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Sentenza

Pubblico impiego - Sede di servizio - Assegnazione - Art. 33, co. 5, della legge...
Pubblico impiego - Sede di servizio - Assegnazione - Art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992 – Applicazione.
Tribunale Amministrativo Regionale della TOSCANA - Firenze, Sezione 1, Sentenza del 17-12-2024, n. 1503



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 479 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ro. Sc. Lo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, e il Dipartimento -OMISSIS-, soccorso pubblico e difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

- del decreto n. prot. -OMISSIS- del 12.02.2024 del Ministero dell'interno - Dipartimento dei -OMISSIS-, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio IV, notificato al ricorrente in data 13.02.2024, di rigetto dell'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992;

- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Dipartimento -OMISSIS-, soccorso pubblico e difesa civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

FATTO e DIRITTO

1. - Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, dipendente del Ministero dell'interno in servizio presso i -OMISSIS- di -OMISSIS-, in data 4.04.2023 presentava all'Amministrazione di appartenenza un'istanza di trasferimento temporaneo presso la sede di Napoli ai sensi dell'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992, rappresentando di essere l'unica persona avente la possibilità di assistere la madre e il fratello, entrambi affetti da disabilità grave, come documentato in atti.

2. - Con nota del 7.09.2023 il Dipartimento dei -OMISSIS-, del soccorso pubblico e della difesa civile, dopo aver argomentato sull'interpretazione dell'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992, comunicava all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, rappresentando che "il territorio della provincia di -OMISSIS- è caratterizzato dalla presenza di attività a rischio di incidente rilevante e di ulteriori rischi antropici".

3. - In data 18.09.2023 l'interessato, tramite legale di fiducia, presentava una memoria con la quale insisteva per l'accoglimento della domanda di trasferimento.

4. - Con decreto del 12.02.2024, notificato il 13.02.2024, l'Amministrazione procedente rigettava l'istanza in considerazione:

- delle criticità del Comando dei -OMISSIS- di -OMISSIS- relative all'organizzazione del servizio di soccorso tecnico urgente nelle dieci sedi operative e della presenza presso lo stesso Comando di 18 unità parzialmente inabili al lavoro e, pertanto, inidonee a fare parte delle squadre di soccorso;

- del fatto che il Comando di -OMISSIS- effettua mediamente 13.000 interventi di soccorso all'anno e che il territorio è caratterizzato da rischi antropici derivanti dalla presenza di cinque aziende a rischio di incidente rilevante (secondo la direttiva "Seveso"), un distretto industriale del tessile e un distretto del conciario con estensione dalla provincia di -OMISSIS- a quella di Pisa, un tratto autostradale lungo l'autostrada A1 ad alto tasso di incidenti, un tratto ferroviario ad alta velocità che attraversa il territorio;

- del rischio elevato determinato dai predetti fattori, tale da rendere particolarmente complessa la predisposizione di un completo dispositivo di soccorso;

- del fatto che un eventuale sottodimensionamento dell'effettiva dotazione rispetto a quella stabilita avrebbe potuto comportare non soltanto l'inefficace e tardiva risposta operativa ai diversi scenari incidentali, ma anche una esposizione al pericolo degli stessi operatori, non sostenibile dal punto di vista della sicurezza e della corretta gestione delle risorse;

- della necessità di articolare il servizio di soccorso, nelle ventiquattro ore, per ciascuna sede operativa del Comando, in quattro turni di servizio, nei quali deve essere distribuito il personale a disposizione per comporre le squadre di soccorso, tenuto conto altresì delle ordinarie assenze impreviste, che possono incidere negativamente sul dispositivo minimo necessario;

- del fatto che, nell'ultimo anno, il Comando di -OMISSIS- ha dovuto fare ricorso al lavoro straordinario per oltre 4000 ore al fine di garantire la continuità del dispositivo di soccorso territoriale, con ripercussioni sui tempi di riposo previsti dall'articolazione dell'orario di servizio del personale operativo.

5. - Con ricorso notificato il 11.03.2024 e depositato il 1.04.2024, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento da ultimo citato e ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare.

Con l'unico motivo di ricorso, viene dedotta l'illegittimità del diniego di trasferimento per violazione dell'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, oltre all'eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: il ricorrente deduce che la motivazione addotta dall'Amministrazione per giustificare il diniego del beneficio richiesto sarebbe generica e infondata, dal momento che il provvedimento impugnato non individuerebbe esigenze eccezionali ostative al trasferimento temporaneo del ricorrente, limitandosi ad addurre, peraltro in modo del tutto generico e non documentato, l'esistenza di una presunta carenza di personale presso la sede di assegnazione e ad ipotizzare altrettanto generiche ripercussioni sul servizio derivanti dal trasferimento, senza però svolgere alcuna concreta considerazione sulla effettiva indispensabilità e insostituibilità del ricorrente presso la sede attuale di servizio in ragione delle mansioni svolte, come invece richiesto dalla norma applicata, determinando così un sacrificio degli interessi presidiati dalla legge n. 104/1992 non giustificato da esigenze funzionali adeguatamente verificate e motivate.

