La condotta dell’avvocato che non rispetta i doveri familiari, facendo mancare il mantenimento dovuto ai figli, ha rilevanza deontologica.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero
della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Paola CARELLO Componente
- Avv. Biancamaria D’AGOSTINO Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI Componente
- Avv. Antonino GALLETTI Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI Componente
- Avv. Giovanni STEFANI’ Componente
- Avv. Antonello TALERICO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto in proprio dall’avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], del
Foro di Mantova (C.F. [OMISSIS]), pec [OMISSIS], elettivamente domiciliato presso il
proprio studio in [OMISSIS] avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di
Brescia resa il 25.11.2021, depositata e notificata il 17.02.2022, con la quale è stata
comminata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi
due per violazione degli articoli 9, 2° comma, 63 n. 1 e 64 n. 2 del Codice Deontologico
Forense;
per il ricorrente nessuno è comparso;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova, regolarmente citato, nessuno è
presente;
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Il Consigliere relatore avv. Paolo Feliziani svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTO
L’avv. [RICORRENTE] è stato citato a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di
cui al seguente capo di incolpazione:
1) Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria
reputazione e dell’immagine della professione forense, prescritti dall’art. 9 n. 2 CDF, non ha
pagato all’esponente [AAA] numerose mensilità dell’assegno di mantenimento di questa e
dei figli minori, di cui una disabile e vieppiù non ha rimborsato le spese mediche e
scolastiche dei figli stessi, costringendo la stessa esponente a promuovere iniziative
giudiziarie sfociate nella vendita all’asta dei beni staggiti al debitore, per il parziale recupero
di quanto ad essa dovuto, e, vieppiù, seguita a non pagare dal giugno 2017 i medesimi
assegni e ad eludere il rimborso delle spese mediche e scolastiche in favore dei figli predetti,
assumendo ciò rilevanza disciplinare che, per modalità e gravità, è tale da compromettere la
dignità della professione e dell’affidamento dei terzi, con ciò violando altresì le norme
contenute negli articoli 63 n. 1) e 64 n. 2) CDF.
Fatti accaduti in Mantova da luglio 2016 al giugno 2017 e che si protraggono a tutt’oggi
limitatamente al pagamento degli assegni di mantenimento e in data 4/4/2017
segnatamente all’incanto dei beni pignorati di cui venne assegnata la sola auto, mentre altri
beni restarono invenduti.
2) Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria
reputazione e dell’immagine della professione forense, prescritti dall’art. 9 n. 2 CDF, ha, nel
corso di un’esecuzione mobiliare, sottratto all’incanto, peraltro già formalmente eseguito, la
motocicletta [OMISSIS] modello [OMISSIS] arrecando all’Istituto Vendite Giudiziarie di
Mantova ([BBB] S.r.l.) un danno di € 3.432,00 per il cui fatto l’avv. [RICORRENTE] è stato
denunciato, in data 5/4/2017, alla Stazione dei Carabinieri di Borgo Virgilio e con ciò
violando viepiù la disposizione normativa contenuta nell’art. 63 n. 1) CDF.
Fatto accaduto in Mantova il 3/4/2017 e che si protrae a tutt’oggi.
3) Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria
reputazione e dell’immagine della professione forense, prescritti dall’art. 9 n. 2 CDF, ha
dolosamente danneggiato l’autovettura modello Opel Vaio di proprietà dell’esponente ed
adattata per il trasporto della figlia disabile, mediante effrazione di alcuni cristalli del mezzo,
provocando alla istante un danno ingiusto e non ancora rifuso dell’ammontare di circa €
6.800,00, assumendo ciò rilevanza disciplinare che, per modalità e gravità, è tale da
compromettere la dignità della professione e dell’affidamento dei terzi, con ciò violando
altresì le norme contenute nell’art. 63 n. 1 CDF e nell’art. 64 n. 2) CDF.
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Fatto accaduto in Mantova il 16/8/2016, che si protrae a tutt’oggi riguardo alla mancata
rifusione del danno.
4) Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria
reputazione e dell’immagine della professione forense, prescritti dall’art. 9 n. 2 CDF, ha
subito un provvedimento da parte del Presidente del Tribunale di Mantova che, con decreto
dell’8/6/2017, per il medesimo fatto di cui al capo precedente, è stato condannato a risarcire
i danni ex art. 709 c.p.c. nella misura di € 2.500,00 con gli interessi legali di cui, a tutt’oggi, è
debitore, con ciò violando altresì la norma contenuta nell’art. 63 n. 1 CDF.
Fatto accaduto in Mantova l’8/6/2017, che si protrae a tutt’oggi riguardo al mancato
pagamento.
5) Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria
reputazione e dell’immagine della professione forense, prescritti dall’art. 9 n. 2 CDF,
pendono nei di lui confronti avanti il Tribunale di Mantova numerosi procedimenti penali,
risultanti dalle certificazioni ex art. 335 c.p.p., ottenute dall’esponente presso la Procura
della Repubblica di Mantova e, in particolare, il procedimento promosso per violazione degli
obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., con udienza dibattimentale fissata per il
12/9/2019 e di cui non si conosce l’esito, nonché per i seguenti, ulteriori fatti criminosi: art.
372 c.p. denuncia del 4/2/2016; art. 338 bis c.p. e art. 338 c.p. denuncia dell’1/7/2016; art.
572 c.p., art. 595 c.p. e art. 612 c.p. denuncia del 1/1/2016; art. 612 c.p., art. 635 comma 2
c.p. denuncia del 16/8/2016; art. 610 c.p. e art. 660 c.p. denuncia del 22/9/2016; art. 388 c.p.
denuncia del 25/7/2016; art. 3 legge 54/2006 denuncia del 13/7/2016, la cui sussistenza è
suscettibile di compromettere l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con
contestuale perdita di credibilità della categoria e con ciò violando altresì le norme contenute
nell’art. 63 n. 1 CDF.
Fatti accaduti in Mantova nelle date corrispondenti alle denunce.
6) Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria
reputazione e dell’immagine della professione forense, prescritti dall’art. 9 n. 2 CDF, ha
incautamente ritratto fotograficamente e filmato la figlia minore disabile, allora tredicenne,
tanto da indurre il Presidente del Tribunale di Mantova a stabilire nel proprio provvedimento
del 21/11/2017 l’ordine di non ritrarre, con qualunque mezzo [CCC] quando è anche solo
parzialmente svestita e, comunque, di non divulgare foto di essa sui social network e con ciò
violando altresì le norme contenute nell’art. 63 n. 1 CDF.
