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Sentenza

In materia di tutela sanitaria dei minori affetti da disturbo dello spettro auti...
In materia di tutela sanitaria dei minori affetti da disturbo dello spettro autistico, rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza, ai sensi della legge n. 134 del 2015 e dell’articolo 60 del Dpcm 12 gennaio 2017, la terapia riabilitativa basata sulla metodologia dell’Analisi Comportamentale Applicata (Aba), in quanto fondata sulle più avanzate evidenze scientifiche.
MINORI - Autismo e diritto alla terapia Aba nei Lea: obbligo di presa in carico del SSN e risarcibilità dei danni per mancata erogazione

(articolo 1 del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 502; Legge 18 agosto 2015 n. 134, “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”; articolo 32 della Costituzione)

In materia di tutela sanitaria dei minori affetti da disturbo dello spettro autistico, rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza, ai sensi della legge n. 134 del 2015 e dell’articolo 60 del Dpcm 12 gennaio 2017, la terapia riabilitativa basata sulla metodologia dell’Analisi Comportamentale Applicata (Aba), in quanto fondata sulle più avanzate evidenze scientifiche. Ne consegue che l’azienda sanitaria territorialmente competente è tenuta alla presa in carico del minore, anche mediante erogazione indiretta o rimborso delle spese sostenute per trattamenti privatamente effettuati, ove risulti accertata, anche tramite consulenza tecnica d’ufficio, l’appropriatezza e l’efficacia della terapia in relazione alle condizioni cliniche del paziente. L’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di assicurare la prestazione sanitaria legittima altresì la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute, nonché del danno non patrimoniale, ivi compreso quello da perdita di chance del minore, mentre non è configurabile il danno da ritardo in assenza di esercizio di un potere autoritativo.

    Tar Calabria Reggio Calabria, sentenza 2 gennaio 2026 n. 1 - Pres. Criscenti, Ref. Est. Mazzulla
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale … del 2024, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-a -
OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv.
Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda S.P.D.R.C., non costituita in giudizio;
per l'accertamento:
- dell'illegittimità del silenzio serbato dall'A.D.R.C. rispetto alla richiesta di presa in carico in via
diretta o indiretta del minore-OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. n. 134
del 2015;
nonché per l'accertamento:
- dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in accoglimento dell'istanza dei
ricorrenti entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario
ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a. e conseguente condanna a provvedere;
- del diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, risultante dal dover
provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall'A., anche quale danno
da ritardo, e conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 31-117 c.p.a., i ricorrenti, all'uopo rinviando alla documentazione sanitaria in
atti, hanno premesso di esercitare la potestà genitoriale su figlio-OMISSIS-, nato a R. C. il -OMISSIS-
, affetto da disturbo dello spettro autistico con compromissione del linguaggio, giusta diagnosi
effettuata, nel novembre 2018, dall'Ospedale di -OMISSIS- e, successivamente, confermata
dall'O.P.B.G.D.R. laddove, nel luglio del 2019, il minore veniva ricoverato, con prescrizione di avvio
alla terapia comportamentale, a carattere intensivo (diagnosi di "Disturbo dello spettro autistico con
livello di gravità 2 per l'area affetto sociale e livello 1 per l'area comportamenti ripetitivi e ristretti".
Prescritta terapia comportamentale a carattere intensivo specifica per i disturbi dello spettro autistico
come da linea guida ISS 2011).
Con verbale del -OMISSIS-, la commissione medica dell'INPS riconosceva il minore invalido, con
diritto all'indennità di accompagnamento.
1.1 In data 12.09.2022, l'A.D.R.C. confermava ulteriormente la diagnosi funzionale di autismo, senza
tuttavia prescrivere alcun piano terapeutico, specifico per l'autismo. La famiglia -OMISSIS- si
vedeva, dunque, costretta a rivolgersi al Centro privato Prometeo, laddove, dal mese di maggio 2022
fino a luglio del 2023, il minore veniva sottoposto alla terapia comportamentale con il metodo cd.
A.B.A. per 8 ore settimanali, conseguendo dei progressi.
