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Sentenza

AMMONIMENTO PER VIOLENZA DOMESTICA - Legittimità fondata su un episodio grave ac...
AMMONIMENTO PER VIOLENZA DOMESTICA - Legittimità fondata su un episodio grave accertato e illegittimità parziale per difetto di istruttoria verso soggetti non direttamente offesi (Cp, articoli 581, 582 e 612 bis; articolo 8 del Dl 23 febbraio 2009 n. 11; articolo 3 del Dl 14 agosto 2013 n. 93)

Tar Lombardia Brescia, sezione I, sentenza 12 febbraio 2026 n. 169 - Pres. Fede, Ref. Est. Rizzo
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avvocato…, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via …;
contro
Questura di Brescia, U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato…, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato…, con domicilio eletto presso il suo studio in
Brescia, via…;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Brescia prot. n. -OMISSIS- del 23.09.2024, notificato il 26.09.2024, con il
quale è stato rigettato il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-avverso il provvedimento di
ammonimento orale disposto dal Questore di Brescia in data 27.06.2024;
- del decreto di ammonimento orale n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Brescia in data
27.06.2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato
sconosciuto;
nonché per la condanna
del Ministero resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto in
conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Brescia,
dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia nonché di -OMISSIS-, -OMISSIS-, - OMISSIS-, -OMISSIS- e di -
OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1.- Con separate istanze del 29 maggio 2024 quattro dei sei figli del ricorrente, cioè - OMISSIS-, -
OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, hanno chiesto al Questore di Brescia l'adozione di un
provvedimento di ammonimento orale nei confronti del padre -OMISSIS-, per fatti di violenza
domestica che questi avrebbe commesso nei loro confronti e nei confronti della madre -OMISSIS-.
2.- I predetti quattro figli detengono partecipazioni o comunque svolgono mansioni lavorative
all'interno dell'azienda di famiglia, -OMISSIS- s.r.l., la quale ha proseguito l'attività precedentemente
svolta dalla -OMISSIS- s.r.l., società fondata dal padre - OMISSIS-, il quale ne è socio e
amministratore unico. La moglie di -OMISSIS- e madre degli istanti deteneva, prima di cederle alle
figlie -OMISSIS- e -OMISSIS-, partecipazioni nella -OMISSIS- pari al 98% del capitale.
3.- Nelle istanze di ammonimento i segnalanti hanno riferito del progressivo peggioramento del
clima all'interno della società in ragione delle continue minacce, provocazioni e ingiurie rivolte dal
padre nei confronti loro e della madre, le quali sarebbero culminate in un episodio di aggressione
avvenuto all'interno dell'azienda l'8 maggio 2024 ai danni di -OMISSIS- e -OMISSIS-, e a seguito del
quale la prima ha riportato lesioni consistite nella distorsione del rachide cervicale con prognosi di
7 giorni e la seconda ha riportato lividi sulle braccia.
-OMISSIS- ha inoltre riferito di altri due precedenti episodi di aggressione del padre nei suoi
confronti.
Le tre sorelle hanno poi dichiarato di aver mutato le proprie abitudini a seguito dell'episodio di
aggressione dell'8 maggio 2024, riferendo di non poter restare da sole in ufficio per timore di nuove
aggressioni.
-OMISSIS- ha riferito di un mutamento delle proprie abitudini di vita in conseguenza di tali fatti,
essendo costretto a recarsi quotidianamente presso gli uffici della società per evitare che il padre
possa nuovamente aggredire le sorelle.
La signora -OMISSIS- non ha preso parte all'iniziativa.
4.- Con atto notificato il 13 giugno 2024, la Questura di Brescia ha comunicato a - OMISSIS- l'avvio
del procedimento volto all'irrogazione dell'ammonimento orale ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 93 del 2013,
convertito con L. n. 119 del 2013, su istanza dei quattro figli sopra individuati, per reiterati fatti di
violenza domestica posti in essere nei loro confronti.
5.- Con memoria difensiva datata 21.6.2024, l'interessato ha chiesto l'archiviazione del procedimento,
previa audizione personale nonché previa escussione, "ove occorra", della moglie -OMISSIS- e del
figlio -OMISSIS-.
6.- Il successivo 27 giugno -OMISSIS- è stata sentita dalla Questura, riferendo che a seguito dell'avvio
del procedimento non si erano più verificate occasioni di contatto con il genitore, finchè, notificatogli
il licenziamento (egli era infatti dipendente della -OMISSIS-), lo stesso si era presentato presso gli
uffici della P.I. senza autorizzazione, costringendola a chiamare le Forze dell'ordine e a sporgere
denuncia nei confronti del padre per arbitraria invasione di azienda ex art. 508 c.p..
