EDILIZIA - Assegnazione di alloggio Erp e requisiti del nucleo familiare: omessa dichiarazione della residenza familiare idonea
(articoli 10-bis e 21-novies della legge 7 agosto 1990 n. 241; articolo 5 del Dlgs 31 marzo 2023 n. 36; articolo 97 della Costituzione; Cc, articolo 2909)
In materia di edilizia residenziale pubblica, l’assegnazione di un alloggio economico e popolare può essere annullata d’ufficio anche a distanza di molti anni, ai sensi dell’articolo 21‑nonies, comma 2‑bis, della legge n. 241 del 1990, qualora risulti fondata su una falsa rappresentazione dei fatti imputabile all’assegnatario, anche per omissione, relativa al possesso, nello stesso Comune, di un’abitazione idonea a soddisfare le esigenze abitative del proprio nucleo familiare e destinata a residenza familiare; in tale ipotesi non è configurabile un legittimo affidamento, essendo l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata in re ipsa e non operando il limite temporale ordinario per l’esercizio del potere di autotutela.
Tar Lazio Roma, sezione III, sentenza 12 gennaio 2026 n. 409 – Pres. Stanizzi, Ref. Est. Bazuro
2
-
In data 13 aprile 2015 il Provveditorato
Interregionale alle Opere
Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo
e la Sardegna revocava l'alloggio lui assegnato (provv. prot. n.
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OMISSIS
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) per carenza dei requisiti
soggettivi, in quanto uno dei componenti dichiara
ti dal ricorrente come appartenente al proprio
nucleo familiare, ovverosia la nipote sig.ra
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OMISSIS
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, non era risultato a suo carico nell'anno di
imposta 2002.
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-
Impugnata detta revoca, con sentenza n.
-
OMISSIS
-
pubblicata il
-
OMISSIS
-
, Codesta Sezione (in
diversa composizione), previa riqualificazione del provvedimento di revoca in annullamento di
ufficio (ex art. 21
-
novies, L. n. 241 del 1990), lo annullava p
er carenza di motivazione e difetto di
istruttoria.
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Successivamente,
in
occasione della
richiesta
presentata dall'intera Cooperativa E.
di
appartenenza, con PEC del 20 dicembre 2022 il ricorrente sollecitava il Ministero competente al
rilascio di un decreto di nulla osta alla stipulazione del mutuo edil
izio individuale ("M.E.I.") per
divenire proprietario dell'immobile de quo ai sensi dell'art. 139 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
(recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica").
5
-
Con nota del 31 gennaio 2023, l'Amministrazione comunicava avvio del procedimento ai sensi
dell'art. 7, L. n. 241 del 1990 nell'ambito del quale procedeva alla verifica dei presupposti per il
rilascio del suddetto nulla osta ai soci interessati della C
ooperativa "
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OMISSIS
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", tra i quali il
-
OMISSIS
-
.
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Con nota prot. n.
-
OMISSIS
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del 2 marzo 2023 l'Amministrazione dava avvio ad un ulteriore
procedimento specificamente
indirizzato
al
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OMISSIS
-
,
richiedendo al
ricorrente tutta
la
documentazione necessaria per approfondire, in relazione alla sua posizion
e, la sussistenza dei
requisiti per accogliere l'istanza di nulla osta presentata.
7
-
Ottenuto quanto richiesto, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna concludeva il procedimento aperto nei confronti del ricorrente con
provvedimento prot. n.
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OMISSIS
-
rigettando la richiesta di rilasc
io del nulla osta al mutuo edilizio
individuale e revocando l'alloggio sociale lui assegnato nel 2002, sulla base delle seguenti, testuali,
ragioni,
"in
particolare
risulta
non
corrispondente al
vero
la
dichiarazione
al
punto
5
dell'autocertificazione ove
il ricorrente
dichiara "…che alla data di consegna dell'alloggio
sociale non
era proprietario di altra abitazione adeguata ai bisogni della propria famiglia nel comune cui sorge
il fabbricato sociale…" riferito al possesso dei requisiti previsti dalla legg
e…", essendo emerso dalle
verifiche effettuate dalla P.A.
