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Sentenza

Università degli Studi di Parma. Professore universitario destituito dall'im...
Università degli Studi di Parma. Professore universitario destituito dall'impiego di Professore Universitario di ruolo di Prima Fascia, per avere asservito le proprie funzioni agli interessi di alcune case farmaceutiche nonché per le irregolarità nell'organizzazione di convegni o nell'introduzione di dispositivi medici nei reparti ospedalieri. Per il Tar "l'azione di occultamento delle collaborazioni svolta attraverso uno schermo societario risulta, del tutto grave e rilevante ai fini della sanzione disciplinare da irrogare, atteso che tale comportamento rende manifesto come il ricorrente non avesse intenzione di disvelare al proprio datore di lavoro le collaborazioni con le case farmaceutiche nella loro interezza, così denotando una grave mancanza di trasparenza delle operazioni poste in essere…".
T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., (ud. 10/05/2023) 26-09-2023, n. 260

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Parma, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento:

- del Decreto Rettorale n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 3 giugno 2020 adottato dall'Università degli Studi di Parma e comunicato a mezzo pec in data 3 giugno 2020, con cui il ricorrente è stato destituito dall'impiego di Professore Universitario di ruolo di Prima Fascia, afferente al Dipartimento di -OMISSIS- dell'Università di Parma, senza perdita del diritto a pensione o assegni, ex art. 87 R.D. n. 1592 del 1993;

- ove occorrer possa, della nota prot. n. -OMISSIS- del 6 agosto 2019 dell'Università degli Studi di Parma, con cui il Rettore ha dato formale avvio al procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, con contestuale trasmissione al Collegio di Disciplina degli atti acquisiti;

- dei verbali delle sedute del Collegio di Disciplina, relativi al procedimento disciplinare a carico del Prof. -OMISSIS- e, in particolare, il verbale del 26 maggio 2020 con il quale il Collegio di Disciplina ha formulato la proposta di sanzione della "destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni" ex art. 87 R.D. n. 1592 del 1933;

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione -OMISSIS- "Provvedimenti inerenti il procedimento disciplinare avviato con nota rettale prot. n. -OMISSIS-/2019" con cui l'Organo, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplinare, nella seduta del 26 maggio 2020, ha deliberato di irrogare al ricorrente, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L. n. 240 del 2010, la sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni;

- di ogni altro provvedimento e atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non noto al ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati dal ricorrente in data 12 novembre 2020:

per l'annullamento:

- dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo;

- del verbale del Collegio di Disciplina, prot. n. -OMISSIS- del 26 maggio 2020 con il quale il Collegio di Disciplina ha formulato la proposta di sanzione della "destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni" ex art. 87 R.D. n. 1592 del 1933;

- dei verbali delle sedute del Collegio di Disciplina, relativi al procedimento disciplinare a carico del ricorrente e, in particolare, dal n. 1 al n. 7;

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione -OMISSIS- "Provvedimenti inerenti il procedimento disciplinare avviato con nota rettale prot. n. -OMISSIS-/2019" con cui l'Organo, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplinare, nella seduta del 26 maggio 2020, ha deliberato di irrogare al ricorrente, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L. n. 240 del 2010, la sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni;

- di ogni altro provvedimento e atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non noto al ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Parma e del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Il Professor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è stato, fino all'adozione del provvedimento di destituzione impugnato, Professore ordinario di -OMISSIS- della facoltà di -OMISSIS- dell'Università di Parma.

Con nota inviata a mezzo p.e.c. in data 10 maggio 2017, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma comunicava all'Università di Parma che il Professor -OMISSIS-, indagato nel procedimento -OMISSIS- RGNR, era stato sottoposto, a partire dall'8 maggio 2017, "a misura cautelare personale degli arresti domiciliari e a misura cautelare reale" per i reati ivi puntualmente indicati.

In data 11 maggio 2017, il Collegio di Disciplina dell'Università di Parma, sulla scorta dell'informativa pervenuta dalla Procura, comunicava all'odierno ricorrente la sospensione dal servizio, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 3 del 1957 e del R.D. n. 1592 del 1933.

In data 5 giugno 2017, il Rettore dell'Università degli Studi di Parma, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della L. n. 240 del 2010 e dall'art. 19 dello Statuto dell'Ateneo, trasmetteva al Presidente del Collegio di Disciplina dell'Università la documentazione per l'avvio del procedimento disciplinare, ritenendo che "(…) ad un primo esame i fatti e i reati contestati siano rilevanti sotto il profilo disciplinare e, stante anche l'estrema gravità degli stessi, potrebbero dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del R.D. n. 1592 del 1933".

A seguito del relativo procedimento disciplinare, in data 31 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Parma deliberava "di irrogare al Prof. -OMISSIS-, Professore Ordinario afferente al Dipartimento di -OMISSIS- di questo Ateneo, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L. n. 240 del 2010, la sanzione della destituzione con perdita del diritto a pensione o assegni ex art. 87".

Sulla scorta dei provvedimenti sopra richiamati, il Rettore, con decreto rettorale n. -OMISSIS- prot. (...) del 2 luglio 2018, decretava nei confronti dell'odierno ricorrente la destituzione dall'impiego con perdita del diritto a pensione o assegni.

Il sopra menzionato provvedimento di destituzione veniva immediatamente impugnato dal Professor -OMISSIS- dinanzi a questo Tribunale (Rg n. -OMISSIS-), rilevando la sussistenza di vizi formali e sostanziali.

In particolare, per quanto qui di interesse, veniva censurata la violazione del principio del contradditorio in quanto il procedimento disciplinare era stato avviato e concluso dall'Università senza l'apporto cognitivo e documentale del Professor -OMISSIS-, stante la mancata ricezione della nota di convocazione da parte dello stesso.

In accoglimento della sopra menzionata argomentazione difensiva del ricorrente, con atto del 25 marzo 2019 il Rettore dell'Università degli Studi di Parma ha annullato in autotutela il provvedimento disciplinare irrogato, ripristinando la misura della sospensione dagli incarichi.

Preso atto di tale provvedimento, questo Tribunale, con sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Ciò premesso, in data 6 agosto 2019, con nota prot. -OMISSIS- il Rettore ha dato formale avvio ad un nuovo procedimento disciplinare nei confronti del Professor -OMISSIS-, con contestuale trasmissione al Collegio di Disciplina degli atti acquisiti in quanto "i fatti contestati appaiono rilevanti sotto il profilo disciplinare e potrebbero dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura".

Con formale memoria difensiva e relativi allegati, si è costituito nel procedimento disciplinare il Professor -OMISSIS-, illustrando le proprie argomentazioni ed insistendo per l'archiviazione del procedimento.

La sopra menzionata produzione documentale è stata integrata dall'odierno ricorrente in data 9 dicembre 2019 nonché, da ultimo, in data 10 marzo 2020.

