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Sentenza

Interventi edilizi - Titolo edilizio - Nuova costruzione - Edificio - Differenza...
Interventi edilizi - Titolo edilizio - Nuova costruzione - Edificio - Differenza - Art. 873 cod. civ. - Applicazione - Risvolti.
Tribunale Amministrativo Regionale della LIGURIA - Genova, Sezione 2, Sentenza del 16-12-2024, n. 875

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 876 del 2021, proposto da
La. Ca., rappresentata e difesa dagli avvocati Pi. So. e Ma. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune della Spezia, rappresentato e difeso dagli avvocati St. Ca., Et. Fu., Ma. Pu., Fa. De. e Ma. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ra. Av., non costituita in giudizio;


sul ricorso numero di registro generale 633 del 2023, proposto da
La. Ca., rappresentata e difesa dagli avvocati Pi. So. e Ma. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune della Spezia, rappresentato e difeso dagli avvocati St. Ca., Et. Fu., Ma. Pu., Fa. De. e Ma. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


sul ricorso numero di registro generale 702 del 2023, proposto da
La. Ca., rappresentata e difesa dagli avvocati Pi. So. e Ma. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Genova, via (...);

contro

il Comune della Spezia, rappresentato e difeso dagli avvocati St. Ca., Et. Fu., Ma. Pu., Fa. De. e Ma. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 876 del 2021:

del provvedimento del Comune della Spezia 4 giugno 2021 prot. 63707, di diniego dell'istanza prot. n. 120196 del 3.12.2020 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, relativa al diverso posizionamento di box interrato ed opere annesse in via (omissis) (immobile censito al Catasto Fabbricati al Foglio (omissis) Mappale (omissis));

quanto al ricorso n. 633 del 2023:

del provvedimento del Comune della Spezia 9.2.2023, di rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria Prot. 120196 del 03.12.2020;

quanto al ricorso n. 702 del 2023:

dell'ordinanza 17.5.2023, n. 67 con cui il Comune della Spezia le ha ingiunto, ex artt. 31 del D.P.R. n. 380/2001e 167 del D. Lgs. n. 42/2004, la demolizione del locale box posto nella proprietà di via (omissis).

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune della Spezia in tutti e tre i ricorsi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso R.G. 876/2021 in epigrafe, inizialmente proposto in via amministrativa dinanzi al Capo dello Stato e successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione ex art. 10 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, la signora Ca. La. ha impugnato il provvedimento del Comune della Spezia 4 giugno 2021 prot. 63707, di diniego dell'istanza prot. n. 120196 del 3.12.2020 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, relativa al diverso posizionamento di box interrato ed opere annesse in via (omissis) (immobile censito al Catasto Fabbricati al Foglio (omissis) Mappale (omissis)), a motivo del fatto che la costruzione, non essendo completamente interrata rispetto al profilo originario del terreno, non è rispettosa della distanza dai confini della proprietà della controinteressata Ra. Av..

Espone: - di essere proprietaria dell'immobile sito in La Spezia, via (omissis), e del pertinenziale box interrato identificato al Foglio (omissis) mappale (omissis) del catasto fabbricati; - che il box in questione risultava realizzato nel 2002, in parziale difformità rispetto alla concessione edilizia n. 45/1999 (il box risultava traslato ed ampliato di 16 mq rispetto a quanto autorizzato); - che, pertanto, ella presentava al Comune istanza di accertamento di conformità ex art. 36 comma 1 D.P.R. n. 380/2001, conseguendo il parere favorevole di compatibilità paesaggistica da parte della Commissione Paesaggio del Comune della Spezia e della Soprintendenza archeologia delle belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, nonché l'autorizzazione in sanatoria di vincolo idrogeologico; - che, ciononostante, in data 6.5.2021 il Comune comunicava il preavviso di rigetto, fondato sulla carenza di distanza dai confini di proprietà Av.; - che ella presentava controdeduzioni, facendo presente come la questione dell'accertamento dei confini tra la proprietà Ca. e la proprietà Av. fosse questione annosa e controversa, oggetto di specifica azione di accertamento proposta dalla ricorrente e conclusasi dinanzi al Tribunale della Spezia con la sentenza a sé favorevole n. 98/2021, ad oggi oggetto di appello da parte degli odierni controinteressati; - che, ciononostante, il Comune rigettava l'istanza.

