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Sentenza

La riforma del codice della strada entra nella raccolta delle leggi e sarà in vi...
La riforma del codice della strada entra nella raccolta delle leggi e sarà in vigore dal 14 dicembre prossimo.
E’ stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 280 del 29 novembre scorso la legge 25 novembre 2024 n. 177, che reca «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Ebbene, il 20 novembre scorso il Ddl n. 1086 aveva avuto il via libera definitivo da parte del Senato (con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto), dopo l’approvazione della Camera. Livelli troppo elevati di incidentalità hanno spinto all’ennesima modifica del codice della strada. La motivazione è contenuta appunto nella Relazione al Ddl n. 1086: il 39,7% dei sinistri avviene per “distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata”; mentre lo “stato di ebbrezza o di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti” producono rispettivamente il 9,7% e il 3,2% dei sinistri.

La legge n. 177/2024 interviene direttamente su alcune norme del Codice della strada, inasprendo le misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol (prevedendo anche l’installazione dell’alcolock) e di stupefacenti (il reato scatta a prescindere dalla verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze). La legge n. 177/2024 dunque modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada, configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata per chi si mette alla guida senza essere lucido, novellando anche gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale (rispettivamente: omicidio stradale e lesioni stradali).

Viene introdotta la sospensione breve della patente a seguito di una serie di infrazioni gravi (come la guida contromano) e in relazione al ’patrimonio’ dei punti ancora disponibili. Nel nuovo regime sotto i 20 punti non vi è più soltanto l’ulteriore decurtazione del punteggio ma viene irrogata anche la sanzione della c.d. sospensione breve della patente. Vengono poi inasprite le sanzioni, con il prolungamento del periodo di sospensione della patente, nei confronti dell’utilizzo alla guida di smartphone o altri dispositivi.

La riforma interessa poi la “formazione” dei guidatori, la gradualità dell’abilitazione alla guida delle vetture e delle cilindrate maggiori e l’accertamento delle violazioni con strumenti da remoto (“varchi ZTL” e autovelox). Si interviene anche sui veicoli di micro-mobilità elettrica; sulla circolazione delle biciclette; sulla sosta in città. A chiusura del provvedimento, un’ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia, unita all’autorizzazione a emanare successivamente regolamenti di delegificazione.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Telefonini al volante - La sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. Viene inserita anche la sospensione automatica di una settimana se si viene sorpresi col telefono al volante e sulla patenti si hanno almeno 10 punti. Se i punti sono più bassi la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. I tempi di sospensione, poi, raddoppiano se l’uso del telefonino causa un incidente o manda fuori strada un altro veicolo.

Guida in stato di ebbrezza - Tolleranza zero: se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Cosa si può bere in pratica? Dipende dal peso, dall’altezza e se si è a stomaco pieno: in genere si è sicuri con un bicchiere di vino o una lattina di birra o un bicchierino di superalcolico. Per i neo patentati le norme già in vigore prevedono un tasso alcolico zero per tre anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Tra le sanzioni c’è anche l’obbligo di installare sulla macchina l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Guida sotto stupefacenti - Tolleranza zero per chi fa uso di stupefacenti. Chi viene trovato alla guida drogato non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni.

Eccesso di velocità - Sanzione da 173 a 694 euro a chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione è innalzata fra 220 e 880 euro con sospensione della patente da quindici a trenta giorni. –

Abbandono di animali - Revoca o sospensione della patente da sei mesi ad un anno per chi abbandona gli animali in strada. Inoltre si rischiano fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti.

Bici e monopattini - Più tutele per i ciclisti: oltre all’aumento delle piste ciclabili scatta l’obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta. Per i monopattini scatta l’obbligo di targa, casco e assicurazione. Il ddl impone il divieto di circolazione contromano e circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.

Autovelox - Nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente si paga una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo.

Supercar - Salirà da uno a tre anni il divieto di guida delle auto “potenti” per i neopatentati (ma solo per coloro che prendono la patente dopo l’ok alla legge). Non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW. Ma il limite di potenza si è un po’ ammorbidito. L’attuale Codice prevede il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture.




LEGGE 25 novembre 2024, n. 177 

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al  Governo  per
la revisione del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285. (24G00199) 

(GU n.280 del 29-11-2024)
 

 Vigente al: 14-12-2024  

 

Titolo I
Degli illeciti, delle sanzioni, della formazione e del rafforzamento del controllo
Capo I
Della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche al codice della strada e al codice  penale  in  materia  di
  guida  in  stato  di  ebbrezza  o  dopo   aver   assunto   sostanze
  stupefacenti 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  186,  dopo  il  comma  9-bis  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati  di
cui al comma 2, lettere b) e c), e' sempre disposto che sulla patente
rilasciata in Italia siano apposti  i  codici  unionali  "LIMITAZIONE
DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo  di  tipo
alcolock conformemente alla norma EN 50436", di  cui  all'allegato  I
alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente,  salva
maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui  all'articolo
119 in occasione della conferma  di  validita',  per  un  periodo  di
almeno due anni nei casi previsti dal  comma  2,  lettera  b),  e  di
almeno tre anni per quelli  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  del
presente articolo, decorrenti dalla restituzione della  patente  dopo
la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati  di  cui  al
comma 2, lettere  b)  o  c),  il  prefetto  dispone  l'obbligo  della
revisione della patente di guida, ai sensi  dell'articolo  128,  allo
scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione  di
cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano,  in
ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis,  comma  4,  secondo
periodo. 
      9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere  a),  b)  e
c), sono aumentate di un terzo nei confronti del  conducente  che  si
trovi nelle condizioni di cui  al  comma  9-ter.  Ferme  restando  le
sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le  sanzioni  di
cui al comma 2, lettere a), b)  e  c),  del  presente  articolo  sono
raddoppiate  nel  caso  in  cui  il  dispositivo  di  blocco  di  cui
all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso  ovvero
siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»; 
    b) all'articolo 187: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:   «in   stato   di   alterazione
psico-fisica» sono soppresse; 
      2)  al  comma  1-bis,  le  parole:  «in  stato  di  alterazione
psico-fisica» sono soppresse; 
      3) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti di  cui  ai  commi
2-bis e 3»; 
      4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
        «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito
positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di
ritenere che il conducente  del  veicolo  si  trovi  sotto  l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto
della riservatezza personale e  senza  pregiudizio  per  l'integrita'
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici
analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo  le
direttive fornite congiuntamente dal  Ministero  dell'interno  e  dal
Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici  sui  campioni
di fluido del  cavo  orale  prelevati  sono  compiuti  da  laboratori
certificati, in conformita' ai metodi applicati per gli  accertamenti
tossicologici  forensi.  Le  disposizioni  del  presente   comma   si
applicano  anche  in  caso  di  incidente,  compatibilmente  con   le
attivita' di rilevamento e di soccorso»; 
      5) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare
il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze  di
polizia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non  sia  possibile
effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»; 
      6) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
        «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di  cui  ai  commi
2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti
di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di  polizia
stradale possono disporre il  ritiro  della  patente  di  guida  fino
all'esito  degli  accertamenti  e,  comunque,  per  un  periodo   non
superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al  conducente  di
continuare a condurre il  veicolo.  Il  veicolo,  qualora  non  possa
essere  guidato  da  altra  persona  idonea  presente  o  prontamente
reperibile,   e'   fatto   trasportare   fino   al   luogo   indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa  e  lasciato  in
consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il  recupero  e  il
trasporto sono interamente  a  carico  del  conducente  sottoposto  a
controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216  in  quanto
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o  il
comando da cui dipende l'organo accertatore»; 
      7) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
        «5-ter.  Qualora  non  sia  possibile  per  qualsiasi  motivo
procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4  e  5  e  gli
accertamenti di cui al comma  2  abbiano  dato  esito  positivo,  gli
organi  di  polizia  stradale  possono  impedire  immediatamente   al
conducente di continuare a condurre il veicolo. Il  veicolo,  qualora
non  possa  essere  guidato  da  altra  persona  idonea  presente   o
prontamente reperibile, e' fatto trasportare fino al  luogo  indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa  e  lasciato  in
consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il  recupero  e  il
trasporto sono interamente  a  carico  del  conducente  sottoposto  a
controllo.  Il  prefetto,  sulla  base  dell'esito   positivo   degli
accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso  che
il conducente titolare di  patente  di  guida  positivo  ai  predetti
accertamenti qualitativi si sottoponga  alla  visita  medica  di  cui
all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di  sessanta
giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma  2.  In
deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in  cui
l'accertamento  di   cui   all'articolo   119,   comma   4,   attesti
l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca
della patente ai sensi  dell'articolo  130.  L'interessato  non  puo'
conseguire una nuova patente di guida prima di  tre  anni  decorrenti
dalla data di adozione del provvedimento di revoca»; 
      8) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Il prefetto, sulla  base  dell'esito  degli  accertamenti
analitici  di  cui  al  comma  2-bis  ovvero   della   certificazione
rilasciata dalle strutture sanitarie di  cui  ai  commi  3,  4  e  5,
dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente  di  guida
che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti  o  psicotrope
si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo  119,  comma  4,
che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone,  in  via
cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame  di
revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalita'  indicati
dal regolamento. Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  128,
comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5,  nel
caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4,  attesti
l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca
della patente ai sensi  dell'articolo  130.  L'interessato  non  puo'
conseguire una nuova patente di guida prima di  tre  anni  decorrenti
dalla data del provvedimento di revoca»; 
      9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
        «6-bis.  Il  conducente  minore  degli  anni   ventuno,   nei
confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e
8, se non ne sia gia' titolare al momento del  fatto  di  reato,  non
puo' conseguire una patente di  guida,  neanche  per  conversione  di
patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136,  prima  del
compimento del ventiquattresimo anno di  eta'.  Qualora,  al  momento
della commissione dei reati di cui  ai  commi  1  e  8  del  presente
articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai
sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione  e
alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano
anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida  e  l'interessato
non puo' conseguire una nuova autorizzazione a  esercitarsi  fino  al
compimento del ventiquattresimo anno di eta'. 
        6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando
i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita  di
patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della  patente
ai sensi dell'articolo 223 si  applica  il  divieto  di  conseguirla,
anche  per  conversione  di  patente  rilasciata  all'estero  di  cui
all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni.  Per  i  medesimi
reati di cui al primo periodo, commessi  da  persona  non  munita  di
patente di guida, quando ai sensi  delle  disposizioni  del  presente
articolo  dovrebbero  essere  disposte  le  sanzioni   amministrative
accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di
essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto  di  conseguire
la patente,  rispettivamente,  per  un  periodo  corrispondente  alla
durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento
dei predetti reati. 
        6-quater. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  126,
nei casi in cui sia stata disposta la  visita  medica  ai  sensi  dei
commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto
idoneo alla guida, la durata della validita' della patente  non  puo'
essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della
validita' della patente non puo' eccedere tre anni e cinque anni alle
conferme successive»; 
      10) al comma 8, le parole: «si sottoponga a  visita  medica  ai
sensi  dell'articolo  119»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e  dispone,  in
ogni caso, la sospensione  della  patente,  in  via  cautelare,  fino
all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire  nel  termine  e
con le modalita' indicate dal regolamento»; 
      11) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Guida  dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti». 
  2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 589-bis,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle
unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione  psicofisica  conseguente
all'assunzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  in  presenza
delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c),
e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per
colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da  otto  a
dodici anni»; 
    b) all'articolo 590-bis,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle
unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione  psicofisica  conseguente
all'assunzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  in  presenza
delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c),
e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per
colpa a taluno una lesione personale e' punito con la  reclusione  da
tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni  per
le lesioni gravissime». 

                               Art. 2 
 
                        Abbandono di animali 
 
  1. All'articolo 727 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su  strada  o  nelle
relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo»; 
    b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
      «All'accertamento del reato di cui al primo comma  consegue  in
ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso  di  veicoli,  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi a un anno». 
  2. Al primo  comma  dell'articolo  589-bis  del  codice  penale  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica  a
colui che abbandona animali domestici  su  strada  o  nelle  relative
pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale  che
cagiona la morte». 
  3. Al primo  comma  dell'articolo  590-bis  del  codice  penale  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si  applicano
a colui che abbandona animali domestici su strada  o  nelle  relative
pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale  che
cagiona le lesioni personali». 

