Produrre in giudizio la corrispondenza riservata tra colleghi costituisce illecito deontologico anche se è frutto di una disattenzione. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 305/2023, pubblicata il 19 marzo 2024 sul sito del Codice deontologico, rigettando il ricorso di un avvocato avverso la sanzione disciplinare dell’avvertimento comminatagli dal CDD di Firenze.
Consiglio nazionale forense Sentenza 19 dicembre 2023 n. 305
Data udienza 19 dicembre 2023
Integrale
Arti e professioni intellettuali - Avvocato - Corrispondenza riservata: illecita anche la produzione in giudizio avvenuta per mera disattenzione
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI Componente
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Paola CARELLO Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA Componente
- Avv. Mario NAPOLI Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Federica SANTINON Componente
con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall'Avv. (RICORRENTE) oggi rappresentato e difeso dall'Avv. (OMISSIS) avverso e per l'annullamento della decisione n. 127/2022 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze con la quale gli veniva comminata la sanzione disciplinare dell'avvertimento. Il ricorrente, avv. (RICORRENTE) è presente,
è presente il suo difensore avv. (OMISSIS) come da procura del 4/7/2023;
Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, regolarmente citato, nessuno è presente;
Il Consigliere relatore avv. Giampaolo Brienza svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda subordinata di applicazione del richiamo verbale;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO
L'Avv. (RICORRENTE), è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: " Violazione dell'art. 48, comma 1, del codice deontologico forense
- per avere riportato nella narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo da lui promosso il 20 marzo 2016, quale patrono della (ALFA) s.r.l., a carico della (BETA) s.a.s. assistita dall'Avv. (AAA), una proposta transattiva pervenutagli da quest'ultima con lettera datata 11.03.2013;
- per aver prodotto fra gli allegati a detto ricorso, come documento n. 7, l'intera predetta lettera, ancorché fosse esplicitamente marcata con la dicitura "riservata personale". In Pisa e Savona, dal 20.03.2016. Fatti accaduti sino al 16.11.2016".
La vicenda a base del procedimento disciplinare trae origine da un esposto dell'Avv. (AAA) del foro di Savona, la quale rappresentava che il ricorrente richiedeva un decreto ingiuntivo ed allegava al fascicolo monitorio una lettera "riservata" contenente una proposta transattiva, così in violazione dell'art. 48 del vigente Codice Deontologico. Il CDD a conclusione dell'instaurato procedimento così decideva: dagli elementi istruttori e dai documenti in atti, risulta provato e non contestato il fatto storico della produzione della lettera dell'Avv. (AAA) unitamente al ricorso per D.I. curato dall'Avv. (RICORRENTE) benché tale lettera riportasse esplicitamente la dicitura riservata personale e contenesse chiaramente una proposta transattiva. Va tenuto conto sia del comportamento processuale dell'incolpato sia della composizione raggiunta con l'esponente che consente l'applicazione del comma 4 dell'art. 22 del CDF, riducendosi così la sanzione al mero avvertimento.
Avverso il predetto provvedimento insorge il ricorrente ed affida all'impugnativa due motivi di ricorso:
Con il primo motivo si eccepisce l'errore di fatto perché la decisione del CDD si basa sulla circostanza che la lettera sarebbe stata appositamente richiamata nel ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la concessione della provvisoria esecuzione. Detta circostanza deduce il ricorrente non venne mai sollevata nel corso del procedimento, così che, se tanto fosse stato evidenziato, lo stesso avrebbe potuto far evincere l'inesattezza della stessa, atteso che, a supporto della richiesta di D.I., venivano depositati sia contratti e sia ordini commerciali. Ad ogni modo, sostiene il ricorrente che non vi fu intenzionalità nella produzione della lettera e tale circostanza è frutto di inconsapevolezza dovuta a distrazione dei contenuti riservati.
Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli articoli 21 e 22 C.D.F. e la violazione del principio di proporzionalità.
Evidenzia l'Avv. (RICORRENTE) che la stessa decisione, che in questa sede è stata impugnata, dà atto sia del comportamento processuale tenuto sia della composizione
raggiunta con la collega autrice dell'esposto, così che la sanzione doveva essere dell'avvertimento e non della censura. Viene evidenziato che tutti gli argomenti spesi, sin dal primo momento, in risposta alla contestazione mossa, fossero stati respinti dal CDD con eccessivo rigore.
