Nella discrezionalità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti la valutazione in ordine alla affidabilità dei concorrenti e rispetto a tale valutazione, il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto al rilievo di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, erroneità e irragionevolezza. In particolare “il giudice non è chiamato, dunque, a stabilire se l’operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende, bensì a valutare se la condotta dell’operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale, la cui valutazione ai fini dell’esclusione dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia Sezione 1 Sentenza 3 maggio 2024 n. 850
Data udienza 17 aprile 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2024, proposto da
In. It. Au. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato An. Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Tr. Ve. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato St. Ge., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della comunicazione di mancata iscrizione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2024, comunicata in pari data, con cui Azienda Tr. Ve. s.r.l. ha respinto la richiesta di iscrizione nell'albo delle imprese qualificate a fornire autobus nel periodo dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2026;
- per quanto occorrer possa, del verbale di valutazione del 18 gennaio 2024 e del 22 gennaio 2024, comunicato unitamente alla comunicazione di mancata iscrizione in data 28 febbraio 2024;
- nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa, per quanto possa occorrere, dell'Avviso relativo al Sistema di qualificazione ex art. 162 del d.lgs. n. 36 del 2023 per la fornitura di autobus di ogni classe e categoria. Durata: dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2026, del 14 settembre 2023 e dei criteri e norme di qualificazione pubblicati in GUCE 19 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Tr. Ve. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 19 settembre 2023, la Società Azienda Tr. Ve. s.p.a. (in seguito, AT.) pubblicava un avviso per l'istituzione di un Sistema di qualificazione ex art. 162 del d.lgs. n. 36 del 2023 per la fornitura di autobus di ogni classe e categoria con valenza dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2026.
La società In. It. Au. s.p.a. (in seguito, II.) presentava la relativa domanda di iscrizione.
Sennonché con provvedimento del 28 febbraio 2024, AT. comunicava a II. che "allo stato attuale" la sua domanda di iscrizione al sistema di qualificazione non poteva essere accolta in quanto, "tenuto conto della documentazione integrativa/esplicativa da Voi fornita con nota del 10 gennaio 2024 e sulla scorta di ulteriori verifiche e approfondimenti avviati... AT. ha espresso una valutazione nel suo complesso negativa circa l'affidabilità e integrità di codesta spett.le Impresa, dovuta all'accertamento di più illeciti professionali gravi idonei ad integrare la condizione di esclusione ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 36 del 2023".
Il provvedimento richiamava ai fini della motivazione l'allegato verbale dei giorni 18 gennaio 2024 e 22 gennaio 2024, in cui si venivano in particolare evidenziate quattro recenti risoluzioni contrattuali, a seguito della ritardata esecuzione delle forniture.
2. Con il ricorso in esame II. ha impugnato tale provvedimento sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 98, commi 2, 3, 6 e 8, del d.lgs. n. 36 del 2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, mancanza dei presupposti e carenza di potere. Violazione dei princì pi generali in materia di esclusione non automatica. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; contraddittorietà e pretestuosità della motivazione.
Le circostanze richiamate dall'Amministrazione non integrerebbero la fattispecie del grave illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice dei contratti.
