Esami universitari e provacy
Pubblicato il 27/06/2025
N. 01212/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01202/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2025, proposto da
Fausto Gallo, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bisceglia,
Francesco Bisceglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini, Elena Orbini
Michelucci, Giulia Del Rosario, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti
Giulia Gallo De Bartolo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione di diniego espressa dall’Università di Pisa con
comunicazione del 27 marzo 2025 sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai
sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 21 marzo 2025 a mezzo pec, per
avere accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima
con particolare riferimento alla posizione della figlia;
nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad
oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e
documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 21 marzo
2025, con conseguente ordine all’intimata Università di Pisa di esibizione e
trasmissione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 il dott. Nicola
Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel giudizio in oggetto il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
determinazione diniego espressa dall’Università di Pisa con comunicazione del
27 marzo 2025 sull’istanza di accesso agli atti dal primo inoltrata, ai sensi degli
artt. 22 e ss. L. 241/1990, in data 21 marzo 2025.
In particolare, con tale istanza il ricorrente aveva chiesto all’Università di Pisa
la seguente documentazione: a) l’effettiva iscrizione della figlia all’università; b)
il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date e votazioni; c) l’eventuale
conseguimento della laurea e la data del titolo, se conseguito.
Quindi il ricorrente, nel presente giudizio, ha chiesto l’accertamento del
proprio diritto di accesso alla detta documentazione, concernente la situazione
universitaria della figlia, deducendo di essere divorziato dal coniuge e di
trovarsi nell’impossibilità di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia
all’Università e gli esami eventualmente sostenuti, anche al fine di verificare la
legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento della stessa, nella
prospettiva di procedere giudizialmente ad una eventuale revisione
dell’assegno di mantenimento.
In particolare, l’amministrazione ha negato al ricorrente l’accesso agli atti
richiesti precisando che, in conformità con la previsione di cui all’art. 24,
comma 6, lett. d), L. n. 241/1990, il “curriculum studiorum, ai sensi dell’art. 9,
comma 2, lettera i) del Regolamento di Ateneo sull’accesso alla documentazione
amministrativa, è ostensibile solo previo consenso da parte del controinteressato. Il citato
articolo testualmente recita “sono sottratti all’accesso...i documenti relativi al curriculum
studiorum e alla vita privata di studenti…”. Considerata la motivata opposizione
presentata in data 25/03/2025 dalla controinteressata, questa Amministrazione ritiene
preminente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la tutela del diritto alla
riservatezza. Pertanto, l’istanza da lei presentata non può essere accolta”.
Si è costituita in giudizio l’Università di Pisa eccependo preliminarmente
l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del Regolamento di
Ateneo sull’accesso alla documentazione amministrativa, ed argomentando nel
merito circa l’infondatezza della pretesa ostensiva, in quanto non assistita dalla
necessità di curare o difendere gli interessi giuridici dell’istante, come previsto
dall’art. 9, comma 3, del Regolamento di Ateneo e dall’art. 24, comma 7, della
L. n. 241/1990. E ciò in quanto l’assegno di mantenimento posto dal giudice
civile a carico del ricorrente non includerebbe le spese universitarie e
comunque, in base alla giurisprudenza della Cassazione, in caso di azione per
la revisione dell’assegno di mantenimento, spetterebbe al figlio maggiorenne la
prova delle circostanze che rendano giustificato il mancato conseguimento di
un’autonoma collocazione lavorativa.
All’udienza in camera di consiglio del 26 giugno 2025, all’esito della
discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, appare evidente che ai fini dell’ammissibilità della presente
azione non occorreva la contestuale impugnazione del Regolamento di
Ateneo sull’accesso alla documentazione amministrativa, il quale chiaramente
non pone un limite assoluto all’accesso con riferimento ai documenti relativi
al curriculum studiorum degli studenti, ma conformemente all’art. 24, comma 6,
lett. d) e comma 7, della L. n. 241 del 1990, con norma di chiusura, comunque
garantisce “il diritto di accesso ai documenti amministrativi, quando la loro conoscenza è
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, con rinvio dunque alla
tecnica del bilanciamento; tant’è che anche le difese di merito dell’Università si
appuntano sulla contestazione della sussistenza di quest’ultimo requisito della
necessità e sono poi orientate alla dimostrazione della correttezza del
bilanciamento d’interessi effettuato dall’amministrazione.
