Monopattini elettrici: il Ministero finalmente rende noti i requisiti tecnici
Con il decreto 18 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile detta la disciplina tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
Il monopattino elettrico può essere definito come «veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile». Lo si legge nell'art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.
Le caratteristiche tecniche generali richiedono:
una potenza nominale continua del motore elettrico non superiore a 0,50 kW;
due ruote con un diametro minimo di 203, 2 mm e dotate di battistrada;
regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità - 6 km/h previsto per le aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi;
dimensioni: lunghezza massima 2 metri, larghezza 750 mm (compreso il manubrio ed esclusi gli indicatori di svolta), 1 metro e mezzo di altezza. La massa a vuoto del veicolo non deve superare i 40 kg;
l'impianto frenante deve essere costituito da due freni, uno per ogni ruota. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
altri requisiti necessari sono: segnalatore acustico, indicatori luminosi di svolta, anteriormente una luce bianca o gialla e posteriormente una luce rossa, entrambe a luce fissa; catadiottri rossi posteriormente e catadiottri gialli applicati sui lati. Sono ammesse anche luci di arresto.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 18 agosto 2022
Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica. (22A04913)
(GU n.202 del 30-8-2022)
IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo
codice della strada e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti l'art. 68 del Nuovo codice della strada (Caratteristiche
costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei
velocipedi), l'art. 223 (Dispositivi di frenatura e di segnalazione
acustica dei velocipedi), l'art. 224 (Dispositivi di segnalazione
visiva dei velocipedi) e l'appendice IV all'art. 225 (Dispositivi di
segnalazione visiva dei velocipedi) del regolamento di esecuzione
dello stesso codice;
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come emendato
dall'art. 1-ter del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021
e dall'art. 10 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 28 febbraio 2022
che definisce le disposizioni per garantire la sicurezza della
circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
Visto l'art. 1 comma 75-quinquies della legge n. 160 del 27
dicembre 2019 che prevede che «I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a
75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi»;
Visto l'art. 6, comma 3 punto g) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 come emendato
dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2021, n. 115 concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo
cui la disciplina tecnica della micro-mobilita' e della mobilita'
eco-sostenibile e' svolta dalla Direzione generale per la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione;
Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti n. 229 del 4 giugno 2019 in
merito alle modalita' di attuazione e agli strumenti operativi per la
«sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la
mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica», tra i
quali si annoverano anche i monopattini elettrici;
Considerato che i monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai
velocipedi come definiti dall'art. 50 del Nuovo codice della strada e
che, ai fini della sicurezza, e' necessario adottare una specifica
disciplina;
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Considerata l'esigenza di definire le caratteristiche tecniche dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per tener conto
delle differenze esistenti con i velocipedi, ai fini della sicurezza
degli utilizzatori dei monopattini stessi;
Decreta:
Art. 1
Definizione e disposizioni generali
Per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» (di
seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due assi con
un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli
elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.
Art. 2
Caratteristiche tecniche generali
La potenza nominale continua del motore elettrico non deve essere
superiore a 0,50 kW.
I monopattini elettrici devono essere muniti di pneumatici.
Il diametro minimo delle ruote e' di 203,2 mm (8"). Gli pneumatici
devono essere dotati di battistrada. Lo spessore del battistrada deve
essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le
condizioni di uso.
I monopattini elettrici devono essere dotati di un regolatore di
velocita' configurabile in funzione del limite di velocita' - 6 km/h
previsto per le aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi
- come definito dall'art. 1 comma 75-quaterdecies della citata legge
n. 160.
Le dimensioni massime dei monopattini elettrici sono:
2.000 mm di lunghezza;
750 mm di larghezza nel suo punto piu' largo, compreso il
manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta;
1.500 mm di altezza.
La massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto,
pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e
delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore,
con esclusione del peso delle batterie) non deve essere superiore a
40 kg.
