Espressioni sconvenienti e offensive - l’art. 52 cdf riguarda solo quelle negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
R.G. N. 117/24 RD n. 68/25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU Componente
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Biancamaria D’AGOSTINO Componente
- Avv. Francesco FAVI Componente
- Avv. Antonino GALLETTI Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA’ TASCONA Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI Componente
- Avv. Alessandro PATELLI Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Antonello TALERICO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato in proprio dall’Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] CF
([OMISSIS]) del foro di Forlì, con studio legale in [OMISSIS], PEC [OMISSIS] rappresentato e
difeso dall’avv. [OMISSIS] del Foro di Forlì con studio nella stessa via [OMISSIS] CF ([OMISSIS])
PEC [OMISSIS] avverso la decisione del Cdd di Bologna n.35/2023 del 9/11/2023, con la quale
gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione disciplinare per mesi tre.
Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, regolarmente citato, nessuno è
presente;
Il Consigliere relatore avv. Francesco Favi svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità con
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riferimento al capo di incolpazione per il quale il ricorrente ha formalmente rinunciato con
memoria dell’8/1/25 e il rigetto per quanto attiene agli altri motivi di ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTO
La decisione impugnata trae origine dalla riunione di quattro procedimenti a carico dell’avv.
[RICORRENTE], scaturenti da esposti presentati da un cliente (Sig. [AAA]) da un collega
(Avv. [BBB]), da un magistrato del Tribunale di Ravenna e dal COA di Ravenna.
Queste, nel dettaglio, le incolpazioni ascritte al ricorrente dal CDD di Bologna:
1) Illecito previsto dagli artt. 9 e 16 CDF per aver tenuto un comportamento contrario ai
doveri di lealtà, dignità e decoro per aver ricevuto dal cliente [AAA] somme di denaro -per un
totale di euro 6.720,00- senza rilasciare parcelle ed emettere fatture formali. Fatto
commesso in Forlì dal 2013 al 20.7.2021, data di emissione della presente richiesta";
2) Illecito previsto dagli artt. 9, 19, 52, 63 CDF per aver tenuto un comportamento
contrario ai doveri, dignità, decoro e correttezza in particolare per aver profferito all'indirizzo
dall'avv. [BBB] in prossimità di aula di udienza del Tribunale di Forli le seguenti frasi: "che
cazzo hai da guardare? Hai qualcosa da dirmi" "Vuoi dei soldi? Non stai lavorando
abbastanza? Hai bisogno di lavorare?" "Guardate che faccia da coglione che ha!"
"pezzente", "sei fortunato che siamo in Tribunale, altrimenti". Fatto commesso in Forlì in
data 22.2.2018";
3) Illecito disciplinare previsto e punito dagli artt. 12 e 26 comma 3 CDF per essere
venuto meno al dovere di diligenza nell'adempimento del mandato difensivo professionale
ricevuto da [CCC] nel procedimento penale n. [OMISSIS]/2014 R.G. Procura di Ravenna
per non essersi reiteratamente e senza giustificato motivo presentato a più udienze
dibattimentali, da ultimo all'udienza del 21.3.2019. Fatto commesso in Ravenna sino al
21.3.2019;
4) Illeciti disciplinari previsti e puniti dagli artt. 9 e 52 del CDF per aver l'Avvocato
[RICORRENTE] del Foro di Forlì-Cesena apposto sul proprio fascicolo di studio poi esibito
all'udienza del 20 febbraio 2020 innanzi al GIP di Ravenna, e quindi nell'esercizio della
professione forense, l'epiteto "NEGRO" per indicare la propria controparte cittadino di
origine nigeriana, venendo coi meno ai doveri di dignità e decoro nell'esercizio del proprio
ministero e, comunque, utilizzando espressioni offensive nei confronti della propria
controparte con grave pregiudizio per l'immagine e la dignità della professione forense.
Fatto commesso in Ravenna il 20/2/2020
All’esito del dibattimento, il CDD riteneva non sussistente la responsabilità dell’incolpato per
gli addebiti di cui al proc. n. 397/20, capo di incolpazione numero 3), mentre riteneva
l’incolpato responsabile degli ulteriori addebiti a lui mossi.
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Nello specifico con riferimento al primo capo di incolpazione il Cdd riteneva le osservazioni
dell’esponente confortate da riscontri documentali in atti e dalle risultanze dibattimentali, pur
non avendo escusso l’esponente deceduto nelle more del giudizio “la scrittura privata di
conferimento dell'incarico, sottoscritta dalle parti, è stata espressamente anche confermata
dall'incolpato; i brogliacci attestanti il ricevimento di denaro, che appaiono in chiara
esecuzione agli accordi di cui alla scrittura inter partes, compatibili con essa sia quanto alla
loro collocazione temporale che agli importi nella scrittura medesima pattuiti; le sigle
apposte in essi sono graficamente corrispondenti, nonostante la loro articolata fattura, a
quelle che si rinvengono nella scrittura e riconducili all'avv. [RICORRENTE]; l'esistenza,
ammessa sia dall'incolpato che dalla moglie, di molteplici pratiche affidate dall'esponente
all'Avv. [RICORRENTE]; tutto porta a ritenere sufficientemente dimostrata la tesi
dell'esponente.”
Quanto al secondo capo di incolpazione secondo il Cdd i fatti per come narrati nell’esposto
hanno trovato perfetta coincidenza con le deposizioni dei testi escussi nel giudizio.
Infine, per l’ultimo dei capi imputazione il Consiglio di Disciplina ha valorizzato le deposizioni
acquisite al dibattimento quanto alla ricostruzione storica dei fatti, motivando che: ”la
valutazione della rilevanza disciplinare della condotta è tutta nel valore che viene attribuito
alla parola «NEGRO» posta in copertina: ed il ragionamento si sposta inevitabilmente su un
piano socio-antropologico.”… ”Tuttavia, senza addentrarci in temi (di grandissima rilevanza
e centralità ma) che sfuggono alle nostre stesse competenze (e possibilità), deve ritenersi
che quell'epiteto, scritto in quel particolare modo, in quel determinato contesto, fosse (e sia)
portatore, a prescindere dal significato semantico in sé del lessico adoperato, di una
connotazione dispregiativa (se non discriminatoria vera e propria), e pertanto idoneo ad
attrarre la condotta dell'autore nell'àmbito dell'alt. 52 CDF (che sanziona, com'è noto,
l'avvocato che nell'attività professionale utilizzi espressioni offensive o sconvenienti nei
confronti, fra gli altri, delle controparti).”
Il Cdd conclude quindi “Questo Collegio - il passaggio motivazionale è di centrale
importanza - non censura ideologicamente ed aprioristicamente l'utilizzo ex se del termine,
ma la valenza dispregiativa che detta parola, in quel contesto, con quella esibizione, è
indubbiamente venuta ad assumere; e la circostanza che sia stato recepito in tal modo dagli
stessi presenti, nonché da larga parte di coloro che hanno avuto notizia dell'accaduto, non
ultimo il COA di Ravenna segnalante, è un'ulteriore prova della correttezza della valutazione
qui operata da questo Giudice disciplinare.”
Quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici di primo grado hanno ritenuto “sussistere gli
estremi per la sanzione della sospensione, non potendosi considerare la condotta
dell'incolpato lieve, bensì meritevole di un trattamento sanzionatorio che si deve
necessariamente discostare dai medi edittali”, irrogando la sanzione per mesi tre.
