on 163 voti favorevoli e 107 voti contrari, è arrivato il via libera della Camera al testo voluto dal Ministro dei Trasporti Salvini.
Tante sono le novità previste dal provvedimento, dall’inasprimento delle sanzioni per l’uso di apparecchiature elettroniche durante la guida, alle limitazioni per i neopatentati, dagli autovelox alla tutela di pedoni e ciclisti.
In tal senso, il 28 settembre scorso, è stato presentato il disegno di legge ordinario n. 1435, recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, che si compone di 5 Titoli, ciascuno suddiviso per Capi, e 18 articoli, al quale sono state abbinate numerose altre proposte di legge, pendente alla Camera.
Durante l'esame in corso davanti alla IX Commissione Trasporti, in sede referente, è stato proposto un caleidoscopio di 770 emendamenti; si procederà, quindi, all'analisi di quelli, di maggior impatto, che hanno superato l'approvazione.
Sul contrasto all'abbandono di animali
L'emendamento che introduce il nuovo art. 1-bis d.d.l. - che segue le modifiche recate in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti - apporta modifiche al reato contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p., prevedendo un'aggravante di un terzo secco, nel caso in cui l'abbandono di animali domestici avvenga “su strada o nelle relative pertinenze”; inoltre, se il reato sia commesso mediante l'uso dei veicoli, si applica la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
L'ars legiferandi, risulta confusa - dove altro, se non su strada, possono abbandonarsi gli animali? - e imprecisa - in caso di oblazione, il reato si estingue, di talché, la sanzione amministrativa accessoria avrebbe dovuto trovare corretta disciplina nell'art. 224 c. 3, II periodo, c.d.s.
Viene, quindi, ulteriormente modificato il comma 1 di entrambi gli artt. 589-bis e 590-bis c.p., recanti i delitti stradali - recentemente estesi a quelli nautici - contro la vita e l'incolumità individuale, introducendo un periodo ai sensi del quale il delitto si applica anche in caso di incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati; anche in questo caso, la formulazione risulta confusa e imprecisa: l'abbandono deve risultare ascrivibile al conducente o a chiunque?
Sull'uso di apparecchi elettronici durante la guida
Un emendamento all'art. 3, comma 2, lett. b) d.d.l., che, nel modificare l'art. 173, comma 3-bis c.d.s., ha introdotto la sanzione accessoria della sospensione della patente fin dalla prima violazione, riduce la sanzione pecuniaria da 422 a 250 euro, e da 644 a 350 euro, in caso di ulteriore violazione nel biennio.
Né il d.d.l., né gli emendamenti, si preoccupano, invece, di operare la necessaria riscrittura del II periodo del comma 2 dell'art. 173, che - in piena violazione della sintassi - prevede che «E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani».
Con l'occasione, si sarebbe potuto cogliere l'opportunità di introdurre tra le ipotesi previste dall'aggravante specifica a efficacia speciale di cui al comma 5 di entrambi gli art. 589-bis e 590-bis c.p., anche l'utilizzo degli apparecchi alla guida.
Sulle limitazioni per i neopatentati
Un emendamento all'art. 5 d.d.l., che, nel modificare l'art. 117, comma 2-bis, c.d.s., ha esteso la qualifica di neopatentato, ai fini delle previste limitazioni, da 1 a 3 anni dal rilascio della patente B, amplia la possibilità di guida degli autoveicoli da quelli aventi potenza non superiore a 55 kW/t, a quelli aventi potenza fino a 75 kW/t.
Sull'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico
L'emendamento che introduce modifiche all'art. 45, comma 6, c.d.s., recepisce la censura di incostituzionalità recata dalla Consulta, con sentenza 18/6/2015 n. 113, nella parte in cui non si prevede che le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Un ulteriore emendamento all'art. 6 d.d.l, introduce all'art. 142 c.d.s. un nuovo comma 6-ter, ai sensi del quale, nel caso in cui, nell'arco di un'ora, vengano commesse più violazioni ai limiti di velocità, in tratti stradali del medesimo ente, si applicano le sanzioni previste per la violazione più grave aumentate di un terzo secco, se più favorevoli, secondo la procedura recata dall'art. 198-bis, in materia di illeciti reiterati.
Sull'accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione
L'emendamento che introduce il nuovo art. 6-bis d.d.l. prevede che, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua della sola laguna di Venezia, possano essere utilizzate apparecchiature di rilevamento, anche per la determinazione della velocità media, che offrano documentazione fotografica o videografica della violazione, senza necessità della presenza degli agenti accertatori - trattasi di una sorta di velox o tutor nautico.
Sugli utenti vulnerabili della strada
Un emendamento all'art. 8 d.d.l, estende la definizione di utente vulnerabile - meritevole di particolare tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade - recata dall'art. 3, comma 1, n. 53-bis, oltre che ai pedoni, alle persone con disabilità, e ai ciclisti, anche ai conducenti di ciclomotori e motocicli, nei confronti della sicurezza dei quali, grazie a un ulteriore emendamento, che modifica l'art. 208 C.d.S., è estesa anche la quota del 50% dei proventi degli enti locali relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie.
Sulla circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali
L'emendamento che introduce il nuovo art. 8-bis d.d.l., previo inserimento di un nuovo comma 2-bis all'art. 175 c.d.s., stabilisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali - in deroga alla previsione che vieta la circolazione ai velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc. se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico - ai maggiorenni sia consentito condurre motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc. se a motore termico, ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico.
Sulle misure per contrastare il rischio della circolazione contromano
Un emendamento all'art. 12 d.d.l., introduce un periodo al comma 12 dell'art. 143 c.d.s. ai sensi del quale, laddove dalla circolazione contromano derivino omicidio o lesioni gravi o gravissime stradali - ipotesi contemplata come aggravante dal comma 5 n. 2 di entrambi gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. - si applica anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo.
Sulla circolazione fuori dai centri abitati
L'emendamento che introduce il nuovo art. 14-bis d.d.l., previo inserimento di un nuovo comma 1-sexis all'art. 6 c.d.s., prevede che, per straordinarie esigenze di tutela di particolari luoghi, per non più di 5 mesi all'anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - previo parere della prefettura - posano istituire delle zone a traffico limitato territoriali, opportunamente segnalate. L'accertamento delle violazioni concernenti il divieto di circolazione, punito dal nuovo comma 12-bis con la sanzione pecuniaria di euro 87, può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'art. 201, comma 1-bis, lett. g), c.d.s.
Sulle modifiche alla legge di depenalizzazione
L'emendamento che introduce il nuovo art. 14-ter d.d.l., introduce un periodo al comma 6 dell'art. 27 l. n. 24/11/1981 n. 689, ai sensi del quale la maggiorazione di 1/10 a semestre dovuta in caso di ritardo nel pagamento, per le violazioni stradali non può superare i 3/5 dell'importo della sanzione (id est il 60%).
L'ipotesi, speciale, che avrebbe trovato miglior collocazione nella sedes materiae del codice della strada, non specifica se il riferimento debba essere alla sanzione edittale o a quella dovuta ai sensi del comma 3 dell'art. 203 c.d.s.
28-03-2024 10:12
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