Trani. il CNF conferma la sospensione per l'avvocato che aveva perseguitato giudizialmente un collega con numerose querele poi rivelatesi infondate.
N. 230/19 R.G. RD n. 57/22
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA Segretario
- Avv. Francesco GRECO Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO Componente
- Avv. Roberto LAGHI Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI Componente
- Avv. Mario NAPOLI Componente
- Avv. Alessandro PATELLI Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO Componente
- Avv. Carla SECCHIERI Componente
- Avv. Francesca SORBI Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI Componente
con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona
del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE], nata a M. .... (C.F.: [OMISSIS]) pec [OMISSIS]) in proprio nonché con la difesa dell'avv. [OMISSIS]
(CF [OMISSIS] PEC [OMISSIS]) elettivamente domiciliata in [OMISSIS] avverso la
decisione di data 23.04.2019 del CDD di Bari notificata a mezzo PEC in data 5.6.2019
con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
dell'attività professionale per mesi sei;
la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;
Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, regolarmente citato, nessuno è
presente;
1
Il Consigliere relatore avv. Patrizia Corona svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTO
L'avv. [RICORRENTE] veniva sottoposta a procedimento disciplinare per rispondere
delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:
"A) 1) perché, presentando numerose denunzie-querele, nelle quali accusava
l'esponente di aver commesso, in suo danno, reati di varia natura e di aver tenuto
condotte illecite e/o illegittime (denunce-querela rilevatesi del tutto infondate): a) non ha
ispirato la sua condotta alla osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro,
compiendo atti che si riflettono negativamente sulla sua reputazione professione; b)
violando inoltre il dovere di lealtà e correttezza nei confronti dell'avv. [AAA], assumendo
iniziative, a carico di questi, con colpa grave. Più precisamente:
B) per aver violato gli artt. 9, 19 e 38 CDF vigente (artt. 5, 6 e 22 del CDF) poiché con
denuncia, datata 8 settembre 2005 n. [OMISSIS]/05 r.g./mod. 21, presentata presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, accusava l'avv. [AAA], unitamente
ad altro soggetto, di aver violato il suo domicilio di [OMISSIS] e di aver interferito
illecitamente nella sua vita privata.
Tale denuncia, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Trani, emesso il 12 febbraio 2007, venne archiviata dal Giudice delle Indagini
Preliminari del Tribunale di Trani, con provvedimento del 27 agosto 2007 n.
[OMISSIS]/2007 r.g. GIP in quanto come si legge nella motivazione di quest'ultimo
provvedimento, a carico dell'esponente 'non sussistono estremi di reato. L'Avv. [AAA], in
esecuzione di un mandato difensivo (peraltro) si è limitato a sostare su un pianerottolo di
pertinenza condominiale, senza alcuna violazione di privacy dell'avv. [RICORRENTE]';
C) perché, con denunzia-querela n. [OMISSIS]/08 r.g./mod. 21 presentata, in data 11
marzo 2008, presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Molfetta, accusava l'avv.
[AAA] di aver, indebitamente, in un processo civile, in sede di reclamo avverso il
provvedimento di una azione possessoria, intrapresa contro sé medesima, prodotto altre
fotografie che riprendevano la sua vita privata, contravvenendo ad un provvedimento del
Giudice Civile del Tribunale di Trani – sez. di Molfetta – violando così l'art. 388 c.p.c.
nonché per aver interferito, illecitamente, nella stessa vita privata.
Tal denunzia-querela, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trani, emesso il 6 ottobre 2008, veniva archiviata dal Giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Trani, con provvedimento del 19 dicembre 2008 n. [OMISSIS]/08 r.g. GIP
in quanto, con si legge nella motivazione di quest'ultimo provvedimento, l'odierno
esponente "in forza di mandato ricevuto dal suo cliente nel procedimento possessorio
ebbe ad effettuare alcune riprese fotografiche relative allo stato dei luoghi e questo
evidentemente al solo fine di dimostrare la fondatezza delle sue ragioni in fatto e in diritto
non riconosciute in prime cure";
D) poiché, con denunzia-querela n. [OMISSIS]/09 r.g. n.r./mod 21, presentata il 16 luglio
2009, presso il Comando stazione dei Carabinieri di Molfetta, accusava l'avv. [AAA],
unitamente ad altri soggetti, di aver illegittimamente asportato, il 13 luglio 2009, mediante
rimozione forzata, il cancello apposto sul pianerottolo al primo piano di via [OMISSIS].