che il
ricorrente e la
di lui
moglie,
-
OMISSIS
-
, "alla data di
sottoscrizione del Verbale di prenotazione sottoscritto in data 04/01/2001 e peraltro anche d'innanzi
alla sottoscrizione del Verbale d
i Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 luglio 2002 e successivamente
anche alla sottoscrizione del Verbale di assegnazione e consegna alloggio e pertinenze redatto in
data 15 luglio 2002 erano già proprietari di altro immobile ad uso abitativo nel Comune di
Roma,
sito la
località P.D.N., circostanza che lo
avrebbe privato della legittimazione ad
ottenere
l'assegnazione dell'alloggio sociale, in quanto già proprietario di abitazione adeguata alle esigenze
della famiglia ai sensi dell'art. 31, lett. a) RG. n.1
165 del 05.08.1938;
-
Secondo il citato articolo
dell'art.
31, lett. a) "Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari RG. n.1165 del
05.08.1938 costruite con il concorso o con il contributo dello Stato":
-
-
a) a chi sia proprietario
nello
stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si
ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei
componenti la famiglia con un minimo di tre e un massimo di cinque vani…
-
Le stesse esclusioni
sono stabilite per le persone di cui il coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette
condizioni. Inoltre peraltro si fa presente che l'immobile di pr
oprietà dei ricorrenti censito al catasto
fabbricati è stato venduto in data 20.04.2009 successivamente alla data di consegna, per altro questo
Istituto sottolinea che la
-
OMISSIS
-
, nipote
del socio, dichiarata
per autocertificazione, pur risultando
nella
Stato di Famiglia del
-
OMISSIS
-
nell'anno 2002, non era fiscalmente a suo carico, cosi come
acclarato e accertato nella precedente istruttoria d'ufficio nota n.
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OMISSIS
-
del 25 marzo 2015".
8
-
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale impugnazione il
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OMISSIS
-
contestandone la
legittimità per i seguenti motivi.
8.1
-
Con il primo motivo di ricorso ("violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 e dell'art. 21
-
nonies,
L. n. 241 del 1990 / violazione del principio del legittimo affidamento e del giusto procedimento /
violazione dei principi di imparzialità, buon an
damento e trasparenza dell'azione amministrativa")
il ricorrente censura il provvedimento di "revoca" dell'alloggio in quanto, ove correttamente
qualificato come annullamento di ufficio, esso risulterebbe irrimediabilmente tardivo perché
adottato oltre 20
anni dopo l'originaria assegnazione e, pertanto, oltre i termini previsti dall'art. 21
-
novies, L. n. 241 del 1990 e quando il legittimo affidamento del ricorrente sulla stabilità della
situazione di vantaggio conseguita si era ormai definitivamente consoli
dato.
8.2
-
Con il secondo motivo di ricorso ("violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in virtù del rinvio
esterno contenuto
nell'art. 39 comma 1, c.p.a. / violazione del principio del ne bis in idem / violazione
dei principi di imparzialità, buon andament
o e trasparenza amministrativa (art. 97 cost.") il
ricorrente reputa illegittima la "revoca" dell'assegnazione per violazione del principio del ne bis in
idem, in quanto il provvedimento impugnato muoverebbe al
-
OMISSIS
-
le medesime contestazioni
in ordine
alla carenza dei requisiti soggettivi per accedere al M.E.I., già presenti nella precedente
revoca annullata da codesto Tribunale con la sentenza n.
-
OMISSIS
-
/2016 cit. passata in giudicato.
8.3
-
Con il terzo motivo di ricorso ("violazione e/o falsa applicazione artt. 7 e 10
-
bis, L. n. 241 del
1990 /
omessa comunicazione del preavviso di
rigetto / violazione del principio del giusto
procedimento /
violazione
dei
principi
di
imparzialità,
buon
andamento
e
trasparenza
amministrativa") il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di "revoca" in quanto non
sarebbe stato preceduto
da
alcun preavviso di rigetto
la cui comunicazione risulta obbligatoria, a fini
partecipativi, a termini dell'art. 10
-
bis, L. n. 241 del 1990.