Fatti accaduti in Mantova nell’anno 2017.”
La vicenda in esame trae origine da un esposto presentato in data 20.06.2017 dalla Sig.ra
[AAA], moglie separata dell’avv. [RICORRENTE], al COA di Mantova mediante il quale la
stessa segnalava talune condotte tenute dall’avv. [RICORRENTE] nell’ambito dei loro
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rapporti familiari violative, a suo parere, dei doveri imposti dal Codice Deontologico. In
particolare l’esponente evidenziava che: i) l’ex coniuge si era reso responsabile del
volontario danneggiamento dell’autovettura di proprietà della moglie attrezzata per il
trasporto della figlia affetta da grave disabilità, in conseguenza del qual fatto il consulente
nominato dal Tribunale aveva ritenuto opportuno suggerire l’affidamento esclusivo di
entrambi i figli alla madre, il che aveva contribuito ad ulteriormente acuire le conflittualità tra i
coniugi; ii) da oltre un anno (e dunque dal 1° semestre 2016) l’avv. [RICORRENTE] non
versava l’assegno di mantenimento sia alla moglie che ai due figli, nonché le spese mediche
e scolastiche di questi ultimi; iii) nei confronti dell’avv. [RICORRENTE] pendevano numerosi
procedimenti penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare ed altre ipotesi
delittuose commesse in danno dei propri familiari; iv) nell’ambito delle procedure esecutive
che la sig.ra [AAA] si era vista costretta a promuovere per il recupero dei crediti alimentari
l’avv. [RICORRENTE] aveva sottratto volontariamente alcuni dei beni pignorati (una moto di
grossa cilindrata ed il mobilio del proprio studio professionale) e, anziché onorare i propri
debiti nei confronti di moglie e figli, aveva ricomprato dall’aggiudicatario l’autovettura pure
pignoratagli; v) le plurime iniziative giudiziarie intentate dall’avv. [RICORRENTE] nei
confronti della moglie, sempre per questioni attinenti i rapporti economico-familiari, avevano
costretto l’esponente, priva di occupazione anche perché costretta ad occuparsi della figlia
disabile e le cui uniche entrate erano costituite dall’assegno di mantenimento e da una
modesta pensione di cui era beneficiaria la figlia [CCC], ad impiegare parte delle proprie
modeste risorse per resistere alle azioni che il marito, in quanto avvocato, ben poteva
promuovere in proprio mentre lei era costretta a rivolgersi ad un legale sostenendo i
conseguenti relativi costi.
Debitamente informato in data 27.06.2017 della segnalazione presentata a suo carico l’avv.
[RICORRENTE] si limitava a replicare che il Tribunale di Mantova con provvedimento
16.06.2017 aveva affidato entrambi i figli, [DDD] ed [CCC], ai Servizi sociali in ragione
dell’impossibilità di gestirli consensualmente, precisando altresì che tutti i contenziosi che lo
vedevano contrapposto alla moglie erano stati promossi da quest’ultima e non da lui che mai
aveva citato in giudizio o denunciato la coniuge.
In data 25.09.2017 la sig.ra [AAA] presentava un’integrazione del precedente esposto con la
quale sostanzialmente ribadiva quanto già segnalato precisando di essere creditrice
dell’avv. [RICORRENTE] dell’importo complessivo di € 39.300,00 (di cui € 30.000,00 per
assegni di mantenimento e spese straordinarie non pagate dal marito, € 6.800,00 per il
danneggiamento dell’autovettura, € 2.500,00 per condanna irrogata dal Tribunale in
relazione all’episodio del danneggiamento) e segnalando altresì che l’avv. [RICORRENTE],
oltre ad aver riacquistato dalla società che se ne era resa aggiudicataria al prezzo di €
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8.500,00 la vettura che gli era stata pignorata pagandola € 15.000,00, piuttosto che far fronte
ai propri obblighi alimentari addirittura ne aveva comprata anche un’altra “decappottabile
per il suo divertimento”. Concludeva auspicando un provvedimento disciplinare di tipo
interdittivo, formulando una generica riserva di danni nei confronti sia del COA di Mantova
che del C.D.D. di Brescia.
Anche di tale integrazione veniva notiziato l’avv. [RICORRENTE].
In data 12.12.2017 la sig.ra [AAA] produceva un’ulteriore supplemento delle precedenti
segnalazioni rappresentando che l’avv. [RICORRENTE] aveva tenuto comportamenti
ingiuriosi e minacciosi nei confronti dei propri legali avv. [EEE] e avv. [FFF]; che rovistava
nella spazzatura della moglie recuperando scontrini e documenti di spesa che poi
rivendicava come propri; che promuoveva giudizi avanti al Giudice di Pace costringendola
ad incaricare un legale per la propria difesa salvo poi non iscriverli a ruolo; che allorquando
aveva con sé la figlia [CCC] trascurava le particolari esigenze alimentari nonché quelle più
strettamente personali della stessa esponendola anche in luoghi pubblici alla riprovazione
dei presenti e riportandola a casa in precarie condizioni igieniche; infine, che aveva ritratto la
figlia tredicenne nuda ed in posizioni provocanti filmandone anche le parti intime (foto e
filmati che l’esponente non allegava per tutelare la dignità della figlia).
Con nota dell’8.01.2018 anche di tale seconda integrazione veniva data debita notizia
all’avv. [RICORRENTE] il quale faceva presente che le doglianze oggetto della
segnalazione della sig.ra [AAA] erano già state dalla stessa rappresentate in epoca
antecedente al deposito del detto atto al Tribunale di Mantova che le aveva vagliate peraltro
disattendendo le richieste della [AAA].
Con provvedimento 16.01.2019 il CDD di Brescia, cui il COA di Mantova aveva trasmesso il
fascicolo concernente l’esposto presentato dalla sig.ra [AAA] e le successive integrazioni,
deliberava l’avvio della fase istruttoria preliminare costituendo la relativa Sezione e
nominando il Consigliere istruttore, del che con nota 25.01.2019 veniva data comunicazione
all’avv. [RICORRENTE] con invito a presentare osservazioni e deduzioni difensive.
Nessuna difesa perveniva nel termine assegnato da parte dell’avv. [RICORRENTE] che pur
aveva richiesto e ottenuto copia dell’incarto.