Tale denunzia-querela, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trani, veniva archiviata dal GIP del Tribunale di Trani, con provvedimento
del 18 ottobre 2010 n. [OMISSIS] r.g. GIP, in quanto, come si legge nella motivazione di
quest'ultimo provvedimento '... non riteniamo che dalla condotta denunciata possano
evincersi elementi di conoscenza da concretizzare condotte criminose da parte degli
indagati".
2) Perché imputata nel proc. pen. n. [OMISSIS]/07 r.g. mod. 21 Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Trani del reato di cui all'art. 594 c.p. perché, alla presenza di più
persone, proferiva nei confronti e in presenza dell'avv. [AAA] le seguenti parole: , offendendone così l'onore e il suo decoro. In Molfetta il
23.10.2007. Violava in relazione al medesimo fatto descritto nel capo di imputazione, i
doveri di probità, dignità e decoro previsti dagli artt. 9, 19 e 38 CDF vigente (artt. 5 e 22
CDF previgente) nonché per aver tenuto un comportamento, nei confronti dell'avv. [AAA]
non ispirato a correttezza e lealtà".
Il procedimento disciplinare traeva origine dalla denuncia inoltrata in data 31.05.2011
dall'avv. [AAA] sia alla Procura della Repubblica di Trani sia al COA di Trani con la quale
l'esponente denunciava di essere vittima da anni di infondate denunce penali e
disciplinari da parte dell'avv. [RICORRENTE], tutte connesse e conseguenti a
controversie civili che vedevano contrapposte la sua assistita signora [BBB] e l'avv.
[RICORRENTE] ed aventi ad oggetto questioni relative all'uso di spazi condominiali
nell'immobile da entrambe abitato.
In particolare l'avv. [AAA] documentava l'apertura a suo carico presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trani e a seguito di denuncia dell'avv. [RICORRENTE]
di tre procedimenti penali: il primo rubricato sub n. [OMISSIS]/05 RGNR archiviato in data
27.8.2007, il secondo sub n. [OMISSIS]/08 RGNR archiviato in data 19.12.2008 e infine il
n. [OMISSIS]/09 archiviato in data 18.10.2010.
L'esponente chiedeva quindi si procedesse disciplinarmente nei confronti dell'avv.
[RICORRENTE] e penalmente nei confronti della stessa per il reato di calunnia.
A seguito di tale esposto, rubricato sub n. 21/2011, il COA di Trani deliberava in data
27.10.2011 l'apertura del procedimento disciplinare cui seguiva nel marzo 2014 la
notifica di citazione a giudizio disciplinare per la data del 15.5.2014.
Egualmente e con atti di pari data la ricorrente veniva citata a giudizio disciplinare avanti
il COA di Trani anche nell'ambito del procedimento rubricato sub n. 18/2011 il cui capo di
incolpazione veniva deliberato dal COA in data 20.10.2011 e che vedeva la ricorrente
incolpata di aver ingiuriato l'avv. [AAA] in occasione dell'udienza civile di data 23.10.2007
e di essere per tali fatti imputata nel proc. pen . n. [OMISSIS]/07 conclusosi con sentenza
n. [OMISSIS]/12 di data [OMISSIS].2012 che dichiarava l'estinzione del reato a seguito
dell'intervenuta remissione della querela.
Riuniti i procedimenti con delibera del COA di Trani di data 4.12.2014 il fascicolo veniva
quindi trasmesso per competenza al CDD di Bari il quale perveniva alla citazione a
giudizio dell'avv. [RICORRENTE] chiamata a rispondere degli addebiti di cui al sopra
riportato capo di incolpazione.
In sede dibattimentale il CDD, respinta l'istanza di ricusazione di tutti i membri della
Sezione formulata dall'incolpata e respinta successivamente l'istanza di rinvio dalla
stessa richiesto, la riteneva responsabile delle violazioni deontologiche e applicava la
sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi sei.
