DISABILI - Congedo straordinario per assistenza a familiari disabili
(articolo 42 del Dlgs 26 marzo 2001 n. 151; articoli. 2, 3 e 32 della Costituzione)
Il diritto al congedo biennale retribuito per l’assistenza a familiari con disabilità grave, previsto dall’articolo . 42, comma 5-bis, D.Lgs. n. 151/2001, deve essere riconosciuto per ciascun soggetto disabile, anche se il lavoratore abbia già fruito del beneficio per altro familiare, purché non si superi il limite di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap. La norma va interpretata in modo da garantire la tutela effettiva del bisogno assistenziale di ogni disabile, evitando che il diritto all’assistenza sia subordinato al numero dei familiari da assistere o al pregresso utilizzo del beneficio da parte del lavoratore. Un’interpretazione restrittiva che limiti il congedo biennale al singolo lavoratore, indipendentemente dal numero dei soggetti bisognosi di assistenza, viola i principi costituzionali di solidarietà, eguaglianza sostanziale e tutela dei diritti inviolabili della persona (articolo t. 2, 3 e 32 Cost.).
La finalità dell’istituto è garantire un’assistenza continuativa e adeguata al soggetto disabile, non tutelare il lavoratore in quanto tale. La presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi ha giustificato la compensazione delle spese di lite. La questione affrontata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguarda l’interpretazione dell’articolo . 42, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 151/2001, in tema di congedo biennale retribuito per l’assistenza a familiari con disabilità grave. In particolo icolare, il giudice è stato chiamato a stabilire se il limite massimo di due anni di congedo debba intendersi riferito complessivamente al lavoratore nell’arco della vita lavorativa, anche in caso di assistenza a più familiari disabili, oppure se tale limite valga per ciascun soggetto disabile assistito, consentendo così al lavoratore di fruire del beneficio per ogni familiare che si trovi in situazione di grave handicap. La sentenza ha accolto la seconda interpretazione, valorizzando la tutela del bisogno assistenziale del disabile e i principi costituzionali di solidarietà ed eguaglianza: “Una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo . 42, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 151 del 2001 deve necessariamente valorizzare la centralità del bisogno assistenziale del disabile e non può ammettere che il diritto all’assistenza venga subordinato al dato estrinseco del numero dei familiari da assistere e del pregresso utilizzo del beneficio da particolo e del lavoratore.”
Tar Lazio Roma, Sez. IV, sentenza 7 maggio 2025 n. 8824 – Pres. Mele, Ref. Est. La Malfa
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10062 del 2024, proposto da -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato…, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Det. n. -OMISSIS- del 28 agosto 2024 del Comando Regione Lazio, con la quale veniva
pronunciato il mancato accoglimento dell'istanza finalizzata ad ottenere la concessione della
licenza straordinaria per l'assistenza a persona portatrice di handicap grave, di cui all'art.
42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001,
e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando
generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'odierno ricorrente, dopo aver fruito di due anni di congedo per assistere il figlio
primogenito disabile, ha chiesto di beneficiare di ulteriori due anni per assistere il secondo
figlio, pure portatore di handicap.
La Guardia di finanza ha rigettato l'istanza, sostenendo che non sarebbe possibile fruire più
di una volta del congedo biennale nell'arco della vita lavorativa.
2. Avverso il provvedimento, il ricorrente ha spiegato un unico motivo di gravame,
deducendone l'illegittimità per violazione di legge.
3. Il Ministero si è costituito con un atto di mera forma.
4. All'udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La materia del contendere verte, essenzialmente, sull'interpretazione dell'art. 42, comma
5-bis, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui disciplina il congedo biennale
retribuito per l'assistenza a familiari con disabilità grave, con particolare riferimento alla
possibilità di beneficiarne in più occasioni nel corso della vita lavorativa del dipendente.
In particolare, la norma di riferimento è l'art. 42, comma 5-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, ai
sensi del quale "il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata
complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita
lavorativa".
