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Sentenza

Comportamenti o espressioni sconvenienti nei confronti del giudice...
Comportamenti o espressioni sconvenienti nei confronti del giudice
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025
R.G. N. 145/22 RD n. 277/25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.
- Avv. Biancamaria D’AGOSTINO Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO Componente
- Avv. Giampiero CASSI Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS Componente
- Avv. Francesco FAVI Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Antonino GALLETTI Componente
- Avv. Francesca PALMA Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI Componente
- Avv. Antonello TALERICO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato in data 28 febbraio 2022 dall’Avv. [RICORRENTE], nato a
[OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], Cod. Fisc. [OMISSIS], iscritto
all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Verona, indirizzo di posta elettronica certificata:
[OMISSIS], che si difende in proprio,
avverso
la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto n. 12/22 del 24 gennaio
2022, depositata il 31 gennaio 2022 e comunicata a mezzo pec in data 31 gennaio
2022, emessa nel procedimento disciplinare n. 194/2019, con la quale all’incolpato
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veniva applicata la sanzione disciplinare della censura quanto al capo a) di
incolpazione e del richiamo verbale quanto al capo b) di incolpazione.
Il ricorrente, Avv. [RICORRENTE] non è comparso, né è comparso il suo difensore.
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, regolarmente citato, nessuno è
comparso.
Udita la relazione del Consigliere Avv. Giampiero Cassi;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’Avv. [RICORRENTE] del Foro di Verona è stato sottoposto a procedimento
disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto per rispondere
delle seguenti violazioni:
<>
pagina 44 dell'atto di citazione in appello);
< > ( pagine 66-67 dell'atto di citazione in
appello);
<<2e) Sulla pretesa “mancanza di volontà” di [CCC] sas di tenere in vita
la clausola sub d) della scrittura 22/08/2008.
Incredibile, infine, la forzatura contenuta nel secondo paragrafo di pagina 18 — indice
evidente della mala fede intellettuale del redattore della sentenza impugnata — ove
ragionando sulla esistenza o meno, nell’accordo transattivo 30/07/2009, di un
espresso accordo teso al mantenimento in vita della pretesa clausola accessoria, si
legge: “Innanzitutto non si riscontrano previsione espresse in tal senso nell’accordo
del 30 luglio 2009 e poi la richiesta di adempimento della clausola d)
avanzata dal [BBB] in proprio a [DDD] nella lettera 29/06/2009 è chiaro indice
della mancanza di volontà della società da lui rappresentata di mantenerla in vita
>> (pagine 71-72 dell’atto di citazione in appello).
In Verona, il 7 agosto 2014>>”.
Il suddetto procedimento disciplinare n. 194/2019 ha tratto origine dall’invio al
Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, da parte della Corte d’Appello di
Venezia, della sentenza n. [OMISSIS]/2019, pubblicata il giorno [OMISSIS] 2019, di
detta Corte d’Appello, unitamente all’atto di citazione appello dell’’Avv.
[RICORRENTE] datato 30 luglio 2014 e depositato in cancelleria il 7 agosto 2014, “per
le valutazioni di competenza sul comportamento dell’avvocato [RICORRENTE] del
Foro di Verona”.
Secondo la Corte d’Appello di Venezia, nell’atto di citazione in appello dell’Avv.
[RICORRENTE] erano inserite espressioni offensive della dignità professionale del
magistrato che aveva redatto e motivato la sentenza di primo grado, oggetto
dell’impugnazione proposta dall’incolpato.
Più precisamente, sempre secondo la Corte d’Appello di Venezia, l’Avv.