Con nota 22.03.2019 il Consigliere istruttore convocava per il giorno 17.04.2019 il segnalato,
audizione poi rinviata al 12.06.2019. In tale sede l’avv. [RICORRENTE] rappresentava: i) di
aver pagato i mantenimenti di moglie e figli fino al giugno 2017 posto che la moglie aveva
pignorato la sua autovettura ed incassato la somma ricavata dalla vendita; ii) di aver
danneggiato l’autovettura della moglie, ma limitatamente alla sola rottura dei cristalli
ritenendosi pertanto estraneo alla pretesa rifusione delle spese per le ulteriori riparazioni
della carrozzeria; iii) di non aver sottratto i beni pignorati in quanto il Giudice dell’esecuzione
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aveva revocato l’ordinanza di vendita degli stessi, ivi compresa la motocicletta
erroneamente posta in vendita dall’Istituto a ciò delegato, nonostante l’anzidetta revoca; iv)
relativamente al procedimento penale per violazione degli obblighi familiari, la cui udienza
dibattimentale era fissata per il 12.09.2019, evidenziava l’avv. [RICORRENTE] a propria
discolpa e giustificazione che nonostante in data 1.09.2015 la moglie avesse firmato una
transazione che prevedeva il pagamento dell’arretrato in quella sede quantificato in €
8.215,00 in cinque rate, il successivo 16.09.2015 la stessa aveva iscritto ipoteca per €
800.000,00 sui cespiti immobiliari del marito a quel momento non in mora nei pagamenti,
iscrizione che gli aveva precluso ogni possibilità di accesso al credito bancario e determinato
la richiesta di rientro immediato degli affidamenti e finanziamenti, sicché da quel momento si
era visto costretto ad impegnare tutte le proprie risorse finanziarie, sia dell’attività
professionale che di altra provenienza (proprietà immobiliari e azienda agricola) al rientro,
cui fino a quel momento aveva destinato circa € 90.000 restando ancora esposto per circa €
42.000; quanto agli ulteriori procedimenti penali citati nei vari esposti precisava l’avv.
[RICORRENTE] che erano stati tutti archiviati, eccezione fatta per quello relativo agli
alimenti dei figli minori ancora sub iudice; dichiarava altresì di essere creditore della moglie
per circa € 10.000 per spese legali, nonché per la quota parte delle spese di una CTU
espletata nel giudizio civile poste a carico solidale delle parti e da lui anticipate per intero;
contestava, ancora, la circostanza che la moglie non potesse avere un’occupazione
lavorativa perché incompatibile con le esigenze di assistenza della figlia [CCC] atteso che
quest’ultima quotidianamente trascorreva otto ore al giorno, per undici mesi l’anno, presso
l’Istituto [OMISSIS]; denunciava altresì che la moglie poche settimane prima della
separazione aveva venduto ai propri genitori per un prezzo irrisorio un appartamento sito a
Firenze dal quale percepiva una rendita mensile di € 1.000,00, nonché che gli stessi genitori
le versavano mensilmente € 1.400,00; ammetteva di aver riacquistato dall’aggiudicatario la
vettura [OMISSIS] che gli era stata pignorata precisando tuttavia di averlo fatto per disporre
di un mezzo idoneo al trasporto della figlia [CCC]; respingeva, infine, le accuse di
maltrattamento nei confronti dei figli, peraltro escluse dal giudice civile; ribadiva, da ultimo, di
aver assolto ai propri obblighi alimentari nei confronti della moglie e dei figli fino a quando, a
causa dell’iscrizione ipotecaria, aveva dovuto destinare alle banche tutte le proprie entrate.
Successivamente a tale audizione l’avv. [RICORRENTE] con lettera accompagnatoria
18.07.2019 produceva numerosi documenti a sostegno e conferma delle proprie
argomentazioni.
All’esito, il Consigliere istruttore depositava una dettagliata relazione ripercorrendo tutti i
passaggi tanto delle plurime segnalazioni presentate dalla sig.ra [AAA] quanto delle
deduzioni difensive svolte dall’avv. [RICORRENTE], analizzando i numerosi documenti hinc
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et inde prodotti, a conclusione della quale, ravvisando nelle condotte dell’avv.
[RICORRENTE] plurime violazioni delle norme deontologiche, proponeva alla Sezione
l’approvazione del capo di incolpazione.
La Sezione nella seduta del 2.10.2019 approvava i capi di incolpazione come sopra riportati.
In esito alla relativa comunicazione l’incolpato chiedeva di essere nuovamente audito dal
Consigliere istruttore per meglio illustrare le mole di documenti giudiziari già prodotti, tali a
suo dire di travolgere e sovvertire in maniera inconfutabile le incolpazioni mossegli.
L’incombente veniva espletato in data 27.11.2019. In tale sede l’avv. [RICORRENTE]
contestava ciascun capo di incolpazione sostanzialmente ribadendo di aver interrotto il
pagamento degli alimenti dal giugno 2017 per la mancanza di liquidità conseguente alla
revoca degli affidamenti bancari determinata dall’iscrizione ipotecaria, cui aveva fatto
seguito, nel marzo 2018, un pignoramento immobiliare eseguito dalla moglie, fatti che
avevano avuto pesanti ripercussioni anche nella conduzione dell’impresa agricola dallo
stesso gestita in quanto, privato delle linee di credito e della possibilità di scontare le fatture
per la vendita dei prodotti agricoli, non aveva potuto onorare i debiti verso i propri fornitori.
Ribadiva che la sottrazione dei beni pignorati era conseguenza di un errore da parte dell’IVG
che, seppur informato, non aveva tenuto conto della disposta sospensione della procedura
esecutiva, ed altresì che il credito di € 2.500,00 della sig.ra [AAA] trovava compensazione
con l’avvenuto pagamento da parte sua dell’intero importo della CTU pari ad € 4.577,00 e
posto a carico solidale di entrambi i coniugi. Quanto al procedimento penale deduceva che
in data 12.09.2019 era intervenuto decreto di archiviazione del Giudice di Pace di Mantova.
Con riguardo infine alle fotografie della figlia [CCC] precisava che le stesse erano state da lui
scattate solo per essere inviata alla moglie e non a terzi soggetti.
Il Consigliere istruttore, non ravvisando nelle difese prodotte dall’incolpato elementi tali da
escludere la rilevanza disciplinare delle condotte ascritte, formulava richiesta di rinvio a
giudizio nonché di integrazione del capo di incolpazione sub 2) con l’indicazione, oltre che
della motocicletta [OMISSIS], anche degli ulteriori beni non rinvenuti dall’IVG, segnatamente
il mobilio dello studio professionale come indicati nel capo di imputazione del relativo
procedimento penale.