Il Collegio di Disciplina ha proceduto all'audizione del Professor -OMISSIS-, dopo alcuni rinvii, in data 11 dicembre 2019, audizione in cui l'odierno ricorrente ha reiterato l'istanza di sospensione del procedimento, finalizzata a consentire al Collegio l'acquisizione degli atti processuali, ed il Collegio ha accolto tale istanza.

Infine, dopo aver concesso un'ulteriore sospensione in data 11 marzo 2020, il Collegio di Disciplina ha dichiarato conclusa la sospensione disposta in data 25 maggio 2020 e si è aggiornato alla data del 26 maggio 2020, in cui ha espresso il parere di propria competenza in relazione alla sanzione da irrogare, individuata nella destituzione senza perdita del diritto a pensione od assegni, ed ha trasmesso gli atti al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione -OMISSIS- "Provvedimenti inerenti il procedimento disciplinare avviato con nota rettorale prot. n. -OMISSIS-/2019 in data 6 agosto 2019", di cui in epigrafe, ha deliberato, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina nella seduta del 26 maggio 2020, di irrogare al Professor -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L. n. 240 del 2010, "la sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni".

Sulla scorta dei provvedimenti sopra richiamati, il Rettore, con decreto rettorale n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 3 giugno 2020, di cui in epigrafe, ha decretato, nei confronti dell'odierno ricorrente, la destituzione dall'impiego senza perdita di pensione o assegni.

Avverso i sopra menzionati provvedimenti ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 15 settembre 2020, il Professor -OMISSIS-, chiedendone l'annullamento deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 97 Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 55-ter, c. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001; violazione del principio del ne bis in idem; violazione del principio di consunzione. violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 2 e 5, L. n. 240 del 2010;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L. n. 240 del 2010. Violazione artt. 87 e 89 del R.D. n. 1592 del 1933. Violazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione del regolamento dell'Università di Parma. Violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, arbitrarietà ed illogicità manifesta.

Successivamente, venuto in possesso dei verbali del Collegio di Disciplina, il Professor -OMISSIS- ha proposto, con deposito in data 12 novembre 2020, motivi aggiunti avverso gli stessi nonché avverso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione -OMISSIS-, già impugnati col ricorso introduttivo, deducendo il seguente articolato motivo:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L. n. 240 del 2010. Violazione artt. 87 e 89 del R.D. n. 1592 del 1933. Violazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione del regolamento dell'Università di Parma. Violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare. eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, arbitrarietà ed illogicità manifesta.

Si sono costituiti in giudizio, in data 20 giugno 2021, il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Università e della Ricerca, con memoria di stile.

Si è costituita in giudizio, in data 29 giugno 2021, l'Università degli Studi di Parma, depositando relativa documentazione in data 29 marzo 2023 e memoria in data 4 aprile 2023 con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha depositato propria memoria in data 6 aprile 2023 e poi lo stesso e l'Università di Parma hanno depositato memorie di replica rispettivamente in data 19 aprile 2023 e 17 aprile 2023.

Infine, all'udienza pubblica del 10 maggio 2023, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. - Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti depositati in data 12 novembre 2020, è infondato nel merito e va respinto.

2. - Con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, il Collegio osserva che parte ricorrente ha dedotto dapprima, col primo motivo di ricorso, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del principio del ne bis in idem e, poi, col secondo motivo, dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione.

3.1. - In particolare, col primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati affermando che "l'avvio di un nuovo procedimento disciplinare, a valle di quello annullato in autotutela, viola il principio di consunzione, non potendo l'Amministrazione esercitare un potere già consumato in relazione ai medesimi atti di indagine" e ciò in quanto "È infatti orientamento consolidato in giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del lavoratore, in relazione a determinati fatti, non possa esercitarlo nuovamente per quegli stessi fatti, essendo il relativo potere ormai "consumato".".

Né, del resto, ricorrerebbe nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 55-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001, relativa alla circostanza in cui il procedimento disciplinare viene archiviato mentre quello penale si conclude con una sentenza irrevocabile di condanna, la quale sentenza impone all'Amministrazione la riapertura del procedimento disciplinare già concluso al fine di adeguarne l'esito a quello del processo penale conclusosi con una sentenza definitiva di condanna.

Da tale constatazione ne deriva conseguentemente, secondo parte ricorrente, che "La specificazione da parte del Legislatore deve evidentemente intendersi che, in tutti gli altri casi, il procedimento disciplinare non può essere nuovamente svolto, dovendo la normativa di riferimento, in quanto afflittiva, essere interpretata restrittivamente. In questo senso, la deroga al principio di consunzione non può certamente essere invocata dall'Amministrazione, non essendo stata emessa nei confronti del Prof. -OMISSIS- alcuna pronuncia irrevocabile di condanna…In definitiva, una volta esercitato il potere disciplinare in relazione alla condotta complessiva del ricorrente a seguito delle indagini penali, l'Amministrazione non poteva nuovamente sanzionare il ricorrente per i medesimi fatti già oggetto del primo provvedimento poi annullato in autotutela.".

3.2. - Il motivo è infondato.

3.2.1. - Il Collegio osserva che, sul punto, risultano persuasive le argomentazioni della difesa erariale secondo cui l'Università degli Studi di Parma "ha annullato gli atti relativi al primo procedimento disciplinare in quanto lo stesso non si era validamente instaurato: il Dott. -OMISSIS-, infatti, a cui era stata inibito l'accesso alla casella di posta elettronica istituzionale, per quanto risultava agli atti, non aveva avuto conoscenza dell'avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti e, pertanto, nel corso del procedimento, non si era istaurato un valido contraddittorio tra le parti che garantisse all'ex Docente l'esercizio del diritto di difesa. Del resto, la costante giurisprudenza - anche quella citata da parte ricorrente - è ferma nel ritenere che il potere disciplinare del datore di lavoro si consumi soltanto quando sia stato dallo stesso validamente esercitato, rectius quando sia sfociato nell'adozione di una sanzione validamente irrogata. Sia consentito rinviare alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25901 del 23 settembre 2021, secondo la quale "In materia di rapporto di lavoro costituisce principio del tutto consolidato quello per cui il potere disciplinare non consenta di essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26815) …, con la sola eccezione dell'annullamento della prima sanzione per ragioni procedurali o formali (Cass. 30 luglio 2019, n. 20519; Cass. 19 marzo 2013, n. 6773) e sempre, va precisato, che non siano maturate altre decadenze a carico della parte datoriale.".".