                               Art. 3 
 
            Modifiche al codice della strada concernenti 
                   l'uso del dispositivo alcolock 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  125,  dopo  il  comma  3-bis  sono  inseriti  i
seguenti: 
      «3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia,  recante  i
codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente  alcool"  e
"LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata  alla  guida  di  veicoli
dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN
50436",  di  cui  all'allegato  I  alla  direttiva  2006/126/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  dicembre  2006,  possono
guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore  delle  categorie
internazionali M o N solo se su questi veicoli e' stato installato, a
loro  spese,  ed  e'  funzionante  un   dispositivo   che   impedisca
l'avviamento del motore nel caso  in  cui  il  tasso  alcolemico  del
guidatore sia superiore  a  zero.  Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare  ai  sensi  dell'articolo
75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  sono  determinate  le  caratteristiche   del
dispositivo di blocco, le modalita' di installazione  e  le  officine
che svolgono le attivita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  122,
autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo  deve  essere
munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione
dopo l'installazione. 
      3-quater.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  186,   il
titolare di patente di guida recante i  codici  unionali  relativi  a
"LIMITAZIONE DELL'USO - Codice  68.  Niente  alcool"  e  "LIMITAZIONE
DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di  veicoli  dotati  di  un
dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN  50436",  di
cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 20 dicembre  2006,  che  circola  su  strada  in
condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi  codici  unionali,
e' soggetto alle sanzioni  di  cui  ai  commi  3  e  5  del  presente
articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si  applicano  quando
il titolare di patente italiana sulla  quale  sono  stati  apposti  i
citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale  alla
guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco  di
cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo  alterato,  manomesso,  non
funzionante o dal quale siano  stati  rimossi  i  prescritti  sigilli
apposti al momento dell'installazione». 

Capo II
Della sospensione della patente di guida

                               Art. 4 
 
Modifiche al  codice  della  strada  relative  all'inserimento  della
  sospensione breve della patente  correlata  al  punteggio,  nonche'
  aggravamento delle sanzioni per  condotte  lesive  della  sicurezza
  stradale 
 
  1. All'articolo 218, comma 2, del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole: «Entro il  termine  di  cui  al
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il  termine  di
quindici giorni dal ritiro»; 
    b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti:  «Nei  casi  di
cui all'articolo 218-ter, comma 1, lettera m),  la  patente  ritirata
dall'organo accertatore e' trasmessa alla prefettura del luogo  della
commessa violazione entro cinque giorni dalla  scadenza  del  termine
della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal
medesimo termine di  scadenza  della  sospensione  breve  decorre  il
periodo di durata della sospensione  fissato  dal  prefetto,  che  si
aggiunge a quello previsto dall'articolo 218-ter»; 
    c)  al  decimo  periodo,  le  parole:  «Qualora  l'ordinanza   di
sospensione non sia adottata  nel  termine  di  quindici  giorni,  il
titolare della patente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine  di  quindici
giorni, ovvero di trenta  giorni  nel  caso  in  cui  sia  presentata
istanza per ottenere  il  permesso  di  guidare  di  cui  al  secondo
periodo, il titolare della patente». 
  2. Dopo l'articolo 218-bis del codice di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente: 
    «Art.  218-ter  (Sospensione  della  patente  in   relazione   al
punteggio). - 1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per
i quali e' richiesta la  patente  di  guida,  oltre  all'applicazione
della sanzione amministrativa  pecuniaria,  si  applica  altresi'  la
sanzione accessoria della sospensione della patente di  guida,  nella
misura  determinata  dai  commi   2   e   3,   quando,   al   momento
dell'accertamento delle seguenti violazioni, dall'anagrafe  nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che
il punteggio attribuito alla patente posseduta e' inferiore  a  venti
punti per effetto delle decurtazioni subite: 
      a)  articolo  6,  comma  4,  lettera  b),  per  le   violazioni
concernenti il mancato rispetto dei segnali di  senso  vietato  e  di
divieto di sorpasso; 
      b) articolo 143, comma 11; 
      c) articolo 145, comma 10; 
      d) articolo 146, comma 3; 
      e) articolo 147, comma 5; 
      f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione  dei
commi 2, 3 e 8; 
      g) articolo 149, comma 5; 
      h) articolo 154, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi
1 e 3; 
      i) articolo 171, comma 2; 
      l) articolo 172, commi 10 e 11; 
      m) articolo 173, comma 3-bis; 
      n) articolo 174, commi  6,  7,  terzo  periodo,  e  11,  ultimo
periodo; 
      o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8; 
      p) articolo 186-bis, comma 2; 
      q) articolo 191, comma 4. 
    2. La sospensione breve di cui al comma 1 e' disposta: 
      a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui  al  momento
dell'accertamento il conducente risulti in possesso di  un  punteggio
inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti; 
      b) per un periodo di  quindici  giorni,  nei  casi  in  cui  al
momento dell'accertamento il conducente risulti  in  possesso  di  un
punteggio inferiore a dieci punti. 
    3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle   disposizioni   degli
articoli 222 e  223,  la  durata  della  sospensione  prevista  dalle
lettere a) e b) del comma 2  del  presente  articolo  e'  raddoppiata
quando il conducente abbia provocato un incidente stradale,  compreso
il caso in cui tale evento  consista  nella  fuoriuscita  dalla  sede
stradale senza coinvolgimento di altre persone  o  cose  diverse  dal
conducente e dal suo veicolo. 
    4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  ai
conducenti titolari di patenti rilasciate all'estero  che  commettono
alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato,
considerando,  come  presupposto  ai  fini  dell'applicazione   delle
medesime  disposizioni,  un  punteggio  di   almeno   un   punto   di
penalizzazione nella banca  dati  prevista  dall'articolo  6-ter  del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica
la sospensione breve di cui al comma 2, lettera  a),  se  al  momento
dell'accertamento risulta nei confronti del  medesimo  conducente  un
punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero  quella  di  cui  al
comma 2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti. 
    5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 218, commi 1  e  2,
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo  periodo,  in
quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso  di  guida
ivi indicato, al quale provvede il responsabile  dell'ufficio  o  del
comando da cui dipende l'agente che ha accertato  la  violazione.  In
deroga  alle  disposizioni  del  comma  2   dell'articolo   218,   la
sospensione della patente  prevista  dal  presente  articolo  non  e'
subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione da  parte
del prefetto. La patente ritirata dall'agente od organo di polizia e'
conservata presso l'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore ed
e' restituita all'interessato o a un  suo  delegato  al  termine  del
periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal  giorno
del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente e'  ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205. 
    6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  solo  nei
confronti dei conducenti che sono stati identificati nel  momento  in
cui e' stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della  patente
non  sia  stato  effettuato  per  qualsiasi  causa,  il  periodo   di
sospensione decorre dalla data di contestazione o  notificazione  del
verbale di  accertamento  della  violazione  da  cui  la  sospensione
consegue. 
    7. La  sospensione  e'  annotata  nell'anagrafe  nazionale  degli
abilitati  alla  guida  di  cui  agli  articoli  225  e  226  a  cura
dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente che  ha  accertato  la
violazione. 
    8.  Chiunque  circola  abusivamente   durante   il   periodo   di
sospensione della validita'  della  patente  prevista  dai  commi  2,
lettere a) e b), e 3 del presente articolo e' punito con le  sanzioni
di cui  al  comma  6  dell'articolo  218.  Le  medesime  sanzioni  si
applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente  articolo,  nei
confronti di  chiunque,  durante  il  periodo  di  sospensione  della
validita'  della  patente,  circola  abusivamente   avvalendosi   del
permesso di guida di cui all'articolo 218, comma 2, in violazione dei
limiti previsti dal permesso stesso. 
    9. Quando una delle violazioni di cui al comma 1 e' commessa piu'
volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le  disposizioni
del presente articolo si applicano solo se la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente non e' gia'  prevista  per
le violazioni indicate nello stesso comma 1». 
  3. Al codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 142, comma 8, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Se la violazione e' commessa all'interno del centro abitato
e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici a trenta giorni»; 
    b) all'articolo 173, comma 3-bis: 
      1) al primo periodo, le parole: «da euro 165 a euro  660»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.000 e alla  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a due mesi»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Qualora  lo
stesso soggetto  compia  un'ulteriore  violazione  nel  corso  di  un
biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  euro  350  a  euro  1.400  e  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di  guida  da  uno  a  tre
mesi»; 
    c) alla tabella dei punteggi prevista  all'articolo  126-bis,  il
capoverso «Art. 173» e' sostituito dal  seguente:  «Art.  173,  comma
3-8; Comma 3-bis, primo periodo - 5; Comma 3-bis,  secondo  periodo -
10». 

Capo III
Della formazione, dei titoli abilitativi e dei relativi requisiti e del rafforzamento del controllo

                               Art. 5 
 
          Promozione dell'attivita' formativa nelle scuole 
 
  1. All'articolo 230 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis  e'  aggiunto
il seguente: 
    «2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di  educazione
stradale organizzati  dalle  istituzioni  scolastiche  secondarie  di
secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione,  all'atto
del rilascio della  patente,  del  credito  di  due  punti  ai  sensi
dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui  all'articolo
115,  comma  1,  lettere  b)  e  c).   Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del merito,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e con  il  Ministro  dell'interno,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, sono  individuati  i  soggetti  erogatori  dei
corsi di cui al  primo  periodo  tra  gli  enti  pubblici  e  privati
competenti in materia di sicurezza stradale,  compresi  gli  enti  di
formazione professionale e le autoscuole di cui all'articolo  123,  e
sono definite le modalita' per lo svolgimento dei  medesimi  corsi  e
per la relativa certificazione». 

                               Art. 6 
 
Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese  di
  consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 
 
  1. E' istituito, presso la Direzione generale per la motorizzazione
del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche
per le imprese che erogano prestazioni  professionali  di  consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto ai  sensi  della  legge  8
agosto 1991, n. 264. 
  2. L'iscrizione dell'impresa nel registro delle agenzie telematiche
e' soggetta a conferma di  validita'  ogni  due  anni  e  costituisce
condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai
sistemi informativi automatizzati della  Direzione  generale  per  la
motorizzazione. 
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definiti la  modalita'  e  i  termini  per
l'iscrizione  nel  registro  delle  agenzie  telematiche  nonche'   i
programmi dei corsi di formazione che il titolare  dell'impresa  deve
dimostrare di aver frequentato in sede di richiesta della conferma di
validita' dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono  determinati  i
casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione. 
  4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati  dalle
associazioni   di    categoria    accreditate    come    maggiormente
rappresentative delle imprese che erogano  prestazioni  professionali
di consulenza per la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto  o  dai
soggetti accreditati dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  5. All'istituzione e  alla  gestione  del  registro  delle  agenzie
telematiche di cui al comma 1  si  provvede  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

                               Art. 7 
 
                   Limitazioni per i neopatentati 
 
  1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo, il secondo e
il terzo periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Ai  titolari  di
patente di guida di categoria B, per i primi tre anni  dal  rilascio,
non  e'  consentita  la  guida  di  autoveicoli  aventi  una  potenza
specifica, riferita alla tara, superiore  a  75  kW/t.  Nel  caso  di
veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di
cui al primo  periodo,  si  applica  l'ulteriore  limite  di  potenza
massima pari a 105 kW». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  ai  titolari  di
patenti di guida conseguite a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 

                               Art. 8 
 
                         Titoli abilitativi 
                      ed esercitazioni di guida 
 
  1. All'articolo 120, comma 3, del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «In ogni caso,  ai  fini  del  conseguimento  della
nuova  patente  di  guida,  non  devono  sussistere   le   situazioni
preclusive di cui al comma 1». 
  2. All'articolo 122 del codice di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  le  parole:  «L'autorizzazione»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  comma  5-bis,
l'autorizzazione»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi  2  e  3,  gli
aspiranti autorizzati a esercitarsi  per  conseguire  le  patenti  di
categoria AM, A1, A2 e  A  non  possono  in  alcun  caso  trasportare
passeggeri»; 
    c) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
      «5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida  di
categoria B puo' esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2  solo
dopo  aver  effettuato  esercitazioni  in  autostrada  o  su   strade
extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni
di  guida  nelle  condizioni  di  cui  al  comma   2,   il   titolare
dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve avere  con  se'  anche  la
certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento
degli obblighi di cui al primo periodo del presente  comma.  Chiunque
guida senza tale certificazione e' soggetto alle sanzioni di  cui  al
comma 7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  sono  stabiliti  il  numero  minimo  delle   ore   di
esercitazione che l'aspirante al conseguimento della patente di guida
della categoria B e' tenuto a  effettuare  presso  un'autoscuola  con
istruttore abilitato e autorizzato, il numero  di  quelle  necessarie
per le esercitazioni di cui al comma 2 nonche'  la  disciplina  e  le
modalita' di svolgimento delle medesime esercitazioni; 
    d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. Chiunque viola  le  disposizioni  del  comma  3-bis  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero». 

