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Sentenza

Nel nostro ordinamento, a garanzia della sfera giuridico-patrimoniale dei consoc...
Nel nostro ordinamento, a garanzia della sfera giuridico-patrimoniale dei consociati, vigono il principio di legalità ed il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi. Per tale ragione, le fattispecie nelle quali la legge ammette che un atto amministrativo possa avere contenuto atipico sono da ritenersi eccezionali e, per tali motivi, di stretta interpretazione
Il sindaco che impone, con un’ordinanza, la presenza del crocifisso negli uffici pubblici, va oltre il suo potere. Nel nostro ordinamento, infatti, a garanzia della sfera giuridico-patrimoniale dei consociati, valgono i principi di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi.

Per questo, i casi nei quali la legge ammette che un primo cittadino possa emanare un atto amministrativo atipico sono eccezionali.

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato, ha chiuso, dopo 14 anni, il caso aperto dall’Unione Atei e agnostici razionalistici (Uaar), contro l’ordinanza del sindaco del Comune di Mandas, a sud della Sardegna, che imponeva, pena una multa da 500 euro, di esporre il crocifisso negli uffici pubblici. Un provvedimento, giustificato con l’urgenza di «preservare le attuali tradizioni ovvero mantenere negli edifici pubblici di questo comune la presenza del crocifisso quale simbolo fondamentale dei valori civili e culturali del nostro paese». Il Consiglio di stato precisa però che le urgenze , sulle quali il sindaco ha margine di manovra per adottare atti “straordinari” sono altre. E vanno dalle emergenze sanitarie, alla necessità di intervenire per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, fino all’eliminazione di seri pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Ed è chiaro che la motivazione fornita dal primo cittadino per l’adozione dell’atto non rientra - spiegano i giudici amministrativi - neppure indirettamente, nei presupposti che avrebbero legittimato l’esercizio del potere “speciale”.

Il Cds ribalta dunque la decisione del Tar che aveva respinto il ricorso dell’Uaar, muovendosi sul solco della sentenza della Cedu del 2011. Allora la Grande Chambre di Strasburgo aveva escluso la condanna dell’Italia per la presenza del crocifisso nelle scuole chiarendo che ogni Stato membro ha un margine di apprezzamento sul luogo dell’ esposizione. Ed ha escluso che il Crocifisso rappresenti un elemento di indottrinamento, incompatibile con la libera espressione del pensiero.

Il Consiglio di Stato, fa invece riferimento alla sentenza delle Sezioni unite della Cassazione del 2021, secondo la quale la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula, con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi.

Il Consiglio di Stato considera tuttavia che l’ordinanza impugnata è stata revocata dopo soli pochi mesi dalla sua emanazione «dunque ha avuto un modesto impatto nella comunità locale». Il che giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Avv. Antonino Sugamele

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