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Sentenza

Avvocato sanzionato per aver offeso l’ex moglie: dignità e decoro valgono anche ...
Avvocato sanzionato per aver offeso l’ex moglie: dignità e decoro valgono anche nella sfera privata.
R.G. N. 229/20 RD n. 107/24
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero
della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Francesco NAPOLI Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO Componente
- Avv. Paola CARELLO Componente
- Avv. Claudio CONSALES Componente
- Avv. Biancamaria D’AGOSTINO Componente
- Avv. Francesco FAVI Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Antonino GALLETTI Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO Componente
- Avv. Mario NAPOLI Componente
- Avv. Francesca PALMA Componente
- Avv. Federica SANTINON Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall’avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Ber-
gamo (C.F [OMISSIS]) con PEC [OMISSIS] elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito
in [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia
del 14.9.2020 depositata li 21.10.20, notificata a mezzo PEC in pari data con la quale è stata
comminata la sanzione della censura
Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, regolarmente citato, nessuno è
presente;
Il Consigliere relatore avv. Francesca Palma svolge la relazione;
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Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTO
L’avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle con-
dotte di cui al seguente capo di incolpazione:
“Violazione degli artt.9 comma 2 e 63 comma 1, CDF, consistente nel:
a) aver ripetutamente usato espressioni gravemente offensive (del genere “troia”, “ladra” “mer-
da” “puttana”, “infame”, “parassita”, peripatetica”, “avida”, “falsa”, “struzzo”, “il culo che somiglia a te-
e alla tua faccia”) nei confronti del proprio coniuge sig.ra [AAA] in numerose comunicazioni
scritte; b)aver ripetutamente effettuato moleste chiamate telefoniche alla moglie, costringendo-
la ad un uso parziale del proprio telefono;
c) aver inviato ripetute comunicazioni scritte alla moglie dal contenuto denigratorio e minaccio-
so (quali “Chiama i CC per scopare in pace” Sei solo falsa, uno struzzo, rovina famiglie, dome-
nica appenderò i messaggi della catechista sulla porta della chiesa così tutti comprenderanno
chi sei” “sei una merda avida e schifosa, pagherai tutto”)
d) non aver compiutamente adempiuto agli obblighi alimentari nei confronti del figlio minore
[BBB]; in Bergamo dall’ottobre 2016 a tutto l’anno 2018”
Il procedimento nasce da un esposto depositato dalla moglie dell’incolpato [AAA], depositato al
COA di Brescia, che l’ha inoltrato poi ritualmente al CDD, ove si indicavano le doglianze della
coniuge poi trasfuse nei capi di incolpazione. Gli episodi cominciano a partire dal 2016, nel pe-
riodo in cui i due coniugi si erano separati di fatto, in quanto la [AAA] a seguito dei comporta-
menti vessatori e minacciosi del marito si era allontanata da casa per poi dare inizio a giudizio
di separazione con addebito. Gli insulti e le minacce sono stati documentati dall’esponente, che
ha anche elencato le telefonate. Inoltre la denunciante ha lamentato dei danneggiamenti della
bicicletta, mostrando foto di bruciature sulla sella e su abiti e un tentativo di hackeraggio, sven-
tato, su suoi depositi bancari.
[RICORRENTE] si è difeso con memoria del 23 giugno 2017, asserendo viceversa di essere
stato vittima di un’aggressione da parte della moglie in data 9 ottobre 2016, subendo percosse
a seguito della quale i rapporti con la coniuge si sarebbero deteriorati per cui la stessa si allon-
tanava da casa. L’incolpato quindi dichiarava di essere stato portato ad esasperazione dai
comportamentidellamoglie,rendendoquindidichiarazioneinparteconfessoriaconl’affermare“purtro-
ppo la tensione continua dei rapporti mi ha indotto a travalicare certi limiti, che, a mente serena, non -
avrei mai oltrepassato”, anche in successiva memoria si è scusato, tentando giustificazioni.
Agli atti peraltro risulta anche documentata la pendenza di procedimento penale per il reato ex
art. 572 cp (maltrattamenti) a carico dell’incolpato per fatti del 23.3.2018. Vi sono poi gli atti del
procedimento di separazione e quindi un verbale dal quale sembrerebbe aprirsi la possibilità di
definizione consensuale del giudizio.
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Il CDD di Brescia nella seduta plenaria del 16.1.2019 deliberava l’avvio della fase istruttoria.