8.4
-
Con il quarto motivo di ricorso ("illegittimità del provvedimento impugnato per errata
applicazione dell'art. 31, lett. a), r.g. n. 1165/1938 / difetto di istruttoria e travisamento dei fatti /
violazione dell'art. 3, L. n. 241 del 1990 / contradditt
orietà, illogicità ed erroneità nella attività di
valutazione della documentazione / violazione del principio di buon andamento, trasparenza e
imparzialità della azione amministrativa (art. 97 cost.)") il ricorrente denuncia l'illegittimità del
provvedimen
to impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione poiché, secondo la perizia di
parte a firma del geom.
-
OMISSIS
-
del 2 luglio 2012, l'immobile effettivamente di proprietà del
ricorrente all'epoca della consegna dell'alloggio sociale non era adeguato
ai bisogni della famiglia
del
-
OMISSIS
-
"in quanto il suo numero di vani risultava inferiore al numero dei componenti del
nucleo familiare", allora composto da 5 individui. Pertanto, il ricorrente aveva correttamente
presentato la domanda per ottenere l'a
ssegnazione dell'alloggio sociale, omettendo di dichiarare,
perché non rilevante ex lege, l'esistenza dell'immobile di cui era già in titolarità.
9
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In data 8 febbraio 2024 si è costituita formalmente l'Amministrazione resistente. Con successiva
memoria del 15 novembre 2025 il Ministero ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso avversario
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
10
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Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
11
-
Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
12
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Con il provvedimento impugnato il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha rigettato la richiesta formulata dal ricorrente di rilascio del nulla
osta al mutuo edilizio individuale di cui all'art. 139
del T.U. n. 1165 del 28 aprile 1938 relativo
all'alloggio sociale di cui era assegnatario dal 2002 e di cui contestualmente ha disposto la "revoca"
per difetto dei requisiti originari. A motivo del provvedimento l'Amministrazione ha rilevato che il
ricorre
nte aveva omesso di dichiarare nella domanda di assegnazione di essere già proprietario di
altro immobile sito nello stesso Comune, idoneo a soddisfare i bisogni del proprio nucleo familiare,
condizione questa incompatibile con l'assegnazione di case econo
miche e popolari costruite con il
concorso o il contributo dello Stato, a termini dell'art. 31, lett. a), del T.U. n. 1165/1938.
12.1
-
Orbene, in punto di qualificazione giuridica, il Collegio reputa che tale ultima statuizione vada
più correttamente interpretata ed inquadrata nei provvedimenti di secondo grado sub specie di
provvedimento di annullamento di ufficio la cui disciplin
a è contenuta all'art. 21
-
novies della L. n.
241 del 1990 (v. per tutte Cass. civ., SS. UU, Ord. 10 maggio 2006, n. 10711 citata da TAR Lazio
-
Roma, Sez. III, sentenza n.
-
OMISSIS
-
/2016 richiamata nel "fatto").
Invero
con
tale
decisione
l'Amministrazione ha
riesaminato
i
presupposti
di
legittimità
dell'assegnazione dell'alloggio in favore del
-
OMISSIS
-
e, riscontrata l'assenza di un requisito
originario previsto dalla legge, si è determinata, nell'esercizio del p
otere di autotutela che le è
proprio, all'annullamento della stessa con conseguente rigetto dell'istanza di parte finalizzata ad
ottenere il mutuo edilizio individuale.
13
-
Tanto chiarito, il primo motivo di ricorso è infondato.
13.1
-
Con esso il ricorrente afferma la violazione del termine previsto dal legislatore per disporre
l'annullamento di ufficio del provvedimento di assegnazione risalente all'anno 2002 nonché la
violazione del principio dell'affidamento, atteso il consoli
darsi nel tempo della propria posizione di
vantaggio consistente nella disponibilità dell'alloggio sociale assegnatogli.
In merito giova ripercorrere la normativa applicabile al caso di specie.
