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Sentenza

Danno erariale in capo al segretario comunale per le spese di lite dovute a segu...
Danno erariale in capo al segretario comunale per le spese di lite dovute a seguito dell'accertata illegittimità del diniego di accesso agli atti
Corte dei Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 26/01/2023) 27-02-2023, n. 135

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele ORICCHIO - Presidente

Rossella CASSANETI - Consigliere

Gabriele PEPE - Referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 73701 R.G. instaurato, ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, nei confronti del dott. R.F., (c.f. (...)), nato il (...) a S. (S.) e residente in N., via M. C. n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Paola Ferrara ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, via Giacinto Gigante n. 7;

(pec: paolaferrara@avvocatinapoli.legalmail.it);

LETTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 26 gennaio 2023, celebrata con l'assistenza del segretario dott. F.F., il relatore dott. Gabriele Pepe, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Gaetano Gigliano e l'avv. Paola Ferrara per il convenuto.
Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione - e contestuale richiesta di rito monitorio - dell'01.09.2022, la Procura regionale evocava in giudizio R.F., nella qualità di Segretario comunale del Comune di San Lorenzello (BN), per quivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del suddetto Ente, della complessiva somma di Euro 6.580,56, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia, con riferimento agli addebiti contestati nel predetto atto.

2. All'esito dell'attività di indagine, avviata su segnalazione del 07.09.2020, è stato contestato all'interessato un danno erariale conseguente all'esborso patito dall'Ente per effetto della sentenza n. 3000/2020 con cui il Tar Campania, nel dichiarare l'illegittimità del diniego ad un'istanza di accesso, condannava l'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Nello specifico, il contenzioso in oggetto traeva origine dalla richiesta ex art. 43 T.U.E.L. indirizzata da alcuni consiglieri al Segretario comunale in data 03.01.2020 al fine di ottenere l'ostensione di documenti nella disponibilità dell'Ente, formulata con indicazione dapprima del solo numero di protocollo, poi anche dell'oggetto a seguito di apposita richiesta di integrazione.

Nonostante ciò, il convenuto, con atto del 21.02.2020, dichiarava la propria incompetenza sulla proposta domanda che rimaneva, per l'effetto, inevasa.

3. Nella prospettiva attorea, l'illecito amministrativo in esame doveva attribuirsi alla condotta gravemente colposa del Segretario comunale il quale, contravvenendo ai propri obblighi di servizio, aveva omesso di soddisfare una rituale istanza di accesso agli atti provocando la condanna giudiziale del Comune al pagamento della complessiva somma di Euro 6.580,56, di cui Euro 4.677,36 a titolo di spese di lite in favore delle parti vittoriose ed Euro 1.903,20 per la propria difesa affidata all'avv. T..

All'esito del procedimento istruttorio, il requirente notificava, in data 08.03.2022, formale invito a dedurre cui l'invitato replicava chiedendo ed ottenendo di essere udito personalmente.

Non ritenendo le deduzioni difensive idonee a superare gli addebiti contestati, il P.M. esercitava l'azione erariale con atto di citazione dell'01.09.2022.

Successivamente, con decreto del 06.09.2022, il Presidente di questa Sezione stabiliva nella somma onnicomprensiva di Euro. 3.500 l'importo da porre a carico dell'interessato per l'eventuale definizione del giudizio con rito monitorio (ex artt. 131 e ss. c.g.c.), fissando in 30 giorni il termine per l'accettazione.

4. Con comparsa del 05.12.2022, integrata da successiva memoria del 04.01.2023, si costituiva in giudizio il R. che contestava l'avverso dedotto chiedendone il rigetto: eccepiva -in particolare-l'insussistenza degli elementi dell'ipotizzata responsabilità e, segnatamente, dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità tra la condotta serbata e l'evento dannoso.

Più nello specifico, deduceva la propria incompetenza al soddisfacimento della formulata istanza, sottolineando come i consiglieri richiedenti l'accesso avrebbero dovuto rivolgere la relativa istanza direttamente agli uffici in possesso della documentazione richiesta.

Sottolineava, infine, l'intervenuta interruzione del nesso causale a seguito dell'autonoma scelta dell'Ente, assunta a mezzo delibera di Giunta, di resistere al giudizio innanzi al Tar con esposizione al rischio, poi concretizzatosi, di condanna alle spese, al contrario evitabile con la contumacia.

All'odierna pubblica udienza, il P.M. si riportava a quanto dedotto nell'atto di citazione, chiedendone l'integrale accoglimento con reiezione di ogni avversa deduzione, difesa o eccezione.

Per contro, il legale del convenuto, nel richiamare la propria memoria difensiva, evidenziava l'insussistenza di qualsivoglia profilo colposo nella contestata condotta, avendo il Segretario comunale convenuto non già respinto la formulata richiesta di accesso, bensì domandato chiarimenti prima di declinare la propria legittimazione a provvedere, senza che ciò potesse radicare alcun legittimo affidamento in favore degli istanti i quali, per contro, avrebbero dovuto ritualmente trasmettere l'istanza al responsabile del servizio.

Quanto al danno ipotizzato, contestava, in particolare, le spese d'onorario sostenute per la difesa innanzi al Tar affidata all'avv. T., affermando la propria estraneità alla decisione assunta dalla Giunta dell'Ente di resistere in giudizio.

La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.
Motivi della decisione

1. La fattispecie di responsabilità amministrativa portata all'esame del Collegio riguarda il nocumento finanziario patito dal Comune di San Lorenzello per complessivi Euro. 6.580,56, conseguente alla condanna innanzi al Tar per l'illegittimo diniego d'accesso opposto dal proprio Segretario comunale all'istanza in tal senso formulata da alcuni consiglieri di minoranza.

