Il caso dell'alunna promossa dal TAR Lazio nonostante 6 insufficienze. Fino a che punto può considerarsi educativo?
TAR Lazio, sez. III bis, sent., 3 agosto 2023, n. 13042
Presidente Raganella – Estensore Piro
Fatto e diritto
1. I ricorrenti, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, domandano l'annullamento, previa sospensione cautelare, della valutazione negativa espressa dal Consiglio di classe al termine del primo anno di Scuola secondaria di I grado. Il Consiglio ha deliberato all'unanimità la non ammissione del minore alla classe successiva con la seguente motivazione: "-omissis-" (verbale dello scrutinio del -omissis-).
Nel medesimo verbale del -omissis-, con riferimento alla valutazione del comportamento dell'alunna, viene dato il giudizio di "-omissis-" e si riporta: "-omissis-".
I ricorrenti impugnano, altresì, una serie di atti presupposti, tra i quali i verbali del Consiglio di classe medesimo.
Nella prospettazione dei ricorrenti, la decisione impugnata si palesa illegittima per i seguenti motivi, sinteticamente esposti: "a. Mancata considerazione dell'intero percorso di studi durante l'anno scolastico che ha visto la alunna, dal primo mese di scuola sino al termine delle lezioni, incrementare le proprie conoscenze e migliorare i propri voti anche recuperando numerose insufficienze gravi; b. Mancata considerazione del comportamento della alunna che è migliorato al punto tale da avere un rapporto rispettoso sia dei coetanei sia degli adulti; c. Mancata considerazione della frequenza costante della alunna che si assentava un solo giorno; d. Mancata predisposizione da parte dell'Istituto scolastico di sistemi di ausilio e di supporto per il recupero delle insufficienze, addirittura per la lingua francese l'ultima verifica veniva svolta nel mese di marzo 2023."
2. Con decreto presidenziale del -omissis-è stata disposta l'abbreviazione dei termini e in data -omissis-il Ministero e l'Istituto intimato si sono costituiti per resistere al ricorso e alla istanza cautelare, contestandone la fondatezza.
Alla odierna udienza camerale, la causa è stata trattenuta in decisione, rendendo edotte le parti della eventualità di una definizione ai sensi dell'art. 60 c.p.a..
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
4. Conformemente all'orientamento del Consiglio di Stato (v. sentenze n. 3906 del 2020 e n. 5917 del 2019 e ordinanze nn.1439 e 5317 del 2019) cui questa Sezione ritiene di riportarsi ai fini della decisione del caso di in esame, "la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un'eccezione, dato che anche quando si registri un'insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma "può" essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali oltre che per quelle periodiche il terzo comma dell'articolo 6 prevede che siano attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento." (Cons. Stato, n. 3906 del 2020). Nello stesso senso, è stato affermato che, la "circolare del Ministero n. 186-omissis-del 2017 precisa che l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un'eccezione che si realizza solo all'esito negativo "dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico" (cfr. la sentenza, già citata, n. 5917 del 2019). È evidente d'altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare." (ibid.).
In via di sintesi, avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per "le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado", la non ammissione alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull'andamento scolastico critico, come quello che emerge nel caso in esame, deve essere assistito da una più pregnante motivazione (in termini, cfr. Cons. Stato, n. 5917/2019), che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della "parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline", dato che – come si ritrae dalla lettura della norma su indicata – quest'ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva.
4.1. Nel caso in esame, la decisione di non ammettere il minore alla classe successiva risulta carente di adeguata motivazione, laddove, avuto riguardo a quanto stabilito dal citato art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 13.04.2017 n. 62 ("1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2-omissis-giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo"), come interpretati dalla menzionata circolare ministeriale e alla stregua dei principi sopra richiamati, omette di formulare, in maniera espressa e intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per il minore di recuperare il deficit di apprendimento riscontrato, colmandolo eventualmente nel corso del successivo anno scolastico.
Tale giudizio va svolto avuto riguardo al grado di insufficienza del deficit stesso, ritraibile dai voti assegnati al minore nelle singole discipline, alla sua complessiva entità e incidenza (riguardando, per l'appunto, più materie), al miglioramento che l'alunna ha fatto registrare tra il primo e il secondo quadrimestre (-OMISSIS-), oltre ad un adeguato apprezzamento della situazione di partenza da cui muoveva ad inizio anno (definita "globalmente lacunosa" nello scrutinio del primo quadrimestre), come risultante dalla fine del ciclo di istruzione primario.