Ciò premesso il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nel merito nei limiti
che si passa a delineare.
Invero le norme sopra richiamate (del Regolamento di Ateneo e legislative)
devono essere intrepretate nel senso di consentire l’accesso ai suddetti
documenti, non solo quando questi siano utili per ragioni difensive, pendente
un giudizio davanti a un giudice, ma anche quando l’istante deve valutare se
adire o meno il giudice e quindi necessita dei documenti per curare al meglio i
propri interessi decidendo, causa cognita, se adire la strada processuale. In
questa prospettiva, il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del
soggetto che chiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa
istanza deve essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione
richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse
giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale
interesse.
In base alle suesposte considerazioni, va annullato l’impugnato
provvedimento di diniego, che è stato adottato dall’Università di Pisa sulla
base dell’opposizione presentata dalla controinteressata, ed assegnando
assoluta ed indiscriminata preminenza (peraltro immotivatamente), nel
bilanciamento degli interessi contrapposti, alla tutela del diritto alla
riservatezza.
Infatti, l’indubbia esigenza difensiva del ricorrente non andava scandagliata
fino al punto di stabilire quali potessero essere gli oneri probatori del
medesimo in un eventuale giudizio civile di revisione dell’assegno di
mantenimento, non essendo il diritto di accesso, anche nella sua dimensione
difensiva, meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale.
Piuttosto l’Università avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini della
prevalenza sull’interesse alla riservatezza della figlia, l’interesse del padre, data
l’età adulta della controinteressata (già trentunenne), a sapere se la figlia abbia
proseguito il suo percorso di studi universitario, perché tale elemento, senza
dubbio, astrattamente incide sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento,
essendo peraltro in questa sede irrilevante la questione della ricomprensione
in tale obbligo del pagamento delle tasse universitarie.
Così delineato l’interesse diretto e attuale del ricorrente, il Collegio ritiene che
esso debba e possa essere soddisfatto con la conoscenza dell’effettiva
iscrizione della figlia all’università, del dettaglio degli esami sostenuti, con le
relative date, e dell’eventuale conseguimento della laurea e della data del titolo,
se conseguito, mentre sembra esulare dall’interesse specifico fatto valere la
conoscenza delle votazioni riportate nei singoli esami, elemento sul quale si
deve ritenere prevalente l’interesse alla riservatezza della controinteressata.
Anche l’interesse, più genericamente prospettato dal ricorrente, di conoscere
gli elementi salienti della vita universitaria della figlia ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i
figli, può ritenersi soddisfatto con la conoscenza dei medesimi dati sopra
indicati; tanto più che questo Tribunale con la sentenza della prima sezione n.
1160 del 2022, ha disconosciuto la possibilità di attribuire alla previsione di cui
all’art. 30 della Costituzione una valenza assoluta e derogatoria delle ulteriori
norme poste a tutela della riservatezza della persona (primo fra tutti, l’art. 2),
specie nei casi in cui lo studente universitario (ormai maggiorenne) risulta
sicuramente in grado di effettuare le proprie scelte e vivere autonomamente la
propria vita.
La domanda di accesso va pertanto accolta entro i suddetti termini.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le
parti in considerazione del carattere peculiare della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie
il ricorso nei limiti indicati in motivazione e per l’effetto,
a) annulla l’impugnato provvedimento di diniego;
b) ordina all’ Università di Pisa, di consentire al ricorrente l’accesso alla
documentazione richiesta con istanza del 21 marzo 2025, con la sola
esclusione dei dati relativi alle votazioni sui singoli esami sostenuti, e ciò entro
e non oltre trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla
notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025
con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Fenicia Riccardo Giani
IL SEGRETARIO
14-07-2025 13:27
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