Porto turistico di Ventimiglia: lavori di costruzione di una scogliera "a gettata" protettiva della costa, posizionata all'imboccatura dell'approdo. La questione se i massi potevano essere forniti dalle cave di Trapani finisce in Tribunale.-
T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 22/03/2023, (ud. 10/03/2023, dep. 22/03/2023), n.328
Con ricorso notificato il 26 settembre 2022 e depositato il 29 settembre 2022 Gi. Sa. s.r.l. e Costruzioni Si. & C. s.r.l., in qualità di componenti di R.T.I., hanno impugnato gli atti della procedura indetta da Cala del Forte s.r.l. per l'appalto dei lavori di costruzione di un'opera marittima di difesa della costa e, segnatamente, i verbali di gara e l'aggiudicazione in favore di Ador.Mare s.r.l. In particolare, premesso di essersi posizionate seconde in graduatoria, le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con subentro nell'esecuzione dei lavori.
Hanno articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 29 del disciplinare di gara, della relazione generale di progetto, delle tavole grafiche e del progetto esecutivo, anche con riferimento agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e dei principi in materia di varianti e offerte migliorative. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità. La previsione della controinteressata di sostituire il tout-venant del nucleo interno dell'opera con massi di I e di II categoria non costituirebbe una miglioria, bensì una variante inammissibile. Tanto più che siffatta difformità dal progetto a base di gara renderebbe la struttura inadatta, perché i materiali lapidei proposti da Ador.Mare s.r.l. non garantirebbero né la compattezza della scogliera, né la non trasmissibilità del moto ondoso.
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 29 del disciplinare di gara, della relazione generale di progetto, delle tavole grafiche e del progetto esecutivo, anche con riferimento agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e dei principi in materia di varianti e offerte migliorative. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità. I massi di III categoria indicati dall'aggiudicataria per realizzare la parte emersa della barriera non proverrebbero da cave locali, bensì da Trapani, onde Ador.Mare s.r.l. avrebbe introdotto una variante inaccettabile, violando la specifica prescrizione imposta con decreto della Regione Liguria e ribadita nel disciplinare di gara.
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 29 del disciplinare di gara, della relazione generale di progetto, delle tavole grafiche e del progetto esecutivo, anche con riferimento agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e dei principi in materia di varianti e offerte migliorative. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità. L'offerta vincitrice sarebbe inaffidabile, perché colloca l'area di stoccaggio dei materiali non sulla terraferma, bensì su una piattaforma da ormeggiare ad una banchina del porto di Imperia, senza il previo parere dell'Amministrazione civica competente in merito all'assentimento delle operazioni di attracco e di carico.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25 del disciplinare di gara, della relazione generale di progetto, delle tavole grafiche e del progetto esecutivo, anche avuto riguardo agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità. L'offerta aggiudicataria non conterrebbe la descrizione delle caratteristiche mineralogiche delle rocce provenienti dalla cava di Bevera-Ventimiglia. Inoltre, il certificato di laboratorio recherebbe una data risalente a oltre dodici mesi prima della pubblicazione del bando, contravvenendo alla lex specialis. Di conseguenza, Ador.Mare s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara o, perlomeno, penalizzata con l'attribuzione al massimo di 7 punti per il sub-criterio n. 1.
V) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 29 del disciplinare di gara, della relazione generale di progetto, delle tavole grafiche e del progetto esecutivo, anche con riferimento agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e dei principi in materia di varianti e offerte migliorative. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità. Per il sotto-criterio n. 2, relativo all'organizzazione del cantiere, la controinteressata avrebbe dovuto riportare un punteggio pari a zero, non avendo presentato né l'assenso preventivo del Comune di Imperia per le operazioni da effettuare all'interno dell'area portuale, né l'autorizzazione di Autostrada dei Fiori s.p.a. al passaggio di autocarri con carico superiore a 26 tonnellate.
Cala del Forte s.r.l. si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e difendendo, in ogni caso, la piena legittimità degli atti gravati.
Si è costituita anche la controinteressata Ador.Mare s.r.l., opponendo l'infondatezza dell'impugnativa.