L'art. 21
-
novies della L. n. 241 del 1990, nel testo in vigore dal 31 maggio 2021 al 18 dicembre 2025 e,
quindi, applicabile ratione temporis alla vicenda che ci occupa, ha previsto che:
"1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21
-
octies, esclusi i casi di cui al
medesimo articolo 21
-
octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro un termine ragionevole, c
omunque non superiore a dodici mesi dal
momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o
di attribuzione di vantaggi
economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo
conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da
altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al
mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di inte
resse pubblico ed entro un termine
ragionevole.2
-
bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei
fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto
di condotte
costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati
dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta
salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previ
ste dal capo VI del testo unico
di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".
Di talché, sotto il profilo temporale qui in contestazione, la norma prevede un chiaro sbarramento
temporale di dodici mesi (oggi ridotto a sei mesi per effetto dell'entrata in vigore, il 18 dicembre
2025, della L. 2 dicembre 2025, n. 182) per l'annullamen
to dei provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici; per gli altri provvedimenti la regola generale è quella del tempo
ragionevole; nei casi
eccezionali previsti al
comma 2
-
bis, ossia quando vengono in
rilievo
provvedimenti ammin
istrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di
condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, non opera
alcun limite
temporale.
In tale ultima ipotesi, che qui particolarmente interessa, si deve operare una distinzione tra le due
fattispecie contemplate dal comma 2
-
bis cit.
-
differenziabili in ragione dell'uso della disgiuntiva "o"
-
costituite, l'una, dalle "false rappresentazion
i dei fatti", l'altra, dalle "dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci" che consentono all'Amministrazione di
esercitare il potere di annullamento d'ufficio oltre il termine di dodici mesi (oggi sei) dall'adozion
e
del provvedimento di primo grado che su di esse si basa.
Inoltre, il superamento del rigido limite temporale predetto per l'esercizio del potere di autotutela
deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento
penale di natura processuale,
tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia r
appresentato uno stato preesistente diverso da
quello reale, atteso che, in questi casi, viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà
(cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2021 n. 2329; Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2025, n.
7696), una falsa rappresentazione che può essere accertata direttamente dall'Amministrazione senza
necessità di una previa sentenza. La giurisprudenza amministrativa ha infatti di recente ribadito in
proposito che, "nell'esercizio del potere di autotutela
non può non assumere rilievo anche l'effettivo
contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo (illegittimo) rilascio, sia se
risulti accertato nella sede penale sia se emerga dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela,
essendo
evidente che la sua compartecipazione alla consumazione dell'illecito, anche se non
giudizialmente accertata, ma ragionevolmente desumibile dal concreto svolgersi della vicenda
sottostante, comprime, fino ad annullarla, la legittima aspirazione al manteni
mento di un assetto di
interessi prevalentemente incentrato sulla egoistica realizzazione di un
interesse privato in
contrapposizione
-
e non, fisiologicamente, in sinergica relazione
-
con quello pubblico (Cons. Stato,
Sez. III, 9 giugno 2022, n. 4687; Se
zione II, 13 giugno 2024, n. 5309). Inoltre rileva la falsità, anche per
omissione, della prospettazione dei fatti rilevanti e la sua incidenza, ai fini dell'adozione del
provvedimento amministrativo, che non consentono di configurare una posizione di affi
damento
legittimo in capo al destinatario dell'annullamento, ma legittimano l'amministrazione a limitare
l'onere motivazionale alla dedotta falsità, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di
pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa, non sussistendo un
interesse privato meritevole di tutela da porre in co
mparazione con quello pubblico comunque
sussistente al ripristino della legalità violata (Cons. Stato, VI, 17 giugno 2022, n. 4959; Sez. VII, 11
aprile 2023, n. 3643; sez. IV, 30 giugno 2023, n. 6387)." (Cons. Stato, Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29).