1.2 Stante l'impossibilità di continuare a sostenere gli ingenti costi del trattamento terapeutico
erogato privatamente, parte ricorrente, con nota del 27.06.2023, inviata a mezzo pec all'A.D.R.C. ed
alla Regione Calabria, chiedeva una immediata presa in carico del minore con l'erogazione della
terapia, con metodologia ABA, nonché il rimborso degli importi medio tempore corrisposti per la
medesima terapia riabilitativa.
2. Attesa l'inerzia dell'amministrazione, i genitori hanno, quindi, proposto l'odierno ricorso,
chiedendo di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'A.D.R.C., con conseguente condanna
della stessa: - a prendere in carico il minore, in via diretta o indiretta, per l'erogazione del trattamento
abilitativo di 40 ore settimanali per sei giorni a settimana, o comunque per un numero di ore non
inferiore a 20 ore settimanali; - al rimborso di tutte le spese fin qui sostenute, a titolo di corrispettivo
per la terapia abilitativa erogata, pari al complessivo importo di € 15.078,00 nonché al rimborso delle
ulteriori fatture che saranno emesse sino alla pronuncia della sentenza, oltre interessi e rivalutazione
da ciascuna fattura sino all'effettivo soddisfo;
- accertare dichiarare e statuire che l'inadempimento dell'A.D.R.C. ha cagionato un grave danno sia
al minore in termini di perdita di chance, sia ai genitori in termini di danno patrimoniale e non
patrimoniale, nonché da ritardo; per l'effetto, condannare l'A.D.R.C. al relativo risarcimento del
danno per l'importo che risulterà in corso di causa, ovvero per l'importo che sarà ritenuto di
giustizia.
3. Il ricorso risulta affidato ad un'unica articolata censura appresso sintetizzata.
- "1. Violazione della L. n. 134 del 2015. Violazione dell'art. 32 della Costituzione - eccesso di potere
per ingiustizia manifesta - irragionevolezza - inefficacia ed inefficienza dell'azione Amministrativa.";
Il diritto del minore a ricevere dall'A. territorialmente competente, quale trattamento del disturbo
dello spettro autistico da cui è affetto, la somministrazione di terapia, mediante metodologia A.B.A.,
troverebbe titolo, innanzitutto, nell'art. 32 della Costituzione, nonché nelle fonti normative appresso
indicate, funzionali a darvi concreta attuazione: l'art. 1 commi 2 e 3 D.Lgs. n. 502 del 1992; la L. n.
833 del 1978; L. n. 134 del 2015 la quale prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute,
il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi
dello spettro autistico (art. 1), prescrivendo (art. 2) che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee
guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base
dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura
scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali; le cd. "Linee guida per il trattamento
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti", pubblicate nel 2011, aggiornate
nel 2015 ed inserite nel sistema nazionale delle Linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e del
Ministero della Salute, le quali avrebbero riconosciuto espressamente la validità scientifica del
metodo cd. A.B.A. relativamente ai soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico.
4. L'A.D.R.C. non si è costituita.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio, previa riqualificazione dell'azione in base ai suoi elementi
sostanziali e conseguenziale mutamento del rito, sensi dell'art. 32, comma 2 c.p.a., ha ritenuto, ex
art. 55 comma 10 c.p.a., che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la celere
fissazione dell'udienza pubblica di discussione del ricorso, nel contempo disponendo C.T.U. in
ordine allo stato di salute del minore nonché al trattamento terapeutico di cui lo stesso dovesse
necessitare in ragione del disturbo dello spettro autistico certificato in atti.
6. In particolare, il Tribunale ha nominato, quale C.T.U., il dott. ..., Specialista in Psichiatria e
Neuropsichiatria, finalizzata a dare risposta ai seguenti quesiti:
"1. accerti le condizioni cliniche del minore in relazione alla patologia dedotta in ricorso;
2. esamini le evidenze scientifiche della cura e terapia richieste per un concreto beneficio alla salute
del minore ricorrente secondo un giudizio di appropriatezza delle stesse;
3. verifichi l'inerenza delle cure e della terapia in relazione alle condizioni cliniche del minore come
sopra accertate, tenendo anche conto delle Linee Guida allegate da parte ricorrente;
4. determini, infine, la durata del trattamento riabilitativo utile al minore con particolare riferimento
alla metodologia ABA, ove ritenuta inerente alle accertate condizioni cliniche, indicando le
corrispondenti ore settimanali di terapia da prestare".
