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Sentenza

Custonaci. Ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La mancata...
Custonaci. Ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La mancata notificazione dell'ingiunzione di demolizione al comproprietario e agli eredi non inficia la validità dell'ordinanza di demolizione ma la rende relativamente inefficace nei confronti di coloro che non la hanno legalmente conosciuta.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., (ud. 20/06/2022) 29-07-2022, n. 2469

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2289 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Tani, Michele Guitta, con domicilio digitale come da pec risultante dai registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Nicolò Cassata sito in Palermo, via Notarbartolo n. 5;

contro

- il Comune di Custonaci (TP), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Custonaci -OMISSIS-del 20 dicembre 2005;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso e specificatamente del provvedimento di diniego della sanatoria -OMISSIS-del 10 marzo 1992;

- dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS-in data 8 ottobre 2001;

- dell'atto di accertamento dell'inottemperanza di demolizione del 27 settembre 2013 del Comune di Custonaci.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Udito nell'udienza pubblica straordinaria del 20 giugno 2020, tenutasi in collegamento simultaneo da remoto, l'avv. M. Guitta per la parte ricorrente;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Con l'impugnata ordinanza - della quale la ricorrente ha chiesto l'annullamento - il Comune di Custonaci ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene oggetto di una pregressa ordinanza di demolizione di immobile abusivo (n. -OMISSIS-, datata 8 ottobre 2001) ivi meglio descritto. Il provvedimento di rispristino era stato preceduto da provvedimento di diniego di sanatoria (-OMISSIS-).

2.- La ricorrente, dichiaratasi comproprietaria pro quota dell'immobile con la madre -OMISSIS- e il fratello -OMISSIS-, per successione (aperta il 28 giugno 2001) dal padre -OMISSIS-, ha, con un primo motivo di ricorso, dedotto che tutti i provvedimenti successivi al diniego di sanatoria del 1992 non le sarebbero stati notificati, circostanza che precluderebbe, oggi, l'acquisizione gratuita al patrimonio dell'Ente locale.

Con un secondo motivo ha censurato profili di illegittimità che involgerebbero il diniego di sanatoria in considerazione della carente motivazione posta a supporto dello stesso e in considerazione della complessiva carenza di presupposti a base del medesimo diniego (disposto per violazione del vincolo di inedificabilità ex art. 15 L.R. sic. n. 78 del 1976).

3.- Un terzo motivo è volto a censurare l'illegittimità del diniego di sanatoria per il lungo periodo di tempo trascorso tra l'istanza e la definizione del relativo procedimento - ciò che costituirebbe causa di invalidità del diniego medesimo - dovendosi, in tesi, considerare l'istanza tacitamente accolta in ragione del decorso del termine di 24 mesi.

4.- Con il quarto e ultimo mezzo sottoposto all'attenzione del Collegio la ricorrente ha censurato l'asserita carenza di interesse pubblico sotteso all'ordine di ripristino considerato, anche in questo caso, il lungo periodo di tempo tra la domanda di sanatoria e l'ordine di demolizione.

5.- Parte ricorrente non ha, altresì, mancato di sottoporre al Collegio specifici dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, L.R. sic. n. 15 del 1991 sul rilievo che la medesima disposizione si sarebbe autoqualificata come norma di interpretazione autentica in (asserita) carenza dei presupposti.

6.- Il Comune di Custonaci, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

7.- All'udienza pubblica straordinaria del 20 giugno 2022, presente il procuratore di parte ricorrente che si è riportato alle già rassegnate domande, il ricorso, su richiesta dello stesso è stato trattenuto in decisione.

8.- In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità delle doglianze involgenti il diniego di sanatoria il quale avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato dal destinatario al momento della sua conoscenza.

Sul punto, pertanto, anche la questione di legittimità costituzionale ipotizzata dalla parte ricorrente è non meritevole di considerazione riguardando, in tal senso, un rapporto in parte qua esaurito.

9.- Ad un giudizio di fondatezza deve, invece, giungersi, con riferimento alla determinazione acquisitiva del bene al patrimonio comunale in ragione della mancata notificazione alla ricorrente dei provvedimenti di ripristino successivi sia al diniego di sanatoria, sia all'apertura della successione.

Costituisce affermazione pacifica della Sezione alla quale il Collegio intende dare continuità quella secondo cui "essendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale una misura prevista per l'ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, essa postula comunque un'inottemperanza da parte di chi va a patirne le pur giuste conseguenze. Dunque, la misura dell'acquisizione gratuita può essere rivolta soltanto all'autore della violazione ovvero a chi, subentrato nella titolarità del bene in qualità di erede, sia stato destinatario dell'ordine di demolizione e non lo abbia ottemperato nei termini previsti dalla legge (Cons. St., VI, 15 aprile 2015 n. 1927).La mancata notificazione dell'ingiunzione di demolizione al comproprietario e agli eredi non inficia la validità dell'ordinanza di demolizione ma la rende relativamente inefficace nei confronti di coloro che non la hanno legalmente conosciuta. Conseguentemente l'amministrazione, per potere poi adottare l'ordinanza di acquisizione, deve verificare che tale ultimo provvedimento sia rivolto a soggetti che avevano legale conoscenza dell'ingiunzione di demolizione" (Cons. giust. amm. sic., 27 giugno 2016, n. 642 conf. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 giugno 2021, n. -OMISSIS-).

10.- Nel caso di specie la omessa notificazione dell'ordinanza di demolizione alla ricorrente - ordinanza che resiste alle censure prospettate in considerazione dell'irrilevanza del trascorrere del tempo sulla posizione del privato (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. nn. 8 e 9 del 2017 ai cui principi si rinvia) - impediva l'acquisizione gratuita della corrispondente quota: da ciò discende l'illegittimità, per quanto di ragione della ricorrente, della relativa determinazione.

In tal senso, il Comune di Custonaci dovrà provvedere alla corretta notificazione alla ricorrente dell'ordine di ripristino con assegnazione di un nuovo termine.

11.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione della ricorrente, della determinazione acquisitiva del bene.

12.- Il complessivo esito del giudizio consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei corrispondenti limiti e per quanto di ragione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Sindaco di Custonaci e al Prefetto di Trapani ai rispettivi indirizzi digitali risultanti dall'indice IPA.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2022, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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