La cistite non configura legittimo impedimento assoluto.
Il caso ha riguardato il ricorso di un’avvocata avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto con la quale era stata irrogata la sanzione della radiazione.
Nella vicenda, il CDD data la molteplicità e gravità dei comportamenti tenuti dalla professionista (tra cui la creazione di un documento falso e le omesse informazioni al cliente) e la presenza di molti provvedimenti disciplinari a suo carico, riteneva opportuno irrogare la massima sanzione prevista dall’ordinamento.
L’avvocata adiva, pertanto, il CNF lamentando diverse doglianze e soprattutto la violazione del diritto di difesa per violazione dell’articolo 420-ter c.p.p. in quanto il CDD “avrebbe erroneamente considerato l’impedimento opposto dall’incolpata in relazione alla prima adunanza - cistite emorragica, corredata da certificazione medica – come non assoluto, procedendo quindi in assenza e comunicando solo all’adunanza il rigetto dell’istanza di rinvio”.
La decisione
Per il CNF, tuttavia, le argomentazioni svolte dalla difesa dell’incolpata non appaiono meritevoli di accoglimento e non sono sufficienti a considerare inadeguata o erronea la ricostruzione dei fatti operata dal CDD.
Quanto alla censura relativa alla presunta violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del rinvio dell’udienza in base ad una certificazione medica nella quale veniva documentata una cistite emorragica in fase acuta, con prognosi di 5 giorni di riposo, a carico dell’incolpata, il CDD, ritiene il Consiglio, “ha correttamente ritenuto che tale certificazione non documentasse un impedimento assoluto idoneo ad integrare il legittimo impedimento a comparire”. E ciò, “richiamando i principi di cui alla pronuncia della Suprema Corte – Sezioni Unite n. 34477/2020 in relazione all’art. 420 ter c.p.p. e della sentenza n. 32/2023 del CNF”.
Una conclusione che appare pertanto condivisibile, a dire del CNF, “dato che per giurisprudenza unanime e consolidata anche di questo Consiglio, al fine di poter considerare ammissibile un differimento quale quello richiesto nella circostanza dall’incolpata, è necessario che venga certificata non una semplice difficoltà nel comparire all’udienza, bensì un effettivo impedimento assoluto”. Impedimento, peraltro, la cui prova “deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta”.
Per cui, le doglianze sono rigettate.
Solo sul fronte della congruità della sanzione irrogata con la decisione impugnata, con la quale è stata disposta la radiazione dell’incolpata, il CNF, pur non sottovalutando la rilevanza e gravità delle condotte poste in essere dalla stessa, ritiene di dover intervenire riconducendo ad equità la massima sanzione applicata, tramutandola nella sospensione dell’esercizio della professione per due anni.
16-06-2025 20:55
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