Cani e gatti randagi, illegittima l’ordinanza che vieti ai cittadini di sfamarli ma i contenitori per il cibo e i rifiuti vanno rimossi.
Tribunale Amministrativo Regionale SICILIA Catania Sezione 3 |Sentenza 21 novembre 2024 n. 3844
Data udienza 11 novembre 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2021, proposto da
Le Ar. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Fl. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di (Omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Ga. Sp. Pu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Fi. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (omissis), domiciliataria ex lege in (omissis);
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 9 del 16/03/2021 del Comune di (omissis) pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 16/03/2021 al 31/03/2021, con la quale è stato ordinato “il divieto a chiunque di somministrare qualunque tipo di alimento a uccelli selvatici ed in particolare piccioni (columbia livia domestica), cani e gatti randagi, animali presenti allo stato libero nel territorio comunale…”;
- della presupposta ordinanza n. 20 del 1/08/2011 del Comune di (omissis);
- della non conosciute note:
- prot. N. 61117 del 12/07/2011 dell’Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 9, oggi Servizio 10, Sanità Veterinaria di (omissis);
- prot. N. 3378 del 13/07/2011 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Servizio Igiene Urbana Veterinaria e lotta al randagismo U.O.C. dell’ASP di (omissis);
- d’ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, il regolamento per l’Adozione dei cani randagi di proprietà del Comune di (omissis) ricoverati presso canili autorizzati o accuditi da associazioni di categoria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 13/11/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis), dell’Azienda Sanitaria Provinciale di (omissis) e della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, premesso di essere ente del terzo settore iscritta al n. 120 nell’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali (decr. Iscriz n. 1642 del 05/09/2013) e di perseguire come scopo statutario il benessere degli animali, ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza n. 9 del 16.03.2021 con cui il Comune di (omissis) aveva vietato in via generale la somministrazione di alimenti agli animali randagi.
Deduceva a tal fine, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1)Violazione e falsa applicazione della legge n. 281/1991 (Legge quadro in materia di animali da affezione) e, in ambito regionale, dalla l.r. n. 15/2000, violazione dell'art. 50 e dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990, violazione dei regolamenti di esecuzione della L.R. n. 15/2000, violazione del regolamento comunale per la tutela degli animali, difetto e insufficienza di motivazione, errata presupposizione dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, eccesso di potere sotto ulteriori profili. Il divieto imposto dal Comune di sfamare gli animali contrastava infatti con le finalità perseguite dalle leggi sopra citate, volte alla protezione degli animali;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3/7/10 L.241/90 violazione del giusto procedimento e del principio di buon andamento - Violazione art. 3 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento, illogicità manifesta, carenza istruttoria violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione - Carenza di motivazione, non avendo il Comune resistente dato conto delle puntuali ragioni poste a fondamento dell’ordinanza;
3) Mancata comunicazione avvio del procedimento - violazione del giusto procedimento. Il Comune resistente non aveva altresì comunicato l’avvio del procedimento amministrativo de quo alle associazioni animaliste operanti sul territorio;
4) Violazione e falsa applicazione articolo 1 Legge 241/1990. Il principio di buon andamento della PA avrebbe infatti dovuto indurre il Comune resistente a effettuare più controlli, volti a verificare la sussistenza delle ragioni di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione dell’ordinanza.
2. In data 28.06.2021 si costituiva in giudizio l’Assessorato Regionale alla Salute, chiedendo l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
3. In data 15.07.21 si costituiva altresì il Comune resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Inoltre, in data 19.07.21 si costituiva l’Asp di (omissis) chiedendo eccependo la tardività del ricorso atteso che il ricorso era stato proposto successivamente rispetto alla scadenza del termine di 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato presso l’Albo Pretorio, avvenuta in data 16.3.2021.
5. Con ordinanza n. 467/21 è stata respinta la domanda cautelare.
6. In vista dell’udienza, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese.
7. All’udienza di smaltimento del 14 ottobre 2024, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo all’Assessorato regionale, data l’estraneità dell’Ente al giudizio de quo; deve, pertanto, disporsi la sua estromissione.
9. Va poi dichiarata infondata l’eccezione di tardività proposta dalla ASP resistente, tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato pubblicato all’Albo Pretorio il 16.3.2021 per i successivi giorni 15, per cui il termine di decadenza di 60 giorni deve farsi decorrere dal 31.3.2021, con la conseguente tempestività del ricorso in quanto notificato in data 29.5.2021.
10. Ciò detto, il ricorso deve essere accolto perché fondato.
11. A tal fine è sufficiente rinviare - ai sensi dell’art. 74 c.p.a, secondo cui “nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” - ai principi di diritto già stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento a fattispecie identiche.
