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Sentenza

San Vito Lo Capo: installa tre prefabbricati in assenza di concessione edilizia....
San Vito Lo Capo: installa tre prefabbricati in assenza di concessione edilizia. Chiede alla Soprintendenza la compatibilità paesaggistica che viene negata.- Il Tar rigetta il ricorso.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 21/03/2023, (ud. 15/02/2023, dep. 21/03/2023), n.913

Agendo in giudizio, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del parere negativo di compatibilità paesaggistica n. 1383, conosciuto in data 24 marzo 2014, reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, per tre fabbricati realizzati nel Comune di San Vito Lo Capo per i quali gli istanti hanno presentato domanda di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003.

I ricorrenti hanno esposto:

- di essere proprietari di un terreno sito nel Comune di San Vito Lo Capo censito in catasto al fg. n. (omissis), part. n. (omissis)

- di avere collocato, nell'anno 2002, sul suddetto terreno tre fabbricati destinati a residenza stagionale, in assenza di concessione edilizia;

- di avere presentato, in data 24 novembre 2003, un'istanza per l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza di Trapani e, in data 9 marzo 2004, istanza di condono prot. n. 2976 al Comune di San Vito Lo Capo;

- di avere ricevuto dalla Soprintendenza, con nota prot. n. 29873 del 26 luglio 2013, un preavviso di rigetto dell'istanza assumendo la non compatibilità dei tre fabbricati con l'edilizia tradizionale dei luoghi tipicamente rurali rilevante nel contesto di notevole peculiarità della pianura costiera di Castelluzzo;

- di avere presentato osservazioni proponendo all'Amministrazione alcuni possibili interventi edili sui fabbricati in modo da adattarli al contesto tutelato, sottolineando, altresì, la non insistenza dei predetti manufatti all'interno della fascia di inedificabilità assoluta prevista nel Piano Territoriale Paesistico;

- di avere ricevuto, nonostante tali osservazioni, il provvedimento di rigetto n. 1383/2014, qui impugnato.

Avverso tale provvedimento, i ricorrenti hanno, dunque, articolato le seguenti censure:

1)"Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 bis della L.r. n. 10/1991. Violazione di legge art. 3 L.r. n. 10/1991. Eccesso di potere per difetto di istruttoria".

Secondo i ricorrenti, la Soprintendenza, sebbene abbia correttamente attivato il contraddittorio procedimentale inviando agli istanti il preavviso di rigetto, nella determinazione finale adottata non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate da questi ultimi.

2) "Violazione di legge - art. 3 L.r. n. 10/1991 - difetto di motivazione".

Secondo i ricorrenti, l'Amministrazione si sarebbe limitata ad affermare nel parere negativo reso che i fabbricati realizzati sarebbero in contrasto con l'art. 13 del Piano Territoriale Paesistico, senza fornire ulteriori indicazioni sugli elementi posti a base di tale giudizio. Il mero richiamo alla disposizione del P.T.P. non potrebbe determinare, dunque, una motivazione idonea.

3) "Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei fatti e difetto di presupposti - Illogicità manifesta".

Secondo i ricorrenti, l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto della circostanza che i fabbricati realizzati non ricadrebbero all'interno della fascia di rispetto della pianura costiera di Castelluzzo ma sarebbero solamente limitrofi alla stessa.

4) "Eccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta".

Secondo i ricorrenti, il diniego della Soprintendenza di Trapani sarebbe illegittimo atteso che si baserebbe sulla considerazione che la collocazione dei tre fabbricati sul terreno di cui in oggetto configurerebbe una lottizzazione abusiva, essendo, invece, l'Amministrazione resistente tenuta solo a verificare la compatibilità delle opere eseguite con il contesto paesaggistico tutelato.

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

In data 12 settembre 2014, le Amministrazioni resistenti hanno depositato la documentazione relativa.

I ricorrenti, in data 29 agosto 2022, hanno depositato documentazione nonché in data 02 settembre 2022 memoria difensiva ex art. 73 c.p.a.

Le Amministrazioni resistenti, in data 31 dicembre 2022, hanno depositato, altresì, memoria difensiva con la quale hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.

All'udienza straordinaria di smaltimento del 15 febbraio 2023, nessuno presente per le parti, come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Deve preliminarmente evidenziarsi come, in pendenza del giudizio, con sentenza 19 dicembre 2022, n. 252, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19, ha ritenuto che: "la disposizione impugnata, a dispetto della qualificazione fornita dal legislatore regionale, ha carattere innovativo perché - consentendo, con efficacia retroattiva, la sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa - è in evidente contrasto con quanto stabilito dalla disposizione che intende interpretare.