La Sezione deliberava in conformità e in data 6.05.2021 il Presidente di Sezione, integrato il
capo di incolpazione come da richiesta dell’Istruttore, emetteva decreto di citazione per
l’udienza del 28.06.2021 indicando quali testimoni da escutere l’esponente sig.ra [AAA] e gli
addetti dell’IVG [OMISSIS] e [OMISSIS].
Il 6.05.2021 l’avv. [RICORRENTE] chiedeva che l’udienza venisse videoregistrata, istanza
accolta dal Presidente di Sezione. In vista di tale udienza l’incolpato produceva una memoria
a data 22.06.2021 dove riproponeva, sintetizzandole, le argomentazioni difensive già spese.
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All’udienza del 28.06.2021 l’avv. [RICORRENTE] dava atto non esserci questioni
preliminari; si procedeva all’escussione dei testi [AAA], [OMISSIS] e [OMISSIS] in esito alla
quale il dibattimento veniva aggiornato al 19.07.2021 per l’audizione dell’incolpato e per
consentire allo stesso di produrre in forma ordinata la copiosa documentazione che
intendeva depositare, data poi spostata per ragioni d’ufficio prima al 26.07.2021 e quindi al
28.07.2021.
All’udienza del 28 luglio aveva luogo l’escussione dell’incolpato il quale produceva 25
documenti e, all’esito, il dibattimento veniva aggiornato all’11.10.2021 per la finale
discussione con termine all’incolpato fino a 10 giorni prima per il deposito di atti e documenti
comprensivi di indice.
Con pec 30.09.2021 (contraddistinta nel fascicolo con il numero progressivo 117) l’Avv.
[RICORRENTE] inviava al C.D.D. ulteriori tre documenti costituiti dal verbale dell’accordo
raggiunto dai coniugi in sede giudiziale in data 01.09.2015 quanto al pagamento degli
arretrati, dal rogito della vendita da parte della [AAA] in favore dei propri genitori della
rendita vitalizia dell’abitazione di Firenze, trasferimento intervenuto a suo dire poche
settimane prima che la stessa promuovesse il giudizio di separazione, mediante la quale la
sig.ra [AAA] si era privata di una rendita mensile di € 1.000,00 realizzando un corrispettivo di
appena € 48.000, nonché dal successivo rogito con cui il detto immobile era stato poi
rivenduto dai genitori per un prezzo “ufficiale” di € 235.000, in realtà di molto superiore. Con
successiva pec del 06.10.2021 l’incolpato produceva il provvedimento del GIP di Mantova
del 12.09.2019 di archiviazione per i reati di cui agli artt. 605, 612, 572 e 388 c.p. a lui ascritti.
Il dibattimento, già calendarizzato per l’11.10.2021, veniva rinviato per ragioni d’ufficio a data
da destinarsi e poi nuovamente fissato per il 26.11.2021. A tale udienza la Sezione dava atto
dei documenti medio tempore inviati dall’avv. [RICORRENTE]; quest’ultimo svolgeva le
proprie difese concludendo per il proscioglimento quanto ai capi di incolpazione 1), 2), 4), 5),
6) e chiedeva la sanzione minima quanto ai fatti di cui al capo 3).
All’esito della camera di Consiglio la Sezione deliberava di ritenere l’avv. [RICORRENTE]
responsabile relativamente ai capi di incolpazione sub 1) e 3), assorbito il capo sub 4) nel
capo sub 3), e di comminare la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della
professione per mesi due; deliberava altresì non esservi luogo a provvedimento disciplinare
in ordine ai capi di incolpazione sub 2), 5) e 6).
Nella motivazione della decisione, il cui esame viene in questa sede limitato ai soli capi di
incolpazione per i quali è stata ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare del
prevenuto, rilevava il CDD quanto al capo 1) come risultasse dimostrato, ed ammesso dallo
stesso incolpato, il mancato versamento dell’assegno di mantenimento in favore della
moglie e dei figli minori, oltre all’omesso rimborso del 50% delle spese mediche e
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scolastiche, non assumendo rilevanza la discordanza delle rispettive prospettazioni circa la
decorrenza di tale inadempiente condotta (perpetrata, a detta dell’esponente, a far data dal
giugno 2016 mentre, secondo l’incolpato, risalente al 2017) anche in considerazione del
fatto -documentato dell’accordo transattivo intervenuto inter partes nel settembre 2015- che
già nel 2014 e 2015 si erano verificate omesse contribuzioni da parte del marito. Non
riteneva il CDD meritevole di approfondimento l’argomentazione addotta dall’incolpato a
giustificazione del proprio inadempimento, e cioè che a seguito dell’iscrizione ipotecaria
eseguita per un importo eccessivo e adducendo un titolo non corretto (per assegnazione
dell’abitazione familiare anziché per assegno di mantenimento) all’avv. [RICORRENTE]
erano state revocate le aperture di credito di cui godeva presso vari istituti bancari (BNL e
Credit Agricole/Cariparma) essenziali per la conduzione dell’attività agricola di famiglia, in
quanto tale iscrizione, che il CDD collocava temporalmente nel dicembre 2016, era
intervenuta quando già vi era morosità preesistente e persistente, dunque non riconducibile
alle difficoltà conseguenti alla dedotta revoca degli affidamento bancari. Neppure riteneva
rilevante il CDD la mancata tempestiva annotazione da parte della [AAA] della riduzione
dell’iscrizione ipotecaria da € 800.000 ad € 180.000, disposta dal Tribunale di Mantova ad
istanza del debitore con sentenza nel gennaio 2021, atteso che l’avv. [RICORRENTE] ben
avrebbe potuto sollecitarla con le puntuali azioni previste dalla legge. Ciò che viceversa ad
avviso del CDD assumeva rilievo sotto il profilo deontologico era la condotta pervicacemente
tenuta dall’avv. [RICORRENTE] nel non far fronte alle obbligazioni alimentari su di lui
gravanti, inadempimento che, per modalità e gravità, era senz’altro tale da compromettere la
fiducia dei terzi nella capacità di assolvere ai propri doveri professionali, riflettendosi non
solo sulla reputazione del professionista ma anche sull’immagine e sul prestigio della classe
forense, imponendosi all’avvocato comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni
da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Osservava peraltro il C.D.D. che
l’accesa conflittualità e la forte tensione creatasi tra i coniugi aveva certamente reso
difficoltoso ogni chiarimento anche nei rapporti economici, ragion per cui la sanzione poteva
essere contenuta nel minimo edittale previsto per il più grave degli illeciti deontologici
contestati (art. 64, comma 2, CDF).