                               Art. 9 
 
                Disposizioni concernenti i conducenti 
             di veicoli adibiti al trasporto di persone 
 
  1. All'articolo 18, comma 3, del decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Il limite di eta' e' ridotto a 18 anni per  guidare,  nel  territorio
dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per
i servizi con la  percorrenza  ivi  indicata,  a  condizione  che  il
conducente sia titolare di carta  di  qualificazione  del  conducente
conseguita a seguito della frequenza di un  corso  di  qualificazione
iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata  di
280 ore e del superamento del relativo esame»; 
    b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Il limite di eta' e' ridotto a 18 anni per  guidare,  nel  territorio
dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera,  a
condizione che il conducente sia titolare di carta di  qualificazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di  un  corso  di
qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19,  comma  2,
della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»; 
    c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Il limite di eta' e' ridotto a 20 anni  per  guidare  nel  territorio
dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente  lettera,  a
condizione che il conducente sia titolare di carta di  qualificazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di  un  corso  di
qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19,  comma  2,
della durata di 280 ore e del superamento del  relativo  esame.  Alle
medesime condizioni, il limite di eta' e' ulteriormente ridotto a  18
anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri». 

                               Art. 10 
 
                    Accertamento delle violazioni 
               con dispositivi di controllo automatico 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, fermo restando l'obbligo  delle  verifiche  periodiche  di
funzionalita'  e  di  taratura  per  i   dispositivi   con   funzione
metrologica»; 
    b) all'articolo 142, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
      «6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalita'  di  cui  ai
commi 6 e 6-bis, di piu' violazioni dei commi 7, 8,  9  o  9-bis  del
presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in  tratti  stradali
ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo
non superiore a un'ora, si applicano, se piu' favorevoli, le sanzioni
amministrative previste per la violazione piu' grave aumentate di  un
terzo. Il periodo di tempo  di  cui  al  primo  periodo  decorre  dal
momento in cui e' stata commessa la violazione accertata  per  prima.
Si osservano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo
198-bis»; 
    c) all'articolo 193: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche
quando  il  veicolo  e',  a   qualsiasi   titolo,   nella   legittima
disponibilita' di altra persona fisica o giuridica,  il  proprietario
ha l'onere di verificare che il  veicolo  stesso  non  sia  posto  in
circolazione  senza  la  copertura  assicurativa  di  cui  al   primo
periodo»; 
      2) al comma 4-ter, dopo le  parole:  «con  quelli  provenienti»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «dai   documentatori   automatici   di
infrazioni semaforiche che abbiano  rilevato  la  violazione  di  cui
all'articolo 146, comma 3, nonche'»; 
    d)  all'articolo  198,  comma  1,  dopo   le   parole:   «diverse
disposizioni» sono inserite le seguenti: «, relativamente a un  unico
tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale,»; 
    e) all'articolo 198, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando piu'
violazioni delle medesime disposizioni degli  articoli  6  e  7  sono
accertate,  senza  contestazione  immediata,  nella  stessa  zona   a
traffico limitato, nella  stessa  area  pedonale  urbana  ovvero  sul
medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o  a  uno
stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da  remoto  delle
violazioni, di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per
ciascun giorno di calendario, anche nel caso in  cui  siano  previste
limitazioni del traffico  solo  in  determinate  fasce  orarie  nella
medesima giornata nonche' nel  caso  in  cui  una  fascia  oraria  di
vigenza termini il giorno successivo. 
      2-ter.  Il  controllo  in  uscita  con  i  dispositivi  di  cui
all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g),  nel  caso  di  divieti  e
limitazioni  variabili  nel  tempo,  puo'  essere  attivato  solo  in
condizioni  di  regolare  circolazione   all'interno   degli   ambiti
controllati e in ogni caso deve  essere  disattivato  qualora  eventi
eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza  dei
veicoli all'interno dei predetti  ambiti  a  causa  di  imprevedibili
rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo
di permanenza si applica una tolleranza pari  al  10  per  cento  del
tempo di permanenza consentito»; 
    f) all'articolo 201: 
      1) al comma  1-bis,  la  lettera  g-bis)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
        «g-bis) accertamento delle violazioni di  cui  agli  articoli
10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi  11  e  12,
146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto  di
fermata e  alla  violazione  della  sosta  riservata  nei  soli  casi
previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167,  170,  171,  193,
213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi  o  apparecchiature  di
rilevamento approvate od omologate ai sensi di  appositi  regolamenti
adottati  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con  i  medesimi
regolamenti  sono  definite  le  condizioni  per  l'installazione   e
l'esercizio dei dispositivi di controllo nonche' per  l'accesso  alle
banche  di  dati  necessarie   per   il   loro   funzionamento.   Per
l'accertamento  delle  violazioni,  la   documentazione   fotografica
prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla
circostanza che al momento del rilevamento  un  determinato  veicolo,
munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada»; 
      2) il comma 1-quinquies e' sostituito dal seguente: 
        «1-quinquies.  I  dispositivi   per   l'accertamento   e   il
rilevamento   automatico   delle   violazioni    possono    accertare
contemporaneamente due o piu'  violazioni  tra  quelle  indicate  dal
comma 1-bis, se  approvati  od  omologati  per  l'accertamento  e  il
rilevamento automatico di  ciascuna  delle  violazioni  rilevate.  In
deroga a quanto previsto dal primo  periodo,  le  immagini  acquisite
mediante dispositivi approvati od omologati possono  essere  comunque
utilizzate dai soggetti di cui all'articolo 12,  commi  1  e  2,  per
l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne,  di
altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le  quali  i  dispositivi
medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati  ma  le
cui immagini sono sufficienti  ad  accertare  che  il  veicolo  stava
circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti  dal
presente codice»; 
      3) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: 
        «5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e  1-bis,
la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati  sono
notificati gli estremi della violazione nei termini di cui  al  comma
1, quando le violazioni previste dagli  articoli  175,  commi  2,  7,
lettera a), e 9, e 176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10,  11  e
17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane  principali,
in corrispondenza di imbocchi  di  gallerie,  svincoli,  interruzioni
dello spartitraffico  o  stazioni  di  esazione  del  pedaggio,  sono
accertate dagli organi di polizia  stradale  attraverso  la  semplice
visione delle immagini riprese dagli  impianti  di  videosorveglianza
che  sono  installati  lungo  le  strade  stesse.   In   tali   casi,
l'accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui
la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza,  con
l'acquisizione e conservazione di un filmato  avente  data  e  orario
certificati in modo contestuale  dall'operatore  di  polizia,  oppure
deve risultare dalla visione  delle  registrazioni  effettuate  nelle
ventiquattro ore  precedenti  al  momento  dell'accertamento,  quando
l'orario di effettivo funzionamento e' certificato conforme al  tempo
coordinato  universale  (UTC).  Con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'interno, acquisito il parere del Garante per la  protezione  dei
dati personali, sono  determinate  le  modalita'  di  acquisizione  e
conservazione delle  registrazioni  delle  violazioni  accertate.  Le
violazioni  accertate,  che  prevedono  la  sanzione   amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente  di   guida   di   cui
all'articolo 218, sono segnalate  immediatamente  agli  operatori  di
polizia  eventualmente  presenti  lungo  l'autostrada  o  la   strada
extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione  della
violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non  sia  stata
effettuata,  si  procede  alla  notificazione  degli  estremi   della
violazione  nei  termini  di  cui  al  comma  1.  Ai  dispositivi  di
videosorveglianza previsti dal presente comma  non  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 45». 
  2. All'articolo  31  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2.1. Ai sensi dell'articolo 193 del codice  della  strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'accertamento
della   circolazione   su   strada    di    veicoli    non    coperti
dall'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile   verso   terzi,
l'elenco di cui al comma 2 del presente  articolo  e'  aggiornato  in
modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi  di  assicurazione,
di  proprieta'  di  soggetti  residenti  nel   territorio   comunale,
registrati  nella  banca  dati   della   Direzione   generale   della
motorizzazione, l'accesso alla quale e' disciplinato dal  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1994,
n. 634, siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, del citato codice della strada, di  cui  al  decreto
legislativo n. 285 del 1992». 

                               Art. 11 
 
                    Accertamento delle violazioni 
                  della velocita' nella navigazione 
 
  1. In considerazione dell'esigenza della salvaguardia di Venezia  e
della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti  di
velocita' nelle vie d'acqua di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo
1963, n. 366, possono essere utilizzate, anche per la  determinazione
della velocita'  media  su  tratti  determinati,  apparecchiature  di
rilevamento approvate od omologate dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato. 
  2.  In  via  sperimentale,  nelle  more  della  conclusione   della
procedura  di  approvazione  od  omologazione,  per  un  periodo   di
ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, possono essere utilizzate apparecchiature di rilevamento della
velocita'  di  navigazione,  previa  istanza   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione  tecnica  e
delle  certificazioni  di   enti   riconosciuti   o   di   laboratori
autorizzati, attestanti le prove alle quali le  apparecchiature  sono
state sottoposte, nonche' di ogni altro elemento idoneo a  dimostrare
l'utilita' e l'efficienza delle stesse. 
  3. Al valore della velocita' rilevato mediante  le  apparecchiature
di cui ai commi 1 e 2 si applica una riduzione pari al 10  per  cento
con  un  minimo  di  2  chilometri  orari,  che  comprende  anche  la
tolleranza strumentale. 
  4. Gli organi accertatori possono utilizzare le apparecchiature  di
cui al presente  articolo  anche  senza  la  presenza  o  il  diretto
intervento  degli  agenti  preposti,  purche'   la   violazione   sia
documentata con sistemi fotografici, videografici o analoghi che, nel
rispetto  della  riservatezza  dei  dati  personali,  consentano   di
accertare, anche  successivamente,  i  fatti,  le  circostanze  e  il
responsabile   dell'illecito   amministrativo,   compresi   i    dati
identificativi del mezzo nautico. 
  5. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni
di  cui  al  presente  articolo  e  dell'irrogazione  delle  relative
sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24  novembre  1981,
n. 689. L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi  1  e  2  e'
reso  noto  al  pubblico  esclusivamente  mediante   previsione   nei
provvedimenti che fissano i limiti di velocita'. 

                               Art. 12 
 
                        Campagne di richiamo 
 
  1. Dopo l'articolo 80 del codice della strada, di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente: 
    «Art.  80-bis  (Campagne  di  richiamo  di  sicurezza).  -  1.  I
costruttori dei veicoli, in conformita' agli obblighi derivanti dalla
normativa nazionale e dell'Unione europea,  garantiscono  l'immediata
adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione
alla totalita' dei veicoli di categoria M, N e O  che  hanno  immesso
sul mercato o hanno immatricolato o che sono entrati in  circolazione
nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali sia stata
valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza
delle persone. Le misure correttive devono garantire che  il  veicolo
non  presenti  piu'  tale  rischio;  i  costruttori  devono  altresi'
svolgere una puntuale  e  diligente  attivita'  di  informazione  dei
proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali  risultanti
dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi  5
e seguenti. 
    2. Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di  cui
al comma 1, dopo  ventiquattro  mesi  dall'avvio  della  campagna  di
richiamo per l'adozione di misure correttive,  riscontri  che  ad  un
veicolo non siano stati ancora apportati i necessari  adeguamenti  ha
l'obbligo  di  inserire  i  relativi  dati  nell'elenco   telematico,
istituito presso la Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del
Dipartimento per i trasporti e la  navigazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento. 
    3. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  il  costruttore  che
omette di  adottare  le  misure  correttive,  di  informazione  e  di
inserimento  e  aggiornamento   dei   dati   nell'elenco   telematico
prescritte ai sensi dei commi 1 e 2 e' soggetto, per ciascuna  misura
non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro  10.000
a euro 60.000. 
    4.  Con   provvedimento   della   Direzione   generale   per   la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
accesso all'elenco telematico di  cui  al  comma  2  da  parte  degli
operatori autorizzati e di consultazione da  parte  degli  organi  di
polizia e degli utenti. 
    5.  Chiunque  circola  con  un   veicolo   presente   nell'elenco
telematico  di  cui  al  comma  2   e'   soggetto   alla   disciplina
sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14». 