Avverso la decisione l'avv. [RICORRENTE] interpone tempestiva e rituale impugnazione
chiedendo in via preliminare il proprio proscioglimento e in subordine l'annullamento del
provvedimento per sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare. In via istruttoria ha
richiesto l'esame dei testi e l'interrogatorio dell'avv. [AAA].
A sostegno delle conclusioni, premessa una lunga e non pertinente narrazione circa il
merito e l'esito delle numerose cause civili in materia condominiale che l'hanno vista
contrapposta alla parte difesa dall'avv. [AAA], la ricorrente espone tre motivi di
impugnazione.
Con il primo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in quanto
sostiene che al momento dell'esercizio dell'azione disciplinare era già decorso il termine
quinquennale di cui all'art. 51 RDL 1578/1933, dai fatti risalenti al 2007 (capo 1-B e capo
2), al 2008 (capo 1-C) e al 2010 (capo 1-D).
Con il secondo motivo eccepisce l'inammissibilità e inesistenza della comunicazione del
provvedimento sanzionatorio del CDD in quanto allegato nel messaggio pec, non firmato
digitalmente, e la cui relata di notifica costituita da mera copia scannerizzata.
Con il terzo motivo denuncia la nullità del provvedimento per l'omesso accoglimento
dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'udienza dibattimentale dinanzi al CDD
documentato con la produzione dei certificati medici non correttamente valutati dal CDD
che ha proceduto in sua assenza.
Nel merito contesta la materialità del fatto attribuitole nel capo 2 in quanto in data
23.10.2007 ella si trovava al pronto soccorso dell'ospedale di Molfetta e non in Tribunale
ove si sarebbe verificato l'episodio ingiurioso attribuitole.
Il Consiglio Nazionale Forense in accoglimento dell'istanza di rinvio formulata dall'avv.
[RICORRENTE] in data 14.12.2021 rinviava la trattazione all'udienza del 17.2.2021. In
data 7.2.2022 a mezzo pec l'avv. [RICORRENTE] richiedeva per motivi di salute il rinvio
dell'udienza del 7.2.2022, così erroneamente indicandone la data.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Si deve dare atto che con pec pervenuta al Consiglio Nazionale Forense in data
17.2.2022 ore 9.32 e quindi in orario successivo alla già avvenuta trattazione del
procedimento, la ricorrente chiedeva nuovamente rinvio, a cagione dell'affermato
peggioramento della propria condizione di salute per le patologie documentate con
certificazioni risalenti nel tempo. L'istanza non ha potuto quindi essere presa in
considerazione, apparendo comunque infondata in quanto supportata da certificazioni
non attuali.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione
disciplinare.
Il motivo è parzialmente fondato.
Correttamente la ricorrente ritiene applicabile al caso la disciplina previgente dettata
dall'art. 51 RDL 1378/1933 trattandosi di illeciti commessi in epoca antecedente l'entrata
in vigore della L. 247 del 31.12.2012. Per costante giurisprudenza sia del consiglio
Nazionale che della Corte di Cassazione SS.UU, che qui si riafferma "il punto di
riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e
resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza" (Cassazione
SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021, Cassazione SS.UU sentenza n. 1609 del
24 gennaio 2020; CNF sentenza n. 81 del 28 aprile 2021).
Resta quindi da verificare se siano intervenuti atti interruttivi del termine quinquennale di
prescrizione che la giurisprudenza domestica ha individuato (nel silenzio della previgente
normativa) fra gli altri nell'atto di apertura del procedimento, nella formulazione del capo
di incolpazione, nel decreto di citazione a giudizio per il dibattimento e in generale in tutti
gli atti procedimentali di natura propulsiva (CNF sentenza del 6 novembre 2017, n. 162).