7.- In data 27 giugno 2024 il Questore di Bergamo ha emesso decreto di ammonimento ex art. 3 D.L.
n. 93 del 2013, intimando allo -OMISSIS- di "tenere una condotta conforme alla Legge e astenersi
tassativamente, per il futuro, da qualsivoglia altra condotta di violenza domestica" nei confronti
degli istanti nonché della moglie -OMISSIS-.
Il provvedimento in questione è motivato come segue "- gli istanti hanno riferito di essere figli e
colleghi di lavoro di -OMISSIS-, il quale, ormai da circa tre anni, ha assunto un atteggiamento
verbalmente e fisicamente aggressivo nei loro confronti, in particolare verso le figlie, le quali sono
state più volte vittime della sua violenza; - che, dalle istanze predette emergono, oltre ai numerosi
episodi nei quali -OMISSIS-ha offeso ripetutamente le figlie (anche alla presenza di alcuni
collaboratori), due episodi di violenza fisica commessi in danno di -OMISSIS- e della sorella -
OMISSIS-, intervenuta in soccorso della prima; che l'ultima aggressione è avvenuta l'8 maggio 2024,
alla presenza di -OMISSIS- (fratello e titolare di quote dell'azienda familiare),-OMISSIS- (sorella e
lavoratrice presso l'azienda) e -OMISSIS- (madre dei fratelli - OMISSIS-, moglie di -OMISSIS- e
titolare della -OMISSIS-); -che, dopo gli insulti ripetuti all'indirizzo della figlia -OMISSIS-,
l'ammonendo è passato alle vie di fatto, strattonandola e strappandole i capelli, provocandole altresì
la distorsione del rachide cervicale, come accertato presso la struttura ospedaliera ove la malcapitata
si è recata per le cure del caso; -che, durante l'aggressione, anche -OMISSIS-, intervenuta per
difendere la sorella, ha riportato dei lividi su un braccio, per essere stata, a sua volta, afferrata e
percossa dal padre; -che i richiedenti hanno ben rappresentato una situazione di preoccupazione,
pericolo, timore e sofferenza relativamente alle condotte vessatorie ed alle prevaricazioni perpetrate
da -OMISSIS-nei loro confronti ed alla presenza degli altri dipendenti della ditta; - che, da qualche
mese, i richiedenti sono costretti a lavorare e permanere negli uffici della società soltanto in pre senza
di altri collaboratori, atteso che temono nuove aggressioni da parte del loro padre; - che, dopo la
presentazione dell'istanza, anche la moglie di - OMISSIS-, -OMISSIS-, pur non avendo voluto aderire
all'iniziativa dei figli per ragioni personali, ha deciso di abbandonare l'abitazione famigliare
trasferendosi a vivere altrove".
In ragione di tali circostanze il Questore ha ritenuto che i comportamenti posti in essere da -
OMISSIS- hanno ingenerato negli istanti "un grave e perdurante stato d'ansia e di turbamento,
togliendo loro serenità familiare e lavorativa, facendoli sentire ostaggio degli eccessi del padre che,
pur non avendone titolo, si presenta quotidianamente negli uffici della -OMISSIS-, incutendo nei
figli e nei lavoratori dipendenti una costante sensazione di assoggettamento e tensione, onde indurli
a sottostare alle proprie volontà e comunque condizionandone il comportamento e le abitudini di
vita" e che "risultano ricorrere le circostanze di cui al citato articolo 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93,
poiché i comportamenti posti in essere dall'interessato risultano sussumibili - alla stregua
dell'accertamento indiziario tipicamente connesso al procedimento preventivo di cui si tratta - nelle
fattispecie tipizzate dal citato art. 3 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, si articolano in plurimi fatti tutt'altro
che episodici e comunque gravi, posti in essere da un soggetto nei confronti di altri legati al primo
da un vincolo familiare".
8.- Avverso il predetto decreto l'interessato ha proposto, in data 26.7.2024, ricorso gerarchico dinanzi
al Prefetto di Brescia, il quale, previa audizione personale dell'interessato, lo ha respinto con decreto
del 23.9.2024.
9.- Con ricorso notificato il 25.11.2024 alle Amministrazioni resistenti e a -OMISSIS-, -OMISSIS-, -
OMISSIS- e -OMISSIS-, l'ammonito ha impugnato dinanzi a questo Tribunale i predetti
provvedimenti chiedendone l'annullamento.
