Illecito consumare, peraltro in tribunale, rapporti sessuali con il magistrato incaricato di propri giudizi
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 280 del 6 ottobre 2025
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R.G. N. 302/21 RD n. 280 /25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Francesco NAPOLI Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO Componente
- Avv. Claudio CONSALES Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Biancamaria D’AGOSTINO Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS Componente
- Avv. Francesco FAVI Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Antonino GALLETTI Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA’ TASCONA Componente
- Avv. Francesca PALMA Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato il 14 ottobre 2021 dall’Avv. [RICORRENTE] del Foro di Catanzaro,
difesa dall’avv. [OMISSIS] del Foro di Lamezia Terme, elettivamente domiciliata nello studio
dell’avv. [OMISSIS] in [OMISSIS] a Roma, avverso la decisione emessa in data 28 luglio-10
settembre 2021 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro, notificata il 17
settembre marzo seguente, con la quale è stata applicata la sanzione della sospensione per
otto mesi dall’esercizio della professione;
per il ricorrente nessuno è comparso;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, regolarmente citato, nessuno è
presente;
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Il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTO
Il procedimento disciplinare trae origine da una segnalazione pervenuta dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno in data 17 gennaio 2020 con la quale si notiziava
della esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di più soggetti per reati di corruzione
in atti giudiziari, nell’ambito di un procedimento penale in cui era indagata anche l’avv.
[RICORRENTE], sebbene non destinataria di richiesta di adozione di misure cautelari.
Il Consiglio di Disciplina acquisiva il fascicolo del procedimento penale, contenente gli
interrogatori a carico dei coimputati e, in particolare, del magistrato dott. [AAA], e deliberava
di procedere senza attendere l’esito del procedimento penale, in virtù del principio di
autonomia del procedimento disciplinare, rigettando la richiesta di sospensione presentata
dall’incolpata.
Il Consiglio di Disciplina deliberava l’apertura del procedimento disciplinare con i seguenti
capi d’incolpazione:
“Per avere l'avvocato [RICORRENTE] agito in violazione dei principi deontologici di cui
agli articoli: 2, 4, 6, 9, 20 del Codice Deontologico Forense, per avere tenuto, anche al di
fuori dell'esercizio dell'attività professionale e nella vita privata, condotta volontariamente
inosservante dei doveri e delle regole di condotta imposti dalla legge e dalla deontologia,
consistita nell'aver esercitato attività professionale in contrasto ai doveri di correttezza,
probità, indipendenza, dignità, decoro e di salvaguardia della propria reputazione e della
immagine della professione forense; in particolare:
a) per aver tenuto comportamenti personali obliqui ai richiamati principi deontologici,
intrattenendo rapporti personali, confidenziali e sessuali con il dott. [AAA], quale Presidente
della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, il quale ometteva di astenersi,
avendone l’obbligo ai sensi dell’art. 51, comma 2, c.p.c., dal comporre la sezione giudicante
nei ricorsi tributari assegnati al suo collegio nei quali il ricorrente parte privata era
patrocinato dall’avvocato [RICORRENTE], adottando sentenze di accoglimento di ricorsi
presentati dallo stesso fra i quali una sentenza depositata il 22/02/2019, di cui il magistrato
preannunziava il deposito all’avv. [RICORRENTE] il 21/02/2019 alle ore 12:56 circa,
consegnando indebitamente al magistrato utilità consistite in prestazioni sessuali, di cui
almeno sedici documentate nel corso delle investigazioni, avvenute il 13.2.2019, il
21.2.2019, il 27.2.2019, il 18.3.2019, il 26.3.2019, il 29.3.2019, il 5.4.2019, il 12.4.2019, il
18.4.2019, il 30.4.2019, il 14.5.2019, il 22.5.2019, il 10.6.2019, il 12.6.2019 ed il 21.6.2019
presso gli uffici della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro. Così, richiedendo e
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ottenendo, in dispregio dei doveri deontologici, l’interesse del giudice [AAA] su alcune
procedure patrocinate, avendo con lo stesso magistrato rapporti personali e sessuali, anche
all’interno dell’ufficio della Commissione Tributaria, per innumerevoli volte.
In Catanzaro dal 13.2.2019 al 21.6.2019;
b) per aver chiesto l’interessamento del giudice [AAA] su una causa rientrante nella sua
giurisdizione, approfittando del rapporto di personale amicizia e di stretta confidenza con lo
stesso magistrato, ed elargendo a questi la rilevante somma di denaro di euro 4.000,00 a
titolo di prestito, poiché il [AAA], Presidente della I sezione della Corte d’Assise d’Appello di
Catanzaro, nonché Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro,
abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induceva l’avvocato [RICORRENTE] a dare
detta somma in contanti, poi effettivamente consegnata in data 29/07/2019 dalla stessa
all’interno degli uffici della Commissione Provinciale Tributaria di Catanzaro.
