta, sufficiente a configurare la violazione intesa come volontà
consapevole dell’atto che si compie, la coscienza e la volontà devono essere
interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un
controllo finalistico e, quindi, di dominarlo, per cui l’evitabilità della condotta tenuta
delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto intesa come appartenenza
della condotta al soggetto stesso (cfr. Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n.
212 del 19 ottobre 2023; vedi anche: Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n.
134 del 25 giugno 2021; Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 113 del 27
settembre 2018; Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 112 del 27 settembre
2018; Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 110 del 27 settembre 2018).
Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra evidenziato, le condotte dell’Avv.
[RICORRENTE] non possono non ritenersi coscienti e volontarie, con conseguente
sussistenza dell’elemento della “suitas”.
7. Con il quarto ed ultimo motivo del suo ricorso, l’Avv. [RICORRENTE] censura la
dosimetria del trattamento sanzionatorio, in quanto contesta che, nella decisione del
CDD di Napoli, gli sia stata addebitata la violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, CDF, e
che le sue condotte siano state ritenute unificate sotto il vincolo della continuazione,
sottolineando che, secondo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, la
disciplina della “continuazione” prevista dall’artt. 81 Cod. Pen. non trova applicazione
19
in via analogica nel caso di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo
deontologico.
In effetti, i rilievi dell’incolpato circa il fatto che le sue condotte non abbiano determinato
la violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, CDF, nonché circa l’inapplicabilità al
procedimento deontologico dell’istituto della continuazione sono fondati, ma ciò non
toglie che la sanzione irrogata dal CDD di Napoli risulti, comunque, pienamente
adeguata, tenuto conto della gravità, sotto il profilo disciplinare, delle condotte dell’Avv.
[RICORRENTE], le quali hanno violato gli articoli 9, 12, 26, comma 3, e 27, comma 6,
CDF, e che, anzi, la stessa, se si procede ad una valutazione complessiva di dette
condotte, si riveli anche contenuta.
A tale riguardo si rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio
Nazionale Forense, “la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un
mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti
(art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della
colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento
dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e
oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti
disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente,
nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del
professionista” (in questo senso, Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 4 del
22 gennaio 2024; cfr. anche Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 132 del 18
aprile 2024; Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 107 del 27 marzo 2024;
Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 36 del 26 febbraio 2024; Sentenza del
Consiglio Nazionale Forense n. 35 del 26 febbraio 2024).
Ne consegue che, sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale
Forense, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è “il comportamento
complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale,
quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà che essere unica
nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte
lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene
singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione
complessiva del soggetto interessato” (Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n.
182 del 9 ottobre 2020).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, se pur la sanzione edittale per la
violazione dell’art. 26, comma 3, CDF, è la censura ed analoga sanzione edittale è
prevista per la violazione dell’art. 27, comma 6, CDF, si deve considerare che, in
20
entrambi i casi, la sanzione aggravata è la sospensione fino ad un anno dall’esercizio
della professione e, soprattutto, occorre tener conto del fatto che l’Avv.
[RICORRENTE] ha predisposto e consegnato al cliente, Sig. [AAA], un’ordinanza di
sfratto falsa e un verbale di mediazione anch’esso falso, atti questi che hanno
determinato la violazione da parte dell’incolpato dell’art. 9 CDF, relativamente alla
quale, al pari della violazione dell’art. 12, anch’essa commessa dall’incolpato, non
sono previste sanzioni tipizzate, ragione per cui, nella determinazione della sanzione
da applicare, occorre fare riferimento ai principi generali dettati dagli articoli 21 e 22
CDF.
Quindi, la valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato deve avere
riguardo principalmente proprio alle suddette falsificazioni, che costituiscono condotte
molto gravi sotto il profilo disciplinare, perché ledono principi di fondamentale
importanza, quali i doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, che formano
oggetto del suindicato art. 9 CDF.