7. In data 5.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto il rinvio delle operazioni peritali - il cui inizio era fissato
per il giorno 13.01.2025 - poichè che il minore, unitamente alla famiglia, si trovava in -OMISSIS-, con
conseguente difficoltà negli spostamenti, tenuto conto degli eventi bellici in atto; per le medesime
ragioni, con successiva istanza del 10.03.2025, hanno chiesto un rinvio della trattazione della causa
nel merito.
8. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha accordato il differimento richiesto, nel contempo
disponendo la rinnovazione dei termini per l'espletamento della C.T.U.
9. L'elaborato peritale veniva depositato in data 12.09.2025.
10. Con successiva memoria del 13.10.2025, corredata della fattura comprovante il pagamento
dell'acconto relativo al compenso del C.T.U., parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del
ricorso.
11. In occasione dell'udienza pubblica del 3 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il ricorso è, in parte, fondato.
Viene all'esame del Collegio l'accertamento del diritto soggettivo del minore-OMISSIS-, nato a R. C.
il -OMISSIS-, affetto da "Disturbo dello spettro Autistico di grado moderato, caratterizzato da deficit
comunicativo, linguistico e relazionale con disturbo della regolazione emotivo-comportamentale e
con ritardo globale dello sviluppo" (cfr. certificati attestanti la diagnosi, confermata dal C.T.U.), ad
essere sottoposto al trattamento terapeutico mediante la metodologia dell'analisi comportamentale
applicata, cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), a cura dell'A.D.R.C., territorialmente
competente.
13. Preliminarmente, il Collegio prende atto delle statuizioni rese, in punto di giurisdizione, dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1781 del 20.01.2022, secondo cui la pretesa
del minore, affetto da autismo, ad essere sottoposto a trattamento terapeutico a cura del S.S.N. rientra
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett c) c.p.a.
Ciò nella misura in cui la tutela del diritto del minore affetto da "disturbo dello spettro autist ico" ad
essere "curato" dal Servizio Sanitario Nazionale "implica l'attività discrezionale, sia amministrativa
che tecnica" dell'amministrazione sanitaria "con la conseguenziale devoluzione della controversia al
GA in virtù della citata disposizione cod. proc. amm. (v. in tal senso, diffusamente, Sez. U.,
Ordinanze n. 20164 del 24/09/2020, Riv. 658855-01)" (così ordinanza Sez. Unite n. 1781/2022).
La statuizione circa l'attrazione della controversia in esame nell'alveo della giurisdizione cd.
esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. c) c.p.a., legittima, dunque, il giudice amministrativo
all'accertamento dell'esistenza del diritto soggettivo del minore "autistico" ad essere sottoposto al
trattamento terapeutico specificamente richiesto a ciò non ostando, proprio in considerazione della
natura "esclusiva" della giurisdizione in parola, la discrezionalità esistente in capo
all'amministrazione sanitaria circa l'individuazione del modello terapeutico più adeguato a fronte
della patologia diagnosticata (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del
12/04/2016).
13.1 Tanto premesso in punto di giurisdizione, l'apprezzamento - quanto all'an debeatur - del diritto
del minore ad essere sottoposto, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a terapia con il metodo
dell'analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A., passa dalla preliminare ricognizione della
normativa vigente in materia.
14. Occorre, cioè, ricostruire il quadro normativo di riferimento per comprendere se il trattamento
A.B.A. (analisi comportamentale applicata - Applied Behaviour Analysis), invocato dai ricorrenti,
rientri nel novero delle prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute e, come tale, sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di
Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale.