In Catanzaro, lì 29/07/2019;
c) per aver violato l’art. 53 C.D.F., con le condotte sopra descritte, il dovere di tenere con i
magistrati rapporti improntati a dignità e reciproco rispetto, approfittando del rapporto di
amicizia e confidenza per ottenere e chiedere favori e preferenze;
d) per aver violato gli artt. 23.6 e 24.2 C.D.F., per aver tenuto, nell’esercizio dell’attività
professionale, comportamenti illeciti e fraudolenti sopra descritti, omettendo anche di
astenersi dal prestare l’attività in presenza di situazioni e interessi e rapporti riguardanti la
propria sfera personale – quali i rapporti confidenziali e anche di prestito instaurati con il
magistrato – tali da interferire con lo svolgimento dell’incarico e compromettendone
l’indipendenza;
e) per aver violato l’art. 63 C.D.F. per avere, con le plurime condotte sopra rappresentate,
violato il dovere di comportarsi in modo tale da non compromettere la dignità della
professione forense.”
All’esito dell’istruttoria, il Consiglio di Disciplina, ritenuta provata la responsabilità
disciplinare dell’incolpata per tutti i capi di incolpazione, applicava la sanzione della
sospensione per otto mesi dall’esercizio della professione.
Nel motivare la propria decisione, il Consiglio di Disciplina riteneva che l’incolpata, di là dalla
configurabilità di un rapporto corruttivo di rilievo penale (il procedimento penale si è concluso
con l’archiviazione nei confronti dell’avv. [RICORRENTE], non essendo stato possibile
individuare specifici giudizi tributari oggetto di mercimonio illecito o di rinvenire altro
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vantaggio illecito per l’incolpata), ha comunque violato le regole deontologiche intrattenendo
rapporti con un magistrato inadeguati e lesivi dell’immagine della professione.
Il fatto che l’incolpata ha intrattenuto una relazione sentimentale con il dott. [AAA] con
consumazione di rapporti sessuali anche all’interno dei locali della Commissione Tributaria,
dal febbraio al luglio 2019, è incontestato. Il comportamento dell’incolpata è stato ritenuto
deontologicamente rilevante nella misura in cui perseguiva una relazione sentimentale con
il magistrato mentre ella patrocinava due cause tributarie davanti alla Sezione e al collegio
presieduti dallo stesso magistrato.
In sede penale il dott. [AAA] ha dichiarato che l’incolpata, dopo l’inizio della loro
frequentazione, aveva avanzato una “richiesta di informazioni e, comunque, una
pronuncia favorevole” in una delle due cause da lei patrocinate; si trattava in particolare di
una causa già discussa, per la quale si attendeva il deposito della sentenza, anticipata dal
magistrato all’incolpata il giorno precedente il deposito.
Inoltre, l’incolpata è stata ritenuta responsabile di avere corrisposto al dott. [AAA] la somma
di € 4.000,00 nel luglio 2019, che la stessa aveva qualificato come prestito ma della quale
era risultato che non ne aveva mai chiesto la restituzione, come è stato confermato dal dott.
[AAA].
Il Consiglio di Disciplina ha evidenziato come, pure in assenza di un rapporto corruttivo,
l’incolpata aveva fatto affidamento su rapporti intimi con un giudice assegnato ad alcune
cause da lei patrocinate per avvantaggiarsi di una corsia preferenziale e costruendo una
condizione di privilegio, con una lesione dei doveri deontologici personali di dignità e decoro
nonchè dell’immagine della professione, conseguente alla alterazione dell'equilibrio
processuale e alla minaccia della credibilità della funzione sia giudiziaria che difensiva.
Rilevato quanto sopra con riferimento ai capi a), b) e c) d’incolpazione, con riguardo al capo
d) il Consiglio di Disciplina ha evidenziato che, indipendentemente dall’effettiva incidenza
dei vantaggi ottenuti, la natura del rapporto intrattenuto, in quanto idonea a compromettere
la libertà di giudizio del professionista e ad alterare l’equilibrio processuale, avrebbe dovuto
imporre all’incolpata il dovere di non mantenere i mandati difensivi.
Avverso la decisione del Consiglio di Disciplina l’incolpata ha proposto ricorso, sulla base di
quattro motivi.
