Il CNF chiarisce: il richiamo verbale, pur non essendo formalmente una sanzione disciplinare, è impugnabile
CNF sentenza n. 303/2025, pubblicata il 12 marzo 2026
R.G. N. 223/20
RD n. 303/25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA
Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA’
Segretario
- Avv. Ettore ATZORI
Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA
Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO
Componente
- Avv. Paola CARELLO
Componente
- Avv. Giampiero CASSI
Componente
- Avv. Claudio CONSALES
Componente
- Avv. Aniello COSIMATO
Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI
Componente
- Avv. Antonino GALLETTI
Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA’ TASCONA
Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO
Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO
Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO
Componente
- Avv. Federica SANTINON
Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO
Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI
Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis ha emesso la seguente
SENTENZA
Il ricorso è stato proposto in data 12.10.2020 dall’Avv. [RICORRENTE] in proprio avverso
la sanzione del richiamo verbale irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina di Catania
in data 10.9.2020, depositata e notificata in data 11.9.2020.
Per la ricorrente nessuno è comparso.
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, regolarmente citato, nessuno è
presente;
Il Consigliere relatore Avv. Antonino Galletti ha svolto la relazione.
E’ intervenuto anche il P.G. il quale ha richiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso
con assorbimento degli altri con la declaratoria di nullità del procedimento.
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FATTO
La vicenda disciplinare
trae origine da un esposto presentato dall’Avv. [AAA] all’Ordine degli
Avvocati di Catania (d’ora innanzi, per brevità, il COA) in data 29.1.2019, nel quale si
lamentava la violazione dell’art. 52 del Codice Deontologico Forense da parte dell’Avv.
[RICORRENTE] per aver utilizzato espressioni offensive nei suoi confronti.
L’episodio si sarebbe verificato il 22.1.2019 nei corridoi del Tribunale di Catania prima di
un’udienza, nell’ambito di una causa di separazione in cui le due colleghe rappresentavano le
parti contrapposte.
Secondo quanto rappresentato nell’esposto, l’Avv. [RICORRENTE] avrebbe proferito frasi
come: “
Non venire a fare la maestrina con me, tu te le sogni le cose che so fare io, hai
commesso una marea di errori gravi … tu non sai neanche distinguere il mittente dal
destinatario
” e l’avrebbe più volte apostrofata come “
la signora
”.
Avuto contezza dell’esposto, l’Avv. [RICORRENTE], con deduzioni difensive inviate in data
11.4.2019 e ribadite il 2.7.2019, ha negato ogni addebito, ricostruendo i fatti in modo differente
e chiedendo di essere ascoltata.
Nel corso dell’istruttoria pre-dibattimentale il consigliere istruttore ha raccolto le dichiarazioni
di due testimoni.
L’Avv. [BBB] ha riferito di una discussione animata, ma senza offese personali.
La dott.ssa [CCC], praticante presso lo studio dell’Avv. [AAA], ha riferito di un'espressione
offensiva che, tuttavia, non è stata riportata nell’esposto originale: “
Stai zitta tu che non
distingui il nome dal cognome
”.
Il consigliere istruttore ha ritenuto che tale frase costituisse offesa alla collega, integrando
l’illecito di cui all’art. 52 CDF e ha proposto l’irrogazione del “
richiamo verbale
”.
La sezione designata del CDD di Catania, con la delibera n. 812 dell’11.09.2020, ha accolto
la proposta ed irrogato il richiamo verbale.
L’Avv.
[RICORRENTE]
ha
proposto
impugnazione
ha
chiesto
l’annullamento
del
provvedimento che ha irrogato la sanzione non disciplinare del richiamo verbale e, per
l’effetto, di disporre l’archiviazione del procedimento.
Con il ricorso depositato in data 12.10.2020 l’avv. [RICORRENTE] è ha articolato tre seguenti
vizi-motivi di doglianza:
1)
Violazione dell’art. 59 L. 247/2012 e degli artt. 16, 17, 18 e 26 del regolamento CNF
n. 2/2014;
2)
Violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia del
CDD di Catania;
3)
Violazione dell’art. 97 Cost.: valutazione erronea e non imparziale delle prove
assunte; difetto di motivazione.