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Avverso la decisione insorge l’avv. [RICORRENTE], chiedendone l’annullamento ovvero, in
via subordinata, l’irrogazione di sanzione più mite (avvertimento, censura) o del richiamo
verbale.
In data 13 gennaio 2025 è pervenuta memoria di costituzione del difensore Avv. [OMISSIS],
nominato in data 23.12.2024 – iscritto nell’Albo speciale. Nella memoria, rinviando alle
difese svolte nel ricorso, l’avv. [OMISSIS] ne precisa il contenuto senza formulare nuove
doglianze ma rinunciando espressamente all’impugnazione della decisione con riferimento
agli addebiti – e relativa condanna – di cui al procedimento n. 395/20 (dichiarazioni offensive
nei confronti dell’avv. [BBB]).
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Deve essere preliminarmente preso in esame il terzo motivo di ricorso – comune a tutte le
incolpazioni - con il quale il ricorrente lamenta nullità del procedimento per mancata notifica
della citazione a giudizio e vizio del procedimento in quanto, a seguito della ricusazione dei
componenti della sezione precedentemente assegnataria, il procedimento sarebbe
proseguito – in sostanza – senza ripetizione degli atti posti in essere dalla commissione
ricusata (ivi compresa, si deve desumere dalla formulazione invero sintetica del motivo, la
stessa citazione a giudizio).
Il primo e il secondo motivo di ricorso riguardano il procedimento n. 394/2020 (mancata
fatturazione compensi).
Con il primo motivo di ricorso, l’incolpato lamenta l’intervenuta prescrizione dell’illecito. Le
vicende legate alla mancata fatturazione dei compensi risalirebbero infatti agli anni 2013 e
2014 e, secondo l’incolpato, l’illecito in parola dovrebbe configurarsi quale illecito istantaneo.
Con il secondo motivo di ricorso, l’incolpato contesta la sussistenza dell’illecito,
argomentando in punto di fatto e contestando anche la veridicità delle allegazioni
dell’esponente.
Il CDD, di conseguenza, avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, omettendo
– tra l’altro – di dare rilievo all’assenza dei documenti originali tra le allegazioni, di motivare
sulle contestazioni già svolte dall’incolpato in relazione alla sua estraneità a taluni dei
rapporti dedotti e, infine, di considerare che clienti dell’avv. [RICORRENTE] non era il sig.
[AAA], ma società delle quali non è stato chiarito se il [AAA] (nel frattempo deceduto) fosse
socio.
La memoria sopravvenuta si diffonde lungamente in integrazione dei rilievi di fatto già svolti
dal ricorrente. In particolare, si approfondisce la contestazione dell’attività istruttoria svolta
dal CDD, sia sul piano delle risultanze documentali – la non veridicità e attendibilità delle
ricevute allegate dall’esponente – sia sul piano della valutazione delle dichiarazioni dei
testimoni (e in particolare della moglie dell’incolpato, collega di studio), sia sul piano della
mancata assunzione di testi a difesa (e in particolare di una perita calligrafica) sia – infine –
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sul piano dell’attendibilità dello stesso esponente (del quale vengono diffusamente
richiamati precedenti penali).
Con il quarto motivo di ricorso, relativo al procedimento n. 395/20 (dichiarazioni offensive
all’indirizzo del collega [BBB]), l’incolpato svolge brevi considerazioni sulla scarsa offensività
della propria condotta, che sarebbe da ricondurre ad un momento di “impazienza” e sarebbe
stato comunque confermata dalla ricomposizione del rapporto con l’avv. [BBB]. Come già
rilevato, nella memoria di costituzione del nuovo difensore vi è espressa rinuncia
all’impugnazione in relazione a questi addebiti, condividendosi l’inquadramento nella
fattispecie di cui all’articolo 63 e giudicando congrua la sanzione dell’avvertimento (prevista
in editto).
Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente rubricato come quarto), relativo ai
procedimenti già riuniti 398/399 del 2020 (apposizione della scritta “NEGRO” sul fascicolo,
riferito alla controparte), l’incolpato – nel richiamarsi alle difese svolte dinanzi al CDD –
riafferma (richiamando a sostegno, peraltro fraintendendole, le motivazioni svolte dal CDD)
la natura in sé non offensiva del termine (derivandone il carattere offensivo e inopportuno,
secondo l’incolpato, sarebbe derivato dalla reazione di terzi e dalla “propalazione” indebita di
foto del fascicolo) e la sua riconducibilità all’esercizio della libertà di manifestazione del
pensiero.
Nella memoria di costituzione, il nuovo difensore dedica ben dieci pagine alla dimostrazione
dell’asserita non offensività del termine “NEGRO” – anche in relazione al contesto in cui è
stato utilizzato dall’incolpato – con argomenti di carattere vario. In particolare, la difesa
sembrerebbe ricondurre la motivazione della decisione impugnata e la sanzione a carico
dell’avv. [RICORRENTE] agli eccessi della cd. cancel culture, vale a dire a un’insistenza
ossessiva sugli aspetti formali della correttezza politica del linguaggio impiegato (cd.
politicamente corretto). In questo quadro, la vicenda è ricondotta – da un lato – alla libertà di
manifestazione del pensiero dell’avv. [RICORRENTE] e, dall’altro, a un asserito intento
persecutorio da parte dei magistrati del procedimento in cui l’avv. [RICORRENTE] era
difensore, intento dovuto nella sostanza a divergenze di carattere politico.
Infine, pur non affidando tali rilievi a un motivo autonomo, l’incolpato chiede la rimodulazione
della sanzione, genericamente affermando che non sussistono circostanze aggravanti e
che, anzi, sussistono circostanze attenuanti (non menzionate) tali da superarle.
Motivi della decisione
In via preliminare va dato atto della rinuncia, con memoria del 8/1/25 del neo-costituto
procuratore del ricorrente, di un motivo di ricorso, con conseguente stabilizzazione del
provvedimento disciplinare con riferimento al procedimento n. 395/20 (dichiarazioni
offensive all’indirizzo del collega [BBB]).
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Si ritiene sia necessaria la preliminare trattazione del motivo di ricorso inerente alla
lamentata nullità del procedimento per mancata notifica della citazione a giudizio e vizio del
procedimento in quanto, a seguito della ricusazione dei componenti della sezione
precedentemente assegnataria, il procedimento sarebbe proseguito – in sostanza – senza
ripetizione degli atti posti in essere dalla commissione ricusata (ivi compresa, si deve
desumere dalla formulazione invero sintetica del motivo, la stessa citazione a giudizio).
L’incolpato non fornisce elementi ulteriori sull’avvenuta ricusazione; né sul punto si
rinvengono elementi nella decisione impugnata né nella memoria sopravvenuta, nella quale
si fa un rapido riferimento – a p. 16 – alla ricusazione, senza fornire ulteriori dettagli sul suo
esito né precisare ulteriormente il contenuto del terzo motivo del ricorso introduttivo.
La lettura degli atti del giudizio consente di ricostruire i fatti.
Il ricorrente nel corso del giudizio presentò una istanza di rinvio per legittimo impedimento
per impegni professionali. La stessa non era corredata di documentazione a supporto.