Va poi rammentato che, nell'approfondire l'esegesi del comma 2
-
bis dell'articolo 21
-
nonies della L.
n. 241 del 1990, la Corte Costituzionale ha da ultimo affermato che, "nel nostro ordinamento, come
in quello europeo (sin da CGCE, sentenza 22 marzo 1961, n
elle cause riunite 42 e 49/59, Societé
nouvelle des usines de Pontiene
-
Aciéres du Temple, SNUPAT) è riconosciuta tutela all'affidamento
solo se legittimo, vale a dire se incolpevole o fondato sulla buona fede. E ciò vale, nei rapporti tanto
tra privati,
quanto tra privati e amministrazione, e per questi ultimi con riferimento sia all'attività
amministrativa provvedimentale, sia all'attività amministrativa di diritto privato (art. 1, comma 2
-
bis, della L. n. 241 del 1990 e art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 2023,
n. 36, recante "Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici"). Per questo − nel solco dell'orientamento già consolidato della
giurisprudenza amminist
rativa con riguardo all'autotutela nel suo complesso −, in seconda battuta,
il legislatore ha accompagnato il termine decadenziale fisso a una fattispecie di esclusione di sua
applicabilità per immeritevole considerazione della posizione del destinatario d
el provvedimento
invalido: all'art. 21
-
nonies è stato così aggiunto il comma 2
-
bis, a mente del quale l'amministrazione
è legittimata all'annullamento del provvedimento invalido "anche dopo la scadenza del predetto
termine", allora fissato in "diciotto mes
i", in caso "di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti
reato, accertate
con sentenza passata in giudicato". Tale eccezione, è il caso di
ricordare, è interpretata
dal giudice amministrativo − sulla base del dato testuale costituito dalla disgiunzione "o" e di un
argomento teleologico − nel senso che il termine finale non opera tutte le volte in cui si riscontri che
il contrasto tra la fatt
ispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all'interessato,
tanto se determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di
falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l'accertamento defini
tivo in sede penale, quanto
se determinato da una falsa rappresentazione della realtà di fatto, accertata inequivocabilmente
dall'amministrazione con i propri mezzi (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 7
maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto
2024, n. 7134; sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2024, n. 1926).
Anche
in
tale
caso,
infatti,
l'erroneità dei
presupposti
per
il
rilascio
del
provvedimento
amministrativo non è imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'amministrazione, ma
e
sclusivamente alla parte che ha fornito una falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente
verificabile e non opinabile" (Corte cost., sent. 26 giugno 2025, n. 88).
Orbene nel caso di specie, è difficilmente revocabile in dubbio che l'originaria assegnazione
dell'alloggio al
-
OMISSIS
-
era stata deliberata dal Provveditorato sulla scorta di una
falsa
rappresentazione dei fatti veicolata dallo stesso ricorrente, il qual
e aveva omesso di rappresentare
di essere già proprietario di altro immobile idoneo ai bisogni del proprio nucleo familiare nel
Comune di Roma (sito in località P. di N., via D. snc, con superficie totale di 122 m², della consistenza
di 7,5 vani,
identific
ato al catasto comunale
al foglio n.
-
OMISSIS
-
), elemento questo che
l'Amministrazione ha appreso con certezza e ben potuto valutare solo nell'ambito del procedimento
aperto per il rilascio del nulla osta al M.E.I, verificando la documentazione
richiesta con propria nota
n.
-
OMISSIS
-
del 2 marzo 2023 e prodotta dal ricorrente con nota acquisita agli atti del 3 luglio 2023.
Sicché è da tale momento che va verificata la ragionevolezza del termine in cui è stato esercitato il
potere di annullamento di ufficio, perché è da tale data che risulta completa la base informativa sulla
quale l'Amministrazione ha potuto valutare l'origi
naria assegnazione, presupposto del nulla osta al
M. richiesto, vertendosi in una delle ipotesi eccezionali di cui al comma 2
-
bis dell'art. 21
-
novies cit.
che, come visto, esclude l'operatività del limite temporale posto al primo comma della medesima
norma
.
Ne consegue che, il provvedimento di riesame, emesso il 24 novembre 2023, è, da questo punto di
vista, pienamente in termini.
13.2
-
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi, come vorrebbe il ricorrente, invocando la
violazione del principio del legittimo affidamento. Difatti la giurisprudenza amministrativa è
consolidata nell'escludere il configurarsi di un legittimo affidam
ento quando la parte interessata
"abbia indotto in errore l'amministrazione distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una
non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge…se per
tale
comportamento
l'a
mministrazione
si
sia
erroneamente
determinata
a
rilasciare
il
provvedimento
favorevole, non potendo
l'ordinamento tollerare lo sviamento
del pubblico interesse
imputabile alla prospettazione della parte interessata… (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2
019 n.