Vengono, dunque, in rilievo, oltre alle previsioni normative di cui agli artt. 1 e 3 septies commi 4 e 5
D.Lgs. n. 502 del 1992, D.Lgs. n. 502 del 1992, la disposizione di cui all'art. 26 L. n. 833 del 1978,
rubricato "Prestazioni di riabilitazione" secondo cui: "Le prestazioni sanitarie dirette al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da
qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria
locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni
con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati
dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale".
14.1 Con specifico riferimento ai disturbi dello spettro autistico, soccorrono, altresì, le disposizioni
di cui alla L. n. 134 del 2015 ("Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone
con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie") secondo cui:
- art. 2: "L'Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello
spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche
e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed
internazionali";
- art. 3: "Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto
per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro
autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato,
mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili";
- art. 4: "Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto
dall'articolo 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione
dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei
disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico,
di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo
sono aggiornate con cadenza almeno triennale".
15. Nel 2015, il predetto Istituto Superiore ha aggiornato le Linee guida n. 21 del 2011 concernenti "il
trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti", le quali contengono
un chiaro riferimento al fatto che la maggioranza dei programmi intensivi comportamentali per i
disturbi dello spettro autistico si basano sui principi della modificazione comportamentale
utilizzando l'analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis, ABA). Si tratta di
programmi intensivi, di solito da 20 a 40 ore la settimana, il cui obiettivo primario è l'intervento
precoce rivolto a bambini di età prescolare, solitamente mediato dai genitori, con il supporto di
professionisti specializzati.
15.1 Il successivo D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 (avente a oggetto la "definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502")
ha, poi, definito i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA).
In particolare, per quanto qui di interesse, l'articolo 60, comma 1, ha previsto che "ai sensi della L. 18
agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro
autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato,
mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche", con la
precisazione, di cui al comma successivo, secondo cui "ai sensi dell'art. 4 della L. 18 agosto 2015, n.
134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa
in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza,
all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di
Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno
triennale".
Le Linee guida concernenti "il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli
adolescenti" sono state di recente aggiornate dall'Istituto Superiore di Sanità (09/10/2023).
16. La ricostruzione sopra operata circa le fonti del diritto sul tema consente di affermare come, in
coerenza con quanto sostenuto dai ricorrenti, tra i programmi funzionali alla cura dell'autismo,
erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, in quanto contemplati
nelle Linee Guida dell'Istituto superiore della sanità in applicazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza (cd. L.E.A.), l'analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis - A.B.A.)
costituisca uno dei modelli prescritti per l'approccio terapeutico nei confronti dell'autismo.
Si tratta di una metodica basata sull'uso della scienza del comportamento per la modifica di
comportamenti socialmente significativi, che, come del resto affermato dallo stesso Consiglio di
Stato, "rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, comma 7, D.Lgs. n. 502 del 1992,
intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie "che presentano, per specifiche
condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute,
a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate", nonché tra le metodiche basate
sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all'art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017" (cfr. Consiglio
di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2129).
17. Tanto premesso in linea generale e venendo al caso in esame, non vi sono ragioni per discostarsi
dalle puntuali valutazioni svolte dal C.T.U., dott. ..., Specialista in Neuropsichiatria Infantile il quale,
previo esame della documentazione medica in atti e sottoposizione a visita del minore, ha accertato
quanto segue:
"a) il bambino -OMISSIS--OMISSIS- è affetto da ""Disturbo dello spettro Autistico di grado moderato,
caratterizzato da deficit comunicativo, linguistico e relazionale con disturbo della regolazione
emotivo-comportamentale e con ritardo globale dello sviluppo" ed ha ottenuto un buon
miglioramento del linguaggio e del comportamento con terapia ABA iniziata all'età di 3 anni (anno
2019);
b) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto
beneficio alla salute della minore;
c) tenendo in considerazione le condizioni cliniche del minore e le linee guida dell'Istituto Superiore
della Sanità si può affermare che l'approccio con metodologia ABA con le attuali otto ore di
trattamento settimanale è inerente alle stesse ma è di scarsa intensità;
d) per le condizioni cliniche in cui si trova il bambino, lo stessa necessita, per la sua età, di un
trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata; si ritengono
pertanto necessarie e sufficienti quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA da
effettuare anche in ambito scolastico e familiare e da utilizzare, a discrezione del terapista, anche per
la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti.