[RICORRENTE] avrebbe diffamato la persona fisica del Giudice, insinuando che il
medesimo, a fronte di un refuso (così ritenuto dal Giudice) presente nel testo della
motivazione, avrebbe, nella migliore delle ipotesi, condiviso con altri la motivazione
della sentenza e, nella peggiore delle ipotesi, addirittura concordato con altri la
motivazione, nonché sostenendo che tale circostanza avrebbe tolto di per sé ogni
autorevolezza alla sentenza e a chi l’aveva scritta e, infine, attribuendo al redattore
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della sentenza uno schema di pensiero marxista-leninista, accusandolo, ben due volte,
anche di malafede intellettuale.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona trasmetteva, quindi, il fascicolo al CDD
del Veneto, che effettuava l’istruttoria preliminare, mentre l’Avv. [RICORRENTE] con
propria memoria del giorno 1 ottobre 2019, corredata di documenti, ripercorreva e
ricostruiva l’iter processuale, sostenendo l’assenza di violazioni deontologiche
ascrivibili alla sua condotta.
Con delibera del 17 febbraio 2021 il CDD del Veneto disponeva l’apertura del
procedimento disciplinare a carico dell’Avv. [RICORRENTE], notificando a mezzo pec
il provvedimento all’incolpato in data 12 marzo 2021 e fissando la data
dell’interrogatorio per il giorno 22 aprile 2021.
L’Avv. [RICORRENTE] depositava, in data 3 maggio 2021, una memoria nella quale
evidenziava il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione
e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, ribadiva l’ampia
libertà di espressione degli avvocati assicurata dalla vigente legislazione; secondo
l’Avv. [RICORRENTE] la condotta dell’avvocato che critichi aspramente la
magistratura può considerarsi lecita se si fonda su base fattuale e se le censure mosse
al magistrato hanno una finalità costruttiva e non demolitoria del giudicante, come a
suo dire, sarebbe avvenuto nel caso di specie.
Il CDD del Veneto deliberava, quindi, la citazione a giudizio dell’Avv. [RICORRENTE]
ed il relativo decreto veniva notificato all’incolpato in data 28 ottobre 2021, per l’udienza
del 3 dicembre 2021.
All’udienza del 3 dicembre 2021, assenti l’incolpato ed il Pubblico Ministero, benché
regolarmente citati, il Collegio dichiarava chiuso il dibattimento, dichiarando altresì
utilizzabili tutti gli atti e documenti del fascicolo.
Il CDD del Veneto dichiarava la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE],
infliggendo allo stesso, quanto al capo di incolpazione sub a], la sanzione disciplinare
della censura e, quanto al capo di incolpazione sub b], la sanzione disciplinare del
richiamo verbale.
Il CDD del Veneto è pervenuto a tale decisione perché ha ritenuto che, dalle risultanze
dibattimentali nonché dalle risultanze della documentazione in atti, risultava provata la
responsabilità disciplinare dell’Avv. [RICORRENTE] in relazione agli addebiti oggetto
sia del capo di incolpazione sub a], che del capo di incolpazione sub b].
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Riguardo all’incolpazione di cui al capo a], secondo il CDD del Veneto, le espressioni
utilizzate dall’Avv. [RICORRENTE] non hanno alcuna valenza difensiva, travalicando
il perimetro del diritto di difesa.
Ciò in quanto, l’Avv. [RICORRENTE], relativamente alla frase inserita a pagina 16 della
sentenza, tra il terzo e il quarto capoverso (“parte da spostare dopo quella sull’art.
1232 o anche da eliminare del tutto ??????????????????????”), adombra gravi
responsabilità in capo al redattore della sentenza, arrivando ad ipotizzare che la
motivazione sia stata concordata addirittura con un soggetto esterno.
Secondo il CDD del Veneto, si tratta di apprezzamenti negativi in ordine alla
personalità del magistrato che travalicano la normale dialettica processuale, così come
anche l’espressione usata dall’Avv. [RICORRENTE] “una tale circostanza sia tale da
togliere di per sé sola ogni autorevolezza alla sentenza e a chi l’ha scritta” non ha
alcuna relazione con l’esercizio del diritto di difesa ed è obiettivamente ingiuriosa,
violando il rispetto dei doveri di probità, lealtà e correttezza a cui deve essere
improntata l’attività dell’avvocato.
Il CDD del Veneto ha, quindi, ritenuto sussistente l’illecito contestato all’Avv.