3192, 24 aprile 2019 n. 2645; Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207; Sezione V, 12 aprile 2021, n. 2971; sezione
II, 17 novembre 2023, n. 9885). In particolare, sulla base dei principi indicati dall'Adunanza Plenaria
con la sentenza n. 8 del 2017, la giur
isprudenza ha ritenuto che la non veritiera prospettazione da
parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo
favorevole non consenta di configurare in capo al privato una posizione di affidamento legittim
o,
così che l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata debba ritenersi sussistente in re ipsa e
comunque prevalente rispetto al contrapposto interesse privatistico al mantenimento dell'atto
illegittimo (Cons. Stato, Sez. IV, 11 gennaio 2021,
n. 343; Sez. II, 14 giugno 2021, n. 4568)" (Cons. Stato,
Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29, cit.; sul ridotto onere motivazionale cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 novembre
2023, n. 9415 et Cons Stat., Sez. VII, 2 gennaio 2026, n. 34, secondo cui l'erronea prospe
ttazione, da
parte del privato, delle circostanze poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non
consente di configurare una
sua
posizione di
affidamento, ragione per
cui
anche
l'onere
motivazionale del provvedimento di annullamento d'uffici
o sarà sufficientemente soddisfatto
richiamando la non veritiera prospettazione di parte).
Nel caso di specie si verte, in primo luogo, in ipotesi di falsa rappresentazione della realtà, sub specie
di omessa prospettazione di fatti rilevanti che, già di per sé, come ritenuto dalla giurisprudenza
richiamata, esclude il consolidamento nel tempo di
una posizione giuridica favorevole in capo al
privato; in secondo luogo, vale sottolineare che alcun legittimo affidamento poteva maturare in capo
al ricorrente dall'assegnazione avvenuta nel 2002 tenuto conto che la stessa è stata oggetto di un
primo pro
vvedimento di riesame (annullato da questo Tribunale con la richiamata sentenza n.
-
OMISSIS
-
/2016 per difetto di istruttoria e di motivazione) ed i relativi presupposti sono stati vagliati
in un nuovo procedimento, avviato su istanza di parte nel 2023, volt
o al rilascio del nulla osta al
mutuo edilizio collegato all'assegnazione, con la conseguenza che in tale arco temporale
al ricorrente
era stata sempre ben nota la precarietà della propria posizione giuridica, di tempo in tempo messa
in discussione dal riesame amministrativo o dal vaglio giurisdizionale.
14
-
Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Con esso il ricorrente lamenta la
violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il provvedimento impugnato muoverebbe al
-
OMISSIS
-
le medesime contestazioni in ordine alla carenza dei
requisiti soggettivi per accedere al
M.E.I., già presenti nella precedente revoca annullata da codesto Tribunale con la sentenza n.
-
OMISSIS
-
/2016 cit. passata in giudicato.
A ben vedere, la predetta pronuncia ha annullato il precedente provvedimento di "revoca", previa
riqualificazione dello stesso in annullamento di ufficio, reputandolo non congruamente istruito e
motivato. Il passaggio in giudicato della suddetta pronuncia
non ha tuttavia precluso di per sé la
riedizione del potere amministrativo, purché esercitato secondo le indicazioni contenute nella
motivazione della stessa. Pertanto, in assenza di specifici vincoli conformativi sull'esito del
procedimento
-
salvo l'obbl
igo di dotare il provvedimento conclusivo di adeguata motivazione
-
,
correttamente
l'Amministrazione
ha aperto un nuovo procedimento in riferimento
alla domanda del
-
OMISSIS
-
di rilascio del nulla osta per ottenere la qualifica di soggetto legittimato a ro
gitare ex art.