Come esposto in fatto, la notifica di apertura del procedimento disciplinare con
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approvazione del capo di incolpazione è intervenuta per entrambi i procedimenti poi
riuniti nell'ottobre 2011. Rispetto a tale evento interruttivo risultava decorso il quinquennio
prescrizionale solo con riferimento alla presentazione da parte della ricorrente della
querela sporta in data 8 settembre 2005 che ha dato origine al procedimento sub RG
5720/05 archiviato in data 27.8.2007 e di cui al capo di incolpazione sub 1.B).
Per tale condotta, consistente nell'aver infondatamente denunciando l'avv. [AAA]
all'autorità penale, è contestata all'avv. [RICORRENTE] la violazione del dovere di
colleganza. La violazione ha pacificamente carattere istantaneo con conseguente
cristallizzazione del dies a quo per il computo del decorso del termine prescrizionale dal
giorno di commissione dell'illecito (CNF sentenza n. 192 del 19 dicembre 2019).
Per quanto riguarda invece gli ulteriori addebiti, tutti relativi a condotte successive al
23.10.2007 (condotta più risalente e di cui al capo 2), il termine prescrizionale risulta
interrotto oltre che dalla notifica di apertura del procedimento disciplinare del COA di
Trani di data 20 ottobre 2011, dalla citazione a giudizio disciplinare avanti il COA di Trani
del marzo 2014 e dalla citazione a giudizio disciplinare avanti il CDD di Bari di data
28.2.2018.
In parziale accoglimento del motivo deve quindi essere dichiarata la prescrizione
dell'azione disciplinare con riferimento al solo capo 1.B) dell'incolpazione.
Con altro motivo la ricorrente denuncia l'inesistenza e inammissibilità della
comunicazione del provvedimento del CDD per irregolarità della relativa notificazione.
Eccepisce che la decisione allegata al messaggio PEC da lei ricevuto non fosse firmato
digitalmente e che anche la corrispondente relazione di notifica fosse una mera copia
scannerizzata senza firma digitale.
La censura non appare fondata per molteplici ragioni.
In via preliminare si osserva che il CDD ha puntualmente applicato la previsione di cui
all'art. 31 del Regolamento CNF n. 2/2014 secondo cui: "Copia integrale del
provvedimento è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del Consiglio
distrettuale di disciplina".
Come noto la natura tipicamente amministrativa del procedimento disciplinare dinanzi al
CDD non rende allo stesso applicabili le norme dettate per le procedure giudiziarie e
tantomeno risulta pertinente nel caso il richiamo svolto dalla ricorrente alle norme in
materia di notificazione telematica proprie del rito civile in quanto le stesse , giusto
quanto previsto dall'art.10, comma 4 del Reg. CNF n. 2/2014, non trovano applicazione
dinanzi al CCD ove "Per quanto non espressamente previsto, al procedimento
disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili".
Va infine rilevato che, pur qualora dovessero ritenersi applicabili le norme in materia di
notifica via pec in ambito civile, risulterebbe applicabile l'art. 156 c.p.c. il quale prevede la
sanatoria della nullità nel caso in cui l'atto abbia raggiunto il suo scopo. Applicando tale
principio al caso di specie la spiegata impugnazione del provvedimento del CDD dinanzi
al CNF dimostra che la ricorrente ha avuto corretta conoscenza del provvedimento
notificato.
Parimenti è respinta l'eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omesso rinvio
dell'udienza dibattimentale per legittimo impedimento dell'incolpata. Sul punto si
condivide la decisione del CDD che ha ritenuto la certificazione medica prodotta dall'avv.
[RICORRENTE] come assolutamente generica in quanto non riportante la patologia, e
inidonea quindi a dare prova dell'assoluta impossibilità a comparire dell'incolpata anzichè
di una mera, irrilevante, situazione di difficolta.
Va qui ribadito che l'art. 21, comma 2, lettera c) del Reg. CNF n. 2/2014, autorizza lo
svolgimento del giudizio disciplinare in assenza dell'incolpato ogni qual volta tale
assenza non sia dovuta a "...legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire"
(CNF sentenza n. 38 del 6 maggio 2019; CNF sentenza del 11 giugno 2016, n. 153; CNF
sentenza n. 59 del 16 luglio 2019; CNF sentenza n. 8 del 3 aprile 2019; Corte di
Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017).