3
DIRITTO
In via preliminare, la ricorrente ha affrontato la questione relativa all’impugnabilità della
decisione del CDD ed ha sostenuto che la delibera con la quale è stato disposto il richiamo
verbale
nei
suoi
confronti
sia
impugnabile
dinanzi
al
Consiglio
Nazionale
Forense,
nonostante tale provvedimento non abbia formalmente natura disciplinare ai sensi dell’art.
22 CDF.
La ricorrente ha evidenziato come il provvedimento impugnato sia stato adottato all’esito di
una fase istruttoria strutturata, con designazione di un consigliere istruttore, raccolta di
testimonianze e successiva deliberazione da parte della sezione designata del CDD di
Catania. Secondo la ricorrente, trattandosi di una decisione che ha accertato un illecito
deontologico, seppure lieve, e che ha contenuto punitivo, deve essere riconosciuta la natura
afflittiva di provvedimento che definisce il procedimento disciplinare e dunque soggetta a
impugnazione dinanzi al CNF.
In tale contesto, secondo l’orientamento tenuto dal CNF (sentenza n. 43 del 25 febbraio
2020), sebbene il richiamo verbale non costituisca formalmente una sanzione disciplinare
in senso stretto ex art. 22 CDF, resta tuttavia un provvedimento afflittivo che presuppone
l’accertamento di un illecito deontologico, seppur ritenuto lieve e scusabile.
Al riguardo ritiene il Collegio di non discostarsi dalla giurisprudenza che ha riconosciuto che
il carattere non disciplinare del richiamo non ne escluda l’impugnabilità quando risulti
adottato a valle di un procedimento istruttorio che ha avuto le caratteristiche sostanziali della
fase decisoria.
Con la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 280 del 31 dicembre 2022 è già stato
chiarito che il richiamo verbale, pur non qualificandosi come sanzione disciplinare, implica
comunque una valutazione di responsabilità deontologica e ha natura afflittiva.
Ne segue che, se adottato al termine di un procedimento decisorio, il provvedimento sia
impugnabile dinanzi al CNF.
Al contrario, il richiamo verbale pronunciato nella fase di istruttoria preliminare non è
impugnabile davanti al CNF da parte dell’incolpato, ma può essere da lui contestato solo
mediante opposizione al CDD, entro 30 giorni dalla comunicazione, con richiesta di
prosecuzione del procedimento e apertura del contraddittorio pieno.
Nel caso di specie, il richiamo verbale è stato adottato dalla sezione designata del CDD,
sulla base del parere del consigliere istruttore, dopo lo svolgimento di un’attività istruttoria
che ha incluso l’audizione di testimoni e la valutazione degli atti difensivi.
La struttura del procedimento, la natura dell’accertamento e la modalità della decisione
dimostrano
che
non
si
è
trattato
di
un
semplice
richiamo
presidenziale,
ma
di
una
deliberazione
disciplinare
in
senso
sostanziale,
soggetta
pertanto
al
sindacato
giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense.
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Ne
consegue
che
il
ricorso
è
da
ritenere
ammissibile,
poiché
proposto
avverso
un
provvedimento che, pur formalmente qualificato come “non disciplinare”, presenta natura
sostanzialmente sanzionatoria e rientra nella categoria dei provvedimenti impugnabili ai
sensi dell’art. 61 L. 247/2012 e del Reg. CNF n. 2/2014 : in tale senso,
Consiglio Nazionale
Forense , sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022 e
Consiglio Nazionale Forense, sentenza
n. 43 del 25 febbraio 2020
.
Nel merito ritiene il Collegio di poter decidere la causa applicando il generale principio di
sinteticità e quello principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere
accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole
e rapida soluzione, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine
previsto dagli artt. 276 cpc e 1 18 disp. att. cpc, conformemente all'orientamento già
espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 26242-3/2014).
Tale impostazione è conforme "al principio di economia processuale e ad esigenze di
celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde a d una rinnovata
visione
dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma
come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli
Infatti, "la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente
la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare
se ricorrono le condizioni per concedere la tutela richiesta”.
Col primo motivo d’impugnazione, la ricorrente ha dedotto la
violazione dell’art. 59 L.
247/2012 e degli artt. 16, 17, 18 e 26 del regolamento CNF n. 2/2014.
In particolare, è stata contestata l’asserita violazione delle disposizioni contenute nella legge
n. 247/2012 e nel regolamento CNF n. 2/2014 afferenti allo svolgimento del procedimento
disciplinare.