La sopra richiamata pronuncia della Cassazione risulta del tutto condivisibile ed in linea con la giurisprudenza amministrativa, come si evince da quanto deciso in un caso relativo ad una sanzione disciplinare di un militare annullata per motivi procedurali in cui è stato affermato che "…la sentenza n. -OMISSIS- citata, ha accolto il ricorso proposto avverso la precedente sanzione disciplinare "di stato" della sospensione dall'impiego per un periodo pari a due mesi con esclusivo riferimento al motivo con cui parte ricorrente lamentava la violazione del diritto di difesa sancito all'art. 1370, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 2010, per non avere, l'Amministrazione, garantito la presenza di un difensore che potesse assistere il militare inquisito nel corso del procedimento disciplinare, respingendolo, invece, quanto alle altre censure…Il giudicato costituito dalla sentenza citata ha quindi comportato l´annullamento del provvedimento sanzionatorio solo per il vizio formale costituito dalla violazione del diritto di difesa - per non aver l'Amministrazione procedente garantito la presenza del difensore -, sicchè è indubbio che residuava uno spazio pieno per l'Amministrazione resistente in ordine al rinnovo del procedimento disciplinare e della relativa valutazione, epurati dal vizio rilevato." (TAR Puglia - Lecce, Sez. III, sentenza n. 901/2020).

La sopra menzionata conclusione si pone nel solco di altre pronunce, anche risalenti nel tempo, secondo cui "Il principio del ne bis in idem non sarebbe violato nel caso in cui il provvedimento precedente sia stato annullato per un vizio attinente all'iter procedimentale che ha condotto all'emissione. Infatti, tale vizio ben può essere emendato dallo stesso organo pubblico attraverso un nuovo procedimento correttamente svolto, a condizione che questo giunga a conclusione nel termine previsto dall'ordinamento, nell'esercizio del potere di autotutela per motivi di legittimità." (Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sezione I, sentenza n. 469/2009).

3.2.2. - Statuito in via dirimente quanto sopra relativamente al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, il Collegio rileva altresì, per completezza d'esame, che la difesa erariale, sempre con riferimento a tale motivo di ricorso e in accordo alla propria tesi della insussistenza, nel caso de quo, della violazione del principio del ne bis in idem, ha affermato che "non è ammantato di verità l'asserto di controparte secondo cui "Il substrato sostanziale dei due procedimenti risulta identico, con la conseguente applicazione del generale divieto "di esercitare due volte il potere disciplinare per uno stesso fatto".". e ciò in quanto "nella richiesta di rinvio a giudizio del PM, in data 16 novembre 2018, nel procedimento penale RGNR -OMISSIS-, posta alla base del secondo procedimento disciplinare, al -OMISSIS- è contestato, al CAPO 61, anche il grave reato di cui all'art. 479 c.p. (reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)" e, dunque, "i due procedimenti disciplinari, non sono perfettamente sovrapponibili.".

A tal riguardo, parte resistente richiama anche la circostanza che "quale naturale conseguenza dell'evoluzione delle indagini penali, il secondo procedimento disciplinare, che, a differenza del precedente, poggia su contestazioni più approfondite da parte della pubblica accusa (enucleate nella richiesta di rinvio a giudizio), fa proprio lo sviluppo degli addebiti del PM che ha considerato ulteriori condotte commesse dall'odierno ricorrente. Anche qui, esemplifichiamo: mentre nell'ordinanza cautelare che ha fondato la prima contestazione di addebiti (del 2017), in relazione alla "-OMISSIS-", al -OMISSIS- sono contestati, nel CAPO 24), per la violazione dell'art. 319 c.p. ("corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"), 13 sotto-capi (dal 24.1 al 24.13) relativi ad altrettante condotte penalmente rilevanti; diversamente, nella successiva richiesta di rinvio a giudizio del PM, che ha invece fondato la seconda contestazione di addebiti, in relazione alla medesima "-OMISSIS-", qui racchiusa al CAPO 20), sono state contestate al -OMISSIS- anche le condotte (emerse successivamente nel corso delle indagini penali) di cui ai sotto-capi dal 20.14 al 20.20 (quindi sette ulteriori condotte criminose), prima ignote, avendo il -OMISSIS- ricevuto, anche per le seguenti condotte, diverse utilità".

Le sopra menzionate considerazioni di parte resistente risultano, ad avviso del Collegio, fondate nel confutare l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'Università degli Studi di Parma avrebbe violato il principio del ne bis in idem con il secondo procedimento disciplinare in quanto, fermo quanto già affermato sopra circa la valenza - dirimente - della mancata violazione del principio invocato in caso di rinnovo del procedimento disciplinare annullato (in autotutela o meno) per ragioni procedurali relative al diritto di difesa, come accaduto nel presente caso, risulta acclarato che il secondo procedimento disciplinare ha proceduto alla contestazione di ulteriori condotte che rendono, quindi, il secondo procedimento disciplinare distinto dal primo rispetto ai fatti contestati, come implicitamente ammesso dalla stessa parte ricorrente nella propria memoria del 19 aprile 2023, in cui ha affermato che "Al fine di giustificare il nuovo procedimento, l'Università, che pure è a conoscenza degli sviluppi sul fronte penale, fa riferimento a sei ulteriori condotte criminose, senza ricordare che le stesse condotte hanno costituito oggetto di provvedimento di archiviazione del Gip di Lecco il 16 luglio 2020, mentre in relazione ai fatti di cui ai capi n. 20-20 e 20-12 è stata pronunciata sentenza di proscioglimento dal GUP di Lecco all'esito della udienza preliminare (v. sentenza di non luogo a procedere del 16 novembre 2021). In ogni caso, i fatti oggetto dei due procedimenti disciplinari sono i medesimi, a nulla rilevando la circostanza di eventuali differenti qualificazioni da parte degli organi inquirenti, stante l'autonomia dei procedimenti, più volte rivendicata dall'Università.".

Nella sopra riportata argomentazione, la difesa di parte ricorrente parla di "sei ulteriori condotte criminose" e, dunque, riconosce che sussistono tali successive condotte, a nulla rilevando lo sviluppo penale delle medesime atteso che, in tale caso, si discute della sussistenza della violazione del principio del ne bis in idem, ossia del fatto che le condotte del ricorrente poste alla base del primo provvedimento disciplinare siano le medesime, senza alcuna variazione, poste alla base anche del secondo provvedimento disciplinare e non del successivo sviluppo in sede penale di tali contestazioni, sviluppo peraltro che è avvenuto ben dopo il provvedimento di contestazione degli addebiti del secondo procedimento disciplinare, provvedimento adottato in data 6 agosto 2019.

L'affermazione finale di parte ricorrente secondo cui "i fatti oggetto dei due procedimenti disciplinari sono i medesimi" risulta, poi, del tutto apodittica e senza una puntuale argomentazione da svolgersi mediante un analitico raffronto delle contestazioni degli addebiti alla base dei due (diversi) procedimenti disciplinari.

4. - Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto alcune censure avverso i provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, sostenendo che "nel merito la sanzione appare chiaramente abnorme, illogica ed arbitraria, in aperta violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, avendo l'Amministrazione adottato, ancora una volta, la misura più grave della destituzione sebbene i fatti di causa, rispetto al precedente provvedimento sanzionatorio, siano stati ampiamente ridimensionati in sede penale" e, dunque, "Nella fattispecie, si registra un'oggettiva sproporzione tra gli addebiti rivolti al Prof. -OMISSIS- e la sanzione nuovamente inflitta, in specie in considerazione della mancata valorizzazione dell'evoluzione del procedimento penale.".