Deduce, ancora, che anche la più lieve sanzione disciplinare contemplata dal Codice si ripercuote all'esterno così che la valutazione del fatto dovrebbe sempre essere bilanciato e proporzionale fra il provvedimento e ciò che lo stesso determina nella sfera giuridica e nella vita professionale del professionista. Tale valutazione, nel caso di specie, non vi è stata soprattutto in considerazione che il ricorrente, operando nell'ambito del diritto amministrativo, sovente, al momento di presentare le proprie domande per essere annoverato tra i difensori delle Pubbliche Amministrazioni, deve espressamente indicare di non aver subito sanzioni disciplinari.
Conclude per l'annullamento e comunque per la riforma del provvedimento impugnato e quindi per il proscioglimento ed in subordine per l'applicazione del semplice richiamo verbale.
Si deve dar atto che sono pervenute deduzioni difensive del ricorrente con atto di data 19 giugno 2023 con le quali da un lato vengono ribadite le censure proposte con il ricorso introduttivo e dall'altro si ribadisce che con la collega esponente nelle more si sono instaurati ottimi rapporti tanto che la stessa ha dichiarato di non aver alcun interesse all'applicazione della sanzione.
Precisa ancora il ricorrente che per giurisprudenza di questo Consiglio l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare si atteggia in maniera distinta rispetto all'illecito sia penale che civile, così che nel caso di specie manca la cosiddetta suitas della condotta, intesa questa volontà consapevole dell'atto, e conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo.
DIRITTO
Il ricorso è infondato atteso che entrambi i motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, non colgono nel segno.
Si deve evidenziare che il fatto, così come contestato, al di là dell'affermata non intenzionalità nella produzione della missiva soprattutto a causa della propria distrazione, oltre ad essere documentalmente provato, è stato sostanzialmente ammesso anche dallo stesso ricorrente.
Non sussistono dubbi che l'Avv. (RICORRENTE) avesse prodotto, al momento della richiesta del D.I., la lettera dell'Avv. (AAA) benché la stessa riportasse esplicitamente la dicitura riservata personale e contenesse chiaramente una proposta transattiva. L'art. 48, in sostanza, impone uno specifico divieto avente carattere generale che trova applicazione a prescindere dall'oggetto e dal contenuto della missiva.
Dunque se la missiva è qualificata riservata e/o se la stessa contiene proposte transattive/conciliative, non potrà mai essere, salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'articolo in esame (salve le eccezioni non applicabili al caso che qui interessa) prodotta in giudizio, riportata in atti processuali, riferita in giudizio o consegnata al cliente e/o parte assistita.
Tale norma deontologica è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengono ammissioni o consapevolezza di torti ovvero proposte transattive. La Giurisprudenza di questo Consiglio è granitica (Consiglio Nazionale Forense sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362; Consiglio Nazionale Forense sentenza del 20 ottobre 2016, n. 315, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 215, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 158, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2013, n. 135, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 98) più recentemente Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023 " L'art. 48 cdf vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa".
La suitas della condotta - intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, e dunque con coscienza e volontà in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo (da ultimo, tra le tante, CNF n. 165 del 25 luglio 2023) - non può essere senz'altro essere esclusa dal richiamo alla "distrazione", né può essere favorevolmente valuta la circostanza di cui alle deduzioni difensive, veicolate dal ricorrente, con le quali si sottolinea che con la collega esponente nelle more si sono instaurati ottimi rapporti tanto che la stessa ha dichiarato di non aver alcun interesse all'applicazione della sanzione.
Sul punto è appena il caso di rilevare che l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all'esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l'estinzione del procedimento, giacché l'azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l'immagine della categoria, che non è l'oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza
ai limitati fini della dosimetria della sanzione ex multis Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 108 del 23 maggio 2023.
Essendo innegabile, quindi, che la comunicazione in esame contenesse una proposta transattiva la decisione adottata dal CDD, circa la sussistenza dell'illecito contestato, è immune da vizi e non merita di essere riformata, anche alla luce della circostanza che la sanzione è stata opportunamente soppesata alla luce sia del comportamento processuale del ricorrente e sia per la raggiunta composizione con l'esponente; la decisione del CDD espressamente recita: "....Va tenuto conto sia del comportamento processuale dell'incolpato sia della composizione raggiunta con l'esponente che consente l'applicazione del comma 4 dell'art. 22 del CDF, riducendosi così la sanzione al mero avvertimento"
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso proposto dall'Avv. (RICORRENTE). Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2023.
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 19 dicembre 2023.
30-03-2024 14:08
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