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Sentenza

La sentenza n. 36 della Consulta apre i servizi di NCC perché «un divieto assolu...
La sentenza n. 36 della Consulta apre i servizi di NCC perché «un divieto assoluto di fornire servizi innovativi configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore».
È legittimo il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale?»

Da questo dubbio nato dall'esame dell'art. 1 l. reg. Calabria n. 16 del 2023, la Consulta ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. n. 3, 41 commi 1 e 2, 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 10-bis, comma 6, d. l. n. 135 del 2018 che prescrive il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per i servizi NCC.

Mediante l'ordinanza n. 35 depositata il 7 marzo, si è precisato che il divieto imposto dal comma 6 dell'art. 10-bis del d. l. n. 135 del 2018 di rilasciare nuove autorizzazioni per i servizi di NCC è stato protratto per un tempo «del tutto ingiustificato», dovendo escludersi che «sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica».

Sempre sul punto, la Consulta con la sentenza n. 36, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 2, comma 4 della legge regionale Calabria n. 37 del 7 agosto 2023.

In particolare, il Governo contestava l'estensione, prevista dalla legge regionale, della facoltà di fornire servizi innovativi agli NCC, in contrasto con la normativa statale che limita tale facoltà ai titolari di licenze per il servizio di taxi.

La Corte ha chiarito che la legge regionale impugnata si riferisce esclusivamente al servizio di taxi e che non emergerebbe, dal sistema normativo, «radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi» per coloro che svolgono il servizio di NCC.

La Corte ha ribadito che le restrizioni alla libertà economica garantita dalla Costituzione devono essere proporzionate e finalizzate alla tutela di specifici interessi pubblici. Un divieto totale di fornire servizi innovativi equivarrebbe, invece, a favorire in modo protezionistico una particolare categoria di imprese, danneggiando non solo la libertà di iniziativa economica, che si esprime nella ricerca continua di innovazioni, ma anche il benessere dei consumatori.
Avv. Antonino Sugamele

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