Ai monopattini elettrici si applica la marcatura «CE» prevista
dalla direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Ogni monopattino elettrico deve riportare, in apposita etichetta,
l'indicazione del carico massimo che puo' sopportare in normali
condizioni di uso.
Art. 3
Impianto frenante
I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe
le ruote.
Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e
deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle
rispettive ruote.
I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota
anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota
(pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli
organi di trasmissione.
Art. 4
Luci, catadiottri e segnalatore acustico
I monopattini elettrici devono essere dotati:
di un segnalatore acustico;
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di indicatori luminosi di svolta;
anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una
luce rossa, entrambe a luce fissa;
posteriormente di catadiottri rossi;
di catadiottri gialli applicati sui lati.
Sono ammesse anche luci di arresto.
Il suono emesso dal campanello deve essere di intensita' tale da
poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
L'installazione e le caratteristiche tecniche della luce anteriore
bianca o gialla, della luce di posizione posteriore rossa, del
dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa e dei
dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla devono soddisfare i
requisiti previsti dall'art. 224 del regolamento di attuazione al
nuovo codice della strada. In alternativa a quanto ivi prescritto, e'
possibile installare i dispositivi catadiottrici a luce riflessa
gialla sui fianchetti del monopattino elettrico e la luce anteriore
ad un'altezza massima da terra di 1400 mm.
Gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo ambra. Il
lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di f = 1,5 ± 0,5 Hz con
durata dell'impulso superiore a 0,3 s, misurata al 95 %
dell'intensita' luminosa massima. Detti indicatori devono essere
posti sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al
conducente e simmetricamente all'asse longitudinale del veicolo, ad
una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm
da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere
visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio sul
manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta. Le altre
caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere conformi a
quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224
del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada ma con
un'intensita' della luce emessa non inferiore a 0,3 candele
nell'applicazione del comma 5 dell'art. 224.
Le eventuali luci di arresto devono emettere luce rossa e possono
essere installate ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed
un massimo di 1400 mm da terra. L'intensita' della luce emessa non
deve essere inferiore a 0,3 candele entro un campo di ±10 gradi in
verticale e di ±10 gradi in orizzontale. Le altre caratteristiche
delle luci di arresto devono essere conformi a quanto prescritto per
le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del regolamento di
attuazione al nuovo codice della strada.
Se la luce di posizione e' raggruppata o reciprocamente incorporata
con una luce di arresto, il rapporto tra le intensita' luminose
effettivamente misurate delle due luci, accese contemporaneamente
all'intensita' della luce di posizione posteriore e/o della luce
d'ingombro quando accesa da sola, deve essere almeno pari a 5:1 nel
campo delimitato dalle rette orizzontali passanti per ± 5° V e dalle
rette verticali passanti per ± 10° H della tabella di distribuzione
della luce.
I dispositivi luminosi anteriore, posteriore, di svolta e la luce
di arresto devono essere ad alimentazione elettrica e possono essere
alimentati sia da una batteria autonoma sia dalla stessa batteria che
alimenta anche il motore elettrico.
In alternativa a quanto sopra disposto, per tutti i citati
dispositivi e' accettata la conformita' alle prescrizioni dei
regolamenti UNECE 6, 50 e 148 ovvero della norma ISO 6742-1:2015
(Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 1: Lighting
and light signalling devices), ovvero della norma ISO 6742-2:2015
(Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 2:
Retro-reflective devices) ovvero della norma UNI EN 17128:2020.
Art. 5
Disposizioni finali e transitorie
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. Esso si applica obbligatoriamente a tutti i
monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30
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settembre 2022. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del
decreto, e' possibile la sua applicazione facoltativa.
I monopattini elettrici gia' in circolazione in Italia prima del 30
settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la
presenza degli indicatori di svolta e dell'impianto frenante su
entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1
comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. In tal caso e'
fatto obbligo agli utilizzatori di conformarsi alle suddette
prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio
monopattino. I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento della
conformita' alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini
elettrici devono essere rispondenti.
Roma, 18 agosto 2022
Il direttore generale: D'Anzi
31-08-2022 12:00
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