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Sentenza

Trasparenza amministrativa - Accesso agli atti - Diniego - Impugnative - Legitti...
Trasparenza amministrativa - Accesso agli atti - Diniego - Impugnative - Legittimazione all'accesso - Art. 22 comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990.
Tribunale Amministrativo Regionale della LOMBARDIA - Brescia, Sezione 2, Sentenza del 30-01-2025, n. 57
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 768 del 2024, proposto da:
Fa. Co., rappresentato e difeso dall'avvocata Pa. Br., con domicilio fisico nello studio della stessa in Bergamo Via (...) e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. De Ma. e Ba. Sa., con domicilio fisico nello studio degli stessi in Milano Via (...) e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Valter Locatelli, non costituito in giudizio;

per l'accertamento e declaratoria dell'illegittimità

- del parziale diniego di accesso di cui al provvedimento prot. n. 7990, inviato tramite raccomandata dal Comune di (omissis) in data 26/07/2024 e conosciuto dal ricorrente il 30.07.2024, con cui è stata respinta l'istanza prot. n. 7133 del 2.07.2024, avente ad oggetto l'accesso "a pratiche edilizie relative al Condominio (omissis)" (accesso negato in quanto "trattasi di pratiche relative ad interventi su immobili di proprietà privata altrui e ad essi intestate, in quanto la motivazione dell'accesso atti non si palesa quale interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata in ambito edilizio e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso");

- della nota confermativa del 2/08/2024 prot. 8272;

e per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo di consentire l'accesso ai seguenti documenti: CILA prot. n. 13349 del 13/12/2022, SCIA alternativa al permesso di costruire prot. n. 12130 del 21/11/2022, nonché ulteriori pratiche edilizie la cui presentazione è intervenuta dal 7/09/2020 in avanti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Laura Marchiò, e udito per l'Amministrazione resistente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è proprietario di alcuni locali e spazi privati (negozio, magazzino, servizi igienici, parcheggio) al piano terra e al piano interrato dell'edificio sito in via (omissis) nel Comune di (omissis).

2. Il resto dell'edificio, invece, appartiene alla famiglia Locatelli, che ne ha acquistato le unità immobiliari residenziali.

3. Solo grazie all'affissione di un cartello di cantiere, il ricorrente aveva appreso che sarebbero iniziati alcuni lavori di manutenzione straordinaria interna e di adeguamento, compresa anche l'apertura di nuove finestre in facciata, su commissione dei proprietari delle altre unità immobiliari.

4. Dopo vari ma inutili tentativi di ricevere la documentazione dai diretti interessati, il ricorrente, nella veste di condomino, aveva formulato istanza di accesso al Comune con riguardo alle pratiche edilizie relative ai lavori.

5. Il Comune, dopo essere stato sollecitato, ha riferito al ricorrente di aver riscontrato disguidi postali nella trasmissione delle comunicazioni, e ha ritrasmesso sia quanto inviato ai controinteressati sia la nota di data 26 luglio 2024, con la quale l'istanza di accesso era stata accolta limitatamente alle sole pratiche edilizie condominiali, con esclusione delle "pratiche relative ad interventi su immobili di proprietà privata altrui e ad esse intestate". Per queste ultime il Comune ha contestato la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale.

6. Seguivano ulteriori corrispondenze tra il ricorrente ed il Comune, tra cui una comunicazione del 6 agosto 2024 con la quale il ricorrente diffidava nuovamente il Comune ad esibire i documenti richiesti, ma senza risultato.

7. Il ricorrente ha impugnato il parziale diniego con ricorso tempestivamente notificato in data 30 settembre 2024 ai sensi dell'art. 155 comma 4 c.p.c.

8. Le censure sono così articolate:

a) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 22 e 24 L. 241/1990 e 9 D.P.R. 184/2006). Difetto di istruttoria;

b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 25 comma 3 della L. 241/1990. Carenza di motivazione;

c) Violazione dell'art. 97 Cost., violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione dell'azione amministrativa.