Rilevando tale circostanza, la sezione del Cdd incaricata del giudizio intese rigettare
l’istanza. Tale rigetto a parere del ricorrente avrebbe espresso ragioni di grave inimicizia nei
suoi confronti, in quanto basata su di un giudizio di disvalore riguardo a quanto affermato e
non documentato. In sostanza il rigetto per mancata produzione documentale, a parere del
ricorrente corrisponderebbe ad una mancanza di fiducia, che affonderebbe le radici del
giudizio nel considerare come falsa la dichiarazione.
Sulla ricusazione e le originalissime motivazioni, come da procedura si è pronunciato il Cdd,
rigettandola con ampia motivazione e dunque con riconferma della sezione già designata. Il
ricorrente però fece seguire la notifica ad alcuni consiglieri di disciplina (non a tutti) che
formavano la sezione, di un invito alla negoziazione assistita.
Solo a seguito di questa notifica e successivamente alla pronuncia sulla infondatezza
dell'istanza di ricusazione, i consiglieri fatti oggetto dell'invito della negoziazione assistita
hanno ritenuto di astenersi dal giudizio.
A seguito di tale astensione il presidente del consiglio di disciplina formò con atto formale
altra sezione, la quale subì un ulteriore modifica a seguito della nuova composizione del
consiglio di disciplina per il mandato successivo.
Quest'ultima sezione prese le mosse dal lavoro svolto dalle precedenti.
Si ricorda, preliminarmente, che ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Regolamento CNF n.
2/2014 (Provvedimenti in caso di accoglimento della ricusazione):
“Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l’inefficacia e l’inutilizzabilità degli atti
eventualmente compiuti precedentemente dalla sezione della quale era componente il
membro ricusato. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di astensione di un
componente della sezione.”
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Dall’esame degli atti del procedimento risulta che l’astensione dei componenti della sezione
è avvenuta all’esito del rigetto di una istanza di ricusazione dei medesimi componenti, cui
l’incolpato aveva fatto seguire un’iniziativa stragiudiziale, avviando nei loro confronti una
procedura di negoziazione assistita.
Occorre dunque valutare se, considerate le circostanze in cui è maturata l’astensione dei
componenti della sezione, gli atti da costoro compiuti in precedenza siano attinti da nullità.
Orbene, va detto che – essendo il motivo posto a base dell’astensione medesima non
originario bensì sopravvenuto e, soprattutto, indotto da una azione stragiudiziale intrapresa
dall’incolpato – gli atti precedenti possano ritenersi salvi. Da un lato, infatti, il rigetto
dell’istanza di ricusazione, non impugnato, ha chiarito che non sussistevano fino a quel
momento ragioni di inimicizia o altri motivi ricusatori; d’altro canto, la situazione che ha
determinato i componenti ad astenersi non è legata ai motivi posti a base dell’istanza di
ricusazione rigettata e, come detto, è stata indotta da una condotta dell’incolpato che – in tal
modo – ha ottenuto lo scopo di sottrarsi al giudizio da parte della sezione di cui aveva invano
già contestato l’imparzialità.
La ratio dell’istituto della nullità degli atti posti in essere da componenti ricusati o astenuti
risiede, evidentemente, nel disvalore che discende – in relazione ad essi – da una situazione
di inimicizia o da altra ragione ricusatoria sussistente e verificata al momento in cui tali atti
sono stati realizzati.
Ritenere che (l’annuncio di) un’azione giudiziaria avviata contro l’organo giudicante da parte
del soggetto sottoposto a giudizio – nel corso del giudizio medesimo – possa determinare
non solo l’astensione del giudicante ma anche la nullità degli atti da questi, sino a quel
momento posti in essere, comporterebbe la conseguenza del tutto abnorme di consentire a
chicchessia di sottrarsi al proprio “giudice naturale” semplicemente avviando nei confronti di
questo un’azione giudiziaria o preparatoria al giudizio, e comunque indicativa del possibile
sviluppo giudiziario. Conclusione senz’altro non ammissibile né contemplata dalle norme
applicabili.
Sul punto: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 25 novembre 2022
La pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in
ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice
anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.
Molto chiara sul punto, tra i precedenti conformi, CNF sent. n. 27/2022 nella quale si legge
che: “La ricorrente deduce l’obbligo di astensione dell’intero collegio per la notifica dell’atto
di citazione e, quindi, per la pendenza di una causa ai sensi del n. 3 dell’art. 51 c.p.c. […] la
pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in
ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice
anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio
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(Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 18 luglio 2020; Consiglio Nazionale
Forense, sentenza n. 122 del 17 luglio 2020).”.
Parimenti, in CNF sent. n. 136/2020 si legge che: “costituisce dato pacifico, peraltro, come la
pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro componenti del Collegio in ragione
del loro ufficio, non costituisca motivo di astensione avendo il Consigliere l’obbligo di
astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.”
Ancora, chiarissima sul punto Cass. pen., sez. VI, 14.12.2010, n. 45512 nella quale si legge
che la giurisprudenza “è univoca nel richiedere, ai fine dell’accertamento del presupposto in
fatto richiamato, l’individuazione di contrasti personali tra le parti di natura extraprocessuale
(da ultimo Sez. 5^, Sentenza n. 11968 del 26/02/2010, dep.26/03/2010, imp. Querci, Rv.
246557), potendo assumere rilievo l’inimicizia fondata sull’attività processuale solo a
seguito dell’accertamento della sua anomalia e settarietà, il che non può certo dirsi
accertato nella specie sulla base di una prospettazione unilaterale, proveniente dall’attore in
procedimento mirante ad ottenere il risarcimento per danni che si assumono subiti a seguito
della trattazione, da parte del medesimo giudice, di un diverso procedimento; è bene
rimarcare sul punto che pacificamente non si ritiene sufficiente a provare l’esistenza
dell’inimicizia neppure la proposizione di una denuncia, che pure presuppone una maggiore
assunzione di responsabilità da parte del proponente, per le conseguenze giuridiche
derivanti dalla sua presentazione, poiché’, come è stato efficacemente osservato, tale atto
non è sintomo di inimicizia del giudice verso la parte, ma al più di animosità di quest’ultima
verso il giudice (sez. 6^, n. 41027 del 28/09/2005, dep. 11/11/2005, imp. Braccini Rv.
232762) come tale irrilevante giuridicamente per garantire la corretta applicazione dell’art.
25 Cost., che non consente di sottrarsi al giudice naturale, precostituito per legge.”.
Sebbene i precedenti richiamati non riguardino direttamente la sorte degli atti compiuti da
componenti astenuti, essi – escludendo che la pendenza di un giudizio civile tra incolpato e
componenti della sezione comporti necessariamente un obbligo di astensione – consentono
di ricondurre l’astensione e successiva sostituzione dei componenti della sezione, nel caso
di specie, a un’ipotesi di atipica e indotta da ragioni di mera opportunità e – come tale –
insuscettibile di travolgere gli atti sino a quel momento compiuti i quali restano totalmente
estranei all’esistenza di una qualunque ragione ricusatoria.
D’altra parte si ricorda, ad ogni buon conto, che l’articolo 42, comma 2, c.p.p. prevede che:
“Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e
in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato
conservano efficacia” e, quindi presuppone che l’astensione/ricusazione possa non
comportare automaticamente la nullità/inefficacia degli atti compiuti dall’astenuto/ricusato,
consentendo una valutazione in concreto, dipendente tanto dalle ragioni di
astensione/ricusazione quanto dalla tipologia di atto posto in essere.
