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Sentenza

Il CNF chiarisce: il richiamo verbale, pur non essendo formalmente una sanzione ...
Il CNF chiarisce: il richiamo verbale, pur non essendo formalmente una sanzione disciplinare, è impugnabile
CNF sentenza n. 303/2025, pubblicata il 12 marzo 2026 

R.G. N. 223/20
 
RD n. 303/25

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA
 
Presidente f.f.

- Avv. Giovanna OLLA’
 
Segretario

- Avv. Ettore ATZORI
 
Componente

- Avv. Giampaolo BRIENZA
 
Componente

- Avv. Camillo CANCELLARIO
 
Componente

- Avv. Paola CARELLO
 
Componente

- Avv. Giampiero CASSI
 
Componente

- Avv. Claudio CONSALES
 
Componente

- Avv. Aniello COSIMATO
 
Componente

- Avv. Paolo FELIZIANI
 
Componente

- Avv. Antonino GALLETTI
 
Componente

- Avv. Nadia Giacomina GERMANA’ TASCONA
 
Componente

- Avv. Daniela GIRAUDO
 
Componente

- Avv. Francesco PIZZUTO
 
Componente

- Avv. Demetrio RIVELLINO
 
Componente

- Avv. Federica SANTINON
 
Componente

- Avv. Carolina Rita SCARANO
 
Componente

- Avv. Lucia SECCHI TARUGI
 
Componente

con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del

Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis ha emesso la seguente

SENTENZA

Il ricorso è stato proposto in data 12.10.2020 dall’Avv. [RICORRENTE] in proprio avverso

la sanzione del richiamo verbale irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina di Catania

in data 10.9.2020, depositata e notificata in data 11.9.2020.

Per la ricorrente nessuno è comparso.

Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, regolarmente citato, nessuno è

presente;

Il Consigliere relatore Avv. Antonino Galletti ha svolto la relazione.

E’ intervenuto anche il P.G. il quale ha richiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso

con assorbimento degli altri con la declaratoria di nullità del procedimento.
2

FATTO

La vicenda disciplinare
 
trae origine da un esposto presentato dall’Avv. [AAA] all’Ordine degli

Avvocati di Catania (d’ora innanzi, per brevità, il COA) in data 29.1.2019, nel quale si

lamentava la violazione dell’art. 52 del Codice Deontologico Forense da parte dell’Avv.

[RICORRENTE] per aver utilizzato espressioni offensive nei suoi confronti.

L’episodio si sarebbe verificato il 22.1.2019 nei corridoi del Tribunale di Catania prima di

un’udienza, nell’ambito di una causa di separazione in cui le due colleghe rappresentavano le

parti contrapposte.

Secondo quanto rappresentato nell’esposto, l’Avv. [RICORRENTE] avrebbe proferito frasi

come: “
Non venire a fare la maestrina con me, tu te le sogni le cose che so fare io, hai

commesso una marea di errori gravi … tu non sai neanche distinguere il mittente dal

destinatario
” e l’avrebbe più volte apostrofata come “
la signora
”.

Avuto contezza dell’esposto, l’Avv. [RICORRENTE], con deduzioni difensive inviate in data

11.4.2019 e ribadite il 2.7.2019, ha negato ogni addebito, ricostruendo i fatti in modo differente

e chiedendo di essere ascoltata.

Nel corso dell’istruttoria pre-dibattimentale il consigliere istruttore ha raccolto le dichiarazioni

di due testimoni.

L’Avv. [BBB] ha riferito di una discussione animata, ma senza offese personali.

La dott.ssa [CCC], praticante presso lo studio dell’Avv. [AAA], ha riferito di un'espressione

offensiva che, tuttavia, non è stata riportata nell’esposto originale: “
Stai zitta tu che non

distingui il nome dal cognome
”.

Il consigliere istruttore ha ritenuto che tale frase costituisse offesa alla collega, integrando

l’illecito di cui all’art. 52 CDF e ha proposto l’irrogazione del “
richiamo verbale
”.

La sezione designata del CDD di Catania, con la delibera n. 812 dell’11.09.2020, ha accolto

la proposta ed irrogato il richiamo verbale.

L’Avv.
 
[RICORRENTE]
 
ha
 
proposto
 
impugnazione
 
ha
 
chiesto
 
l’annullamento
 
del

provvedimento che ha irrogato la sanzione non disciplinare del richiamo verbale e, per

l’effetto, di disporre l’archiviazione del procedimento.