10.- In fatto, dopo aver ripercorso le vicende societarie delle società -OMISSIS-, il ricorrente ha
sostenuto, in sintesi, che le richieste di ammonimento si porrebbero al culmine di una serie di episodi
strumentalmente confezionati dalle figlie per sottrargli il controllo della -OMISSIS- ed acquisire la
totalità delle quote societarie e del patrimonio aziendale. Egli ha negato gli addebiti, sostenendo di
non aver mai offeso né minacciato né, ancora, utilizzato violenza fisica nei confronti dei figli e della
moglie, e che, piuttosto, sarebbero le figlie ad averlo ripetutamente offeso e prevaricato, esercitando
altresì pressioni sulla loro madre, nell'intento, poi effettivamente conseguito, di ottenere in loro
favore la cessione delle quote della - OMISSIS- detenute dalla -OMISSIS-. Anche l'episodio di
violenza dell'8 maggio 2024 sarebbe stato appositamente precostituito dalle figlie, le quali
nell'occasione lo avevano aggredito fisicamente, "stringendolo in un angolo, bloccandogli le braccia
e costringendolo per difendersi a divincolarsi per allontanarle da sé". Quanto alla circostanza,
riportata dagli istanti e richiamata nei provvedimenti impugnati, secondo la quale anche la moglie -
OMISSIS- avrebbe lasciato l'abitazione familiare, il ricorrente ha sostenuto che la donna si era in
realtà assentata per due settimane per accudire i nipoti "in quanto tormentata dai sensi di colpa per
aver "tradito" la fiducia del marito che le sconsigliava di cedere le quote alle figlie".
11.- Con i due motivi di ricorso egli lamenta:
"I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 119 del 2013. Eccesso di potere per travisamento
dei fatti": gli episodi violenti/minacciosi sarebbero descritti in modo generico, sia nel provvedimento
sia nelle istanze dei figli, le quali si riferirebbero ad un solo unico e circostanziato accadimento,
quello dell'8 maggio 2024, che però non potrebbe ritenersi grave; sostiene inoltre che, nell'occasione,
avrebbe agito in stato di legittima difesa per respingere l'aggressione delle figlie e che ad ogni modo
si sarebbe trattato di un episodio non intenzionale né premeditato. Le amministrazioni resistenti
avrebbero omesso di valutare gli elementi a discarico forniti dall'interessato in sede procedimentale,
non essendo state valutate le dichiarazioni fornite dalla moglie né dal figlio -OMISSIS-. La coniuge
avrebbe avallato la tesi, prospettata dal ricorrente, della legittima difesa ed entrambi avrebbero
smentito ogni episodio ulteriore di violenza, vessazione o minaccia.
II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti:
l'ammonimento sarebbe stato adottato sulla base delle sole dichiarazioni provenienti dagli istanti e
dunque su una prospettazione unilaterale della vicenda; non sarebbero state sentite le persone
informate dei fatti (la moglie -OMISSIS-, il figlio - OMISSIS-, e i collaboratori della società), non
sarebbero state adeguatamente valutate le deduzioni contenute nella memoria difensiva, avendo
l'amministrazione prestato poca attenzione alle vicende societarie che costituiscono, a suo avviso, il
vero movente delle iniziative delle figlie per acquisire il controllo della società e allontanarlo
dall'azienda; né la Questura né la Prefettura avrebbero, infine, considerato l'infondatezza della
denuncia presentata da -OMISSIS- per arbitraria invasione di azienda, per la quale il PM competente
ha chiesto l'archiviazione.
12.- Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni resistenti nonché i signori - OMISSIS-, -
OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, i quali hanno tutti insistito nel rigetto del ricorso.
13.- In prossimità dell'udienza pubblica di trattazione della causa tutte le parti hanno presentato
memorie.
14.- All'esito dell'udienza pubblica del 28 maggio 2025, con ordinanza n. -OMISSIS-pubblicata in
data 30.6.2025, il Collegio ha rilevato ex officio ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a. la possibile parziale
inammissibilità del ricorso in quanto "(i) i provvedimenti impugnati potrebbero essere riconducibili
alla categoria degli atti plurimi o a contenuto plurimo, contenendo statuizioni distinte ed autonome
per ciascuno dei soggetti tutelati dall'ammonimento, in capo ai quali potrebbe radicarsi
un'autonoma posizione di controinteresse, con conseguente onere di notifica del ricorso nei
confronti di ognuno di essi; (ii) il ricorso è stato notificato alle persone offese controinteressate ad
eccezione della signora -OMISSIS-, sicchè, rispetto alla posizione di quest'ultima, il ricorso potrebbe
essere inammissibile in parte qua" ed ha conseguentemente assegnato alle parti il termine di 10
giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.