[RICORRENTE] al capo di incolpazione sub a], sia sotto il profilo oggettivo per i motivi
sopra indicati, che sotto il profilo soggettivo, essendo presente, nel caso di specie,
l’elemento della suitas della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che
si compie, e ha, pertanto, applicato la sanzione disciplinare della censura.
Per quanto riguarda il capo di incolpazione sub b], il CDD del Veneto ha ritenuto
particolarmente aspro nei toni il fraseggio riportato nel suddetto capo di incolpazione,
ma, mentre la frase in cui si addebita al redattore della sentenza “uno schema di
pensiero …. tipicamente marxista-leninista……”, sebbene colorita nella forma, è da
ricomprendere nell’ambito di un diritto di replica e critica in senso lato, il riferimento
alla “mala fede intellettuale” di cui viene tacciato, per due volte, il redattore della
sentenza, costituisce un illecito, non dovendo il difensore travalicare i limiti del rispetto
della funzione giudicante e dovendo sempre mantenere il difensore stesso, nei
reciproci rapporti, un approccio improntato allo stile, al decoro nonché all’eleganza, e
mai al linguaggio offensivo o al dileggio.
Per la condotta dell’Avv. [RICORRENTE] di cui al capo di incolpazione sub b] il CDD
del Veneto ha, quindi, ritenuto equo applicare la sanzione del richiamo verbale.
L’Avv. [RICORRENTE] ha proposto in data 28 febbraio 2022 tempestiva impugnazione
dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento del CDD del Veneto,
con il quale era stata applicata a suo carico la sanzione disciplinare della censura
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relativamente al capo di incolpazione sub a] e la sanzione disciplinare del richiamo
verbale relativamente al capo di incolpazione sub b], chiedendo “In via principale: Che,
in radicale riforma della Decisione impugnata sia pronunciata l’assoluzione. In via
subordinata. Nel denegato caso sia confermata la rilevanza deontologica dei fatti che
mi sono stati contestati sia applicata la sanzione attenuata, in considerazione delle
concrete circostanze, dell’avvertimento”.
Il ricorso, dopo aver ripercorso analiticamente, i fatti e la vicenda processuale sottesa
ai fatti contestati, è affidato ai seguenti due motivi:
- primo motivo: “In relazione al primo profilo. Inquadramento generale. Libertà di
espressione e diritto di critica dell’avvocato e suoi limiti”.
- secondo motivo: “Sulla contestualizzazione. Il caso che mi riguarda”.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che la decisione impugnata
non abbia tenuto conto del principio di protezione della libertà di espressione e della
libera manifestazione del pensiero, tutelata, in linea generale, sia dall’art. 21 della
Costituzione che dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Secondo quanto affermato dal ricorrente, la tutela garantita alla libertà di espressione
degli avvocati è molto ampia, se ciò sia necessario a garantire il diritto di difesa e,
quindi, l’equo processo.
L’Avv. [RICORRENTE] richiama, al riguardo, alcune pronunce della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, che in buona sostanza indicherebbero quale sia il punto di equilibrio
tra le diverse esigenze, quella di garantire il diritto di difesa e quella di tutelare
l’autorevolezza e l’imparzialità del sistema giudiziario.
Secondo l’incolpato, la condotta dell’avvocato che critichi aspramente l’operato della
magistratura deve potersi ritenere lecita se poggi su una base fattuale e se le critiche
mosse abbiano una finalità costruttiva e non solo quella di demolire la credibilità
personale e la figura professionale del giudicante.
Passando, poi, al secondo motivo, e cioè alla disamina ed alla contestualizzazione
della fattispecie in esame, il ricorrente sostiene di avere legittimamente stigmatizzato,
sia nell’atto di appello, che nella comparsa conclusionale, la presenza della
interiezione contenuta a pagina 16 della sentenza, avanzando varie ipotesi,
esprimendo dubbi sul contenuto e riservandosi di interessare della questione le
Pubbliche Autorità.
Al riguardo, secondo il ricorrente, non può ritenersi condivisibile quanto affermato dalla
Corte di Appello di Venezia nel proprio esposto che, acriticamente, ha qualificato la
interiezione in questione come un “refuso”, poiché la frase utilizzata non rappresenta
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un mero errore di stampa ma un dialogo telematico tra il redattore della sentenza ed
un soggetto terzo.