139 del Testo Unico n. 1165/1938 e divenire proprietario dell'immobile sociale, verificando la
documentazione e le autocertificazioni prodotte
in sede istruttoria
alla luce del parametro normativo
di riferimento e concludendolo con il provve
dimento oggi impugnato. Ed è nell'ambito di questa
nuova e distinta vicenda che il Collegio è chiamato a valutare se il potere discrezionale sia stato bene
esercitato da parte dell'Amministrazione, senza che ciò si risolva in una nuova, inammissibile,
valu
tazione delle medesime questioni già definite con il precedente giudizio conclusosi con la
sentenza di questo TAR n.
-
OMISSIS
-
/2016 cit.
15
-
Con il terzo motivo di doglianza il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non
sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della propria
istanza così determinandosi, in sostanza, una lesione delle propri
e prerogative partecipative.
Il motivo è palesemente infondato se solo si considera, in linea generale, che il ricorrente è stato
costantemente coinvolto nel nuovo procedimento
-
dal suo avvio sino alla fase conclusiva di
adozione
del
provvedimento
finale
-
tanto
che,
in
ultima
analis
i,
le
determinazioni
dell'Amministrazione si sono basate proprio sulla verifica della rispondenza della documentazione
e delle autocertificazioni prodotte dal ricorrente nel corso dell'istruttoria rispetto al parametro
normativo di riferimento. Indi alcuna
violazione del contraddittorio endoprocedimentale può dirsi,
sostanzialmente, integrata nel caso di specie, stante le numerose interlocuzioni intercorse tra privato
e pubblica amministrazione e la reiterata possibilità concessa al
-
OMISSIS
-
di produrre tu
tta la
documentazione necessaria ad accogliere la domanda da esso formulata (cfr. docc. 13, 14, 15 e 16,
memoria della resistente del 15 novembre 2025).
Peraltro, a ben vedere, la parte di provvedimento con la quale è stata disposta la caducazione
dell'assegnazione al ricorrente dell'alloggio sociale non doveva nemmeno essere preceduta dalla
comunicazione del preavviso di rigetto, in quanto l'art. 10
-
bis c
itato limita l'ambito di applicazione
di tale istituto ai "procedimenti ad istanza di parte" tra i quali, evidentemente, non rientra quello
conclusosi con il provvedimento di annullamento di ufficio oggi in contestazione.
16
-
Infine, anche il quarto motivo di
ricorso è privo di fondamento per i motivi che si vanno ad
esporre.
Con esso il ricorrente denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria
e di motivazione poiché, secondo la perizia di parte a firma del geom.
-
OMISSIS
-
del 2 luglio 2012,
l'ulteriore immobile di proprietà del ricorrente al te
mpo della consegna dell'alloggio sociale non era
adeguato ai bisogni della famiglia del
-
OMISSIS
-
"in quanto il suo numero di vani risultava inferiore
al numero dei componenti del nucleo familiare", allora composto da 5 individui. Pertanto, il
ricorrente a
veva correttamente presentato la domanda per ottenere l'assegnazione dell'alloggio
sociale, sito nel Comune di Roma, alla via P.N. n. 21, (identificato al catasto comunale al foglio
-
OMISSIS
-
, omettendo di dichiarare, perché non rilevante ex lege, l'esiste
nza dell'immobile di cui era
già in possesso.
Orbene, vale rammentare che la concessione del nulla osta alla stipulazione del contratto di mutuo
edilizio individuale ai sensi dell'art. 139 del T.U. n. 1165/1938 avviene da parte del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche competente in base
alla valutazione di una serie di elementi, tra
i quali, il rispetto delle condizioni soggettive poste dall'art. 31, lett. a), T.U. cit. a mente del quale,
"Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso ed il
co
ntributo dello Stato:
a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni
della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli
accessori, pari a quello dei componenti la famiglia
, con un minimo di tre e un massimo di cinque
vani;
b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o
contributi dello Stato, o con i mutui di cui alla L. 10 agosto 1950, n. 715;
c) a chi sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per
intero la parte afferente a reddito di ricchezza mobile di categoria (...)
-
1 e C
-
2 e per metà quella
ricchezza mobile di categoria (...), risulta superiore
a L. 150.000; Le stesse esclusioni sono stabilite
per le persone di cui il coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni".
