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Sentenza

L'ordinanza di demolizione può essere notificata anche ad uno solo dei compr...
L'ordinanza di demolizione può essere notificata anche ad uno solo dei comproprietari.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI

28 FEBBRAIO 2022, N. 1392

EDILIZIA – ABUSO – MOTIVAZIONE – NOTIFICA.


La realizzazione dell'intervento edilizio senza titolo abilitativo comporta, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, l'applicazione della sanzione demolitoria. Una volta accertato l'abuso, l'ordinanza di demolizione si configura quale atto dovuto e vincolato, non necessitando quindi di una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto ed all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. Suddetta ordinanza deve ritenersi legittima anche qualora sia stata notificata ad uno solo dei comproprietari dell'opera, in ragione della natura della sanzione ripristinatoria, finalizzata al ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell'opera abusiva. Ne consegue la sufficienza della notifica dell'ordinanza di demolizione, così come degli atti consequenziali, ad uno solo dei comproprietari o responsabile dell'illecito, dovendo questi provvedere, in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell'atto, ad eliminare l'illecito, pena la perdita della propria quota ideale di comproprietà. È fatta comunque salva la tutela del comproprietario pretermesso, il quale potrà impugnare il provvedimento sanzionatorio entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'ingiunzione.
Avv. Antonino Sugamele

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