Già sulla base della sua portata letterale, infatti, l'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004 richiama espressamente l'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, nella sua integralità. Di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell'art. 32, che attribuisce "carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta" (sentenza n. 117 del 2015; in senso conforme, sentenze n. 181 del 2021, n. 225 del 2012, n. 290 e n. 54 del 2009 e n. 196 del 2004). Fra questi, ma non solo, come prescrive la citata lettera d), vi sono "i vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di tali opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".... (omissis) ...

In riferimento al caso in esame, assurgono pertanto a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz'altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).

Quest'ultimo, infatti, è stato introdotto dal legislatore statale nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La diposizione impugnata eccede quindi i limiti della potestà legislativa primaria della Regione Siciliana sanciti dallo statuto di autonomia. ... (omissis) ...";

In forza del dictum di cui alla predetta pronuncia della Corte costituzionale, il combinato disposto di cui all'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004 e all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 deve essere interpretato nel senso che (anche) nella Regione Siciliana i vincoli di inedificabilità relativa costituiscono una preclusione assoluta e invalicabile al rilascio del condono.

Tale profilo potrebbe assorbire tutti i profili di doglianza articolati dalla parte ricorrente che, in ogni caso, sono infondati e vanno rigettati.

Il primo motivo di gravame, relativo alla circostanza che l'Amministrazione resistente nella determinazione finale non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dai ricorrenti, a seguito del preavviso di rigetto inviato a questi ultimi, è infondato.

In primo luogo, il Collegio deve osservare che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 10 bis L. 241/90 atteso che l'Amministrazione resistente ha notificato il preavviso di rigetto in data 26 luglio 2013 e i ricorrenti hanno trasmesso le proprie osservazioni il 19 novembre 2013.

Inoltre, risulta dall'esame della documentazione in atti che la Soprintendenza abbia, in realtà, esaminato le osservazioni presentate dai ricorrenti, che hanno puntualizzato sulla tipologia costruttiva dei fabbricati e sulla fascia interessata dal P.T.P., disattendendole motivatamente con il provvedimento finale.

Deve anche rilevarsi che, in merito alla proposta di adeguamento tipologico dei fabbricati, richiamata anche dai ricorrenti nelle osservazioni depositate, quest'ultima era stata già presentata alla Soprintendenza in data 13 dicembre 2013 e, dunque, è evidente che l'Amministrazione aveva già potuto analizzare e tenere conto dell'ipotesi di adeguamento ancor prima di comunicare il preavviso di rigetto e il conseguente provvedimento finale.

Fermo restando quanto appena osservato, deve comunque evidenziarsi che anche ove l'Amministrazione, in sede di adozione del provvedimento finale, non avesse puntualmente confutato le osservazioni trasmesse dall'istante, ciò non costituirebbe motivo di illegittimità, come evidenziato anche dalla recente giurisprudenza amministrativa la quale statuisce che "l'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 non impone nel provvedimento finale la puntale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso" ( cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2022, n. 8488); inoltre, è " (...) sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà". (cfr. Cons. Stato sez. V, 6 settembre 2022, n. 7763)

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

I ricorrenti lamentano la circostanza che l'Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare in motivazione l'art. 13 del Piano Territoriale Paesistico, non fornendo alcuna ulteriore indicazione sugli elementi posti alla base del proprio giudizio.

Premette il Collegio che in materia di pareri di compatibilità paesaggistica, la Soprintendenza dispone di un'ampia discrezionalità tecnico - specialistica sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5844, 28 ottobre 2015, n. 4925, 4 giugno 2015, n. 2751, 18 febbraio 2019, n. 1102).

Per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile, è necessario, dunque, che il provvedimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale (Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5909).

Ciò considerato, per quanto riguarda il dedotto difetto di motivazione, ritiene il Collegio che il parere negativo reso dalla Soprintendenza sia sorretto da un'adeguata motivazione, atto a comprendere i presupposti di fatto e tutte le ragioni poste a fondamento del parere di compatibilità paesaggistica, non essendosi l'Amministrazione limitata a richiamare il solo art. 13 del P.T.P.

Deve, infatti, considerarsi che l'organo tutorio:

- ha rilevato che i manufatti abusivamente realizzati ricadono nel contesto del paesaggio rurale "molto prossimo" alla fascia di rispetto della pianura costiera di Castelluzzo, ove insistono eccezionali valori paesaggistici di particolare effetto scenico e in cui permangono i caratteri agrari tradizionali con aspetti di naturalità diffusa;

- ha considerato che in base al P.T.P. dell'Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese nell'area in questione le nuove costruzioni devono essere a bassa densità, di dimensioni contenute in modo da non incidere ed alterare il contesto paesaggistico agro-pastorale, privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali;

- ha rilevato che la tipologia costruttiva adottata per i fabbricati di cui in oggetto è totalmente estranea alle tecniche costruttive tradizionali presenti nell'agro di San Vito Lo Capo;

- infine, ha sottolineato che la realizzazione dei tre fabbricati nel lotto di terreno si appalesa quale lottizzazione abusiva e le suddette realizzazioni sono in contrasto con l'art. 13 del P.T.P. su indicato.