                               Art. 13 
 
Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in  materia  di
  motorizzazione e il controllo  sulle  officine  concessionarie  del
  servizio di revisione dei veicoli a motore 
 
  1. All'articolo 19 della legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7),  8),
9), 10), 11) e 12) della  tabella  3  allegata  alla  presente  legge
possono essere effettuate, a richiesta degli interessati,  presso  le
sedi da essi predisposte, con spese interamente  a  loro  carico.  Al
personale incaricato delle operazioni di cui al presente  comma,  con
funzione di titolare  dell'attivita',  sono  corrisposti  i  seguenti
importi onnicomprensivi: 
        a) euro 350 lordi per ogni giornata completa  di  operazioni,
comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana; 
        b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta  in
singola seduta antimeridiana o pomeridiana; 
        c) euro 100 a titolo di rimborso forfetario  delle  spese  di
trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attivita',  ivi
compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo  di
trasporto cui il personale sia autorizzato »; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Al personale eventualmente  incaricato  dell'esecuzione
di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attivita',  con
conseguente incremento del numero delle operazioni compiute  in  ogni
giornata completa o singola seduta antimeridiana  o  pomeridiana,  e'
corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1,  lettere
a) e b), nonche' il rimborso delle spese di cui al comma  1,  lettera
c). 
      1-ter. Qualora  le  operazioni  siano  eseguite  in  orario  di
servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attivita', quale
titolare o con funzione di supporto, e'  corrisposta  la  sola  quota
riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta  di  cui  al
comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite  in
orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di  servizio,  al
personale incaricato dell'attivita', quale titolare o con funzione di
supporto, e' corrisposta la quota di cui  al  comma  1,  lettera  c),
riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta, oltre al 50
per cento della quota di competenza di cui ai commi 1, lettera b),  e
1-bis. 
      1-quater.  Gli  oneri  derivanti  dalla   remunerazione   delle
attivita' di cui ai commi 1-bis e  1-ter  sono  posti  interamente  a
carico dei soggetti richiedenti. 
      1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis  e  1-ter
si applicano anche  all'esercizio  delle  attivita'  ispettive  e  di
vigilanza disposte dai competenti  uffici  della  motorizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
      1-sexies.  Gli  oneri  derivanti  dalla   remunerazione   delle
attivita' di cui al comma 1-quinquies sono posti interamente a carico
dei soggetti destinatari delle attivita' ispettive e di vigilanza»; 
    c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati. 
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di  massimizzare
il livello del servizio reso all'utenza, e'  disciplinato  il  numero
delle operazioni che compongono ogni giornata completa od ogni seduta
antimeridiana o pomeridiana. 
  3. All'articolo 80 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma  10  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «10.   Il   Dipartimento   competente   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti  effettua  periodici  controlli  sulle
officine delle imprese di  cui  al  comma  8  e  controlli,  anche  a
campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso  le  medesime.  I
predetti  controlli  sono  effettuati  da  personale   del   medesimo
Dipartimento, abilitato all'esecuzione delle operazioni di  revisione
sui  veicoli  ai  sensi  dell'articolo  81  del  presente  codice   e
remunerato ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quinquies, della  legge
1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al  comma
12 del presente articolo sono altresi'  determinati  gli  importi,  a
carico delle  officine,  che  affluiscono  all'apposito  capitolo  di
pertinenza del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  La
mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione  delle
sanzioni di cui al comma 15». 
  4. Fatto salvo quanto disposto  dall'articolo  80,  comma  10,  del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  come
sostituito dal  comma  3  del  presente  articolo,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli  importi
dovuti dai  soggetti  destinatari  delle  attivita'  ispettive  e  di
vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 1-sexies, della  legge  1°
dicembre 1986, n. 870, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,
e le relative modalita' di versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli
di spesa. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto
dal comma 2. 
  6. Alla tabella III.1 (Art. 242 - Accertamenti tecnici) allegata al
titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione  del  codice
della strada, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, nella colonna: «Accertamenti  consentiti»,  le
parole: «Lettere d), e)», ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Lettere c), d), e)». 

Titolo II
Micromobilità
Capo I
Dei veicoli destinati alla micromobilità elettrica

                               Art. 14 
 
           Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
            in materia di monopattini e altri dispositivi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 75, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    b) al comma 75-ter,  lettera  c),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, imponendo al gestore del servizio l'installazione
obbligatoria di sistemi automatici che impediscano  il  funzionamento
dei monopattini al di fuori di tali aree»; 
    c) al comma 75-quater e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«E' altresi' vietata la circolazione dei  monopattini  a  propulsione
prevalentemente elettrica privi del  contrassegno  di  cui  al  comma
75-vicies  quater,  con  contrassegno  non   visibile,   alterato   o
contraffatto ovvero privi della  copertura  assicurativa  di  cui  al
comma 75-vicies quinquies»; 
    d)  al  comma  75-quinquies,  le  parole:  «75-vicies  ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «75-vicies quinquies»; 
    e) al comma 75-novies, le parole: «I conducenti di eta' inferiore
a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti:  «I  conducenti  dei
monopattini»; 
    f) al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: «,  salvo  che
nelle strade con doppio senso ciclabile» sono soppresse; 
    g) il comma 75-terdecies e' sostituito dal seguente: 
      «75-terdecies.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente
elettrica possono circolare solo  su  strade  urbane  con  limite  di
velocita' non superiore a 50 km/h»; 
    h) il comma 75-quinquiesdecies e' sostituito dal seguente: 
      «75-quinquiesdecies. E' vietata la sosta  dei  monopattini  sul
marciapiede.  I  comuni,  a  condizione  che  il   marciapiede,   per
dimensione e caratteristiche, lo consenta,  possono  individuare  con
ordinanza  aree  di  sosta  riservate  ai   monopattini   anche   sul
marciapiede,  purche'  nella  parte  rimanente   dello   stesso   sia
assicurata la regolare e  sicura  circolazione  dei  pedoni  e  delle
persone con disabilita'. Tale utilizzo deve essere  indicato  con  la
prescritta segnaletica verticale e  orizzontale.  Le  aree  di  sosta
riservate  ai  monopattini  possono  essere  prive   di   segnaletica
orizzontale  e  verticale,  purche'  le  coordinate  GPS  della  loro
localizzazione siano consultabili  pubblicamente  nel  sito  internet
istituzionale   del   comune.   Ai    monopattini    a    propulsione
prevalentemente elettrica  e'  comunque  consentita  la  sosta  negli
stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli»; 
    i) il comma 75-undevicies e' sostituito dal seguente: 
      «75-undevicies. Chiunque circola con un  monopattino  a  motore
avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero  con  un
monopattino  a  propulsione  prevalentemente  elettrica  violando  le
disposizioni   del   comma   75-bis   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  200  a  euro  800.
Chiunque circola con un  monopattino  a  propulsione  prevalentemente
elettrica violando  le  disposizioni  del  comma  75-quater,  secondo
periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da euro 100 a euro 400.  La  sanzione  di  cui  al  secondo
periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a
propulsione prevalentemente elettrica  per  il  quale  non  e'  stata
comunicata la variazione di residenza o di sede del  proprietario  ai
sensi del comma 75-vicies quater»; 
    l) al comma 75-vicies bis, le parole: «di cui  alle  disposizioni
dei commi da 75 a 75-vicies semel» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies»; 
    m) dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti: 
      «75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a  propulsione
prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio  di
apposito contrassegno  identificativo  adesivo,  plastificato  e  non
rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e  Zecca  dello  Stato
secondo  le  modalita'  previste  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, che stabilisce  altresi'  il  prezzo  di  vendita  dei
contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per  la
successiva riassegnazione alla spesa, da  destinare  a  compensazione
del costo di produzione con una quota di maggiorazione da  utilizzare
esclusivamente per le attivita' previste dall'articolo 208, comma  2,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285. I criteri e le modalita' per la stampa e la vendita dei
contrassegni  nonche'  i  criteri  di  formazione  delle   specifiche
combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente
del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il
Ministero  dell'interno,  al  fine  di  assicurare  la  tutela  degli
interessi   dell'ordine   pubblico.   La    specifica    combinazione
alfanumerica  univoca  da  stampare  sul  supporto  e'  generata  dal
Dipartimento competente del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti tramite un  applicativo  informatico  dedicato.  L'archivio
nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera  b),
del citato codice di cui al decreto  legislativo  n.  285  del  1992,
tiene nota della combinazione  alfanumerica  rilasciata  e  dei  dati
anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo
che il fatto costituisca reato, a  chiunque  abusivamente  produce  o
distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano  le
sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del  citato  codice
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il  contrassegno  deve
essere esposto in modo visibile.  Il  proprietario  ha  l'obbligo  di
comunicare il cambiamento della residenza o  della  sede  secondo  le
disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di  cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili. 
        75-vicies   quinquies.   I    monopattini    a    propulsione
prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se
non sono coperti dall'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile
verso  terzi  prevista  dall'articolo  2054  del  codice  civile.  Si
applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 
  2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilita' elettrica,
diverso  dai   monopattini,   avente   caratteristiche   tecniche   e
costruttive non conformi a quelle definite con apposito  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   ovvero   fuori
dell'ambito territoriale della sperimentazione  di  cui  al  medesimo
decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da euro  200  a  euro  800.  Alla  violazione  consegue  la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai
sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada,  di
cui al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  quando  il
dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 1 kW. 

