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Sentenza

È impedimento alla demolizione il sequestro di un manufatto abusivo?...
È impedimento alla demolizione il sequestro di un manufatto abusivo?
T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., (ud. 29/06/2023) 24-07-2023, n. 4456

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3659 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da G.M.D.O.F., rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Iannuccilli, Federico Iannuccilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caserta, non costituito in giudizio;

nei confronti

L.Z., A.M., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza, notificata in data 27.06.2019, del Comune di Caserta;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/12/2019:

- dell'ordinanza di sospensione notificata in data 09.10.2019 del Comune di Caserta;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 giugno 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con il gravame introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione, più puntualmente indicata in epigrafe, avente ad oggetto l'ampliamento abusivo di un manufatto insistente in territorio comunale di Caserta.

Di seguito i motivi di gravame:

1) in primo luogo, la ricorrente deduce di non essere proprietaria dei locali in commento, né responsabile dell'abuso;

2) inoltre, l'ordinanza sarebbe carente di motivazione;

3) l'immobile sarebbe, peraltro, sottoposto a sequestro, ciò che precluderebbe ogni possibilità di adempimento all'ordine impartito;

4) si osserva, ancora, che anziché procedere con la demolizione il Comune avrebbe dovuto risolvere la convenzione afferente alla concessione d'uso del chiosco, in ragione dell'avvenuta modifica dei locali da parte dei concessionari.

La ricorrente ha, inoltre, domandato la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata l'ordinanza di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti nr. 110876, notificata in data 09.10.2019, adottata a seguito dell'inottemperanza dell'ordinanza di rimozione e demolizione gravata con il ricorso introduttivo del giudizio; avverso detta ordinanza si deduce quanto segue:

1) in primo luogo, si lamenta che l'ordine di sospensione non indicherebbe alcun termine finale;

2) dall'ordinanza di sospensione, così come dalla precedente ordinanza di demolizione, non si evincerebbe poi la consistenza degli abusi; l'art. 31, comma 2 e seguenti, del D.P.R. n. 380 del 2001 non prevedrebbe, comunque, come sanzione aggiuntiva collegata all'inottemperanza all'ordine di demolizione, la sospensione dell'attività di somministrazione, trattandosi peraltro di abuso solo parziale;

3) si aggiunge che gli abusi oggetto di ordinanza di demolizione risalirebbero all'anno 2006, e dunque ad epoca precedente alla stipula della convenzione tra il sig. Z.L. ed il Comune di Caserta: di qui l'incolpevole affidamento della ricorrente;

4) si lamenta, infine, la violazione degli artt. art. 7 e 10 della L. n. 241 del 1990.

L'Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

All'udienza straordinaria in data 29 giugno 2023, celebratasi da remoto ex art. 87, comma 4 bis cpa, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il gravame introduttivo del giudizio è infondato, per le ragioni che si passa ad esporre.

L'ordinanza di demolizione gravata ha ad oggetto un ampliamento di 31 mq realizzato, senza alcun titolo abilitativo, in relazione a un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande gestito dall'odierna ricorrente.

Attesa la natura reale della sanzione in commento, e il suo carattere ripristinatorio dell'ordine giuridico violato, resta ininfluente la circostanza, evocata con il primo motivo di censura, dell'estraneità della deducente all'effettuazione dell'abuso, posto che non è stata contestata l'effettiva disponibilità materiale in capo a quest'ultima del manufatto in parola, nella qualità, in precedenza indicata, di legittimo gestore dell'attività di ristorazione in corso presso i locali in commento.

Quanto poi al secondo motivo di gravame è da osservarsi che il provvedimento in disamina risulta corredato da un adeguato apparato motivazionale, consistente nella descrizione degli abusi e nell'indicazione delle norme che si assumono violate; né appare rilevante, ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza in commento, la dedotta sottoposizione a sequestro dell'immobile che, come osservato da costante giurisprudenza, non risulta essere circostanza concretamente idonea a paralizzare l'ottemperanza dell'ordine: "La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto ad ottemperare all'ordine di demolizione. Pertanto, l'indisponibilità derivante dalla misura adottata dal giudice penale non può essere invocata quale causa di forza maggiore impeditiva, dal momento che il soggetto interessato ha la facoltà (e l'onere) di attivarsi, nei tempi strettamente necessari, per ottenere il dissequestro, se intende ottemperare all'ingiunzione amministrativa" (Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016 n. 335; Cass., Sez. III, 17 ottobre 2013 n. 42637, ivi); "La pendenza di un sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, "sulla base della non qualificabilità della misura cautelare reale quale impedimento assoluto all'attuazione dell'ingiunzione, in ragione della possibilità, per il destinatario dell'ordine, di ottenere il dissequestro del bene" (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016 n. 283; Cass., Sez. III, 2 marzo 2009 n. 9186).

Deve, infine, rilevarsi che la risoluzione del rapporto concessorio avente ad oggetto l'utilizzo del chiosco non può ritenersi un necessario presupposto legittimante l'adozione del provvedimento ripristinatorio in commento, la cui emissione in presenza della situazione di fatto descritta, costituisce, al contrario, attività dovuta e vincolata nei presupposti: anche l'ultimo motivo di gravame deve, dunque, dirsi infondato.

Da quanto precede discende, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento del danno introdotta dalla ricorrente.

2. Merita, invece, accoglimento il ricorso per motivi aggiunti, con il quale si impugna l'ordinanza di sospensione della licenza allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in parola: risulta, in proposito, assorbente quanto dedotto con il primo motivo di censura relativamente alla mancata indicazione di un termine finale di efficacia dell'ordine impartito. In termini: "Ai sensi degli art. 7, 2 comma, e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241, la p.a. dispone di un generale potere di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato, al quale però si accompagna la necessità della previsione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione sine die. Il suddetto parametro temporale risulta oggi rigidamente presidiato da una disposizione di chiusura, introdotta dall'articolo 6 comma 1 lettera c) della L. n. 124 del 2015 ed a mente della quale "La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies" (cfr. Cons. di St., Sez. III, 19 marzo 2019, nr. 2077).

3. Conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto, mentre merita accoglimento il ricorso per motivi aggiunti, nei termini in precedenza esplicitati.

Alla luce dell'esito del giudizio si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:

- respinge il gravame introduttivo del giudizio;

- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento di sospensione con esso gravato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2023, celebratasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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