15.- Entro il suddetto termine, il ricorrente ha prodotto una memoria con la quale ha argomentato
sulle ragioni a sostegno dell'ammissibilità del ricorso con riferimento alla posizione della signora -
OMISSIS-.
16.- In data 9.7.2025 quest'ultima si è costituita in giudizio, associandosi alla domanda di
annullamento proposta dal ricorrente.
17.- Alla camera di consiglio del 16 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1.- Preliminarmente il Collegio deve rilevare, come da rituale avviso alle parti, la parziale
inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla signora - OMISSIS-, in qualità di
controinteressata.
1.1.- Come esposto in narrativa, viene in rilievo nel presente giudizio il provvedimento con il quale
il Questore di Brescia ha disposto l'ammonimento orale nei confronti di - OMISSIS-, odierno
ricorrente, intimandogli di "tenere una condotta conforme alla legge e astenersi tassativamente, per
il futuro, da qualsivoglia altra condotta di violenza domestica nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS-
, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché nei confronti della moglie -OMISSIS-".
1.2.- Reputa il Collegio che tale provvedimento costituisca una peculiare declinazione di atto
plurimo o a contenuto plurimo, caratterizzandosi per il fatto di contenere una pluralità di autonome
e separate determinazioni amministrative, che si trovano occasionalmente riunite in unico
provvedimento, ma che avrebbero potuto assumere anche la veste di tanti, separati, provvedimenti
quanti sono i singoli destinatari, o come nella specie, quanti sono i singoli soggetti tutelati dal
provvedimento stesso.
1.3.- Nella fattispecie in esame la Questura ha diffidato l'odierno ricorrente dal reiterare condotte di
violenza nei confronti di più soggetti distinti, ciascuno dei quali può avvantaggiarsi degli effetti del
provvedimento separatamente dagli altri e senza interferenza con questi. L'Amministrazione, in
sostanza, ha adottato un unico atto, in ragione dell'esigenza di concentrare in esso valutazioni
afferenti ad una vicenda unitaria, ma avrebbe potuto adottare tanti provvedimenti distinti, quante
sono le diverse persone offese tutelate, ciascuna delle quali riveste una autonoma posizione di
controinteresse, distinta e non interferente con quella degli altri.
2.- Ne consegue che il ricorso è inammissibile in parte qua, in quanto non notificato nei confronti
della -OMISSIS-, autonoma controinteressata rispetto al provvedimento di ammonimento adottato
a suo vantaggio.
2.1.- Non può essere condivisa, sul punto, la tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui la -OMISSIS-
non rivestirebbe la qualità di controinteressata in quanto la stessa "è semmai portatrice di un
interesse alla caducazione dell'ammonimento, coincidente con quello del ricorrente -OMISSIS-.
Anche la sig.ra -OMISSIS- ritiene infatti che il provvedimento assunto nei confronti del marito riposi
su una rappresentazione faziosa degli avvenimenti e sia fortemente ingiusto", posto che tale
argomentazione fa inammissibilmente dipendere l'assenza di una posizione di controinteresse dal
fatto che il beneficiario dell'atto, in concreto, scelga di aderire alla domanda di annullamento dell'atto
stesso. Invero, il vantaggio che il soggetto ritrae dalla conservazione dell'atto, e che radica la
posizione di controinteresse, deve essere valutato in astratto, sulla base del contenuto del
provvedimento e non secundum litis, posto che "è solo dalla motivazione del provvedimento, infatti,
che è possibile rilevare, in relazione al rapporto giuridico definito dal provvedimento, la presenza
di soggetti interessati a conservare posizioni giuridiche soggettive di tipo opposto ed antitetico a
quelle pregiudizievoli del destinatario dell'atto che, invece, vuole ed ha interesse a rimuovere
attraverso l'annullamento del provvedimento" (T.A.R. Veneto, sez. I, 8 luglio 2013 n. 923).
Ebbene, il provvedimento questorile qui impugnato fa riferimento a "numerosi episodi di violenza
domestica" perpetrati dal ricorrente nei confronti dei figli e della loro madre, sicchè è evidente che
quest'ultima, in quanto individuata quale vittima delle condotte illecite del marito, è astrattamente
portatrice di un interesse alla conservazione della misura adottata a sua tutela.