Successivamente il 3.10.2019 l’incolpato produceva una nuova memoria contenente una lettu-
ra soggettiva della sua vicenda matrimoniale, sostanzialmente confermando di essere stato in-
dotto a gesti inconsulti di cui si dichiarava dispiaciuto, negando però i danneggiamenti ed il
mancato assolvimento degli obblighi di mantenimento del figlio.
Su sua richiesta l’avv. [RICORRENTE] veniva audito ed in tale sede ribadiva le sue difese e
produceva una scrittura privata datata 27.9.19 che riguardava la definizione di tutti gli aspetti
patrimoniali tra i coniugi, mentre lasciava impregiudicati gli obblighi nascenti dal giudizio di se-
parazione che era tutt’ora in corso, ma con auspicio di definizione.
Approvato il capo di incolpazione, il [RICORRENTE] compariva personalmente in udienza, de-
positava la scrittura di definizione patrimoniale sugli immobili e gli atti notarili conseguenti, una
bozza di lettera di scusa, il pagamento delle competenze legali del difensore della [AAA] in pro-
cesso penale ove era parte civile, produzioni tutte ammesse e chiedeva di essere esaminato. Il
CDD procedeva all’escussione della denunciante [AAA] e quindi riteneva superflua l’audizione
del figlio, mentre procedeva all’esame dell’incolpato.
All’esito del giudizio disciplinare il CDD, dichiarati utilizzabili tutti i documenti prodotti dalla dife-
sa e audito l’incolpato, con la decisione del 14.9.20, depositata li 21.10.20 e notificata in pari
data, via pec, dichiarava il non luogo a procedere per il capo D) dell’incolpazione perché il fatto
non sussiste, mentre dichiarava la responsabilità dell’incolpato per i capi a) b) c) applicando la
sanzione disciplinare della censura.
Il CDD riteneva raggiunta piena prova della responsabilità disciplinare in base alla documenta-
zione in atti, alle dichiarazioni della [AAA] e alle dichiarazioni dello stesso incolpato ritenendo ri-
levante sul piano disciplinare la condotta per le tante frasi ingiuriose rivolte all’esponente e per
gli altri comportamenti egualmente molesti durati dall’ottobre 2016 a tutto il 2018.
Indi il CDD ha ritenuto violato l’art. 63 comma 1 del Codice deontologico Forense laddove recita “ -
L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero deve comportarsi nei rapporti inter-
personali in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei
terzi”.
A seguito del lungo periodo di reiterazione di insulti e molestie dal 2016 al 2018 e delle parole
ingiuriose scritte in alcuni bonifici indirizzati alla esponente per il mantenimento del figlio, anzi-
ché la sanzione minima edittale che prevede l’avvertimento, il CDD ha ritenuto di dover irrogare la s-
anzione aggravata della censura
Avverso tale decisione l’avv. [RICORRENTE] ha proposto rituale ricorso, articolando due moti-
vi e precisamente il primo rubricato: erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dibatti-
mentali,ilsecondo:mancatavalutazionedellecircostanzeattenuantiinrelazioneallecondottedell’i-
ncolpatrice.
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Nel primo motivo l’avv. [RICORRENTE] sostiene che le prove non siano state ben valutate dal
CDD che non avrebbe tenuto conto:
- del fatto che la moglie era andata via di casa per sua volontà e non perché costretta dai mal-
trattamenti del marito, senza neppure comunicare la nuova residenza, sino al 2018, per cui le
ingiurie sarebbero state una reazione a tale illecito comportamento della [AAA] e non la causa
del suo allontanamento.
- del fatto che il figlio era maggiorenne ed il padre aveva sempre provveduto al mantenimento
come comprovato dalla declaratoria di assenza di responsabilità di cui al capo 4, per cui le af-
fermazioni della moglie al riguardo sarebbero state calunniose, in quanto la stessa avrebbe
sempre avuto e conservato la gestione del conto corrente cointestato e quindi doveva utilizzar-
lo per il mantenimento del figlio
Inoltre il CDD, a dire del ricorrente, non avrebbe dato il giusto peso al fatto che l’avv. [RICOR-
RENTE] aveva cercato sempre la conciliazione tanto da aver diviso al 50% il patrimonio im-
mobiliare, pur essendo stato lo stesso acquistato solo con i frutti del lavoro dello stesso [RI-
CORRENTE], mentre la moglie non aveva svolto attività lavorativa prima di allontanarsi dalla
casa ed in fine il CDD, sempre a dire del ricorrente, aveva ignorato le circostanze che con i due
esposti e tutte le mail depositate risulterebbe evidente che la [AAA] aveva sempre alimentato il
conflitto, aveva asportato da casa beni comuni senza averne il consenso, ivi comprese le bici-
clette.
