La motivazione del provvedimento conclusivo è condizionata dalle ragioni esposte nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/90.
TAR PALERMO, SEZ. II,
SENTENZA DEL 5 GIUGNO 2023, N. 1821
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – PREAVVISO DI RIGETTO – MOTIVAZIONE.
L'onere di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990 non implica per la P.A. una necessaria e puntuale confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze che sono state acquisite. Tuttavia, quando tale preavviso di rigetto si fonda su prospettate e puntuali carenze documentali e il privato, in sede di osservazioni, deduce specificatamente sulla regolare produzione della documentazione, il provvedimento finale deve necessariamente dar conto di tali osservazioni evidenziando la documentazione residua ancora necessaria.
09-10-2023 14:57
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