In particolare:
a) la risoluzione del 5 maggio 2023 per grave inadempimento del contratto di appalto con SU. No. s.p.a. per la fornitura di n. 15 autobus Citymod sarebbe stata revocata, riqualificando la risoluzione quale espressione di mutuo consenso;
b) la risoluzione del 19 luglio 2023 del contratto di appalto con il Comune di Palermo, per la fornitura di n. 22 autobus corti urbani diesel e n. 38 autobus urbani lunghi a metano, non deriverebbe da un inadempimento di II. bensì da cause di forza maggiore, correlate negli anni 2021-2023 all'epidemia Covid-19 e al conflitto in Ucraina, che avrebbero determinato significativi ritardi nelle consegne della "componentistica/semilavorati elettronici ed elettrici" da parte di "fornitori strategici". L'eccezionalità delle problematiche concernenti le forniture troverebbero conferma nei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo (c.d. Decreto Sostegni, Sostegni bis, Sostegni ter, Decreto Aiuti) e nella delibera n. 227 dell'11 maggio 2022 con cui l'ANAC ha indicato alle stazioni appaltanti di valutare "caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative descritte nella premessa del presente atto". Le evidenziate circostanze di forza maggiore sarebbero state altresì accertate-confermate nell'ordinanza cautelare del 27 novembre 2023, confermata in sede di reclamo, con cui il Tribunale di Palermo ha inibito al Comune di Palermo la riscossione della garanzia fideiussoria rilasciata in suo favore;
c) la risoluzione del 3 agosto 2023 del contratto di appalto con GT. To. s.p.a., per la fornitura di n. 52 autobus urbani a metano di m. 12 e di 50 autobus a metano di m. 18, sarebbe stata non per grave inadempimento, bensì per mutuo consenso e pertanto l'ANAC avrebbe archiviato la segnalazione ai sensi dell'art. 231, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016;
d) la risoluzione del 22 ottobre 2023 del contratto di appalto con il Comune di Caltanissetta, per la fornitura di n. 3 autobus corti urbani diesel, sarebbe stata revocata in data 6 marzo 2024 a seguito di una transazione con il medesimo Comune in ragione del riconoscimento delle medesime cause di forza maggiore sopra rappresentate.
AT. avrebbe in sintesi considerato i meri ritardi nella consegna dei mezzi, senza valutarne le ragioni.
Inoltre AT. avrebbe illegittimamente riqualificato le risoluzioni per mutuo consenso in risoluzioni per grave inadempimento. Tra i casi valutati da AT. non vi sarebbe alcuna risoluzione per grave inadempimento.
Peraltro le stazioni appaltanti interessate non avrebbero escluso II. dalle successive procedure da loro indette.
Il provvedimento impugnato sarebbe quindi illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.
Sotto altro profilo AT. avrebbe violato l'art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 che individua in modo tassativo i mezzi di prova idonei a dimostrare la sussistenza della causa di esclusione del grave illecito professionale. Le risoluzioni per mutuo consenso non rientrerebbero tra i mezzi di prova tassativamente previsti.
II - Violazione e falsa applicazione dell'art. 98, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà e pretestuosità della motivazione; omessa valutazione; illogicità ; ingiustizia manifesta.
In violazione dell'art. 98, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, AT. non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa. In particolare AT. non avrebbe tenuto conto e non avrebbe motivato in relazione alle misure di rinnovazione organizzativa evidenziate da II.. Nella domanda di iscrizione e successivamente in sede di integrazione della stessa, la ricorrente avrebbe rilevato di aver provveduto "all'integrale rinnovo degli organi sociali mediante nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione e, contestualmente, di un nuovo Presidente e un nuovo Amministratore Delegato", "con una diversa articolazione delle attività di pianificazione della produzione, controllo e qualità " e la "sostituzione del responsabile degli acquisti", per consentire "l'ingresso di nuove prassi virtuose" e impedire "il verificarsi di ritardi o impedimenti nella produzione e consegna dei veicoli". Ciò avrebbe permesso "di completare, nei pochi mesi intercorrenti tra fine giugno 2023 e fine febbraio 2024 ben 143 autobus".
AT. non avrebbe tenuto conto che le circostanze contestate si sarebbero tutte verificate "sotto la vigenza del precedente modello organizzativo societario".
III - Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 1 e 98, commi 3 e 6, del d.lgs. n. 36 del 2023 sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e di adeguatezza; erronea valutazione dei fatti; omessa valutazione; illogicità .
AT. non avrebbe considerato che la sentenza n. 1485 del 23 ottobre 2023, con cui questo Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso proposto da II. avverso la revoca dell'aggiudicazione disposta in ragione delle risoluzioni degli appalti conclusi con SU. No. s.p.a. e il Comune di Palermo, sarebbe stata assunta prima dell'ordinanza cautelare del 27 novembre 2023 del Tribunale di Palermo e in relazione ad un appalto PNRR per il quale il profilo della tempestività dell'adempimento rivestiva un rilievo del tutto particolare.