Va precisato, al riguardo, che siffatto interesse non viene meno solo perché la - OMISSIS- non ha
presentato istanza di ammonimento, posto che l'attivazione del potere da parte del Questore non è
subordinata alla richiesta della vittima, essendo sufficiente, ex art. 3 D.L. n. 93 del 2013, la sola
segnalazione alle Forze dell'ordine, da chiunque provenga, di fatti integranti specifiche fattispecie di
reato.
Resta naturalmente salva la possibilità per la sig.ra -OMISSIS- di chiedere il riesame del
provvedimento emesso in suo favore, rappresentando all'Amministrazione la propria posizione
contraria al mantenimento in vigore di esso.
3.- Ciò posto e passando al merito, appare opportuno riepilogare il quadro normativo nel quale si
inscrive la fattispecie oggetto di causa.
L'art. 3 del D.L. n. 93 del 2013, convertito con L. n. 119 del 2013, rubricato "misure di prevenzione
per condotte di violenza domestica", dispone che "Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato,
in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582,
610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale,
nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte
le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti,
all'ammonimento dell'autore del fatto".
La stessa disposizione definisce "violenza domestica" "uno o più atti, gravi ovvero non episodici o
commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si
verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in
passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che
l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".
Il successivo secondo comma prevede poi che "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto". Il richiamato art. 8 del D.L. n. 11 del 2009
ha introdotto il potere di ammonimento del Questore. La norma stabilisce che "fino a quando non è
proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la
persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore
di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al
questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le
persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui
confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge
e redigendo processo verbale".
In sintesi, ai fini dell'ammonimento questorile, per quanto qui di rilievo, è necessaria la sussistenza
dei seguenti elementi:
- la segnalazione del fatto, in forma non anonima, alle Forze dell'Ordine;
- l'astratta riconducibilità del fatto agli artt. 581, 582 e 612 bis c.p. (o alle altre fattispecie incriminatrici
indicate dalla norma);
- uno o più atti gravi, ovvero, qualora non gravi, reiterati.
La misura in questione, analogamente a quella prevista dall'art. 8 D.L. n. 11 del 2009, è
concordemente considerata dalla giurisprudenza quale provvedimento avente natura preventiva,
che non richiede per la sua adozione un livello di accertamento fondato sul criterio dell'oltre ogni
ragionevole dubbio, proprio del processo penale, e che è finalizzato a "dissuadere dalla commissione
di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente
gravi, sono comunque idonee a costituire - quando si verificano in un clima connotato da mancanza
di serenità familiare e di potenziale violenza "fisica, sessuale, psicologica o economica" - il sintomo
di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in successive
manifestazioni più eclatanti. Pertanto - posto che il provvedimento di ammonimento di cui all'art. 3
del D.L. n. 93 del 2013 mira non già a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare
i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli -OMISSIS- (Percosse) e -OMISSIS- (Lesione personali)
del codice penale, quanto piuttosto a "prevenire", la commissione di tali reati - ai fini dell'adozione
di tale provvedimento non occorre la piena prova della commissione dei predetti reati, ma è
sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine
all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore" (cfr. T.A.R.
Trento n. 9/2023; n. 329/2016).
La giurisprudenza ha anche avuto modo di chiarire che "i provvedimenti di ammonimento di cui
all'art. 3, D.L. n. 93 del 2013 non postulano la piena prova della commissione dei reati di percosse e
di lesioni personali, essendo sufficiente l'acquisizione di elementi probatori attendibili in ordine
all'avvenuto verificarsi anche di un singolo episodio di violenza domestica e all'identificazione del
suo autore" (ex multis T.A.R. Piemonte, n. 458/2025 che richiama T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I,
28 settembre 2020, n. 1486).
Da ultimo, va osservato che i provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell'ambito
di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile la
esistenza di condotte di stalking o di violenza domestica. Pertanto il sindacato del giudice
amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto
che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione
(ex multis, T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, 11 gennaio 2016, n. 3).
Quanto ai profili procedimentali ed istruttori, l'art. 3 del D.L. n. 93 del 2013, riproducendo quanto
già previsto in relazione alla misura di cui all'art. 8 D.L. n. 11 del 2009, dispone che "il questore,
anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto". Al
riguardo, la giurisprudenza ha affermato che, stante la natura latamente cautelare del
provvedimento in questione, è prevista una fase istruttoria "alleggerita", caratterizzata dall'obbligo
per il Questore di sentire solo le persone informate dei fatti, dovendosi di contro assumere
informazioni dagli organi investigativi solo "se necessario", essendo al medesimo attribuito un
ampio margine di apprezzamento discrezionale (T.A.R. Catania, Sez. IV, 13.1.2025 n. 78 e sentenze
ivi richiamate: T.A.R. Catania, Sez. I, 6.2.2024, n. 427; Cons. Stato, Sez. III, 2.8.2023, n. 7486).