Secondo la ricorrente la sezione del CDD avrebbe adottato la decisione di irrogare il
richiamo verbale, senza formulare un preciso capo di incolpazione, né disporre la citazione
a giudizio, in violazione del diritto di difesa. Solo attraverso la formulazione di un capo di
incolpazione e la corretta citazione a giudizio, infatti, la ricorrente avrebbe potuto ricevere
l'enunciazione dettagliata dei fatti addebitati e l'indicazione puntuale delle norme violate, al
fine di garantirle la pienezza del diritto di difesa attraverso la possibilità di depositare
memorie difensive e di chiedere di essere sentita dal consigliere istruttore.
La ricorrente ha evidenziato come, nel caso di specie, il CDD abbia invece adottato una
deliberazione
in
via
diretta,
senza
il
rispetto
delle
formalità
procedimentali
previste,
compromettendone irrimediabilmente i diritti difensivi.
Il Collegio ritiene fondata la censura, laddove, secondo la costante giurisprudenza (CNF,
n.196 del 13 maggio 2024; CNF, n. 152 del 11 luglio 2023; CNF, n. 242 del 3 dicembre
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2022), nel procedimento disciplinare a carico di un avvocato, la validità del capo di
incolpazione richiede una contestazione chiara e specifica dei fatti addebitati anche se non
necessariamente
l’indicazione
precisa
delle
norme
deontologiche
violate.
La
nullità
dell’addebito sussiste in caso di assoluta genericità o incertezza tale da compromettere il
diritto di difesa dell’incolpato.
La corretta formulazione dell’incolpazione, secondo quanto previsto dal Regolamento CNF
n. 2/2014, deve contenere l’enunciazione chiara dei fatti e, successivamente, nella citazione
a giudizio, anche l’indicazione delle norme violate.
È compito dell’organo giudicante qualificare giuridicamente i fatti e non si configura una
violazione del diritto di difesa se l’avvocato è stato posto in condizione di conoscere le
condotte contestate e difendersi adeguatamente.
È già stato affermato che
“
nell’ambito del procedimento disciplinato dal Regolamento CNF
n. 2 del 2014, con l’approvazione del capo di incolpazione l’organo di disciplina deve, per la
prima volta, comunicare all’iscritto “l’enunciazione … dei fatti addebitati, con l’indicazione
delle norme violate” (art. 17, comma 2, n. 1, lett. b del Regolamento). Con la successiva
citazione a giudizio, poi, l’onere di specificazione della condotta contestata viene reso più
stringente, prevedendosi che il CDD indichi “…in forma chiara e precisa degli addebiti, con
le indicazioni delle norme violate” (art. 21, comma 2, lett. b, del Regolamento). Dopo la
comunicazione dell’approvazione del capo di incolpazione, l’iscritto può esercitare il proprio
diritto di difesa accedendo ai documenti contenuti nel fascicolo e avendo la facoltà di
depositare memorie e documenti e di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore,
per essere sentito ed esporre le proprie difese (art. 17, comma 2, n. 2, lettere a, b e c, del
Regolamento)”: Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 242 del 3 dicembre 2022.
Nel caso di specie non risulta dagli atti del fascicolo che l’Avv. [RICORRENTE] abbia
ricevuto la comunicazione di un preventivo e formale atto di incolpazione, né una citazione
per l’udienza dibattimentale, ma è documentata soltanto la comunicazione dell’esposto
dell’avv. [AAA].
Benché da tale esposto l’Avv. [RICORRENTE] avrebbe potuto ricavare il contenuto delle
contestazioni formulate nei suoi confronti, rimane il fatto certo che nella fattispecie difetti
una formale comunicazione del capo di incolpazione.
Il ricorso è poi fondato anche in ragione del mancato accoglimento della specifica richiesta
dell'incolpata di essere sentita dal Consigliere istruttore, formulata nelle deduzioni difensive
del 11.4.2019 e ribadita nella comunicazione del 2.7.2019.