IV - Violazione e falsa applicazione dei princì pi in materia di cause di esclusione non automatiche. Eccesso di potere per difetto di motivazione; irragionevolezza; pretestuosità della motivazione; ingiustizia manifesta; contraddittorietà .
In violazione del principio di tassatività dei mezzi di prova del grave illecito professionale, AT. avrebbe fondato la propria valutazione circa l'inaffidabilità della ricorrente anche sulle risultanze di una banca dati privata che valuterebbe solo parametri puramente finanziari. Sarebbe del tutto contraddittorio ed illogico dare rilievo alle risultanze di una banca dati privata anziché alle pronunce del Tribunale di Palermo e dell'ANAC.
2. AT. si è costituita in giudizio contestando nel merito il ricorso ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle censure proposte in quanto fondate su circostanze e documenti non rappresentati e quindi non valutati al momento dell'adozione del provvedimento impugnato. AT. ha altresì rimarcato che nella fattispecie si tratta di un sistema di qualificazione aperto e che la ricorrente potrà in ogni momento presentare una nuova domanda, illustrando tali elementi sopravvenuti e le eventuali ulteriori misure di self cleaning assunte.
3. In vista dell'esame della domanda cautelare, la ricorrente ha depositato una memoria per controdedurre alle difese di AT..
4. Alla camera di consiglio del 17 aprile 2024, avvertite le parti dell'eventuale definizione della causa con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Infondato è il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato in quanto AT. avrebbe dovuto tener conto:
- delle ragioni di forza maggiore dei ritardi nelle consegne degli autobus, accertate in sede cautelare dal Tribunale Palermo;
- della natura consensuale delle risoluzioni contrattuali contestate;
- dell'archiviazione dell'ANAC in relazione alla risoluzione dell'appalto concluso con GT. To. s.p.a.;
- della tassatività dei mezzi prova idonei a dimostrare il grave illecito professionale;
- delle forniture successivamente effettuate.
5.1. Come eccepito da AT., la validità dei provvedimenti impugnati deve essere valutata in relazione al momento della sua adozione. Pertanto in applicazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a. nel presente giudizio non possono essere considerate le circostanze che non sono state previamente valutate dalla stazione appaltante in quanto sopravvenute o alla stessa non rappresentante nell'ambito del procedimento amministrativo.
Stante la natura aperta del sistema di qualificazione, tali nuove circostanze potranno invece essere sottoposte alla stazione appaltante attraverso la presentazione - in ogni momento - di una nuova istanza di iscrizione.
5.2. Fermo quanto sopra, il provvedimento impugnato risulta essere stato assunto sulla base di una adeguata motivazione ed istruttoria, alla luce di una valutazione complessiva - non atomistica -delle circostanze contestate, dalle quali emerge che la ricorrente ha in più occasioni consegnato gli autobus oggetto dell'appalto con ritardi significativi.
La stessa ricorrente peraltro conferma di avere avuto rilevanti problemi con alcuni "fornitori strategici" per la fornitura di "componentistica/semilavorati elettronici ed elettrici", indispensabili per la consegna degli autobus.
Le problematiche di forza maggiore evidenziate dalla ricorrente sono notorie e sono state altresì accertate sulla base di una valutazione sommaria - rebus sic stantibus - in via cautelare dal Tribunale di Palermo, tuttavia AT. ha dato atto che altri fornitori le hanno sostanzialmente superate, mentre allo stato le difficoltà di organizzazione della produzione di II. risultano persistere, come documentato dalla recente (ottobre 2023) risoluzione dell'appalto concluso con il Comune di Caltanissetta.
D'altra parte, le disposizioni del codice devono essere interpretate e applicate in base al principio prioritario del risultato, di cui all'art. 1 del Codice, secondo cui l'attività dell'Amministrazione deve essere orientata al perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo.