Dunque, è evidente che la Soprintendenza non abbia posto a fondamento della propria valutazione di compatibilità paesaggistica dell'opera il solo sterile richiamo all'art. 13 del P.T.P., così come prospettato dai ricorrenti, ma ha ben motivato rispettando la disciplina vincolistica posta a tutela del valore paesaggistico dello specifico territorio considerato.

Inoltre, l'Amministrazione, oltre a rilevare il contrasto con l'art. 13 del P.T.P. Ambito 1, ha chiaramente esplicato che i fabbricati abusivi realizzati dai ricorrenti insistono nel contesto del paesaggio rurale tipico della pianura costiera di Castelluzzo in cui vi sono eccezionali valori paesaggistici da tutelare legati a tradizionali caratteri agrari; è fondamentale, dunque, privilegiare in quella determinata area le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali che i fabbricati in oggetto non rispecchiano trattandosi, al contrario, di strutture prefabbricate realizzate in legno.

Per tale ragione, la Soprintendenza ha svolto in concreto il vaglio di compatibilità dell'opera con l'interesse tutelato dal vincolo, dando adeguatamente conto delle proprie valutazioni nella motivazione del parere sfavorevole e trattasi, dunque, ad avviso del Collegio, di un giudizio coerente con il contesto paesaggistico di riferimento e, quindi, insindacabile sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione di merito effettuata, anche sotto l'aspetto istruttorio-procedimentale.

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

I ricorrenti lamentano la circostanza che l'Amministrazione avrebbe considerato i fabbricati di cui in oggetto ricadenti in prossimità della fascia di rispetto della pianura costiera di Castelluzzo, trascurando, invece, il fatto che gli stessi sono completamente al di fuori di tale fascia.

Osserva il Collegio che la Soprintendenza nella determinazione finale ha chiaramente rilevato che i fabbricati abusivi insistono nel contesto del paesaggio rurale "molto prossimo" alla fascia di rispetto della pianura costiera di Castelluzzo non ricomprendendo il lotto all'interno della suddetta fascia ma ritenendolo limitrofe allo stesso.

Inoltre, l'Amministrazione ha rilevato che l'area in questione, seppur non ricadente all'interno della fascia di rispetto ma "molto prossima" alla stessa, rientra comunque in un contesto caratterizzato da caratteri agrari tradizionali nella quale le nuove costruzioni devono essere a bassa densità e di dimensioni contenute, tali da non incidere ed alterare il relativo contesto generale del paesaggio agro-pastorale.

Il Collegio, dunque, non può che rilevare che non sussiste pertanto, a tal riguardo, alcuna contraddizione all'interno della determinazione finale resa dalla Soprintendenza né alcun evidente travisamento dei fatti.

Il quarto motivo di ricorso è infondato.

I ricorrenti lamentano la circostanza che l'Amministrazione resistente avrebbe basato le proprie valutazioni tenendo in considerazione solamente l'aspetto relativo alla lottizzazione abusiva, non limitandosi, così, a verificare la sola compatibilità delle opere eseguite con il contesto paesaggistico tutelato.

Il Collegio deve osservare che, nel caso in esame, la Soprintendenza non ha basato le proprie valutazioni sul solo presupposto che i fabbricati potrebbero configurare una lottizzazione abusiva non determinando, altresì, alcun tipo di considerazione strettamente urbanistico-edilizia di competenza dell'Organo Tecnico Comunale; invero, l'Amministrazione nel parere reso ha richiamato le specifiche valutazioni tecniche richieste nella materia in esame avendo avuto cura nella propria motivazione di evidenziare le esigenze di tutela paesistica e naturalistica riguardante l'area di San Vito Lo Capo, località Castelluzzo, interessata da vincolo di notevole interesse pubblico determinato dal D.A. 2286/2010.

La Soprintendenza, inoltre, nel provvedimento impugnato ha fatto riferimento alla realizzazione dei tre prefabbricati, configurandoli quali lottizzazione abusiva, solo per meglio descrivere l'impatto che le costruzioni realizzate hanno sull'intero paesaggio, tenendo in considerazione anche la circostanza che il lotto di terreno su cui sono stati collocati i fabbricati è di ridotte dimensioni e ciò non può che determinare un ulteriore turbamento all'integrità e alla valorizzazione del particolare valore paesaggistico che insiste su quella determinata zona.

Per quanto sopra esposto e rilevato, pertanto, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e l'amministrazione regionale costituita in giudizio; nulla si dispone sulle spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e il Comune non costituito.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Assessorato regionale costituito che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Nulla sulle spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il Comune intimato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 MAR. 2023.
Sommario

    Intestazione
    Fatto
    P.Q.M.

Copia

Appunta
Avv. Antonino Sugamele

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