La ratio della norma e degli stringenti parametri in essa contenuti si comprende facilmente
considerando che attraverso il nulla osta al M. si cerca di massimizzare la soddisfazione del bisogno
all'abitazione dei meno abbienti in uno con massimo controllo
della destinazione dell'erogazione del
pubblico denaro.
Come sopra diffusamente riportato, il provvedimento
in contestazione rigetta l'istanza del ricorrente
ed annulla l'originaria assegnazione, essendo emerso dalle verifiche effettuate dalla P.A. che il socio
e la di lui moglie,
-
OMISSIS
-
, contrariamente a qu
anto autocertificato, "alla data di sottoscrizione del
Verbale di prenotazione sottoscritto in data 04/01/2001 e peraltro anche d'innanzi alla sottoscrizione
del Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 luglio 2002 e successivamente anche alla
sottos
crizione del Verbale di assegnazione e consegna alloggio e pertinenze redatto in data 15 luglio
2002 erano già proprietari di altro immobile ad uso abitativo nel Comune di Roma, sito la località
P.D.N.", circostanza che
lo avrebbe privato della legittimazi
one ad
ottenere l'assegnazione
dell'alloggio sociale, in quanto già proprietario di abitazione adeguata alle esigenze della famiglia ai
sensi dell'art. 31, lett. a) T.U. cit.
Il ricorrente tenta di smentire tali fatti acclarati e
riportati nel provvedimento impugnato,
richiamando le risultanze della perizia di parte a firma del geom.
-
OMISSIS
-
del 2 luglio 2012, nella
quale l'ulteriore immobile di proprietà del ricorrente al tem
po della consegna dell'alloggio sociale
viene definito come non adeguato ai bisogni della famiglia del
-
OMISSIS
-
, "in quanto il suo numero
di vani risultava inferiore al numero dei componenti del nucleo familiare", allora composto da 5
individui (doc. 4 ri
corso).
Orbene il Collegio ritiene che tale documento di parte non sia idoneo a superare i dati oggettivi che
si evincono dalle visure catastali effettuate in corso di istruttoria dall'Amministrazione sull'ulteriore
immobile che il
-
OMISSIS
-
aveva
-
pacificamente
-
in titolarità al momento dell'assegnazione
dell'alloggio sociale di via P.N. n. 21, nel medesimo Comune di Roma (doc. 18, memoria resistente
del 15 novembre 2025).
Difatti tale immobile, sito in località P.D.N., in via da Denominarsi snc, (identificato al catasto
comunale al foglio n.
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OMISSIS
-
), risulta della consistenza di 7,5 vani, e, pertanto, secondo il
parametro normativo, superiore di 2,5 vani rispetto al nume
ro dei componenti del nucleo familiare
allora dichiarato dal ricorrente (ovverosia 5, anche considerata la sig.
-
OMISSIS
-
, nipote del
ricorrente, non risultata fiscalmente a suo carico dalle verifiche effettuate).
Inoltre, trattasi di un appartamento di estensione totale di 122 m² (superiore a quella dell'alloggio
sociale assegnato) che, di tutta evidenza, sarebbe stato idoneo a soddisfare i bisogni della famiglia
del
-
OMISSIS
-
, sempre secondo il parametro normativo
di riferimento.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, è possibile concludere che nonostante il ricorrente affermi,
nelle dichiarazioni sostitutive, di non essere stato proprietario di altra abitazione nel Comune di
Roma idonea ai bisogni della propria famiglia alla d
ata di consegna dell'alloggio sociale, in realtà il
-
OMISSIS
-
e la coniuge erano proprietari in comunione di un immobile dal 27 dicembre1996 (sino al
20 aprile 2009) assolutamente adeguato ai
bisogni della loro famiglia, come ampiamente e
diffusamente moti
vato nel provvedimento impugnato che, sotto tale profilo, risulta immune da
qualsivoglia vizio di legittimità.
17
-
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va, pertanto, rigettato.
18
-
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla refusione delle
spese di lite nei confronti dell'Amministrazione resistente
che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre
rimborso
forfettario
ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dign
ità della parte interessata, manda alla Segreteria di
procedere all'oscuramento delle generalità.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei
magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore 20-03-2026 15:43
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