In questo senso l'operatore economico che, come la ricorrente, in precedenti affidamenti ha dimostrato di non essere in grado di garantire la tempestiva esecuzione del contratto deve poter essere escluso dalla procedura.
Inoltre la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti la valutazione in ordine alla affidabilità dei concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1804) e rispetto a tale valutazione, il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto al rilievo di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, erroneità e irragionevolezza. In particolare "il giudice non è chiamato, dunque, a stabilire se l'operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende, bensì a valutare se la condotta dell'operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale, la cui valutazione ai fini dell'esclusione dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante" (Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10483).
5.2. Invero l'art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 ha tipizzato sia le ipotesi di grave illecito professionale, sia i mezzi di prova idonei a dimostrarne la sussistenza.
Tuttavia in relazione alla fattispecie di cui al comma 3, lett. c) - la "condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale" - il comma 6 del medesimo art. 98 indica come mezzi di prova idonei "l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili", ossia un insieme di strumenti probatori "integrabile" sulla base del prudente apprezzamento delle stazioni appaltanti.
E in questo senso la considerazione di AT., secondo cui la conclusione di plurime risoluzioni consensuali, con il pagamento di somme di denaro a carico di II. - dopo la contestazione di un grave inadempimento e di un incontestato significativo ritardo nell'esecuzione del contratto - possa ritenersi comparabile a risoluzioni per inadempimento, non presenta macro vizi logici.
Sul punto è stato già evidenziato che: "Il mutuo dissenso costituisce non un'contro-negoziò ma una forma di risoluzione contrattuale basata su una scelta di autonomia negoziale delle parti. La fattispecie in esame si caratterizza per il fatto che le parti possono decidere di caducare il vincolo contrattuale per qualunque ragione. Nell'ambito applicativo della disposizione può, pertanto, rientrare, tra l'altro, sia la libera volontà di non proseguire la fase esecutiva del rapporto negoziale sia la sussistenza di una causa di inadempimento del contratto. Nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra, pertanto, anche una precedente risoluzione consensuale intervenuta con altra stazione appaltante in fase di esecuzione di una procedura di gara quante volte la stessa sia dipesa da una condotta astrattamente idonea a fare dubitare dell'integrità ed affidabilità dell'operatore economico in vista dell'affidamento dell'appalto. Occorre aderire a una lettura sostanzialista delle cause di esclusione, che non sia circoscritta al mero nomen iuris. Lo scioglimento dal contratto è certo frutto di un accordo - e non invece di un provvedimento unilaterale dell'amministrazione - ma potrebbe essere pur sempre dovuto ad un precedente inadempimento dell'appaltatore; tale inadempimento costituisce pregressa vicenda professionale della quale la stazione appaltante deve essere edotta poiché suscettibile di far dubitare dell'affidabilità ed integrità del concorrente (Cons. Stato, sez. V, n. 4708 del 2022). Come già precisato in giurisprudenza in relazione all'obbligo dichiarativo di precedente provvedimento di esclusione da altra procedura di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2021, n. 6407), viene comunque in luce il fatto storico in sé, con le sue connotazioni specifiche per le quali si è giunti alla risoluzione consensuale in fase di esecuzione, mentre non può essere riconosciuto un rilievo esclusivo alla tipologia di atto negoziale o provvedimento amministrativo che ne sia seguito (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8211, in particolare par. 7.3); ciò proprio in ragione della necessità che ogni episodio professionale critico del concorrente sia autonomamente apprezzato da ciascuna stazione appaltante. La garanzia per i concorrenti, al fine di evitare che il rilievo sostanzialista dell'inadempimento al di là della qualificazione della risoluzione o scioglimento del precedente contratto, trasmodi in arbitrio dell'amministrazione aggiudicatrice, risiede nell'obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante, che è formalmente rispettato se l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario sia in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale (così, Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668; sez. V, n. 2922 del 2021)" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022, n. 7709).