A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione. Travisamento di fatti decisivi. Illogicità . Contraddittorietà . Sviamento. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La definizione di "Piano interrato" vigente a norma del "Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione" allegato al Regolamento Edilizio Comunale introduce una sorta di "margine di tolleranza", fissato nella misura di "uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo del terreno preesistente", margine che, nel caso in esame, risulterebbe ampiamente rispettato, sicché la porzione del box che, in tesi comunale, risulterebbe sporgente rispetto al profilo originario del terreno sarebbe del tutto irrilevante ai fini del "mutamento" della qualificazione del locale da "interrato" (come autorizzato con la concessione edilizia n. 45/1999) a "seminterrato".

Il Comune della Spezia non avrebbe eseguito alcuna attività istruttoria in relazione a tale aspetto.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione. Travisamento di fatti decisivi. Illogicità . Contraddittorietà . Sviamento. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Denuncia difetto di motivazione in relazione alla difformità riscontrata tra il contenuto del preavviso di diniego e quello del provvedimento finale di rigetto.

Inoltre, il provvedimento impugnato nulla specifica né in merito all'"impatto" della porzione fuori terra rispetto alla superficie totale e interrata del locale, né in merito alla "quantificazione" di tale porzione e della misura dello scostamento della stessa rispetto all'originario piano di campagna.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di La Spezia, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.

Con il ricorso R.G. 633/2023 in epigrafe, anch'esso inizialmente proposto in via amministrativa dinanzi al Capo dello Stato e successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione, la signora Ca. La. ha impugnato il provvedimento del Comune della Spezia 9.2.2023, di rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria Prot. 120196 del 3.12.2020, a motivo del fatto che, dalle integrazioni grafiche e documentali prodotte in data 26.4.2021 a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, si evincerebbe che una porzione del manufatto oggetto dell'istanza di sanatoria emerge oltre il profilo naturale ed originario del terreno, ponendosi a distanza inferiore a metri cinque dal confine, in difformità da quanto previsto dall'art. 4 delle NCC del PUC.

Richiamata la precedente narrativa in fatto, e rilevato che il Comune avrebbe completamente obliterato la pendenza del ricorso R.G. 876/2021, avente ad oggetto il provvedimento di diniego prot. n. 63707/2021 relativo alla medesima vicenda, a sostegno dell'impugnazione ha dedotto i medesimi motivi di gravame di cui al ricorso R.G. 876/2021.

Si è costituito in giudizio per resistere anche a tale ricorso il Comune di La Spezia, rappresentando che, in pendenza del ricorso R.G. 876/2021, a seguito di sopralluogo in data 25.1.2023, l'ufficio accertava che il manufatto in questione era rimasto inalterato, cosicché il Servizio Edilizia, non avvedendosi del preesistente provvedimento di rigetto della richiesta di sanatoria, emetteva l'ulteriore provvedimento di rigetto, per le medesime ragioni e con le medesime motivazioni indicate nell'atto, già impugnato, del 9 febbraio 2021.

Infine, con il ricorso R.G. 702/2023 in epigrafe, anch'esso inizialmente proposto in via amministrativa dinanzi al Capo dello Stato e successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione, la signora Ca. La. ha impugnato l'ordinanza 17.5.2023, n. 67 con cui il Comune della Spezia le ha ingiunto, ex artt. 31 del D.P.R. n. 380/2001e 167 del D. Lgs. n. 42/2004, la demolizione del locale box posto nella proprietà di via (omissis).

Richiamata la precedente narrativa in fatto, a sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.

1. In via principale: Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà . Ingiustizia. Sviamento.

Nell'ordinanza impugnata l'Amministrazione procede ad una lacunosa ricostruzione delle vicende di fatto e diritto, non effettuando alcun richiamo a due rilevanti circostanze, quali: - l'intervenuto parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio; - la trasmissione, da parte della ricorrente, di apposite controdeduzioni al preavviso di rigetto.