Con ordinanza n. 207 del 12 ottobre 2022 la Sezione, ravvisata la giurisdizione del giudice amministrativo, ha licenziato una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a., incaricando il consulente, prof. ing. Da. Po., di accertare se l'uso di massi di I e di II categoria per la costruzione del nucleo della scogliera, come previsto nell'offerta tecnica della controinteressata, assicuri la compattezza e la non trasmissibilità del moto ondoso in maniera quantomeno equivalente a quanto avverrebbe con l'impiego del tout-venant. Il C.T.U. ha depositato la relazione conclusiva in data 13 febbraio 2023.
Le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con memorie ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2023 il C.T.U. ha reso ulteriori chiarimenti in merito all'opera di cui è causa. Indi, in esito alla discussione delle parti, il ricorso è stato assunto in decisione.
Diritto
1. Le società Gi. Sa. s.r.l. e Costruzioni Si. & C. s.r.l. hanno partecipato in costituendo raggruppamento di imprese alla procedura esperita da Cala del Forte s.r.l., concessionaria del porto turistico (con annesse strutture commerciali e ludico-sportive) di Ventimiglia, per l'affidamento dei lavori di costruzione di una scogliera "a gettata" protettiva della costa, posizionata all'imboccatura dell'approdo. Le ricorrenti, classificatesi al secondo posto della graduatoria, contestano gli atti di gara e l'aggiudicazione in favore di Ador.Mare s.r.l.
2. In via preliminare, rileva il Collegio che, come evidenziato dalla società resistente, la diga a scogliera di cui si discute costituisce un'opera pubblica realizzata a cura e spese del privato, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 50/2016.
L'istituto di cui all'art. 20 cit. riguarda i casi in cui l'intervento del soggetto privato è connotato da liberalità o da gratuità, mentre non trova applicazione allorquando l'opera di interesse pubblico sia edificata a fronte di una controprestazione dell'Amministrazione, in seno ad uno scambio sinallagmatico, come nell'ipotesi di esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del titolare di permesso di costruire, a scomputo del contributo di costruzione (art. 1, comma 2, lett. e del d.lgs. n. 50/2016), oppure di concessione del diritto di sfruttamento economico del manufatto (cfr. in argomento la delibera Anac n. 763 del 13 luglio 2016).
Nel caso in esame Cala del Forte s.r.l. ha assunto l'impegno di erigere a titolo gratuito una barriera frangiflutti di difesa dall'erosione della costa e, in particolare, della falesia di Punta della Rocca: la società privata, infatti, sosterrà tutti i costi di costruzione e successiva manutenzione, così che l'Amministrazione acquisirà la proprietà del bene senza oneri, né diretti né indiretti.
A tale ricostruzione non osta il fatto che la scogliera antemurale arrecherà vantaggi alla stessa Cala del Forte s.r.l. sotto plurimi profili: segnatamente, metterà in sicurezza le aree limitrofe frequentate dagli utenti dell'approdo turistico (il sentiero delle Calandre e il ristorante panoramico), spesso colpite da sfaldamenti e crolli della falesia di Punta della Rocca, originati dai forti marosi; aumenterà la sicurezza delle manovre di ingresso delle imbarcazioni nella baia; ridurrà parzialmente la risacca all'interno del bacino portuale; infine, qualora in futuro venisse realizzata l'elisuperficie sulla diga foranea del porticciolo, servirà a proteggere dai flutti anche tale infrastruttura (v. relazione generale di Cala del Forte s.r.l., sub doc. 4 ricorrenti, nonché relazione istruttoria regionale, sub doc. 1 resistente). Come noto, infatti, l'operazione gratuita è pur sempre sorretta da un interesse patrimoniale o, comunque, da un'utilità in capo a chi sopporta il sacrificio economico, a differenza di quanto accade nella donazione e nelle liberalità atipiche, caratterizzate dalla natura non patrimoniale dell'interesse del disponente (per un caso di opera ex art. 20 del d.lgs. n. 50/2016 cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 28 marzo 2017, n. 1708, concernente la richiesta di un cittadino di essere autorizzato a costruire un marciapiede sull'area pubblica prospiciente il fabbricato di sua proprietà, nella quale venivano parcheggiati veicoli in modo disordinato e pericoloso).