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Sul punto si legge in Cass. pen., sez. II, 8.3.2024, n. 16481, che:
“Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 37202 del 16/7/2020, Gerbino, Rv. 280116) hanno
avuto modo di occuparsi del giudizio incidentale che il giudice della ricusazione è tenuto a
compiere ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., riguardo agli atti compiuti dal
giudice ricusato ed alla possibilità che gli stessi conservino efficacia anche nel nuovo
giudizio da celebrarsi innanzi al giudice "immacolato". Come il Supremo Collegio ha
opportunamente sottolineato, tale giudizio è "volto a stabilire, caso per caso, il grado di
"compromissione" del giudice" ed è in questa prospettiva che deve essere "effettuata la
valutazione sulla sorte degli atti che quel giudice ha compiuto nel corso del procedimento".
Tale decisione è strettamente connessa a quella con la quale l'istanza di ricusazione viene
accolta; ed infatti, entrambe le decisioni "presuppongono ontologicamente uno stesso tipo di
apprezzamento, quello inerente, appunto, ai profili di imparzialità - terzietà in concreto del
giudice" (Sez. u. cit., pag. 27 della motivazione). In questa prospettiva, si è sostenuto che
l'oggetto dell'attività demandata al giudice competente a decidere il "merito della
ricusazione" (questa è l'espressione usata dall'art. 41, comma 3, cod proc. pena),
"ricomprende nel suo ampio raggio di applicazione, qualora la relativa dichiarazione venga
accolta, anche l'operazione di controllo selettivo sugli atti che conservano efficacia ai sensi
dell’art. 42, comma 2" e che tale attività non è "meramente ricognitiva" essendo necessaria
"una puntuale verifica incentrata su ogni singolo atto, al fine di stabilire se ne sia possibile il
recupero, accertando se la sua formazione sia avvenuta in situazioni e condizioni tali da
escludere qualsiasi rischio di compromissione delle richiamate garanzie costituzionali" (così
Sez. u. cit., pag. 28 della motivazione).
Tanto premesso, è evidente che la verifica selettiva delle decisioni endoprocessuali da
"salvare" implica una valutazione puntuale ed obiettiva di ciascun atto istruttorio o
ordinatorio adottato dal giudice ricusato, che si manifesta nella esplicita valutazione di "non
pregiudizio" di ciascuno di tali atti. Consegue che gli atti del processo non esplicitamente
valutati e "salvati" devono ritenersi avvinti alla presunzione di pregiudizio che avvolge - nel
mantello della inefficacia (art. 42, comma 2, cod. proc. pen.) - i frammenti di giudizio ritenuti
pregiudicati.”
Il giudizio sugli atti compiuti è legato, secondo la giurisprudenza, alla fissazione di un dies a
quo nel momento in cui sia maturata la ragione ricusatoria/situazione pregiudicante: solo a
partire da quel momento possono essere attinti da nullità/inefficacia gli atti compiuti all’esito
di una valutazione in concreto come richiesto dall’articolo 42 c.p.p.
Ciò si evince con sufficiente chiarezza, tra le altre da Cass. pen., sez. VI, 26.1.2023, n. 8962.
Tale decisione, relativa alla ricusazione di un “giudice che, chiamato a decidere sulla
responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una
valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto” (art. 37 c.p.p.
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come integrato dalla sentenza n. 283/2000 della Corte costituzionale), ha individuato nella
lettura del dispositivo il momento in cui si è verificata la situazione pregiudicante e, quindi, il
dies a quo a partire dal quale condurre la valutazione – sempre in concreto e caso per caso –
degli atti eventualmente nulli/inefficaci.
L’applicazione dei principi sin qui richiamati al caso di specie consente di confermare,
interpretando l’articolo 9, comma 2 del Regolamento alla luce del c.p.p. e della sua
applicazione, che possono essere fatti salvi gli atti compiuti dalla sezione fino al momento in
cui si è concretizzata la situazione pregiudicante, e cioè fino al momento dell’invito alla
negoziazione assistita.
Per quanto esposto il motivo appare infondato e va rigettato.
Passando a questo punto a considerare i singoli motivi di merito.
Con il primo motivo di ricorso, l’incolpato lamenta l’intervenuta prescrizione dell’illecito. Le
vicende legate alla mancata fatturazione dei compensi risalirebbero infatti agli anni 2013 e
2014 e, secondo l’incolpato, l’illecito in parola dovrebbe configurarsi quale illecito istantaneo.
Tuttavia, secondo giurisprudenza costante, la natura dell’illecito in contestazione è
permanente. Cfr. infatti, da ultimo: Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Giusti), SS.UU,
ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023 che ha statuito nel senso che «L’avvocato ha
l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura
tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante
l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice
deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente,
sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della
condotta omissiva» (In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense sentenza
n. 219 del 27 maggio 2024; Id., sentenza n. 262 del 30 dicembre 2022).
Il motivo è, dunque, privo di pregio.
Il secondo motivo di ricorso, al contrario, va accolto.
Il ricorrente, infatti, nel corpo del ricorso e successivamente anche nella memoria argomenta
in maniera convincente circa le anomalie nel materiale prodotto a corredo dell'esposto e
viceversa va rilevata l’assenza di ulteriore documentazione originale comprovante le accuse
contenute nell’esposto. Tale vulnus era già presente al momento del deposito dell’esposto.
Il ricorrente evidenzia come le ricevute prodotte e che dovrebbero dimostrare l'avvenuta
dazione di denaro, cui sarebbe mancata la contestuale fatturazione, sono in realtà
duplicazioni l'una dell'altra così da non consentire un'esatta ricostruzione dei rapporti
economici intervenuti tra le parti, e disconosce la firma apposta sulle ricevute. Il Cdd, pur
sollecitato ad un confronto con una testimonianza con un consulente, non ha ritenuto di
accogliere l’istanza difensiva, che viceversa avrebbe potuto fornire un orientamento a fronte
della dimostrazione della mancata autenticità e duplicazione di alcune ricevute.
11
In mancanza di ulteriori elementi probatori, anche a seguito dell'avvenuto decesso
dell'esponente che ha reso impossibile l'escussione dello stesso come teste, si deve
concludere nel senso di ritenere il quadro probatorio insufficiente a sostenere la riscontrata
responsabilità disciplinare e pertanto, il motivo di ricorso va accolto con consequenziale
annullamento della decisione nella parte riguardante il primo capo di incolpazione.
Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente rubricato come quarto), relativo ai
procedimenti già riuniti 398/399 del 2020 (apposizione della scritta “NEGRO” sul fascicolo,
riferito alla controparte), va chiarito che le argomentazioni, sulle quali hanno inteso
impegnare le memorie il ricorrente ed anche il procuratore, non appaiono cogliere nel segno.
Il ricorso va comunque accolto quanto alla richiesta di annullamento del capo, sulla scorta di
una diversa considerazione. L'articolo 52 infatti circoscrive la condotta sanzionabile all'uso
di espressioni offensive o sconvenienti esclusivamente negli scritti in giudizio o nell'esercizio
dell'attività professionale. Una lettura orientata al riscontro della necessaria tipicità della
norma deve sostanziarsi nel riscontrare la condotta censurata esclusivamente nel caso in
cui le espressioni offensive o sconvenienti siano connesse o a scritti del giudizio o
all'esercizio dell'attività professionale.
