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Sentenza

Il CNF esclude in primo luogo la presunta violazione del ne bis in idem chiarend...
Il CNF esclude in primo luogo la presunta violazione del ne bis in idem chiarendo che «Ferma ogni valutazione in ordine alla non applicabilità del principio del ne bis in idem al procedimento disciplinare il fatto addebitato al ricorrente è oggettivamente diverso rispetto a quello precedentemente oggetto di valutazione, come correttamente rilevato dal CDD, poiché viene contestato il mancato pagamento delle spese legali di due diverse sentenze rispetto a quella oggetto del primo procedimento e, soprattutto, di un ulteriore e nuovo procedimento esecutivo». Anche in merito alla recidiva il ricorso risulta infondato. Secondo il ricorrente infatti, il CDD avrebbe dovuto contestare la recidiva nel capo d'imputazione ma in realtà «se è pur vero che – ai sensi del Reg. CNF n. 2/2014 – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all'incolpato devono essere sufficientemente riportati con l'indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all'atto della decisione disciplinare» (Cass. civ. SS.UU. n. 2506/2020). Infine, il CNF ricorda che «commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari». In conclusione, in merito alla quantificazione della sanzione da irrogare, occorre deve tener conto di tutte le circostanze e deve essere emessa dopo aver valutato globalmente il comportamento dell'avvocato. Infatti «in ossequio al principio enunciato dall'art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari» (CNF, sent. 177 del 9 ottobre 2020).
CNF, sentenza n. 290/2023
R.G. N. 181/23 RD n. 290/23
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.
- Avv. Antonello TALERICO Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Paola CARELLO Componente
- Avv. Giampiero CASSI Componente
- Avv. Biancamaria D’AGOSTINO Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Antonino GALLETTI Componente
- Avv. Alessandro PATELLI Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall’ Avv. [RICORRENTE] (CF [OMISSIS]) del Foro di Treviso PEC
[OMISSIS], difeso dall’Avv. [OMISSIS] del foro di Treviso, pec [OMISSIS] avverso la
decisione n. 184/2022 emessa dal Consiglio Distrettuale di disciplina del Veneto il
18.11.2022, comunicata a mezzo pec il 23.12.2022.
per il ricorrente nessuno è comparso;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, regolarmente citato, nessuno è
presente;
Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTO
1
La vicenda de qua trae origine da un incidente di gioco, durante una partita di calcio, ove
[RICORRENTE], che all’epoca aveva 21 anni (e, naturalmente, non era iscritto all'Ordine degli
Avvocati) si scontrava con il signor [AAA] il quale, a seguito ed in conseguenza del sinistro
subiva l’asportazione della milza.
Da questo evento era scaturito dapprima un procedimento penale, conclusosi in
Cassazione con l’accertamento della sussistenza di un’ipotesi di lesioni colpose punibili,
ovvero non scriminate.
Il [RICORRENTE], all'epoca aveva fatto fronte al pagamento della provvisionale di venti milioni
nel giudizio penale, senza provvedere al pagamento dei danni per i quali veniva promosso dal
sig. [AAA] un giudizio civile che si era concluso, in primo grado, con la sentenza
[OMISSIS]/2010 del Tribunale di Venezia, che disponeva la condanna ad un rilevante importo
pecuniario a carico del [RICORRENTE], nelle more divenuto avvocato, che egli non aveva
adempiuto spontaneamente.
Per ottenere la somma liquidata per il danno, pari a 57 mila euro, il creditore aveva proceduto,
quindi, con vari pignoramenti, anche immobiliari, e con un’azione revocatoria.
Ne era derivato, dunque, oltre alle dette iniziative esecutive, anche un procedimento
disciplinare, che si era concluso con la sanzione disciplinare dell’avvertimento a carico
dell’avv. [RICORRENTE].
Il giudizio civile, nel frattempo, era proseguito in appello e poi Cassazione, ed ivi definito. Le
due sentenze emesse, nel confermare la sentenza del Tribunale di Venezia, avevano
ulteriormente condannato il sig. [RICORRENTE] al pagamento delle successive spese
legali.
Il [AAA], quindi, sporgeva nuovo esposto disciplinare lamentando ancora una volta il mancato
adempimento della sentenza del Tribunale di Venezia ma anche di quelle della Corte
d’Appello di Venezia e della Corte di Cassazione.