Secondo l’Avv. [RICORRENTE], l’interiezione oggetto di critica non sarebbe un refuso,
come sostenuto dalla Corte di Appello di Venezia, avendo, invece, la stessa una
specifica attinenza alla causa, dato che alla pagina successiva a quella riportante
l’interiezione, si parla proprio dell’art. 1232 Cod. Civ.; ciò dimostrerebbe, a dire
dell’incolpato, che lungi dall’essere un refuso, l’interiezione appare come un vero e
proprio dialogo tra il redattore della sentenza ed un soggetto terzo.
Il ricorrente sottolinea, inoltre, nel proprio ricorso che la presenza della frase contenuta
alla pagina 16 della sentenza appare ancora più grave se si considera che il Tribunale
di Verona stava giudicando su un’opposizione a decreto ingiuntivo del valore di Euro
2.000.000,00 e, se anche è vero che l’autorità giudiziaria deve prestare la medesima
attenzione e cura in ogni giudizio (anche in quello da poche centinaia id euro), è altresì
vero che più è alta la posta in gioco più essa rischia di incidere sulla vita e sulla libertà
degli interessati, come nel caso in questione.
L’Avv. [RICORRENTE] ribadisce, quindi, nel proprio ricorso, che la sua condotta deve
essere valutata alla luce dei principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
e delle specifiche circostanze in cui detta condotta si è manifestata; in particolare l’Avv.
[RICORRENTE] evidenzia che tutto quanto è stato da lui scritto nel suo atto di appello
e nella successiva comparsa conclusionale non ha avuto alcuna rilevanza esterna,
rimanendo all’interno del processo, per cui non ha potuto mettere in pericolo la
reputazione della magistratura dinanzi ai cittadini e la fiducia che i medesimi devono
nutrire nei confronti della funzione giudiziaria, oltre al fatto che, astrattamente, il
magistrato che ha scritto la sentenza aspramente criticata dal suddetto Avv.
[RICORRENTE] non avrebbe potuto avere accesso al fascicolo ed alle critiche che gli
sono state mosse dal ricorrente.
Per tutti questi motivi l’Avv. [RICORRENTE], ritenendo il proprio comportamento
consono ai canoni deontologici, conclude chiedendo al Consiglio Nazionale Forense
la riforma della decisione impugnata, in via principale con la pronuncia dell’assoluzione
e, in via subordinata, con l’applicazione della sanzione attenuata dell’avvertimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare la questione concernente l’eventuale intervenuta
prescrizione dell’azione disciplinare, in quanto anche se tale questione non è stata
sollevata dal ricorrente, la stessa è, comunque, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato
e grado del giudizio a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse
superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale
(cfr. Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 229 del 29 novembre 2022), atteso
che, qualora l’azione disciplinare fosse prescritta, ciò precluderebbe di poter e/o di
dover decidere sul merito.
La condotta contestata all’Avv. [RICORRENTE] nel capo di incolpazione sub b],
consistente in alcune frasi rivolte nei confronti del Giudice del Tribunale di Verona,
Dott. [AAA], estensore della sentenza n. [OMISSIS]/2014 di detto Tribunale di Verona,
depositata in data [OMISSIS] 2014, contenute (solo) nell’atto di citazione di appello
proposto dall’Avv. [RICORRENTE] avverso tale sentenza n. [OMISSIS]/2014 del
Tribunale di Verona, come espressamente indicato nel capo di incolpazione sub b] in
questione, ha avuto luogo in data 7 agosto 2014, giorno del deposito del
summenzionato atto di citazione in appello nella cancelleria della Corte di Appello di
Venezia e non è stata poi reiterata dall’Avv. [RICORRENTE] nei suoi atti difensivi
successivi.