Nella fattispecie di cui all'art. 20 non si applicano le procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice dei contratti, né per l'assenso a realizzare l'opera prestato dall'Amministrazione in favore del soggetto privato (nella specie Cala del Forte s.r.l.), né per l'assegnazione dei contratti di appalto da quest'ultimo agli esecutori materiali dei lavori, come si ricava dal comma 2 della disposizione (che fa riferimento alla valutazione, da parte dell'ente pubblico, dello "schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte", mirata a verificare solamente che "siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche").
Naturalmente, trattandosi di una costruzione di pubblico interesse, valgono pur sempre i principi generali di matrice pubblicistica stabiliti dall'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 per i contratti "esclusi" dalla sfera operativa del codice, vale a dire economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Pertanto, la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché l'osservanza dei richiamati parametri può essere assicurata solo attraverso un procedimento concorrenziale gestito dal privato, il quale - per il carattere pubblico dell'opera e, quindi, per la rilevanza pubblicistica dell'interesse tutelato dall'Amministrazione che l'ha autorizzata - viene ad essere sostanzialmente equiparato ad una stazione appaltante pubblica.
Tuttavia, attesa l'inoperatività delle regole evidenziali stricto sensu intese, il sindacato di questo giudice sulle determinazioni adottate dal privato nella scelta del contraente cui affidare la costruzione della scogliera è circoscritto alla verifica del rispetto dei suddetti principi, oltre che della logicità e ragionevolezza delle decisioni assunte.
3. Tanto premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le ragioni in appresso illustrate.
Innanzitutto, come verificato dal C.T.U. prof. ing. Po. nella relazione peritale e confermato nei chiarimenti resi in udienza, la sostituzione del tout-venant selezionato (ossia ghiaie grosse di cava) con massi di I categoria (da 50 kg. a 1.000 kg.) e di II categoria (da 1.000 kg. a 3.000 kg.) per realizzare il nucleo della struttura garantisce prestazioni almeno equivalenti a quelle attese per l'opera in progetto, specialmente con riferimento alla protezione della costa e dell'approdo turistico dalle mareggiate.
In particolare, gli esiti degli accertamenti del C.T.U. sono così sintetizzabili:
i) per quanto riguarda la compattezza, i massi di maggiori dimensioni possiedono la prefata caratteristica in misura almeno equipollente al tout-venant e, anzi, sono più stabili e duraturi nel tempo rispetto al materiale ghiaioso, il quale corre un maggiore rischio di dilavamento per l'azione delle onde, con conseguente abbassamento progressivo della quota di coronamento della scogliera;
ii) per la non trasmissibilità del moto ondoso, occorre distinguere due ipotesi:
- con riferimento alle finalità principali dell'opera, come emergenti dal progetto, vale a dire la difesa della falesia dall'erosione provocata dai marosi e del porticciolo turistico dalle tempeste marine, i massi nel cuore della barriera frangiflutti assicurano una protezione equivalente al tout-venant. Ciò in quanto i citati fenomeni avversi sono dovuti alle onde c.d. corte e ripide (con un periodo di picco inferiore a venti secondi), di fronte alle quali le due strutture si comportano in modo analogo. Infatti, l'energia di tali onde è concentrata nello strato subito sotto il pelo dell'acqua, sì che, infrangendosi sul paramento di protezione esterno (identico in ambedue le scogliere), la quota di energia trasmessa per tracimazione oltre la barriera (overtopping) è simile in entrambi i casi. Oltretutto, se la struttura con nucleo interno in tout-venant subisse un abbassamento per via della parziale dispersione delle ghiaie sotto l'azione del mare, la trasmissione per tracimazione aumenterebbe, mentre la scogliera con soli massi garantisce sicuramente un coefficiente di trasmissione costante nell'arco della vita utile dell'opera;
