L'avvocato zerista e crediti formativi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 289 del 20 ottobre 2025
1
R.G. N. 146/24 RD n. 289/25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero
della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO Componente
- Avv. Paola CARELLO Componente
- Avv. Giampiero CASSI Componente
- Avv. Claudio CONSALES Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Biancamaria D’AGOSTINO Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS Componente
- Avv. Francesco FAVI Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Antonino GALLETTI Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA’ TASCONA Componente
- Avv. Alessandro PATELLI Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Giovanni STEFANI’ Componente
- Avv. Antonello TALERICO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto in proprio dall’avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (c.f.
[OMISSIS], pec [OMISSIS]), elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OMISSIS].
il ricorrente avv. [RICORRENTE] è presente;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, regolarmente citato, nessuno è presente;
2
Udita la relazione del Consigliere avv. Paolo Feliziani;
Inteso il P.G. il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento della richiesta subordinata di
riduzione della misura disciplinare.
il ricorrente si riporta al ricorso ribadendo la necessità di cure mediche e le conseguenti
difficoltà anche nell’ambito della professione ed insiste nell’accoglimento del ricorso
ADR del Presidente “il precedente deontologico è sempre relativo al mancato assolvimento
dell’obbligo formativo”
FATTO
La vicenda disciplinare trae origine dalla riunione di due procedimenti (n. 279/23 e n. 280/23)
promossi d’ufficio dal COA di Bologna a carico dell’avv. [RICORRENTE], il quale per i trienni
2014/2016 e 2017/2019 non risultava aver adempiuto al dovere di aggiornamento
professionale e di formazione continua. Fatti gli avvisi di rito, in difetto di alcuna difesa da parte
del segnalato, nei confronti dello stesso veniva proposto dal Consigliere istruttore, ed
approvato dalla Sezione, il seguente capo di incolpazione:
“Violazione degli artt. 15 e 70 comma 6 CDF (art. 13 commi I e II CDF previgente) e art. 11 L.
247/12 per non avere adempiuto al dovere di aggiornamento professionale e di formazione
continua, non assolvendo all’obbligo formativo nel triennio 2014-2016 e omettendo di
conseguire in tale periodo alcun credito formativo rispetto ai n. 75 prescritti per detto triennio
ed inoltre per il triennio 2017-2019 omettendo di conseguire in tale periodo alcun credito
formativo rispetto ai n. 60 prescritti
t, ed in tal modo non rispettando i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio
dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi ed i programmi formativi.
In Bologna, dal 01/01/2014 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 31/12/2019.”.
L’avv. [RICORRENTE] non produceva difese né avanzava richieste ed il CDD di Bologna in
data 8.01.2024, su conforme richiesta dell’Istruttore, ne deliberava il rinvio a giudizio.
All’esito dell’udienza del 22.03.2024, cui l’incolpato non partecipava, il CDD, rilevato come
risultasse documentalmente provato, oltre che mai sostanzialmente contestato
dall’interessato, che per i trienni indicati nel capo di incolpazione l’avv. [RICORRENTE] non
aveva assolto l’obbligo formativo non avendo acquisito per i detti periodi alcun credito, senza
aver avanzato richiesta di esenzione dal dovere di aggiornamento professionale e di
formazione continua e/o addotto alcuna giustificazione, in assenza di qualsivoglia difesa da
parte dell’incolpato comminava a quest’ultimo la sanzione della sospensione dall’esercizio
della professione per due mesi.
Il CDD motivava la congruità della sanzione inflitta in misura aggravata in ragione, da un lato,
della condotta di apatia ed indifferenza verso la formazione tenuta dall’incolpato ritenendola di
3
per sé indicativa di “mancanza della dovuta serietà professionale”, dall’altro del non aver l’avv.
[RICORRENTE] svolto alcuna difesa né partecipato al procedimento nonché, da ultimo,
dell’esistenza di precedente disciplinare a carico dello stesso.
L’avv. [RICORRENTE], difendendosi autonomamente, ha proposto tempestiva impugnazione
avverso la decisione del CDD di Bologna chiedendo in via principale che il CNF, riconosciuta
la sussistenza di uno stato di necessità dovuto a malattia personale, lo prosciolga dalle
contestazioni disciplinari mossegli; in subordine, che gli venga applicata la più mite sanzione
della censura in luogo della sospensione di due mesi dall’esercizio della professione forense.
