All’avvocato sospeso è inibita anche l’attività professionale stragiudiziale.
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R.G. N. 253/21 RD n. 216/24
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero
della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Giampiero CASSI Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Antonino GALLETTI Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Federica SANTINON Componente
- Avv. Antonello TALERICO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall’ avv. [RICORRENTE], (C.F. [OMISSIS]) nata a [OMISSIS] il
[OMISSIS], con Studio professionale sito a [OMISSIS], rappresentata e difesa dall’Avv.
[OMISSIS] del Foro di Isernia (C.F. [OMISSIS] – indirizzo P.E.C. [OMISSIS] – recapito FAX
[OMISSIS]), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza [OMISSIS] presso lo studio dell’Avv.
[OMISSIS] - come da nomina e procura speciale in atti avverso la decisione emessa dal CDD
di Milano in data 13.04.2021 notificata a mezzo pec in data 24.05.2021 con la quale è stata
irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi.
La ricorrente non è comparsa personalmente;
E’ presente il difensore Avv. [OMISSIS];
Per il Consiglio dell’Ordine di Milano, regolarmente citato, nessuno è comparso;
Udita la relazione del Consigliere avv. Daniela Giraudo
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità per totale
aspecificità dei motivi e comunque il rigetto nel merito del ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso per l’accoglimento delle conclusioni di
cui al ricorso.
FATTO
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La decisione impugnata trae origine dalla riunione di quattro procedimenti disciplinari avviati
dal CDD di Milano nei confronti dell'avvocata [RICORRENTE] tra il 2017 e il 2018.
In due casi, il procedimento traeva origine da altrettanti esposti inviati da privati, in relazione a
vicende attinenti all'attività professionale; in altro caso il procedimento traeva origine da
segnalazione inviata dal Tribunale di Milano e relativa all'assenza dell'avv. [RICORRENTE] in
occasione di tre udienze alle quali avrebbe dovuto comparire in qualità di difensore nominata
d'ufficio; nell’ultimo, infine, il procedimento veniva aperto a seguito di segnalazione dell'Ordine
di iscrizione relativa al mancato conseguimento di crediti formativi.
I procedimenti venivano riuniti in data 10 luglio 2019 e la citazione a giudizio veniva disposta
per il 13 aprile 2021 sulla base del seguente capo di incolpazione:
“1) per aver violato l'art. 36 comma 1 NCDF avendo sottoscritto ed inviato in data 20 dicembre
2016 ai signori [OMISSIS] e [OMISSIS] un atto di diffida stragiudiziale per conto dei propri
assistiti [OMISSIS] e [OMISSIS] in periodo di sospensione disciplinare decorrente dal 22 luglio
2016 al 21 luglio 2017. In Rho il 20 dicembre 2016
2) per aver violato gli articoli 9, 12 e 26 comma 3 NCDF per avere, nella sua qualità di difensore
di Ufficio di [OMISSIS] nel procedimento penale RG Trib. [OMISSIS]/17 - RGNR
[OMISSIS]/15, omesso di comparire in udienza avanti al Tribunale Penale di Milano - Sez. VIII
penale dott. [OMISSIS] - alle udienze del 9 marzo 2018, 22 maggio 2018 e 29 giugno 2018
senza addurre alcun legittimo impedimento con non scusabile e rilevante trascuratezza degli
interessi della parte assistita. In Milano il 9 marzo 2018, 22 maggio 2018 e 29 giugno 2018.
3) per aver violato gli art. 9, 15 e 70 n. 6 per non aver rispettato il regolamento del CNF
concernente la formazione professionale non avendo conseguito alcun credito formativo nel
triennio 2014-2016 a fronte dei 60 crediti richiesti. In Milano dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre
2016.
4) per avere violato gli artt. 12 e 33 NCDF per aver omesso la restituzione della
documentazione relativa alla posizione del sig. Carloni in relazione al sinistro stradale a lui
occorso nonostante le reiterate richieste al lei formulate anche per il tramite dell'avv.
[OMISSIS]. In Rho dal 12/4/18 in permanenza.
All'esito dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale venivano escussi quali testimoni il
Sig. [OMISSIS] e l’Avv. [OMISSIS] in relazione al quarto capo di incolpazione ed acquisita la
documentazione rispetto al secondo capo di incolpazione, il CDD di Milano ha ritenuto provati
tutti gli addebiti e, per l'effetto, ha irrogato nei confronti dell'incolpata, in considerazione
dell’esistenza di un precedente specifico, la sanzione della sospensione per anni uno.