4.1.1. - Con una prima censura, espressa al punto 1 del secondo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene dapprima che "Al fine di dimostrare l'abnormità e illogicità del sommario provvedimento sanzionatorio impugnato, mortificante e gravemente dannoso per il prof. -OMISSIS-, è indispensabile soffermarsi sul contenuto delle attività di indagine" e, poi, prosegue contestando le modalità di svolgimento delle indagini penali, sostenendo che nelle trascrizioni delle intercettazioni vi sono numerosi travisamenti che rendono "evidente la superficialità delle indagini svolte" e che, inoltre, "le intercettazioni ambientali sono state effettuate in un luogo di privata dimora, ossia lo studio del Prof. -OMISSIS-, qualificabile come studio direzionale e non studio medico" e che, dunque, le predette intercettazioni "sono state dunque effettuate in violazione della disposizioni penali che impediscono le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora.".

4.1.2. - La sopra menzionata censura è inammissibile.

Al riguardo, il Collegio osserva che con tale censura parte ricorrente critica le modalità di svolgimento delle indagini penali, invocando un sindacato estraneo al presente giudizio. In realtà, il Giudice amministrativo deve unicamente vagliare la correttezza dell'azione dell'Amministrazione nel procedimento disciplinare di che trattasi, in relazione ai fatti emersi a carico del dipendente pubblico; non assumono rilievo, invece, le eventuali irregolarità procedurali interne all'ambito penale.

4.2.1. - Con una seconda censura del secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha affermato che "È a questo punto indispensabile approfondire il merito delle intercettazioni e delle attività di indagine svolte, atteso che il procedimento disciplinare si fonda esclusivamente su intercettazioni e sommarie informazioni ricavate dalle indagini" ed ha, al riguardo, affermato che "sembra opportuno ribadire l'assoluta infondatezza della tesi dell'asserito asservimento delle funzioni dell'odierno ricorrente agli interessi di alcune case farmaceutiche nonché alle ulteriori contestazioni in ordine a possibili irregolarità nell'organizzazione di convegni o nell'introduzione di dispositivi medici nei reparti ospedalieri".

Con tale censura, dunque, parte ricorrente ha criticato il contenuto dell'attività investigativa svolta, soffermandosi, in primis, sui rapporti fra il ricorrente e le case farmaceutiche che, secondo la tesi di parte ricorrente, sarebbero stati fisiologici e leciti in quanto "è necessario evidenziare che l'interlocuzione e lo scambio di competenze tra il clinico e l'azienda farmaceutica costituisce un elemento indispensabile della attività di sviluppo e ricerca dei farmaci".

In particolare, secondo la difesa di parte ricorrente "Tutte le attività ritenute indicative di un accordo corruttivo sono menzionate come lecite nel codice deontologico di Farmindustria, del 12 dicembre 2017, che regola i rapporti dell'industria farmaceutica con il mondo scientifico e sanitario e contempla come del tutto lecite e parte fisiologica essenziale del rapporto tra il clinico e l'azienda, attività che la pubblica accusa in sede penale e il Collegio di Disciplina in ambito disciplinare hanno marchiato a priori come frutto di accordo corruttivo.".

Premesso quanto sopra, la difesa di parte ricorrente ha precisato che "le attività extraistituzionali si collocano al di fuori dell'esercizio delle funzioni e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale." e, poi, ha aggiunto, con riferimento ai rapporti del Professor -OMISSIS- con le case farmaceutiche, che "Le attività del prof. -OMISSIS- costituiscono esempi tipici di attività c.d. extra lavorativa, di incarichi retribuiti non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, di natura occasionale e durata determinata, posti in essere senza utilizzare risorse strumentali e senza oneri a carico dell'ateneo, da effettuarsi al di fuori della struttura universitaria".

In ultima analisi, dunque, secondo la difesa di parte ricorrente i rapporti fra il Professor -OMISSIS- e le case farmaceutiche sarebbero stati del tutto leciti e "perfettamente in linea con la normativa nazionale universitaria di riferimento.", anche in considerazione del fatto che "l'Università non ha in effetti argomentato circa specifiche circostanze ovvero incarichi che avrebbero violato la normativa disciplinare al punto da dover richiedere addirittura la destituzione dell'odierno ricorrente. Non sembra in questo senso sufficiente il generico riferimento a presunti " rapporti" tra il Prof. -OMISSIS- e le case farmaceutiche indicati negli atti di indagine, senza contestazioni dettagliate su singoli contratti ovvero attività specifiche integranti illecito disciplinare.".

4.2.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che la censura di parte ricorrente risulta non puntualmente centrata rispetto al contenuto del provvedimento disciplinare impugnato, in particolare del verbale del Collegio di Disciplina del 26 maggio 2020 (ove il punto relativo al rapporto fra il ricorrente e le case farmaceutiche è centrale e fondamentale nell'individuare la responsabilità disciplinare del Professor -OMISSIS- e stabilire la gravità della medesima e della conseguente sanzione) mentre la predetta censura è stata sviluppata compiutamente solo nel ricorso per motivi aggiunti, in cui parte ricorrente ha dedotto compiutamente su tale punto del provvedimento, e ciò in considerazione del fatto che il verbale del Collegio di Disciplina di che trattasi è stato osteso dall'Amministrazione solo successivamente.

Nel ricorso introduttivo del giudizio, viceversa, le doglianze di parte ricorrente risultano generiche e sempre rivolte alle risultanze penali, senza considerare quali di queste hanno poi costituito il nucleo centrale della sanzione disciplinare impugnata, sanzione che, come espresso ai punti 2 e 3 del sopra menzionato verbale del Collegio di Disciplina del 26 maggio 2020, risulta del tutto distinta dall'accertamento penale in quanto il Collegio di Disciplina ha affermato di essere "pienamente consapevole che non spetta allo stesso valutare le condotte del Docente sotto il profilo penale e, pertanto, indagare ed accertare se ogni elemento delle singole fattispecie penali ascrittegli sia stato o meno integrato" essendo invece il predetto Collegio "piuttosto chiamato a valutare, alla luce di quelli che sono i doveri di condotta di un professore universitario, i comportamenti che -OMISSIS- è apparso, abitualmente, tenere, nell'esercizio delle sue funzioni, come delineati negli atti dei procedimenti penali a disposizione per un arco temporale assai ampio, in alcuni casi fin dall'anno 2009".

Stabilito quanto sopra, il Collegio rileva, innanzitutto, che per il contenuto delle indagini penali valgono le considerazioni già svolte sopra con riferimento alle modalità di svolgimento delle predette indagini, nel senso che al Giudice amministrativo è precluso un sindacato sulla correttezza formale delle stesse.

