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Sentenza

Marsala. Il Commissariato di PS ritira cautelarmente le armi legittimamente dete...
Marsala. Il Commissariato di PS ritira cautelarmente le armi legittimamente detenute da un marsalese. Il Tar annulla il provvedimento perchè la natura cautelare non esime la P.A. dall'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., (ud. 19/07/2022) 26-07-2022, n. 2425


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Parrinello, Maria Antonietta Tosto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, Questura di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento:

- del verbale di ritiro cautelare delle armi del giorno 20.7.2020 della Questura di Trapani - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala, ai sensi dell'art. 39 co. 2 del T.U.L.P.S., notificato in data 20.7.2020;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Trapani e della Questura di Trapani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 il dott. Bartolo Salone e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con il ricorso ritualmente notificato e depositato, il in epigrafe ha impugnato il verbale di ritiro cautelare delle armi del giorno 20.7.2020 redatto dalla Questura di Trapani - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala, ai sensi dell'art. 39 co. 2 del T.U.L.P.S. e notificato in pari data.

Il ricorrente ha dedotto il vizio di: Violazione di legge in relazione all'art. 39 commi 1 e 2 T.U.L.P.S., nonché all'art. 3 della L. n. 241 del 7 agosto 1990; illogicità, eccesso di potere, denunciando, in particolare, l'assenza del presupposto dell'urgenza e dell'inaffidabilità nella detenzione delle armi, nonché la mancanza di motivazione sulle ragioni di urgenza e sui timori della capacità di abuso delle armi da parte del ricorrente.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con atto depositato in data 6.10.2020, concludendo con memoria del 4.11.2020 per l'inammissibilità dell'impugnativa per carenza di lesività del ritiro cautelativo, quale atto endoprocedimentale, e nel merito per l'infondatezza del ricorso.

All'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso, avente a oggetto un verbale di ritiro cautelare delle armi ai sensi dell'art. 39, comma 2, R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, è ammissibile e fondato.

Quanto alla eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, osserva il Collegio che la natura cautelativa del provvedimento in esame non è idonea a degradare il ritiro delle armi adottato ai sensi del citato art. 39, comma 2 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 ad atto puramente interlocutorio ed endoprocedimentale. Al contrario, il ritiro cautelare produce effetti immediatamente preclusivi della detenzione delle armi, nell'attesa della adozione da parte del Prefetto del provvedimento inibitorio, dal carattere definitivo, di cui al primo comma dell'art. 39, e come tale è direttamente impugnabile in considerazione della sua autonoma e immediata lesività. Sussiste pertanto l'interesse al ricorso fintanto che il provvedimento interinale conserva la propria efficacia, destinata a venir meno solo con l'emanazione (non documentata dalle Amministrazioni resistenti) del provvedimento definitivo.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nella fattispecie in esame, viene in rilievo l'applicazione dell'art. 39, c. 2, del R.D. n. 773 del 1931, comma aggiunto dall'articolo 1, c. 1, lettera c), del D.Lgs. n. 121 del 29 settembre 2013, che prevede che, nei casi d'urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedano, nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne, all'immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti detenute e regolarmente denunciate, dandone immediata comunicazione al prefetto.

L'ampia discrezionalità di cui gode l'Autorità di pubblica sicurezza in siffatta materia - che deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all'art. 4 comma 1 della L. n. 110 del 1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità - non si sottrae, pur tuttavia, all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i.

Invero, pur nella sintesi propria di un provvedimento cautelare e preventivo qual è quello impugnato, è, comunque, imprescindibile, che venga dato atto della sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti che, a norma di legge, ne legittimano l'adozione. Dal provvedimento di ritiro cautelare devono, dunque, emergere chiaramente le ragioni di urgenza e quelle per cui il soggetto che detiene le armi viene ritenuto capace di abusarne (cfr. T.A.R. Trieste, sez. I, 9.4.2020, n.118).

Nel caso di specie non è stata fornita alcuna spiegazione in ordine ai citati presupposti, atteso che l'atto impugnato reca unicamente la puntuale descrizione delle armi e munizioni ritirate ed il generico riferimento al fatto che "il prevenuto non risulta in possesso dei requisiti soggettivi per la detenzione di armi e munizioni", che "la libera disponibilità delle armi o dei titoli autorizzativi di cui sopra potessero agevolare la commissione di eventuali reati o potessero comunque mettere in pericolo l'incolumità pubblica" e che da quanto detto scaturiva "l'impellente esigenza di assumere iniziative idonee a prevenire eventuali eventi lesivi della pubblica sicurezza".

Solamente con la memoria del 4.11.2020, l'Amministrazione ha precisato - con motivazione postuma - le ragioni del ritiro cautelare, evidenziando che il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Trapani con sentenza del 9.3.2012, divenuta irrevocabile il 18.9.2012, per il reato di lesioni personali aggravate e in data 13.11.2015 gli era stato negato il porto di fucile per uso caccia ai sensi dell'art. 43 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931). La suddetta memoria processuale riferiva altresì del rapporto conflittuale con il figlio, nei confronti del quale "in data 04.05.2018, veniva emessa … la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare (successivamente revocata il 10.01.2019), a seguito dell'arresto in quasi flagranza in data 1.5.2018, per i reati di estorsione e lesioni personali commessi nei confronti della madre, del padre e del genero di quest'ultimo, per avere estorto una somma di denaro tramite percosse e minaccia con un coltello e per avere cagionato lesioni personali ad entrambi i genitori".

Ebbene, neppure i fatti riferiti per la prima volta in sede processuale documentano il presupposto dell'urgenza, necessario per l'adozione del provvedimento cautelare di ritiro delle armi. Ed invero, la risalenza nel tempo della condanna per lesioni personali (2012) e del diniego di rinnovo del porto di fucile (2015) nonché la recisione della convivenza con il figlio in applicazione di una misura cautelare personale (2018) manifestano l'assenza di una situazione di urgenza atta a giustificare, a distanza di anni, l'adozione del provvedimento impugnato.

Pertanto, quest'ultimo è illegittimo, essendo stato adottato in carenza dei presupposti di legge, e deve essere annullato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari e senza tener conto della fase istruttoria in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato, se e in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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