4.- Tanto premesso con riguardo alle norme e ai principi rilevanti, il ricorso è parzialmente fondato,
nei termini di seguito precisati.
5.- Innanzitutto, giova evidenziare che il decreto di ammonimento è motivato sulla circostanza che
"i comportamenti posti in essere dall'interessato risultano sussumibili…nelle fattispecie tipizzate dal
citato art. 3 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, si articolano in plurimi fatti tutt'altro che episodici e comunque
gravi, posti in essere da un soggetto nei confronti di altri legati al primo da un vincolo familiare",
consistenti in reiterate condotte aggressive perpetrate nei confronti dei figli e della moglie, e
culminati nell'aggressione avvenuta ai danni di -OMISSIS- e -OMISSIS- in data 8 maggio 2024, alla
presenza degli altri due fratelli e della madre. In relazione a tale episodio, si specifica nel
provvedimento che "dopo gli insulti ripetuti all'indirizzo della figlia - OMISSIS-, l'ammonendo è
passato alle vie di fatto, strattonandola e strappandole i capelli, provocandole altresì la distorsione
del rachide cervicale, come accertato presso la struttura ospedaliera ove la malcapitata si è recata per
le cure del caso …. durante l'aggressione, anche -OMISSIS-, intervenuta per difendere la sorella, ha
riportato dei lividi su un braccio, per essere stata a sua volta afferrata e percossa dal padre".
6.- Principiando dall'episodio dell'8 maggio 2024, la ricostruzione dei fatti rappresentata nel
provvedimento trova conferma nelle evidenze istruttorie ed in particolare: a) nelle concordi
dichiarazioni dei segnalanti, tutte convergenti nell'evidenziare le modalità dell'aggressione
avvenuta da parte del padre nei confronti delle due figlie; b) negli elementi di riscontro esterni,
consistenti nella certificazione di pronto soccorso rilasciata a -OMISSIS- nell'immediatezza,
attestante la distorsione del rachide cervicale con prognosi di giorni 7 e c) nelle fotografie versate in
atti che ritraggono la scena e gli esiti delle percosse.
6.1.- Trattasi di elementi che nel loro insieme rappresentano un solido compendio indiziario circa la
veridicità della versione fornita dalle parti offese, che non appare scalfita né dalle contrarie
affermazioni del ricorrente sull'aver agito in stato di legittima difesa, né dalle dichiarazioni rese dalla
moglie il 24.7.2024, secondo la quale il marito si sarebbe difeso "perché aggredito, dopo aver scoperto
il cellulare che registrava la nostra conversazione".
6.2.- In senso contrario alla prospettazione dell'interessato depongono una pluralità di circostanze,
ovverosia: (i) l'esito delle lesioni subite dalle figlie, attestate dal certificato di pronto soccorso e dalle
fotografie in atti, che riproducono i lividi riportati dalle medesime e le ciocche di capelli strappate
ad -OMISSIS-; (ii) la dinamica dell'aggressione, immortalata dalle immagini versate in atti (cfr. doc.
1 resistente, pg. 13), le quali ritraggono lo -OMISSIS- in una posizione all'evidenza incompatibile con
una asserita legittima difesa: l'uomo è immortalato mentre sovrasta la figlia - intenta a proteggersi
con le braccia - e la afferra per i capelli, nonostante il tentativo di altre due persone di allontanarlo;
(iii) il contegno assunto dopo i fatti dalla moglie del ricorrente, allontanatasi dall'abitazione familiare
(circostanza confermata dallo stesso -OMISSIS- allorchè egli, in data 24 giugno 2024, ha
spontaneamente riferito alla polizia giudiziaria che "a causa di questa situazione non so neanche più
dov'è mia moglie e non risponde al telefono" - cfr. relazione di servizio Questura di Brescia
dell'11.9.2024, doc. 1 resistente, p. 35).
7.- A fronte di ciò, devono essere disattese le censure volte a contestare la rappresentazione storica
dell'episodio dell'8 maggio 2024, così come quelle volte a sostenere la tesi secondo la quale l'episodio
sarebbe stato ordito dalle figlie, le quali avrebbero inscenato l'aggressione per estromettere
definitivamente il padre dalla società: trattasi di una mera ipotesi che non trova riscontro nelle
risultanze istruttorie, posto che la documentazione prodotta dall'interessato, inerente alle vicende
delle due società riconducibili a vario titolo alla famiglia -OMISSIS-, al più, dà evidenza del contesto
di elevata conflittualità che caratterizzava i rapporti tra le parti e nel quale è maturata l'aggressione
dell'8 maggio 2024.