Capo II
Delle regole di circolazione

                               Art. 15 
 
            Modifiche alla disciplina della ciclabilita' 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 3, la lettera E-bis e' sostituita  dalla
seguente: 
      «E-bis -  Strada  urbana  ciclabile:  strada  urbana  ad  unica
carreggiata, con  limite  di  velocita'  non  superiore  a  30  km/h,
definita da apposita  segnaletica  verticale,  con  priorita'  per  i
velocipedi»; 
    b) all'articolo 3, comma 1: 
      1) il numero 7-bis) e' abrogato; 
      2) il numero 12-bis) e' sostituito dal seguente: 
        «12-bis)  Corsia   ciclabile:   parte   longitudinale   della
carreggiata, posta a destra, idonea a favorire  la  circolazione  dei
velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la  circolazione
degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei  soli  casi  in
cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile»; 
      3) il numero 12-ter) e' sostituito dal seguente: 
        «12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso  ciclabile:  parte
longitudinale  della  carreggiata  di  strade  urbane   idonea   alla
circolazione dei  soli  velocipedi  in  direzione  opposta  all'unica
direzione consentita a tutti i veicoli»; 
      4) al numero 53-bis), dopo la parola: «ciclisti» sono  inserite
le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli»; 
      5) dopo il numero 54) e' inserito il seguente: 
        «54-bis)  Zona  ciclabile:  zona   urbana   in   cui   vigono
particolari regole di circolazione con priorita'  per  i  velocipedi,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine»; 
      6) dopo il numero 55) e' inserito il seguente: 
        «55-bis)  Zona   di   attestamento   ciclabile:   tratto   di
carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo
e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera»; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera i), dopo le parole: «riservare strade» sono
inserite le seguenti: «o singole corsie»; 
        1.2) la lettera i-bis) e' sostituita dalla seguente: 
          «i-bis) consentire su determinate strade a senso  unico  di
marcia, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o  uguale  a
30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto,  attraverso
la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile,  nei
soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili»; 
        1.3) la lettera i-ter) e' abrogata; 
        1.4) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
          «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile,  in
determinate intersezioni semaforizzate su strade con una  corsia  per
senso di marcia e con velocita' consentita inferiore o  uguale  a  50
km/h e nelle quali e' presente una pista ciclabile laterale, di norma
a destra, o una corsia ciclabile»; 
      2) dopo il comma 11-bis e' inserito il seguente: 
        «11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone  ciclabili,
in cui puo' essere limitata  o  esclusa  la  circolazione  di  alcune
categorie di veicoli,  sono  realizzate  misure  di  moderazione  del
traffico e non e' consentito superare il limite di  velocita'  di  30
km/h»; 
    d) all'articolo 40, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia
trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del
quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo
di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite  per  i  soli
velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche»; 
    e) all'articolo 68, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I dispositivi di segnalazione di cui al  comma  1,  lettera
c), devono essere presenti  e  funzionanti  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 152, comma 1»; 
    f) all'articolo 143, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  La  disposizione  del  comma  2  non  si  applica   ai
velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade  urbane
ciclabili e  nelle  zone  ciclabili,  in  cui  i  velocipedi  possono
occupare  qualunque  posizione  sulla   carreggiata.   Nelle   corsie
ciclabili i velocipedi devono occupare la parte  piu'  esterna  della
corsia»; 
    g) all'articolo 145: 
      1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
        «4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili  e
nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore  ammessi  alla
circolazione, nel rispetto delle regole  generali  della  precedenza,
devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti»; 
      2) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: 
        «4-ter. I conducenti dei veicoli  a  motore  devono  dare  la
precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate
da striscia discontinua»; 
    h) all'articolo 148, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: 
      «9-bis. Il sorpasso dei  velocipedi  da  parte  dei  veicoli  a
motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in
funzione della velocita' rispettiva e  dell'ingombro  del  veicolo  a
motore, per tener conto  della  ridotta  stabilita'  dei  velocipedi,
mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza
di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni  del
presente comma e' soggetto alle sanzioni  amministrative  di  cui  al
comma 16, primo periodo»; 
    i) all'articolo 150, il comma 2-bis e' abrogato; 
    l) all'articolo 153,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «a
motore» sono soppresse; 
    m) all'articolo 154: 
      1) al comma 2 sono aggiunte, infine,  le  seguenti  parole:  «;
dette  segnalazioni  non  devono  essere  effettuate  nella  zona  di
attestamento ciclabile»; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Ai conducenti di velocipedi  e'  consentito  cambiare
direzione  all'interno  della  zona  di  attestamento  ciclabile  per
compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico»; 
    n) all'articolo 182: 
      1) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili»; 
      2) il comma 9-ter e' abrogato; 
    o) all'articolo 208, comma 4, lettera c), le parole: «e ciclisti»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  ciclisti  e   conducenti   di
ciclomotori e di motocicli». 
  2. Le condizioni per la realizzazione della corsia ciclabile di cui
all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, nonche' la relativa  segnaletica,  in  ambito  sia
urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 

                               Art. 16 
 
              Circolazione dei motocicli su autostrade 
                   e strade extraurbane principali 
 
  1. All'articolo 175 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2  e'  inserito  il
seguente: 
    «2-bis. In deroga a quanto previsto  dal  comma  2,  lettera  a),
sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1  e'  consentita  la
circolazione  dei  motocicli  di  cilindrata  non  inferiore  a   120
centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore
a 6 kW se  a  motore  elettrico  solo  se  condotti  da  un  soggetto
maggiorenne». 

Titolo III
Dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari
Capo I
Dei passaggi a livello

                               Art. 17 
 
                  Modifiche in materia di sicurezza 
                  dei passaggi a livello ferroviari 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, dopo il  comma  1-quinquies  e'  inserito  il
seguente: 
      «1-sexies.  Nel  caso   in   cui   l'attraversamento   comporti
un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme  per
le costruzioni, il  segnalamento,  realizzato  secondo  le  modalita'
previste  dal  regolamento,  deve  essere   definito   con   apposita
convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate
dall'attraversamento stesso»; 
    b) all'articolo  40,  comma  5,  le  parole:  «o  il  segnale  di
"passaggio a livello"» sono soppresse e sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «nonche' in corrispondenza dei  passaggi  a  livello
dotati di  dispositivi  luminosi  o  del  segnale  "fermarsi  e  dare
precedenza"»; 
    c) all'articolo 44, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti  di
barriere o semibarriere puo' essere  collocato,  sulla  destra  della
strada, a cura e spese del gestore  della  ferrovia,  un  dispositivo
luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente, che entra in
funzione, integrato da un dispositivo di segnalazione  acustica,  per
avvertire in tempo utile del passaggio del treno. L'installazione  di
tali   dispositivi   e'   obbligatoria   in   caso   di   visibilita'
insufficiente»; 
    d) all'articolo 145, comma 7, le  parole:  «ferroviarie  o»  sono
soppresse; 
    e) all'articolo 147: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza  barriere
o semibarriere e senza  i  dispositivi  di  segnalazione  luminosa  o
acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada: 
          a) nei casi in cui la segnaletica indichi il  solo  obbligo
di dare la precedenza, devono assicurarsi che  nessun  treno  sia  in
vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a
livello; in caso contrario devono  fermarsi,  prima  della  linea  di
arresto  discontinua,  senza  impegnare  il  passaggio  a  livello  e
riprendere la marcia dopo il passaggio del treno; 
          b) nei casi in cui  la  segnaletica  indichi  l'obbligo  di
fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni  caso,  prima
della  linea  di  arresto  continua  e  attraversare  rapidamente  il
passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia  alcun  treno  in
vista»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Nel caso di  passaggi  a  livello  senza  barriere  o
semibarriere  dotati  dei  dispositivi  di  segnalazione  luminosa  o
acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti  della  strada  devono
fermarsi  prima  della  linea  di  arresto  continua   qualora   tali
dispositivi siano in funzione»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Gli  utenti  della  strada  non   devono   impegnare   o
attraversare  un  passaggio  a  livello  protetto  con   barriere   o
semibarriere quando: 
          a)  le  barriere  o  le  semibarriere  siano  chiuse  o  in
movimento di chiusura; 
          b) le barriere o le  semibarriere  siano  in  movimento  di
apertura; 
          c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa
o acustica previsti dall'articolo 44; 
          d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle  barriere  o
semibarriere previsti dal medesimo articolo»; 
      4) al comma 3-bis, le parole: «dal  comma  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano  presenti
i dispositivi di segnalazione luminosa,» e le parole: «conformi  alle
caratteristiche specificate dall'articolo 192 del  regolamento»  sono
sostituite dalle seguenti:  «approvati  od  omologati  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
      5) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
        «3-ter. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i  dispositivi
di segnalazione luminosa, puo'  essere  effettuato  dopo  almeno  tre
secondi dall'entrata in funzione dei medesimi dispositivi»; 
      6) al comma 4, dopo le parole: «Gli utenti della  strada»  sono
inserite le seguenti: «non devono impegnare un  passaggio  a  livello
quando non hanno la possibilita' di proseguire e sgombrare  in  breve
tempo l'attraversamento e, in ogni caso,», dopo le  parole:  «arresto
forzato del veicolo» sono inserite le seguenti: «o di intrappolamento
tra le barriere,» e dopo le parole: «portarlo fuori dei binari»  sono
inserite  le  seguenti:  «,   eventualmente   anche   abbattendo   le
barriere,»; 
      7) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei  commi  2,
2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un  passaggio  a
livello con o senza barriere o semibarriere e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.  La
medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni
del  comma  4,  primo  periodo.   Chiunque,   in   violazione   delle
disposizioni del  comma  3,  lettera  b),  impegna  o  attraversa  un
passaggio a livello con barriere  o  semibarriere  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a  euro
344»; 
      8) al comma 6, dopo le parole: «in una  violazione  di  cui  al
comma 5» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,»; 
      9) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: 
        «6-bis. L'installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis
e' consentita anche al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, a sue
spese, previa convenzione con l'ente  proprietario  o  gestore  della
strada». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti gestori provvedono
a  tali  adempimenti   nell'ambito   delle   risorse   ordinariamente
finalizzate alla manutenzione. 

                               Art. 18 
 
                Disposizioni in materia di mobilita' 
                delle persone con disabilita' visiva 
 
  1. All'articolo 41, comma 5, alinea, del codice  della  strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il  primo  periodo
e' sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la mobilita'  delle
persone  con  disabilita'  visiva,   gli   attraversamenti   pedonali
semaforizzati possono essere  dotati  di  segnalazioni  acustiche  di
indicazione dello stato di accensione delle  luci  nonche'  di  guide
tattili a pavimento idonee all'individuazione dei  pali  di  sostegno
delle lanterne semaforiche». 

                               Art. 19 
 
                Disposizioni in materia di sicurezza 
                     delle gallerie ferroviarie 
 
  1. All'articolo 13, comma 17-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2021, n. 21, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle  more
dell'adozione del decreto  di  cui  al  primo  periodo,  in  caso  di
incidente,  i  gestori  assicurano,  con  oneri  a  proprio   carico,
l'accessibilita' in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a
1.000 metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco,  mediante
la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni  specialistiche
idonei. A tal fine, sulla  base  dell'analisi  e  della  ricognizione
delle specifiche situazioni territoriali,  i  gestori  predispongono,
nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la   gestione   e   la
manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, il programma annuale recante  le  modalita'  operative  di
accesso in sicurezza delle squadre  di  soccorso  e  dei  vigili  del
fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali». 

Capo II
Auto di sicurezza - safety car, pannelli con valore prescrittivo e osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra

                               Art. 20 
 
Modifiche al codice della strada in materia di norme di comportamento
  a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 43: 
      1) al comma 5, dopo  le  parole:  «o  con  la  sicurezza  della
circolazione» sono inserite le seguenti: «o con la  protezione  degli
operatori stradali»; 
      2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        «5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o  separate
da spartitraffico,  al  fine  di  prevenire  situazioni  di  pericolo
derivanti   dalla   presenza   di    persone    sulla    carreggiata,
dall'installazione  o  rimozione  di  segnaletica  per  cantieri,  da
incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento  graduale
della  marcia  dei  veicoli  e  l'eventuale  regolazione  del  flusso
veicolare puo' avvenire anche mediante  l'impiego  di  veicoli  degli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1,  2  e  3,
nonche' dei soggetti in possesso dell'abilitazione prevista dal comma
3-bis del medesimo articolo 12. 
        5-ter. I veicoli di  cui  al  comma  5-bis,  impiegati  nelle
attivita' di cui al medesimo comma,  devono  tenere  in  funzione  il
dispositivo  supplementare  a  luce  lampeggiante  unitamente  a   un
pannello rettangolare recante la scritta: "auto di sicurezza - safety
car". Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare, d'intesa con il Ministero dell'interno,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono  stabilite  le  modalita'  di  esecuzione  della  procedura   di
rallentamento graduale  della  marcia  dei  veicoli  e  di  eventuale
regolazione del flusso veicolare nei  casi  di  cui  al  comma  5-bis
nonche' le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle  attrezzature
e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi»; 
    b) all'articolo 177: 
      1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nelle situazioni di cui all'articolo 43, comma 5-bis,
e' vietato il sorpasso  dei  veicoli  impiegati  nella  procedura  di
rallentamento graduale  della  marcia  dei  veicoli  e  di  eventuale
regolazione del flusso veicolare di  cui  al  medesimo  comma  5-bis.
Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i  conducenti  dei
veicoli che  seguono  devono  rallentare  gradualmente,  attivare  la
segnalazione luminosa di pericolo di cui all'articolo 151,  comma  1,
lettera  f),  e  osservare  le  eventuali  prescrizioni  imposte  dai
soggetti di cui all'articolo 12, commi 1, 2,  3  e  3-bis,  impiegati
nella procedura di cui all'articolo 43, comma 5-bis»; 
      2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Chiunque viola le disposizioni  del  comma  3-bis  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 167 a euro  665.  Alle  violazioni  di  cui  al  presente  comma
consegue la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente di guida da uno a  tre  mesi,  ai  sensi  del  capo  I,
sezione II, del titolo VI. Se  le  violazioni  sono  commesse  da  un
conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
durata della sospensione e' da tre a sei mesi». 

