Con l'art. 8, co. 1, D.lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 4-sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023, il Legislatore ha sostituito il criterio cronologico della trattazione dei progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile con quella della loro maggiore potenza; tale scelta legislativa non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione. Il criterio della maggiore potenza non può essere contemperato con la perentorietà dei termini, prevista dall'art. 27, co. 8, del D.lgs. n. 152/2006, in quanto essa risulta recessiva rispetto alla valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, che comporta l'inderogabile postergazione dell'istruttoria degli altri progetti meno potenti, come quello di cui è causa; l'applicazione dei termini ex artt. 25 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 comporterebbe infatti la saturazione dei luoghi da parte degli impianti meno potenti, che dovrebbero essere occupati dagli impianti di maggiore potenza.
Tribunale Amministrativo Regionale della BASILICATA - Potenza, Sezione 1, Sentenza del 02-12-2024, n. 598
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2024, proposto da
Fi. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cl. Vi., El. So., Si. Ab., Ch. Di Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
nei confronti
Regione Basilicata, Comune di (Omissis), non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura ai fini dell’adozione del giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 2-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (PNIEC-PNRR) promosso con istanza presentata da Fi. S.r.l. promosso con istanza presentata da Fi. S.r.l. in data 4 dicembre 2023;
nonché per la condanna a provvedere su detta richiesta entro il termine di trenta giorni o entro il termine ritenuto congruo da codesto Ecc.mo TAR e, in caso di ulteriore protrarsi dell’inadempimento, per la nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 22/8/2024, la società deducente – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, introdotto con istanza del 4/12/2023, in relazione al progetto dell’impianto di produzione di energia da fonte solare, della potenza di 19,99 MW, integrato con un sistema di accumulo elettrochimico a batterie, di capacità pari a 100,5 MWh e potenza nominale di 18 MW, denominato “Melfi 8”, collegato alla rete elettrica mediante connessione in antenna.
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
- in data 4/12/2023, la società deducente ha presentato la predetta istanza amministrativa;
- in data 16/2/2024, terminata la verifica di completezza degli elaborati progettuali, è stato dato corso alla consultazione pubblica con conseguente avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 24, co. 1, del D.lgs. n. 152/2006;
− in data 17/3/2024, si è conclusa la fase di consultazione pubblica, senza che gli Enti e le Amministrazioni interessati abbiano presentato osservazioni;
- a partire da quest’ultima data, null’altro è stato compiuto per la definizione del procedimento.
1.2. La società deducente assume l’illegittimità di tale contegno inerte, per violazione dei termini prescritti dall’art. 25, co. 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006, secondo cui la “Commissione [la “Commissione Tecnica PNRR-PNIEC”] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, le Amministrazioni statali evocate.
3. Alla camera di consiglio del 20/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Al riguardo, va richiamato il recente orientamento di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 1/7/2024, n. 338; id. 18/7/2024, n. 381), maturato su identiche fattispecie e al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui:
“(…) 4.2.1. In particolare, non può non tenersi conto di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui: «[…] Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza».
4.2.2. Nel caso di specie, non è in discussione che il progetto della deducente rientri tra quelli considerati dalla cennata previsione normativa, sicché quest’ultima non può essere obliterata nel suo significato e nella sua portata prescrittiva, come vorrebbe la deducente.
Deve infatti tenersi conto della scelta legislativa che muove nel senso di prevedere quale criterio ordinatore della trattazione dei progetti in questione quello della maggior potenza (in quanto funzionalizzato al perseguimento della transizione energetica, in coerenza con la normativa sovranazionale) in luogo di quello cronologico, risultante dalla data di presentazione dell’istanza.
4.2.2.1. Si tratta di scelta legislativa chiara e che non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione, che non a caso neppure vengono contemplate in tale norma.