Quanto al capo di incolpazione sub 3) relativo al danneggiamento dell’autovettura
dell’esponente ed alla mancata rifusione del danno materiale alla stessa cagionato, nel cui
ambito la Sezione giudicante aveva ricondotto ed assorbito anche il capo sub 4) relativo al
mancato pagamento del risarcimento ex art. 709 ter c.p.c. liquidato dal Tribunale di Mantova
in relazione a tale episodio, osservava il CDD come la condotta fosse dimostrata in primis
dalla confessione resa in punto dall’incolpato fin dalle prime fasi del procedimento, sempre
reiterata nel successivo corso dello stesso e da ultimo anche in sede dibattimentale,
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rilevando al contempo come il gesto, pur riconducibile ad un moto di rabbia, costituisse
condotta riprovevole indicativa ex se di assoluta mancanza di autocontrollo, ancor più grave
perché compiuta alla presenza dei due figli minori ovviamente spaventati dalla gestualità
paterna, ed anche in considerazione del fatto che in conseguenza di tale episodio il
Tribunale aveva temporaneamente sospeso gli incontri padre-figli disponendo per questi
ultimi un periodo di osservazione da parte degli operatori addetti ai fini di valutare la ripresa
dei rapporti con il genitore. A ciò si aggiungeva la mancata rifusione del danno arrecato
all’autoveicolo della moglie parti ad € 6.800,00 che il CDD riteneva non risarcito ancora alla
data della decisione, del pari di quello non patrimoniale liquidato dal Tribunale ex art. 709 ter
c.p.c., nessuna valenza riconoscendo alla difesa svolta in punto dall’incolpato che aveva
addotto la compensazione tra tali obbligazioni risarcitorie ed i crediti vantati nei confronti
della moglie vuoi per la liquidazione in suo favore delle spese processuali di vari giudizi, vuoi
per aver egli fatto interamente fronte alle spese di una CTU posta a carico solidale di
entrambi i coniugi. Nella qual condotta omissiva ad avviso del CDD doveva ravvisarsi
violazione dei precetti di cui agli artt. 63 n. 1 e 64 n. 2 CDF.
Avverso tale decisione l’avv. [RICORRENTE] ha tempestivamente proposto impugnazione
censurando il dictum del CDD di Brescia con riguardo ai capi di incolpazione di cui è stato
ritenuto responsabile, sub 1), 3) e 4), quest’ultimo assorbito nel capo sub 3), con due distinti
motivi.
Quanto al capo sub 1) denuncia anzitutto il ricorrente l’errore in cui è incorso il CDD laddove
ha temporalmente ricondotto l’iscrizione ipotecaria per € 800.000,00 alla data del dicembre
2016, mentre la stessa risaliva ad oltre un anno prima, e cioè al settembre 2015, errore che
ad avviso dell’incolpato demolisce il costrutto logico della decisione stravolgendone e
smentendone il contenuto motivazionale fondato sull’assunto che al dicembre 2016 già vi
era morosità persistente e che, pertanto, non poteva l’incolpato sostenere di non essere
stato nelle condizioni di provvedere al mantenimento dei figli a causa della chiusura di ogni
credito bancario. Viceversa, afferma il ricorrente, era stato proprio l’inopinata iscrizione
ipotecaria del settembre 2015, errata nel titolo, spropositata nell’ammontare ed eseguita in
un momento in cui egli non era inadempiente alle proprie obbligazioni stante l’accordo
transattivo appena raggiunto con la moglie per ripianare l’arretrato in precedenza
accumulato (concordemente definito in € 8.250,00 pari a 5 mensilità), che aveva
determinato l’immediata revoca dei fidi bancari e la richiesta di rientro delle sue esposizioni
ammontanti ad oltre € 150.000 ed in parte derivanti dai finanziamenti accesi dal
[RICORRENTE] stesso per adeguare la sua casa alle disabilità della figlia, e la conseguente
successiva segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia che gli aveva inibito ogni
possibilità di accedere al credito bancario per dieci anni. Non era stata dunque una scelta
11
volontaria quella di non adempiere alle proprie obbligazioni di mantenimento di moglie e figli,
ma la diretta conseguenza di una oggettiva situazione di cristi finanziaria determinata
dall’iniziativa della [AAA], e dunque una scelta “obbligata”, animata anche dallo scrupolo,
essendo egli ormai ultrasessantenne, di sollevare i figli dall’evenienza di ereditare debiti.
Esclude quindi il ricorrente di aver commesso alcun illecito disciplinare, non senza rimarcare
una volta ancora il comportamento “dissennato” dell’esponente la quale poche settimane
prima di chiedere la separazione, al fine di rendersi nullatenente e poter chiedere gli alimenti
al coniuge, aveva venduto ai propri genitori ad un prezzo irrisorio un attico nel centro storico
di Firenze che le garantiva una rendita mensile di € 1.000,00.
Quanto al capo di incolpazione sub 3), relativo al danneggiamento dell’auto della moglie con
l’effrazione dei vetri dei finestrini, pur riconoscendosi responsabile del fatto e consapevole
del proprio deprecabile comportamento, il ricorrente esclude che l’episodio si sia svolto alla
presenza dei figli (che erano nella sua vettura a decina di metri dal luogo del fatto) ed altresì
che lo stesso abbia determinato alcun clamore, nessuno essendo stato ad esso presente, e
chiede dunque il contenimento della sanzione nei minimi, anche tenuto conto dell’
esasperato rapporto sussistente da anni tra i coniugi. Quanto, infine, alla contestazione
della mancata rifusione dei danni e del risarcimento liquidato ex art. 709 ter c.p.c., ripropone
la difesa già reiteratamente svolta in punto nel corso del procedimento, e cioè di aver pagato
tali suoi debiti per compensazione con i crediti derivanti dalle condanne alla rifusione delle
spese legali inflitte alla [AAA], a suo dire tutte documentate in atti.
Si sofferma il ricorrente, seppur brevemente, anche sui capi di incolpazione sub 2) e sub 5)
pur non essendo ad essi conseguita alcuna affermazione di responsabilità disciplinare.
All’udienza del 21 marzo 2024 nessuno è comparso per il ricorrente.
Il rappresentante del Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al motivo di ricorso relativo al capo di incolpazione sub 1), pur dovendosi dar atto che
in effetti il CDD nella propria motivazione è incorso nell’errore denunciato dal ricorrente,
verosimilmente avendo fatto confusione tra la nota di iscrizione dell’ipoteca, che in effetti
risale al 29.09.2015 (R.G. n. [OMISSIS] e R.P. [OMISSIS]) e quella di annotazione a rettifica
recante la correzione della descrizione del contenuto del titolo addotto, da “Provvedimento
di assegnazione di immobile” a “Provvedimento che dispone l’obbligo di concorrere nel
mantenimento dei figli minori e del coniuge” risalente al 22.12.2016, R.G. n. [OMISSIS], R.P.
n. [OMISSIS] (come risultante dall’allegato alla comunicazione pec dell’avv.