Una recente pronuncia di questo Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto adeguata la
sanzione di un anno di sospensione dall’esercizio della professione forense
relativamente ad un caso, del tutto analogo a quella in esame, di un avvocato che
aveva redatto una sentenza falsa non per produrla in giudizio, bensì per consegnarla
al cliente al fine di rappresentargli falsamente di avere svolto una prestazione
professionale in realtà mai eseguita (cfr. Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n.
66 del 13 marzo 2024).
Considerato che l’incolpato, oltre a porre in essere le suddette falsificazioni, ha
commesso anche gli ulteriori illeciti deontologici indicati nei capi di incolpazione da 1 a
5, la sanzione complessivamente inflittagli dal CDD di Napoli si rivela del tutto
proporzionata alla gravità delle condotte.
L’incolpato si lamenta del fatto che nella determinazione della sanzione non sarebbero
stati considerati il suo stato psichiatrico, il suo atteggiamento asseritamente resiliente,
l’immediata ammissione di responsabilità, la manifestata consapevolezza del disdoro
arrecato all’immagine forense e l’asserito lungo tempo trascorso dai fatti cointestati.
Peraltro, fermo restando che il tempo trascorso non può ritenersi particolarmente
lungo, nei precedenti paragrafi della motivazione di questa sentenza è già stato rilevato
che non vi è alcuna prova che le condotte dell’Avv. [RICORRENTE] siano state effetto
della patologia bipolare che lo affligge o la prova che egli non potesse porvi rimedio
nelle fasi di benessere, così come è stato rilevato che la sua “confessione” non ha
costituito una sua libera scelta, essendovi stato, in realtà, costretto perché il cliente
stava per scoprire le sue malefatte.
21
In ogni caso, la sanzione applicata, stante la gravità e la pluralità delle condotte, come
sopra rilevato, non appare affatto eccessiva e risulta equa anche se si tiene conto delle
circostanze evidenziate dall’incolpato.
Dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, la sanzione della sospensione
dell’Avv. [RICORRENTE] dall’esercizio della professione per il periodo di un anno si
rivela più che adeguata e viene, quindi, confermata, ma, per la determinazione della
durata della sanzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lett. c), del
Regolamento CNF n. 2/2014, come rilevato dall’incolpato, deve essere computato il
periodo dell’interdizione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi
disposta in suo danno dal GIP di Roma, con ordinanza del 27 agosto 2022, alla quale,
secondo quanto risulta dai documenti in atti, il COA di Avellino ha dato esecuzione in
data 1 settembre 2022.
Infatti, secondo la suindicata disposizione regolamentare, “la durata della pena
accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione e/o di quella cautelare
interdittiva inflitte all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata nella durata della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione”.
Ne consegue che, computato il periodo di sei mesi della suddetta interdizione nella
durata della sanzione disciplinare e detratto, quindi, tale periodo da quello di
sospensione di un anno inflitto all’incolpato dal CDD di Napoli, la durata effettiva della
sanzione disciplinare viene determinata nella sospensione dell’Avv. [RICORRENTE]
dall’esercizio della professione per il residuo periodo di sei mesi.
P.Q.M
visti gli artt. 36 e 37 della L. 31.12.2012, n. 247 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934,
n. 37,
il Consiglio Nazionale Forense, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e difesa disattesa, conferma la sanzione della sospensione dell’Avv.
[RICORRENTE] dall’esercizio della professione per il periodo di un anno inflittagli dal
CDD di Napoli e, detratto da tale periodo di sospensione il periodo di sei mesi
dell’interdizione dall’esercizio della professione disposto dal GIP di Roma con
ordinanza del 27 agosto 2022, alla quale il COA di Avellino ha dato esecuzione in data
1 settembre 2022, determina la durata effettiva della sanzione disciplinare nella
sospensione dell’Avv. [RICORRENTE] dall’esercizio della professione per il residuo
periodo di sei mesi, rigettando, per il resto, il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per
finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati
22
identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Federica Santinon f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
23-02-2026 01:06
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