La durata del trattamento, vista ancora la necessità di miglioramento del linguaggio e dei disturbi
comportamentali, è da considerare almeno fino all'età di 13 (tredici) anni con successiva
rivalutazione delle condizioni cliniche del bambino e della eventuale necessità di continuazione,
riduzione o sospensione della terapia".
Le suddette valutazioni peritali, in uno al quadro normativo sopra tratteggiato, comprovano,
dunque, l'esistenza del diritto del minore ad essere preso in carico dall'A.D.R.C. ai fini
dell'erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da
terzi, del trattamento terapeutico nei termini sopra indicati.
18. Deve essere accolta, sia pure nei termini che seguono, anche la domanda avente ad oggetto il
rimborso, a cura dell'amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, delle spese
documentate in atti corrispondenti e connesse alla terapia A.B.A. prestata in favore del minore da
parte di professionisti privati.
18.1 Dalla documentazione fiscale versata in giudizio si evince invero come il minore, in data
12.09.2022, veniva preso in carico dall'A.D.R. (cfr. certificazione in atti), senza tuttavia la prescrizione,
ancorché in forma indiretta, a carico del S.S.N. dello specifico trattamento terapeutico con
metodologia A.B.A., ritenuta dal C.T.U. "scientificamente valida" ed idonea ad apportare un concreto
beneficio alla salute del minore (così si legge nelle conclusioni della perizia in atti).
19. Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l'obbligo (an debeatur) dell'A. di fornire al minore,
il trattamento terapeutico con metodologia A.B.A., mediante rimborso delle spese sostenute, a tale
titolo, con decorrenza dal mese di ottobre 2022 ed il conseguente diritto dei ricorrenti, al risarcimento
dei danni patrimoniali derivanti dall'inadempimento, da parte dell'A.S.P., del suddetto obbligo.
19.1 Tali danni coincidono con l'importo complessivo delle fatture emesse da professionisti privati a
fronte della somministrazione del trattamento terapeutico in questione, il cui ammontare, in ragione
della documentazione fiscali in atti, è pari a complessivi € 5.638,00 di cui:
- € 1.800,00 quale corrispettivo della terapia ABA erogata, da ottobre a dicembre 2022 (fatture in atti);
- € 3.838,00 quale corrispettivo della terapia ABA erogata, da gennaio a giugno 2023 (fatture in atti).
Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l'A. ha già corrisposto
a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate.
20. Merita, altresì, di essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai
genitori del minore in termini di ansia e frustrazione derivanti, in via presuntiva ed indiziaria, ex
art. 2729 c.c., dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
Trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo
ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5.10.2023,
n. 747; 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679;
22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936).
21. Avuto riguardo al cd. quantum debeatur, le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cassazione
civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Ciò posto, appare equo liquidare, in favore dei genitori, la somma di € 500,00 ciascuno a titolo di
danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell'A.D.R.C., all'istanza di
attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore.
22. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per perdita di chance, patiti
dal minore, la stessa deve essere accolta.
I ricorrenti hanno chiesto di essere risarciti, per equivalente, del danno corrispondente ai
miglioramenti che il minore avrebbe potuto ottenere se avesse beneficiato di un trattamento
terapeutico con una frequenza superiore rispetto a quella fin qui assicurata.
Gli accertamenti medici svolti dal C.T.U. dott. ..., da cui non vi è ragione di discostarsi e che sono
stati condivisi dai ricorrenti, hanno confermato la necessità della terapia A.B.A. con una modalità
(quindici ore settimanali) superiore rispetto a quella fin qui erogata, ovvero otto ore settimanali circa.