[RICORRENTE] del 25.11.2021), ritiene tuttavia questo Collegio che tale errore non vada ad
inficiare la decisione impugnata risultando comunque corretto quanto addotto in motivazione
dal CDD circa la sussistenza di una pregressa morosità alla data dell’iscrizione ipotecaria
12
(25.09.2015) se è vero, come è risultato vero e documentato dal verbale dell’udienza del
01.09.2015 avanti al giudice dott. [OMISSIS] nel giudizio RG. n. [OMISSIS]/2015 (in atti su
produzione effettuata dall’incolpato stesso come allegato alla mail-pec del 3.09.2021), che
anche a quel momento l’avv. [RICORRENTE] era in arretrato nell’assolvimento delle proprie
pregresse obbligazioni nei confronti di moglie e figli per l’importo da entrambe le parti in tale
sede riconosciuto di € 8.215,00 (pari a circa 5 mensilità), a nulla rilevando con riguardo a tale
dato oggettivo, acclarato e pacifico, il fatto che per l’estinzione di tale arretrato sia stato
convenuto un pagamento dilazionato in ragione di € 500,00 mensili (da aggiungersi al
versamento degli assegni di mantenimento).
Fermo quanto sopra, ritiene questo Collegio che la statuizione circa la sussistenza della
condotta di rilievo disciplinare ascritta al prevenuto al capo 1) di incolpazione sia corretta
tanto per le considerazioni svolte nella motivazione (preesistenza di omesse contribuzioni
risalenti al 2014-2015 pagate solo in parte dal marito a seguito della notifica di atto di
precetto; non riconducibilità dell’inadempimento alla chiusura del credito bancario
asseritamente conseguente alla iscrizione ipotecaria del 25 settembre 2015), quanto per le
seguenti ulteriori ragioni, da valere anche quale integrazione della motivazione della
decisione impugnata, facoltà consentita a questo Collegio quale giudice di merito e di
legittimità.
Va anzitutto tenuto conto del fatto che a fronte del diritto alla percezione di un assegno di
mantenimento per sé e per i figli minori era consentito alla [AAA] di garantire tale suo credito
ed il corretto adempimento da parte del soggetto obbligato mediante iscrizione di ipoteca,
sussistendo nel caso di specie concreto pericolo di inadempimento comprovato dalle
pregresse reiterate morosità (Cass., Sez. III civ., ordinanza n. 1076 del 14.01.2023), tant’è
che nel giudizio intentato dall’incolpato solo nel giugno 2018 e conclusosi con la sentenza
del Tribunale di Mantova del [OMISSIS].01.2021 (dallo stesso prodotta in sede
dibattimentale) l’avv. [RICORRENTE] non aveva richiesto la cancellazione dell’ipoteca
bensì solo la riduzione dell’importo dell’iscrizione a garanzia da € 800.000 ad € 180.000.
Chiarita dunque la legittimità dell’iscrizione di ipoteca, e conseguentemente l’irrilevanza del
fatto che a quel momento l’avv. [RICORRENTE] fosse in regola con i pagamenti (della
mensilità corrente e della prima rata della dilazione concessa per l’arretrato), venendo
all’esame dell’assunto prospettato dall’incolpato fin dalle sue prime difese, e sempre
riproposto fino ad addurlo come motivo di impugnazione, secondo il quale tale iscrizione
avrebbe determinato la revoca degli affidamenti bancari e la richiesta di immediato rientro
tanto delle esposizioni di conto che dei finanziamenti accordati, questo ad avviso del
Collegio non appare invero convincente, neppure potendosi ritenere concludente al riguardo
la documentazione versata in atti dall’incolpato che, anzitutto, non offre univoco riscontro
13
della prospettata correlazione temporale tra iscrizione ipotecaria e revoca “immediata” dei
fidi. Infatti. La lettera della “[OMISSIS] S.r.l.” (doc. 15 produzioni avv. [RICORRENTE] del
28.07.2021) è datata 12 gennaio 2017, quindi successiva di oltre un anno rispetto
all’iscrizione risalente al 29.09.2015; anche la “Posizione Sintetica di rischio” (doc.16
produzioni avv. [RICORRENTE] del 28.07.2021) risale al febbraio 2017; ancora, la
“Comunicazione di revoca e risoluzione dei rapporti-Richiesta di adempimento agli obblighi
di pagamento” del Credit Agricole (doc. 5 produzioni avv. [RICORRENTE] del 27.11.2019)
reca addirittura la data “settembre 2019”; da ultimo, il “Piano di rientro esposizione debitoria”
accordato del Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa (doc. 6 produzioni avv.
[RICORRENTE] del 27.11.2019) riporta quale data di sottoscrizione il 26.04.2019. Tra l’altro,
le affermazioni del ricorrente che l’iscrizione ipotecaria del settembre 2015 avrebbe
determinato l’immediata revoca degli affidamenti da parte delle banche e la contestuale
richiesta di rientro delle esposizioni e dei finanziamenti, e che il mancato tempestivo rientro
dalle esposizioni avrebbe determinato la segnalazione dell’avv. [RICORRENTE] alla
Centrale Rischi della Banca d’Italia che avrebbe precluso allo stesso l’accesso al credito
bancario per dieci anni, risultano smentite dalla stessa documentazione versata
dall’incolpato (doc. 7 produzioni del 27.11.2019) dalla quale risulta che in data 3.09.2019 lo
stesso Credit Agricole ha accordato all’avv. [RICORRENTE] un finanziamento per €
15.000,00.