Si tratta di tutta evidenza di una condotta a carattere istantaneo, come affermato anche
dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo la quale, ai fini
dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, l’illecito consistente nell’aver
espresso apprezzamenti denigratori ha natura istantanea “poiché l'offesa si è
consumata col fatto stesso dell'esternazione delle frasi censurate” (cfr. Sentenza della
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 6549 del 12 marzo 2025), dal che
consegue che l’azione disciplinare concernente la condotta descritta nel capo di
incolpazione sub b] risulta, comunque, prescritta.
Ciò in quanto, il termine di sei anni di prescrizione previsto dall’articolo 56, comma 1,
della Legge n. 247 del 2012, aumentato di un quarto (vale a dire di un anno e mezzo)
per l’effetto interruttivo prodotto dalla comunicazione della notizia dell’illecito, come
stabilito dall’art. 56, comma 3, della Legge n. 247 del 2012, per una durata massima
di sette anni e mezzo con decorrenza dalla data di commissione del fatto contestato
(cfr. Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 13379 del 30 giugno
2016), è andato a scadere in data 7 febbraio 2022.
Dunque, l’azione disciplinare per la condotta di cui al capo incolpazione sub b] è
prescritta con conseguente annullamento della sanzione del richiamo verbale inflitta
all’Avv. [RICORRENTE] dal CDD del Veneto per tale condotta.
Non è, invece, prescritta l’azione disciplinare per l’addebito oggetto del capo di
incolpazione sub a] in quanto l’Avv. [RICORRENTE] ha reiterato le frasi oggetto dello
stesso, rivolte sempre nei confronti del Giudice del Tribunale di Verona, Dott. [AAA],
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già contenute nell’atto di citazione in appello proposto dall’Avv. [RICORRENTE]
medesimo avverso la suindicata sentenza n. [OMISSIS]/2014 del Tribunale di Verona
e depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Venezia in data 7 agosto
2014, anche nella sua comparsa conclusionale, da lui depositata nel giudizio di
appello, presso la suddetta cancelleria, in data 29 gennaio 2019.
Ebbene, per quanto riguarda dette espressioni di cui al capo a] di incolpazione, si deve
concordare con la valutazione del CDD del Veneto, secondo cui le stesse hanno
oltrepassato il perimetro del diritto di difesa, atteso che l’Avv. [RICORRENTE], oltre ad
adombrare gravi responsabilità in capo all’estensore della sentenza, arrivando ad
ipotizzare che la motivazione della sentenza fosse stata redatta da un soggetto esterno
o, comunque, con lui concordata, nel riferirsi all’interiezione presente alla pagina 16
della sentenza n. [OMISSIS]/2014 del Tribunale di Verona e descritta nel suindicato
capo di incolpazione, ha anche affermato che “una tale circostanza sia tale da togliere
di per sé sola ogni autorevolezza alla sentenza e a chi l’ha scritta”.
Siamo, dunque, in presenza di apprezzamenti negativi sulla persona del magistrato
che travalicano la normale dialettica processuale, violando il rispetto dei doveri di
probità, lealtà e correttezza a cui deve essere improntata l’attività dell’avvocato, e
relativamente ai quali, proprio per il fatto che essi si rivolgono direttamente alla persona
dell’estensore della sentenza, quando, invece, i rilievi avrebbero dovuto riguardare
esclusivamente la sentenza stessa, il richiamo del ricorrente all’art. 21 della
Costituzione ed alle Convenzioni internazionali nonché alla giurisprudenza
sovranazionale in tema di libertà di espressione e di diritto di critica non risulta
pertinente.
L’interiezione in questione, con i suoi 22 punti interrogativi, desta non poche
perplessità, ma il legale poteva e doveva segnalarla nel giudizio di appello per
sostenere che la sentenza di primo grado era stata redatta in modo affrettato e senza
neanche un’attenta rilettura, astenendosi, tuttavia, dall’esprimere giudizi sulla persona
nonché sull’operato del magistrato e rimanendo, quindi, nei limiti di una (legittima)
critica alla sentenza stessa.