Apertosi il procedimento disciplinare, la contestazione riguardava solo l’omesso adempimento
del dictum condannatorio delle due sentenze relative alle sole spese legali, ovvero la statuizione
d’appello e quella di cassazione.
In particolare veniva contestato il seguente capo d’incolpazione:
"violazione degli art. 9 co. 2 e 64 co. 2 CDF per avere l'Avv. [RICORRENTE] omesso di
adempiere agli obblighi di pagamento delle spese di lite liquidate in favore del sig. [AAA]
nella sentenza n. [OMISSIS]/2016 della Corte d'Appello di Venezia (pubblicata il
[OMISSIS].5.2016) per € 6.000,00 oltre spese generali ed accessori, e nella sentenza n.
[OMISSIS]/2019 della Corte di Cassazione (pubblicata il [OMISSIS].2019) per € 4.200,00
oltre spese generali, costringendo il creditore ad avviare azione esecutiva con
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compromissione della dignità professionale e l'affidamento dei terzi. In Treviso dal
3.5.2016 e dal 3.9.2019 all'attualità”.
All’esito del procedimento disciplinare il CDD, rigettando l’eccezione del ne bis in idem
sollevata dalla difesa dell’incolpato, riqualificava il fatto ai sensi dell’art. 63 CDF e lo
riteneva responsabile delle contestazioni in quanto “la disposizione del primo comma
dell’art. 63 CDF, invero molto ampia, richiede un comportamento negativo e cioè quello di
non compiere azioni, nei rapporti interpersonali, che compromettano la dignità della
professione e l’affidamento dei terzi anche al di fuori delle professione e quindi anche per
eventi riferibili alla vita provata. Omettere volutamente un pagamento, in assenza di una
notoria ragione giustificativa, lede indubbiamente tale principio per il ruolo che la società
ha assegnato all’Avvocato, al quale ci si affida perché rispettoso della legge e pronto a
darne ed ottenerne esecuzione. La compromissione del decoro professionale e
dell’affidamento dei terzi è di tutta evidenza nel comportamento omissivo assunto
dall’incolpato, atteso che si tratta di importo tutto sommato non particolarmente rilevante,
dovuto per spese di soccombenza per giudizi direttamente instaurati e soprattutto che la
soddisfazione coattiva ci si deve avvalere di Uffici (l’UNEP) usualmente frequentati nello
svolgimento dell’attività professionale”.
In merito alla sanzione il CDD, valutando il precedente disciplinare dell’avvertimento in
capo all’incolpato, applicava la censura.
Avverso la decisione l’incolpato ha proposto tempestivo ricorso al CNF.
Il ricorrente censura il provvedimento disciplinare per i seguenti motivi:
1.Violazione del principio del ne bis in idem.
Secondo il ricorrente la decisione del CDD sarebbe errata per non aver accertato che nei
confronti dell’incolpato sussisteva un precedente disciplinare nascente dal medesimo fatto
contestato nel procedimento attuale. Sul punto il ricorrente evidenzia che la vicenda aveva
avuto origine da un incidente di gioco durante una partita di calcetto che aveva
determinato per l’esponente l’asportazione della milza e a cui era seguita una condanna
penale per lesioni colpose, con obbligo risarcitorio. All’esito l’esponente non provvedeva
ad adempiere al pagamento della sentenza civile di condanna ed aveva subìto già una
sanzione disciplinare. I fatti contestati nell’odierno procedimento altro non sarebbero –
secondo la ricostruzione dell’incolpato – che una mera conseguenza di quelli già giudicati,
trattandosi di omesso pagamento di spese legali successive alla sentenza di condanna
appellata (già non adempiuta).
2.Insussistenza del fatto.
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Secondo il ricorrente l’omesso pagamento di somme di denaro derivante da sentenza non
costituiva azione idonea autonoma ma un’inerzia, mentre l’art. 63 CDF vietava il
compimento di azioni idonee a compromettere la dignità professionale.
3.Mancata contestazione della recidiva e, comunque, risalenza del precedente e
conseguente suo mancato rilievo.
Secondo il ricorrente il CDD avrebbe omesso di contestare la recidiva nel capo
d’incolpazione e, ad ogni modo, avrebbe omesso di considerare che il precedente
disciplinare era assai risalente nel tempo ed aveva avuto origine da un fatto commesso
dall’incolpato che all’epoca era ventunenne e non era iscritto all’albo.