Appare poco credibile, peraltro, anche l’affermazione che l’errata dicitura riportata nel
quadro “D” dell’iscrizione ipotecaria “Provvedimento di assegnazione di immobile” possa
aver ingenerato negli istituti di credito la convinzione che il ricorrente fosse debitore della
moglie di € 800.000, posto che la nota di trascrizione faceva espresso e specifico
riferimento al titolo addotto a supporto dell’iscrizione e necessariamente ad essa allegato, e
cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Mantova n° [OMISSIS]/2013 del
[OMISSIS].2013 che non disponeva alcuna assegnazione di immobile bensì e soltanto
l’obbligazione a carico dell’avv. [RICORRENTE] di corresponsione a favore di moglie e figli
di un assegno mensile di mantenimento di importo complessivo di € 1.634,00. Trattandosi di
istituti di credito, e quindi di operatori professionali del settore bancario particolarmente
qualificati, non sarebbe stato difficile per il cliente, per di più avvocato, fare chiarezza sul
punto documentando l’origine, la natura e l’effettiva portata del debito cui accedeva la
palesemente esorbitante iscrizione. Giova evidenziare, inoltre, che già in data 16 dicembre
2016, e dunque in epoca antecedente alle richieste di rientro come documentate in atti, era
stato annotato il corretto titolo dell’obbligazione alimentare che la garanzia ipotecaria era
destinata a presidiare. Non senza notare, infine, che uno degli ultimi documenti prodotti in
sede dibattimentale dall’avv. [RICORRENTE], e cioè la sentenza del Tribunale di Mantova
14
del 25.11.2021 resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui promosso nei
confronti della [OMISSIS] s.n.c. di [OMISSIS] & C., dà conto di un contenzioso monitorio
originato da un accordo transattivo non rispettato dall’avv. [RICORRENTE] risalente al
19.04.2016 ma relativo al mancato pagamento da parte di quest’ultimo di lavori eseguiti in
suo favore nel periodo 2002-2016. Evidenza documentale quest’ultima che induce
quantomeno a sospettare che la crisi finanziaria ed il deterioramento dei rapporti con gli
istituti di credito ([OMISSIS] e [OMISSIS]) e con i fornitori ([OMISSIS] e [OMISSIS] snc)
possa aver avuto origine, cause e tempistiche diverse da quanto dedotto dal ricorrente. Il
quale neppure ha offerto alcun riscontro probatorio alle proprie allegazioni, rimaste mere
enunciazioni, relativamente sia alla dedotta mancata riscossione delle fatture emesse dalla
propria azienda agricola sia all’asserita accensione di un mutuo destinato all’adeguamento
della propria abitazione alle esigenze della figlia [CCC]. Mentre palesemente strumentale e
meramente suggestiva si rivela l’argomentazione, ripetutamente prospettata dall’incolpato
per gettar discredito sulla moglie, che quest’ultima “poche settimane prima della
separazione” per rendersi impossidente ed ottenere il mantenimento da parte del marito si
era spogliata dell’appartamento di Firenze cedendolo ai propri genitori, atteso che detta
alienazione avvenne in realtà nel 2004, dunque molti anni prima dell’avvio del giudizio di
separazione promosso solo nel 2012. In disparte il fatto che i coniugi [RICORRENTE]-[AAA],
come risulta dalla relativa sentenza del 2013, addivennero ad una separazione consensuale
concordando in quella sede la misura del contributo al mantenimento della moglie e dei figli,
Di contro, risulta provato il mancato adempimento da parte dell’avv. [RICORRENTE] alle
proprie obbligazioni nei confronti della moglie e dei figli, vuoi perché ammesso dallo stesso
incolpato quantomeno a far data dal giugno 2017 (piuttosto che dall’aprile 2016 come
denunciato dall’esponente), vuoi perché circostanza risultante documentalmente siccome
evincibile dalla già citata sentenza del Tribunale di Mantova resa in data [OMISSIS].01.2021
nel giudizio N° [OMISSIS]/2019 R.G., avente ad oggetto l’opposizione al precetto per €
27.853,35 notificato dalla [AAA] al marito il 19.12.2017 per crediti alimentari impagati, spese
di giustizia e somme oggetto di condanna ex art. 709 ter c.p.c., documento versato in atti
dall’odierno ricorrente (doc. n. 6 delle produzioni difensive per l’udienza collegiale del
28.06.2021), in base alla quale sentenza l’importo precettato dalla [AAA] nel dicembre 2017
viene riconosciuto essere dovuto per € 27.065,43, con esclusione del solo importo di €
787,92.
Tale documento, cui in ragione della provenienza va attribuita piena affidabilità, consente a
questo Collegio, da un lato, di ritenere accertata e quindi di poter affermare la perduranza
della condotta inadempiente quantomeno dal 2017, fino alla data di pronuncia della
sentenza anzidetta (19.01.2021), da altro lato, di escludere la circostanza, già in precedenza
15
revocata in dubbio sotto diverso profilo, dell’asserito rapporto di causalità tra iscrizione
ipotecaria e chiusura delle linee di credito e conseguente segnalazione alla Centrale Rischi
della Banca d’Italia, avendo l’accertamento di tali fatti costituito oggetto di specifica
domanda spiegata in quel giudizio (cfr. pag. 2, penultimo capoverso, della sentenza),
disattesa dal Tribunale (cfr. il PQM, pag. 19). Così come pure la medesima sentenza ha
dichiarato la non compensabilità dei crediti asseritamente vantati dal [RICORRENTE] nei
confronti della moglie con i debiti per assegni di mantenimento, ed altresì ha escluso,
rigettando la relativa domanda, la ricorrenza della dedotta, anche in sede di ricorso, “mora
del creditore”.
Quanto ai motivi del ricorso afferenti i capi di incolpazione sub 3) e sub 4), quest’ultimo
ricondotto e ritenuto assorbito nel precedente, pacifica essendo la materiale commissione
del fatto di danneggiamento da sempre ammessa dall’incolpato, circa la valutazione operata
dal CDD della gravità della duplice condotta, commissiva quanto ad danneggiamento ed
omissiva quanto al risarcimento dello stesso, e dell’irrilevanza della giustificazione addotta al
riguardo dall’incolpato, ritiene il Collegio che il giudizio espresso in punto dalla Sezione
giudicante meriti condivisione sia per le argomentazioni dalla stessa svolte in motivazione
sia per le seguenti ulteriori ed integrative considerazioni. Quanto all’azione posta in essere
dal prevenuto, essa si caratterizza per la particolare violenza con cui è stata perpetrata che
non consente di ricondurla riduttivamente ad un semplice eccesso d’ira: l’avv.