Nel caso oggetto del presente giudizio in realtà l'espressione “Negro” era riportata sulla
copertina del fascicolo di studio dell'odierno ricorrente; documento che certamente non può
essere inteso come scritto in giudizio. D’altra parte, la catalogazione a meri fini di
organizzazione dello studio e privi di una rilevanza esterna non possono essere considerati
esercizio dell'attività professionale.
Il comportamento tenuto – che rimane identico nella sua materialità – può nondimeno
rilevare quale violazione dei doveri generali dell’Avvocato, come risulta dallo stesso capo di
incolpazione che rimarca «grave pregiudizio per l'immagine e la dignità della professione
forense» derivante dalla condotta dell’incolpato. Segnatamente, e stante il principio di solo
tendenziale tipicità dell’illecito professionale (Se. Un. n. 28705 del 07 Novembre 2024), il
comportamento assunto denotante la macroscopica mancanza di correttezza e di stile
professionale anche per le modalità di conservazione del fascicolo con la relativa
catalogazione, integra violazione dell’art. 9 CDF relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro
e indipendenza cui l’avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1)
sia comune (comma 2).
In conclusione, con riferimento al capo di incolpazione, rinunciato e dunque stabilizzatosi e
con il parziale accoglimento di altro, si può passare a considerare la sanzione che deve
riverberarsi sulla sanzione comminata in senso di attenuazione riguardo alla precedente
determinazione assunta dal CDD con la comminazione di tre mesi di sospensione.
Va dunque valutato il “peso” del deciso rispetto a quanto accolto.
12
In entrambi i casi la volgarità delle espressioni utilizzate, la violenza insita nelle stesse e la
assoluta mancanza della considerazione del grave vulnus che avrebbe comportato
all'immagine dell'ordinamento forense, depongono nel senso di ritenere congrua la sanzione
di mesi due di sospensione.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso, applica la sanzione della
sospensione per mesi due.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025;
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Federica Santinon f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 22 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà3
Nello specifico con riferimento al primo capo di incolpazione il Cdd riteneva le osservazioni
dell’esponente confortate da riscontri documentali in atti e dalle risultanze dibattimentali, pur
non avendo escusso l’esponente deceduto nelle more del giudizio “la scrittura privata di
conferimento dell'incarico, sottoscritta dalle parti, è stata espressamente anche confermata
dall'incolpato; i brogliacci attestanti il ricevimento di denaro, che appaiono in chiara
esecuzione agli accordi di cui alla scrittura inter partes, compatibili con essa sia quanto alla
loro collocazione temporale che agli importi nella scrittura medesima pattuiti; le sigle
apposte in essi sono graficamente corrispondenti, nonostante la loro articolata fattura, a
quelle che si rinvengono nella scrittura e riconducili all'avv. [RICORRENTE]; l'esistenza,
ammessa sia dall'incolpato che dalla moglie, di molteplici pratiche affidate dall'esponente
all'Avv. [RICORRENTE]; tutto porta a ritenere sufficientemente dimostrata la tesi
dell'esponente.”
Quanto al secondo capo di incolpazione secondo il Cdd i fatti per come narrati nell’esposto
hanno trovato perfetta coincidenza con le deposizioni dei testi escussi nel giudizio.
Infine, per l’ultimo dei capi imputazione il Consiglio di Disciplina ha valorizzato le deposizioni
acquisite al dibattimento quanto alla ricostruzione storica dei fatti, motivando che: ”la
valutazione della rilevanza disciplinare della condotta è tutta nel valore che viene attribuito
alla parola «NEGRO» posta in copertina: ed il ragionamento si sposta inevitabilmente su un
piano socio-antropologico.”… ”Tuttavia, senza addentrarci in temi (di grandissima rilevanza
e centralità ma) che sfuggono alle nostre stesse competenze (e possibilità), deve ritenersi
che quell'epiteto, scritto in quel particolare modo, in quel determinato contesto, fosse (e sia)
portatore, a prescindere dal significato semantico in sé del lessico adoperato, di una
connotazione dispregiativa (se non discriminatoria vera e propria), e pertanto idoneo ad
attrarre la condotta dell'autore nell'àmbito dell'alt. 52 CDF (che sanziona, com'è noto,
l'avvocato che nell'attività professionale utilizzi espressioni offensive o sconvenienti nei
confronti, fra gli altri, delle controparti).”
Il Cdd conclude quindi “Questo Collegio - il passaggio motivazionale è di centrale
importanza - non censura ideologicamente ed aprioristicamente l'utilizzo ex se del termine,
ma la valenza dispregiativa che detta parola, in quel contesto, con quella esibizione, è
indubbiamente venuta ad assumere; e la circostanza che sia stato recepito in tal modo dagli
stessi presenti, nonché da larga parte di coloro che hanno avuto notizia dell'accaduto, non
ultimo il COA di Ravenna segnalante, è un'ulteriore prova della correttezza della valutazione
qui operata da questo Giudice disciplinare.”
Quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici di primo grado hanno ritenuto “sussistere gli
estremi per la sanzione della sospensione, non potendosi considerare la condotta
dell'incolpato lieve, bensì meritevole di un trattamento sanzionatorio che si deve
necessariamente discostare dai medi edittali”, irrogando la sanzione per mesi tre.
4
Avverso la decisione insorge l’avv. [RICORRENTE], chiedendone l’annullamento ovvero, in
via subordinata, l’irrogazione di sanzione più mite (avvertimento, censura) o del richiamo
verbale.
In data 13 gennaio 2025 è pervenuta memoria di costituzione del difensore Avv. [OMISSIS],
nominato in data 23.12.2024 – iscritto nell’Albo speciale. Nella memoria, rinviando alle
difese svolte nel ricorso, l’avv. [OMISSIS] ne precisa il contenuto senza formulare nuove
doglianze ma rinunciando espressamente all’impugnazione della decisione con riferimento
agli addebiti – e relativa condanna – di cui al procedimento n. 395/20 (dichiarazioni offensive
nei confronti dell’avv. [BBB]).
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Deve essere preliminarmente preso in esame il terzo motivo di ricorso – comune a tutte le
incolpazioni - con il quale il ricorrente lamenta nullità del procedimento per mancata notifica
della citazione a giudizio e vizio del procedimento in quanto, a seguito della ricusazione dei
componenti della sezione precedentemente assegnataria, il procedimento sarebbe
proseguito – in sostanza – senza ripetizione degli atti posti in essere dalla commissione
ricusata (ivi compresa, si deve desumere dalla formulazione invero sintetica del motivo, la
stessa citazione a giudizio).
Il primo e il secondo motivo di ricorso riguardano il procedimento n. 394/2020 (mancata
fatturazione compensi).
Con il primo motivo di ricorso, l’incolpato lamenta l’intervenuta prescrizione dell’illecito. Le
vicende legate alla mancata fatturazione dei compensi risalirebbero infatti agli anni 2013 e
2014 e, secondo l’incolpato, l’illecito in parola dovrebbe configurarsi quale illecito istantaneo.
Con il secondo motivo di ricorso, l’incolpato contesta la sussistenza dell’illecito,
argomentando in punto di fatto e contestando anche la veridicità delle allegazioni
dell’esponente.