Con il primo motivo (“Omessa ed immotivata valutazione degli esiti del procedimento penai,
in presenza di assoluta identità dei fatti”), l’incolpata contesta la decisione impugnata nella
misura in cui, pur a fronte di una forte connessione con il procedimento penale avviato nei
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confronti dell’incolpata, avrebbe omesso di acquisire e considerare i successivi sviluppi del
procedimento penale, che si è concluso con l’archiviazione dei capi d’accusa.
In particolare, contesta la valutazione della natura corruttiva dei rapporti intercorsi con il dott.
[AAA], fondata esclusivamente sull’iniziale prospettazione della Procura presso il Tribunale
di Salerno ma in seguito sconfessata dalle ulteriori indagini che hanno concluso per
l’assenza di specifici vantaggi illeciti.
Con il secondo motivo (“Errata valutazione dei fatti - Inconsistenza delle accuse -
Insussistenza di elementi di prova”), la ricorrente contesta la decisione nella parte in cui si
limita ad utilizzare quale unici elementi probatori le dichiarazioni rese dal dott. [AAA] durante
l’incidente probatorio dell’8 ottobre 2020, dal momento che egli sarebbe sostanzialmente
inattendibile, come anche ritenuto dal G.I.P. in sede di archiviazione.
L’incolpata ritiene che non sia emersa prova di alcun tentativo di condizionare l’esito di uno
specifico giudizio e sostiene, in particolare, che non sarebbe rilevante l’intercettazione
ambientale in cui era emersa la conversazione relativa al ricorso della sig.ra [OMISSIS] (n.
[OMISSIS]/2018 r.g.) in quanto, da una parte, la sentenza non sarebbe stata favorevole alla
ricorrente trattandosi di una mera dichiarazione di cessazione della materia del contendere
con compensazione delle spese di lite e, dall’altra, che la decisione era già stata presa in
una camera di consiglio precedente l’incontro tra l’incolpata ed il dott. [AAA], mancando
all’epoca solamente il deposito.
Nemmeno sarebbe conferente, a detta della ricorrente, il riferimento alla causa n.
2319/2018, che era stata decisa con una pronuncia di rigetto della domanda cautelare cui
poi seguì l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Per quanto riguarda la dazione della somma di € 4.000,00, la ricorrente rileva che,
contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, nell’incidente probatorio il
dott. [AAA] aveva chiarito che, sebbene inizialmente avesse affermato di non avere mai
ricevuto richieste di restituzione della somma, si trattava comunque di un prestito e che egli
avrebbe restituito l’importo con il tempo. Analoga conclusione era stata condivisa dal G.I.P.,
che aveva rilevato la mancanza di prova circa la natura illecita o corruttiva della somma,
ricondotta piuttosto al rapporto di stretta confidenzialità e affettività tra le parti.
In sintesi, la ricorrente contesta la decisione nella parte in cui è stata ritenuta sussistente
un’intesa corruttiva o, comunque, un tentativo di influenzare l’esercizio della funzione
giurisdizionale, e rimarca il fatto che, in ogni caso, si tratterebbe di rapporti di natura
esclusivamente privata, privi di qualsiasi ricaduta sull’esercizio delle funzioni di entrambi i
soggetti coinvolti.
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Con il terzo motivo (“Sulle singole violazioni disciplinari contestate: insussistenza dei
presupposti - Difetto assoluto di motivazione”), l’incolpata, con riferimento ai singoli canoni
deontologici ritenuti violati, sostiene che:
- gli artt. 2, 4, 6, 9 e 20 c.d.f. non vieterebbero rapporti intimi tra avvocati e magistrati ma
solo lo sfruttamento di tali rapporti per un fine illegittimo, circostanza esclusa dalle evidenze
istruttorie e, in definitiva, dall’assenza di provvedimenti adottati dal dott. [AAA] favorevoli
all’incolpata; inoltre, che l’esistenza di un rapporto intimo con un magistrato possa minare
l’autonomia e l’indipendenza di un avvocato sarebbe affermazione apodittica ed
indimostrata, così come non sarebbe di per sé immorale e meritevole di sanzione il
perseguimento di una relazione extraconiugale con un magistrato, condotta che peraltro
appartiene alla sfera privata delle relazioni intime, estranee alla sfera professionale; infine,
l’incolpata evidenzia che il danno all’immagine della professione non sarebbe imputabile
alla condotta della stessa, che è sempre stata riservata, ma all’eccessiva attenzione
mediatica svolta anche in violazione del diritto alla riservatezza dell’interessata;
- l’art. 24 c.d.f. non sarebbe applicabile al caso di potenziale conflitto di interessi
dell’avvocato che persegua una relazione con un giudice coinvolto nella decisione di cause
patrocinate dal legale, così come viene esclusa la necessità della rinuncia ai mandati in
ragione del fatto che le cause patrocinate erano già in stato molto avanzato, solo in attesa
del deposito delle motivazioni;
- l’art. 23 co. 6 c.d.f. non sarebbe applicabile perché il divieto di suggerire negozi illeciti o
fraudolenti atterrebbe al solo rapporto fra il professionista ed il cliente e la sua applicazione
non potrebbe essere estesa a casi diversi;
- l’art. 63 c.d.f. non sarebbe applicabile in assenza di prova sul perseguimento o
l’ottenimento di vantaggi illeciti.