Statuito quanto sopra e fatto salvo quanto più ampiamente si dirà con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio rileva che quanto dedotto dalla difesa del ricorrente rispetto al rapporto del medesimo con le case farmaceutiche risulta smentito in maniera netta con riferimento al fatto che tale rapporto fosse "di natura occasionale", come si evince chiaramente dagli interrogatori del predetto ricorrente (agli atti) e anche dalle sentenze della Corte dei Conti allegate dalla difesa erariale (e passate in giudicato) che, sebbene riferite, come dedotto da parte ricorrente nella memoria del 19 aprile 2023, ad incarichi svolti "nel periodo dal 2007 al 23 settembre 2015" e, quindi, sempre secondo la ricostruzione di parte ricorrente, "ad un periodo del tutto estraneo rispetto a quello oggetto della sanzione disciplinare", ben testimoniano con chiarezza un prolungato e consolidato rapporto di collaborazione fra il Professor -OMISSIS- e le case farmaceutiche.

Per quanto poi attiene al fatto che l'Università non avrebbe "argomentato circa specifiche circostanze ovvero incarichi che avrebbero violato la normativa disciplinare", il Collegio rileva che tale affermazione non corrisponde al vero in quanto, nel sopra menzionato verbale del 26 maggio 2020, il Collegio di Disciplina, al punto 4, ha compiutamente e diffusamente argomentato circa i rapporti del ricorrente con il mondo delle case farmaceutiche, definendo tali rapporti "relazioni irrituali" e puntualmente evidenziando una serie di episodi, desunti dagli interrogatori del ricorrente, da cui è emerso che "i pagamenti avvenissero prevalentemente attraverso fatturazioni a beneficio di società a lui ricollegabili…la cui struttura proprietaria era manifestamente finalizzata a rendere la sua posizione di controllo "invisibile" all'esterno".

4.3.1. - Con una terza censura del secondo motivo di ricorso, parte ricorrente afferma che "Altrettanto irrilevanti appaiono le sporadiche intercettazioni che sarebbero state assunte nel corso delle indagini in relazione ai farmaci per i quali il Prof. -OMISSIS- avrebbe prestato la propria attività "promozionale"."

In particolare, la difesa di parte ricorrente analizza partitamente le intercettazioni relative a vari farmaci o dispositivi medici o integratori alimentari sostenuti dal Professor -OMISSIS- per contestarne in radice la validità ed il significato, affermando che le valutazioni del ricorrente rispetto a tali farmaci o dispositivi sarebbero state del tutto legittime e regolari e, pertanto, sarebbe illegittima la sanzione disciplinare irrogata in quanto "Anche sul punto, il Collegio di Disciplina ha aderito pedissequamente all'interpretazione fuorviante offerta dall'ipotesi accusatoria, senza tuttavia svolgere alcun accertamento.".

4.3.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che le attività valutative e "promozionali" del Professor -OMISSIS- nei confronti di farmaci e dispositivi medici non costituiscono uno specifico punto nel verbale del Collegio di Disciplina del 26 maggio 2020 e, inoltre, ancora una volta parte ricorrente muove delle contestazioni alle indagini penali svolte, in particolare agli esiti delle stesse con riferimento all'attività del Professor -OMISSIS- nei confronti di farmaci e dispositivi medici, contestazioni per cui valgono le argomentazioni già sopra espresse relative alla insindacabilità delle stesse da parte di questo Giudice amministrativo, mentre spetta all'Amministrazione vagliarne nel quadro complessivo la verosimiglianza e valutare se anche comportamenti, accertati, penalmente irrilevanti abbiano comunque una valenza disciplinare e, nel caso, porli alla base del procedimento disciplinare.

5. - Statuito quanto sopra con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, il Collegio può passare ora all'esame dei motivi aggiunti depositati da parte ricorrente in data 12 novembre 2020.

Al riguardo, il Collegio osserva che con tale ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente procede alla contestazione del verbale del Collegio di Disciplina del 26 maggio 2020 svolgendo nei suoi confronti una serie di articolate censure nell'unico motivo di ricorso.

6.1.1. - Con una prima censura dell'unico motivo di ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente sostiene che le conclusioni cui è pervenuto il Collegio di Disciplina sarebbero "apertamente smentite dall'evoluzione del procedimento penale, non avendo il Collegio di Disciplina minimamente tenuto in considerazione il profondo ridimensionamento degli addebiti penali, che per i fatti più gravi contestati (corruzione) sono stati archiviati dalla Procura di Lecco".

In particolare, secondo parte ricorrente risulterebbe "opportuno svolgere alcune considerazioni ulteriori in ordine alla motivazione resa dal Collegio di disciplina, principalmente connesse all'evoluzione del procedimento penale sulla base del quale è stata formulata la sanzione disciplinare" in quanto, nello specifico, "va evidenziato che il provvedimento impugnato nonché gli atti dell'istruttoria del Collegio di disciplina si fondano su un presupposto logico-giuridico fondamentale, ossia che il Prof. -OMISSIS- abbia sempre svolto le consulenze contestate quale pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio" ma tale presupposto non sarebbe corretto atteso che secondo la Procura di Lecco "sotto il profilo soggettivo il Prof. -OMISSIS- "non esercita alcuna funzione pubblica e sicuramente non svolge alcun atto pubblico "rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto".".

Tale argomentazione della Procura di Lecco, espressa nella richiesta di archiviazione, è stata "pienamente accolta con il decreto di archiviazione".

6.1.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che risulta smentita per tabulas l'affermazione di parte ricorrente, sopra riportata, secondo cui "il provvedimento impugnato nonché gli atti dell'istruttoria del Collegio di disciplina si fondano su un presupposto logico-giuridico fondamentale, ossia che il Prof. -OMISSIS- abbia sempre svolto le consulenze contestate quale pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio", atteso che il Collegio di Disciplina, nel più volte menzionato verbale del 26 maggio 2020, testualmente afferma che il giudizio disciplinare di che trattasi non deve "valutare le condotte del Docente sotto il profilo penale" ma piuttosto "valutare…i comportamenti che -OMISSIS- è apparso, abitualmente, tenere, nell'esercizio delle sue funzioni, come delineati negli atti penali a disposizione, per un arco temporale assai ampio…" e i sopra menzionati comportamenti del ricorrente vengono esplicitati, in primis, al punto 4 del verbale, che costituisce il cardine della motivazione in base alla quale il Collegio di Disciplina ha individuato la sanzione da irrogare al ricorrente nella "destituzione senza perdita del diritto a pensione od assegni".

Ciò precisato, il Collegio non può che rilevare come, da una piana lettura del punto 4 del verbale, emerge che il Collegio di Disciplina non ha considerato mai la circostanza che il Professor -OMISSIS- abbia svolto le consulenze contestate quale pubblico ufficiale (e, dunque, nell'espletamento delle stesse sia incorso nell'eventuale commissione del reato di corruzione) ma, invece, ha considerato le modalità con cui il ricorrente ha svolto le stesse al solo fine del rilievo disciplinare di tali modalità, atteso che le consulenze di che trattasi sono state in parte occultate all'Università degli Studi di Parma ed hanno avuto, per la frequenza delle stesse, un carattere di sistematicità.