8.- Parimenti insussistenti sono gli invocati vizi di violazione di legge e di carenza di istruttoria in
relazione a quell'episodio.
8.1.- Sotto il primo profilo, l'episodio sopra descritto, nella sua oggettiva manifestazione, è in astratto
sussumibile nei reati di cui agli artt. 581 e 582 c.p., commessi in un contesto di violenza domestica, e
connotati da obiettiva gravità, dunque rientranti tra le fattispecie che giustificano, ex art. 3 D.L. n. 93
del 2013, il ricorso del Questore al potere di ammonimento. Al riguardo, non rileva il fatto che non
si sia trattato di una condotta premeditata o intenzionale, come sostiene il ricorrente, poichè ai fini
della configurazione della fattispecie non è richiesta né la premeditazione né l'intenzionalità del
comportamento, essendo sufficiente la sola volontà dolosa.
8.2.- Sotto il secondo profilo, inerente ai lamentati vizi istruttori, la scelta dell'Amministrazione di
procedere in difetto di ulteriori dichiarazioni testimoniali non può dirsi censurabile, a fronte del
consistente compendio indiziario di cui si è dato conto, poiché se è vero che grava sull'Autorità di
pubblica sicurezza l'obbligo di sentire le persone informate sui fatti, è altrettanto vero che ciò non
implica l'obbligo di sentirle tutte, soprattutto quando le informazioni disponibili siano
sufficientemente chiare, coerenti, e rendano verosimile, secondo il parametro del "più probabile che
non", la sussistenza dei fatti denunciati.
Sul punto, pertanto, la scelta operata dall'Amministrazione appare proporzionata e ragionevole,
considerata la natura cautelare e l'urgenza che connotano il provvedimento di ammonimento, anche
alla luce degli elementi probatori già acquisiti al momento della sua adozione.
9.- Tuttavia l'episodio dell'8 maggio 2024 ha visto quali vittime unicamente le figlie -OMISSIS- e -
OMISSIS-, ed è quindi solo rispetto ad esse che il ricorso è infondato per le ragioni finora esposte.
A diverse conclusioni deve giungersi invece per quanto concerne la posizione degli altri soggetti
controinteressati, ovvero di -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispetto ai quali sono condivisibili le doglianze
del ricorrente circa l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'ammonimento, oltre che con
riguardo ai lamentati difetti motivazionali ed istruttori.
10.- Giova prendere le mosse dalle dichiarazioni cristallizzate dai predetti nelle istanze di
ammonimento del 29 maggio 2024.
10.1.- Quanto ad -OMISSIS-, la stessa ha riferito di aver vissuto forti momenti d'ansia nell'ultimo
anno "a causa delle continue offese e violenze verbali che ho sentito da mio padre dei confronti miei"
nonché della madre e delle sorelle, situazione degenerata quando "ho visto mio padre, nonché
collega di lavoro, in data 8 maggio 2024 spingere e prendere con violenza mia sorella -OMISSIS- e
strattonare con violenza mia sorella -OMISSIS-. Temo per la mia incolumità perché anche io sono
stata recentemente minacciata, tanto che ormai da mesi non lo faccio più entrare in casa mia". A
seguito dei fatti riportati, la stessa ha evidenziato il mutamento delle proprie "abitudini lavorative e
private", consistite in particolare nella necessità di modificare l'orario d i uscita dal lavoro onde
evitare di restare sola con il padre.
10.2.- -OMISSIS-, premesso di essersi sempre interessato alle vicende della - OMISSIS-, ha riferito
che "negli ultimi due anni il clima all'interno della società è diventato alquanto difficile a causa delle
continue minacce, provocazioni e ingiurie che mio padre -OMISSIS- … rivolge al resto dei familiari",
e che "purtroppo già in almeno due occasioni questi litigi verbali sono sfociati in aggressioni fisiche
da parte di -OMISSIS- nei confronti di mia sorella -OMISSIS- e -OMISSIS- all'interno degli uffici della
società"; ha aggiunto, inoltre, di aver dovuto modificare le proprie abitudini di vita, in quanto
"giornalmente all'uscita dal mio lavoro devo recarmi presso la società P.I. per presenziare per un
paio d'ore in compagnia dei miei familiari onde evitare che mio padre possa nuovamente aggredirle
fisicamente".