Con il ricorso depositato in data 12.10.2020 l’avv. [RICORRENTE] è ha articolato tre seguenti

vizi-motivi di doglianza:

1)
 
Violazione dell’art. 59 L. 247/2012 e degli artt. 16, 17, 18 e 26 del regolamento CNF

n. 2/2014;

2)
 
Violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia del

CDD di Catania;

3)
 
Violazione dell’art. 97 Cost.: valutazione erronea e non imparziale delle prove

assunte; difetto di motivazione.
3

DIRITTO

In via preliminare, la ricorrente ha affrontato la questione relativa all’impugnabilità della

decisione del CDD ed ha sostenuto che la delibera con la quale è stato disposto il richiamo

verbale
 
nei
 
suoi
 
confronti
 
sia
 
impugnabile
 
dinanzi
 
al
 
Consiglio
 
Nazionale
 
Forense,

nonostante tale provvedimento non abbia formalmente natura disciplinare ai sensi dell’art.

22 CDF.

La ricorrente ha evidenziato come il provvedimento impugnato sia stato adottato all’esito di

una fase istruttoria strutturata, con designazione di un consigliere istruttore, raccolta di

testimonianze e successiva deliberazione da parte della sezione designata del CDD di

Catania. Secondo la ricorrente, trattandosi di una decisione che ha accertato un illecito

deontologico, seppure lieve, e che ha contenuto punitivo, deve essere riconosciuta la natura

afflittiva di provvedimento che definisce il procedimento disciplinare e dunque soggetta a

impugnazione dinanzi al CNF.

In tale contesto, secondo l’orientamento tenuto dal CNF (sentenza n. 43 del 25 febbraio

2020), sebbene il richiamo verbale non costituisca formalmente una sanzione disciplinare

in senso stretto ex art. 22 CDF, resta tuttavia un provvedimento afflittivo che presuppone

l’accertamento di un illecito deontologico, seppur ritenuto lieve e scusabile.

Al riguardo ritiene il Collegio di non discostarsi dalla giurisprudenza che ha riconosciuto che

il carattere non disciplinare del richiamo non ne escluda l’impugnabilità quando risulti

adottato a valle di un procedimento istruttorio che ha avuto le caratteristiche sostanziali della

fase decisoria.

Con la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 280 del 31 dicembre 2022 è già stato

chiarito che il richiamo verbale, pur non qualificandosi come sanzione disciplinare, implica

comunque una valutazione di responsabilità deontologica e ha natura afflittiva.

Ne segue che, se adottato al termine di un procedimento decisorio, il provvedimento sia

impugnabile dinanzi al CNF.

Al contrario, il richiamo verbale pronunciato nella fase di istruttoria preliminare non è

impugnabile davanti al CNF da parte dell’incolpato, ma può essere da lui contestato solo

mediante opposizione al CDD, entro 30 giorni dalla comunicazione, con richiesta di

prosecuzione del procedimento e apertura del contraddittorio pieno.

Nel caso di specie, il richiamo verbale è stato adottato dalla sezione designata del CDD,

sulla base del parere del consigliere istruttore, dopo lo svolgimento di un’attività istruttoria

che ha incluso l’audizione di testimoni e la valutazione degli atti difensivi.

La struttura del procedimento, la natura dell’accertamento e la modalità della decisione

dimostrano
 
che
 
non
 
si
 
è
 
trattato
 
di
 
un
 
semplice
 
richiamo
 
presidenziale,
 
ma
 
di
 
una

deliberazione
 
disciplinare
 
in
 
senso
 
sostanziale,
 
soggetta
 
pertanto
 
al
 
sindacato

giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense.
4

Ne
 
consegue
 
che
 
il
 
ricorso
 
è
 
da
 
ritenere
 
ammissibile,
 
poiché
 
proposto
 
avverso
 
un

provvedimento che, pur formalmente qualificato come “non disciplinare”, presenta natura

sostanzialmente sanzionatoria e rientra nella categoria dei provvedimenti impugnabili ai

sensi dell’art. 61 L. 247/2012 e del Reg. CNF n. 2/2014 : in tale senso,
 
Consiglio Nazionale

Forense , sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022 e
 
Consiglio Nazionale Forense, sentenza

n. 43 del 25 febbraio 2020
.

Nel merito ritiene il Collegio di poter decidere la causa applicando il generale principio di

sinteticità e quello principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere

accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole

e rapida soluzione, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine

previsto dagli artt. 276 cpc e 1 18 disp. att. cpc, conformemente all'orientamento già

espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 26242-3/2014).

Tale impostazione è conforme "al principio di economia processuale e ad esigenze di

celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde a d una rinnovata
 
visione

dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma

come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto

della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli

Infatti, "la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente

la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare

se ricorrono le condizioni per concedere la tutela richiesta”.