Sicché, ad avviso del Collegio, sussistono in atti elementi e circostanze di fatto da cui poter inferire
che ove il minore fosse stato sottoposto a 15 anziché a 8 ore settimanali avrebbe avuto una chance di
miglioramento ulteriore, rispetto a quello riscontrato dal C.T.U. quale conseguenza immediata e
diretta della terapia svolta da professionisti privati. Tale perdita di chance è risarcibile per
equivalente e, tenuto conto della natura non patrimoniale dei nocumenti patiti, può essere liquidata
in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di € 1.000,00 (cfr. tra le tante, Cassazione civile
sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
23. Quanto, infine, alla voce di danno "da ritardo", trattandosi della domanda di accertamento di un
diritto soggettivo e non anche di un giudizio per l'accertamento dell'illegittimità di un contegno
inerte della p.a. nell'esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
24. In conclusione, il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore-
OMISSIS-, nato a R. C. il 1-OMISSIS-, ad essere preso in carico dall'A.D.R.C. ai fini dell'erogazione,
in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, di un
trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata pari a
quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA da effettuare anche in ambito scolastico e
familiare e da utilizzare, a discrezione del terapista, anche per la formazione e supporto della
famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, vista ancora la necessità di miglioramento del
linguaggio e dei disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all'età di 13 (tredici) anni
con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche del bambino e della eventuale necessità di
continuazione, riduzione o sospensione della terapia.
25. È fondata, sia pure in parte, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini
summenzionati, con la conseguente condanna dell'A.D.R.C. al pagamento, in favore dei genitori del
minore, della complessiva somma di € 5.638,00. Alle somme in questione dovranno essere detratte
quelle che, eventualmente, l'A. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate
dai ricorrenti.
25.1 È, altresì, fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad
oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore, con conseguente condanna
dell'A.D.R.C. al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 1.000,00.
25.2 È, infine, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a
titolo di perdita di chance, liquidato in via equitativa nella somma di € 1.000,00.
26. Sulle somme dovute a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali sono dovuti, quali accessori
naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria
via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla
presentazione dell'istanza del 27.06.2023 rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez.
III, 01/02/2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24468).
27. È, infondata, per le ragioni summenzionate, la domanda di risarcimento dei danni da ritardo.
28. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
29. Va posto definitivamente a carico dell'A. il compenso spettante al C.T.U., Dott. ... che, tenuto
conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida in € 700,00 oltre accessori di legge, detraendo da
tale somma l'anticipo già corrisposto al C.T.U., che l'A. è tenuta a rimborsare a parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, accertando e
dichiarando il diritto del minore-OMISSIS-, nato a R. C. il 1-OMISSIS-, ad essere preso in carico
dall'A.D.R.C. ai fini dell'erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di
terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A., ai sensi e nei
termini di cui in motivazione.
Per l'effetto condanna l'A.D.R.C. alla definitiva presa in carico del minore, ai fini dell'erogazione, in
via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, di un
trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata pari a
quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA da effettuare, almeno fino all'età di 13
(tredici) anni, anche in ambito scolastico e familiare e da utilizzare, a discrezione del terapista, anche
per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti, con successiva rivalutazione delle
condizioni cliniche del minore e della eventuale necessità di continuazione, riduzione o sospensione
della terapia.
Accoglie, in parte, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali fin qui patiti dai genitori del
minore, per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'A.D.R.C. al pagamento in
favore degli stessi dell'importo complessivo di € € 5.638,00, detratte le somme che, eventualmente,
l'amministrazione ha già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei
termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori e, per l'effetto,
condanna l'A.D.R.C. al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 1.000,00,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di
perdita di chance e, per l'effetto, condanna l'A.D.R.C. al pagamento, in favore dei ricorrenti quali
esercenti la potestà genitoriale sul minore, della complessiva somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno "da ritardo".
Condanna l'A. al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a
titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti
del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Condanna l'Azienda S.P.D.R.C. al pagamento, in favore del Dott. ..., delle spese di consulenza
tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell'anticipo di euro
€ 500,00, oltre accessori, già corrisposto giusta fattura in atti), detraendo da tale somma il predetto
anticipo, che l'A. è tenuta a rimborsare ai ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo
52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione
del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a
rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Conclusione
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento
dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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