2. Nel merito, il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa segnatamente costituiti da: rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; condotta antigiuridica ed elemento psicologico; pregiudizio finanziario pubblico e nesso eziologico con la condotta illecita.

2.1. Pacifico risulta, innanzitutto, il rapporto di servizio, quale formale rapporto di impiego che lega l'odierno convenuto al suindicato Comune, con radicamento della giurisdizione in favore di questa Corte; ciò in virtù dell'inserimento del medesimo nell'organizzazione amministrativa dell'Ente in qualità di Segretario comunale, con partecipazione attiva allo svolgimento di un servizio pubblico e al perseguimento di interessi di rilievo pubblico.

2.2. Con riferimento, poi, alla condotta e all'elemento soggettivo, il Collegio - aderendo alla prospettazione attorea - ravvisa l'illiceità del comportamento negligentemente serbato dal convenuto il quale, attraverso un'inescusabile condotta dilatoria ed ostruzionistica, ha vanificato l'istanza di accesso formulata da taluni consiglieri, così contravvenendo ai propri doveri d'ufficio.

L'antigiuridicità del descritto contegno, gravemente colposo, appare evidente laddove si consideri la piena legittimazione del Segretario, quale vertice giuridico - amministrativo dell'Ente, tenuto a garantirne la legittimità dell'azione amministrativa in base a consolidata giurisprudenza anche di questa Corte formatasi sull'art. 97 del T.U.E.L.

Nel caso di specie il convenuto è stato investito da una richiesta d'accesso nell'esercizio delle sue funzioni ed in un piccolo ente locale da parte di alcuni consiglieri comunali sicchè era obbligato ad evaderla nella sussistenza dei presupposti di legge che, nel caso di specie, non è contestata.

Il R. doveva al più smistare l'istanza agli uffici in possesso della documentazione seguendone poi il relativo iter ma nulla di tutto ciò risulta avvenuto.

In proposito, è condivisibilmente affermato in giurisprudenza che "la ripartizione interna delle competenze tra i diversi uffici è normativamente indifferente per il soggetto che entra in contatto o in relazione con l'Amministrazione, intesa quale Ente ed apparato; di talché, anche al fine di non "aggravare il procedimento" e perseguire i principi di trasparenza, economicità, efficacia ed imparzialità dell'agere dei pubblici poteri (art. 1 L. n. 241 del 1990), costituisce munus ineludibilmente gravante in capo all'ufficio compulsato - massimamente, poi, se si tratti della figura del segretario comunale - quello di trasmettere gli atti all'organo o all'ufficio competente alla trattazione ed alla adozione del provvedimento finale" (Tar Campania, Sez. VI, sent. n. 3000/2020).

Dagli atti di causa emerge, ictu oculi, come l'attuale convenuto abbia ingenerato e rafforzato nei consiglieri accedenti il ragionevole affidamento - poi tradito - in ordine alla corretta attivazione del procedimento attraverso un'apposita richiesta di integrazione, così riconoscendo la propria competenza a ricevere la formulata domanda di accesso e ad inoltrarla agli uffici preposti.

Per contro, la difesa del R. ha omesso di allegare e/o provare una o più esimenti in grado di scriminare l'antigiuridicità della serbata condotta, nonché di produrre documentate circostanze comprovanti un errore scusabile ostativo ad un addebito per colpa grave.

2.3. In ordine al pregiudizio contestato, esso viene articolato dal requirente nelle seguenti voci:

a) Euro 4.677,36 a titolo di spese di lite corrisposte dall'Ente locale in favore delle parti vittoriose;

b) Euro 1.903,20 a titolo di costo sostenuto dal Comune per la propria difesa in giudizio a mezzo dell'avv. T..

Al riguardo, ritiene il Collegio che l'ipotizzato danno, ancorché sufficientemente allegato e provato dall'Attore pubblico, sia causalmente ascrivibile all'odierno convenuto soltanto in relazione alla prima voce di Euro. 4.677,36, conseguente alla soccombenza giudiziale dell'Ente per effetto della condotta ostativa del R. e costituita dalle spese legali corrisposte in favore dei ricorrenti vittoriosi, comprensive dei costi vivi del contenzioso e degli onorari del difensore.

In proposito, la sussistenza dell'indicato nesso eziologico è ricavabile dalla circostanza che laddove il Segretario comunale avesse correttamente dato seguito all'istanza di accesso ritualmente formulata, non vi sarebbe stato alcun giudizio innanzi al Tar, né condanna, a carico del Comune, alla rifusione delle spese di lite.

Al contrario, per la seconda voce di danno, reputa questo Giudicante come la stessa, sotto il profilo causale, debba ricondursi, in via esclusiva, alla decisione del Comune, assunta previa deliberazione di Giunta, di resistere in giudizio, a mezzo dell'avv. T. e di sostenerne, in via definitiva, il costo d'onorario in ipotesi di soccombenza. Trattasi, infatti, di una scelta autonoma rispetto al contegno ascrivibile al convenuto (l'illegittimo diniego d'accesso), ex se foriera, in via diretta ed immediata, di un'indebita spesa addebitabile all'Amministrazione e che questa avrebbe potuto, viceversa, evitare rimanendo contumace.

3. Alla stregua degli illustrati motivi, il Collegio accoglie parzialmente la pretesa attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento dell'importo totale di Euro. 5.000, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi a far data dalla pubblicazione della presente decisione.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di Euro. 5.000, comprensiva di rivalutazione, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza e spese di giudizio liquidate con separata notula di Segreteria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2023.
Avv. Antonino Sugamele

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