Avverso detta decisione, depositata il giorno 24.05.2021 l’Avv. [RICORRENTE] assistita
dall’Avv. [OMISSIS] ha proposto tempestivo ricorso, inviato a mezzo pc il 23.06.2021 al CDD di
Milano con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia annullare la delibera del
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Consiglio Distrettuale e, in via subordinata, ritenendo la sanzione comminata abnorme, che ne
venga comminata una di minore gravità.
Il ricorso non è articolato in motivi, tuttavia dalla lettura è possibile isolare i seguenti ordini di
censura.
1. Mancata audizione dell’incolpata.
Secondo la difesa dell'incolpata, in primo luogo, il procedimento non sarebbe stato
correttamente istruito in quanto l'incolpata non è stata sentita.
2.Vizio di motivazione
Con un primo ordine di censure, la difesa dell'avvocata [RICORRENTE] lamenta che la
decisione impugnata non avrebbe tenuto in adeguata considerazione gli argomenti portati a
discolpa e avrebbe proceduto esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli esponenti.
La difesa prospetta poi una diversa ricostruzione dei fatti (seppur in estrema sintesi)
adducendo in particolare che:
- la mancata partecipazione alle udienze dinanzi al Tribunale di Milano sarebbe avvenuta
nel periodo di sospensione.
- la richiesta di esonero dal conseguimento dei crediti formativi non sarebbe stata
presentata per le stesse ragioni che hanno impedito il conseguimento dei crediti medesimi e
cioè il periodo di particolare difficoltà che l'incolpata stava attraversando;
- l'invio dell’atto di diffida in periodo di sospensione dell'esercizio della professione è stato
inviato, in buona fede, nella convinzione che si trattasse di attività stragiudiziale consentita.
3.Eccessiva onerosità della sanzione
Con un secondo ordine di censure, anche se estremamente sintetico, la difesa dell'incolpata
lamenta il carattere abnorme della sanzione irrogata in quanto, escluso il primo capo di
incolpazione, gli altri illeciti contestati risultano essere sanzionati con la sola censura o con
l'avvertimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la difesa dell'incolpata, quanto al primo motivo di ricorso, il procedimento non sarebbe
stato correttamente celebrato in quanto la stessa non è stata sentita.
Dalla decisione impugnata risulta, che l’avv. [RICORRENTE] ha prodotto note difensive in
quattro date comprese tra il 3 ottobre 2018 e il 6 aprile 2021, quest'ultima nell'imminenza della
data indicata per l'udienza. Risulta altresì che all'udienza del 13 aprile 2021, sebbene
regolarmente convocata la stessa non compariva, né compariva il suo difensore e dunque il
collegio procedeva in sua dichiarata assenza.
Non appare quindi in alcun modo violato il principio del contraddittorio in quanto la mancata
comparizione è stata una scelta dell’incolpata, non conseguente ad alcuna trascuratezza o
inadempienza del Consiglio di disciplina.
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In questo senso milita la giurisprudenza della Cassazione (per tutte, Corte di Cassazione,
SS.UU, n. 26991 del 14 settembre 2022) che testualmente afferma “Nel procedimento
disciplinare a carico degli avvocati non può essere inflitta alcuna sanzione senza che
l’incolpato sia stato citato a comparire davanti all’organo disciplinare assume valenza di
principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Tuttavia, la
partecipazione all’udienza disciplinare costituisce una libera scelta, mentre la mancata
partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell’incolpato solo se determinata da
un impedimento a comparire incolpevole e inevitabile cioè dalle caratteristiche tali, da non
risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita. Pertanto, ove
l’incolpato non compaia, egli non ha titolo per chiedere una nuova audizione salvo che non
provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per
un caso di forza maggiore”.
Nello stesso perimetro si pone la giurisprudenza di questo Consiglio (Consiglio Nazionale
Forense, sentenza n. 37 del 29 aprile 2022) “In tema di procedimento disciplinare a carico degli
avvocati, il relativo provvedimento può essere adottato quando il professionista sia stato
invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché la
Legge non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché
potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di
esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio,
essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del
legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo
di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta”.
Non è stata addotta dall’incolpata alcuna evidenza che a seguito della citazione a comparire vi
siano stati validi motivi a giustificare la mancata comparizione, di tal chè il motivo appare
sfornito di fondamento.
La difesa dell'avvocata [RICORRENTE] lamenta inoltre che la decisione impugnata non
avrebbe tenuto in adeguata considerazione gli argomenti portati a discolpa e avrebbe
proceduto esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli esponenti.
