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Sentenza

Incolumità individuale - Provvedimenti questorili - Ammonimento - Art. 3 del d.l...
Incolumità individuale - Provvedimenti questorili - Ammonimento - Art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 - Avviso orale - Natura preventiva - Requisiti di legittimità - Art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.
Tribunale Amministrativo Regionale della SICILIA - Palermo, Sezione 3, Sentenza del 02-01-2025, n. 2


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ro. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via (...);

per l'annullamento

del provvedimento numero a. O.44/2021, avviso orale del 30 aprile 2021, notificato in data 7 maggio 2021

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2024 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento orale adottato dal Questore di Agrigento ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011.

Il provvedimento oggetto del gravame in scrutinio è stato adottato sulla base del seguente quadro indiziario: in data 9 ottobre 2019, il ricorrente è stato tratto in arresto per furto aggravato; in data 17 gennaio 2020, il ricorrente è stato deferito alla Autorità Giudiziaria per furto con destrezza di un portafoglio; in data 17 dicembre 2020, il ricorrente è stato deferito per porto abusivo di coltello di genere vietato; in data 25 maggio 2018 e in data 8 gennaio 2021 il ricorrente è stato oggetto di un controllo di polizia che lo ha visto accompagnarsi con soggetti pregiudicati e con pregiudizi di polizia.

Dalle predette circostanze fattuali, la Questura procedente ha inferito che il ricorrente sia persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, emettendo il conseguente ammonimento orale.

2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

- "Il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dell'articolo 03 legge 241/1990 dall'articolo 03 del decreto legislativo 159/2011.".

A dispetto della rubrica, con il motivo in esame parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

- "Nel merito si contesta la legittimità del provvedimento per violazione di legge, eccesso di potere e ingiustizia manifesta dello stesso.".

Con il mezzo in esame, il ricorrente assume che la Questura abbia adottato il provvedimento impugnato sulla base di non riscontrate circostanze fattuali, pur ammettendo di essere stato controllato in compagnia di pregiudicati.

3. Il ricorrente ha chiesto altresì l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al quale è stato ammesso in via provvisoria con decreto del 3 novembre 2021, n. 83, della Commissione per il gratuito patrocinio del Tar Palermo.

4. Si è costituita in giudizio la Questura di Agrigento, che ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato nel merito.

5. All'udienza di smaltimento dell'arretrato del 10 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.

6. Il ricorso è manifestamente infondato sulla base delle seguenti ragioni.

6.1 Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, la condivisa giurisprudenza afferma pacificamente che: "l'avviso orale non richiede la comunicazione di avvio del procedimento trattandosi, non già di applicazione definitiva di una misura di prevenzione, "ma di comunicazione di avviso orale a tenere, per l'avvenire, una condotta conforme a legge e, quindi, di un atto avente natura ed efficacia monitoria. Il presupposto giuridico dell'avviso orale è costituito dalla condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 5 ottobre 2016, n. 1916). Tale avviso non presuppone l'instaurazione di una fase procedimentale in contraddittorio, restando nella discrezionalità del Questore "valutare se emanare senza indugio il provvedimento oppure se le circostanze consentano di avvisare il destinatario dell'atto, con una comunicazione di avvio del procedimento", la cui mancanza, proprio perché frutto di una scelta strettamente discrezionale, non può quindi minare la legittimità della misura (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 13 luglio 2023, n. 996)." (Tar Venezia, IV Sezione, sentenza del 3 dicembre 2024, n. 2882); d'altronde, "L'avviso orale costituisce anche uno strumento di garanzia a favore del destinatario, il quale, per l'appunto, è messo in condizioni di sapere che la sua condotta è sotto osservazione e, per tale ragione risulta destituita di fondamento la censura riguardante l'omessa comunicazione di avvio del procedimento dato che l'avviso orale costituisce in se una comunicazione rispetto alla quale, l'interessato "può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata." (Tar Catania, I Sezione, sentenza del 7 maggio 2024, n. 1684).

6.2 Quanto al secondo motivo, rileva il Collegio che la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha affermato che: "È necessario premettere, in termini generali, che "le misure personali di prevenzione sono finalizzate a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli, e presuppongono unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione di reati. Trattandosi di una misura di prevenzione e non repressiva, non occorre inoltre la prova dell'avvenuta commissione di reati, bensì una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. Tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale" (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576; cfr., altresì, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 13 luglio 2023, n. 996; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 dicembre 2020, n. 2837).

Nella specifica fattispecie dell'avviso orale, l'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 sancisce che "il Questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano"; per l'effetto, l'Autorità di Pubblica Sicurezza "invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa".

A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha ormai chiarito che l'avviso orale, avendo natura preventiva, può essere sorretto anche da una valutazione di carattere indiziario di portata generale fondata su elementi significativi nel loro complesso (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8 aprile 2021, n. 247) e che i relativi presupposti non devono necessariamente consistere nella commissione di reati oggetto di accertamento definitivo, essendo sufficienti anche semplici sospetti basati su elementi di fatto che facciano ragionevolmente ritenere che il soggetto rientri nelle categorie indicate nell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 (T.A.R. Umbria, Sez. I, 5 settembre 2023, n. 504; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 3 febbraio 2021, n. 715).

Infatti, ai fini dell'avviso orale, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto interessato non richiede la sussistenza di prove quali quelle da porre a base di una sentenza penale in ordine alla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della Autorità Giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. 159/2011 (T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 dicembre 2020, n. 1613; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 15 novembre 2022, n. 14973; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 2 novembre 2022, n. 1908)." (Tar Venezia, I Sezione, sentenza del 7 novembre 2024, n. 2635).

In tale contesto ermeneutico, il provvedimento impugnato resiste alla censura proposta, perché esso è stato adottato sulla base di ripetuti deferimenti del ricorrente alla Autorità giudiziaria e, inoltre, egli è stato anche soggetto a controllo in compagnia con soggetti pregiudicati e con pregiudizi di polizia.

In sostanza, il provvedimento impugnato risulta complessivamente fondato su circostanziate situazioni fattuali valutate in modo ragionevole e non arbitrario, che lo rendono immune dalle censure proposte.

7. La manifesta infondatezza del ricorso comporta il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che prevede che: "È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.".

8. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Questura di Agrigento, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli - Presidente

Francesca Dello Sbarba - Referendario

Guido Gabriele - Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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