Il CDD, di conseguenza, avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, omettendo
– tra l’altro – di dare rilievo all’assenza dei documenti originali tra le allegazioni, di motivare
sulle contestazioni già svolte dall’incolpato in relazione alla sua estraneità a taluni dei
rapporti dedotti e, infine, di considerare che clienti dell’avv. [RICORRENTE] non era il sig.
[AAA], ma società delle quali non è stato chiarito se il [AAA] (nel frattempo deceduto) fosse
socio.
La memoria sopravvenuta si diffonde lungamente in integrazione dei rilievi di fatto già svolti
dal ricorrente. In particolare, si approfondisce la contestazione dell’attività istruttoria svolta
dal CDD, sia sul piano delle risultanze documentali – la non veridicità e attendibilità delle
ricevute allegate dall’esponente – sia sul piano della valutazione delle dichiarazioni dei
testimoni (e in particolare della moglie dell’incolpato, collega di studio), sia sul piano della
mancata assunzione di testi a difesa (e in particolare di una perita calligrafica) sia – infine –
5
sul piano dell’attendibilità dello stesso esponente (del quale vengono diffusamente
richiamati precedenti penali).
Con il quarto motivo di ricorso, relativo al procedimento n. 395/20 (dichiarazioni offensive
all’indirizzo del collega [BBB]), l’incolpato svolge brevi considerazioni sulla scarsa offensività
della propria condotta, che sarebbe da ricondurre ad un momento di “impazienza” e sarebbe
stato comunque confermata dalla ricomposizione del rapporto con l’avv. [BBB]. Come già
rilevato, nella memoria di costituzione del nuovo difensore vi è espressa rinuncia
all’impugnazione in relazione a questi addebiti, condividendosi l’inquadramento nella
fattispecie di cui all’articolo 63 e giudicando congrua la sanzione dell’avvertimento (prevista
in editto).
Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente rubricato come quarto), relativo ai
procedimenti già riuniti 398/399 del 2020 (apposizione della scritta “NEGRO” sul fascicolo,
riferito alla controparte), l’incolpato – nel richiamarsi alle difese svolte dinanzi al CDD –
riafferma (richiamando a sostegno, peraltro fraintendendole, le motivazioni svolte dal CDD)
la natura in sé non offensiva del termine (derivandone il carattere offensivo e inopportuno,
secondo l’incolpato, sarebbe derivato dalla reazione di terzi e dalla “propalazione” indebita di
foto del fascicolo) e la sua riconducibilità all’esercizio della libertà di manifestazione del
pensiero.
Nella memoria di costituzione, il nuovo difensore dedica ben dieci pagine alla dimostrazione
dell’asserita non offensività del termine “NEGRO” – anche in relazione al contesto in cui è
stato utilizzato dall’incolpato – con argomenti di carattere vario. In particolare, la difesa
sembrerebbe ricondurre la motivazione della decisione impugnata e la sanzione a carico
dell’avv. [RICORRENTE] agli eccessi della cd. cancel culture, vale a dire a un’insistenza
ossessiva sugli aspetti formali della correttezza politica del linguaggio impiegato (cd.
politicamente corretto). In questo quadro, la vicenda è ricondotta – da un lato – alla libertà di
manifestazione del pensiero dell’avv. [RICORRENTE] e, dall’altro, a un asserito intento
persecutorio da parte dei magistrati del procedimento in cui l’avv. [RICORRENTE] era
difensore, intento dovuto nella sostanza a divergenze di carattere politico.
Infine, pur non affidando tali rilievi a un motivo autonomo, l’incolpato chiede la rimodulazione
della sanzione, genericamente affermando che non sussistono circostanze aggravanti e
che, anzi, sussistono circostanze attenuanti (non menzionate) tali da superarle.
Motivi della decisione
In via preliminare va dato atto della rinuncia, con memoria del 8/1/25 del neo-costituto
procuratore del ricorrente, di un motivo di ricorso, con conseguente stabilizzazione del
provvedimento disciplinare con riferimento al procedimento n. 395/20 (dichiarazioni
offensive all’indirizzo del collega [BBB]).
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Si ritiene sia necessaria la preliminare trattazione del motivo di ricorso inerente alla
lamentata nullità del procedimento per mancata notifica della citazione a giudizio e vizio del
procedimento in quanto, a seguito della ricusazione dei componenti della sezione
precedentemente assegnataria, il procedimento sarebbe proseguito – in sostanza – senza
ripetizione degli atti posti in essere dalla commissione ricusata (ivi compresa, si deve
desumere dalla formulazione invero sintetica del motivo, la stessa citazione a giudizio).
L’incolpato non fornisce elementi ulteriori sull’avvenuta ricusazione; né sul punto si
rinvengono elementi nella decisione impugnata né nella memoria sopravvenuta, nella quale
si fa un rapido riferimento – a p. 16 – alla ricusazione, senza fornire ulteriori dettagli sul suo
esito né precisare ulteriormente il contenuto del terzo motivo del ricorso introduttivo.
La lettura degli atti del giudizio consente di ricostruire i fatti.
Il ricorrente nel corso del giudizio presentò una istanza di rinvio per legittimo impedimento
per impegni professionali. La stessa non era corredata di documentazione a supporto.
Rilevando tale circostanza, la sezione del Cdd incaricata del giudizio intese rigettare
l’istanza. Tale rigetto a parere del ricorrente avrebbe espresso ragioni di grave inimicizia nei
suoi confronti, in quanto basata su di un giudizio di disvalore riguardo a quanto affermato e
non documentato. In sostanza il rigetto per mancata produzione documentale, a parere del
ricorrente corrisponderebbe ad una mancanza di fiducia, che affonderebbe le radici del
giudizio nel considerare come falsa la dichiarazione.
Sulla ricusazione e le originalissime motivazioni, come da procedura si è pronunciato il Cdd,
rigettandola con ampia motivazione e dunque con riconferma della sezione già designata. Il
ricorrente però fece seguire la notifica ad alcuni consiglieri di disciplina (non a tutti) che
formavano la sezione, di un invito alla negoziazione assistita.
Solo a seguito di questa notifica e successivamente alla pronuncia sulla infondatezza
dell'istanza di ricusazione, i consiglieri fatti oggetto dell'invito della negoziazione assistita
hanno ritenuto di astenersi dal giudizio.
A seguito di tale astensione il presidente del consiglio di disciplina formò con atto formale
altra sezione, la quale subì un ulteriore modifica a seguito della nuova composizione del
consiglio di disciplina per il mandato successivo.
Quest'ultima sezione prese le mosse dal lavoro svolto dalle precedenti.
Si ricorda, preliminarmente, che ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Regolamento CNF n.
2/2014 (Provvedimenti in caso di accoglimento della ricusazione):
“Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l’inefficacia e l’inutilizzabilità degli atti
eventualmente compiuti precedentemente dalla sezione della quale era componente il
membro ricusato. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di astensione di un
componente della sezione.”
7
Dall’esame degli atti del procedimento risulta che l’astensione dei componenti della sezione
è avvenuta all’esito del rigetto di una istanza di ricusazione dei medesimi componenti, cui
l’incolpato aveva fatto seguire un’iniziativa stragiudiziale, avviando nei loro confronti una
procedura di negoziazione assistita.
Occorre dunque valutare se, considerate le circostanze in cui è maturata l’astensione dei
componenti della sezione, gli atti da costoro compiuti in precedenza siano attinti da nullità.