Col primo motivo d’impugnazione, la ricorrente ha dedotto la
 
violazione dell’art. 59 L.

247/2012 e degli artt. 16, 17, 18 e 26 del regolamento CNF n. 2/2014.

In particolare, è stata contestata l’asserita violazione delle disposizioni contenute nella legge

n. 247/2012 e nel regolamento CNF n. 2/2014 afferenti allo svolgimento del procedimento

disciplinare.

Secondo la ricorrente la sezione del CDD avrebbe adottato la decisione di irrogare il

richiamo verbale, senza formulare un preciso capo di incolpazione, né disporre la citazione

a giudizio, in violazione del diritto di difesa. Solo attraverso la formulazione di un capo di

incolpazione e la corretta citazione a giudizio, infatti, la ricorrente avrebbe potuto ricevere

l'enunciazione dettagliata dei fatti addebitati e l'indicazione puntuale delle norme violate, al

fine di garantirle la pienezza del diritto di difesa attraverso la possibilità di depositare

memorie difensive e di chiedere di essere sentita dal consigliere istruttore.

La ricorrente ha evidenziato come, nel caso di specie, il CDD abbia invece adottato una

deliberazione
 
in
 
via
 
diretta,
 
senza
 
il
 
rispetto
 
delle
 
formalità
 
procedimentali
 
previste,

compromettendone irrimediabilmente i diritti difensivi.

Il Collegio ritiene fondata la censura, laddove, secondo la costante giurisprudenza (CNF,

n.196 del 13 maggio 2024; CNF, n. 152 del 11 luglio 2023; CNF, n. 242 del 3 dicembre
5

2022), nel procedimento disciplinare a carico di un avvocato, la validità del capo di

incolpazione richiede una contestazione chiara e specifica dei fatti addebitati anche se non

necessariamente
 
l’indicazione
 
precisa
 
delle
 
norme
 
deontologiche
 
violate.
 
La
 
nullità

dell’addebito sussiste in caso di assoluta genericità o incertezza tale da compromettere il

diritto di difesa dell’incolpato.

La corretta formulazione dell’incolpazione, secondo quanto previsto dal Regolamento CNF

n. 2/2014, deve contenere l’enunciazione chiara dei fatti e, successivamente, nella citazione

a giudizio, anche l’indicazione delle norme violate.

È compito dell’organo giudicante qualificare giuridicamente i fatti e non si configura una

violazione del diritto di difesa se l’avvocato è stato posto in condizione di conoscere le

condotte contestate e difendersi adeguatamente.

È già stato affermato che
 
“
nell’ambito del procedimento disciplinato dal Regolamento CNF

n. 2 del 2014, con l’approvazione del capo di incolpazione l’organo di disciplina deve, per la

prima volta, comunicare all’iscritto “l’enunciazione … dei fatti addebitati, con l’indicazione

delle norme violate” (art. 17, comma 2, n. 1, lett. b del Regolamento). Con la successiva

citazione a giudizio, poi, l’onere di specificazione della condotta contestata viene reso più

stringente, prevedendosi che il CDD indichi “…in forma chiara e precisa degli addebiti, con

le indicazioni delle norme violate” (art. 21, comma 2, lett. b, del Regolamento). Dopo la

comunicazione dell’approvazione del capo di incolpazione, l’iscritto può esercitare il proprio

diritto di difesa accedendo ai documenti contenuti nel fascicolo e avendo la facoltà di

depositare memorie e documenti e di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore,

per essere sentito ed esporre le proprie difese (art. 17, comma 2, n. 2, lettere a, b e c, del

Regolamento)”: Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 242 del 3 dicembre 2022.

Nel caso di specie non risulta dagli atti del fascicolo che l’Avv. [RICORRENTE] abbia

ricevuto la comunicazione di un preventivo e formale atto di incolpazione, né una citazione

per l’udienza dibattimentale, ma è documentata soltanto la comunicazione dell’esposto

dell’avv. [AAA].

Benché da tale esposto l’Avv. [RICORRENTE] avrebbe potuto ricavare il contenuto delle

contestazioni formulate nei suoi confronti, rimane il fatto certo che nella fattispecie difetti

una formale comunicazione del capo di incolpazione.

Il ricorso è poi fondato anche in ragione del mancato accoglimento della specifica richiesta

dell'incolpata di essere sentita dal Consigliere istruttore, formulata nelle deduzioni difensive

del 11.4.2019 e ribadita nella comunicazione del 2.7.2019.