Nel caso di specie non si rinvengono nel certificato medico allegato all'istanza di rinvio
dell'udienza dibattimentale avanti il CDD elementi per ritenere la stessa fondata in quanto
non risulta indicata la patologia asseritamente inibente in modo assoluto la presenza
dell'avv. [RICORRENTE] avanti l'organo disciplinare territoriale.
I motivi articolati nel merito sono inammissibili per assoluta genericità, dalla cui
esposizione non è dato cogliere quale sia la doglianza mossa alla decisione del CDD da
parte dell'avv. [RICORRENTE] ed in particolare quale sia il vizio logico o di motivazione
lamentato rispetto all'avvenuto accertamento della responsabilità disciplinare.
Sulla necessità, a pena di inammissibilità, di specificazione dei motivi di gravame si
richiama da ultimo la sentenza CNF n. 61 del 18 giugno 2020 laddove si ribadisce che
"La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al
CNF (art. 59 R.D. n. 37/1934) richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorché
succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'esatta
identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono
sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione
generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza
quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto
mosse alla motivazione di tale decisione.".
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L'unico possibile profilo di impugnazione desumibile dalla confusa trattazione contenuta
nel ricorso attiene ad una contestata ricostruzione dei fatti accertati dal CDD e definita
come "erronea".
La diversa allegazione della ricorrente attiene tuttavia al merito della controversia civile e
in nessun punto viene esaminata la condotta contestata nel capo di incolpazione.
Non vi sono quindi ragioni per discostarsi dalla condivisibile motivazione del CDD che ha
fondato il proprio convincimento sulla coerente esposizione dei fatti allegata
dall'esponente parte offesa e confermata da corposa documentazione in atti, oltreché
dalle motivazioni dei provvedimenti di archiviazione delle denunce penali inoltrate
dall'avv. [RICORRENTE] nei confronti dell'avv. [AAA].
Giova peraltro ricordare che in sede disciplinare opera il principio del libero
convincimento del Giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza
e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base
alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima
quando, come nel caso di specie, risulti coerente con le risultanze documentali del
procedimento.
Il provvedimento impugnato dà poi correttamente conto di aver fondato il giudizio
assertivo della responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] non esclusivamente sulle
dichiarazioni dell'esponente, ma all'esito dei confermativi riscontri istruttori di talché la
motivazione del CDD appare immune da vizi logico giuridici.
Indubitabilmente quindi la ricorrente, mediante la reiterata e infondata proposizione di atti
di denuncia querela nei confronti dell'avv. [AAA], ha violato il dovere di comportarsi con
correttezza e lealtà nei rapporti con i colleghi come previsto dagli art. 19 e 38 del CDF
indicati nel capo d'incolpazione.
Quanto al capo di incolpazione sub 2, la ricorrente contesta di aver ingiuriato l'esponente
avv. [AAA] alle ore 12.30 del giorno 23 ottobre 2007, ma non nega affatto che quello
stesso giorno vi sia stato un alterco fra lei e l'avv. [AAA] a seguito del quale si dichiara
vittima e non anche autrice di minacce e ingiurie. Non appare quindi dirimente al fine di
escludere la responsabilità per il capo 2, riconosciuta dal CDD secondo il libero
apprezzamento degli atti istruttori, la certificazione depositata avanti l'organo territoriale e
allegata all'atto di impugnazione da cui risulta che alle ore 12.30 del giorno 23.10.2007
l'avv. [RICORRENTE] si trovava all'Ospedale di Molfetta.
Il riconoscimento pieno circa la sussistenza degli illeciti contestati comporta la conferma
della sanzione irrogata, rispetto alla quale non vi è comunque richiesta di riduzione,
restando ininfluente la dichiarazione di prescrizione di una delle molteplici condotte
contestate, che devono essere globalmente considerate e rispetto alle quali il CDD ha
dato conto in motivazione della loro gravità.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
Il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'intervenuta prescrizione dell'illecito contestato
nel capo 1 B) e rigetta, per il resto, il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per
finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2022.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Rosa Capria f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 maggio 2022.
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria
Copia conforme all'originale
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
31-08-2022 12:17
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