- diversamente, per i fenomeni di risacca o, rectius, di "risonanza" registrati in alcuni punti all'interno del porticciolo in occasione delle mareggiate, il nucleo in tout-venant è, in linea di massima, più efficace delle rocce nel ridurre la trasmissione del moto ondoso. La ragione di tale differenza risiede nel fatto che le c.d. oscillazioni risonanti sono innescate dalle onde lunghe, la cui energia è distribuita uniformemente dalla superficie al fondo del mare e, quindi, viene trasmessa per pressione e trasporto della massa attraverso il corpo della barriera sott'acqua: pertanto, la trasmissione è maggiore nella struttura porosa con il cuore composto da scogli. Va, tuttavia, evidenziato che il progetto a base di gara è stato elaborato sulla base di una relazione specialistica orientata a comprendere l'incidenza delle onde corte e che, nel caso concreto, gli effetti delle due strutture sullo stato di agitazione ondosa all'interno del bacino, pur non uguali, non paiono grandemente dissimili. Da un lato, infatti, la scogliera "a gettata" situata in prossimità dell'imbocco del porto non è l'opera in assoluto più adatta per contrastare la risonanza innescata dalle onde lunghe, perché nemmeno un nucleo in tout-venant impedisce completamente il passaggio di siffatte onde. Dall'altro lato, non intercorre una significativa differenza fra il tout-venant selezionato previsto nel progetto, costituito da materiale lapideo con diametro non inferiore a 9 cm. e peso di almeno 2 kg., senza elementi fini (ciottoli e sabbia), ed i massi di I categoria di piccola pezzatura scelti da Ador.Mare per formare la parte centrale della diga (raffigurati nelle fotografie in atti).
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal C.T.U., dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, non può trovare accoglimento la tesi ricorsuale secondo cui la proposta di Ador.Mare s.r.l. di sostituire il tout-venant con massi di I e II categoria (di fatto piccoli blocchi di I categoria: v. doc. 3 resistente) renderebbe l'offerta inammissibile.
Infatti, per quanto riguarda la compattezza, l'analisi tecnica compiuta dal perito d'ufficio ha acclarato che la formazione del nucleo con rocce costituisce effettivamente una soluzione migliorativa, rendendo le prestazioni della diga a scogliera più performanti per solidità e longevità, sì che la proposta vincitrice risulta meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante.
Con riferimento al passaggio del moto ondoso, invece, l'uso dei massi in luogo del tout-venant configura una variante, perché i primi sono meno efficaci nel diminuire la trasmissione dell'energia prodotta dalle onde lunghe.
Contrariamente a quanto argomentato dalle ricorrenti, però, siffatta variante non è inammissibile per violazione dell'art. 95, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina la presentazione di varianti in seno alle gare pubbliche di appalto (richiedendo la preventiva autorizzazione della stazione appaltante nel bando e l'individuazione dei requisiti minimi da rispettare).
Infatti, per le ragioni in precedenza esposte (supra, § 2), il procedimento in contestazione non è governato dalle norme del d.lgs. n. 50/2016, sì che la scelta di Cala del Forte s.r.l. risulta scrutinabile da questo giudice esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza e dell'osservanza dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50 cit.
Orbene, nell'ambito di tale ristretto sindacato, ritiene il Collegio che la decisione di Cala del Forte s.r.l. di ammettere la modifica ideata da Ador.Mare s.r.l. non sia censurabile per due ordini ragioni. In primis, gli scoglietti sostitutivi del pietrame forniscono una risposta equivalente e persino più duratura nel tempo nei confronti delle onde corte: pertanto, sono sicuramente idonei a proteggere dalla furia dei marosi la falesia, il porticciolo e le aree circostanti. In secondo luogo, l'effetto di smorzamento sortito dal tout-venant selezionato sui fenomeni di risonanza nel bacino portuale non è molto superiore a quello dei massi usati dalla controinteressata e, comunque, non è tale da risolvere il problema (tanto è vero che, come riferito dal soggetto resistente, oltre alla scogliera è già allo studio un'opera ad hoc per eliminare la risacca nel porto).
Ad ulteriore conforto della conclusione accolta si osserva che l'interesse pubblico manifestato dall'ente civico nell'atto di autorizzazione della diga antemurale risiede nella "tutela e protezione della costa e in particolare della Falesia di Punta della Rocca" (v. determinazione del Comune di Ventimiglia n. 408 del 23.5.2022, sub doc. 3 ricorrenti). Dunque, la barriera frangiflutti proposta dalla controinteressata consente senz'altro la soddisfazione dell'interesse pubblico primario perseguito dall'Amministrazione con il rilascio del titolo abilitativo alla posa della scogliera.
