Urbanistica: Il termine breve di prescrizione di 36 mesi, fissato dall'art. 35 l. n. 47/85 per il diritto al conguaglio o al rimborso
T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 27/05/2022, n. 6885
Il termine breve di prescrizione di 36 mesi, fissato dall'art. 35 l. n. 47/85 per il diritto al conguaglio o al rimborso, decorre dalla data di presentazione dell'istanza di condono solo ove la stessa sia corredata di tutta la documentazione necessaria alla sua definizione: dovendosi altrimenti collocare il predetto dies a quo nel momento in cui quest'ultima sia completa, anche a seguito delle richieste istruttorie formulate dall'ente. La prescrizione del credito ad eventuali conguagli presuppone che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti, senza omissioni documentali suscettibili di alterare la valutazione degli uffici, così da rendere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l'an ed il quantum dell'obbligazione gravante sul privato alla stregua dell'art. 2935 c.c. (Respinge il ricorso.)
04-06-2022 20:23
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