Il Collegio di Disciplina si è basato, dunque, sugli atti presenti nel procedimento penale (come dichiarato al punto 3 del verbale del 26 maggio 2020) e, in particolare, per quanto attiene alle argomentazioni esplicitate al punto 4 del predetto verbale del 26 maggio 2020, alle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'ambito di quattro interrogatori tenuti, rispettivamente, in data 4 ed 8 agosto 2017 e 26 e 28 settembre 2017 e, pertanto, in ultima analisi, si è basato non sulle conclusioni del Giudice penale rispetto all'eventuale fatto di reato (e la qualifica di pubblico ufficiale del Professor -OMISSIS-) ma su quanto affermato dallo stesso ricorrente circa le modalità con cui il medesimo ha svolto attività di consulenza con varie case farmaceutiche.

Da quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che le conclusioni svolte dal Collegio di Disciplina al punto 4 del verbale del 26 maggio 2020 non sono in alcun modo intaccate dagli sviluppi penali della vicenda in quanto le predette conclusioni hanno preso avvio dalle concrete modalità di svolgimento delle consulenze da parte del Professo -OMISSIS-, come dallo stesso ammesse, per poi esprimere, rispetto a tali modalità, un giudizio circa il loro valore ai fini disciplinari e dunque, si ribadisce, lo sviluppo della vicenda penale non riguarda (e, conseguentemente, non intacca) in alcun modo l'autonoma valutazione svolta, ai fini disciplinari, dal Collegio di Disciplina delle modalità di svolgimento delle consulenze del Professor -OMISSIS-, anche in considerazione del fatto che tali modalità sono state correttamente individuate dal predetto Collegio sulla base di quanto ammesso dallo stesso ricorrente e, poi, valutate con giudizio che non risulta essere illogico o abnorme.

6.2.1. - Con una seconda censura dell'unico motivo di ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente sostiene poi la legittimità delle consulenze svolte dal Professor -OMISSIS- a favore delle case farmaceutiche, affermando che "le condotte addebitate al Prof. -OMISSIS- in ordine a presunti rapporti con le case farmaceutiche si inquadrano nell'esigenza di interloquire con le stesse per finalità scientifiche e di progresso del trattamento del dolore" e che, nel caso concreto, "il rapporto tra il ricorrente e le case farmaceutiche fosse fisiologico" e dunque "le consulenze svolte dal Prof. -OMISSIS- devono ritenersi legittime o al più essere giustificate, sotto il profilo disciplinare, in considerazione dell'assoluta insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità".

Nell'esplicazione della propria tesi parte ricorrente svolge diffuse considerazioni in merito al fatto che "La normativa regolamentare dell'Università appare coerente con il citato art. 6, c. 10, della L. n. 240 del 2010, recentemente oggetto del parere del Ministero appena richiamato. Secondo la normativa di riferimento, dunque, l'attività di consulenza con retribuzione può essere svolta liberamente, avendo peraltro l'Università di Parma individuato tali attività tra quelle esercitabili senza previa autorizzazione." ed affermando poi, con riferimento ai pagamenti in contanti ricevuti dal ricorrente, che "non si è affatto trattato di "tangenti", ma di remunerazione di attività scientifica effettivamente svolta dall'odierno ricorrente. Per quanto discutibile, non sembra che una simile condotta possa condurre ad una destituzione di un Professore con oltre quaranta anni di esperienza professionale al servizio dei pazienti e delle Istituzioni".

6.2.2. - Le sopra riportate censure sono infondate.

Il Collegio osserva che il punto 4 del verbale del Collegio di Disciplina del 26 maggio 2020 chiaramente pone a fondamento della successiva proposta di sanzione disciplinare le modalità con cui il ricorrente ha svolto consulenze a favore di case farmaceutiche, affermando che lo stesso ha instaurato "rapporti di sistematica, irrituale, collaborazione stabiliti…con una molteplicità di case farmaceutiche" e, come detto sopra, tale giudizio viene reso in base agli elementi conoscitivi forniti rispetto a tali rapporti dallo stesso ricorrente nei quattro interrogatori puntualmente richiamati dal verbale e svolti, come già riportato sopra, in data 4 e 8 agosto 2017 e 26 e 28 settembre 2017.

In particolare, il Collegio di Disciplina ha posto in luce vari aspetti delle sopra ricordate consulenze, emersi dai predetti interrogatori, che le rendono del tutto irregolari e meritevoli di sanzione disciplinare.

In primis, il Collegio di Disciplina ha evidenziato la natura sistematica delle predette collaborazioni, natura sistematica attestata dallo stesso ricorrente che nel verbale di interrogatorio del 4 agosto 2017, richiamato al punto 4, ha dato atto di ricevere somme annue da alcune aziende per una "collaborazione continuativa".

La natura di tali rapporti di collaborazione viene definita dal Collegio di Disciplina come "sistematica", con giudizio sul punto del tutto logico e congruo atteso il considerevole numero di rapporti ammessi dallo stesso ricorrente durante gli interrogatori sopra menzionati.

Inoltre, il Collegio di Disciplina ha puntualmente messo in luce il comportamento del ricorrente teso ad occultare all'Università degli Studi di Parma tali rapporti di consulenza, affermando che il Professor -OMISSIS- "Non ha, poi, potuto negare che i pagamenti avvenissero prevalentemente attraverso fatturazioni a beneficio di società a lui ricollegabili, come la -OMISSIS- s.r.l. - la cui struttura proprietaria era manifestamente finalizzata a rendere la sua posizione di controllo "invisibile" all'esterno -;" e che la predisposizione di tali sistemi di pagamento per le consulenze dallo stesso espletate "…miravano ad occultare le attività cc.dd. di consulenza (così, nell'interrogatorio in data 4 agosto 2017, a fronte della domanda "le imprese erano a conoscenza che la -OMISSIS- fosse a lei riconducibile?", la risposta è stata: "Non ne abbiamo mai parlato direttamente, ma era evidentemente implicito che fosse così….".

Tale azione di occultamento delle collaborazioni svolta attraverso uno schermo societario risulta, conseguentemente, del tutto grave e rilevante ai fini della sanzione disciplinare da irrogare, atteso che tale comportamento rende manifesto come il ricorrente non avesse intenzione di disvelare al proprio datore di lavoro le collaborazioni con le case farmaceutiche nella loro interezza, così denotando "una grave mancanza di trasparenza delle operazioni poste in essere…", come affermato dal verbale di che trattasi con giudizio anch'esso del tutto logico e congruente rispetto alle risultanze istruttorie emerse, risultanze che, si ribadisce, constano delle stesse ammissioni del ricorrente in sede penale durante i quattro interrogatori richiamati nel verbale ed agli atti del giudizio.