                               Art. 21 
 
               Uso dei pannelli a messaggio variabile 
                       con valore prescrittivo 
 
  1. All'articolo 41 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 sono aggiunti  i
seguenti: 
    «19-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni  amministrative
previste dal presente codice, i segnali luminosi  di  pericolo  e  di
prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono  essere  dotati
di sistemi di controllo  a  distanza  in  grado  di  certificarne  il
momento di accensione o spegnimento e il regolare  funzionamento.  Di
ogni operazione,  anche  automatica,  di  accensione,  spegnimento  o
modifica del contenuto del messaggio deve  essere  conservata  idonea
registrazione  in  grado  di  certificare  l'orario  e  il   corretto
svolgimento  delle   operazioni   stesse.   L'orario   di   effettivo
funzionamento registrato deve essere certificato  conforme  al  tempo
coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all'articolo 5,
comma 3, che impongono obblighi,  divieti  e  limitazioni  resi  noti
mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali  a  messaggio
variabile,  devono  essere  indicati  le  modalita'  e  i  tempi   di
funzionamento dei segnali e di accensione e spegnimento degli stessi. 
    19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere  utilizzati
esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di  prescrizione
nonche' informazioni utili alla guida relative  alla  strada  su  cui
sono installati e agli itinerari o  ambiti  a  essa  correlati.  Tali
indicazioni sono fornite con segnali di dimensioni,  colori  e  forme
uguali a quelle dei  corrispondenti  segnali  verticali.  Nei  comuni
classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso
i segnali a messaggio variabile  possono  prevedere  anche  l'impiego
alternato di lingue straniere. 
    19-quater. Dall'attuazione di quanto previsto dai commi 19-bis  e
19-ter non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.  Gli  enti  interessati  provvedono  agli  adempimenti  ivi
previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 

                               Art. 22 
 
Misure per contrastare  il  rischio  della  circolazione  contromano,
  osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione  a  destra  per  i
  mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale 
 
  1. Al fine di contrastare il rischio della circolazione contromano,
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definiti le caratteristiche, le  modalita'  e  i
tempi di attuazione della  segnaletica  obbligatoria  da  installare,
nelle strade a doppia carreggiata, nei  punti  di  possibile  imbocco
contromano. 
  2. All'articolo 143, comma 12, del codice della strada, di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine,  il
seguente  periodo:  «Qualora  dalla  circolazione  contromano  di  un
veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con  morte  o
lesioni personali gravi o gravissime, e' sempre disposta la  confisca
del predetto veicolo». 
  3. All'articolo  176,  comma  9,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di  sorpasso
di cui all'articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di  corsie
per carreggiata  e  salva  diversa  segnalazione,  ai  conducenti  di
veicoli per  cui  vale  il  predetto  divieto  e'  fatto  obbligo  di
impegnare unicamente la corsia piu' vicina al  margine  destro  della
carreggiata». 
  4.  All'articolo  20,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «o pregiudizio della sicurezza stradale». 

Titolo IV
Della sosta, della circolazione in casi particolari e delle strade
Capo I
Della disciplina e della tariffazione della sosta

                               Art. 23 
 
Modifiche al codice della strada in materia di disciplina della sosta 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera d), numero 4), sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: «o alla ricarica di tali veicoli»; 
        1.2)  alla  lettera  d),  il  numero  5)  e'  sostituito  dal
seguente: 
          «5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei  passeggeri
o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimita'  di  stazioni
ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea  del  trasporto  pubblico  e
altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti»; 
        1.3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
          «f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce  di
sosta laterale  e  parcheggi  nei  quali  la  sosta  dei  veicoli  e'
subordinata al pagamento di una somma  di  denaro;  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sono  individuati  le
modalita'  di  riscossione  del  pagamento  e,  in  particolare,   le
caratteristiche,  le   modalita'   costruttive   e   i   criteri   di
installazione e di manutenzione dei dispositivi  di  controllo  della
durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche', previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i  limiti  massimi  delle
tariffe»; 
        1.4) alla lettera g), la parola: «cose » e' sostituita  dalla
seguente: «merci»; 
      2) il comma 5 e' abrogato; 
      3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Tali
aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui  l'accesso  sia
indiscriminato, ancorche' subordinato al pagamento di una  tariffa  o
regolato da barriere o altri dispositivi mobili»; 
      4) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Il comune individua con motivata determinazione  la  quota  di  aree
destinate  al  parcheggio  senza  custodia  o  senza  dispositivi  di
controllo, tenuto conto dell'esigenza di garantire adeguato numero di
stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale
della durata del parcheggio»; 
    b) all'articolo 42, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Sono altresi' segnali complementari  i  dispositivi  e  gli
interventi sull'infrastruttura stradale che  comunque  contengono  un
elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta,  a  moderare
il traffico o a rallentare la velocita' dei veicoli»; 
    c) all'articolo 188, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
      «3-bis. Ai veicoli  al  servizio  di  persone  con  disabilita'
titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381,  comma
2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi  riservati,  e'
consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o  parcheggio  a
pagamento». 
  2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 188, comma
3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente  articolo,
resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  1-ter,  secondo
periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. 

                               Art. 24 
 
Modifiche  al  codice  della  strada  in  materia  di  sanzioni   per
  violazioni della disciplina della sosta e  delle  zone  a  traffico
  limitato 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7: 
      1) al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei
casi di sosta vietata,  in  cui  la  violazione  si  prolunghi  oltre
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata  nel
primo periodo e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore,  per
il quale si  protrae  la  violazione.  Nel  caso  di  violazione  per
superamento  dei  limiti  temporali  di  sosta  consentiti  ai  sensi
dell'articolo  157,  comma  6,  la  sanzione  amministrativa  e'  del
pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora  la  violazione
di cui al quarto periodo si  protragga  nel  tempo,  la  sanzione  e'
calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo  per
il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito compresi nel
tempo  intercorso  dall'inizio  della  violazione  fino  al   momento
dell'accertamento,  comunque  fino  a  un  importo  massimo  pari  al
quadruplo degli importi stabiliti dal quarto periodo»; 
      2) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
        «14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo,  si
applica  anche  in  caso  di  violazione  della   limitazione   della
circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente  nel
mancato pagamento dell'intera somma prevista. Al fine  di  consentire
il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la  sanzione
di cui al comma 14, secondo  periodo,  e'  maggiorata  di  una  somma
corrispondente alla tariffa  dell'intero  periodo  tariffato  per  il
giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. La sanzione e  la
relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per
ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. 
        14-ter.  Nel  caso  di  violazione  della  limitazione  della
circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente
pagamento della somma prevista, alla sanzione di  cui  al  comma  14,
primo periodo, si applica la seguente disciplina: 
          a) nel caso in cui l'accertamento della violazione  avvenga
entro il 10 per cento del tempo  per  cui  e'  stata  corrisposta  la
tariffa, non si applica alcuna sanzione; 
          b) nel caso in cui l'accertamento della violazione  avvenga
oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per  cui  e'
stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al  comma
14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento; 
          c) nel caso in cui l'accertamento della violazione  avvenga
oltre il 50 per cento del tempo  per  cui  e'  stata  corrisposta  la
tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo. 
        14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa
non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e  c),
le sanzioni previste sono maggiorate  di  un  importo  corrispondente
alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni
si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui  si  protrae
la violazione»; 
      3) il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
        «15. Le sanzioni di  cui  al  comma  14,  primo  periodo,  si
applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al
comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il  recupero
della tariffa non corrisposta,  quando  la  violazione  consiste  nel
mancato pagamento dell'intera somma prevista, la sanzione di  cui  al
comma 14, primo periodo,  e'  maggiorata  di  un  importo  pari  alla
tariffa corrispondente all'intero periodo  tariffato  nel  giorno  di
calendario in cui avviene l'accertamento. Fuori dei casi  di  cui  al
primo  e  al  secondo  periodo,  quando  la  violazione  della  sosta
tariffata  consiste  nel  pagamento  insufficiente,  si  applica   la
seguente disciplina: 
          a) nel caso in cui l'accertamento della violazione  avvenga
entro il 10 per cento del tempo  per  cui  e'  stata  corrisposta  la
tariffa, non si applica alcuna sanzione; 
          b) nel caso in cui l'accertamento della violazione  avvenga
oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per  cui  e'
stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al  comma
14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento; 
          c) nel caso in cui l'accertamento della violazione  avvenga
oltre il 50 per cento del tempo  per  cui  e'  stata  corrisposta  la
tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo»; 
        4) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
          «15.1. Allo scopo di consentire il recupero  della  tariffa
non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c),  le
sanzioni  previste  sono  maggiorate  di  un  importo  corrispondente
all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui  avviene
l'accertamento. Quando la  sosta  senza  pagamento  o  con  pagamento
insufficiente   si   protragga   oltre   le   ore   24   del   giorno
dell'accertamento,  le  sanzioni  e  le  relative  maggiorazioni   si
applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si  protrae  la
violazione. Nei casi in cui la sosta  tariffata  sia  anche  limitata
nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui  al  comma  14,
quarto periodo, secondo le  disposizioni  e  nei  modi  indicati  nel
quinto periodo del medesimo comma»; 
    b) all'articolo 158: 
      1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
        «4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma  2,  lettera
g), e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a  due
ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1,  lettere  a),
b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2,  lettera  i),
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e
da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli»; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma  1,  lettera
f), e del comma 2,  lettere  d)  e  h),  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660  per
i restanti veicoli». 

                               Art. 25 
 
Modifiche al codice della strada in materia di circolazione fuori dei
                           centri abitati 
 
  1. All'articolo 6 del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente: 
      «1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse  alla
tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica  o
naturalistica  tutelati  dall'UNESCO,  comunque   per   periodi   non
superiori a cinque mesi all'anno, le regioni e le  province  autonome
di Trento e di  Bolzano  e  gli  enti  proprietari  e  gestori  delle
infrastrutture  stradali  interessate,  per  quanto  di   competenza,
possono  istituire  zone  a  traffico   limitato   territoriali.   Le
disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle strade  di
tipo A e B di cui all'articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a
traffico limitato territoriali, ne' alle  strade  o  zone  in  ambito
urbano qualora per esse sia adottata una disciplina piu'  restrittiva
ai sensi dell'articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle  zone  a
traffico limitato territoriali, verificando che  l'istituzione  della
zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione
e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette
zone. La proposta di istituzione della zona a  traffico  limitato  e'
adottata sentiti il prefetto o i prefetti competenti per  territorio,
limitatamente   agli   aspetti   riguardanti   la   sicurezza   della
circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade  interessate
provvedono all'apposizione della relativa segnaletica e al  controllo
del rispetto dei divieti e  delle  limitazioni.  L'apposizione  della
segnaletica non e' necessaria nel caso in cui il perimetro della zona
a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o piu'
regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data
comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili,  con  un
preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore,
e che i siti internet  istituzionali  degli  enti  interessati  diano
informazioni sulla  durata  del  divieto  per  l'intero  periodo.  Il
controllo della circolazione in  tali  zone  puo'  essere  effettuato
mediante i sistemi di controllo  automatico  degli  accessi,  di  cui
all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g)»; 
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Le  autorita'  che  hanno  disposto  la  sospensione  o  la
limitazione della circolazione di cui  ai  commi  1,  1-sexies  e  4,
lettere  a)  e  b),  possono  accordare,   per   esigenze   gravi   e
indifferibili  o  per  accertate  necessita',  deroghe  o   permessi,
subordinati a speciali condizioni e cautele. L'accesso  alle  zone  a
traffico limitato per le categorie autorizzate non puo' in ogni  caso
essere a titolo oneroso. Per la  gestione  di  eventuali  deroghe  ai
divieti e alle  limitazioni  possono  essere  utilizzati  dispositivi
telematici  installati  sui  veicoli,  le  cui  caratteristiche  sono
definite  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; 
    c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
      «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione
adottati ai sensi  del  comma  1-sexies  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344». 

                               Art. 26 
 
            Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689 
 
  1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre  1981,  n.
689, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  le  sanzioni
amministrative per violazione delle  disposizioni  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  la
maggiorazione non  puo'  comunque  essere  superiore  ai  tre  quinti
dell'importo della sanzione». 

