Diritto all'abitazione e ordine di demolizione di una casa abusiva. Quale contemperamento possibile?
T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., (ud. 04/05/2023) 25-05-2023, n. 3186
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2023, proposto da L.C., rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della illegittimità - ex art. 31 del D.Lgs. n. 104 del 2010 - del comportamento omissivo, ovvero del silenzio-rifiuto formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., sulla istanza presentata al comune di Casoria in data 3 gennaio 2023 per l'autorizzazione all'utilizzo di un immobile acquisito al patrimonio comunale per ragioni di "social housing".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per veder accertata l'illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza, in data 3 gennaio 2023, con la quale ha rappresentato che la sua abitazione deve essere demolita per ordine del giudice e ha chiesto al Comune intimato, ai sensi dell'art. 8 CEDU e degli artt. 24 e 97 Costituzione, la possibilità di fruire di un alloggio alternativo, anche eventualmente di edilizia economico-popolare, di proprietà o, comunque, nella disponibilità dell'Ente, in quanto acquisito al patrimonio comunale ai sensi degli artt. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e 1, comma 65, della L.R. n. 5 del 2013, per sé e per il proprio nucleo familiare.
Tanto premesso, deduce la violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 2 e 2 bis L. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione in quanto deve ritenersi esistente il dovere della P.A. di rispondere ad istanze proposte all'organo competente dai propri amministrati e volte ad ottenere provvedimenti ai quali il richiedente abbia diretto interesse, tutte le volte che le istanze medesime non risultino manifestamente non esaminabili nel merito (cfr., per tutte, in giurisprudenza, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, n. 3200/15 e T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 9/96). Nel caso di specie, l'istanza presentata dal ricorrente è volta a garantire il suo diritto all'abitazione è un diritto sociale, collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo, il quale, esprimendo il dovere di solidarietà sociale, connota la forma costituzionale dello Stato sociale). Secondo il ricorrente, dunque, sussisterebbe un dovere di provvedere da parte dell'amministrazione, in presenza di una situazione soggettiva protetta come quella in esame, ovvero comunque per ragioni di giustizia ed equità. Il silenzio serbato dall'amministrazione sulla suddetta istanza sarebbe dunque illegittimo.
Il Comune intimato non si è costituito.
La causa, all'odierna udienza, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Occorre premettere che, come costantemente affermato in giurisprudenza, L'obbligo di provvedere in capo alla P.A. sorge solo a fronte di un'aspettativa legalmente tutelata del privato di ottenere il bene e/o l'utilità dovuti tramite un'attività funzionale (procedimento amministrativo) della P.A.; l'interesse all'avvio del procedimento e, conseguentemente, ad una decisione dell'amministrazione sussiste, allora, qualora la norma attribuisca espressamente al privato il potere di presentare un'istanza rivolta alla P.A. che è obbligata a provvedere; negli altri casi, il riconoscimento della sussistenza dell'interesse all'avvio e alla tempestiva conclusione del procedimento non è automatico, ma implica la verifica dell'esistenza di uno specifico obbligo e non di un potere discrezionale in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente. (Consiglio di Stato sez. IV, 03/04/2023, n.3396).
Nel caso di specie, non si verte nella prima ipotesi, in quanto non esiste una norma che espressamente attribuisca al privato il potere di proporre un'istanza per l'assegnazione di un immobile, al di fuori delle procedure relativa alle assegnazioni degli immobili di edilizia economica e popolare, procedimento che non è stato avviato nel caso di specie.
Occorre pertanto verificare se possa sussistere un dovere di provvedere sulla istanza del ricorrente derivante dai principi generali e se, pertanto, l'inerzia tenuta dalla amministrazione intimata sulla istanza di assegnazione di un immobile, anche acquisito al patrimonio dell'ente, possa essere ritenuta illegittima.
Osserva sul punto il Collegio che il "diritto alla abitazione", che il ricorrente intende far valere con l'istanza in parola, è stato elaborato dalla Corte di Strasburgo sulla base dell'art. 8 CEDU come limite al potere di ordinare la demolizione in taluni specifici casi ( cfr. sentenze Cedu, sez. V, 21 aprile 2016 n. 46577/15 e Cedu, sez. II, 4 agosto 2020 n. 44817/18).
La Cassazione penale ha interpretato la giurisprudenza della Corte EDU nel senso che non sussiste alcun diritto "assoluto" alla inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato. Al contrario, il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio, invero sussistendo il principio dell'interesse dell'ordinamento all'abbattimento - in luogo della confisca - delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche. (v. Cassazione penale sez. III, 11/10/2022, n.42306).
Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta un'ipotesi riconducibile alle fattispecie sopra esaminate giacché l'istanza del ricorrente non è volta a limitare o contestare i poteri di demolizione esercitati dal giudice penale, ma a chiedere al Comune una soluzione abitativa per l'istante, una volta che detta demolizione sia stata effettuata.
In questi termini, egli intende chiedere tutela del suo diritto di abitazione.
Va tuttavia rilevato che il diritto all'abitazione è un diritto sociale che, tenuto conto della scarsità delle risorse abitative pubbliche disponibili, è soddisfatto dalla pubblica amministrazione mediante l'assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto, secondo le specifiche discipline dettate a livello nazionale e regionale. Al di fuori delle procedure appositamente previste per ottenere l'assegnazione di detti alloggi, non è configurabile alcun dovere di provvedere dell'amministrazione rispetto ad una qualsiasi richiesta di attribuzione di un immobile per le esigenze abitative dell'istante, traducendosi una tale istanza in una mera sollecitazione dell'amministrazione all'esercizio dei suoi poteri discrezionali per risolvere le problematiche abitative sollevate.
In mancanza, dunque, di un fondamento normativo specifico, la domanda di parte ricorrente di ottenere l'assegnazione di un immobile pubblico, ad esempio perché acquisito al patrimonio comunale, non può fondare alcun dovere di provvedere e pertanto l'inerzia serbata dall'amministrazione su tale istanza non può essere ritenuta illegittima.
Il ricorso, per tali ragioni, va respinto.
Nulla per le spese, non essendosi costituita l'amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
06-06-2023 19:31
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