4.Sproporzione della sanzione
Il ricorrente si duole infine della tipologia della sanzione irrogata, ritenendola eccessiva e
sproporzionata rispetto ai fatti.
Il ricorrente conclude pertanto chiedendo l’annullamento del provvedimento e, in via
subordinata, l’applicazione della sanzione meno afflittiva, ossia il richiamo verbale
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
a) Sull’eccezione di ne bis in idem
Secondo il ricorrente la decisione del CDD sarebbe errata per non aver accertato che nei
confronti dell’incolpato sussisteva un precedente disciplinare del COA di Treviso nascente
dal medesimo fatto contestato nel procedimento attuale. Infatti, secondo questo,
l’inadempimento alle obbligazioni pecuniarie contestate nell’attuale procedimento traeva
origine dall’inadempimento – già sanzionato – agli obblighi nascenti dalla sentenza civile
che l’aveva condannato anni orsono al risarcimento dei danni nei confronti dell’esponente
per un episodio accaduto durante una partita di calcio.
Il CDD aveva rigettato l’eccezione evidenziando che seppur identica la violazione, diverso
si presentava il fatto che aveva dato origine alle due incolpazioni. Quello sanzionato dal
COA di Treviso riguardava l’omesso pagamento dei danni liquidati nella sentenza n.
[OMISSIS]/2010 dal Tribunale di Venezia in euro 51.316,00, mentre quello oggetto del
pendente giudizio disciplinare riguardava il mancato pagamento alle spese di lite liquidate
in favore dell’esponente nella sentenza n. [OMISSIS]/2016 Corte di Appello di Venezia e
nella sentenza n. [OMISSIS]/2019 della Corte di Cassazione.
Ferma ogni valutazione in ordine alla non applicabilità del principio del ne bis in idem al
procedimento disciplinare (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile
2021: Il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è
“esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova
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applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi. Ancora,
Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 187 del 3 novembre 2021: Il “ne bis in idem” è
un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti
amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti
disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi), il fatto addebitato al ricorrente è
oggettivamente diverso rispetto a quello precedentemente oggetto di valutazione, come
correttamente rilevato dal CDD, poiché viene contestato il mancato pagamento delle
spese legali di due diverse sentenze rispetto a quella oggetto del primo procedimento e,
soprattutto, di un ulteriore e nuovo procedimento esecutivo.
b) Mancata contestazione della recidiva
Secondo il ricorrente il CDD avrebbe dovuto contestare nel capo d’incolpazione la recidiva
e non solo farla emergere nel corso del procedimento.
Sul punto la giurisprudenza afferma che “se è pur vero che – ai sensi del Reg. CNF n.
2/2014 – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all’incolpato devono essere
sufficientemente riportati con l’indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla
configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa
emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come
tale, in esso ricompresa all’atto della decisione disciplinare (Corte di Cassazione SS.UU,
sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020).
La giurisprudenza in sostanza è conforme nel ritenere ammissibile la valutazione del
pregiudizi disciplinari sulla scorta della complessiva rappresentazione delle vicende
disciplinari coinvolgenti l’avvocato.
c) Inadempimento obbligazioni verso terzi
In ordine al mancato pagamento “commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che
non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e
ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di
natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei
terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa
pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma
ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito
deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate,
giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato
che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e
degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari”. Il principio è pacifico in
giurisprudenza (Cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 37 del 29 aprile 2022 e
Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017).
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Anche detto motivo è quindi infondato.
d) Sulla sanzione
La giurisprudenza del Consiglio ha affermato, in adesione a quanto previsto dall’art. 21
CDF, che la sanzione da irrogare deve tener conto di tutte le circostanze e deve essere
emessa dopo aver valutato globalmente il comportamento dell’avvocato; Consiglio
Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020: “In ossequio al principio
enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari
l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di
valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più
adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità
dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o
assenza di precedenti disciplinari”.
Dunque, nell’individuazione della sanzione concretamente applicata occorre tenere conto
anche dalla sussistenza di precedenti e nel caso specifico, effettuate le predette
valutazioni, la sanzione applicata appare adeguata.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 settembre 2023.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Antonello Talerico f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 5 dicembre 2023.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Antonino Sugamele

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