6. La disposizione ha favorito la nascita di due linee interpretative.
Secondo un primo orientamento, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa e recepito
dalla Guardia di finanza, la disposizione normativa introdurrebbe un doppio limite alla
fruizione del beneficio: da un lato, la persona affetta da handicap grave avrebbe diritto a un
massimo di due anni complessivi di assistenza da parte dei propri congiunti; dall'altro,
ciascun lavoratore potrebbe beneficiare del congedo per un periodo non superiore a due
anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, anche qualora debba prestare assistenza a più
familiari con disabilità (C.g.a.R.S., 16 dicembre 2024, n. 990; C.g.a.R.S., 21 ottobre 2021, n.
894; T.a.r. Napoli, sez. VI, 16 maggio 2023, n. 2946).
A tale lettura si contrappone una diversa interpretazione, sposata dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione, secondo cui la norma deve essere intesa nel senso che "il limite dei due
anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento
cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella
prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria
assistenza che la legge è protesa ad assicurare" (Cass. civ., sez. lav., 23 novembre 2020, n.
26605).
7. Ad avviso del Collegio, è quest'ultima interpretazione a risultare preferibile, in quanto
maggiormente aderente alla ratio solidaristica e personalistica sottesa alla disciplina in
esame.
Come opportunamente evidenziato dalla Corte di cassazione, il destinatario primario della
tutela non è il lavoratore in quanto tale, bensì il soggetto disabile, cui l'ordinamento intende
garantire un'assistenza continuativa e adeguata.
Pertanto, un'interpretazione estensiva dei limiti posti dalla norma finirebbe per
compromettere la finalità dell'istituto, privando il bambino disabile del sostegno dei propri
familiari, imprescindibile per assicurarne non solo la tutela dell'integrità psico-fisica, ma
anche una piena ed effettiva inclusione nel contesto sociale e relazionale di riferimento.
Apparirebbe, inoltre, manifestamente irragionevole un sistema che, per effetto di una rigida
lettura della norma, finisca per negare al secondo figlio con disabilità grave il diritto
all'assistenza familiare, unicamente a causa dell'intervenuto esaurimento del congedo
biennale da parte del genitore, già precedentemente impegnato nell'accudimento di altri
congiunti nelle stesse condizioni di bisogno. Una simile impostazione si tradurrebbe, in
concreto, in una disparità di trattamento fondata su un dato meramente accidentale - ossia
l'ordine temporale in cui insorgono le necessità assistenziali - penalizzando in modo
sproporzionato proprio le famiglie più fragili, caratterizzate da un carico assistenziale più
gravoso.
Alla luce delle considerazioni esposte, risulta evidente come un'interpretazione restrittiva
dell'art. 42, comma 5-bis, D.Lgs. n. 151 del 2001 - tale da vincolare in modo assoluto la
fruizione del congedo biennale al singolo lavoratore, indipendentemente dal numero dei
soggetti bisognosi di assistenza - si risolverebbe in un'evidente violazione dei principi
costituzionali di solidarietà, eguaglianza sostanziale e di tutela dei diritti inviolabili della
persona sanciti dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, che impongono all'ordinamento di
predisporre misure effettive di sostegno alle situazioni di maggiore vulnerabilità.
In questa prospettiva, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 42, comma 5-bis, del
D.Lgs. n. 151 del 2001 deve necessariamente valorizzare la centralità del bisogno
assistenziale del disabile e non può ammettere che il diritto all'assistenza venga subordinato
al dato estrinseco del numero dei familiari da assistere e del pregresso utilizzo del beneficio
da parte del lavoratore.
8. Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso, il provvedimento
impugnato deve essere annullato, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente al
riconoscimento del congedo straordinario richiesto.
9. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la compensazione delle
spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, conseguentemente,
annulla il provvedimento impugnato e accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del
congedo richiesto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,
manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei
magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Giulia La Malfa, Referendario, Estensore 06-12-2025 20:51
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