4.2.3. Ritiene il Collegio che il criterio della priorità di scrutinio ai progetti di maggior potenza non possa essere utilmente contemperato con quello della perentorietà dei termini predicato dall’art. 25, comma 7, del medesimo decreto, secondo cui «tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241». Si pensi, a tal riguardo, alla (legislativamente doverosa) postergazione dell’istruttoria di progetti presentati in data largamente anteriore rispetto a quella di impianti di maggiore potenza (ancorché pervenuti in epoca successiva) la cui anteriore disamina è congruente coi cogenti obiettivi di transizione energetica di cui al piano integrato per l’energia e il clima del 2019 (PNIEC), e al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In casi di tal fatta, evidentemente, l’applicazione della prescrizione della perentorietà dei termini di cui all’art. 25, comma 7, risulta recessiva, avendo essa quale conseguenza sostanziale proprio quella di porre in non cale la scelta della valorizzazione degli impianti di maggior potenza patrocinata dal legislatore del 2022.
4.2.3.1. Da altro versante, l’inconciliabilità tra i due capi normativi di cui ora si è dato conto trova conferma in un ulteriore argomento logico. La localizzazione di un progetto implica la destinazione al suo esclusivo servizio di una determinata porzione del territorio; destinazione a uso esclusivo che preclude (o comunque condiziona) la realizzazione di ulteriori (e temporalmente successivi) progetti di essere realizzati nella stessa area. L’effetto è quello di una progressiva saturazione dei luoghi (di estensione complessiva tutt’altro che infinita) idonei alle cennate istallazioni. Di qui un ulteriore sostrato della ratio della affermazione della priorità di disamina degli impianti di maggior valore di potenza. Di qui, ancora, un’ulteriore conferma che il “consumo” del territorio è stato sottratto al criterio cronologico, ontologicamente connotato in punto di casualità, e al corollario costituito dalla perentorietà dei termini procedimentali. Invero, l’affermazione nel singolo caso dell’infruttuosa decorrenza dei termini di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente ordine all’Amministrazione di definire comunque l’iter istruttorio del singolo progetto, ancorché di potenza inferiore, importerebbe la riviviscenza del criterio cronologico.
4.3. Nel senso della prevalenza del criterio del maggior valore di potenza milita il tradizionale criterio ermeneutico della specialità, in quanto la previsione di cui all’art. 8, comma 1, del decreto 152 del 2006, riguardando soltanto talune ben individuate tipologie, si pone in rapporto di specialità rispetto alla generalità dei progetti contemplata dalla disciplina del procedimento di VIA, sicché soltanto in tali casi l’applicazione della norma speciale preclude l’applicazione di quella generale, ovverosia dell’art. 25, comma 7, del ripetuto decreto, che resta comunque valido ed efficace con riguardo a tutte la fattispecie residuali differenti da quelle qui in rilievo.
4.3.1. D’altro canto, l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 si palesa quale espressione della discrezionalità legislativa di cui all’art. 3, par. 1, del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, secondo cui, in particolare: «la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE ( 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 5 ), dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva ) e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima».
4.3.2. Infine, la soluzione interpretativa qui privilegiata si pone in linea di continuità colle previsioni di cui agli art. 41, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. (…)”.
Sulla base di quanto precede, deve dunque escludersi che la condotta amministrativa qui in rilievo sia qualificabile in termini inerziali, atteso che:
- con l’art. 8, co. 1, D.lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 4-sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023, il Legislatore ha sostituito il criterio cronologico della trattazione dei progetti in questione con quella della loro maggiore potenza;
- tale scelta legislativa non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione;
- il suddetto criterio della maggiore potenza non può essere contemperato con la perentorietà dei termini, prevista dall’art. 27, co. 8, del D.lgs. n. 152/2006, in quanto essa risulta recessiva rispetto alla valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, che comporta l’inderogabile postergazione dell’istruttoria degli altri progetti meno potenti, come quello di cui è causa;
- l’applicazione dei termini ex artt. 25 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 comporterebbe la saturazione dei luoghi da parte degli impianti meno potenti, che dovrebbero essere occupati dagli impianti di maggiore potenza.
Ne consegue l’infondatezza del gravame.
5. In ragione delle peculiarità della questione e degli orientamenti giurisprudenziali di segno diverso, sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
15-02-2025 17:59
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