Nell'ambito di tale giudizio prognostico, che si fonda anche sull'apprezzamento dei progressi registrati nell'anno, rilevano altresì le possibilità di recupero concretamente offerte all'alunno, sia tramite l'attivazione di percorsi specifici, sia tramite la possibilità di verifiche periodiche (al riguardo, emerge agli atti come, in relazione alla materia "francese", l'insufficienza lieve si basi su tre prove svolte tra il -OMISSIS-, a seguito delle quali non risultano ulteriori verifiche, come invece accaduto in altre materie).
4.2. Il rilevato difetto motivazionale – che rivela in realtà un'erronea comprensione dei criteri normativi di riferimento, come sopra richiamati – appare peraltro confermato anche dalla difesa dell'amministrazione resistente, laddove nel riconoscere i progressi registrati dalla alunna ("[s]i registra pertanto un miglioramento nell'andamento didattico dell'alunna"), afferma che gli stessi non sarebbero stati in ogni caso sufficienti a consentirne l'ammissione al successivo anno, in ragione del fatto che il "il numero delle insufficienze era tale da non rispondere ai criteri di ammissione deliberati dal collegio docenti (1 insufficienza grave: -omissis-e 2 insufficienze levi 5) con delibera n. -omissis-" (memoria del 21.7.2023, p. 2).
Sul punto deve rilevarsi che, nella misura in cui i criteri deliberati il -OMISSIS- dal Collegio docenti non consentono al Consiglio di classe di poter formulare un giudizio di ammissione, anche in presenza di un numero di insufficienze superiore a quello indicato nella delibera e, quindi, impediscono una compiuta valutazione degli elementi sopra riferiti, la stessa risulta in parte qua illegittima, per contrarietà al sopra richiamato art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 13.04.2017 n. 62 e della circolare applicativa del 10.10.2017.
4.3. Giova precisare che il Collegio non intende revocare in dubbio la circostanza per cui il giudizio di non ammissione alla classe successiva non debba essere considerato quale provvedimento afflittivo o sanzionatorio, rappresentando piuttosto un atto con finalità educative e formative, che si sostanzia nell'accertamento della necessità di rafforzare le proprie competenze ed abilità per affrontare "senza sofferenza e maggiori possibilità di piena maturazione culturale l'ulteriore corso degli studi" (cfr. Cons. Stato, n. 941-omissis-del 2010). Tale giudizio, che costituisce espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe, diviene tuttavia censurabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo nei limiti del difetto di motivazione, della carenza d'istruttoria e dell'illogicità manifesta (cfr. T.A.R. Toscana, n. 112-omissis-del 2017 e Cons. Stato n. 561-omissis-del 2015).
4.4. Il ricorso va pertanto accolto, in ragione e nei limiti del difetto di motivazione sopra rilevato e, per l'effetto, va annullato l'impugnato provvedimento di non ammissione dell'alunna -omissis-alla classe successiva, dato che lo stesso non offre sufficiente evidenza delle ragioni – come visto oggetto di un onere motivazionale rafforzato – poste a sostegno della indispensabilità della reiterazione dell'esperienza formativa nella classe prima, allo scopo di promuovere e consolidare gli apprendimenti ancora insufficienti. Manca infatti quella valutazione complessiva dell'andamento scolastico dell'allieva che, anche tenuto conto della condotta mostrata, dei progressi registrati e delle azioni di recupero poste in essere, sulla base di una corretta interpretazione delle norme, deve caratterizzare la scuola dell'obbligo e concretizzarsi in un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero dell'alunna in un più ampio periodo.
4.5. In termini di effetto conformativo, dalla presente decisione deriva l'obbligo per l'Istituto scolastico di reinvestire con urgenza il competente Consiglio di Classe della valutazione in ordine all'ammissione dell'alunna -omissis-alla classe successiva, in maniera tale che il medesimo possa esprimersi in merito in tempi brevi, tenuto conto del prossimo inizio del nuovo anno scolastico.
5. Si ritiene infine che le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento di non ammissione impugnato, nei limiti in cui concerne la posizione di parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
23-08-2023 18:30
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