2. In via subordinata: Illegittimità in via derivata dall'illegittimità che affligge il diniego di sanatoria già impugnato con precedente ricorso straordinario.

L'impugnata ordinanza di demolizione, quale atto conclusivo del procedimento, risulterebbe illegittima anche in via derivata per le medesime censure di illegittimità che affliggono il già impugnato diniego di sanatoria, che richiama e ripropone integralmente.

Si è costituito in giudizio per resistere anche a tale ricorso il Comune della Spezia, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.

Previo scambio delle memorie conclusionali e di merito, all'udienza pubblica del 27 novembre 2024 i ricorsi sono stati trattenuti dal collegio per la decisione.

Occorre preliminarmente disporre la riunione dei tre ricorsi, che, essendo connessi soggettivamente e per l'oggetto - concernendo un'unica questione di diritto, relativa alla conformità edilizia e paesaggistica del box di via (omissis) - possono essere decisi con un'unica sentenza.

Giova mettere alcuni punti fermi in punto di fatto.

Nella relazione illustrativa e negli elaborati grafici allegati all'istanza di sanatoria prot. n. 120196 del 3.12.2020 - docc. 1 p. 5 e 5 delle produzioni 10.6.24 del Comune nel ricorso R.G. 876/2021), il box in questione, ancorché traslato ed ampliato di 16 mq rispetto a quanto autorizzato con la concessione edilizia n. 45/1999, veniva nondimeno ancora descritto e rappresentato dal tecnico incaricato dalla ricorrente come "completamente interrato" rispetto al naturale piano di campagna originario, tant'è che, su tale presupposto, venne rilasciato dalla Commissione locale per il paesaggio il parere favorevole di compatibilità paesaggistica.

Sennonché, a seguito di un esposto il Comune richiedeva la produzione di documentazione grafica con l'indicazione del profilo naturale del terreno, e la ricorrente produceva una tavola integrativa attestante - confessoriamente - l'avvenuto interramento artificiale di una limitata porzione del box, emergente, seppur di poco, dal profilo originario del terreno (trattasi della porzione di colore blu nella tavola n. 4 - doc. 18 delle produzioni 10.6.24 del comune nel ricorso R.G. 876/2021).

Orbene, premesso che la falsata rappresentazione della realtà (il completo interramento del box nel profilo naturale del terreno) comporta ex art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato (ovvero, nel caso di specie, dal parere favorevole 22.1.2021 della Commissione locale per il paesaggio ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento), si tratta di stabilire se l'interramento artificiale di una porzione del box sporgente dal profilo naturale del terreno osti, in ragione della sua limitata consistenza, alla concessione della sanatoria edilizia e paesaggistica dell'intervento.

Difatti, il Comune ha negato l'accertamento di conformità sulla base della carenza della distanza minima di 5 metri del fabbricato dal confine di proprietà (evidenziato con tratteggio in verde nella tavola integrativa di cui al doc. 18 delle produzioni 10.6.24 del comune nel ricorso R.G. 876/2021), prescritta dall'art. 4 comma 3 delle NTA del PUC della Spezia (doc. 28 delle produzioni 10.6.24 del comune nel ricorso R.G. 876/2021): e ciò, sull'implicito presupposto che, trattandosi per l'appunto di un manufatto non integralmente interrato nel profilo originario del terreno, lo stesso rilevi ai fini dell'applicazione della citata disposizione di PUC.

Ciò posto, il ricorso è infondato.

Sostiene la ricorrente che la definizione di "Piano interrato" vigente a norma della voce n. 22 del "Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione" allegato al Regolamento Edilizio Comunale (doc. 13 delle produzioni 19.10.2023 di parte ricorrente nel ricorso R.G. 633/2023) - secondo la quale si intende per tale il "Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio" - contiene la seguente "Specificazione applicativa: per terreno posto in aderenza all'edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo del terreno preesistente, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati e seminterrati".