Capo II
Della circolazione in casi particolari e delle strade

                               Art. 27 
 
Modifiche al codice della strada in materia di circolazione in ambito
  urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade 
 
  1. All'articolo 7 del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie  di
veicoli nei casi  in  cui  risulti  necessario,  congiuntamente,  nel
rispetto dei criteri di proporzionalita' e  adeguatezza,  ridurre  le
emissioni derivanti dal traffico veicolare in  relazione  ai  livelli
delle sostanze inquinanti nell'aria nonche'  tutelare  il  patrimonio
culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilita'  e  di
tutela   della   produzione.   Con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con  il  Ministro  della
cultura, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuati le tipologie  dei  comuni  che  possono  avvalersi  della
facolta' di cui alla presente lettera, le categorie dei  veicoli  non
soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualita' dell'aria
ai quali e' subordinata l'attivazione  delle  limitazioni  consentite
dalla presente disposizione nonche'  i  livelli  minimi  di  servizio
pubblico da assicurare  comunque  nelle  aree  oggetto  delle  citate
limitazioni»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma  10,  i  comuni,
qualora si renda  necessario  disporre  divieti  o  limitazioni  alla
circolazione con carattere di  urgenza,  anche  in  riferimento  alla
facolta' di cui  al  comma  1,  lettera  b),  in  determinati  ambiti
stradali coincidenti con zone gia' istituite o  con  l'intero  centro
abitato,  comunicano  l'entrata  in  vigore  del  divieto   o   della
limitazione con almeno ventiquattro ore  di  preavviso  attraverso  i
mezzi di informazione disponibili». 
  2. All'articolo 16 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate
per le sedi stradali ubicate su ponti, su  viadotti  o  in  gallerie,
ovvero  in  presenza  di  particolari  circostanze  o  di  condizioni
orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse  tipologie
di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti». 

                               Art. 28 
 
Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione  della
                   circolazione in ambito portuale 
 
  1. All'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
«capo di circondario» sono inserite le  seguenti:  «o  al  Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale, ove istituita». 

                               Art. 29 
 
Modifica al  codice  della  strada  in  materia  di  circolazione  di
                          macchine agricole 
 
  1. All'articolo 57, comma 1, del codice della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Le macchine agricole sono macchine a  ruote
o a cingoli destinate a  essere  impiegate  nelle  attivita'  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile e  nelle  attivita'  di  gestione
forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada:  a)  per
il proprio trasferimento;  b)  per  il  trasporto,  per  conto  delle
aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario  e
attrezzature  destinate  all'esecuzione  delle   attivita'   di   cui
all'articolo 2135 del codice civile e  delle  attivita'  di  gestione
forestale; c) per il trasporto di addetti alle  lavorazioni  nonche',
nell'ambito delle attivita' dirette alla fornitura di beni o  servizi
ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile,  per  il
trasporto  di  soggetti  in  visita  presso  le   aziende   agricole,
interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in  cui
si svolgono le attivita' dell'impresa agricola». 

                               Art. 30 
 
                     Locazione senza conducente 
 
  1. All'articolo 84 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
      «3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio  dell'attivita'  di
trasporto di persone su strada puo' utilizzare autobus  locati  senza
conducente sulla base di un  contratto  di  locazione  stipulato  con
un'impresa  locatrice  stabilita  in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino  immatricolati
o messi in circolazione conformemente alla legislazione di  qualsiasi
Stato membro»; 
    b) al comma 4: 
      1)  alla  lettera  b-bis),  le  parole:  «i  veicoli   di   cui
all'articolo 87, comma 2,» sono soppresse; 
      2) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: 
        «b-ter) i veicoli, aventi piu' di nove posti compreso  quello
del conducente, destinati al trasporto di persone». 

                               Art. 31 
 
         Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori 
 
  1.  In  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,
paragrafo 1,  lettera  m),  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  15  marzo  2006,  l'articolo
179, comma 1, primo periodo, del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli
speciali adibiti al trasporto di denaro o di  valori  nel  territorio
nazionale. 

                               Art. 32 
 
   Circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico 
 
  1. All'articolo 1 del decreto-legge  12  settembre  2023,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023,  n.  155,
il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
    «2-ter. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e   della
sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  sono  individuate
modalita' agevolate di accesso dei veicoli  di  interesse  storico  e
collezionistico, di cui all'articolo 60 del codice di cui al  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  alle  aree  soggette   alle
limitazioni della  circolazione  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo». 

                               Art. 33 
 
Modifica al codice della strada  in  materia  di  circolazione  nelle
                            isole minori 
 
  1. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole:  «il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentite  le  regioni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  presidente   della   regione
territorialmente   competente,    sentita    la    prefettura-ufficio
territoriale del Governo». 

                               Art. 34 
 
                 Disposizioni in materia di rimorchi 
 
  1. All'articolo 56, comma 4, del codice della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  dopo  le  parole:  «e
trainabili  da»  sono  inserite  le  seguenti:  «motoveicoli  di  cui
all'articolo 53 e da». 

Titolo V
Delega al Governo e delegificazione in materia di circolazione stradale e disposizioni finali