11.- Le suddette dichiarazioni, unici elementi sui quali è fondato l'avversato provvedimento di
ammonimento, sono del tutto insufficienti a giustificare la misura adottata in loro favore.
11.1.- In primo luogo, il narrato accusatorio è sprovvisto di elementi probatori di riscontro,
quand'anche di carattere indiziario. Le stesse sorelle -OMISSIS- e - OMISSIS-, con riferimento alle
condotte "maltrattanti" commesse dal padre nei confronti di -OMISSIS- e -OMISSIS-, nulla
riferiscono, posto che le loro dichiarazioni sono incentrate esclusivamente su comportamenti
perpetrati nei propri confronti.
11.2.- In secondo luogo, la narrazione di -OMISSIS- si presenta estremamente generica, quanto ai
comportamenti abusanti commessi dal padre nei propri confronti: la circostanza che la stessa sia
stata "recentemente minacciata" non è inquadrata con precisione, giacchè la segnalante non ha
fornito al riguardo alcun dettaglio di tempo e di luogo, né ha specificato in cosa la minaccia si sarebbe
estrinsecata. Tali circostanze pertanto potevano legittimare dubbi sull'attendibilità del narrato ed
imponevano, quantomeno, una certa cautela nel desumere da esso la sussistenza dei presupposti
per l'adozione della misura a tutela della -OMISSIS-.
12.- Emerge dunque una esposizione estremamente scarna, che non consente di apprezzare la
riconducibilità dei fatti, neppure sul piano astratto, alle fattispecie di reato contemplate dall'art. 3 L.
n. 119 del 2013, le quali soltanto giustificano il ricorso alla misura avversata. Deve ritenersi dunque
che la Questura abbia condotto un'istruttoria carente, che avrebbe imposto un maggior
approfondimento rispetto alla versione fornita dalla segnalante, in difetto di qualsiasi elemento di
riscontro e a fronte della genericità dei fatti lamentati, privi, come detto, di qualsiasi riferimento
temporale e dell'indicazione delle circostanze, anche sommarie, in cui tali fatti si sarebbero verificati.
13.- Quanto poi alla posizione di -OMISSIS-, le evidenze istruttorie raccolte nel corso del
procedimento non consentono di giustificare il giudizio espresso dall'Amministrazione, posto che
in esse non vi è traccia di comportamenti violenti o minacciosi perpetrati dal ricorrente in danno del
figlio. Ed anzi, è lo stesso -OMISSIS-ad escludere implicitamente tale ipotesi: nelle sue dichiarazioni,
egli riporta esclusivamente episodi di prevaricazione paterna ai danni delle sorelle e della madre.
Non emerge, di contro, alcun riferimento a violenze o minacce da lui subite in prima persona. Di
conseguenza, le condotte descritte configurerebbero al più reati commessi verso terzi, assumendo
solo questi ultimi la veste di persone offese, dal che consegue l'insussistenza della fattispecie
normativa posta alla base della misura adottata.
14.- In conclusione il ricorso va accolto parzialmente, nei termini sin qui precisati, e per l'effetto il
provvedimento va annullato nella sola parte in cui ha diffidato il ricorrente ad astenersi per il futuro
da qualsivoglia altra condotta di violenza domestica nei confronti di -OMISSIS- e -OMISSIS-.
15.- Nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso il ricorrente ha chiesto anche la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, con riserva di quantificarne l'importo nei
successivi atti difensivi, ma la domanda non è stata illustrata nel corpo del ricorso né negli atti
successivi, e non è stata fornita la preannunciata quantificazione dei danni; anzi, nella memoria ex
art. 73 c.p.a. il ricorrente ha concluso per il solo annullamento degli atti impugnati.
La domanda risarcitoria va respinta, sia perché non è stata fornita alcuna prova dei danni che il
provvedimento avrebbe arrecato al ricorrente, sia - per la parte in cui il provvedimento non è stato
annullato - perché difetta il presupposto dell'illegittimità del provvedimento stesso.
16.- Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) in parte lo dichiara
inammissibile, nei sensi precisati in motivazione;
b) in parte lo accoglie, nei termini indicati in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento
impugnato nella sola parte in cui ha diffidato il ricorrente ad astenersi per il futuro da qualsivoglia
altra condotta di violenza domestica nei confronti di - OMISSIS- e -OMISSIS-;
c) lo respinge per il resto;
d) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di
procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il
ricorrente e i controinteressati, comprese le denominazioni sociali della -OMISSIS-.
Conclusione
Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 28 maggio 2025, 16 luglio 2025, con
l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente F/F
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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