[RICORRENTE], premeditatamente munitosi di un martello, corpo contundente idoneo allo
scopo, non solo ha frantumato tutti i finestrini della vettura della moglie, sia quelli mobili delle
portiere anteriori e posteriori che quelli fissi, ma, come risulta dalla fattura delle relative
riparazioni, ne ha anche sfondato il parabrezza ed il lunotto posteriore. Un comportamento
caratterizzato dunque da particolare furia aggressiva, perpetrato con totale incuranza della
presenza dei figli e delle conseguenze che ne sarebbero loro derivate, sia sotto il profilo del
turbamento che l’assistere (da più o meno vicino poco importa) ad un simile episodio
avrebbe più che prevedibilmente in loro provocato, sia per la totale indifferenza delle
conseguenze pratiche di tale suo inconsulto gesto, in primis quella di privare la moglie per
tutto il tempo necessario alle riparazioni (l’episodio è del 16 agosto, la fattura della
[OMISSIS] è del 30 settembre) della vettura appositamente attrezzata con cui la [AAA]
quotidianamente conduceva la figlia nella struttura [OMISSIS] dalla stessa frequentata,
andando poi a riprenderla nel pomeriggio.
Con riguardo all’altro aspetto della condotta contestata, e cioè quello del mancato
risarcimento del danno arrecato, in merito al quale il ricorrente assume di aver pagato
quanto dovuto sia per i danni dell’auto che per la sanzione inflitta “per compensazione con le
condanne al risarcimento delle spese liquidate inflitte alla [AAA]”, pare condivisibile
16
l’affermazione del CDD che, di contro, ha ritenuto che ancora alla data della decisione tale
ristoro non fosse intervenuto.
Sul punto giova richiamare una volta ancora la già citata sentenza del Tribunale di Mantova
del 19.01.2021 dove, alle pagg. 17 e 18, si passano in rassegna le statuizioni dalle quale
avrebbero tratto origine i pretesi contro crediti opposti dall’avv. [RICORRENTE] in
compensazione: “… trattasi in particolare di: 1) sentenza di questo Tribunale n. 175/17,
recante condanna di [AAA] al pagamento della somma di € 3.027,83, doc. 8, a titolo di spese
legali; 2) decreto ingiuntivo n. [OMISSIS]/17 del Giudice di Pace di Mantova, con condanna
di [AAA] al pagamento della somma di € 1.242,12, quale compenso al CTU dr [OMISSIS]; 3)
ordinanza collegiale di questo Tribunale n. [OMISSIS]/17, con condanna di [AAA] al
pagamento della somma di € 1.927,50, a titolo di spese legali, (e così, complessivamente,
ad un credito di € 6.257,40)”. Tale importo, di per sé comunque non sufficiente a coprire per
intero le spese di riparazione della vettura (ammontanti, come da fattura della Carrozzeria
[OMISSIS] s.r.l., ad € 6.896,91), va tuttavia decurtato della somma di € 3.027,83 relativa alla
condanna alle spese portata dalla sentenza n° 175/17 del Tribunale di Mantova, pronuncia
poi riformata proprio in punto di spese dalla Corte di Appello di Brescia che con la sentenza
n° [OMISSIS]/2019 del [OMISSIS].09.2019 (prodotta dall’odierno ricorrente quale doc. n. 1
in sede di audizione avanti il Consigliere Istruttore del 27.11.2019) ha disposto “… in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. [OMISSIS]/2017, compensa
interamente fra le parti le spese di primo grado, compensa interamente fra le parti le spese
del presente grado”. E già sol per questo si riduce quasi del 50% il preteso credito
asseritamente vantato dal ricorrente e da questi opposto in compensazione smentendo,
almeno in parte qua, la fondatezza dell’addotta allegazione difensiva. Ma ciò che assume
valenza dirimente in punto è quanto affermato dal Tribunale d Mantova sempre nella
medesima sentenza alla successiva pag. 18 laddove, dopo aver richiamato il principio già
espresso in sede di reclamo secondo il quale un credito derivante da una sentenza
provvisoriamente esecutiva non è opponibile in compensazione perché tale titolo può subire
modificazioni a seguito dell’impugnazione in corso, mentre l’operatività dell’effetto estintivo
presuppone il definitivo accertamento del credito da opporre in compensazione, e quindi non
può derivare da statuizioni provvisorie (per tutte Cass. Civ. 12.04.2011 n° 8338), afferma
che “Nel presente giudizio non vi è prova del passaggio in giudicato della sentenza n.
[OMISSIS]/17 [come appena dedotto poi riformata in appello proprio in punto di spese,
n.d.r.], né invero risulta prova analoga in relazione agli altri due titoli…”. Prova che non è
stata offerta nemmeno nel giudizio avanti il CDD.
Ne consegue che anche il secondo rilievo disciplinare relativo alla condotta di
danneggiamento, e cioè il mancato risarcimento del danno arrecato è da ritenersi provato e
17
sussistente ancora alla data della decisione impugnata. Altrettanto è a dirsi, per le
medesime ragioni, quanto al ristoro del danno liquidato ex art. 709 ter c.p.c. relativo
all’originario capo di incolpazione sub 4) assorbito in quello sub 3).
Resta infine da esaminare la richiesta di irrogazione della “minima sanzione” formulata dal
ricorrente con riguardo al capo di incolpazione sub 3) “tenuto conto del rapporto
esasperante che si trascinava da anni tra il sottoscritto e la moglie”. Orbene, atteso che nei
capi di incolpazione di cui l’avv. [RICORRENTE] è stato ritenuto responsabile è stata
contestata la violazione degli artt. 9, 2° comma, 63 n. 1 e 64 n. 2 CDF, norma quest’ultima
che prevede quale sanzione minima la sospensione per mesi due che è quella irrogata, la
richiesta avanzata dal ricorrente deve intendersi implicitamente volta al riconoscimento della
diminuente di cui all’art. 22, n. 3, lett. b). Ritiene in proposito questo Collegio che in
considerazione della reiterazione e della perduranza delle condotte di mancato
assolvimento delle obbligazioni assunte, nonché della oggettiva gravità dell’episodio di
danneggiamento avuto riguardo sia alla particolare riprovevolezza del gesto sia alle
modalità di commissione dello stesso, oltre che dell’acclarato mancato risarcimento dei
danni da esso conseguiti, la sanzione irrogata dal CDD nel minimo edittale previsto per
l’infrazione più grave (art. 64, n. 2 CDF) sia senz’altro adeguata e commisurata alla rilevanza
disciplinare delle condotte contestate, siccome palesemente violative degli elementari
doveri di probità, dignità e decoro cui deve attenersi l’avvocato anche al di fuori dell’esercizio
del suo ministero ed alla conseguente compromissione della dignità della professione,
dell’affidamento dei terzi, e più in generale dell’immagine e della credibilità della categoria
quale entità astratta, e che, di contro, non ricorrano nel caso di specie le condizioni né
soggettive né oggettive per la irrogazione di una sanzione più mite.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2024;
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Federica Santinon f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
18
oggi 13 Novembre 2024.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
30-06-2025 21:36
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