Orbene, va detto che – essendo il motivo posto a base dell’astensione medesima non
originario bensì sopravvenuto e, soprattutto, indotto da una azione stragiudiziale intrapresa
dall’incolpato – gli atti precedenti possano ritenersi salvi. Da un lato, infatti, il rigetto
dell’istanza di ricusazione, non impugnato, ha chiarito che non sussistevano fino a quel
momento ragioni di inimicizia o altri motivi ricusatori; d’altro canto, la situazione che ha
determinato i componenti ad astenersi non è legata ai motivi posti a base dell’istanza di
ricusazione rigettata e, come detto, è stata indotta da una condotta dell’incolpato che – in tal
modo – ha ottenuto lo scopo di sottrarsi al giudizio da parte della sezione di cui aveva invano
già contestato l’imparzialità.
La ratio dell’istituto della nullità degli atti posti in essere da componenti ricusati o astenuti
risiede, evidentemente, nel disvalore che discende – in relazione ad essi – da una situazione
di inimicizia o da altra ragione ricusatoria sussistente e verificata al momento in cui tali atti
sono stati realizzati.
Ritenere che (l’annuncio di) un’azione giudiziaria avviata contro l’organo giudicante da parte
del soggetto sottoposto a giudizio – nel corso del giudizio medesimo – possa determinare
non solo l’astensione del giudicante ma anche la nullità degli atti da questi, sino a quel
momento posti in essere, comporterebbe la conseguenza del tutto abnorme di consentire a
chicchessia di sottrarsi al proprio “giudice naturale” semplicemente avviando nei confronti di
questo un’azione giudiziaria o preparatoria al giudizio, e comunque indicativa del possibile
sviluppo giudiziario. Conclusione senz’altro non ammissibile né contemplata dalle norme
applicabili.
Sul punto: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 25 novembre 2022
La pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in
ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice
anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.
Molto chiara sul punto, tra i precedenti conformi, CNF sent. n. 27/2022 nella quale si legge
che: “La ricorrente deduce l’obbligo di astensione dell’intero collegio per la notifica dell’atto
di citazione e, quindi, per la pendenza di una causa ai sensi del n. 3 dell’art. 51 c.p.c. […] la
pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in
ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice
anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio
8
(Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 18 luglio 2020; Consiglio Nazionale
Forense, sentenza n. 122 del 17 luglio 2020).”.
Parimenti, in CNF sent. n. 136/2020 si legge che: “costituisce dato pacifico, peraltro, come la
pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro componenti del Collegio in ragione
del loro ufficio, non costituisca motivo di astensione avendo il Consigliere l’obbligo di
astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.”
Ancora, chiarissima sul punto Cass. pen., sez. VI, 14.12.2010, n. 45512 nella quale si legge
che la giurisprudenza “è univoca nel richiedere, ai fine dell’accertamento del presupposto in
fatto richiamato, l’individuazione di contrasti personali tra le parti di natura extraprocessuale
(da ultimo Sez. 5^, Sentenza n. 11968 del 26/02/2010, dep.26/03/2010, imp. Querci, Rv.
246557), potendo assumere rilievo l’inimicizia fondata sull’attività processuale solo a
seguito dell’accertamento della sua anomalia e settarietà, il che non può certo dirsi
accertato nella specie sulla base di una prospettazione unilaterale, proveniente dall’attore in
procedimento mirante ad ottenere il risarcimento per danni che si assumono subiti a seguito
della trattazione, da parte del medesimo giudice, di un diverso procedimento; è bene
rimarcare sul punto che pacificamente non si ritiene sufficiente a provare l’esistenza
dell’inimicizia neppure la proposizione di una denuncia, che pure presuppone una maggiore
assunzione di responsabilità da parte del proponente, per le conseguenze giuridiche
derivanti dalla sua presentazione, poiché’, come è stato efficacemente osservato, tale atto
non è sintomo di inimicizia del giudice verso la parte, ma al più di animosità di quest’ultima
verso il giudice (sez. 6^, n. 41027 del 28/09/2005, dep. 11/11/2005, imp. Braccini Rv.
232762) come tale irrilevante giuridicamente per garantire la corretta applicazione dell’art.
25 Cost., che non consente di sottrarsi al giudice naturale, precostituito per legge.”.
Sebbene i precedenti richiamati non riguardino direttamente la sorte degli atti compiuti da
componenti astenuti, essi – escludendo che la pendenza di un giudizio civile tra incolpato e
componenti della sezione comporti necessariamente un obbligo di astensione – consentono
di ricondurre l’astensione e successiva sostituzione dei componenti della sezione, nel caso
di specie, a un’ipotesi di atipica e indotta da ragioni di mera opportunità e – come tale –
insuscettibile di travolgere gli atti sino a quel momento compiuti i quali restano totalmente
estranei all’esistenza di una qualunque ragione ricusatoria.
D’altra parte si ricorda, ad ogni buon conto, che l’articolo 42, comma 2, c.p.p. prevede che:
“Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e
in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato
conservano efficacia” e, quindi presuppone che l’astensione/ricusazione possa non
comportare automaticamente la nullità/inefficacia degli atti compiuti dall’astenuto/ricusato,
consentendo una valutazione in concreto, dipendente tanto dalle ragioni di
astensione/ricusazione quanto dalla tipologia di atto posto in essere.
9
Sul punto si legge in Cass. pen., sez. II, 8.3.2024, n. 16481, che:
“Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 37202 del 16/7/2020, Gerbino, Rv. 280116) hanno
avuto modo di occuparsi del giudizio incidentale che il giudice della ricusazione è tenuto a
compiere ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., riguardo agli atti compiuti dal
giudice ricusato ed alla possibilità che gli stessi conservino efficacia anche nel nuovo
giudizio da celebrarsi innanzi al giudice "immacolato". Come il Supremo Collegio ha
opportunamente sottolineato, tale giudizio è "volto a stabilire, caso per caso, il grado di
"compromissione" del giudice" ed è in questa prospettiva che deve essere "effettuata la
valutazione sulla sorte degli atti che quel giudice ha compiuto nel corso del procedimento".
Tale decisione è strettamente connessa a quella con la quale l'istanza di ricusazione viene
accolta; ed infatti, entrambe le decisioni "presuppongono ontologicamente uno stesso tipo di
apprezzamento, quello inerente, appunto, ai profili di imparzialità - terzietà in concreto del
giudice" (Sez. u. cit., pag. 27 della motivazione). In questa prospettiva, si è sostenuto che
l'oggetto dell'attività demandata al giudice competente a decidere il "merito della
ricusazione" (questa è l'espressione usata dall'art. 41, comma 3, cod proc. pena),
"ricomprende nel suo ampio raggio di applicazione, qualora la relativa dichiarazione venga
accolta, anche l'operazione di controllo selettivo sugli atti che conservano efficacia ai sensi
dell’art. 42, comma 2" e che tale attività non è "meramente ricognitiva" essendo necessaria
"una puntuale verifica incentrata su ogni singolo atto, al fine di stabilire se ne sia possibile il
recupero, accertando se la sua formazione sia avvenuta in situazioni e condizioni tali da
escludere qualsiasi rischio di compromissione delle richiamate garanzie costituzionali" (così
Sez. u. cit., pag. 28 della motivazione).