Invero, la giurisprudenza (Cass., SS.UU., n. 4840 del 25 febbraio 2025; CNF, n. 343 del 27
settembre 2024), che si è occupata della mancata audizione del ricorrente che ne faccia
richiesta, distingue tra due ipotesi distinte. Da un lato, vi è la fase preliminare nella quale
l’audizione non è necessaria e, anche nell’ipotesi in cui fosse richiesta, ma non concessa, il
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suo difetto non determina la nullità del provvedimento; dall’altro lato, nel corso della fase
dibattimentale,
l’audizione
dell’incolpato,
che
ne
faccia
richiesta
o
vi
acconsenta,
è
indispensabile
per
il
legittimo
svolgimento
del
procedimento
disciplinare,
con
la
conseguenza che la sua mancanza determina la nullità della decisione per violazione di
prescrizioni di legge.
Nel caso di specie, nonostante non vi sia stato il formale avvio della fase dibattimentale, il
procedimento non si è fermato solo alla fase preliminare, considerata l’avvenuta audizione
dei testi da parte del Consigliere istruttore e, per tale ragione, la mancata audizione della
ricorrente, senza alcuna intellegibile motivazione esplicitata al riguardo, rappresenta un
grave vizio della decisione del CDD.
I rilevati vizi del procedimento non sono superabili o sanabili e perciò determinano la nullità
provvedimento con l’assorbimento dei restanti vizi-motivi.
P.Q.M.
visti gli artt. 36, 37 e 56 L. 247/2012 e gli artt. 59 ss. R.D. 37/1034;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Dispone altresì che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per
finalità
di
informazione
su
riviste
giuridiche,
supporti
elettronici
o
mediante
reti
di
comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 Giugno 2025.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giovanna Ollà
f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv.
Giovanna Ollà
Il richiamo verbale, pur non essendo formalmente una sanzione disciplinare, può essere impugnato davanti al Consiglio Nazionale Forense quando presenta natura sostanzialmente afflittiva. È questo il principio affermato dal CNF con la sentenza n. 303/2025, pubblicata il 12 marzo 2026 sul sito del Codice deontologico forense.
I fatti
La vicenda trae origine da un esposto presentato da un avvocato del foro di Catania, con cui veniva denunciata la violazione dell’art. 52 del Codice deontologico forense da parte di una collega.
Stando all’esposto, nei corridoi del Tribunale di Catania, prima di un’udienza in una causa di separazione, l’avvocato ricorrente avrebbe rivolto espressioni ritenute offensive nei confronti della collega, tra cui frasi denigratorie sulle sue capacità professionali e appellativi ritenuti inappropriati.
L’incolpata ha negato gli addebiti, parlando di una discussione animata ma priva di offese personali.
All’esito dell’istruttoria, il consigliere istruttore ha ritenuto integrato l’illecito deontologico e ha proposto l’irrogazione del richiamo verbale. La sezione del Consiglio distrettuale di disciplina di Catania ha accolto la proposta.
L’avvocato ha quindi impugnato il provvedimento innanzi al CNF chiedendone l’annullamento e l’archiviazione del procedimento.
La questione dell’impugnabilità
In via preliminare, il CNF ha affrontato il tema dell’impugnabilità del richiamo verbale.
Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento consolidato (tra cui sentenze n. 43/2020 e n. 280/2022), secondo cui il richiamo verbale non è formalmente una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 22 CDF ma presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico e ha natura afflittiva. Da ciò deriva che, quando il provvedimento è adottato all’esito di una fase con caratteristiche decisorie, esso è impugnabile dinanzi al CNF. Diversamente, ha specificato il Consiglio, se adottato nella fase istruttoria preliminare, l’incolpato può proporre opposizione al CDD.
Nel caso di specie, il richiamo era stato adottato dopo attività istruttoria articolata (audizione testimoni e valutazione difese), assumendo quindi natura sostanzialmente decisoria. Da qui l’ammissibilità del ricorso.
Il principio di diritto
Il CNF ha colto l’occasione, dunque, per ribadire il seguente principio: “Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria. Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare, il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014”.
La decisione nel merito
Entrando nel merito, il Consiglio ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, rilevando gravi violazioni del diritto di difesa. In particolare, mancava un formale capo di incolpazione mentre secondo la giurisprudenza richiamata dal Collegio (CNF n. 196/2024, n. 152/2023, n. 242/2022), la contestazione deve essere chiara e specifica. Ulteriore vizio, poi, è stato individuato nella mancata audizione dell’incolpata, nonostante la richiesta.
Alla luce delle violazioni riscontrate, il CNF ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.
18-03-2026 21:31
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