In particolare ci si riferisce, ex multis, alle seguenti statuizioni:
- T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 840 del 2019, per la quale “6. Nel merito il ricorso si palesa fondato. 6.1 Il Collegio intende richiamare ex art. 60 e 74 c.p.a. condivisi precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, relativi all’impugnativa di analoghe ordinanze, con cui si è rimarcata l’irragionevolezza oltre che la contrarietà del divieto rivolto alla popolazione locale tutta di offrire alimenti agli animali randagi con la legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281 sulla tutela degli animali di affezione, volta a favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, prevenendo il randagismo e condannando i maltrattamenti e gli atti di crudeltà contro di essi nonché il loro abbandono (cfr. ex multis il parere reso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, Sez. III, 16 settembre 1997, n. 883, su un ricorso straordinario al Capo dello Stato avente ad oggetto una questione analoga a quella in esame, con cui si è precisato che nessuna norma di legge in materia fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio). 6.2 Peraltro anche la Legge Regionale della Campania n. 16\01, in attuazione ai su indicati principi prevede due specifiche soluzioni al fenomeno del randagismo - vaccinazione e sterilizzazione dei cani randagi da parte del Comune ai fini del controllo delle nascite (art. 10) e collocazione degli animali randagi in appositi ricoveri (art. 14 comma 2) - senza affatto contemplare la soluzione adottata dal Comune di Marcianise con l’ordinanza gravata, anzi sancendo espressamente all’art. 12 che “sono considerate forme di sofferenza anche la privazione di cibo e acqua” per gli animali. Sicché, “deve ritenersi del tutto lecita la somministrazione in favore di cani randagi o animali da affezione vaganti in genere, purché il deposito di cibo avvenga attraverso l’uso di appositi contenitori ed a condizione che gli stessi vengano successivamente rimossi a cura degli stessi cittadini che hanno somministrato il cibo, costituendo tale successivo adempimento un loro preciso onere , oltre che conforme al comune senso civico, la cui violazione risulta già proseguibile integrando la fattispecie di abbandono di rifiuti su suolo pubblico” (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 16 luglio 2018, n. 1078; in termini Tar Campania, Napoli, sez. V, 6 maggio 2010, n. 971). 6.3 Sotto altro concorrente profilo, nemmeno paiono sussistere i requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l’adozione di una tale misura, avente natura extra ordinem, difettando una situazione di effettiva eccezionalità ed imprevedibilità tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità, cui non sia possibile far fronte con i mezzi ordinariamente previsti, cercando piuttosto l’amministrazione comunale di far fronte a circostanze del tutto fisiologiche e prevedibili, che peraltro non costituiscono un immediato e concreto pericolo per l’igiene pubblica ove le condotte impedite siano poste in essere con le opportune cautele, già previste da apposita normativa (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 10 aprile 2017 n. 555)”;
- T.A.R. Toscana, Firenze, sentenza n. 129 del 2015, per la quale “Nel merito, il ricorso merita di essere accolto alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, al quale la Sezione ritiene di aderire (cfr. Tar Molise, 17.09.2013 n. 527, Tar Marche 23.11.2012 n. 753, Tar Liguria 15.02.2012 n.286) , il quale richiama, in primo luogo, la legge 14 agosto 1991 n. 281, recante norme quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, la quale a sua volta recita: “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente” (art. 1). “I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi” (art. 2 comma secondo). “I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione” (art. 2 comma terzo). “I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore” (art. 2 comma quarto). “I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili” (art. 2 comma quinto). “I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità (art. 2 comma sesto)”. Secondo tale giurisprudenza, “Appare evidente che tale normativa rechi in se una robusta tutela degli animali addomesticabili viventi in ambiente antropizzato, ivi compresi i cani randagi. Il randagismo è un fenomeno deteriore, una problematica sociale da prevenire e risolvere, ma non è consentito a nessuno di farlo mediante trattamenti contrari al senso umano e al rispetto dovuto agli animali domestici che, come il cane, vivono da millenni uno speciale rapporto simbiotico con l'uomo. Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli alla fame, a costringerli a rovistare tra i rifiuti o, addirittura, a diventare aggressivi per procurarsi cibo e questo - che sarebbe poi l'effetto ultimo dell'ordinanza sindacale impugnata, salvo che non si voglia attribuire ad essa la velleitaria finalità d'indurre la popolazione canina a trasmigrare verso aree più fornite di cibo - rappresenterebbe un trattamento crudele di detti animali, non conforme a legge.” Il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez, III, parere 16.9.1997 n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato avente ad oggetto una questione simile a quella in esame, ha precisato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, la disposizione, rivolta alla popolazione locale tutta, recante il divieto di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto con la legge quadro nazionale n. 281/91, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d'affezione (cfr. Tar Puglia Lecce 22.3.2012 n. 525)”.
12. Nella fattispecie il provvedimento impugnato, pur evidenziando in parte motiva la necessità di meramente aggiornare le modalità di somministrazione degli alimenti, in parte dispositiva ordina invero, senza distinzione alcuna, “il divieto a chiunque di somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare piccioni, cani e gatti randagi, animali presenti allo stato libero nel territorio comunale”.
Dal che ne consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
13. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
14. Conferma in via definitiva l’ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio - già provvisoriamente disposta dalla Commissione con decreto n. 83/2021 in atti - e rinvia la liquidazione del compenso in favore del difensore di parte ricorrente a separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara l’estromissione dal giudizio dell’amministrazione regionale resistente;
- accoglie il ricorso perché fondato e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 9 del 16/03/2021 del Comune di (omissis);
- compensa le spese di lite tra le parti;
- rinvia a separato decreto la liquidazione del compenso del difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
20-12-2024 19:28
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