Invero, la giurisprudenza (Cass., SS.UU., n. 4840 del 25 febbraio 2025; CNF, n. 343 del 27

settembre 2024), che si è occupata della mancata audizione del ricorrente che ne faccia

richiesta, distingue tra due ipotesi distinte. Da un lato, vi è la fase preliminare nella quale

l’audizione non è necessaria e, anche nell’ipotesi in cui fosse richiesta, ma non concessa, il
6

suo difetto non determina la nullità del provvedimento; dall’altro lato, nel corso della fase

dibattimentale,
 
l’audizione
 
dell’incolpato,
 
che
 
ne
 
faccia
 
richiesta
 
o
 
vi
 
acconsenta,
 
è

indispensabile
 
per
 
il
 
legittimo
 
svolgimento
 
del
 
procedimento
 
disciplinare,
 
con
 
la

conseguenza che la sua mancanza determina la nullità della decisione per violazione di

prescrizioni di legge.

Nel caso di specie, nonostante non vi sia stato il formale avvio della fase dibattimentale, il

procedimento non si è fermato solo alla fase preliminare, considerata l’avvenuta audizione

dei testi da parte del Consigliere istruttore e, per tale ragione, la mancata audizione della

ricorrente, senza alcuna intellegibile motivazione esplicitata al riguardo, rappresenta un

grave vizio della decisione del CDD.

I rilevati vizi del procedimento non sono superabili o sanabili e perciò determinano la nullità

provvedimento con l’assorbimento dei restanti vizi-motivi.

P.Q.M.

visti gli artt. 36, 37 e 56 L. 247/2012 e gli artt. 59 ss. R.D. 37/1034;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.

Dispone altresì che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per

finalità
 
di
 
informazione
 
su
 
riviste
 
giuridiche,
 
supporti
 
elettronici
 
o
 
mediante
 
reti
 
di

comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati

identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 Giugno 2025.

IL SEGRETARIO
 
IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giovanna Ollà
 
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 24 ottobre 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all’originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv.
 
Giovanna Ollà

Il richiamo verbale, pur non essendo formalmente una sanzione disciplinare, può essere impugnato davanti al Consiglio Nazionale Forense quando presenta natura sostanzialmente afflittiva. È questo il principio affermato dal CNF con la sentenza n. 303/2025, pubblicata il 12 marzo 2026 sul sito del Codice deontologico forense.
I fatti

La vicenda trae origine da un esposto presentato da un avvocato del foro di Catania, con cui veniva denunciata la violazione dell’art. 52 del Codice deontologico forense da parte di una collega.

Stando all’esposto, nei corridoi del Tribunale di Catania, prima di un’udienza in una causa di separazione, l’avvocato ricorrente avrebbe rivolto espressioni ritenute offensive nei confronti della collega, tra cui frasi denigratorie sulle sue capacità professionali e appellativi ritenuti inappropriati. 

L’incolpata ha negato gli addebiti, parlando di una discussione animata ma priva di offese personali.

All’esito dell’istruttoria, il consigliere istruttore ha ritenuto integrato l’illecito deontologico e ha proposto l’irrogazione del richiamo verbale. La sezione del Consiglio distrettuale di disciplina di Catania ha accolto la proposta. 

L’avvocato ha quindi impugnato il provvedimento innanzi al CNF chiedendone l’annullamento e l’archiviazione del procedimento.
La questione dell’impugnabilità

In via preliminare, il CNF ha affrontato il tema dell’impugnabilità del richiamo verbale.

Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento consolidato (tra cui sentenze n. 43/2020 e n. 280/2022), secondo cui il richiamo verbale non è formalmente una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 22 CDF ma presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico e ha natura afflittiva. Da ciò deriva che, quando il provvedimento è adottato all’esito di una fase con caratteristiche decisorie, esso è impugnabile dinanzi al CNF. Diversamente, ha specificato il Consiglio, se adottato nella fase istruttoria preliminare, l’incolpato può proporre opposizione al CDD. 

Nel caso di specie, il richiamo era stato adottato dopo attività istruttoria articolata (audizione testimoni e valutazione difese), assumendo quindi natura sostanzialmente decisoria. Da qui l’ammissibilità del ricorso. 
Il principio di diritto

Il CNF ha colto l’occasione, dunque, per ribadire il seguente principio: “Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria. Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare, il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014”.
La decisione nel merito

Entrando nel merito, il Consiglio ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, rilevando gravi violazioni del diritto di difesa. In particolare, mancava un formale capo di incolpazione mentre secondo la giurisprudenza richiamata dal Collegio (CNF n. 196/2024, n. 152/2023, n. 242/2022), la contestazione deve essere chiara e specifica. Ulteriore vizio, poi, è stato individuato nella mancata audizione dell’incolpata, nonostante la richiesta.

Alla luce delle violazioni riscontrate, il CNF ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.
Avv. Antonino Sugamele

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