Il ricorso si articola in due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione del CDD di Bologna in quanto non aveva
tenuto conto dello stato di necessità in cui egli versava. Al riguardo l’avv. [RICORRENTE]
rappresenta come sin dal 2012 soffrisse disturbi “di natura neurologica che generano eccessi
e/o deficit dell’attività neuronale” a causa dei quali si era dovuto ripetutamente recare al Pronto
Soccorso per crisi convulsive. Tali condizioni gli avevano impedito di svolgere con regolarità la
professione in quanto lo stato di malattia gli aveva imposto “di impiegare molto tempo per le
cure e per gli accertamenti medici oltre a limitare sensibilmente la capacità produttiva a causa
dell’insorgere di forti emicranie e vertigini conseguenti alla assunzione di farmaci che incidono
sullo spettro neurologico”. con ripercussioni anche di natura psicologica tali da rendere
necessario l’avvio di un percorso di psicoterapia. Situazione che aveva pesantemente inciso
in senso negativo sull’organizzazione degli impegni e dell’attività professionale, sulla resa
produttiva della stessa e sulla possibilità di assolvere all’obbligo formativo. In relazione ed a
riprova di quanto dedotto l’avv. [RICORRENTE] allega al proprio ricorso anche una copiosa
documentazione medica attestante le patologie denunciate. A giustificazione della mancata
richiesta di esonero dagli obblighi formativi adduce il ricorrente ragioni di riservatezza e di
dignità personale.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’eccessiva afflittività della sanzione comminata
dal CDD di Bologna rispetto all’effettiva gravità dell’illecito. In particolare chiede che si tenga
conto, per un verso, della scriminante dello stato necessità per grave malattia, motivo per cui
non aveva adempiuto all’obbligo di formazione continua, e, per altro verso, delle gravi
conseguenze che gli deriverebbero dalla sanzione irrogata sia dal punto di vista economico
che rispetto alle posizioni processuali dei propri assistiti. Rappresenta altresì il ricorrente la
necessità di dover far fronte alle esigenze del suo nucleo familiare che, in caso di conferma
della sanzione della sospensione, verrebbero gravemente compromesse sia sotto il profilo del
sostentamento economico che dell’assolvimento degli obblighi genitoriali e di accudimento nei
4
confronti del figlio appena undicenne. Per tali motivi, invocando precedenti pronunce in tal
senso di questo Consiglio, chiede che la sanzione venga ridotta alla censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente all’esame della vicenda sotto il profilo del merito, deve essere affrontata la
questione della prescrizione dell’azione disciplinare con riferimento alla condotta omissiva
relativa al triennio 2014-2016, questione invero non sollevata dal ricorrente e tuttavia rilevabile
d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a ragione della natura
pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità
intermedia, quale l’ordine professionale (da ultimo: CNF 25 marzo 2023 n. 40, e, in sede di
legittimità, Cass. SS.UU. 19 giugno 2023 n. 17496).
E’ pacifico che ai sensi della normativa previgente il termine di prescrizione dell’azione
disciplinare risultava pari a cinque anni (art. 51 R.D.L. 1578/1933); altrettanto pacifico è che ai
sensi della nuova disciplina dettata dall’art. 56 della vigente legge professionale l’azione
disciplinare si prescrive in sei anni dal fatto e che, qualora ricorrano specifiche ipotesi
interruttive (tra le quali la notifica della decisione del CDD), il termine si interrompe iniziando
nuovamente a decorrere, non potendo tuttavia superare il termine massimo di prescrizione
previsto in sette anni e sei mesi. La Suprema Corte ha precisato che la nuova disciplina non si
applica agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore (Cass. SS.UU. 5596/20). Al
procedimento in esame deve tuttavia applicarsi la nuova disciplina in quanto le condotte
contestate si sono svolte, rispettivamente, dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2016 e dal
1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. La disciplina ratione temporis applicabile al caso di
specie è dunque quella dettata dall’art. 56 della legge 247 del 2012 atteso che l’illecito
contestato si è consumato solo dopo l’entrata in vigore della predetta normativa. Infatti, il
mancato assolvimento dell’obbligo formativo rientra nell’alveo degli illeciti istantanei di
carattere omissivo (CNF, Sentenza n. 98/2023) per cui deve ritenersi che la condotta
disciplinarmente rilevante sia cessata nel momento in cui è terminato il triennio di riferimento
senza che sia stato assolto da parte dell’incolpato il detto obbligo, vale a dire alla data del 31
dicembre 2016.
Rispetto a tale data, per il primo triennio (id est dal 1°/01/2014 al 31/12/2016), pur potendosi
applicare alla fattispecie il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi in ragione
degli intervenuti di atti interruttivi, costituiti in particolare dalla comunicazione all’iscritto della
“notizia dell’illecito”, avvenuta in entrambi i procedimenti in esame prima dello spirare del
termine sessennale che pertanto risulta tempestivamente ed efficacemente interrotto (dal COA
di Bologna con PEC 8.04.2022 e 22.06.2022.ì, e successivamente dal CDD con PEC
5
24.07.2022), l’azione disciplinare quanto al triennio 2014-2016 risulta ormai prescritta a far
data dal 30 giugno 2024.