A tal riguardo, va evidenziato che, sul punto, la difesa di parte ricorrente ha replicato affermando che "Ancora una volta, la motivazione del Collegio tradisce la chiara volontà di sanzionare il Prof. -OMISSIS-, la cui unica "colpa" è quella di aver svolto attività di consulenza per le cause farmaceutiche, in larga parte peraltro preventivamente autorizzate dal Rettore dell'Università. Basti considerare che l'Ateneo definisce "attività cc.dd. di consulenza", con un evidente pregiudizio negativo, incarichi che la magistratura penale ha definitivamente accertato, in sede di archiviazione, essere non soltanto reali ed effettivi (diversamente da quanto suggerirebbe l'Università) ma anche rientranti nella fisiologica attività di uno dei maggiori esperti, a livello nazionale, in materia di terapia del dolore.". Con la sopra riportata argomentazione, però, parte ricorrente ha formulato una doglianza del tutto slegata dalla reale contestazione svolta dall'Università, la quale, va ribadito, non ha posto alla base del proprio provvedimento disciplinare il fatto che il Professor -OMISSIS- abbia svolto delle consulenze a favore delle case farmaceutiche ma le modalità concrete con cui tali collaborazioni sono state svolte dallo stesso, ossia con un carattere di sistematicità e con il palese intento di occultare molte di esse al proprio datore di lavoro attraverso uno schermo societario; risultano, quindi, del tutto irrilevanti le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui il "regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell' ambito di rapporti con i terzi inquadra chiaramente le attività svolte dal Prof. -OMISSIS- - partecipazione a advisory board, redazione di contributi scientifici, consulenze a aziende farmaceutiche, attività di responsabile scientifico in convegni ECM - tra le "attività extra istituzionali".", in quanto non è certamente in discussione il fatto che si trattasse di attività extra istituzionali ma che le stesse siano state svolte con modalità non consentite in quanto sistematiche e, soprattutto, occultate al proprio datore di lavoro mediante lo schermo societario.

In particolare, il Collegio non può che ritenere del tutto congruo il giudizio contenuto nel verbale del 26 maggio 2020 di grave disvalore delle consulenze svolte dal ricorrente in modo segreto rispetto al proprio datore di lavoro, utilizzando a tal fine uno schermo societario creato ad hoc per occultare le stesse.

Sulle modalità irregolari dello svolgimento delle predette consulenze, poi, il Collegio di Disciplina ha correttamente posto in luce anche la circostanza che il ricorrente ha ricevuto "in più occasioni, pagamenti, anche di somme cospicue, in contanti", ad ulteriore conferma delle irregolarità delle consulenze dallo stesso svolte e della consapevolezza di ciò da parte del medesimo, che ha ammesso di avere accettato tale modalità di pagamento pur sapendo che fosse illegale; tale ulteriore circostanza relativa al pagamento in contanti è stata, pertanto, logicamente e correttamente ritenuta rilevante nel delineare, assieme alle sopra riportate modalità di comportamento del ricorrente rispetto alle consulenze svolte a favore di case farmaceutiche, una condotta del Professor -OMISSIS- grave e meritevole della sanzione irrogata.

6.3.1. - Con una ulteriore censura dell'unico motivo di ricorso per motivi aggiunti, la difesa del ricorrente contesta quanto espresso dal verbale del Collegio di Disciplina del 26 maggio 2020 al punto 5 del predetto verbale, in cui viene affermato che "A parere di questo Collegio, inoltre, appare fortemente rilevante sotto il profilo disciplinare la circostanza che taluni comportamenti (una fattispecie di corruzione e una di abuso di ufficio) siano stati posti in essere dal Docente in concorso e con il coinvolgimento di personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, il quale, come sopra rilevato, in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p. (abuso di ufficio), ha già riportato una condanna penale in primo grado; del pari, non si può non sottolineare che taluni episodi di corruzione addebitati abbiano interessato la gestione di specifici corsi di master, titoli accademici post lauream rilasciati dall'Ateneo".

In particolare, secondo parte ricorrente "Preliminarmente, occorre evidenziare che l'art. 23 del D.L. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120 del 2020, ha recentemente riformato il reato di abuso di ufficio, circoscrivendone l'ambito di applicazione."; da tale considerazione ne deriverebbe, dunque, che la condotta contestata al ricorrente "a seguito della riforma, non integra più la fattispecie criminosa dell'abuso di ufficio.".

6.3.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva, sul punto, che risultano condivisibili le argomentazioni dell'avvocatura erariale secondo cui "un'eventuale assoluzione per abolitio criminis del -OMISSIS- conterrebbe in sé la implicita conferma della sussistenza del fatto di rilevanza penale e la sua commissione da parte dell'imputato; diversamente, infatti, il giudice dovrebbe utilizzare una diversa formula assolutoria, più favorevole al reo. Sul punto, sia consentito ricordare che, dopo la condanna in primo grado, la Corte di Appello di Bologna, III Sezione penale, n. -OMISSIS-, ha assolto il dipendenti dell'Ateneo perché "il fatto non è più previsto dalla legge come reato", essendo intervenuta, nel frattempo, una parziale abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p…. Tuttavia, la Corte del merito ha mandato assolti gli imputati per la sopravvenuta parziale abolitio criminis dell'art. 323 c.p., recata dal D.L. n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni), implicitamente confermando, quindi, la ricostruzione fattuale operata nel corso del giudizio di primo grado, allorquando il Tribunale aveva ritenuto provata la condotta penalmente rilevante dell'imputato, cioè l'aver consapevolmente partecipato, insieme ad altri soggetti, alla predisposizione a tavolino del trasferimento del ricercatore -OMISSIS- dall'Ateneo di Pavia a quello di Parma (secondo la sentenza del primo grado "sarebbe stato confezionato un bando di concorso ritagliato su misura dell'-OMISSIS-, così da assicurarsi che nessun altro potenziale candidato potesse prevalere … relegando la procedura concorsuale a mero simulacro formale, idoneo soltanto ad ammantare di liceità un trasferimento in realtà deciso a priori"). Il fatto che la sentenza della Corte d'Appello costituisca implicita conferma, quanto all'accertamento dei fatti, della sentenza di condanna di primo grado, si trae proprio dal principio del favor rei, che permea l'intera materia penale e dunque anche la disciplina processual-penalistica, e che impone al giudicante di adottare, tra più possibili formule assolutorie, quella più favorevole all'imputato (ex multis, Corte di Cassazione Penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2623). Ne segue che l'utilizzo della formula assolutoria "perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato" sottintende la sussistenza del fatto e la sua commissione da parte dell'imputato: diversamente, il giudice è tenuto ad adottare le formule più ampiamente liberatorie: "il fatto non sussiste" e "l'imputato non lo ha commesso", in quanto, sulla scorta di quanto sopra argomentato, la presenza di un'abolitio criminis non esime il giudice dall'obbligo di applicare una formula di assoluzione o di proscioglimento più favorevole nel merito ove vi sia agli atti la prova che consenta un'assoluzione in fatto. Anche qui, pertanto, vi è un discorso di pregiudizialità logica: non è infatti possibile assolvere taluno perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, senza aver potuto prima risolvere affermativamente la questione della sussistenza del fatto stesso e della sua commissione da parte dell'imputato. In ogni caso, poi, se anche la condotta del -OMISSIS-, in occasione della procedura di mobilità in questione, non fosse ritenuta penalmente rilevante, resterebbe la rilevanza della stessa sul diverso ed autonomo piano disciplinare.".