Con il quarto e ultimo motivo (“Sull’illegittimità e sproporzione della sanzione comminata”),
l’incolpata contesta la gravità della sanzione inflitta specialmente a fronte di condotte al più
prive di gravità e comunque incoerenti in relazione alle violazioni dei canoni contestati, che
prevedono sanzioni non interdittive.
La ricorrente conclude chiedendo: “accertare l’insussistenza di qualsiasi illecito di rilevanza
disciplinare ascrivibile all’impugnante e, conseguentemente, in riforma della decisione
impugnata, mandarla assolta dall’incolpazione ascritta”.
. . .
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disatteso il primo motivo d’impugnazione, con il quale viene addebitato al Consiglio di
Disciplina di non avere valorizzato la pronuncia di archiviazione nella sede penale, in favore
dell’incolpata, dai capi di accusa che avevano prospettato un’intesa corruttiva nei rapporti
intercorsi con il dott. [AAA], finalizzata ad ottenere vantaggi illeciti.
Il motivo è infondato per un duplice motivo.
Innanzitutto, l’esito di un procedimento penale è vincolante per il giudice disciplinare
solamente quando – ma non è il caso in esame – sia stata emessa sentenza irrevocabile di
condanna, nei limiti precisati dall’art. 653 c.p.c. In ogni altra situazione al giudice della
deontologia è riservata la valutazione della rilevanza disciplinare della condotta contestata
anche penalmente, in virtù dell’autonomia degli ordinamenti, penale e disciplinare (cfr., fra
le tante, la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, n. 438/2024).
In secondo luogo, la decisione del Consiglio di Disciplina è giunta alle proprie conclusioni
prescindendo dalla sussistenza – che non è stata provata nel procedimento penale – di
un’intesa corruttiva fra l’incolpata ed il Presidente della Commissione Tributaria, ma ha
ritenuto deontologicamente rilevante la condotta dell’avv. [RICORRENTE] sotto un profilo
diverso, riferito alla violazione dell’indipendenza della funzione difensiva attentata dalla
relazione privilegiata personale intercorsa fra il difensore ed il giudice, in un contesto di
sovrapposizione oscura e indebita fra relazioni personali e professionali.
La insussistenza dell’intesa corruttiva e del tentativo di influenzare l’esercizio della funzione
giurisdizionale, oggetto del secondo motivo d’impugnazione, costituisce pertanto, per
quanto già sopra osservato, censura fuori bersaglio del ricorso, posto che non sono tali
circostanze – rispetto alle quali è mancato un positivo accertamento – ad essere oggetto
della valutazione disciplinare, quanto le modalità ed il contesto del rapporto che l’incolpata
aveva intrapreso con il Presidente di un ufficio giudiziario dinanzi al quale ella patrocinava
giudizi.
Non può dirsi infatti obbediente ai principi deontologici il comportamento dell’avvocato che,
intrapresa una relazione sentimentale con il magistrato capo dell’ufficio, non si astenga –
rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi a quell’ufficio,
specialmente quando assegnate ai Collegi dei quali il Presidente della Commissione
Tributaria era componente.
Tale condotta mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza
dell’avvocato, che deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come
prescrive l’art. 24 c.d.f., la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni
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o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera
personale.
La commistione di interessi personali e professionali è uscita confermata dalla circostanza,
riferita dal dott. [AAA] nella sede penale, che l’incolpata gli aveva telefonato non solo per
avere informazioni sulla pubblicazione della sentenza in una causa da lei patrocinata ma
anche per richiederne un esito favorevole, avendo avanzato una “richiesta di informazione
e comunque di pronuncia favorevole” (cfr. pag. 86 del verbale dell’incidente probatorio dell’8
ottobre 2020), richiesta alla quale il dott. [AAA] aveva risposto che ormai la decisione era
già stata presa.