L’Avv. [RICORRENTE] ha, invece, adombrato una condotta illecita del magistrato
estensore della sentenza, Dott. [AAA], al punto di riservarsi “di interessare della
questione sia la Procura della Repubblica competente che il Consiglio Superiore
della Magistratura”, ed ha, inoltre, utilizzato espressioni irrispettose nei confronti del
magistrato stesso, laddove ha fatto riferimento, rivolgendosi alla sua persona, alla
perdita di ogni autorevolezza.
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Ciò non gli era consentito, in quanto, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio
Nazionale Forense, “Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi
provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve
essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti
dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione
giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale
nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la
giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato
rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre
allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio
offensivo o anche al mero dileggio” (Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 27
del 2 marzo 2022) e “La violazione dell’art. 53 cdf, che impone al professionista di
mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona
del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni
sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del
magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità
nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può
travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini
dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in
tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche
attraverso le forme espressive utilizzate” (Sentenza del Consiglio Nazionale Forense
n. 202 del 15 ottobre 2020).
Dunque, l’Avv. [RICORRENTE], utilizzando nel suo atto di citazione in appello e nella
sua comparsa conclusionale le frasi di cui al suindicato capo di incolpazione sub a],
ha violato l’art. 52, comma 1, del Codice Deontologico Forense, che impone
all’avvocato di evitare espressioni offensive e sconvenienti negli scritti in giudizio nei
confronti dei magistrati, e l’art. 53, comma 1, del Codice Deontologico Forense, che
prescrive che i rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco
rispetto.
Né possono sorgere dubbi sulla sussistenza della suitas, posto che l’Avv.
[RICORRENTE] ha sempre rivendicato, da ultimo anche nel suo ricorso al Consiglio
Nazionale Forense, la piena legittimità delle espressioni da lui utilizzate, a conferma
del fatto che sono state dallo stesso proferite in modo pienamente consapevole e
volontario.
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Deve, quindi, essere confermata la sussistenza della responsabilità disciplinare del
ricorrente, Avv. [RICORRENTE], in relazione a quanto forma oggetto del capo di
incolpazione sub a], ma ciò non toglie che possa essere attenuata la sanzione della
censura, inflittagli dal CDD del Veneto, sanzione questa che, considerato come si sono
svolti i fatti, appare eccessiva.
È vero che per la violazione dell’art. 52, comma 1, del CDF è prevista la sanzione
edittale della censura e che anche per la violazione dell’art. 53, comma 1, del CDF è
sempre prevista la sanzione edittale della censura, ma si deve anche tener conto del
fatto che, effettivamente, la suindicata interiezione, presente alla pagina 16 della
sentenza n. [OMISSIS]/2014 del Tribunale di Verona, denotava una mancanza di
attenzione che, considerato anche il valore della causa (Euro 2.000.000,00.=.), non
poteva non turbare il difensore.
L’Avv. [RICORRENTE] ha certamente ecceduto nella sua critica e per questo viene
ritenuto responsabile deontologicamente, ma, considerato che non risultano
precedenti disciplinari a suo carico, dato che la decisione impugnata non ne fa cenno,
e avuto riguardo alle circostanze nel cui contesto è avvenuta la violazione, appare
equo applicare la sanzione attenuata dell’avvertimento.
P.Q.M
visti gli artt. 36 e 37 della L. 31.12.2012 n. 247 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934,
n. 37,
il Consiglio Nazionale Forense, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e difesa disattesa, in parziale riforma della decisione emessa dal CDD del
Veneto nei confronti dell’Avv. [RICORRENTE], dichiara prescritta l’azione disciplinare
relativamente alla condotta di cui al capo di incolpazione sub b], con conseguente
annullamento della sanzione del richiamo verbale inflitta dal CDD del Veneto al
ricorrente per detta condotta, e, relativamente alla condotta di cui al capo di
incolpazione sub a], confermando la sussistenza della responsabilità dell’Avv.
[RICORRENTE] in relazione a tale condotta, accoglie parzialmente il ricorso e
ridetermina la sanzione nell’avvertimento.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per
finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
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IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Biancamaria D’Agostino f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Avv. Antonino Sugamele

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