6. - L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere alla domanda e ha depositato documenti.

7. - Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare.

8. - Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha poi accolto l'appello cautelare dell'odierno ricorrente ai fini del motivato riesame della sua posizione e della successiva compiuta delibazione di merito della fattispecie controversa da parte del giudice di prime cure, e ciò sulla considerazione che, benché l'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1994 "si limiti a stabilire una valutazione con criterio di priorità e non già un diritto soggettivo al trasferimento, la valutazione con criterio di priorità deve trovare rispondenza in un onere motivazionale rincarato, che non può limitarsi alla mera rappresentazione di generici dati organizzativi, perlopiù di rilevanza stereotipata (come il monte ore straordinario o il numero complessivo di interventi), bensì deve dar conto delle ragioni effettive di criticità che porrebbe il trasferimento del dipendente".

9. - In vista della discussione del ricorso nessuna delle parti ha prodotto ulteriori difese, né risulta che l'Amministrazione abbia ottemperato all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato riesaminando motivatamente la posizione del ricorrente.

10. - All'udienza pubblica del 5 dicembre 2024, le parti presenti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.

11. - L'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992 stabilisce che il lavoratore coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto o parente o affine entro il secondo grado di persona con disabilità in situazione di gravità che non sia ricoverata a tempo pieno "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

12. - Come ritenuto dalla più recente giurisprudenza del Giudice di appello in relazione ad una fattispecie che, anche relativamente alle ragioni addotte dall'Amministrazione per negare il trasferimento, presenta significativi elementi di analogia a quella di cui oggi è causa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2024, n. 9322), il beneficio previsto dalla disposizione sopra citata, stante la delicatezza degli interessi alla cui tutela è preposto, incontra quale unico limite l'impossibilità per l'Amministrazione di concedere il trasferimento richiesto, da intendere nel senso che la stessa può negare il trasferimento ex art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992 solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l'Amministrazione stessa, che ha però l'onere di indicarle in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione.

É vero che la normativa si limita a stabilire una valutazione con criterio di priorità e non già un diritto soggettivo al trasferimento, ma la valutazione deve trovare rispondenza in un surplus di onere motivazionale che non può limitarsi alla mera rappresentazione di generici dati organizzativi, per lo più di rilevanza stereotipata (come, ad esempio, a generiche carenze di organico o di rischi antropici nella zona), dovendo invece dare conto delle ragioni effettive di criticità che porrebbe il trasferimento del dipendente (cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2024, n. 3844).

Il beneficio dell'assegnazione presso la sede più vicina all'assistito, di cui all'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992, coinvolge infatti interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, e ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito.

In tale contesto, l'inciso "ove possibile", contenuto nell'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992, implica che l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione - e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, co. 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e una ponderazione particolarmente accurate delle esigenze funzionali, le quali devono risultare da una congrua motivazione, di modo che, perché il diniego di trasferimento sia legittimo, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente (cfr. Cons. di Stato, sez. II, 20 aprile 2023, n. 4003; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10 agosto 2023, n. 2034), al punto che tali esigenze di servizio possono essere considerate solo se totalmente incompatibili con le necessità assistenziali della persona non autosufficiente (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3 aprile 2023, n. 819, che richiama TAR Campania, Napoli, sez. VII, 3 maggio 2021, n. 2906).

13. - Il medesimo orientamento è stato recentemente fatto proprio anche da questo Tribunale (si veda TAR Toscana, sez. I, 8 ottobre 2024, n. 1132), che ha evidenziato che, seppure la situazione azionata abbia la consistenza di interesse legittimo, le situazioni tutelate dalla disposizione sul trasferimento di cui all'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992 sono di primaria rilevanza e pertanto esigono che le decisioni che definiscono simili richieste di trasferimento siano sostenute da approfondita istruttoria, nonché da una accurata comparazione dei contrapposti interessi al fine di evitare di frustrare la ratio della norma, che è appunto, prima di tutto, quella di tutelare le persone disabili nella loro aspirazione ad essere assistite dai soggetti che meglio possono prendersene cura.

14. - Di tale necessario bilanciamento di interessi, alla luce degli specifici elementi rilevanti nella valutazione come indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata, il provvedimento in questa sede impugnato non si fa carico.

Devono pertanto trovare accoglimento le doglianze formulate dal ricorrente, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria ed insufficienza della motivazione con riguardo ai profili che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, devono sorreggere le valutazioni dell'amministrazione chiamata a pronunciarsi sull'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992.

15. - Considerati i diversi orientamenti giurisprudenziali che ancora si confrontano in materia, il collegio ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia - Presidente

Flavia Risso - Consigliere

Davide De Grazia - Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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