9. In data 11 ottobre 2024 si costituiva solo formalmente il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.

10. In vista dell'udienza del 9 gennaio 2025, il Comune depositava documenti e una memoria ove contestava l'assenza di motivazione nell'istanza, non avendo il ricorrente rappresentato le ragioni a sostegno della richiesta di accesso. In una memoria successiva, depositata in data 27 dicembre 2024, il Comune ha sostenuto il carattere emulativo della richiesta.

11. Il ricorrente depositava memoria di replica.

12. All'udienza del 9 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.

13. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

14. Come sopra anticipato, il ricorrente, con istanza di data 2 luglio 2024, formulava richiesta di accesso ad una serie di pratiche edilizie, relative ad interventi edilizi su un immobile di cui lo stesso è condomino.

15. In data 26 luglio 2024 il Comune accoglieva solo parzialmente la richiesta.

16. In particolare, era concessa l'ostensione della documentazione edilizia presentata dall'amministratore del Condominio per le parti comuni, mentre veniva rigettata la richiesta relativa alle opere da eseguirsi all'interno delle unità immobiliari degli altri condomini, compresa la realizzazione di nuove aperture sui muri condominiali.

17. La distinzione operata dal Comune sotto il profilo dell'interesse all'accesso non appare condivisibile.

Caratteristiche generali dell'interesse alla base del diritto di accesso

18. In primo luogo, occorre ricordare come l'art. 22 comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990, ai fini della sussistenza della legittimazione all'accesso, richieda che l'istante possa vantare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso. Deve, altresì, trattarsi di un interesse connesso strumentalmente alle esigenze del privato, per cui gli atti oggetto dell'istanza ostensiva devono essere idonei a spiegare effetti, direttamente o indirettamente, nei confronti del richiedente o devono comunque risultare pertinenti alle specifiche ragioni esposte a sostegno della domanda medesima (cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 gennaio 2025 n. 49).

Accesso alle pratiche edilizie riguardanti la proprietà esclusiva di terzi

19. In linea generale, le opere eseguite da terzi all'interno degli spazi di proprietà esclusiva sono protette dal diritto alla riservatezza, e dunque rimangono escluse dal diritto di accesso. Vi sono però delle situazioni in cui sussiste un interesse qualificato a conoscere quanto eseguito o progettato nelle abitazioni di terzi. Questo accade tipicamente quando si possa individuare una correlazione con un danno temuto dal richiedente in relazione a un bene della vita di cui lo stesso sia titolare o contitolare.

20. In un condominio, dove gli spazi privati sono a contatto con parti comuni e con spazi privati di altri proprietari, la qualità e la sicurezza, e talvolta la stessa possibilità, della fruizione dei propri spazi è condizionata da quanto viene realizzato tanto sulle parti comuni quanto all'interno degli spazi privati di altri proprietari. Pertanto, i singoli condomini, avendo la necessità di difendersi dalle immissioni e da tutti gli altri effetti negativi provenienti dagli appartamenti vicini, o dalle parti comuni come modificate per deliberazione dell'assemblea condominiale, vantano una legittimazione all'accesso che è allo stesso tempo idonea a prevalere sul diritto alla riservatezza dei controinteressati e qualificata nei confronti del condominio.

21. Tra le ragioni concrete che possono sostenere l'istanza di accesso di un condomino con riguardo a opere eseguite nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva di altri condomini emerge innanzitutto l'esigenza di verificare che gli interventi siano stati autorizzati, e siano tali da non pregiudicare la statica dell'edificio o la tenuta dei solai (nel caso, ad esempio, di demolizione di muri portanti o di posizionamento di nuovi carichi all'interno dei locali). Può rientrare nella categoria delle posizioni legittimanti anche la necessità di verificare che i lavori non siano finalizzati a rendere condominiali o di uso promiscuo strutture in origine di uso esclusivo, come le tubazioni realizzate al servizio di uno specifico appartamento.