La norma del REC introdurrebbe dunque una sorta di "margine di tolleranza", fissato nella misura di "uno scostamento massimo di un metro rispetto al profilo del terreno preesistente", margine che, nel caso in esame, risulterebbe ampiamente rispettato, sicché la porzione del box sporgente rispetto al profilo originario del terreno sarebbe del tutto irrilevante ai fini del "mutamento" della qualificazione del manufatto da "interrato" (come autorizzato con la concessione edilizia n. 45/1999) a "seminterrato".

Orbene, pare al collegio che la definizione di "piano" interrato (voce n. 22) contenuta nel "Quadro delle definizioni uniformi e specificazioni tecniche per la relativa applicazione" allegato al Regolamento Edilizio Comunale riguardi soltanto gli edifici pluripiano, e rilevi esclusivamente - dal punto di vista urbanistico - ai fini del computo della superficie lorda complessiva (voce n. 13) e del numero dei piani (voce n. 25: "E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda - SL"), sicché i piani interrati - nel senso di cui alla richiamata specificazione applicativa - restano effettivamente esclusi dal computo della superficie lorda e dal numero dei piani degli edifici plurilivello.

Nel caso di specie non si tratta peraltro del piano interrato di un edificio pluripiano, rispetto al quale rileva la specificazione applicativa richiamata dalla ricorrente, quanto di un vero e proprio autonomo "edificio", secondo la definizione di cui alla voce n. 32 del quadro delle definizioni uniformi, ovvero di una "Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade a da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo".

Non v'è dunque motivo per ritenere che il fatto che il box sporga dal profilo originario del terreno soltanto per una esigua porzione lo esenti dal rispetto della norma di PUC (art. 4 comma 3) che, integrando la disciplina di cui all'art. 873 cod. civ., prescrive per tutti i nuovi "edifici" una distanza dal confine di proprietà non inferiore a cinque metri.

Del resto, è noto che, secondo la costante giurisprudenza civile ed amministrativa, la nozione di costruzione utile ai fini dell'art. 873 cod. civ. è diversa e più ampia di quella di edificio, e che "per l'osservanza delle norme in materia di distanze stabilite dagli artt. 873 c.c. ss. e norme locali integrative, la nozione di "costruzione" non si identifica con quella di "edificio", estendendosi a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo" (Cass. civ., Sez. II, 29/04/2020, n. 8365; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, ordinanza 8/8/2024, n. 22493: "Ai sensi dell'art. 873 c.c. è da considerare costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali previste da tale disposizione un garage parzialmente interrato, ma che supera il preesistente piano di campagna"; nello stesso senso T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 25/3/2024, n. 1145; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 21/1/2021, n. 186).

Stante il mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 4 comma 3 delle NTA del PUC della Spezia, non sussiste la conformità urbanistica: donde il rigetto dei ricorsi avverso il diniego di sanatoria.

Palesemente infondato è anche il ricorso R.G. 702/2023 avverso l'ordinanza 17.5.2023, n. 67, con cui il Comune della Spezia ha ingiunto, ex artt. 31 del D.P.R. n. 380/2001e 167 del D. Lgs. n. 42/2004, la demolizione del box.

Difatti il box, emergendo seppure in parte dall'originario piano di campagna (cfr. la porzione di colore blu nella tavola n. 4 - doc. 18 delle produzioni 10.6.24 del comune nel ricorso R.G. 876/2021), integra una volumetria visivamente percepibile e dunque sicuramente apprezzabile sotto il profilo paesaggistico, così da risultare non sanabile, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del T.U. 42/2004 (tenuto conto che, secondo la prevalente giurisprudenza, l'art. 167, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 riguarda qualsiasi incremento volumetrico, "finanche interrato": cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 22/11/2023, n. 6455; T.A.R. Veneto Venezia, Sez. II, 23/10/2023, n. 1481; Cons. Stato, Sez. VI, 18/10/2022, n. 8848).

Né rileva in alcun modo l'intervenuto parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio (primo motivo), posto che lo stesso è stato reso sulla base di una falsata rappresentazione della realtà, ovvero degli elaborati grafici allegati all'istanza originaria, che rappresentavano il box come totalmente interrato nel profilo originario del terreno (vedi supra).

Sussistono nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli - Presidente

Angelo Vitali - Consigliere, Estensore

Richard Goso - Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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