6.4.1. - Con un'ulteriore censura dell'unico motivo di ricorso per motivi aggiunti la difesa di parte ricorrente contesta quanto affermato dal Collegio di Disciplina al punto 6 del verbale del 26 maggio 2020 relativamente all'impatto mediatico della vicenda ed al discredito portato dalla stessa all'immagine dell'Università di Parma.

In particolare, secondo parte ricorrente "In ordine a tale profilo è sufficiente ricordare che le accuse mosse al Prof. -OMISSIS- fondano la propria tesi essenzialmente sulle intercettazioni, le cui trascrizioni risultano tuttavia viziate da errori talora macroscopici nella ricostruzione dei colloqui captati, non comprendendo i toni o addirittura il contenuto delle conversazioni".

6.4.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva, sul punto, che la vicenda ha prodotto un vasto eco mediatico ed ha quindi profondamente inciso sulla reputazione dell'Università degli Studi di Parma, minandone l'immagine, il decoro ed il prestigio.

6.5.1. - Con una censura finale dell'unico motivo di ricorso per motivi aggiunti, la difesa di parte ricorrente afferma che "l'esercizio del potere sanzionatorio integra un chiaro eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità manifesta, risultando oggettivamente non proporzionata, oltre che illegittima, la più grave sanzione disciplinare comminata al Prof. -OMISSIS- della "destituzione", rispetto ai fatti addebitati." e ciò in quanto "…il Collegio di disciplina, in ossequio al principio di proporzionalità e ragionevolezza, avrebbe dovuto adottare misure di minor impatto professionale e umano, in considerazione…delle memorie depositate nel corso del procedimento, la cui fondatezza è stata recentemente confermata dal drastico ridimensionamento degli addebiti penali e del recente dissequestro da parte della Procura di Lecco di gran parte di quanto sequestrato dalla Procura di Parma in quanto erroneamente considerato frutto di reati corruttivi…".

6.5.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che risulta acclarato che il Collegio di Disciplina ha valutato tutte le memorie prodotte nel procedimento da parte del ricorrente, risultando su tale punto di nuovo condivisibili le argomentazioni di parte resistente secondo cui "Pare quindi infondata anche la doglianza che si appunta sulla non proporzione della sanzione rispetto alla condotta tenuta. Sulla base degli atti processuali e dei documenti di causa, emerge infatti che l'interessato non ha tenuto una sola condotta, bensì plurime condotte illecite, diverse fra loro, reiterate nel tempo, e gravemente lesive del prestigio dell'Amministrazione. La sanzione irrogata è quindi in linea con il combinato disposto degli artt. 87 e 89, primo comma, del R.D. n. 1592 del 1933, e non appare manifestamente ingiusta o sproporzionata, considerato che per le violazioni contestate lo stesso art. 89 consente l'irrogazione della più grave sanzione della destituzione con perdita del diritto a pensione o assegni. I due citati articoli (la cui applicabilità ai professori universitari è ribadita dal rinvio contenuto nell'art. 10/2 della L. n. 240 del 2010) prevedono la destituzione, tra l'altro, con possibile riferimento ad ipotesi di: "b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta": comportamenti certamente integrati nel caso odierno".

Inoltre, per quanto concerne l'evoluzione del processo in sede penale, va ricordato che il Collegio di Disciplina ha disposto per due volte la sospensione del procedimento disciplinare per motivi istruttori e, dunque, il Collegio di Disciplina non ha ignorato certamente l'evoluzione del processo penale ma, al riguardo, ha affermato nel verbale del 26 maggio 2020, con argomentazioni logiche e congrue per le ragioni già sopra esposte, che "il Collegio ritiene che, tanto le vicende processuali che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare un'inchiesta penale come quella "-OMISSIS-" (punto 9), quanto le considerazioni esposte nei "rilievi critici" citati (punto 10), non intacchino il quadro complessivo delle condotte e dei comportamenti che, dalle evidenze emerse, appaiono aver contraddistinto, per anni, il modus operandi del Professore.".

Del resto, al riguardo, va ricordato come parte ricorrente, proprio nel dare atto dell'evoluzione penale della vicenda dell'odierno ricorrente, ha riportato quanto affermato dalla Procura di Lecco secondo cui l'odierno ricorrente, nel fornire alle case farmaceutiche le proprie consulenze, "non esercita alcuna funzione pubblica e sicuramente non svolge alcun atto pubblico "rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto" (per usare le parole della Cassazione). Mutatis mutandis, è come se un magistrato facesse, a pagamento, delle consulenze commerciali e giuridiche per uno studio legale del circondario dove presta servizio, ma senza occuparsi di aspetti relativi ai procedimenti allo stesso assegnati. Si tratterebbe senz'altro di un grave illecito disciplinare, ma certamente non si potrebbe parlare di corruzione…".

Le sopra menzionate statuizioni, pertanto, confermano di per sé, ad una attenta lettura, il grave illecito disciplinare commesso dall'odierno ricorrente che è stato valutato dal Collegio di Disciplina con giudizio corretto rispetto alle condotte del ricorrente e logico e congruo rispetto alla sanzione da irrogare per tali gravi violazioni disciplinari.

7. - Il Collegio rileva, poi, che, nella memoria finale del 19 aprile 2023, la difesa di parte ricorrente ha riproposto le censure già sopra esaminate ed ha, altresì, avanzato, per la prima volta, una nuova censura, affermando che "i provvedimenti impugnati e la sanzione disposta nei confronti del Prof. -OMISSIS- sono chiaramente illegittimi per violazione dei termini procedimentali previsti dall'art. 10 della L. n. 240 del 2010 (c.d. "Legge Gelmini") in materia di sanzioni disciplinari.".

In particolare, parte ricorrente ha ricostruito analiticamente la vicenda disciplinare di che trattasi ed ha affermato, poi, che "Nel caso di specie, il provvedimento del CdA dell'Università è dunque palesemente tardivo in quanto emesso ben oltre il termine perentorio di 210 giorni dato dalla somma di quello assegnato per il suo inizio (30) con il termine massimo della sua durata (180) per la sua conclusione".

Con riferimento a tale censura, il Collegio osserva che la stessa è palesemente inammissibile in quanto introdotta solamente con la memoria finale del 19 aprile 2023 mentre le doglianze in essa espresse dovevano necessariamente essere oggetto del ricorso introduttivo.

Ne deriva, dunque, che le censure formulate sopra riportate relative alla violazione dei termini del procedimento disciplinare risultano del tutto tardive e, soprattutto, si ribadisce, inammissibili in quanto formulate con memoria finale non notificata a parte resistente e non possono, conseguentemente, essere oggetto di scrutinio.

8. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato nel merito e va respinto.

9. - Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dell'Università degli Studi di Parma, liquidate in € 3.000,00 e accessori di legge, e compensa le spese nei confronti delle altre Amministrazioni costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Jessica Bonetto, Consigliere

Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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