                               Art. 35 
 
Delega al Governo per la revisione e  il  riordino  della  disciplina
  concernente la motorizzazione e la circolazione stradale 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  recanti  disposizioni  per  rivedere  e  riordinare   la
legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e
della circolazione stradale, recata dal codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  apportandovi  le
modifiche necessarie in conformita' ai principi e  criteri  direttivi
di cui ai commi 2, 3 e 4 del  presente  articolo  e  introducendo  le
necessarie  disposizioni  di   carattere   transitorio.   I   decreti
legislativi  di  cui  al   primo   periodo   sono   adottati   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, con  il  Ministro  della  giustizia  e  con  gli  altri
Ministri interessati, previo parere del Consiglio di  Stato  e  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta  giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque  procedere.  Lo  schema  di
ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a  fronte  tra  la
normativa  vigente   e   le   modifiche   ad   essa   apportate,   e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano entro il termine  di  sessanta  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo
puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per  il  parere
scade nei quaranta giorni  che  precedono  la  scadenza  del  termine
previsto  al  primo  periodo  o  successivamente,   quest'ultimo   e'
prorogato di centoventi  giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda
conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle
Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,
corredate  dei  necessari  elementi  integrativi  di  informazione  e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia e  per  i  profili
finanziari possono esprimersi sulle osservazioni  del  Governo  entro
venti giorni dalla trasmissione. Decorso  tale  termine,  il  decreto
legislativo puo' essere comunque emanato. 
  2. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  che  recepiscono
comunque le disposizioni di cui alla presente legge, sono improntati,
secondo  criteri  di  essenzialita',  semplicita'  e  chiarezza,   ai
seguenti principi di carattere generale: 
    a)   miglioramento   della   qualita',   della   trasparenza    e
dell'efficienza  dell'azione  amministrativa,  anche  attraverso   la
completa  digitalizzazione  e  automazione   delle   procedure,   con
particolare riguardo a quelle relative ai veicoli pesanti; 
    b) semplificazione delle procedure e garanzia del  raggiungimento
degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale; 
    c) riassetto della ripartizione delle  competenze  tra  gli  enti
istituzionali, nel rispetto delle competenze delle  regioni  e  degli
enti locali  in  materia  di  viabilita',  anche  con  riguardo  alla
previsione di limiti alla circolazione, tenuto conto dell'esigenza di
agevolare comunque l'accesso dei soggetti  che  svolgono  servizi  di
polizia,  antincendio,  di  soccorso  stradale,  di  rimozione  e  di
assistenza sanitaria, ai  soli  fini  dell'espletamento  dei  compiti
istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute  e
fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge; 
    d)  previsione  di  strategie  di  prevenzione  adeguate,   anche
mediante iniziative volte a sensibilizzare gli studenti delle  scuole
di ogni ordine e grado, nel  rispetto  della  loro  autonomia,  sulle
conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in
occasione della Giornata mondiale della memoria delle  vittime  della
strada. 
  3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) riorganizzazione delle disposizioni del  codice  della  strada
secondo criteri di ordine e  di  coerenza,  nonche'  coordinamento  e
armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore  nazionali,
dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali  e  con  le
norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con
particolare riferimento ai poteri dello  Stato  nei  confronti  degli
enti proprietari e  gestori  delle  strade,  prevedendo  altresi'  il
conferimento  ad  atti  normativi  secondari  della  competenza   per
l'attuazione  della  normativa  europea  armonizzata,  salva  diversa
previsione della legge di delegazione europea; 
    b) revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice della
strada, al fine di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti
terminologici, una cultura della  sicurezza  stradale  fondata  sulla
consapevolezza dei rischi derivanti  dalla  circolazione  stradale  e
sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei  soggetti
particolarmente  vulnerabili  e  maggiormente  esposti  ai   pericoli
derivanti dalla circolazione stradale; 
    c) armonizzazione delle disposizioni del codice della strada  con
la disciplina in materia di disabilita' e revisione della  disciplina
della circolazione dei veicoli per uso di  persone  con  disabilita',
tenuto conto dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine
di rimuovere gli ostacoli  alla  liberta'  di  circolazione  stradale
degli utenti della strada con disabilita' promuovendo, nel  contempo,
la massima tutela dei medesimi; 
    d) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la
normativa  tecnica  suscettibile  di  frequenti  aggiornamenti,   con
particolare riferimento  alle  materie  indicate  nel  comma  4,  con
espressa indicazione delle norme generali che  regolano  la  materia,
che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore dei  regolamenti
adottati ai sensi del medesimo comma 4; 
    e) revisione della disciplina delle norme di comportamento e  del
relativo sistema sanzionatorio, ivi  compreso  quello  relativo  alle
materie delegificate, al fine di garantire la tutela della  sicurezza
stradale   secondo   principi   di   effettivita',    ragionevolezza,
proporzionalita', dissuasivita'  e  non  discriminazione  nell'ambito
dell'Unione europea; 
    f)   revisione   e   semplificazione   del    procedimento    per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie,
anche in relazione  ai  nuovi  strumenti  di  controllo  a  distanza,
nonche' individuazione dei  casi  che  comportano  l'applicazione  di
misure cautelari relative ai documenti di  circolazione  e  di  guida
previste dal codice della strada,  adeguandolo  alle  sentenze  della
Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea e
alla  giurisprudenza  consolidata  della  Corte  di  cassazione,   in
particolare prevedendo: 
      1) la graduazione delle sanzioni in  funzione  della  gravita',
della frequenza e dell'effettiva pericolosita' del comportamento; 
      2)   l'aggravamento   delle    sanzioni    per    comportamenti
particolarmente pericolosi e lesivi  dell'incolumita'  individuale  e
della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada; 
      3) la dissuasivita' delle sanzioni, che sono  commisurate  alla
situazione reddituale ed economica di chi  ha  commesso  l'infrazione
nonche' alla potenza e al tipo di veicolo guidato; 
      4) l'armonizzazione delle disposizioni del codice della  strada
con la disciplina concernente gli illeciti penali e amministrativi di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che  hanno  effetti
anche sulla sicurezza della circolazione stradale; 
      5) la revisione della disciplina  in  materia  di  destinazione
delle entrate derivanti dalle  sanzioni  per  violazioni  del  codice
della  strada,  tenuto  conto  anche  degli  esiti  delle   relazioni
predisposte dagli enti locali sulla destinazione dei  proventi  delle
sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocita', al  fine
di assicurarne l'utilizzo prioritario per  gli  interventi  destinati
alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale; 
    g)  semplificazione  del  procedimento  di  notificazione   delle
violazioni mediante digitalizzazione dei  verbali,  anche  prevedendo
una disciplina  semplificata  per  eventuali  atti  di  preavviso  di
accertamento e conseguenti pagamenti, al fine di ridurre gli oneri  a
carico dei cittadini e della  pubblica  amministrazione,  assicurando
una   notificazione   tempestiva,   con    particolare    riferimento
all'esigenza di  favorire  il  pagamento  della  sanzione  in  misura
ridotta senza spese di notificazione; 
    h) revisione della disciplina in materia  di  solidarieta'  delle
obbligazioni di pagamento delle sanzioni  amministrative  pecuniarie,
con particolare riguardo alle ipotesi di noleggio  di  veicoli  senza
conducente, prevedendo procedure semplificate che tengano  conto  dei
diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque,
la necessita'  di  assicurare  il  pagamento  della  sanzione,  anche
mediante la semplificazione del procedimento di  notificazione  delle
violazioni; 
    i) revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e
ridefinizione organica della disciplina dei veicoli,  comprendendo  i
velocipedi e gli altri dispositivi di micromobilita' individuale,  al
fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della  circolazione  e
di  prevenire  gli  incidenti  stradali,  individuando   sistemi   di
identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di
sistemi di protezione personale, tra cui l'obbligo  di  utilizzo  del
giubbotto riflettente salvavita; 
    l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della
strada, con particolare riguardo  ai  ciclisti  e  ai  conducenti  di
velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare  anche
attraverso: 
      1)   la   revisione   delle   regole   che   disciplinano    le
caratteristiche  tecniche  e  la  modalita'   di   circolazione   dei
velocipedi, delle  biciclette  a  pedalata  assistita,  dei  cicli  a
propulsione  e  dei   monopattini   a   propulsione   prevalentemente
elettrica; 
      2)  la  definizione  di  criteri  per  la  progettazione  e  la
costruzione   di   infrastrutture    stradali,    anche    attraverso
l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove  prevista,  e  di
arredi urbani  finalizzati  alla  sicurezza  degli  utilizzatori  dei
veicoli a due ruote e dei dispositivi  per  la  mobilita'  personale,
secondo quanto previsto alla lettera t); 
      3) la definizione  delle  norme  di  circolazione  per  veicoli
atipici; 
    m)  revisione   e   coordinamento   del   sistema   dei   ricorsi
amministrativi  e  giurisdizionali,  con  l'obiettivo  della  massima
semplificazione delle procedure; 
    n)  riordino  delle  disposizioni  riguardanti  l'esercizio   dei
compiti  di  polizia  stradale   e   le   relative   abilitazioni   e
potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di  polizia  stradale,
tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle
condizioni   di   particolare   necessita'   e    urgenza    connessi
all'attivazione dei predetti servizi ausiliari; 
    o)   riordino   della   disciplina   per   l'uso,   limitatamente
all'espletamento dei servizi urgenti  di  istituto,  dei  dispositivi
acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari  di
segnalazione visiva a luce lampeggiante; 
    p) ricognizione delle attivita' pubbliche e  private  contemplate
nel codice della strada  e  nel  relativo  regolamento,  introducendo
inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di  legalita'  e
regolarita' dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni; 
    q) revisione della disciplina generale delle modalita'  di  sosta
dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita' ovvero  di
donne in stato di gravidanza  o  di  genitori  con  bambini  di  eta'
inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree
dedicate; 
    r)  introduzione  di  disposizioni  atte  a  favorire,  anche  in
relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la  diffusione  e
l'installazione di sistemi telematici ed  elettronici,  ivi  compreso
l'uso di etilometri monouso  obbligatori,  ai  fini  della  sicurezza
della circolazione; 
    s)   previsione   di   apposite   disposizioni   riguardanti   la
circolazione  dei  veicoli  sulla  rete  autostradale   nel   periodo
invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di  particolare
intensita', al fine di preservare l'incolumita'  degli  utenti  e  di
garantire idonei  livelli  di  circolazione  veicolare,  attribuendo,
esclusivamente in tal caso, all'ente proprietario o al concessionario
di  autostrade  la  facolta'  di  imporre  l'utilizzo  di  pneumatici
invernali o, in alternativa, di appositi dispositivi supplementari di
aderenza per gli pneumatici, ove non sia possibile garantire adeguate
condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative; 
    t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione
stradale  vigenti,  linee  guida  e  di  indirizzo   destinate   alle
amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione
di infrastrutture stradali e arredi urbani,  finalizzate  anche  alla
sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, anche attraverso
l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista; 
    u)  semplificazione,   con   finalita'   di   snellimento   degli
adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le
modifiche  delle   caratteristiche   costruttive   dei   veicoli   in
circolazione, l'installazione di dispositivi  atti  a  migliorare  la
visibilita' diretta degli utenti vulnerabili della strada  dal  posto
di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico  sui
veicoli, ivi comprese le strutture  amovibili  per  il  trasporto  di
bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive; 
    v) semplificazione delle procedure che disciplinano le  modifiche
delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione,  nella
prospettiva della riduzione degli adempimenti richiesti all'utente; 
    z)  miglioramento  della  fluidita'  della  circolazione,   anche
mediante  la  revisione  della  disciplina  relativa  ai  limiti   di
velocita'; 
    aa) razionalizzazione della  disciplina  dei  titoli  abilitativi
alla  guida  dei  veicoli,  con  semplificazione  delle  procedure  e
coordinamento  delle  competenze  dei  vari  soggetti  intervenienti,
garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della
sicurezza individuale e  collettiva,  anche  assicurando  un'adeguata
attivita' formativa, anche con l'ausilio di simulatori di guida e con
riferimento, tra l'altro, all'attivita' di primo soccorso; 
    bb) riordino e semplificazione  della  disciplina  relativa  alla
conferma di validita' della  patente  di  guida  per  conducenti  con
disabilita', diabetici e affetti da patologie neurologiche; 
    cc)  riordino  e   semplificazione   della   composizione   delle
commissioni mediche locali, anche  mediante  l'eventuale  svolgimento
delle funzioni da parte di  centri  sanitari  privati,  purche'  gia'
riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero
della salute; 
    dd) determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel
territorio italiano dei veicoli immatricolati all'estero  decorso  il
quale il proprietario del veicolo  deve  provvedere  a  stipulare  un
contratto di assicurazione adeguato  in  conformita'  all'ordinamento
nazionale; 
    ee) modifica della disciplina degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti  sul  territorio
nazionale da soggetto  avente  residenza  anagrafica  in  Italia  non
coincidente  con  l'intestatario  del  veicolo  stesso,  determinando
l'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano decorso
il  quale  il  proprietario  del  veicolo  deve   immatricolarlo   in
conformita' all'ordinamento nazionale. 
  4. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il  termine  di  un
anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dell'ultimo  dei  decreti
legislativi di cui al comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  dei
criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o  piu'  regolamenti  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
per la modifica della  disciplina  prevista  dal  codice  di  cui  al
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  dal  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  e  dalle
altre norme di settore vigenti, nelle seguenti materie: 
    a) caratteristiche dei veicoli eccezionali  e  dei  trasporti  in
condizioni di eccezionalita', con introduzione di disposizioni  volte
a favorire il rilevamento  delle  violazioni  delle  prescrizioni  in
materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto  di
merci pericolose; 
    b) disciplina della  massa  limite  e  della  sagoma  limite  dei
carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all'autotrasporto; 
    c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformita'  alle
norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione; 
    d) disciplina della manutenzione degli  apparati  destinati  alle
segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza
di ridurre i consumi energetici; 
    e)  per  le  nuove  installazioni  delle  lanterne   semaforiche,
previsione di una adeguata regolamentazione della durata minima della
luce  gialla  semaforica,  comprendente  altresi'  l'apposizione   di
dispositivi per la visualizzazione del tempo  residuo  di  accensione
della luce; 
    f) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di
equipaggiamento e di identificazione dei  veicoli,  accertamento  dei
requisiti di idoneita' alla circolazione, omologazione e controlli di
conformita', al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai
processi di innovazione tecnica del settore e di  garantire  adeguati
livelli di sicurezza della circolazione, con particolare  riferimento
alla circolazione stradale e autostradale nel  periodo  invernale  in
presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensita'; 
    g) introduzione  e  implementazione  di  dispositivi  adeguati  e
tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al
fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti; 
    h) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli,
dei veicoli a pedali adibiti al trasporto,  pubblico  e  privato,  di
merci e di persone; 
    i) classificazione  e  utilizzazione  dei  veicoli  in  relazione
all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento  alle  macchine
agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione
europea in materia di limite di massa, di massa  rimorchiabile  e  di
traino, e disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine
di  assicurare  il  coordinamento  della  disciplina  delle  macchine
operatrici quali veicoli  con  la  corrispondente  normativa  dettata
dall'ordinamento europeo in materia di macchine; 
    l) procedimenti  di  ammissione,  immatricolazione  e  cessazione
della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli
di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici
registri dei veicoli  soggetti  a  fermo  amministrativo  nonche'  di
produzione delle targhe automobilistiche; 
    m)   riassetto   della   disciplina   tecnica   concernente    la
classificazione, costruzione e tutela delle strade,  delle  fasce  di
rispetto,  degli  accessi  e  delle  diramazioni  e  ogni  forma   di
occupazione del suolo stradale; 
    n) semplificazione e razionalizzazione della disciplina  relativa
alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o
in vista di  esse,  di  mezzi  pubblicitari,  anche  da  parte  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, con  la  previsione
di congrui tempi di durata  delle  medesime  e  individuazione  delle
ipotesi  nelle  quali  e'  possibile  installare  i  predetti   mezzi
pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto  delle  esigenze  di
tutela della sicurezza della circolazione e di transito  dei  pedoni,
anche a mobilita' ridotta; 
    o) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli
in   occasione   di   competizioni   sportive,   per   prevenire   il
danneggiamento o la perdita delle targhe originali; 
    p) disciplina delle procedure di  omologazione  dei  veicoli  che
tenga conto dell'innovazione nelle tecnologie  del  settore  e  delle
ricerche nonche' delle sperimentazioni nazionali e internazionali sui
veicoli che adottano sistemi  di  guida  automatizzata,  al  fine  di
valutare la possibilita' che tali veicoli possano circolare  e  siano
progressivamente introdotti sul mercato nazionale; 
    q) disciplina del  processo  di  trasformazione  digitale  esteso
progressivamente a tutte le infrastrutture  appartenenti  al  Sistema
nazionale integrato dei trasporti, di  cui  all'allegato  «Connettere
l'Italia» al Documento  di  economia  e  finanza  2017,  e  ad  altre
infrastrutture  di  completamento,  tenuto   conto   che   tutte   le
infrastrutture stradali, anche in ambito urbano, e i servizi  di  cui
alla  Piattaforma  C-ITS,  istituita   dalla   Commissione   europea,
interagiscono sempre  piu'  con  i  veicoli  ad  elevato  livello  di
automazione e connessione che le percorrono; 
    r) adeguamento della disciplina attuativa della legge 1°  ottobre
2018, n. 117, recante introduzione dell'obbligo di  installazione  di
dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli  chiusi,
in modo da garantire la piena e completa  efficacia  dei  dispositivi
antiabbandono anche  attraverso  la  progressiva  integrazione  degli
stessi con l'autoveicolo; 
    s) aggiornamento delle modalita' di  valutazione  della  funzione
uditiva per il conseguimento e il  rinnovo  della  patente  di  guida
tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale. 
  5. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma  4
sono abrogate con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
regolamenti di cui al medesimo comma, che recano l'elenco delle norme
abrogate. 
  6. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  le  disposizioni  necessarie  per
coordinare il regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  codice
della strada, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n.  495,  con  le  modifiche  introdotte  dai  decreti
legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo. 
  7. Con uno o piu' decreti del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti sono stabilite istruzioni tecniche  attuative  relative  ai
procedimenti amministrativi introdotti o modificati  dai  regolamenti
di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalita' di semplificazione
delle procedure e, previo  parere  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,  sono  previste
misure  per  realizzare   la   dematerializzazione   della   relativa
documentazione,  anche  attraverso  lo   sviluppo   delle   procedure
informatizzate svolte dal  Centro  elaborazione  dati  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o
piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni   integrative   e
correttive degli stessi, con le medesime procedure e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi. 
  9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e
dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti  provvedono  ai  relativi  adempimenti  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. In conformita' all'articolo 17,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 

                               Art. 36 
 
                       Disposizioni attuative 
                e clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Governo provvede all'aggiornamento del regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice  della  strada,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  in
conformita' alle disposizioni della presente legge  modificative  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 
  2. Fermo  restando  quando  previsto  dall'articolo  35,  comma  9,
dall'attuazione delle disposizioni della presente  legge  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni  competenti  provvedono   ai   relativi   adempimenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 25 novembre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Avv. Antonino Sugamele

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