La difesa prospetta poi una diversa ricostruzione dei fatti, estremamente succinta, adducendo
in particolare che:
- la mancata partecipazione alle udienze dinanzi al Tribunale di Milano sarebbe avvenuta nel
periodo di sospensione, tuttavia in punto va evidenziato che, stando al capo di incolpazione, il
periodo di sospensione è compreso tra il 22 luglio 2016 e il 21 luglio 2017 mentre l'assenza
dalle udienze risale ad un periodo compreso tra il marzo e il giugno del 2018.
- la richiesta di esonero dal conseguimento dei crediti formativi non sarebbe stata presentata
per le stesse ragioni che hanno impedito il conseguimento dei crediti medesimi e cioè il periodo
di particolare difficoltà personale che l'incolpata stava attraversando;
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- l'invio dell’atto di diffida in periodo di sospensione dell'esercizio della professione è stato
inviato, in buona fede, nella convinzione che si trattasse di attività stragiudiziale consentita.
Circa la mancata partecipazione alle udienze avanti al tribunale di Milano va osservato che le
stesse sino state celebrate tra il Marzo e il giugno del 2018, mentre, stando al capo di
incolpazione, il periodo di sospensione è compreso tra il 22 luglio 2016 e il 21 luglio 2017, con
conseguente infondatezza della motivazione asserita che pure non avrebbe avuto valore
esimente atteso che l’incolpata avrebbe dovuto comunicare l’impedimento e comunque
adoperarsi per una sostituzione.
Quanto alla mancata ottemperanza dell’obbligo formativo, non appare in alcun modo
scriminante l’asserzione, peraltro priva di alcuna evidenza utile ad effettuare delle valutazioni,
che il periodo di difficoltà fosse tale da non consentire neppure di accedere alla prevista
possibilità di richiedere l’esonero al Consiglio dell’Ordine. In ogni caso le ragioni addotte, pur
certamente rappresentando eventi tali da creare sofferenza nell’esistenza di una persona,
appaiono tanto invalidanti da non concedere la possibilità di inoltrare la relativa istanza.
È del tutto evidente che la facoltà di esonero è stata prevista proprio per i colleghi che
attraversino periodi particolari e che, in questo senso, il Consiglio dell’Ordine sia deputato alla
valutazione della fondatezza della richiesta, potendo statuire un diverso grado di esonero,
totale o parziale, a seconda delle motivazioni addotte.
Infine, sullo svolgimento di attività in periodo di sospensione, deve farsi riferimento alla
giurisprudenza di questo Consiglio che in proposito appare costante e univoca.
Per tutte si rinvia al dettato di Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 22 marzo 2022
che ha affermato che “Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante
l’avvocato che, quand’anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il
periodo di sospensione” (In senso conforme, tra e altre, Consiglio Nazionale Forense,
sentenza n. 44 del 18 marzo 2021, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 giugno
2020, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 19 dicembre 2019).
E’ infatti del tutto evidente che il professionista che sia attinto da una misura interdittiva abbia
l’onere di rendersi edotto rispetto al contenuto della sanzione che al medesimo è stata irrogata
e di cosa essa comporti.
A ben vedere, peraltro, l’asserzione della ricorrente milita in senso opposto a quello desiderato,
concedendo l’ulteriore convinzione che la stessa non abbia ritenuto di voler concedere
adeguato peso all’attività difensiva che anche la redazione di un atto di diffida comporta.
Si ritiene quindi che la decisione adottata dal CDD di Milano non meriti censura alcuna essendo
conseguente alle risultanze probatorie acquisite in atti, valutate oculatamente, con chiarezza e
coerenza di argomentazioni sul piano logico e su quello giuridico – deontologico.
Quanto all’ultimo motivo di impugnazione, afferente la richiesta di una mitigazione della
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sanzione, la ricorrente si duole del fatto che il CDD le abbia irrogata la più grave delle sanzioni
edittali previste rispetto ai quattro capi di incolpazione formulati.
In considerazione di quanto esposto tuttavia, della molteplicità delle condotte contestate e della
latitudine dell’oggetto delle stesse che disegnano quantomeno un modo superficiale di
affrontare la professione, si ritiene che anche la richiesta di riduzione della sanzione non possa
trovare accoglimento.
Infatti, non può non evidenziarsi come la sanzione comminata dal CDD territoriale appaia
congrua e non meriti rideterminazione, essendo la stessa contenuta nell’alveo della pena
edittale ed alla luce della circostanza della esistenza di precedenti disciplinari. In questo senso
va infatti rammentato che la determinazione della sanzione non è il frutto di un mero calcolo
matematico ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti e di diversi indici tra i
quali anche l’assenza di precedenti disciplinari, come più volte statuito da questo Collegio
(CNF sentenza 12 settembre 2018, n. 105, CNF, sentenza 25.10.2018 n. 133)
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 Novembre 2023.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 maggio 2024.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
31-10-2024 23:42
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