4. Priva di fondamento è la lamentela delle ricorrenti in merito all'utilizzo da parte di Ador.Mare s.r.l. di scogli di III categoria non autoctoni, perché provenienti da una cava situata a Custonaci, nel trapanese, anziché da siti locali.
Il decreto della Regione Liguria n. 1386 del 4 marzo 2022 ha disposto, in via generale, "una particolare ed appropriata cura nella scelta dei litotipi da utilizzare per la formazione della nuova scogliera, che dovranno rientrare nelle unità tettoniche di riferimento" (doc. 1 resistente). Specificando tale prescrizione, per la sola porzione di barriera affiorante dall'acqua il disciplinare, nel sub-criterio n. 1, ha stabilito l'uso di "roccia sedimentaria, leggermente metamorfica, costituita da torbiditi del Flysch di Sanremo e del Flysch di Ventimiglia (o Grès d'Annot auct.), di cui viene selezionato il solo livello calcarenitico o delle altre calcareniti e similari presenti nelle varie sequenze stratigrafiche locali (ad es. Calcareniti di Capo Mortola)" (doc. 2 ricorrenti).
La documentazione di gara prevede l'impiego di massi di III categoria per la formazione del piede della struttura e della mantellata interna, ma soltanto una frazione di questi (meno di un quarto) è destinata alla parte emersa della suddetta mantellata (v. tavola C3, sub doc. 5 ricorrenti, e pag. 4 computo metrico, sub doc. 8 ricorrenti).
Ciò posto, dai documenti versati in atti si evince che la controinteressata ha programmato di rifornirsi di massi di III categoria non solo di origine trinacria, ma anche estratti dalla cava "Bergamasca" ubicata a Ventimiglia, nella frazione Bevera.
In proposito, è vero che nell'offerta tecnica Ador.Mare s.r.l. indica quest'ultima cava per la fornitura di scogli di IV categoria, senza esplicitare che acquisirà ivi anche un quantitativo di materiale lapideo di III categoria (v. pag. 25 dell'offerta tecnica di Ador.Mare s.r.l., sub doc. 20 ricorrenti). Tuttavia, nella successiva relazione giustificativa dell'offerta economica, l'aggiudicataria ha espressamente precisato che una parte dei massi di III categoria proverrà dal sito estrattivo ventimigliese, conteggiando i relativi costi di acquisto e trasporto ("sono previsti 15 viaggi dal porto di Imperia, funzionali al trasporto degli scogli di III e IV categoria necessari alla realizzazione della parte emersa dell'opera. I vettori di trasporto terrestre interesseranno la viabilità ligure, dalla cava di Bevera al porto di Imperia, con circa 500 viaggi...I tempi di navigazione dal porto di Imperia al sito di cantiere saranno di circa 3/4 ore. In 2/3 giorni saranno quindi posati in opera 1000 t di scogli di III e IV categoria": così pag. 5 della relazione di giustificazione di Ador.Mare s.r.l., sub doc. 3 controinteressata). Onde l'iniziale omessa esplicita menzione di scogli di III categoria fra quelli forniti dalla cava "Bergamasca" va interpretata come volontà non già di escludere in toto siffatto approvvigionamento, bensì di limitarlo alla sola quota necessaria per la mantellata interna emersa, secondo le indicazioni progettuali.
5. Manifestamente infondato si rivela l'assunto di inaffidabilità dell'offerta vincitrice per via della previsione dello stoccaggio dei massi su una chiatta, che, per ricevere i carichi provenienti dalla cava di Bevera, va ormeggiata nel porto di Imperia.
Il disciplinare non prescrive di collocare sulla terraferma l'area di stoccaggio dei materiali lapidei, ma rimette all'esecutore dei lavori l'individuazione dello spazio all'uopo deputato (v. il sub-criterio n. 2, ove si precisa che "il Progetto non prevede l'individuazione di un'area di cantiere, ovvero di un'area per lo stoccaggio ed il carico sui mezzi marittimi degli scogli; tale individuazione viene demandata all'aggiudicatario, che dovrà ricercare quelle aree idonee nelle quali predisporre gli impianti e tutti gli apprestamenti necessari per lo svolgimento dei lavori oggetto di appalto").
