Cancellazione del cognome paterno.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale … del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa
dall'avvocato…, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui
domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato…, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del prefetto della provincia di Roma prt. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- con il
quale venivano rigettate le istanze di cambio cognome dei minorenni,-OMISSIS-;
del preavviso di rigetto inviato dalla prefettura a mezzo pec in data 26.04.2023;
di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorche' non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma, della
Prefettura di Roma e di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.Il giudizio verte sulla legittimità del decreto del Prefetto di Roma (prot. n. -OMISSIS-, con il quale
sono state rigettate le istanze presentate dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, esercenti la responsabilità
genitoriale sui minori, -OMISSIS-, di cambio/modifica di cognome dei figli minorenni, da-OMISSIS.
2. In particolare, con il decreto gravato l'amministrazione prefettizia ha respinto l'istanza presentata
ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 386 del 2000, con cui la ricorrente - Sig.ra -OMISSIS- - chiedeva alla
Prefettura di Roma di procedere alla modifica del cognome paterno dei due figli minori-OMISSIS-,
sostituendo il cognome "-OMISSIS-". La richiesta era giustificata sulla base dell'asserita natura
vergognosa e pregiudizievole del cognome paterno predetto, nonché sottolineava l'esigenza di
tutelare la futura crescita dei suoi figli in ragione del fatto che tale cognome risulta ad oggi collegato
alla nota associazione per delinquere denominata "-OMISSIS-".
3. Il provvedimento di reiezione gravato è motivato, in sintesi, in ragione degli accertamenti info-
investigativi svolti dalla Questura di Roma dai quali è emersa la sussistenza di motivi di ordine
pubblico ostativi alla concessione del cambio di cognome, tenuto conto della situazione soggettiva
dei due genitori e delle modalità operative del clan dei -OMISSIS-.
4. Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di legittimità: "Violazione di
legge ed eccesso di potere per travisamento e erronea valutazione dei fatti, illogicità e
contraddittorietà del provvedimento nonché per carenza e incongruità della motivazione e
ingiustizia manifesta in relazione all'art. 89 del D.P.R. n. 396 del 2000 e ai principi enunciati di recente
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 27.04.2022".
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, la Questura di Roma e la Prefettura di Roma
per resistere al ricorso.
6. Con memoria depositata il 6 dicembre 2023, l'Amministrazione resistente ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso non è stato notificato al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-,
suo ex compagno e attuale co-detentore della responsabilità genitoriale sui minori.
7. All'udienza pubblica del 16 aprile 2024 è stato dato avviso alle parti, ex art. 73 cod. proc. amm.,
della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di capacità processuale di parte ricorrente in
assenza di impugnazione dell'altro genitore, rinviando la causa all'udienza di merito del 29 ottobre
2024 per deduzioni.
8. Con atto depositato il 18 ottobre 2024 si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS- in qualità di
"controinteressato", dichiarando di associarsi al ricorso presentato dalla ricorrente avverso il decreto
prefettizio oggetto di gravame.
9. Con memoria di replica depositata il 24 ottobre 2024 l'Amministrazione ha chiesto lo stralcio
dell'atto di costituzione del sig. -OMISSIS-, lamentando che "trattasi di atto - non previamente
notificato all'esponente - inammissibile, irricevibile e/o, comunque, tardivo (il deposito, infatti, è
stato eseguito, addirittura, dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica)".
10. All'udienza pubblica del 29 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il Collegio deve darsi carico della questione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata
da parte resistente, in ordine alla quale le parti hanno avuto modo di dedurre nel corso del giudizio.
12. Va, in particolare, verificato se sia ammissibile l'impugnativa proposta dalla sola ricorrente, quale
esercente la potestà sui minori, senza la partecipazione dell'altro genitore. Come eccepito
dall'Amministrazione resistente con memoria del 6 dicembre 2023, la ricorrente ha infatti omesso di
notificare il ricorso datato 13 settembre 2023 al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, suo ex compagno e attuale
co-detentore della responsabilità genitoriale sui minori.
13. Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata
dall'Amministrazione resistente.
14. Il Collegio deve infatti rilevare che il ricorso risulta proposto da uno solo dei due genitori (la
madre), esercente la potestà sui minori, senza la partecipazione del padre e senza che il ricorso sia
stato a quest'ultimo notificato. Ciò a fronte di istanze di cambio di cognome presentate da entrambi
i genitori e di un decreto di reiezione reso nei confronti di entrambi, in quanto esercenti la potestà
genitoriale.
15. Ritiene il Collegio che per la diretta inerenza del ricorso a scelte relative all'identità personale dei
minori si configurano gli estremi della straordinaria amministrazione, rispetto alla quale l'art. 320
c.c., attesa anche la natura eccezionale delle situazioni che giustificano il cambio del cognome e della
natura discrezionale del decreto di modifica del nome, richiede l'azione congiunta di entrambi i
genitori.
L'art. 320 c.c. sulla rappresentanza e amministrazione dei beni dei figli dispone infatti che i genitori
esercitano "congiuntamente" (salvo l'ipotesi, che non ricorre nel caso de quo, dell'esercizio in via
esclusiva della potestà genitoriale) i poteri di rappresentanza dei figli "in tutti gli atti civili". La
richiesta di modifica del cognome del figlio minore, integrando un "atto civile", può essere
presentata, allora, dai genitori solo nell'esercizio della rappresentanza legale che trova la sua fonte e
disciplina nell'art. 320 c.c., di guisa che deve ritenersi a tal fine imprescindibile il consenso di
entrambi i genitori, fatto salvo solo il caso - che qui non ricorre - in cui uno di essi sia stato privato
della potestà genitoriale. C., in sede processuale, entrambi i genitori rivestono la qualità di parti
necessarie del giudizio.
16. Tanto considerato, atteso che il ricorso è stato proposto unicamente dalla madre dei minori, senza
che l'atto fosse notificato al padre di questi ultimi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
17. Né risulta idonea a sanare detto vizio l'avvenuta costituzione in giudizio del -OMISSIS- del 18
ottobre 2024, la quale, a fronte del vizio d'inammissibilità derivante dalla mancata rituale
partecipazione al giudizio di una parte necessaria, quale è il genitore co-detentore della potestà
genitoriale, si palesa tardiva rispetto al termine decadenziale di impugnazione e al termine per la
notifica al controinteressato.
18. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
19. In ragione della definizione del giudizio in rito, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
identificare le persone fisiche indicate.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024, con l'intervento dei
magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
12-01-2025 06:42
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