Tanto premesso, è evidente che la verifica selettiva delle decisioni endoprocessuali da
"salvare" implica una valutazione puntuale ed obiettiva di ciascun atto istruttorio o
ordinatorio adottato dal giudice ricusato, che si manifesta nella esplicita valutazione di "non
pregiudizio" di ciascuno di tali atti. Consegue che gli atti del processo non esplicitamente
valutati e "salvati" devono ritenersi avvinti alla presunzione di pregiudizio che avvolge - nel
mantello della inefficacia (art. 42, comma 2, cod. proc. pen.) - i frammenti di giudizio ritenuti
pregiudicati.”
Il giudizio sugli atti compiuti è legato, secondo la giurisprudenza, alla fissazione di un dies a
quo nel momento in cui sia maturata la ragione ricusatoria/situazione pregiudicante: solo a
partire da quel momento possono essere attinti da nullità/inefficacia gli atti compiuti all’esito
di una valutazione in concreto come richiesto dall’articolo 42 c.p.p.
Ciò si evince con sufficiente chiarezza, tra le altre da Cass. pen., sez. VI, 26.1.2023, n. 8962.
Tale decisione, relativa alla ricusazione di un “giudice che, chiamato a decidere sulla
responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una
valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto” (art. 37 c.p.p.
10
come integrato dalla sentenza n. 283/2000 della Corte costituzionale), ha individuato nella
lettura del dispositivo il momento in cui si è verificata la situazione pregiudicante e, quindi, il
dies a quo a partire dal quale condurre la valutazione – sempre in concreto e caso per caso –
degli atti eventualmente nulli/inefficaci.
L’applicazione dei principi sin qui richiamati al caso di specie consente di confermare,
interpretando l’articolo 9, comma 2 del Regolamento alla luce del c.p.p. e della sua
applicazione, che possono essere fatti salvi gli atti compiuti dalla sezione fino al momento in
cui si è concretizzata la situazione pregiudicante, e cioè fino al momento dell’invito alla
negoziazione assistita.
Per quanto esposto il motivo appare infondato e va rigettato.
Passando a questo punto a considerare i singoli motivi di merito.
Con il primo motivo di ricorso, l’incolpato lamenta l’intervenuta prescrizione dell’illecito. Le
vicende legate alla mancata fatturazione dei compensi risalirebbero infatti agli anni 2013 e
2014 e, secondo l’incolpato, l’illecito in parola dovrebbe configurarsi quale illecito istantaneo.
Tuttavia, secondo giurisprudenza costante, la natura dell’illecito in contestazione è
permanente. Cfr. infatti, da ultimo: Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Giusti), SS.UU,
ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023 che ha statuito nel senso che «L’avvocato ha
l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura
tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante
l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice
deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente,
sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della
condotta omissiva» (In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense sentenza
n. 219 del 27 maggio 2024; Id., sentenza n. 262 del 30 dicembre 2022).
Il motivo è, dunque, privo di pregio.
Il secondo motivo di ricorso, al contrario, va accolto.
Il ricorrente, infatti, nel corpo del ricorso e successivamente anche nella memoria argomenta
in maniera convincente circa le anomalie nel materiale prodotto a corredo dell'esposto e
viceversa va rilevata l’assenza di ulteriore documentazione originale comprovante le accuse
contenute nell’esposto. Tale vulnus era già presente al momento del deposito dell’esposto.
Il ricorrente evidenzia come le ricevute prodotte e che dovrebbero dimostrare l'avvenuta
dazione di denaro, cui sarebbe mancata la contestuale fatturazione, sono in realtà
duplicazioni l'una dell'altra così da non consentire un'esatta ricostruzione dei rapporti
economici intervenuti tra le parti, e disconosce la firma apposta sulle ricevute. Il Cdd, pur
sollecitato ad un confronto con una testimonianza con un consulente, non ha ritenuto di
accogliere l’istanza difensiva, che viceversa avrebbe potuto fornire un orientamento a fronte
della dimostrazione della mancata autenticità e duplicazione di alcune ricevute.
11
In mancanza di ulteriori elementi probatori, anche a seguito dell'avvenuto decesso
dell'esponente che ha reso impossibile l'escussione dello stesso come teste, si deve
concludere nel senso di ritenere il quadro probatorio insufficiente a sostenere la riscontrata
responsabilità disciplinare e pertanto, il motivo di ricorso va accolto con consequenziale
annullamento della decisione nella parte riguardante il primo capo di incolpazione.
Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente rubricato come quarto), relativo ai
procedimenti già riuniti 398/399 del 2020 (apposizione della scritta “NEGRO” sul fascicolo,
riferito alla controparte), va chiarito che le argomentazioni, sulle quali hanno inteso
impegnare le memorie il ricorrente ed anche il procuratore, non appaiono cogliere nel segno.
Il ricorso va comunque accolto quanto alla richiesta di annullamento del capo, sulla scorta di
una diversa considerazione. L'articolo 52 infatti circoscrive la condotta sanzionabile all'uso
di espressioni offensive o sconvenienti esclusivamente negli scritti in giudizio o nell'esercizio
dell'attività professionale. Una lettura orientata al riscontro della necessaria tipicità della
norma deve sostanziarsi nel riscontrare la condotta censurata esclusivamente nel caso in
cui le espressioni offensive o sconvenienti siano connesse o a scritti del giudizio o
all'esercizio dell'attività professionale.
Nel caso oggetto del presente giudizio in realtà l'espressione “Negro” era riportata sulla
copertina del fascicolo di studio dell'odierno ricorrente; documento che certamente non può
essere inteso come scritto in giudizio. D’altra parte, la catalogazione a meri fini di
organizzazione dello studio e privi di una rilevanza esterna non possono essere considerati
esercizio dell'attività professionale.
Il comportamento tenuto – che rimane identico nella sua materialità – può nondimeno
rilevare quale violazione dei doveri generali dell’Avvocato, come risulta dallo stesso capo di
incolpazione che rimarca «grave pregiudizio per l'immagine e la dignità della professione
forense» derivante dalla condotta dell’incolpato. Segnatamente, e stante il principio di solo
tendenziale tipicità dell’illecito professionale (Se. Un. n. 28705 del 07 Novembre 2024), il
comportamento assunto denotante la macroscopica mancanza di correttezza e di stile
professionale anche per le modalità di conservazione del fascicolo con la relativa
catalogazione, integra violazione dell’art. 9 CDF relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro
e indipendenza cui l’avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1)
sia comune (comma 2).
In conclusione, con riferimento al capo di incolpazione, rinunciato e dunque stabilizzatosi e
con il parziale accoglimento di altro, si può passare a considerare la sanzione che deve
riverberarsi sulla sanzione comminata in senso di attenuazione riguardo alla precedente
determinazione assunta dal CDD con la comminazione di tre mesi di sospensione.
Va dunque valutato il “peso” del deciso rispetto a quanto accolto.
12
In entrambi i casi la volgarità delle espressioni utilizzate, la violenza insita nelle stesse e la
assoluta mancanza della considerazione del grave vulnus che avrebbe comportato
all'immagine dell'ordinamento forense, depongono nel senso di ritenere congrua la sanzione
di mesi due di sospensione.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso, applica la sanzione della
sospensione per mesi due.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025;
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Federica Santinon f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 22 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
20-12-2025 07:21
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