Sanzione disciplinare (sospensione per dieci giorni) irrogata dal ministero dell’Istruzione al professore colastico che agisce contro il MInistero di appartenenza. Illegittimità.
La Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, ha ritenuto l’illegittimità della sanzione disciplinare (sospensione per dieci giorni) irrogata dal ministero dell’Istruzione e del merito nei confronti di un soggetto, docente della scuola pubblica, per avere egli patrocinato cause come avvocato nei confronti del Ministero datore di lavoro. La Corte territoriale, infatti, riteneva che, essendo stata data autorizzazione per lo svolgimento dell’attività forense, senza limitazioni, non si potesse ritenere illegittimo il fatto che il docente avesse patrocinato anche cause nei confronti del Ministero datore di lavoro. I giudici di merito hanno precisato che non poteva ritenersi decisivo il fatto che il dirigente scolastico avesse chiesto chiarimenti al docente sul patrocinio di cause in conflitto di interessi, in quanto ciò non era scaturito in alcuna revoca o modifica del provvedimento autorizzatorio, potendo anzi il docente pensare che le sue spiegazioni fossero state satisfattive.
Il verdetto della Cassazione
La Cassazione, in pieno accordo con i giudici di merito ha precisato che alla vicenda è applicabile l’articolo 508, comma 15, del Dlgs n. 297 del 1994 secondo cui ai docenti scolastici «è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio». Si legge nella sentenza di legittimità che anche alla luce del chiarimento normativo - non vi è dubbio che l’autorizzazione del dirigente scolastico consenta ai docenti l’esercizio della professione forense. Conclude la Cassazione precisando che la sentenza impugnata ha ritenuto che il dirigente scolastico «fosse a conoscenza della circostanza che il dirigente patrocinasse anche in cause in cui era parte l’Amministrazione di appartenenza» e che pur dopo la richiesta formale di chiarimenti, il medesimo dirigente non aveva modificato il provvedimento autorizzativo che non conteneva indicazioni in ordine al divieto di esercizio dell’attività forense in vertenze riguardanti l’amministrazione scolastica.
10-05-2025 15:35
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