Rilevava inoltre l’incolpato che [AAA], andando via da casa, aveva disdetto tutti i contratti delle
utenze domestiche, causando problemi al [RICORRENTE], costringendolo a stipulare nuovi
contratti con i gestori di acqua, luce e gas, con danno per aver sopportato i costi relativi. Conte-
stava di aver molestato telefonicamente la moglie e affermava che tali comportamenti non po-
tevano essere a lui riferibili, perché non ne conosceva più i numeri telefonici, cambiati dalla me-
desima senza motivo alcuno. Sosteneva che Il CDD non avesse considerato che nelle sue co-
municazioni la [AAA] aveva tenuto un tono provocatorio che scagionerebbe il [RICORRENTE]
nell’aver dato le risposte indicate nel capo di incolpazione. Concludeva affermando che non po-
teva essere riconosciuto responsabile per condotte che attenevano strettamente alla crisi del
suo matrimonio e non alla professione.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha censurato la decisione del CDD di Brescia per
la “mancata valutazione delle circostanze attenuanti in relazione alle condotte dell’incolpatrice
” in quanto il CDD non avrebbe considerato la condotta processuale dell’incolpato, che ha am-
messo di aver inviato i messaggi mail, ma sarebbe stato indotto a tanto perché esasperato dai
comportamenti della moglie, così come non aveva dato il giusto valore alle scuse fatte alla mo-
glie, ma da questa non accettate perché ritenute insufficienti ed in fine lamentava che il CDD
non abbia tenuto nel debito conto che le condotte dell’avv. [RICORRENTE] erano state tutte
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successive all’allontanamento della [AAA]
Rilevava in fine che il CDD, pur avendolo assolto dal capo 4, non ha ritenute calunniose le di-
chiarazioni della [AAA] quando lo aveva accusato di non pagato il mantenimento.
Il ricorrente, in conclusione, chiede l’annullamento della decisione disciplinare o, in subordine,
l’applicazione di più mite sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure dell’incolpato non sono accoglibili, in quanto la decisione del CDD è
correttamente motivata e questo collegio la condivide, riaffermando che sussiste piena
prova delle condotte descritte nei capi di incolpazione, documentale e per confessione
dello stesso incolpato.
Infatti, per quanto attiene alla tesi che trattandosi di comportamento non tenuto nel corso di
svolgimento di incarico professionale la condotta non sarebbe punibile, si rileva, che le
condotte rilevanti sul piano deontologico non sono soltanto quelle attinenti all’esercizio
della professioneIn una fattispecie analoga a quella in esame il Consiglio Nazionale
Forense, con sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213 ha affermato “L’avvocato ha il dovere di
comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente
nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che
l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal
pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza
deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese,
né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione
in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.” Anche nel caso di specie, l’avvocato si era
rivolto alla propria ex moglie con appellativi indecorosi, del tutto analoghi a quelli utilizzati dal
ricorrente.
Infine, in relazione alla richiesta di rimodulazione della sanzione in altra meno afflittiva, si
osserva che il CDD di Brescia dà conto delle ragioni che hanno condotto il collegio ad applicare
la sanzione aggravata della censura, con argomentazioni che sono pienamente condivisibili,
perché risulta provato in atti che gli insulti e le molestie sono durate per più di due anni, anche in
considerazione che nella causale di alcuni bonifici disposti dall’incolpato in favore della [AAA]
per il mantenimento del figliolo vi sono parole ingiuriose. La rilevanza di tali circostanze non
può considerarsi neutralizzata ovvero attenuata dall’asserito atteggiamento provocatorio
dell’esponete, né dalle scuse intervenute.
Per giurisprudenza costante la determinazione della sanzione disciplinare è conseguenza
della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti
contestati, all’intensità del dolo, al comportamento reiterato, (cfr. CNF sentenza n.197 del
5.11.2021), per cui le tardive scuse, per di più sempre affermando, erratamente, la scusabilità
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dei propri comportamenti in reazione a non dimostrate colpe dell’esponente e l’assenza di
precedenti disciplinari, sono entrate nella valutazione complessiva del bilanciamento della
sanzione, non essendo stata applicata la sanzione più grave della sospensione dall’esercizio
della professione, ma solo la censura. Pertanto anche il secondo motivo di ricorso non merita
accoglimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2023.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini f.to Avv. Francesco Napoli
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 marzo 2024.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Antonino Sugamele

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