In definitiva, nella fattispecie in esame per quanto consensuali, le risoluzioni richiamate nel provvedimento impugnato hanno alla base il fatto storico del grave ritardo nell'esecuzione del contratto da parte della ricorrente, la quale ha dovuto sostenere anche un esborso di denaro e possono quindi ritenersi sul piano delle conseguenze comparabili a delle risoluzioni per inadempimento.
5.3. Per le ragioni sopra evidenziate, nessun rilievo decisivo può essere attribuito alla delibera con cui l'ANAC ha disposto l'archiviazione della segnalazione ai sensi dell'art. 231, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 per l'appalto concluso con GT. To. s.p.a., in quanto si tratterebbe di risoluzione consensuale.
Nella fattispecie la stazione appaltante ha considerato l'affidabilità della ricorrente alla luce di una valutazione complessiva di una pluralità di elementi.
6. Infondato è il secondo motivo con cui la ricorrente sostiene che AT., in violazione dell'art. 98, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione alle misure di rinnovazione organizzativa assunte da II..
6.1. Infatti nel verbale impugnato, AT. ha dato atto di aver considerato "le azioni di riorganizzazione interna recentemente attuate, nell'ottica di una rinnovata gestione della società anche sul versante organizzativo", evidenziate da II., e ha sottolineato che tuttavia la recente risoluzione (ottobre del 2023) dell'appalto - per una fornitura molto ristretta - con il Comune di Caltanissetta "induce a ritenere che sussista un problema di organizzazione della produzione che appare persistere".
In definitiva le problematiche legate ai ritardi nelle consegne risultano ancora attuali e riguardano non tanto i profili gestionali della società, quanto i profili organizzativi della produzione.
Come evidenziato da AT. nella memoria, se le problematiche della ricorrente derivano dai ritardi delle forniture da parte di alcuni "fornitori strategici", le misure di self cleaning avrebbero dovuto riguardare tali specifici profili di "organizzazione della produzione" - come ad esempio l'indicazione di ulteriori e diversificate catene di approvvigionamento della componentistica - non solo profili gestionali, con la rinnovazione degli organi sociali.
7. Infondato è il terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta che AT. ha tenuto conto anche della sentenza n. 1485 del 23 ottobre 2023 di questo stesso Tribunale amministrativo.
7.1. Per quanto si trattasse di un appalto PNRR, in cui di regola il profilo della tempestività dell'esecuzione riveste particolare rilievo, il richiamo a tale sentenza risulta del tutto pertinente.
La tempestività dell'esecuzione della prestazione costituisce obiettivo prioritario di ogni procedura di affidamento e non par dubbio che tale sentenza rappresenti un precedente di cui la stazione appaltante poteva tener conto.
Inoltre nell'ambito del verbale impugnato, la sentenza in questione viene citata alla fine del verbale a mera conferma della correttezza della valutazione già compiuta.
8. Per le medesime ragioni è infondato il quarto motivo con cui la ricorrente lamenta che AT., in violazione del principio di tassatività dei mezzi di prova dei gravi illeciti professionali, avrebbe fondato la propria valutazione circa l'inaffidabilità della ricorrente anche sulle risultanze di una banca dati privata che valuterebbe solo parametri puramente finanziari.
8.1. Nel verbale viene dato espressamente atto che la visura Cerved "mostra e supporta ancor di più la valutazione della Scrivente circa le difficoltà e la crisi del Fornitore".
Si tratta in definitiva di un ulteriore elemento di conferma della valutazione compiuta, come tale sempre acquisibile nell'ambito dell'istruttoria procedimentale.
9. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Ferma in ogni caso, come riconosciuto dalla stessa AT., la facoltà della ricorrente di presentare una nuova istanza di iscrizione al sistema di qualificazione con l'allegazione delle circostanze sopravenute e con l'eventuale indicazione di ulteriori misure di self cleaning riguardanti i profili organizzativi della produzione e in particolare l'approvvigionamento della "componentistica/semilavorati elettronici ed elettrici".
10. In ragione della peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi - Presidente
Filippo Dallari - Referendario, Estensore
Alberto Ramon - Referendario
11-06-2024 07:28
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