E se è vero che il dott. [AAA] è stato ritenuto inattendibile dal G.I.P. con riferimento a
dichiarazioni rese per episodi ben diversi dell’inchiesta, che non riguardano né lambiscono
la posizione dell’incolpata, non vi è motivo di dubitare della veridicità di quanto egli ha riferito
rispetto ai rapporti intrattenuti con l’incolpata, dal momento che sulla natura degli stessi non
vi è contestazione da parte dell’avv. [RICORRENTE], che ha confermato anche le modalità
della loro frequentazione.
Si aggiunge il fatto, anch’esso di indubbia rilevanza deontologica, che fare un prestito di
denaro al proprio giudice, anche senza finalità corruttive, è circostanza che vieppiù altera
l’equilibrio processuale e mina l’indipendenza dell’avvocato, poiché sbilancia e condiziona il
rapporto, deragliando dalla sfera professionale e provocando – tanto più che pacificamente
il prestito non venne restituito – un opaco intreccio di rapporti extraprofessionali, rispetto al
quale non assume rilievo che la somma non sia stata corrisposta con finalità corruttiva ma
nell’ambito di un rapporto di stretta confidenzialità e affettività tra le parti, giacchè è proprio
la sovrapposizione di interessi privati e pubbliche funzioni che rende sconveniente, sul piano
deontologico, la condotta dell’iscritta, che ha piegato a finalità private la custodia dei valori
che devono reggere il sereno, autonomo e indipendente esercizio della funzione difensiva.
In altre parole, la dazione di denaro contante effettuata presso una sede giudiziaria a favore
di un magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato e priva di indicazioni precise
sulla restituzione configura una condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e
decoro della professione.
Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art.
24 c.d.f.) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico
dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma anche alla loro apparenza, in
quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto l’esserlo effettivamente, dovendosi
proteggere – come l’incolpata ha mancato di fare – non solo la dignità dell’esercizio
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professionale ma anche l’affidamento della collettivitàK sulla capacità degli avvocati di fare
fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, a tutela dell’immagine complessiva
della categoria forense e dunque in una prospettiva più ampia rispetto ai confini di ogni
specifica vicenda professionale o personale dell’avvocato (cfr. sentenza del Consiglio
Nazionale Forense n. 375/2024).
Inoltre, non può essere sottaciuto che appare gravemente lesivo della dignità e del decoro
che deve ispirare la condotta, tanto professionale quanto personale, dell’avvocato
l’intrattenersi, in molteplici occasioni, in incontri sessuali all’interno di un luogo di giustizia,
destinato alla tutela dei diritti e non alla soddisfazione disinvolta di interessi personali.
Nemmeno rileva, come la difesa dell’incolpata eccepisce, che comunque si tratterebbe di
rapporti di natura esclusivamente privata, privi di ricaduta sull’esercizio delle funzioni
difensive, dal momento che è noto che “l’avvocato, anche al di fuori dell’attività
professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della
propria reputazione e della immagine della professione forense” (art. 9 c.d.f.) e che
“l’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti
interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione” (art. 63
c.d.f.).
Oltre tutto, la condotta dell’incolpata non può dirsi totalmente estranea alla vita
professionale, in quanto ciò che rileva disciplinarmente non è la natura sentimentale o
sessuale del rapporto con il dott. [AAA] ma l’alterazione, in ragione di essa, del normale
rapporto fra avvocato e giudice per effetto dell’instaurazione di un rapporto privilegiato sul
piano personale.
Nella fattispecie appare quindi pienamente integrata la violazione, fra gli altri, dell’art. 53
c.d.f. (“Rapporti con i magistrati”) e segnatamente dei canoni primo (“I rapporti con i
magistrati devono essere improntati a dignità…”), secondo (“L’avvocato, salvo casi
particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la
presenza del collega avversario”) e quarto (“L’avvocato non deve approfittare di rapporti di
amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e
preferenze…”), nonché del generale obbligo presidiato dall’art. 6 co. 2 c.d.f., secondo cui
“l'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza,
dignità e decoro della professione forense”.
Venendo al terzo motivo d’impugnazione, non appaiono fondate, per le ragioni già dette, le
censure mosse alla decisione impugnata riguardo alla violazione dei principi deontologici di
cui agli articoli 6, 9, 24 e 63 c.d.f.
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Non appare invece pertinente il richiamo, operato dalla decisione impugnata, ad una
presunta violazione dell’art. 23 co. 6 c.d.f., trattandosi di norma che si riferisce al rapporto
con la parte assistita e che, comunque, presuppone la natura illecita del negozio concluso.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la sanzione possa essere ridotta alla misura
di sei mesi di sospensione.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione alla
sospensione per sei mesi dall’esercizio della professione;
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025;
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Federica Santinon f.to Avv. Francesco Napoli
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
23-02-2026 00:39
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