22. Passando al profilo dei rapporti giuridici, è inoltre tutelabile l'esigenza di conoscere l'effettiva superficie e la destinazione dei locali degli altri proprietari in esito ai lavori di ristrutturazione, in modo da poter sollecitare l'adeguamento delle tabelle millesimali ai fini di una ripartizione delle spese condominiali che tenga conto dei millesimi reali (la demolizione delle tramezze interne, ad esempio, aumenta la superficie calpestabile, e la trasformazione da locale di servizio a locale principale può implicare una diversa ponderazione dei millesimi). Questo vale anche quando i lavori siano su parti comuni, come nel caso dell'inserimento dell'ascensore, in quanto la migliore raggiungibilità dei piani alti richiede la soppressione o la variazione dei parametri di correzione dei millesimi per altezza di piano.

23. Nella comunicazione inviata al Comune in data 1 agosto 2024 (doc. 10 di parte ricorrente) e nella relazione tecnica depositata in giudizio (doc. 13 di parte ricorrente) sono indicati a sostegno dell'istanza di accesso alcuni degli elementi sopra descritti (tabelle millesimali, scarichi fognari). In particolare, viene evidenziato come in passato "si siano innestate abusivamente colonne condominiali di scarico, poste nel piano interrato dell'edificio, già oggetto di perdite, la cui natura è data dall'intasamento della colonna condominiale abusivamente allacciata al condotto di esclusivo utilizzo dell'esercizio".

24. Un atteggiamento più coerente con l'art. 1 comma 2 bis della L. 241 del 1990 avrebbe quindi dovuto indurre l'Amministrazione a valutare diversamente l'istanza di accesso, valorizzando la posizione del ricorrente quale proprietario di unità immobiliari nel Condominio ove i lavori venivano svolti.

25. Indicazioni utili in questo senso erano già state fornite dalla giurisprudenza. Al riguardo, può richiamarsi il condivisibile orientamento secondo il quale "ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo e la tutela della riservatezza, opera il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell'accesso documentale" (in questi termini C. Stato, Sez. V, 4 dicembre 2023 n. 10498; ma cfr. anche TAR Campania, Napoli, Sez. IX, 17 gennaio 2025 n. 482).

Accesso alle pratiche edilizie relative alle aperture su parti comuni.

26. Del pari accoglibile appare la richiesta di ostensione avente ad oggetto le pratiche dei singoli proprietari relative all'esecuzione di nuove aperture nella facciata del fabbricato.

27. Anche qui sussiste infatti un interesse concreto ed attuale in capo al condomino, considerato che i lavori in questione incidono direttamente sul decoro architettonico del fabbricato, oltre che sulla stabilità delle pareti perimetrali.

28. All'accoglimento dell'istanza ostensiva non può essere di ostacolo neppure l'argomento della intervenuta approvazione delle nuove aperture da parte dell'assemblea condominiale.

29. A questo proposito, infatti, è sufficiente ricordare come per principio consolidato in giurisprudenza "la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adì to nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso" (in questi termini C. Stato, AP, 18 marzo 2021 n. 4).

29. L'eventuale decadenza dall'azione in sede civile contro una delibera assembleare non impugnata tempestivamente non esclude, di per sé, l'interesse all'accesso, sia perché il consolidamento della decisione assembleare sarà eventualmente oggetto del contenzioso davanti al giudice di merito, sia perché l'acquisizione della documentazione può in astratto essere funzionale ad altre iniziative in sede giurisdizionale, derivanti ad esempio dalla constatazione di difformità nell'esecuzione delle nuove aperture rispetto a quanto assentito.

30. Infine, deve rilevarsi come la richiesta formulata, per la parte relativa alle pratiche non elencate, non possa configurarsi come generica, avendo una specifica delimitazione temporale (dal 7 settembre 2020), ed essendo riferita a specifiche costruzioni (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 7 febbraio 2024, n. 2364; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 1 agosto 2022, n. 1840).

Conclusioni

34. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'ostensione dei documenti richiesti, e la condanna del Comune a fornire copia di tali documenti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, previa corresponsione dei diritti di copia.

35. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di (omissis) di consentire al ricorrente l'accesso agli atti oggetto dell'istanza di ostensione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza a cura della segreteria del TAR, ovvero dalla notifica a cura della ricorrente.

Condanna l'amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli oneri di legge.

Pone il contributo unificato a carico del Comune

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron - Presidente

Ariberto Sabino Limongelli - Consigliere

Laura Marchiò - Referendario, Estensore

Avv. Antonino Sugamele

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