Nella sua offerta tecnica la controinteressata ha previsto di depositare e trasportare i massi su una grande piattaforma di 91,5 m. x 27,5 m., denominata "Barge Antonio" ("chiatta Antonio"), avente una capacità di carico di 10.000 tonnellate (cfr. pagg. 5, 15-19 e 25-28 dell'offerta tecnica di Ador.Mare s.r.l.). Il suddetto mezzo si appalesa, quindi, idoneo allo stoccaggio degli scogli da posare in mare e, viepiù, particolarmente funzionale, consentendo di prelevare nei porti di Imperia e di Trapani i massi fatti arrivare dalle cave e, da lì, di portarli direttamente in loco, senza approntare un'area di deposito e di carico nel porticciolo turistico di Ventimiglia.
Inoltre, non rileva che, al momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico non avesse ancora chiesto o ottenuto dal Comune di Imperia l'autorizzazione all'ormeggio di "Barge Antonio" nel porto ed alle operazioni di carico, giacché, secondo consolidato indirizzo pretorio, il rilascio di titoli abilitativi da parte di altra pubblica amministrazione "attiene non alla fase della valutazione dell'offerta, bensì alla fase di esecuzione, nel cui ambito, per l'ipotesi che l'aggiudicataria non si renda al riguardo parte diligente, soccorrono i rimedi che la legge riconnette all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali" (così, ex multis, Cons. St., sez. V, 3 settembre 2021, n. 6212; Cons. St., sez. V, 13 maggio 2019, n. 3059; Cons. St., sez. V, 27 dicembre 2017, n. 6085; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 6 giugno 2019, n. 7324).
6. Non sono condivisibili le doglianze inerenti all'omessa indicazione, nell'offerta tecnica aggiudicataria, delle qualità mineralogiche dei massi della cava "Bergamasca" ed alla produzione di un certificato con data (4 maggio 2021) precedente di oltre un anno la pubblicazione del bando (4 luglio 2022).
Come obiettato dal soggetto resistente, infatti, tutte le imprese partecipanti alla gara hanno ipotizzato di approvvigionarsi dei materiali lapidei presso la suddetta cava ventimigliese.
Pertanto, non solo la mancata estromissione o penalizzazione di Ador.Mare s.r.l. non infrange i principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, ma, al contrario, risulterebbe in patente contrasto con il canone di imparzialità considerare le stesse rocce idonee per tutti i concorrenti tranne che per la controinteressata, in ragione di lacune meramente formali della sua offerta.
7. Infine, priva di pregio è la contestazione del punteggio conseguito dall'aggiudicataria in relazione all'organizzazione del cantiere, per non avere previamente acquisito i titoli abilitativi all'attracco della chiatta "Antonio" nel porto di Imperia ed alle operazioni da effettuare in area portuale, nonché al transito in autostrada di mezzi con carico superiore a 26 tonnellate.
Come già statuito (supra, § 5), l'ottenimento di autorizzazioni, pareri ed altri atti di assenso eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della commessa attiene alla fase esecutiva e, quindi, non condiziona né l'ammissibilità né la valutazione dell'offerta.
8. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, pertanto, rigettato.
9. In considerazione della novità della questione principale trattata e della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate fra le parti.
Vanno, invece, posti interamente a carico delle ricorrenti Gi. Sa. s.r.l. e Costruzioni Si. & C. s.r.l. gli oneri della C.T.U., che saranno liquidati con successivo decreto, a seguito di presentazione della nota spese del perito. Le somme ripartite provvisoriamente a carico di Cala del Forte s.r.l. e di Ador.Mare s.r.l. con l'ordinanza di affidamento dell'incarico, qualora effettivamente versate, dovranno essere loro rimborsate dalle ricorrenti.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite fra le parti.
Pone a carico della parte ricorrente gli oneri della C.T.U., da liquidarsi con successivo decreto, all'adozione del quale è fin d'ora delegato il giudice relatore, dott.ssa Liliana Felleti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 MAR. 2023.
06-04-2023 11:23
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