Ciò doverosamente rilevato, con riguardo alla violazione disciplinare del mancato assolvimento
del dovere di aggiornamento professionale e formazione continua contestata con riferimento
al triennio 2017-2019 osserva il Collegio quanto di seguito. Sulla sussistenza della condotta
omissiva non c’è invero contestazione da parte del ricorrente, il quale si limita esclusivamente
ad addurre a propria giustificazione e discolpa un asserito stato di necessità dovuto a motivi di
salute. Sotto tale profilo mette conto tuttavia rilevare, da un lato, la non univocità e
concludenza della documentazione medica allegata al ricorso che, quanto al periodo in esame,
attesta un unico episodio di malore di sospetta natura comiziale (accesso al Pronto Soccorso
per crisi convulsiva del 26.02.2019 in relazione al quale l’avv. [RICORRENTE] è stato dimesso
il giorno successivo con la seguente diagnosi: “si conferma l’ipotesi di crisi epilettiche a
frequenza rara”) di per sé non sufficiente a giustificare la contestata condotta di totale
omissione dell’obbligo formativo per l’intero triennio; da altro lato, neppure appaiono
condivisibili, e comunque rilevanti, le ragioni di dignità e di riservatezza addotte a
giustificazione della mancata richiesta al COA di esonero, totale o parziale, dall’obbligo
medesimo per motivi di salute, peraltro neppure dedotte avanti al CDD nel corso del
procedimento disciplinare ma denunciati e documentati solo nella presente sede. Il primo
motivo di ricorso, in parte qua, va pertanto rigettato.
Merita viceversa accoglimento il secondo motivo di gravame addotto a sostegno della richiesta
di applicazione della censura, che peraltro già costituisce sanzione aggravata rispetto a quella
edittale dell’avvertimento prevista dall’art. 70 CDF, comma 6. Al riguardo si pone, semmai, il
problema se ed eventualmente in qual misura il ricorrente possa essere ritenuto meritevole di
una sanzione aggravata.
Il CDD giustifica l’irrogazione della sospensione per due mesi, sanzione aggravata nella misura
massima ex art. 22 L.247/2012, sottolineando la totale elusione dell’obbligo formativo, “la
condotta di apatia ed indifferenza della formazione tenuta dall’incolpato” che “denota
mancanza della dovuta serietà professionale”, nonché la presenza di un precedente
disciplinare, che dallo scrutinio degli atti risulta essere costituito da un avvertimento risalente
al 2018. Appositamente interpellato dal Presidente del Collegio in sede di udienza l’avv.
[RICORRENTE] ha precisato che tale provvedimento disciplinare gli era stato comminato per
essersi reso responsabile della medesima violazione deontologica con riguardo al periodo
2010-2013. Atteso, come già ricordato, che la sanzione edittale per la violazione disciplinare
contestata è quella dell’avvertimento, e che la giurisprudenza di questo Consiglio è
tendenzialmente orientata per l’applicazione della censura solo nei casi più gravi o di
6
reiterazione della violazione (CNF, Sentenza n.197 del 5 novembre 2021), criterio che pare
giusto e corretto applicare anche al caso di specie assumendo rilevanza quanto al giudizio di
gravità la specificità del precedente e la condotta elusiva dell’obbligo formativo pure tenuta nel
triennio 2014-2016, quantunque non più sanzionabile per maturata prescrizione dell’azione
disciplinare, ma al contempo dovendosi tener conto a favore del ricorrente del più limitato
ambito della violazione disciplinare sanzionabile per mancato assolvimento dell’obbligo
formativo limitata ad un solo triennio, ed al contempo ritenendosi meritevoli di una qualche
considerazione le particolari condizioni di salute del ricorrente, sebbene non giustificative del
mancato ricorso al pur previsto procedimento per ottenere l’esonero dagli obblighi formativi e
di aggiornamento. Valutati complessivamente ed unitariamente tutti gli anzidetti elementi,
questo Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta subordinata avanzata dal ricorrente di
riduzione della sanzione comminatagli a quella della censura, fatta propria anche dal P.G.,
P.Q.M.
Visti gli artt. 52 e seguenti del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio
1934, n. 36, e gli artt. 59 e seguenti del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37,
il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso, e per l’effetto ridetermina la
sanzione comminata al ricorrente in quella della censura.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
03-03-2026 05:40
Richiedi una Consulenza